Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. 618/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 618/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Matteo Mungari ed elett.te dom.ta in Gorizia, al CORSO VERDI n. 115, presso lo studio dell'Avv. PETRONIO STEFANO;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Udine, alla _1 C.F._1
VIA VITTORIO VENETO n. 39, presso lo studio dell'avv. Ponti Luca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: azione di annullamento della perizia contrattuale.
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 20.11.2024, la società attrice ha chiesto, nel merito, accertare e dichiarare che la decisione arbitrale è inesistente e/o nulla e/o annullabile, e comunque illegittima, per violazione del contraddittorio e/o per errore degli arbitri e/o per violazione dei patti contrattuali e, conseguentemente, in accoglimento della presente legittima
impugnativa, annullare la stessa decisione arbitrale e, comunque, dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti di con vittoria di Parte_1
spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, il difensore ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2, c.p.c., non ammessi.
Nelle note scritte depositate il 20.11.2024, il difensore del convenuto ha chiesto, in via principale, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, respingere comunque in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto le domande proposte da parte attrice e per l'effetto confermare la piena efficacia e validità del lodo irrituale del
22.05.2023, con vittoria di spese, comprensive di IVA e Cassa Avvocati.
In via istruttoria, il difensore ha insistito per la richiesta di ammissione di prova per testi sul seguente capitolo: “Vero che (Si rammostra al teste il doc.
4 di parte Attrice) successivamente all'invio in data 11.04.2023 della bozza di relazione che Le si rammostra, il dott. sollecitava anche per Testimone_1
iscritto in più di due occasioni al dott. OL la trasmissione di osservazioni?”
Infine, il convenuto si è opposto all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 3
c.p.c., chiedendo, nella sola ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova per testi indicati dall'attrice, di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con i testi indicati nella memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio , affinché sia dichiarata l'inesistenza e/o _1
annullabilità e/o nullità e/o illegittimità della decisione arbitrale, con la quale il Collegio, composto da tre medici, nominato ai sensi dell'art 14 delle condizioni generali del contratto di assicurazione contro gli infortuni n.
350693420/326, stipulato da PREVIDIR, in favore dei dipendenti delle
Imprese Associate, ha, a maggioranza, quantificato il grado di invalidità
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permanente, riportato da , in conseguenza dell'infortunio _1
verificatosi in data 08.09.2021.
In particolare, l'odierna attrice, qualificata la procedura prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto quale arbitrato irrituale, ha inteso censurare la decisione assunta dal Collegio, con il dissenso del dott. OL, dalla stessa nominato, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione del principio del contraddittorio, previsto dall'art. 808 ter c. 2 n.
5 c.p.c., quale causa di annullabilità del lodo, per non aver consentito al dott.
OL di controdedurre ed esprimere le ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni degli altri due arbitri, deducendo, in particolare, che lo stesso - nonostante, con p.e.c. inviata in data 01.05.2023, avesse manifestato il proprio dissenso, “sia in ordine al merito della decisione adottata, sia in ordine alla strutturazione della stessa” e avesse chiesto l'inserimento, nel lodo, dopo le valutazioni medico-legali del terzo arbitro, delle ragioni poste a fondamento dell'assenso o del dissenso, da parte degli altri due arbitri nominati dalle parti
- in data 22.5.2023 avrebbe ricevuto la relazione sottoscritta dagli altri due arbitri, con richiesta di sottoscrizione e riserva di allegazione delle sue osservazioni (v. pag. 11 e 12 dell'atto di citazione);
2) erronea valutazione dei dati clinici e delle certificazioni, atteso che il terzo arbitro avrebbe erroneamente diagnosticato la “rottura di secondo grado del legamento collaterale mediale (LCM) e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro”, sebbene dalla RMN emergesse una distrazione e non la rottura del legamento, cui si aggiunge l'omessa valutazione sia del certificato del 17.11.2021 del dott. medico Persona_1
del Controparte_2
di Negrar, che “di quanto riscontrato dal dott. nel
[...] CP_3 corso dell'intervento di artroscopia eseguito in Croazia il 29.11.2021 in merito alla presenza di aspetti di gonartrosi con osteofiti”; inoltre, il dott. aveva riscontrato la “rottura menisco mediale ginocchio sinistro … CP_3
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prescrizione … artroscopia operativa del ginocchio” (v. pag. 15 e 16 dell'atto di citazione);
3) erronea valutazione del terzo arbitro “con riferimento alla diagnosi e al momento accertativo”, atteso che, nonostante le indagini strumentali e i rilievi intraoperatori avessero evidenziato che il ginocchio sinistro fosse
“gravemente artrosico con condropatia diffusa e degenerazione meniscale mediale”, dall'elaborato non emerge che il “terzo arbitro abbia eseguito una lettura diretta dei radiogrammi, né che abbia ritenuto di sottoporli a rilettura per valutarne i reperti sotto un profilo specialistico di branca radiologica” (v. pag. 16 dell'atto di citazione); con riferimento alla quantificazione del grado di invalidità, il terzo arbitro non avrebbe esplicitato i criteri posti a fondamento della valutazione, da ritenersi, in ogni caso, errata “giacché, ove si affermi che il menisco risultava degenerato al momento dell'insulto lesivo
(come peraltro acclarato dalle indagini strumentali e dalla descrizione del protocollo operatorio), allora la produzione della “rottura” deve considerarsi da questo concausata (concausa di lesione) e non conseguenza diretta ed esclusiva”, con conseguente esclusione dell'indennizzo, cui si aggiunge l'ulteriore considerazione per cui “nel contesto gravemente artrosico da cui risultava affetto il ginocchio sinistro del signor non è _1
possibile enucleare dal composito quadro artrosico una componente post- traumatica che resta inscindibile dalla condizione anatomo-funzionale residuata” (v. pag. 17 dell'atto di citazione). Alla luce delle considerazioni che precedono, secondo la tesi difensiva attorea, il superficiale e/o erroneo esame della documentazione e dei dati obiettivi avrebbe determinato una falsa rappresentazione e/o una alterata percezione di elementi di fatto posti, dal terzo arbitro, a fondamento del lodo, giungendo a ritenere “indennizzabile una condizione menomativa non avente le caratteristiche della conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio” (v. pag. 17 e 18 dell'atto di citazione);
4) erronea valutazione delle preesistenze, da parte del terzo arbitro, il quale, nel valutare l'invalidità permanente riportata dal convenuto, in conseguenza
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dell'evento lesivo, “avrebbe dovuto escludere la rottura del menisco mediale, in quanto non conseguenza diretta ed esclusiva” dell'infortunio (v. pag. 18 dell'atto di citazione).
Si è tempestivamente costituito nel presente giudizio , il quale ha, _1 innanzitutto, contestato la qualificazione della procedura prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto di assicurazione quale arbitrato irrituale, ritenendo che si configuri, nella fattispecie, un'ipotesi di perizia contrattuale, e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
Orbene, in via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti, con conferma della propria ordinanza del 24.4.2024, alla cui motivazione integralmente si rinvia.
Nel merito, occorre premettere che l'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione prevede, in caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, l'obbligo per le parti di “conferire mandato con scrittura privata ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni della polizza”, le cui decisioni sono assunte a maggioranza di voti con “dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa”. Tale clausola attribuisce, inoltre, alla decisione del Collegio carattere obbligatorio per le parti, anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
In ordine alla sua qualificazione giuridica, si rileva che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, <la perizia contrattuale e
l'arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto
è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze>> (v. da ultimo, Cass. Sez. 3,
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Ordinanza interlocutoria n. 7795/2025, che ha rimesso il procedimento alla
Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione della natura della perizia contrattuale).
Con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni, la Corte di cassazione ha, di recente, chiarito che: <le parti con la perizia contrattuale - che realizza un accertamento sostitutivo della volontà delle parti nella fase dell'esecuzione del contratto - deferiscono per l'appunto ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. La caratterizzazione di questo istituto è fornita dalla natura negoziale dell'attività svolta dal perito- arbitro e dall'efficacia vincolante della perizia arbitrale, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. La perizia contrattuale rappresenta quindi una fattispecie a formazione progressiva, costituita: a) dal patto (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnicoscientifiche, nonché b) dalla relazione peritale, cioè dall'atto (che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti) con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque è riconducibile alla loro volontà>> (cfr. Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018).
La perizia contrattuale, secondo tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende aderire, è, dunque, istituto, per certi versi, affine ma diverso rispetto all'arbitrato irrituale, in quanto, nell'arbitrato il terzo è autore di una determinazione volitiva e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella
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perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica); inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale,
è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica (cfr. Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018).
In applicazione di detti principi, si ritiene che la clausola contenuta all'art. 14 delle condizioni generali del contratto configuri un'ipotesi di perizia contrattuale, avendo le parti affidato a un Collegio, composto da tre medici,
l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento lesivo, al quale è collegata la prestazione di un indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante.
Ne consegue la possibilità, per le parti, di impugnare la perizia con gli strumenti atti ad aggredire una pattuizione contrattuale, ossia l'azione di annullamento, da un lato, se vi è errore determinante, l'azione di risoluzione, dall'altro, se vi è inadempimento, nel caso in cui l'assicuratore non si conformi al dictum del Collegio. Pertanto, l'errore che consente di impugnare la perizia è quello idoneo a determinare un vizio del consenso, impugnabile sempre tramite l'azione di annullamento, e non l'errore che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato se non passa attraverso una alterata formazione del consenso, denunciata come tale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 18906 del 28/07/2017). Non risulta, dunque, conferente il richiamo, da parte della società di assicurazioni, alla categoria dell'inesistenza, della nullità e dell'illegittimità della perizia, anche in considerazione della tipologia dei vizi, posti dall'attrice a fondamento della domanda.
Orbene, nel caso di specie, non merita, innanzitutto, accoglimento la censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio.
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Posto che, per le ragioni che precedono, non trova applicazione l'art. 808 ter c. 2 n. 5 c.p.c., non si ravvisa, in ogni caso, alcuna violazione di tale principio, avendo l'arbitro nominato dalla compagnia di assicurazione espresso le ragioni del dissenso alla bozza della perizia, con p.e.c. inviata in data
01.05.2023 (v. doc. 5 dell'attrice), mentre, del tutto irrilevante, sotto tale profilo, risulta l'ulteriore doglianza relativa alla strutturazione della perizia.
Con riferimento alle ulteriori censure di cui ai precedenti punti da 2) a 4), si ritiene che gli asseriti errori e le omissioni, da parte del terzo arbitro, lamentate dall'attrice, non integrino gli estremi di un errore rilevante ai fini dell'annullamento della perizia contrattuale, nei termini sopra descritti, avendo, quest'ultima, essenzialmente inteso criticare le valutazioni espresse dal terzo arbitro, caratterizzate da discrezionalità tecnica.
Non risultano, in ogni caso, fondate le doglianze incentrate sull'omesso esame del certificato del 17.11.2021 e “di quanto riscontrato dal dott. CP_3 nel corso dell'intervento di artroscopia eseguito in Croazia il 29.11.2021 in merito alla presenza di aspetti di gonartrosi con osteofiti” (v. pag. 15 dell'atto di citazione), avendo, nella perizia, il terzo arbitro riportato che: “Prima dell'intervento il sig. si rivolgeva, in data 17-11-2021 al dott. _1 Per_1
presso il
[...] Controparte_2
di Negrar, il quale certificava necessità di ricovero per
[...]
protesi monomediale ginocchio sinistro. Grave gonartrosi interna. La scelta del sig. della sede per l'intervento cadeva sulla Clinica _1 [...]
di JI (Croazia) ove viene ricoverato ed operato in Controparte_4 artroscopia il giorno 29-11-2021”.
Del tutto irrilevante risulta poi l'ulteriore doglianza attorea secondo cui il terzo arbitro non avrebbe riportato la descrizione di tale procedura operatoria.
Per quanto riguarda, infine, la valutazione del danno, basti rilevare che nella perizia si fa riferimento alla “Tabella INAIL, guida alla valutazione medico- legale dell'invalidità permanente, . Persona_2
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Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2024, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore indeterminabile della presente controversia, dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'attività svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese del presente procedimento, in favore di _1
, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese
[...]
generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, il 24/04/2025.
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro)
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