Decreto cautelare 17 gennaio 2026
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2026, proposto da
Dajan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B932885A5E, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Casaletto, Antonino Crea, Roberta Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Stogit S.p.A.- Già Stogit Adriatica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti, Gianluca Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti, Gianluca Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
• della Richiesta di Offerta (RDO) / Lettera di invito relativa alla “Gara Stogit Adriatica SN_2025_11_101386 (Tender_11284)” - C.I.G. B932885A5E, pubblicata in data 03.12.2025, avente ad oggetto “Servizi di well intervention”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
• dell'Allegato 3 - “Annex Tecnico” (scoring model e requisiti minimi), con particolare riferimento ai criteri di valutazione tecnica di seguito indicati;
• della “Specifica Tecnica - Servizi di Well Intervention” rev.0 (Settembre 2025) e delle “Condizioni Tecniche - Contratto Servizi di Well Intervention”, nella parte in cui risultino richiamate o integrate dalla lex specialis;
• di eventuali chiarimenti, Q&A, risposte e/o rettifiche che dovessero intervenire medio tempore, nella parte in cui confermino o aggravino i profili di illegittimità dedotti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Snam Rete Gas S.p.A. e di Stogit S.p.A.- Già Stogit Adriatica Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la Richiesta di Offerta (RDO) / Lettera di invito emessa da Stogit S.p.A. relativa alla “Gara Stogit Adriatica SN_2025_11_101386 (Tender_11284)” - C.I.G. B932885A5E, pubblicata in data 03.12.2025, avente ad oggetto “Servizi di well intervention”, sollevando motivi di violazione i legge ed eccesso di potere.
Nelle more del giudizio con comunicazione prot. 012/2026 – SUPC/PROCU/SPIND/SAQ avente
ad oggetto “SN_2025_11_101386 – Servizi di Well Intervention – provvedimento di revoca”,
sottoscritta digitalmente in data 21 gennaio 2026, Stogit S.p.A. ha disposto la revoca della
procedura.
La ricorrente ha quindi chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ovvero sia dichiarata la cessazione
della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
La stazione appaltante e Snam Rete gas hanno insistito per l’inammissibilità del ricorso ai soli fini del riconoscimento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione con sentenza in forma semplificata.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il ritiro con effetti ex nunc dell’atto impugnato non ha eliminato in radice l’oggetto del contendere ma ha eliminato l’interesse alla decisione della causa in quanto non permette alla ricorrente di conseguire il bene della vita richiesto.
3. In punto a spese, onorari e competenze del giudizio il Collegio reputa equo disporne la compensazione tra le parti, considerato che la stazione appaltante, pur non riconoscendo l’illegittimità dell’atto impugnato così come richiesto dalla società ricorrente – e quindi non attivando una procedura di annullamento di ufficio – ed anzi illustrando in memoria profili d’inammissibilità del ricorso, è tuttavia intervenuta tempestivamente con la revoca della gara a distanza di poco più di un mese dall’indizione e ha così evitato alle imprese interessate alla partecipazione gli aggravi economici del procedimento d’appalto e alla ricorrente le spese ulteriori per la prosecuzione del presente giudizio, attivato su un provvedimento che la stessa resistente ha riscontrato non corrispondere alle sue strategie aziendali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RR, Presidente
LB Di AR, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di AR | IO RR |
IL SEGRETARIO