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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Lucarelli,
letti gli atti della causa iscritta al n. R.G. 44497/2024 tra e , sciogliendo la Parte_1 Parte_2 riserva assunta nel giudizio de quo
Considerato in fatto
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., – premettendo di essere stato assunto alle dipendenze del Parte_1
Municipio di Roma II di , in data 12 settembre 2011, in seguito a procedura di selezione Parte_2 concorsuale pubblica, presso la Direzione Tecnica, quale Istruttore amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima part time e dal 17 dicembre 2012 a tempo pieno, con inquadramento attuale nell'Area degli Istruttori nel CCNL Enti Locali, impegnato fino al 31 marzo 2017 all'interno dell'Ufficio Bilancio e dal 1 aprile 2017 presso l'Ufficio Disciplina Edilizia, svolgendo le mansioni relative all'istruttoria e alla predisposizione degli atti previsti dal DPR 380/2001 e dalla norma applicativa
L.R. Lazio 15/2008, in materia di repressione abusi edilizi – deduceva che, per tutto il periodo da marzo
2020 al dicembre 2023, aveva prestato la propria attività lavorativa in smart-working e/o lavoro agile al
100% senza previsione di rientri in sede, in quanto inserito, in ragione delle proprie gravi patologie, all'interno delle categorie di lavoratori fragili e riconosciuto invalido al 100% dall'INPS, nonché disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992.
Lamentava che - nonostante le numerose richieste di mantenimento dello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working in maniera continuativa in considerazione sia delle positive valutazioni di performance ricevute in quel periodo sia perché modalità raccomandata da tutti i professionisti specialisti che lo avevano in cura (come confermato dalla copiosa documentazione medica allegata) - dal gennaio
2024 era stato previsto il suo rientro in servizio in presenza.
Faceva presente che dal 10 gennaio 2024 sino alla data di deposito del ricorso (6 dicembre 2024) era stato costretto ad assentarsi dal lavoro per l'aggravamento delle già serie patologie di “sindrome depressiva endogena grave;
disturbo schizoide di personalità; disturbo del neurosviluppo;
autismo di tipo 1” che lo affliggevano e che, nel corso dell'anno 2024, aveva richiesto alla parte datoriale l'adozione di
“accomodamenti ragionevoli” consistenti nella possibilità di lavorare in modalità di lavoro che non comportasse il rientro in sede e la concessione del comporto prolungato, pari ad ulteriori 18 mesi, previsto dall'art. 48 del CCNL Enti Locali per le patologie di particolare gravità, nonché lo scomputo delle assenze determinare dalle suddette patologie dal periodo di comporto, previsto dall'art. 50 del CCNL applicato per le gravi patologie.
Alle predette istanze, il Municipio di II rispondeva evidenziando: quanto alla particolare modalità di Pt_2 svolgimento richiesta che era necessario effettuare la visita di idoneità alla mansione (di istruttore amministrativo) e rigettando la seconda istanza di concessione del comporto prolungato e di scomputo del comporto. Espletata la visita medica e ottenuto in data 4 giugno 2024 il giudizio di idoneità, il Sig. rinnovava, in Pt_1 data 6 giugno 2024 (DOC. 19), la richiesta di concessione del lavoro agile / smart working, senza ricevere riscontro.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Giudice formulando le istanze di cui alle conclusioni del ricorso da intendersi qui integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio paventando la possibilità di comporre la lite dal momento che, già Parte_2 con nota del 9 gennaio 2025, aveva rappresentato la disponibilità dell'amministrazione, alla luce del giudizio di idoneità relativo alla visita medica del 4 giugno 2024, ad accordare il lavoro agile su base settimanale.
Quanto alle istanze concernenti il comporto, prendeva posizione solo riguardo alla richiesta formulata dal in via subordinata, quella del prolungamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 48 del CCNL Pt_1
Enti Locali. Sottolineava che la stessa era stata presentata dal lavoratore durante il periodo di assenza per malattia, giustificato da certificazioni mediche attestanti un aggravamento delle sue condizioni di salute, con l'obiettivo di evitare il licenziamento a seguito del superamento dello stesso periodo di comporto.
Faceva notare che detta istanza si fondava sulla preoccupazione del ricorrente che non Parte_2 sarebbe stata orientata ad accordargli lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile al
100%, ma vista la disponibilità della parte datoriale proprio in tal senso, detta istanza perdeva il suo supporto.
Nulla l'amministrazione replicava in ordine alla richiesta di scomputo dal comporto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive posizioni difensive, le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo avente ad oggetto la concessione al della modalità del lavoro agile cui il Pt_1 ricorrente ambiva, con conseguente cessazione almeno parziale della materia del contendere.
Considerato in diritto
Il thema decidendum posto all'attenzione del Giudice si compone allo stato di una sola questione.
Infatti, risulta concessa, con accordo raggiunto durante il corso del giudizio, al la possibilità di Pt_1 proseguire l'attività lavorativa con la modalità del lavoro agile.
Rimane pertanto da valutare l'istanza formulata dal lavoratore di scomputo dal comporto delle assenze per le proprie patologie ex art. 50 del CCNL di settore o, comunque, la concessione di un ulteriore periodo di comporto cd. prolungato, fino ad ulteriori 18 mesi, per evitare che nelle more del giudizio continui a decorrere il periodo di comporto con il rischio di venire licenziato.
Si presentano come necessarie alcune riflessioni di carattere generale concernenti la particolarità del procedimento che il Sig. ha scelto di avviare. Pt_1 Come è noto, l'azione cautelare ex art. 700 c.p.c. assume un carattere di tutela residuale e sussidiaria e, per la sua applicazione, occorre la sussistenza delle due condizioni dell'azione cautelare, segnatamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Nel caso di specie il ricorso è infondato per insussistenza del presupposto del periculum in mora, necessario ed indefettibile per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto, non risultando prova di pregiudizi imminenti ed irreparabili tali da giustificare il ricorso al rimedio cautelare d'urgenza. I danni lamentati in giudizio, infatti, devono essere non solo allegati in maniera specifica ma anche provati (sebbene ai fini della cognizione sommaria propria della sede cautelare prescelta) dalla parte istante: al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario. Si è da più parti affermata, sia in dottrina che in giurisprudenza, la necessità di un “accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito... è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus...”, come pure che, di conseguenza, il periculum in mora non possa mai essere “implicitamente riconosciuto”, presupponendo infatti “il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte”
(così testualmente Trib. Catania, 5/1/2004, in Arch. Civ., 2004, p. 339; in senso analogo, tra le altre, si vedano Trib. Napoli, 17/12/2003, in Giur. Napoletana, 2004, p. 54; Trib. Milano, 11/02/2002, in Giur.
Milanese, 2002, p. 212; Trib. Bologna, 21/7/2000, in Giur. Ann. D. Ind., 2001, p. 4230; Trib. Bologna
10.4.2009).
Nel caso in esame, nel ricorso – nella parte dedicata alla descrizione del pregiudizio imminente e irreparabile con riferimento alla richiesta di scomputo delle assenze dal periodo del comporto – emerge che il rischio che si intende arginare è proprio quello del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La norma contrattuale di riferimento – l'art. 48 del CCNL – prevede complessivi 18 mesi di comporto in tre anni, con diverso trattamento retributivo (100 % i primi 9 mesi;
90% i 3 mesi successivi;
50% gli ultimi 6 mesi), nonché la possibilità di richiedere, decorso il suddetto periodo, un ulteriore periodo – non retribuito
– pari a 18 mesi nei casi particolarmente gravi. Il prolungamento di ulteriore periodo di comporto presuppone pertanto che sia decorso il primo periodo (circostanza che nel caso di specie non si è verificata).
Lo scomputo delle assenze è disciplinato dall'art. 50 del CCNL per patologie che presentino specifiche caratteristiche comprovanti la loro gravità, con previsione che tali assenze collegate a tali patologie siano escluse dal comporto e siano in ogni caso retribuite.
Allo stato il pericolo del licenziamento temuto dal lavoratore non risulta attuale e anzi scongiurato dall'accordo raggiunto in corso di causa.
A tal proposito, preme osservare che alla data del deposito del ricorso – 6 dicembre 2024 – il ricorrente, che era in malattia dal 10 gennaio 2024, aveva fruito di 11 mesi di comporto, residuando al momento 7 mesi di comporto, con retribuzione (pari: a) al 90 per cento della retribuzione mensile da ottobre 2024 fino a dicembre 2024; b) al 50 per cento della retribuzione da gennaio 2025 a giugno 2025). Il rischio del licenziamento per superamento del periodo del comporto – alla data in cui la causa è stata presa in riserva, 10 luglio 2025 – non sussisteva in quanto il Sig. non era più in malattia risultando Pt_1 adibito alla modalità di svolgimento di lavoro agile come emerge dall'accordo sottoscritto in corso di causa cui entrambi le parti hanno fatto riferimento in udienza e perché, come espressamente dichiarato dal difensore del Sig. residuano ancora giorni al completamento del periodo del comporto;
Pt_1 completamento interrotto dalla fine del periodo di malattia e dalla ripresa della attività lavorativa.
Si condivide l'iter logico motivazionale seguito dalla Corte d'Appello nella pronuncia n.43674 del 30 aprile
2024, avente ad oggetto un caso simile, di cui si riporta il brano di interesse “…in parziale accoglimento del reclamo, deve respingersi la domanda cautelare originariamente proposta ed accolta, volta al riconoscimento del diritto di escludere dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia determinate dalle suindicate patologie …..Infatti, tale domanda non appare ammissibile per difetto di attualità della lesione atteso che nella fattispecie di cui è causa non si verte in tema di licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c….”
L'assenza del periculum in mora rende superflua ogni riflessione più approfondita sulla sussistenza del fumus boni iuris.
Preme pero' svolgere le seguenti considerazioni, anche ai fini delle spese.
La particolare condizione patologica che affligge il ricorrente, caratterizzata fra l'altro dalla difficoltà di relazionarsi, dallo stress legato alla permanenza in luoghi affollati con conseguente mancata integrazione sociale, lo ha motivato a richiedere più volte prima della instaurazione del giudizio l'adibizione al lavoro agile senza ritorno in sede, quale “accomodamento ragionevole” in forza delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., della normativa antidiscriminatoria di cui all'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE e all'art. 3, commi 3
e 3 bis D.Lgs. 216/2003, all'art 5 bis Legge 104 del 1992 introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 62/2004. Constatato che le sue richieste erano rimaste disattese e costretto così a mettersi in malattia sin dal 10 gennaio 2024 per motivazioni legate al suo stato patologico cronico (tanto che nella diagnosi di tutti gli attestati di malattia allegati dal gennaio al novembre 2004 risulta sempre la stessa dicitura “depressione maggiore, episodio ricorrente”) e ad instaurare il seguente giudizio per vedere soddisfatte le sue pretese con il fondato timore di vedere consumati così i suoi giorni di assenza per malattia ai fini del comporto, non può che ritenersi che il lavoratore abbia correttamente instaurato il presente giudizio con riferimento alla istanza di adibizione al lavoro agile. Invero, va rilevato che la disponibilità della amministrazione ad accogliere la richiesta di lavoro agile non sia stata manifestata tempestivamente prima della instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che ogni statuizione relativa alle spese debba tener conto del comportamento tenuto dalla amministrazione ora illustrato, giunta a sottoscrivere un accordo solo in corso di causa.
Considerato pero' che le due istanze relative al periodo di comporto sono state rigettate per le motivazioni sopra illustrate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta del Sig. di Parte_1 adibizione a modalità di svolgimento della prestazione di lavoro compatibili con il proprio stato di lavoro, quale il lavoro agile;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 6 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
QUARTA SEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Lucarelli,
letti gli atti della causa iscritta al n. R.G. 44497/2024 tra e , sciogliendo la Parte_1 Parte_2 riserva assunta nel giudizio de quo
Considerato in fatto
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., – premettendo di essere stato assunto alle dipendenze del Parte_1
Municipio di Roma II di , in data 12 settembre 2011, in seguito a procedura di selezione Parte_2 concorsuale pubblica, presso la Direzione Tecnica, quale Istruttore amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima part time e dal 17 dicembre 2012 a tempo pieno, con inquadramento attuale nell'Area degli Istruttori nel CCNL Enti Locali, impegnato fino al 31 marzo 2017 all'interno dell'Ufficio Bilancio e dal 1 aprile 2017 presso l'Ufficio Disciplina Edilizia, svolgendo le mansioni relative all'istruttoria e alla predisposizione degli atti previsti dal DPR 380/2001 e dalla norma applicativa
L.R. Lazio 15/2008, in materia di repressione abusi edilizi – deduceva che, per tutto il periodo da marzo
2020 al dicembre 2023, aveva prestato la propria attività lavorativa in smart-working e/o lavoro agile al
100% senza previsione di rientri in sede, in quanto inserito, in ragione delle proprie gravi patologie, all'interno delle categorie di lavoratori fragili e riconosciuto invalido al 100% dall'INPS, nonché disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992.
Lamentava che - nonostante le numerose richieste di mantenimento dello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working in maniera continuativa in considerazione sia delle positive valutazioni di performance ricevute in quel periodo sia perché modalità raccomandata da tutti i professionisti specialisti che lo avevano in cura (come confermato dalla copiosa documentazione medica allegata) - dal gennaio
2024 era stato previsto il suo rientro in servizio in presenza.
Faceva presente che dal 10 gennaio 2024 sino alla data di deposito del ricorso (6 dicembre 2024) era stato costretto ad assentarsi dal lavoro per l'aggravamento delle già serie patologie di “sindrome depressiva endogena grave;
disturbo schizoide di personalità; disturbo del neurosviluppo;
autismo di tipo 1” che lo affliggevano e che, nel corso dell'anno 2024, aveva richiesto alla parte datoriale l'adozione di
“accomodamenti ragionevoli” consistenti nella possibilità di lavorare in modalità di lavoro che non comportasse il rientro in sede e la concessione del comporto prolungato, pari ad ulteriori 18 mesi, previsto dall'art. 48 del CCNL Enti Locali per le patologie di particolare gravità, nonché lo scomputo delle assenze determinare dalle suddette patologie dal periodo di comporto, previsto dall'art. 50 del CCNL applicato per le gravi patologie.
Alle predette istanze, il Municipio di II rispondeva evidenziando: quanto alla particolare modalità di Pt_2 svolgimento richiesta che era necessario effettuare la visita di idoneità alla mansione (di istruttore amministrativo) e rigettando la seconda istanza di concessione del comporto prolungato e di scomputo del comporto. Espletata la visita medica e ottenuto in data 4 giugno 2024 il giudizio di idoneità, il Sig. rinnovava, in Pt_1 data 6 giugno 2024 (DOC. 19), la richiesta di concessione del lavoro agile / smart working, senza ricevere riscontro.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Giudice formulando le istanze di cui alle conclusioni del ricorso da intendersi qui integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio paventando la possibilità di comporre la lite dal momento che, già Parte_2 con nota del 9 gennaio 2025, aveva rappresentato la disponibilità dell'amministrazione, alla luce del giudizio di idoneità relativo alla visita medica del 4 giugno 2024, ad accordare il lavoro agile su base settimanale.
Quanto alle istanze concernenti il comporto, prendeva posizione solo riguardo alla richiesta formulata dal in via subordinata, quella del prolungamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 48 del CCNL Pt_1
Enti Locali. Sottolineava che la stessa era stata presentata dal lavoratore durante il periodo di assenza per malattia, giustificato da certificazioni mediche attestanti un aggravamento delle sue condizioni di salute, con l'obiettivo di evitare il licenziamento a seguito del superamento dello stesso periodo di comporto.
Faceva notare che detta istanza si fondava sulla preoccupazione del ricorrente che non Parte_2 sarebbe stata orientata ad accordargli lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile al
100%, ma vista la disponibilità della parte datoriale proprio in tal senso, detta istanza perdeva il suo supporto.
Nulla l'amministrazione replicava in ordine alla richiesta di scomputo dal comporto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive posizioni difensive, le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo avente ad oggetto la concessione al della modalità del lavoro agile cui il Pt_1 ricorrente ambiva, con conseguente cessazione almeno parziale della materia del contendere.
Considerato in diritto
Il thema decidendum posto all'attenzione del Giudice si compone allo stato di una sola questione.
Infatti, risulta concessa, con accordo raggiunto durante il corso del giudizio, al la possibilità di Pt_1 proseguire l'attività lavorativa con la modalità del lavoro agile.
Rimane pertanto da valutare l'istanza formulata dal lavoratore di scomputo dal comporto delle assenze per le proprie patologie ex art. 50 del CCNL di settore o, comunque, la concessione di un ulteriore periodo di comporto cd. prolungato, fino ad ulteriori 18 mesi, per evitare che nelle more del giudizio continui a decorrere il periodo di comporto con il rischio di venire licenziato.
Si presentano come necessarie alcune riflessioni di carattere generale concernenti la particolarità del procedimento che il Sig. ha scelto di avviare. Pt_1 Come è noto, l'azione cautelare ex art. 700 c.p.c. assume un carattere di tutela residuale e sussidiaria e, per la sua applicazione, occorre la sussistenza delle due condizioni dell'azione cautelare, segnatamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Nel caso di specie il ricorso è infondato per insussistenza del presupposto del periculum in mora, necessario ed indefettibile per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto, non risultando prova di pregiudizi imminenti ed irreparabili tali da giustificare il ricorso al rimedio cautelare d'urgenza. I danni lamentati in giudizio, infatti, devono essere non solo allegati in maniera specifica ma anche provati (sebbene ai fini della cognizione sommaria propria della sede cautelare prescelta) dalla parte istante: al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario. Si è da più parti affermata, sia in dottrina che in giurisprudenza, la necessità di un “accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito... è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus...”, come pure che, di conseguenza, il periculum in mora non possa mai essere “implicitamente riconosciuto”, presupponendo infatti “il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;
occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte”
(così testualmente Trib. Catania, 5/1/2004, in Arch. Civ., 2004, p. 339; in senso analogo, tra le altre, si vedano Trib. Napoli, 17/12/2003, in Giur. Napoletana, 2004, p. 54; Trib. Milano, 11/02/2002, in Giur.
Milanese, 2002, p. 212; Trib. Bologna, 21/7/2000, in Giur. Ann. D. Ind., 2001, p. 4230; Trib. Bologna
10.4.2009).
Nel caso in esame, nel ricorso – nella parte dedicata alla descrizione del pregiudizio imminente e irreparabile con riferimento alla richiesta di scomputo delle assenze dal periodo del comporto – emerge che il rischio che si intende arginare è proprio quello del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La norma contrattuale di riferimento – l'art. 48 del CCNL – prevede complessivi 18 mesi di comporto in tre anni, con diverso trattamento retributivo (100 % i primi 9 mesi;
90% i 3 mesi successivi;
50% gli ultimi 6 mesi), nonché la possibilità di richiedere, decorso il suddetto periodo, un ulteriore periodo – non retribuito
– pari a 18 mesi nei casi particolarmente gravi. Il prolungamento di ulteriore periodo di comporto presuppone pertanto che sia decorso il primo periodo (circostanza che nel caso di specie non si è verificata).
Lo scomputo delle assenze è disciplinato dall'art. 50 del CCNL per patologie che presentino specifiche caratteristiche comprovanti la loro gravità, con previsione che tali assenze collegate a tali patologie siano escluse dal comporto e siano in ogni caso retribuite.
Allo stato il pericolo del licenziamento temuto dal lavoratore non risulta attuale e anzi scongiurato dall'accordo raggiunto in corso di causa.
A tal proposito, preme osservare che alla data del deposito del ricorso – 6 dicembre 2024 – il ricorrente, che era in malattia dal 10 gennaio 2024, aveva fruito di 11 mesi di comporto, residuando al momento 7 mesi di comporto, con retribuzione (pari: a) al 90 per cento della retribuzione mensile da ottobre 2024 fino a dicembre 2024; b) al 50 per cento della retribuzione da gennaio 2025 a giugno 2025). Il rischio del licenziamento per superamento del periodo del comporto – alla data in cui la causa è stata presa in riserva, 10 luglio 2025 – non sussisteva in quanto il Sig. non era più in malattia risultando Pt_1 adibito alla modalità di svolgimento di lavoro agile come emerge dall'accordo sottoscritto in corso di causa cui entrambi le parti hanno fatto riferimento in udienza e perché, come espressamente dichiarato dal difensore del Sig. residuano ancora giorni al completamento del periodo del comporto;
Pt_1 completamento interrotto dalla fine del periodo di malattia e dalla ripresa della attività lavorativa.
Si condivide l'iter logico motivazionale seguito dalla Corte d'Appello nella pronuncia n.43674 del 30 aprile
2024, avente ad oggetto un caso simile, di cui si riporta il brano di interesse “…in parziale accoglimento del reclamo, deve respingersi la domanda cautelare originariamente proposta ed accolta, volta al riconoscimento del diritto di escludere dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia determinate dalle suindicate patologie …..Infatti, tale domanda non appare ammissibile per difetto di attualità della lesione atteso che nella fattispecie di cui è causa non si verte in tema di licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c….”
L'assenza del periculum in mora rende superflua ogni riflessione più approfondita sulla sussistenza del fumus boni iuris.
Preme pero' svolgere le seguenti considerazioni, anche ai fini delle spese.
La particolare condizione patologica che affligge il ricorrente, caratterizzata fra l'altro dalla difficoltà di relazionarsi, dallo stress legato alla permanenza in luoghi affollati con conseguente mancata integrazione sociale, lo ha motivato a richiedere più volte prima della instaurazione del giudizio l'adibizione al lavoro agile senza ritorno in sede, quale “accomodamento ragionevole” in forza delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., della normativa antidiscriminatoria di cui all'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE e all'art. 3, commi 3
e 3 bis D.Lgs. 216/2003, all'art 5 bis Legge 104 del 1992 introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 62/2004. Constatato che le sue richieste erano rimaste disattese e costretto così a mettersi in malattia sin dal 10 gennaio 2024 per motivazioni legate al suo stato patologico cronico (tanto che nella diagnosi di tutti gli attestati di malattia allegati dal gennaio al novembre 2004 risulta sempre la stessa dicitura “depressione maggiore, episodio ricorrente”) e ad instaurare il seguente giudizio per vedere soddisfatte le sue pretese con il fondato timore di vedere consumati così i suoi giorni di assenza per malattia ai fini del comporto, non può che ritenersi che il lavoratore abbia correttamente instaurato il presente giudizio con riferimento alla istanza di adibizione al lavoro agile. Invero, va rilevato che la disponibilità della amministrazione ad accogliere la richiesta di lavoro agile non sia stata manifestata tempestivamente prima della instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che ogni statuizione relativa alle spese debba tener conto del comportamento tenuto dalla amministrazione ora illustrato, giunta a sottoscrivere un accordo solo in corso di causa.
Considerato pero' che le due istanze relative al periodo di comporto sono state rigettate per le motivazioni sopra illustrate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta del Sig. di Parte_1 adibizione a modalità di svolgimento della prestazione di lavoro compatibili con il proprio stato di lavoro, quale il lavoro agile;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 6 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli