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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/04/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7839/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7839/2021 R.G. promossa da:
nato a nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giuseppina Floriana PISANI
ATTORE e convenuto in riconvenzionale
contro
nato ad [...] il 28.041959 (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe VASSALLO
CONVENUTO e attore in riconvenzionale
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
quale erede di conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 03.08.2007 e, di conseguenza, dichiarare la sua qualità di proprietario del bene, con vittoria di spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 03.08.2007, la de cuius aveva Persona_1
stipulato una compravendita simulata con avente ad oggetto l'immobile sito in CP_1
Catania, via G. Leopardi 96.
La funzione della operazione poteva individuarsi nella necessità della di utilizzare la Per_1
'provvista' per estinguere una propria esposizione debitoria;
contestualmente il CP_1
stipulava un contratto di mutuo, per euro 250.000,00 con il Banco di Sicilia per euro
250.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile.
A seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del l'istituto CP_1
bancario (oggi Prisma SPV) aveva avviato pignoramento immobiliare sull'immobile di via
Giacomo Leopardi.
La difesa di parte rappresentava che, con sentenza n. 2401/2015, il Tribunale di Catania aveva già riconosciuto la natura simulata dell'atto di compravendita.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che, stante la già accertata simulazione dell'atto (confermata in appello), la proprietà dell'immobile non era mai stata trasferita al ma era rimasta CP_1
in capo alla , per successione, all'attore Per_1 Parte_1
La difesa del , quindi, concludeva chiedendo: Pt_1
1. dichiarare l'atto di compravendita simulato ab origine e nullo;
2. dichiarare coerentemente che la proprietà del bene spettava a Parte_1
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
improcedibilità
- per mancato avvio della mediazione e, ancora,
- per difetto di legittimazione attiva non avendo il provato la propria qualità Pt_1
di erede e, infine,
- per carenza di interesse in quanto l'immobile oggetto della simulazione è stato pignorato ed espropriato a causa dell'inadempimento della stessa parte attrice (e dei suoi danti causa) agli obblighi assunti con l'accordo simulatorio;
indi, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale per risarcimento danni.
La difesa di confermava che in data 03.08.2007 era stato stipulato un accordo CP_1
simulato con e che in base a tale accordo, la vendita dell'immobile sito in Persona_1
Catania, via G. Leopardi 96, era puramente apparente
La difesa rappresentava altresì che il aveva stipulato un mutuo di euro 250.000,00 il CP_1
cui ricavato serviva a estinguere una esposizione debitoria su cui si fondava una precedente procedura esecutiva a carico della ed evidenziava che l'accordo prevedeva Per_1
espressamente che la predetta (con garanzia fideiussoria di e Per_1 Parte_1 Per_2
) avrebbe fornito al le somme necessarie per pagare le rate del mutuo.
[...] CP_1
Tuttavia, né la né i fideiussori avevano adempiuto a tale obbligo;
di conseguenza, il Per_1
aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1340/2011, confermato a seguito di CP_1
opposizione con la sentenza n.240/2015 e in appello con la sentenza n.815/2020) contro la i fideiussori. Per_1
A causa del persistente inadempimento, la banca mutuante aveva pignorato e sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile (proc. es. 210/2014), che quindi non era più nella disponibilità
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del CP_1
Tale situazione aveva causato al gravi danni patrimoniali (iscrizione in CRIF, CP_1
impossibilità di accesso al credito, perdita di chances lavorative) e non patrimoniali.
In particolare, la difesa del convenuto sosteneva che l'inadempimento della e dei suoi Per_1
fideiussori (tra cui lo stesso all'obbligo di fornire i fondi per il pagamento Parte_1
delle rate di mutuo aveva causato danni diretti al sia patrimoniali (perdita di CP_1
chances quantificata in euro 120.000,00) sia non patrimoniali (danno all'immagine e situazione di disagio, quantificato in euro 50.000,00).
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
Oltre a ribadire ed ulteriormente specificare le difese svolte, parte attrice, con memorie ex art.18 3 comma 6 n.1 c.p.c. eccepiva la improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato avvio della mediazione e contestava sia le eccezioni preliminari che quanto sostenuto da controparte, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
Con le altre memorie ex art.183 comma 6 nn.2 e 3 c.p.c. la difesa di parte attrice chiedeva ammettersi mezzi istruttori e ribadiva le contestazioni già svolte.
Parte convenuta depositava memorie ex art.183 comma 6 n.n.2 e 3 c.p.c. con le quali, parimenti, ribadiva quanto in precedenza sostenuto, introduceva (come meglio si vedrà) anche un ulteriore 'tema' relativo al persistente debito verso la banca in dipendenza del mutuo e contestava la ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie di controparte.
Con ordinanza del 29.01.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le eccezioni di improcedibilità per mancato avvio della mediazione sono entrambe infondate.
Ed invero, il presente giudizio è stato instaurato dal per fare valere nei confronti del Pt_1
la simulazione dell'atto di compravendita del 03.08.2017 e, pertanto, la azione non CP_1
ha natura reale.
Allo stesso modo, la eccezione è infondata con riguardo alla domanda riconvenzionale;
come sostenuto anche di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite, 'la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo' (Cass. civ., sez. unite,
7 febbraio 2024 n.3452).
§§§§§
Anche la eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata.
Nel caso specifico è incontestato che sia figlio della defunta e, Parte_1 Persona_1 tenuto conto della autocertificazione in uno all'esercizio in giudizio di un diritto della madre, consentono di ritenere sufficientemente provata la accettazione tacita dell'eredità e, quindi, la qualità di erede.
§§§§§
La eccezione di difetto di interesse ad agire va analizzata unitamente ai profili di merito della domanda.
ha agito in giudizio per fare valere la simulazione di un atto di compravendita Parte_1 ed ha convenuto in giudizio colui che risultava essere l'acquirente dell'immobile.
E' pacifico fra le parti che sull'immobile oggetto della compravendita era stata aperta procedura esecutiva conclusa con la aggiudicazione a terzo di buona fede (parte convenuta ha pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
documentato la apertura della procedura esecutiva – cfr. atto di pignoramento immobiliare – e la estinzione della stessa – cfr. decreto del giudice dell'esecuzione).
Ai sensi dell'art.1415 c.c.:
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
Se il bene alienato con atto simulato risulta in proprietà di un terzo, pertanto, l'azione con la quale si intenda fare valere la simulazione può comunque concludersi con la dichiarazione di simulazione tra le parti originarie, con eventuale condanna a risarcimento del danno o restituzioni (Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1998 n.11957), ma senza effetti reali se il terzo è in buona fede.
Va evidenziato, per completezza, che in ipotesi, come quella oggetto del presente giudizio, di vendita simulata di bene immobile successivamente pervenuto in proprietà a terzo di buona fede quest'ultimo non può considerarsi litisconsorte necessario posto che l'accertamento non può produrre alcun effetto nei suoi confronti (Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2000 n.10841).
Ora, nel caso specifico, a seguito di precedente contenzioso inter partes, la sentenza che aveva definito il giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo) aveva incidentalmente accertato che la compravendita dell'immobile di via Giacomo Leopardi n.96 era simulata e che CP_1
era un 'prestanome' (cfr. pagg.
2-3 della sentenza n.2401/2015 di questo Tribunale);
[...]
coerentemente, costituendosi in giudizio, nel merito non ha contestato la CP_1
natura simulata della compravendita.
Inoltre, parte attrice non ha chiesto che, in caso di accoglimento, si proceda trascrizione della sentenza nei registri immobiliari (trascrizione che, peraltro, sarebbe priva di efficacia nel confronti del terzo di buona fede) e non ha svolto alcuna connessa domanda di risarcimento o di restituzione, deve rilevarsi come, conformemente a quanto eccepito da parte convenuta, difetti interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c..
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte attrice, su tale punto specifico, ha giustificato la sussistenza di interesse ad agire del nei seguenti termini: Pt_1
[…] l'interesse ad ottenere la declaratoria di simulazione nasce in capo al signor
sia nella sua qualità di erede sia nella sua qualità di fideiussore e firmatario Pt_1
dell'accordo simulatorio come del resto riportato e riconosciuto dallo stesso convenuto
Invero, quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice risulta inidoneo per ritenere la sussistenza, nel caso specifico, di interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. all'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione;
la qualità di erede o di fideiussore costituiscono profili rilevanti con riguardo alla legittimazione attiva ma risultano del tutto ininfluenti con riguardo all'interesse ex art.100 c.p.c..
Posto che, si ribadisce, la proprietà dell'immobile è stata trasferita, successivamente alla vendita simulata, a terzo di buona fede e preso atto della mancanza di qualsivoglia domanda che avrebbe potuto giustificare l'interesse ad una declaratoria di simulazione della vendita, deve concludersi per la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c..
§§§§§
Procedendo con la domanda riconvenzionale, giova evidenziare che costituendosi CP_1
in giudizio, aveva allegato di avere subito rilevanti danni e, in particolare, aveva subito un pignoramento immobiliare che aveva comportato 'la iscrizione del sig. negli elenchi CP_1
del CRIF sin dall'anno 2010 a tutt'oggi, con la conseguente impossibilità di accedere al credito, pregiudizio all'immagine commerciale, professionale e sociale, oltre all'innegabile disagio psicologico', ed aveva quantificato il danno
- in euro 120.000,00 per la situazione che aveva comportato '…non solo un decremento del fatturato, ma anche un ostacolo alla crescita commerciale tradottasi in una perdita di chances';
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in euro 50.000,00 quale 'danno all'immagine professionale, commerciale e sociale'.
Con le difese conclusive, parte convenuta ha sostenuto, quanto al danno oggetto della riconvenzionale, che
'Nel caso di specie dunque si configura sia il danno evento rappresentato dalla incolpevole iscrizione al CRIF sia il danno conseguenza costituito sia dal pregiudizio all'immagine commerciale dell'odierno convenuto, sia dall'avere dovuto subire la procedura esecutiva immobiliare suddetta che non ha estinto l'intera esposizione debitoria della nei confronti della Banca la quale potrà continuare ad agire in executivis per il residuo credito di € 45.000,00 oltre interessi moratori' (cfr. comparsa conclusionale).
La domanda, nelle sue articolazioni, risulta priva di supporto probatorio e, in parte, inammissibile.
Ed invero, quanto al sostenuto decremento del fatturato così come con riguardo ai sostenuti ostacoli alla crescita commerciale ed alle prospettate perdite di chances, parte convenuta non ha offerto alcun elemento probatorio finendo;
allo stesso modo è a dirsi per il sostenuto danno all'immagine (peraltro, unico profilo richiamato con le difese conclusive).
Sostanzialmente, parte convenuta ha finito per sollecitare un riconoscimento di danno in re ipsa che, in questi termini, deve considerarsi non provato ed insussistente.
Quanto al fatto che, all'esito della procedura esecutiva, era residuato un debito di euro
45.000,00 in relazione al quale il risulterebbe ancora esposto, non può che CP_1
evidenziarsi come tale profilo (prescindendo da ogni valutazione circa la prova della circostanza e la sussistenza di profili di danno risarcibile) sia del tutto estraneo alla domanda riconvenzionale così come formalizzata con la costituzione in giudizio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
§§§§§
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Avito riguardo all'esito del giudizio, alla inammissibilità della domanda principale ed al rigetto di quella riconvenzionale, vanno compensate integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7839/2021 R.G.,
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta da per difetto di Parte_1
interesse ad agire ex art.100 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 13 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7839/2021 R.G. promossa da:
nato a nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giuseppina Floriana PISANI
ATTORE e convenuto in riconvenzionale
contro
nato ad [...] il 28.041959 (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe VASSALLO
CONVENUTO e attore in riconvenzionale
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
quale erede di conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita immobiliare stipulato inter partes in data 03.08.2007 e, di conseguenza, dichiarare la sua qualità di proprietario del bene, con vittoria di spese.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 03.08.2007, la de cuius aveva Persona_1
stipulato una compravendita simulata con avente ad oggetto l'immobile sito in CP_1
Catania, via G. Leopardi 96.
La funzione della operazione poteva individuarsi nella necessità della di utilizzare la Per_1
'provvista' per estinguere una propria esposizione debitoria;
contestualmente il CP_1
stipulava un contratto di mutuo, per euro 250.000,00 con il Banco di Sicilia per euro
250.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile.
A seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del l'istituto CP_1
bancario (oggi Prisma SPV) aveva avviato pignoramento immobiliare sull'immobile di via
Giacomo Leopardi.
La difesa di parte rappresentava che, con sentenza n. 2401/2015, il Tribunale di Catania aveva già riconosciuto la natura simulata dell'atto di compravendita.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che, stante la già accertata simulazione dell'atto (confermata in appello), la proprietà dell'immobile non era mai stata trasferita al ma era rimasta CP_1
in capo alla , per successione, all'attore Per_1 Parte_1
La difesa del , quindi, concludeva chiedendo: Pt_1
1. dichiarare l'atto di compravendita simulato ab origine e nullo;
2. dichiarare coerentemente che la proprietà del bene spettava a Parte_1
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese.
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
improcedibilità
- per mancato avvio della mediazione e, ancora,
- per difetto di legittimazione attiva non avendo il provato la propria qualità Pt_1
di erede e, infine,
- per carenza di interesse in quanto l'immobile oggetto della simulazione è stato pignorato ed espropriato a causa dell'inadempimento della stessa parte attrice (e dei suoi danti causa) agli obblighi assunti con l'accordo simulatorio;
indi, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale per risarcimento danni.
La difesa di confermava che in data 03.08.2007 era stato stipulato un accordo CP_1
simulato con e che in base a tale accordo, la vendita dell'immobile sito in Persona_1
Catania, via G. Leopardi 96, era puramente apparente
La difesa rappresentava altresì che il aveva stipulato un mutuo di euro 250.000,00 il CP_1
cui ricavato serviva a estinguere una esposizione debitoria su cui si fondava una precedente procedura esecutiva a carico della ed evidenziava che l'accordo prevedeva Per_1
espressamente che la predetta (con garanzia fideiussoria di e Per_1 Parte_1 Per_2
) avrebbe fornito al le somme necessarie per pagare le rate del mutuo.
[...] CP_1
Tuttavia, né la né i fideiussori avevano adempiuto a tale obbligo;
di conseguenza, il Per_1
aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1340/2011, confermato a seguito di CP_1
opposizione con la sentenza n.240/2015 e in appello con la sentenza n.815/2020) contro la i fideiussori. Per_1
A causa del persistente inadempimento, la banca mutuante aveva pignorato e sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile (proc. es. 210/2014), che quindi non era più nella disponibilità
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del CP_1
Tale situazione aveva causato al gravi danni patrimoniali (iscrizione in CRIF, CP_1
impossibilità di accesso al credito, perdita di chances lavorative) e non patrimoniali.
In particolare, la difesa del convenuto sosteneva che l'inadempimento della e dei suoi Per_1
fideiussori (tra cui lo stesso all'obbligo di fornire i fondi per il pagamento Parte_1
delle rate di mutuo aveva causato danni diretti al sia patrimoniali (perdita di CP_1
chances quantificata in euro 120.000,00) sia non patrimoniali (danno all'immagine e situazione di disagio, quantificato in euro 50.000,00).
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
Oltre a ribadire ed ulteriormente specificare le difese svolte, parte attrice, con memorie ex art.18 3 comma 6 n.1 c.p.c. eccepiva la improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato avvio della mediazione e contestava sia le eccezioni preliminari che quanto sostenuto da controparte, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
Con le altre memorie ex art.183 comma 6 nn.2 e 3 c.p.c. la difesa di parte attrice chiedeva ammettersi mezzi istruttori e ribadiva le contestazioni già svolte.
Parte convenuta depositava memorie ex art.183 comma 6 n.n.2 e 3 c.p.c. con le quali, parimenti, ribadiva quanto in precedenza sostenuto, introduceva (come meglio si vedrà) anche un ulteriore 'tema' relativo al persistente debito verso la banca in dipendenza del mutuo e contestava la ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie di controparte.
Con ordinanza del 29.01.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le eccezioni di improcedibilità per mancato avvio della mediazione sono entrambe infondate.
Ed invero, il presente giudizio è stato instaurato dal per fare valere nei confronti del Pt_1
la simulazione dell'atto di compravendita del 03.08.2017 e, pertanto, la azione non CP_1
ha natura reale.
Allo stesso modo, la eccezione è infondata con riguardo alla domanda riconvenzionale;
come sostenuto anche di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite, 'la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo' (Cass. civ., sez. unite,
7 febbraio 2024 n.3452).
§§§§§
Anche la eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata.
Nel caso specifico è incontestato che sia figlio della defunta e, Parte_1 Persona_1 tenuto conto della autocertificazione in uno all'esercizio in giudizio di un diritto della madre, consentono di ritenere sufficientemente provata la accettazione tacita dell'eredità e, quindi, la qualità di erede.
§§§§§
La eccezione di difetto di interesse ad agire va analizzata unitamente ai profili di merito della domanda.
ha agito in giudizio per fare valere la simulazione di un atto di compravendita Parte_1 ed ha convenuto in giudizio colui che risultava essere l'acquirente dell'immobile.
E' pacifico fra le parti che sull'immobile oggetto della compravendita era stata aperta procedura esecutiva conclusa con la aggiudicazione a terzo di buona fede (parte convenuta ha pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
documentato la apertura della procedura esecutiva – cfr. atto di pignoramento immobiliare – e la estinzione della stessa – cfr. decreto del giudice dell'esecuzione).
Ai sensi dell'art.1415 c.c.:
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
Se il bene alienato con atto simulato risulta in proprietà di un terzo, pertanto, l'azione con la quale si intenda fare valere la simulazione può comunque concludersi con la dichiarazione di simulazione tra le parti originarie, con eventuale condanna a risarcimento del danno o restituzioni (Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1998 n.11957), ma senza effetti reali se il terzo è in buona fede.
Va evidenziato, per completezza, che in ipotesi, come quella oggetto del presente giudizio, di vendita simulata di bene immobile successivamente pervenuto in proprietà a terzo di buona fede quest'ultimo non può considerarsi litisconsorte necessario posto che l'accertamento non può produrre alcun effetto nei suoi confronti (Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2000 n.10841).
Ora, nel caso specifico, a seguito di precedente contenzioso inter partes, la sentenza che aveva definito il giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo) aveva incidentalmente accertato che la compravendita dell'immobile di via Giacomo Leopardi n.96 era simulata e che CP_1
era un 'prestanome' (cfr. pagg.
2-3 della sentenza n.2401/2015 di questo Tribunale);
[...]
coerentemente, costituendosi in giudizio, nel merito non ha contestato la CP_1
natura simulata della compravendita.
Inoltre, parte attrice non ha chiesto che, in caso di accoglimento, si proceda trascrizione della sentenza nei registri immobiliari (trascrizione che, peraltro, sarebbe priva di efficacia nel confronti del terzo di buona fede) e non ha svolto alcuna connessa domanda di risarcimento o di restituzione, deve rilevarsi come, conformemente a quanto eccepito da parte convenuta, difetti interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c..
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte attrice, su tale punto specifico, ha giustificato la sussistenza di interesse ad agire del nei seguenti termini: Pt_1
[…] l'interesse ad ottenere la declaratoria di simulazione nasce in capo al signor
sia nella sua qualità di erede sia nella sua qualità di fideiussore e firmatario Pt_1
dell'accordo simulatorio come del resto riportato e riconosciuto dallo stesso convenuto
Invero, quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice risulta inidoneo per ritenere la sussistenza, nel caso specifico, di interesse giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c. all'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione;
la qualità di erede o di fideiussore costituiscono profili rilevanti con riguardo alla legittimazione attiva ma risultano del tutto ininfluenti con riguardo all'interesse ex art.100 c.p.c..
Posto che, si ribadisce, la proprietà dell'immobile è stata trasferita, successivamente alla vendita simulata, a terzo di buona fede e preso atto della mancanza di qualsivoglia domanda che avrebbe potuto giustificare l'interesse ad una declaratoria di simulazione della vendita, deve concludersi per la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c..
§§§§§
Procedendo con la domanda riconvenzionale, giova evidenziare che costituendosi CP_1
in giudizio, aveva allegato di avere subito rilevanti danni e, in particolare, aveva subito un pignoramento immobiliare che aveva comportato 'la iscrizione del sig. negli elenchi CP_1
del CRIF sin dall'anno 2010 a tutt'oggi, con la conseguente impossibilità di accedere al credito, pregiudizio all'immagine commerciale, professionale e sociale, oltre all'innegabile disagio psicologico', ed aveva quantificato il danno
- in euro 120.000,00 per la situazione che aveva comportato '…non solo un decremento del fatturato, ma anche un ostacolo alla crescita commerciale tradottasi in una perdita di chances';
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in euro 50.000,00 quale 'danno all'immagine professionale, commerciale e sociale'.
Con le difese conclusive, parte convenuta ha sostenuto, quanto al danno oggetto della riconvenzionale, che
'Nel caso di specie dunque si configura sia il danno evento rappresentato dalla incolpevole iscrizione al CRIF sia il danno conseguenza costituito sia dal pregiudizio all'immagine commerciale dell'odierno convenuto, sia dall'avere dovuto subire la procedura esecutiva immobiliare suddetta che non ha estinto l'intera esposizione debitoria della nei confronti della Banca la quale potrà continuare ad agire in executivis per il residuo credito di € 45.000,00 oltre interessi moratori' (cfr. comparsa conclusionale).
La domanda, nelle sue articolazioni, risulta priva di supporto probatorio e, in parte, inammissibile.
Ed invero, quanto al sostenuto decremento del fatturato così come con riguardo ai sostenuti ostacoli alla crescita commerciale ed alle prospettate perdite di chances, parte convenuta non ha offerto alcun elemento probatorio finendo;
allo stesso modo è a dirsi per il sostenuto danno all'immagine (peraltro, unico profilo richiamato con le difese conclusive).
Sostanzialmente, parte convenuta ha finito per sollecitare un riconoscimento di danno in re ipsa che, in questi termini, deve considerarsi non provato ed insussistente.
Quanto al fatto che, all'esito della procedura esecutiva, era residuato un debito di euro
45.000,00 in relazione al quale il risulterebbe ancora esposto, non può che CP_1
evidenziarsi come tale profilo (prescindendo da ogni valutazione circa la prova della circostanza e la sussistenza di profili di danno risarcibile) sia del tutto estraneo alla domanda riconvenzionale così come formalizzata con la costituzione in giudizio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
§§§§§
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Avito riguardo all'esito del giudizio, alla inammissibilità della domanda principale ed al rigetto di quella riconvenzionale, vanno compensate integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7839/2021 R.G.,
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta da per difetto di Parte_1
interesse ad agire ex art.100 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 13 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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