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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di OL, sesta sezione civile, così composta: dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel. dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2160/2021 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1637/2020 del 7 novembre 2020
t r a
(in forma abbreviata Parte_1
(C.F. e P. I. ), con sede in Roma al Viale Pt_2 P.IVA_1 P.IVA_2
America, 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito ( ), con studio in C.F._1
OL alla Via Andrea d'Isernia, 24, e domicilio digitale 1 Email_1
e
GO MO ( , nato a [...] il 26 C.F._2
agosto 1965, e residente in [...], e
( ), nato a [...] il _1 C.F._3
30 maggio 1977 ed ivi residente a[...], non costituiti e
(C.F. ), con sede legale in Torino, Piazza Controparte_2 P.IVA_3
San Carlo n. 156, rappresentata (giusta procura speciale del 28 novembre 2018 per notaio di Milano) da (C.F. Persona_1 Controparte_3
), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, e per P.IVA_4
essa dalla procuratrice Avv. Monia Tucci (in virtù di procura conferita con atto per notaio del 5 novembre 2020, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Francesca Strazzera ( ), con studio in OL C.F._4
alla Piazza Nicola Amore, 6, e domicilio digitale
Email_2 e
(P.IVA e C.F. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa D'Amora
( ), con studio in Santa Maria La Carità alla Via Petraro, C.F._5
40, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per l'Avv. Stefano Parte_1
Esposito chiedeva che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1637/2020 del 7 novembre
2020, l'opposizione all'esecuzione proposta da GO MO e
[...]
fosse rigettata o, comunque, dichiarata inammissibile, con la _1 condanna degli opponenti al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'Avv. Francesca Strazzera chiedeva Controparte_2
l'estromissione della propria assistita dal giudizio, per le ragioni indicate in 2 comparsa di risposta, e, solo in via subordinata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dai garanti autonomi, con la conferma della legittimità delle giuste e corrette cartelle di pagamento, con riferimento al mutuo chirografario n. 0137051610530 e con ogni conseguente statuizione anche in ordine al buon diritto delle società creditrici di procedere esecutivamente.
Per l' l'Avv. Annalisa D'Amora Controparte_4 concludeva come segue:
1. accogliere l'appello proposto e riformare l'appellata sentenza n. 1637/2020 del
Tribunale di Torre Annunziata resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 2926/2017, depositata il 7 Novembre 2020 e non notificata, e per l'effetto rigettare o comunque dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado dai signori MO GO
e definita con l'impugnata sentenza;
_1
2. di conseguenza dichiarare l'esistenza e la validità dei crediti di cui alle opposte cartelle di pagamento n. 07120160061356501001 (a carico di e n. _1 07120160061356501003 (a carico di MO GO), oggetto del presente giudizio;
3. con condanna degli appellati MO GO e alla refusione _1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017 GO e _1 si opponevano alle cartelle di pagamento n. 07120160061356501001 e n.
07120160061356501003 loro notificate il 13 febbraio 2017 dall'IT Servizi di Riscossione S.p.A. per la somma di € 138.797,65, quali coobbligati con la per il recupero dell'agevolazione ex L. 662/96, Controparte_5
giusta comunicazione di surroga della Parte_1
a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 165274.
[...]
Sostenevano di non avere mai prestato alcuna garanzia in favore della società Contr
per operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge anzidetta.
Ove fossero ritenuti coobbligati, per eventuali garanzie personali prestate, 3 inoltre, deducevano che l'agente della riscossione, quale mandatario del
, avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della Parte_1 CP_5
dichiarata fallita, e solo successivamente chiedere l'escussione dei fideiussori,
a norma dell'articolo 1944 c.c., e che la loro posizione di fideiussori doveva essere letta alla luce del combinato disposto degli articoli 1949 e 1955 c.c., atteso che la mancata insinuazione al passivo da parte del Parte_1
impediva loro, una volta pagato il debito, di surrogarsi nella
[...]
posizione dell'istituto quale creditore della massa fallimentare, dal che l'estinzione della garanzia prestata, e ciò anche senza considerare che nemmeno IT aveva richiesto di essere ammessa per il titolo qui opposto, pur avendo chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo. In subordine, eccepivano la nullità della fideiussione, ex art. 1939 c.c., per la nullità del titolo principale sulla base del quale era stata minacciata l'esecuzione forzata, per la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la previsione di costi occulti che a più riprese avevano determinato l'usurarietà delle condizioni praticate dall'istituto di credito, come attestato da esaustiva consulenza di parte già allegata in altro giudizio (R.G. 3129/2014).
Segnalavano come gli estratti conto emessi dalla banca garantita (la evidenziassero l'addebito di importi non dovuti e di Controparte_6 interessi “ultralegali” non pattuiti né espressamente previsti in contratto, spese non concordate e valute non conformi a quelle previste per legge, con interessi negativi superiori al tasso soglia. Eccepivano, altresì, la violazione dell'articolo 1956 c.c., tanto più che essi non erano nemmeno soci o Contr amministratori della società , talché l'obbligo informativo incombente sulla banca creditrice era ancora più stringente, anche alla luce del diritto comunitario e, in particolare, della DIR 93/13/CEE (art. 1, paragrafi 1 e 2, lett.
b), così come da ultimo statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea
(con ordinanza del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15).
Ciò premesso, i convenivano l'IT Servizi di Riscossione _1
S.p.A. (agente di riscossione per la provincia di OL) e la
[...] innanzi al Tribunale di Torre Controparte_7
Annunziata, affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo e 4 delle cartelle di pagamento, fossero accolte le seguenti conclusioni: «in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2016/007011 reso esecutivo il 08/06/2016 e le cartelle
07120160061356501001 e 07120160061356501003, per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto a tale titolo dai sig.ri MO GO e in via gradata, _1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri _1
e MO GO, dovendosi la domanda proporre con insinuazione al passivo nel fallimento n. 52/2015 avanti al Tribunale di Torre Annunziata;
in via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c. e per l'effetto dichiarare la liberazione degli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c.; condannare in ogni caso IT s.p.a. e Controparte_7 al pagamento, in favore degli opponenti, al risarcimento del danno subito
[...] dagli opponenti a sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa».
Si costituivano entrambe le convenute che contestavano le avverse deduzioni. All'udienza del 1° febbraio 2018 il giudice istruttore ordinava la chiamata in causa ex art 107 c.p.c. del Banco di OL S.p.A. (l'istituto mutuante che si era avvalso della garanzia del fondo), cui provvedevano gli opponenti con atto notificato il 9 maggio 2018.
Il Banco di OL S.p.A., costituitosi il 15 settembre 2018, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 18 marzo 2019 il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie delle parti;
quindi, con sentenza del 7 novembre 2020, in funzione di giudice unico, accoglieva l'opposizione e dichiarava l'insussistenza del diritto della IT Servizi di Riscossione
S.p.A. ad agire in executivis nei confronti di GO MO e
[...] in virtù delle cartelle opposte, con integrale compensazione delle _1
spese di lite.
§ II. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione sul rilievo d'ufficio (e sottoposto con ordinanza al contraddittorio delle parti) della necessità che l'iscrizione a ruolo fosse preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo. 5 Rilevava, in sintesi, che la fonte della pretesa creditoria del Banco di OL Contr nei confronti della si fondava su un contratto di finanziamento privo dei requisiti per rivestire i caratteri del titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474
c.p.c.), e che la vicenda sostanziale oggetto del giudizio era regolata, ratione temporis (in base alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione), dalla disciplina di cui al D.M. 20 giugno 2005, n.
18456, che, se prevedeva (art. 2, comma 4, mediante richiamo al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) che al recupero dei crediti in questione dovesse provvedersi con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”, non escludeva la necessità che, trattandosi di entrata di diritto privato, l'iscrizione a ruolo si fondasse su preesistente titolo esecutivo.
La garanzia in questione avrebbe, dunque, assicurato una tutela di natura privatistica a favore del negozio di mutuo in riferimento al quale la Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del Fondo, aveva assunto, con la surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia, la medesima posizione del creditore originario.
Il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, Parte_1 sarebbe il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della banca erogatrice e, dunque, rappresenterebbe un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo, senza che vi sia alcuna disposizione intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall'ente.
Di conseguenza, secondo il principio ricavabile dagli articoli 17 e 21 del D.lgs.
46/1999, quale entrata patrimoniale traente origine da un rapporto privatistico, la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo avrebbe richiesto un autonomo e precedente titolo esecutivo, essendo la specialità della tecnica utilizzata per la riscossione in base a ruolo strettamente limitata alla fase espropriativa, non riguardando la fase di accertamento del credito, assoggettata alle regole comuni.
Con specifico riguardo alla posizione del fideiussore, sulla necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo si 6 trarrebbero, poi, argomenti validi anche dalle pronunce delle Sezioni Unite della S.C., emesse in sede di regolamento di giurisdizione, nn. 2655/2008 e
25934/2011: l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, manterrebbero una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione.
Sarebbe, inoltre, irrilevante la questione dell'applicabilità o meno della disposizione di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015 convertito con modifiche nella legge 33/2015, il cui testo anzi confermerebbe la piena operatività delle regole di cui al D.lgs. 46/99, in quanto non espressamente derogate. La norma
(secondo cui al recupero del credito per la restituzione, nei confronti non solo del beneficiario finale ma anche dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni), infatti, sarebbe non applicabile temporalmente alla fattispecie che occupa dal momento che le fideiussioni sottoscritte dai sono datate 27.5.2011. In ogni caso, pur a _1
voler mutuare dall'orientamento espresso da alcuna giurisprudenza di merito la natura interpretativa della disposizione, sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione il rilievo circa l'inesistenza di una disposizione derogatoria rispetto a quelle di cui al d.lgs. 46/99 che per le entrate di diritto privato richiedono ai fini della riscossione tramite ruolo la previa acquisizione del titolo esecutivo.
§ III. Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2021 (per l'udienza del 27 ottobre 2021) la (in Controparte_7 forma abbreviata proponeva appello, chiedendo che, in riforma Pt_2
della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 7 novembre 2020,
l'opposizione di GO MO e fosse dichiarata _1 7 inammissibile o infondata.
Sosteneva che il tribunale aveva errato nel ricostruire la disciplina della materia, dettata dagli articoli 17 e 21 del D. Lgs. N. 46 del 1999, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (con particolare riguardo all'articolo 9), dall'articolo 67 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (come sostituito dall'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), dalla legge 662 del 1996, dall'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, e dall'articolo 8bis del D.L. n. 3 del 2015.
Infatti, alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 (per il quale il fondo di garanzia, nell'effettuare il pagamento dovuto dal mutuatario al mutuante, acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate e si avvale della procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), e dall'articolo 9, comma 5, del D.
Lgs. N. 123 del 1998 (secondo cui si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni), richiamato dall'articolo 2, comma 4, citato, pur eventualmente ipotizzata la natura privatistica del credito, vi sarebbe un'espressa deroga alla disciplina prevista dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 46 del
1999. Inoltre, tale ricostruzione sarebbe confermata – anche per i garanti – dal
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (articoli 3 e 8), mentre il richiamo all'art. 1203 c.c. renderebbe automaticamente applicabile anche la successiva norma di cui all'art. 1204 c.c., sull'efficacia della surrogazione anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Il tribunale non avrebbe considerato la necessità di scindere, sul piano funzionale, il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto (di natura pubblicistica) intercorrente tra , in qualità di gestore Controparte_7
del fondo di garanzia per PMI ex l. 662/96 e il debitore e i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura d'intervento 8 pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005 n. 18456, nell'ambito degli interventi pubblici per sostenere e incentivare le attività d'impresa.
Tale impostazione, recepita dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, sarebbe conforme al consolidato insegnamento della Suprema Corte che ha innanzitutto chiarito che il D. Lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi, ed è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. n. 662 del 1996, a favore di chi ha finanziato la PMI.
Il tribunale avrebbe, quindi, errato nel negare la riscossione coattiva in base alla sola iscrizione a ruolo del credito, facoltà prevista dall'articolo 2, comma
4, del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, in quanto il credito in questione, connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (così, Cass. 6508/2020), non potrebbe farsi rientrare nelle
“entrate di diritto privato” anche ai fini della applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale.
§ IV. L' , costituitasi il 7 ottobre 2021 Controparte_4
(quindi, entro il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello, del 27 ottobre 2021), sollevava nei confronti della sentenza di primo grado censure analoghe a quelle prospettate dall'appellante principale, sostenendo, in particolare, che, per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M. n. 18456 del 20 giugno 2005, l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di garanzia era avvenuta legittimamente, posto che le disposizioni anzidette costituivano una deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.
Lgs. 46/1999; che l'articolo art. 8 bis del D.L. n. 3 del 2015 confermava tale ricostruzione anche per i garanti, ripetendo sostanzialmente il contenuto del 9 citato art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998; che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, occorreva distinguere tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, di natura privatistica in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e il rapporto intercorrente tra la
[...] in qualità di gestore del Fondo Controparte_7
di garanzia per P.M.I. ex L. 662/96 e il debitore e i fideiussori, fondato invece sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per incentivare lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 18456 del 20 giugno 2005, di natura pubblicistica considerate la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione propria della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere le attività imprenditoriali ex D.lgs. 123/1998.
Rispetto ai motivi dell'opposizione all'esecuzione dei riproponeva _1
le eccezioni e le difese già prospettate in primo grado. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione all'esecuzione fosse dichiarata inammissibile o infondata.
§ V. L' (già Banco di OL S.p.A.), nel costituirsi in Controparte_2 giudizio, deduceva di avere concesso alla con la garanzia CP_5
personale offerta dai (sottoscritta il 27 maggio 2011, _1
contestualmente al contratto principale), un mutuo chirografario di €
300.000,00, accreditati sul conto corrente della società mutuataria, e di essersi giovata della garanzia pubblica prevista dalla legge 662/1996 a vantaggio delle piccole e medie imprese, per l'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, poi fallita. Deduceva che le garanzie prestate dai _1
si fondavano su un contratto autonomo di garanzia, che precludeva ai garanti di sollevare eccezioni sul rapporto garantito, eccezioni che, in ogni caso, erano del tutto infondate. Quanto al contenuto della decisione di primo grado, sosteneva le ragioni dell'appellante.
Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e, in ogni caso, perché l'opposizione all'esecuzione fosse dichiarata inammissibile. 10
§ VI. e GO MO, ricevuta ex art. 330 c.p.c. da parte _1
dell'avvocato Antonino Di Somma, loro difensore, la notificazione dell'appello (eseguita in via telematica mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata , non si costituivano. Email_4
§ VII. L'appello della Controparte_7
è fondato.
Si premette che sulla questione in esame sono state già emesse da questa Corte decisioni favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte appellante, le cui ragioni devono in questa sede ribadirsi (cfr., in particolare, App. OL, VI, 24 gennaio 2024, n. 266, pres. est. A. d'Amore; App. OL, VI, 19 settembre
2024, n. 3658, pres. A. d'Amore, est. F. Magistro).
Il diritto dell'istituto appellante di chiedere la restituzione di quanto pagato per l'escussione della garanzia prestata dal Fondo di garanzia, a norma dell'articolo 1203 c.c., si giova della previsione dell'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005 n. 18456, secondo cui «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46». Ne consegue che il credito in questione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo (cfr.
Cass. n. 9926/2018, Cass. 2664/2019), si avvale sia del privilegio di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998 sia del procedimento di riscossione mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Inoltre, il recupero mediante iscrizione a ruolo del credito per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 è consentito nei confronti non soltanto del beneficiario finale, ma anche dei prestatori di garanzie, come espressamente previsto dall'articolo 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese), disposizione che, 11 contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è solo «ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (in tal senso, Cass. 14915/2019): infatti, già nel regime previgente gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D. Lgs. n. 123 del
1998 (art. 9, comma 5), posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie,
Cass. 2664/2019).
Né appare condivisibile l'argomento principale a sostegno della decisione assunta in primo grado, fondato sulla natura privatistica del credito, acquistato dalla per Controparte_7
surrogazione nel diritto della banca mutuante (il Banco di OL S.p.A.), poiché, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1005/2023), «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Parte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999».
Come poi ulteriormente precisatosi (Cass. 18154/2023), le «diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998, (e descritte nella norma dell'art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (cfr., tra l'altro, la norma dell'art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi (così Cass. n. 2664/2019). Il tutto anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per 12 poter realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe
a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (Cass. n. 9926/2018)».
In tutti i casi di revoca del beneficio o di restituzione, a norma dell'articolo 9 citato, il sistema mira ad assorbire, ossia recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass. 21841/2017), e di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., in tal senso, Cass. 17111/2015, Cass. 9926/2018).
Tale ricostruzione, come si è altresì osservato, risponde alla funzione del fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notificazione della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8 bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_1 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 17
(Cass. 1005/2023, Cass. 36513/2023).
Ne consegue che il credito azionato nei confronti di GO MO e nelle forme della riscossione coattiva mediante ruolo ha _1 13 natura pubblicistica (perché connesso, come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs. 123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass. 6508/2020), per cui ne è legittima la riscossione esattoriale prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 senza che l'istituto creditore abbia l'onere di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
La mancata costituzione in appello degli opponenti GO MO e fa venir meno le loro eccezioni non rilevabili d'ufficio, in _1 forza del principio dettato dall'articolo 346 c.p.c., per il quale in sede d'impugnazione la parte vittoriosa ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, perché assorbite (ossia non esaminate), per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, riproposizione che deve avvenire con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. S.U. 7940/2019). Pertanto, l'ambito della cognizione del giudice di appello è definito dai motivi d'impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste (salvo che per le questioni rilevabili d'ufficio) in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sull'intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado (cfr. Cass. S.U. 4835/2023).
Limitato, quindi, l'esame dei motivi di opposizione alle questioni rilevabili d'ufficio, va rilevato che l'eccezione preliminare d'inesistenza della garanzia personale in favore della società ammessa al beneficio (la CP_5 successivamente fallita) è smentita dalla produzione in giudizio delle fideiussioni sottoscritte dai due opponenti, non disconosciute ex art. 214 c.p.c.; che l'invalidità dell'obbligazione principale e, di conseguenza (ex art. 1939
c.c.) della fideiussione è infondata, poiché tale garanzia è stata prestata non Contr per l'adempimento del debito della società derivante dal rapporto di conto corrente con il Banco di OL S.p.A. (rispetto al cui titolo i _1 hanno ipotizzato la presenza di clausole nulle, in tema d'interessi), bensì per rafforzare la tutela patrimoniale della banca rispetto al contratto di mutuo 14 chirografario stipulato per il consolidamento di passività a breve termine e ammesso all'intervento del fondo di garanzia, le cui condizioni economiche
(con la previsione del TAEG del 5,61% e senza alcuna capitalizzazione degli interessi) non hanno formato oggetto di alcuna doglianza né rivelano violazioni di norme inderogabili circa il rispetto dei cosiddetti tassi soglia e del divieto dell'anatocismo; che, infine, l'articolo 1956 c.c. invocato dagli opponenti riguarda le fideiussioni per obbligazioni future e non, come nel caso in esame, le garanzie personali prestate per un'operazione specifica.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di GO MO e deve essere rigettata. _1
L'accoglimento dell'appello principale, occorre aggiungere, rende superfluo l'esame dell'appello incidentale dell' (le Controparte_4
cui ragioni, peraltro, sono per buona parte collimanti con quelle della
[...]
, tenuto conto della Controparte_7
concorrente legittimazione a contraddire sia del creditore sia dell'agente della riscossione (cfr. Cass. 7716/2022) e dell'estensione al secondo (ex art. 336
c.p.c.) degli effetti della decisione di accoglimento dell'opposizione del primo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendosi conto che il valore della controversia è determinato (ex art. 17 c.p.c. e art. 5, comma 1, del D.M.
10 marzo 2014, n. 55) dal credito di cui alle cartelle di pagamento, di €
138.797,65.
P. Q. M.
La Corte di appello di OL così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
rigetta l'opposizione di GO MO Controparte_7
e all'esecuzione minacciata con le cartelle di pagamento _1
n. 07120160061356501001 e n. 07120160061356501003 loro notificate il 13 febbraio 2017;
- condanna GO MO e in solido al pagamento _1
delle spese processuali, liquidate in favore della
[...] per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € Controparte_7 15 8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 10.940,50 (di cui € 1.165,50 per spese, € 8.500,00 per compensi ed €
1.275,00 per spese forfettarie), in favore dell' Controparte_4
per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € 8.500,00 per compensi
[...]
ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 9.775,00 (di cui €
8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), e in favore dell' per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € Controparte_2
8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 9.775,00 (di cui € 8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge.
Così deciso il 19 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di OL, sesta sezione civile, così composta: dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel. dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2160/2021 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1637/2020 del 7 novembre 2020
t r a
(in forma abbreviata Parte_1
(C.F. e P. I. ), con sede in Roma al Viale Pt_2 P.IVA_1 P.IVA_2
America, 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito ( ), con studio in C.F._1
OL alla Via Andrea d'Isernia, 24, e domicilio digitale 1 Email_1
e
GO MO ( , nato a [...] il 26 C.F._2
agosto 1965, e residente in [...], e
( ), nato a [...] il _1 C.F._3
30 maggio 1977 ed ivi residente a[...], non costituiti e
(C.F. ), con sede legale in Torino, Piazza Controparte_2 P.IVA_3
San Carlo n. 156, rappresentata (giusta procura speciale del 28 novembre 2018 per notaio di Milano) da (C.F. Persona_1 Controparte_3
), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, e per P.IVA_4
essa dalla procuratrice Avv. Monia Tucci (in virtù di procura conferita con atto per notaio del 5 novembre 2020, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Francesca Strazzera ( ), con studio in OL C.F._4
alla Piazza Nicola Amore, 6, e domicilio digitale
Email_2 e
(P.IVA e C.F. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa D'Amora
( ), con studio in Santa Maria La Carità alla Via Petraro, C.F._5
40, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per l'Avv. Stefano Parte_1
Esposito chiedeva che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1637/2020 del 7 novembre
2020, l'opposizione all'esecuzione proposta da GO MO e
[...]
fosse rigettata o, comunque, dichiarata inammissibile, con la _1 condanna degli opponenti al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'Avv. Francesca Strazzera chiedeva Controparte_2
l'estromissione della propria assistita dal giudizio, per le ragioni indicate in 2 comparsa di risposta, e, solo in via subordinata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dai garanti autonomi, con la conferma della legittimità delle giuste e corrette cartelle di pagamento, con riferimento al mutuo chirografario n. 0137051610530 e con ogni conseguente statuizione anche in ordine al buon diritto delle società creditrici di procedere esecutivamente.
Per l' l'Avv. Annalisa D'Amora Controparte_4 concludeva come segue:
1. accogliere l'appello proposto e riformare l'appellata sentenza n. 1637/2020 del
Tribunale di Torre Annunziata resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 2926/2017, depositata il 7 Novembre 2020 e non notificata, e per l'effetto rigettare o comunque dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado dai signori MO GO
e definita con l'impugnata sentenza;
_1
2. di conseguenza dichiarare l'esistenza e la validità dei crediti di cui alle opposte cartelle di pagamento n. 07120160061356501001 (a carico di e n. _1 07120160061356501003 (a carico di MO GO), oggetto del presente giudizio;
3. con condanna degli appellati MO GO e alla refusione _1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017 GO e _1 si opponevano alle cartelle di pagamento n. 07120160061356501001 e n.
07120160061356501003 loro notificate il 13 febbraio 2017 dall'IT Servizi di Riscossione S.p.A. per la somma di € 138.797,65, quali coobbligati con la per il recupero dell'agevolazione ex L. 662/96, Controparte_5
giusta comunicazione di surroga della Parte_1
a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 165274.
[...]
Sostenevano di non avere mai prestato alcuna garanzia in favore della società Contr
per operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge anzidetta.
Ove fossero ritenuti coobbligati, per eventuali garanzie personali prestate, 3 inoltre, deducevano che l'agente della riscossione, quale mandatario del
, avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della Parte_1 CP_5
dichiarata fallita, e solo successivamente chiedere l'escussione dei fideiussori,
a norma dell'articolo 1944 c.c., e che la loro posizione di fideiussori doveva essere letta alla luce del combinato disposto degli articoli 1949 e 1955 c.c., atteso che la mancata insinuazione al passivo da parte del Parte_1
impediva loro, una volta pagato il debito, di surrogarsi nella
[...]
posizione dell'istituto quale creditore della massa fallimentare, dal che l'estinzione della garanzia prestata, e ciò anche senza considerare che nemmeno IT aveva richiesto di essere ammessa per il titolo qui opposto, pur avendo chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo. In subordine, eccepivano la nullità della fideiussione, ex art. 1939 c.c., per la nullità del titolo principale sulla base del quale era stata minacciata l'esecuzione forzata, per la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la previsione di costi occulti che a più riprese avevano determinato l'usurarietà delle condizioni praticate dall'istituto di credito, come attestato da esaustiva consulenza di parte già allegata in altro giudizio (R.G. 3129/2014).
Segnalavano come gli estratti conto emessi dalla banca garantita (la evidenziassero l'addebito di importi non dovuti e di Controparte_6 interessi “ultralegali” non pattuiti né espressamente previsti in contratto, spese non concordate e valute non conformi a quelle previste per legge, con interessi negativi superiori al tasso soglia. Eccepivano, altresì, la violazione dell'articolo 1956 c.c., tanto più che essi non erano nemmeno soci o Contr amministratori della società , talché l'obbligo informativo incombente sulla banca creditrice era ancora più stringente, anche alla luce del diritto comunitario e, in particolare, della DIR 93/13/CEE (art. 1, paragrafi 1 e 2, lett.
b), così come da ultimo statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea
(con ordinanza del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15).
Ciò premesso, i convenivano l'IT Servizi di Riscossione _1
S.p.A. (agente di riscossione per la provincia di OL) e la
[...] innanzi al Tribunale di Torre Controparte_7
Annunziata, affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo e 4 delle cartelle di pagamento, fossero accolte le seguenti conclusioni: «in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2016/007011 reso esecutivo il 08/06/2016 e le cartelle
07120160061356501001 e 07120160061356501003, per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto a tale titolo dai sig.ri MO GO e in via gradata, _1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri _1
e MO GO, dovendosi la domanda proporre con insinuazione al passivo nel fallimento n. 52/2015 avanti al Tribunale di Torre Annunziata;
in via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c. e per l'effetto dichiarare la liberazione degli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c.; condannare in ogni caso IT s.p.a. e Controparte_7 al pagamento, in favore degli opponenti, al risarcimento del danno subito
[...] dagli opponenti a sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa».
Si costituivano entrambe le convenute che contestavano le avverse deduzioni. All'udienza del 1° febbraio 2018 il giudice istruttore ordinava la chiamata in causa ex art 107 c.p.c. del Banco di OL S.p.A. (l'istituto mutuante che si era avvalso della garanzia del fondo), cui provvedevano gli opponenti con atto notificato il 9 maggio 2018.
Il Banco di OL S.p.A., costituitosi il 15 settembre 2018, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 18 marzo 2019 il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione e le richieste istruttorie delle parti;
quindi, con sentenza del 7 novembre 2020, in funzione di giudice unico, accoglieva l'opposizione e dichiarava l'insussistenza del diritto della IT Servizi di Riscossione
S.p.A. ad agire in executivis nei confronti di GO MO e
[...] in virtù delle cartelle opposte, con integrale compensazione delle _1
spese di lite.
§ II. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione sul rilievo d'ufficio (e sottoposto con ordinanza al contraddittorio delle parti) della necessità che l'iscrizione a ruolo fosse preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo. 5 Rilevava, in sintesi, che la fonte della pretesa creditoria del Banco di OL Contr nei confronti della si fondava su un contratto di finanziamento privo dei requisiti per rivestire i caratteri del titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474
c.p.c.), e che la vicenda sostanziale oggetto del giudizio era regolata, ratione temporis (in base alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione), dalla disciplina di cui al D.M. 20 giugno 2005, n.
18456, che, se prevedeva (art. 2, comma 4, mediante richiamo al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) che al recupero dei crediti in questione dovesse provvedersi con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”, non escludeva la necessità che, trattandosi di entrata di diritto privato, l'iscrizione a ruolo si fondasse su preesistente titolo esecutivo.
La garanzia in questione avrebbe, dunque, assicurato una tutela di natura privatistica a favore del negozio di mutuo in riferimento al quale la Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del Fondo, aveva assunto, con la surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia, la medesima posizione del creditore originario.
Il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, Parte_1 sarebbe il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della banca erogatrice e, dunque, rappresenterebbe un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo, senza che vi sia alcuna disposizione intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall'ente.
Di conseguenza, secondo il principio ricavabile dagli articoli 17 e 21 del D.lgs.
46/1999, quale entrata patrimoniale traente origine da un rapporto privatistico, la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo avrebbe richiesto un autonomo e precedente titolo esecutivo, essendo la specialità della tecnica utilizzata per la riscossione in base a ruolo strettamente limitata alla fase espropriativa, non riguardando la fase di accertamento del credito, assoggettata alle regole comuni.
Con specifico riguardo alla posizione del fideiussore, sulla necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo si 6 trarrebbero, poi, argomenti validi anche dalle pronunce delle Sezioni Unite della S.C., emesse in sede di regolamento di giurisdizione, nn. 2655/2008 e
25934/2011: l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, manterrebbero una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione.
Sarebbe, inoltre, irrilevante la questione dell'applicabilità o meno della disposizione di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015 convertito con modifiche nella legge 33/2015, il cui testo anzi confermerebbe la piena operatività delle regole di cui al D.lgs. 46/99, in quanto non espressamente derogate. La norma
(secondo cui al recupero del credito per la restituzione, nei confronti non solo del beneficiario finale ma anche dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni), infatti, sarebbe non applicabile temporalmente alla fattispecie che occupa dal momento che le fideiussioni sottoscritte dai sono datate 27.5.2011. In ogni caso, pur a _1
voler mutuare dall'orientamento espresso da alcuna giurisprudenza di merito la natura interpretativa della disposizione, sarebbe sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione il rilievo circa l'inesistenza di una disposizione derogatoria rispetto a quelle di cui al d.lgs. 46/99 che per le entrate di diritto privato richiedono ai fini della riscossione tramite ruolo la previa acquisizione del titolo esecutivo.
§ III. Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2021 (per l'udienza del 27 ottobre 2021) la (in Controparte_7 forma abbreviata proponeva appello, chiedendo che, in riforma Pt_2
della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 7 novembre 2020,
l'opposizione di GO MO e fosse dichiarata _1 7 inammissibile o infondata.
Sosteneva che il tribunale aveva errato nel ricostruire la disciplina della materia, dettata dagli articoli 17 e 21 del D. Lgs. N. 46 del 1999, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (con particolare riguardo all'articolo 9), dall'articolo 67 del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (come sostituito dall'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), dalla legge 662 del 1996, dall'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, e dall'articolo 8bis del D.L. n. 3 del 2015.
Infatti, alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 (per il quale il fondo di garanzia, nell'effettuare il pagamento dovuto dal mutuatario al mutuante, acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate e si avvale della procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), e dall'articolo 9, comma 5, del D.
Lgs. N. 123 del 1998 (secondo cui si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione
e interessi e delle relative sanzioni), richiamato dall'articolo 2, comma 4, citato, pur eventualmente ipotizzata la natura privatistica del credito, vi sarebbe un'espressa deroga alla disciplina prevista dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 46 del
1999. Inoltre, tale ricostruzione sarebbe confermata – anche per i garanti – dal
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (articoli 3 e 8), mentre il richiamo all'art. 1203 c.c. renderebbe automaticamente applicabile anche la successiva norma di cui all'art. 1204 c.c., sull'efficacia della surrogazione anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Il tribunale non avrebbe considerato la necessità di scindere, sul piano funzionale, il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto (di natura pubblicistica) intercorrente tra , in qualità di gestore Controparte_7
del fondo di garanzia per PMI ex l. 662/96 e il debitore e i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura d'intervento 8 pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005 n. 18456, nell'ambito degli interventi pubblici per sostenere e incentivare le attività d'impresa.
Tale impostazione, recepita dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, sarebbe conforme al consolidato insegnamento della Suprema Corte che ha innanzitutto chiarito che il D. Lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi, ed è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. n. 662 del 1996, a favore di chi ha finanziato la PMI.
Il tribunale avrebbe, quindi, errato nel negare la riscossione coattiva in base alla sola iscrizione a ruolo del credito, facoltà prevista dall'articolo 2, comma
4, del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, in quanto il credito in questione, connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (così, Cass. 6508/2020), non potrebbe farsi rientrare nelle
“entrate di diritto privato” anche ai fini della applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale.
§ IV. L' , costituitasi il 7 ottobre 2021 Controparte_4
(quindi, entro il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello, del 27 ottobre 2021), sollevava nei confronti della sentenza di primo grado censure analoghe a quelle prospettate dall'appellante principale, sostenendo, in particolare, che, per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M. n. 18456 del 20 giugno 2005, l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di garanzia era avvenuta legittimamente, posto che le disposizioni anzidette costituivano una deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.
Lgs. 46/1999; che l'articolo art. 8 bis del D.L. n. 3 del 2015 confermava tale ricostruzione anche per i garanti, ripetendo sostanzialmente il contenuto del 9 citato art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998; che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, occorreva distinguere tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, di natura privatistica in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato tra le parti, e il rapporto intercorrente tra la
[...] in qualità di gestore del Fondo Controparte_7
di garanzia per P.M.I. ex L. 662/96 e il debitore e i fideiussori, fondato invece sulla garanzia prevista dalla L. 662/96 quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per incentivare lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 18456 del 20 giugno 2005, di natura pubblicistica considerate la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione propria della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere le attività imprenditoriali ex D.lgs. 123/1998.
Rispetto ai motivi dell'opposizione all'esecuzione dei riproponeva _1
le eccezioni e le difese già prospettate in primo grado. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione all'esecuzione fosse dichiarata inammissibile o infondata.
§ V. L' (già Banco di OL S.p.A.), nel costituirsi in Controparte_2 giudizio, deduceva di avere concesso alla con la garanzia CP_5
personale offerta dai (sottoscritta il 27 maggio 2011, _1
contestualmente al contratto principale), un mutuo chirografario di €
300.000,00, accreditati sul conto corrente della società mutuataria, e di essersi giovata della garanzia pubblica prevista dalla legge 662/1996 a vantaggio delle piccole e medie imprese, per l'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, poi fallita. Deduceva che le garanzie prestate dai _1
si fondavano su un contratto autonomo di garanzia, che precludeva ai garanti di sollevare eccezioni sul rapporto garantito, eccezioni che, in ogni caso, erano del tutto infondate. Quanto al contenuto della decisione di primo grado, sosteneva le ragioni dell'appellante.
Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e, in ogni caso, perché l'opposizione all'esecuzione fosse dichiarata inammissibile. 10
§ VI. e GO MO, ricevuta ex art. 330 c.p.c. da parte _1
dell'avvocato Antonino Di Somma, loro difensore, la notificazione dell'appello (eseguita in via telematica mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata , non si costituivano. Email_4
§ VII. L'appello della Controparte_7
è fondato.
Si premette che sulla questione in esame sono state già emesse da questa Corte decisioni favorevoli alla tesi sostenuta dalla parte appellante, le cui ragioni devono in questa sede ribadirsi (cfr., in particolare, App. OL, VI, 24 gennaio 2024, n. 266, pres. est. A. d'Amore; App. OL, VI, 19 settembre
2024, n. 3658, pres. A. d'Amore, est. F. Magistro).
Il diritto dell'istituto appellante di chiedere la restituzione di quanto pagato per l'escussione della garanzia prestata dal Fondo di garanzia, a norma dell'articolo 1203 c.c., si giova della previsione dell'articolo 2, comma 4, del
D.M. 20 giugno 2005 n. 18456, secondo cui «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46». Ne consegue che il credito in questione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo (cfr.
Cass. n. 9926/2018, Cass. 2664/2019), si avvale sia del privilegio di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998 sia del procedimento di riscossione mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Inoltre, il recupero mediante iscrizione a ruolo del credito per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 è consentito nei confronti non soltanto del beneficiario finale, ma anche dei prestatori di garanzie, come espressamente previsto dall'articolo 8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese), disposizione che, 11 contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è solo «ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (in tal senso, Cass. 14915/2019): infatti, già nel regime previgente gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D. Lgs. n. 123 del
1998 (art. 9, comma 5), posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie,
Cass. 2664/2019).
Né appare condivisibile l'argomento principale a sostegno della decisione assunta in primo grado, fondato sulla natura privatistica del credito, acquistato dalla per Controparte_7
surrogazione nel diritto della banca mutuante (il Banco di OL S.p.A.), poiché, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1005/2023), «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Parte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999».
Come poi ulteriormente precisatosi (Cass. 18154/2023), le «diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998, (e descritte nella norma dell'art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (cfr., tra l'altro, la norma dell'art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi (così Cass. n. 2664/2019). Il tutto anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per 12 poter realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe
a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (Cass. n. 9926/2018)».
In tutti i casi di revoca del beneficio o di restituzione, a norma dell'articolo 9 citato, il sistema mira ad assorbire, ossia recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass. 21841/2017), e di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., in tal senso, Cass. 17111/2015, Cass. 9926/2018).
Tale ricostruzione, come si è altresì osservato, risponde alla funzione del fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notificazione della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8 bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_1 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 17
(Cass. 1005/2023, Cass. 36513/2023).
Ne consegue che il credito azionato nei confronti di GO MO e nelle forme della riscossione coattiva mediante ruolo ha _1 13 natura pubblicistica (perché connesso, come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs. 123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass. 6508/2020), per cui ne è legittima la riscossione esattoriale prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 senza che l'istituto creditore abbia l'onere di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
La mancata costituzione in appello degli opponenti GO MO e fa venir meno le loro eccezioni non rilevabili d'ufficio, in _1 forza del principio dettato dall'articolo 346 c.p.c., per il quale in sede d'impugnazione la parte vittoriosa ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, perché assorbite (ossia non esaminate), per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, riproposizione che deve avvenire con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. S.U. 7940/2019). Pertanto, l'ambito della cognizione del giudice di appello è definito dai motivi d'impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste (salvo che per le questioni rilevabili d'ufficio) in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sull'intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado (cfr. Cass. S.U. 4835/2023).
Limitato, quindi, l'esame dei motivi di opposizione alle questioni rilevabili d'ufficio, va rilevato che l'eccezione preliminare d'inesistenza della garanzia personale in favore della società ammessa al beneficio (la CP_5 successivamente fallita) è smentita dalla produzione in giudizio delle fideiussioni sottoscritte dai due opponenti, non disconosciute ex art. 214 c.p.c.; che l'invalidità dell'obbligazione principale e, di conseguenza (ex art. 1939
c.c.) della fideiussione è infondata, poiché tale garanzia è stata prestata non Contr per l'adempimento del debito della società derivante dal rapporto di conto corrente con il Banco di OL S.p.A. (rispetto al cui titolo i _1 hanno ipotizzato la presenza di clausole nulle, in tema d'interessi), bensì per rafforzare la tutela patrimoniale della banca rispetto al contratto di mutuo 14 chirografario stipulato per il consolidamento di passività a breve termine e ammesso all'intervento del fondo di garanzia, le cui condizioni economiche
(con la previsione del TAEG del 5,61% e senza alcuna capitalizzazione degli interessi) non hanno formato oggetto di alcuna doglianza né rivelano violazioni di norme inderogabili circa il rispetto dei cosiddetti tassi soglia e del divieto dell'anatocismo; che, infine, l'articolo 1956 c.c. invocato dagli opponenti riguarda le fideiussioni per obbligazioni future e non, come nel caso in esame, le garanzie personali prestate per un'operazione specifica.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di GO MO e deve essere rigettata. _1
L'accoglimento dell'appello principale, occorre aggiungere, rende superfluo l'esame dell'appello incidentale dell' (le Controparte_4
cui ragioni, peraltro, sono per buona parte collimanti con quelle della
[...]
, tenuto conto della Controparte_7
concorrente legittimazione a contraddire sia del creditore sia dell'agente della riscossione (cfr. Cass. 7716/2022) e dell'estensione al secondo (ex art. 336
c.p.c.) degli effetti della decisione di accoglimento dell'opposizione del primo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendosi conto che il valore della controversia è determinato (ex art. 17 c.p.c. e art. 5, comma 1, del D.M.
10 marzo 2014, n. 55) dal credito di cui alle cartelle di pagamento, di €
138.797,65.
P. Q. M.
La Corte di appello di OL così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
rigetta l'opposizione di GO MO Controparte_7
e all'esecuzione minacciata con le cartelle di pagamento _1
n. 07120160061356501001 e n. 07120160061356501003 loro notificate il 13 febbraio 2017;
- condanna GO MO e in solido al pagamento _1
delle spese processuali, liquidate in favore della
[...] per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € Controparte_7 15 8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 10.940,50 (di cui € 1.165,50 per spese, € 8.500,00 per compensi ed €
1.275,00 per spese forfettarie), in favore dell' Controparte_4
per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € 8.500,00 per compensi
[...]
ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in € 9.775,00 (di cui €
8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), e in favore dell' per il primo grado in € 9.775,00 (di cui € Controparte_2
8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 9.775,00 (di cui € 8.500,00 per compensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge.
Così deciso il 19 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore