Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1969, n. 1275
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Sentenza 23 aprile 1969

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Massime4

Poiche la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, va fatta ad istanza di parte, deve escludersi che, dopo la morte della parte che aveva conferito il mandato, il procuratore possa assumere un'iniziativa processuale, che compete ormai esclusivamente all'erede o al procuratore di questo, giacche non solo non ricorre l'esigenza di tutelare la buona fede dell'altra parte ignara dell'evento - dato che l'atto tende proprio a limitare i diritti di essa -, ma ricorre per contro l'opposta esigenza che la suddetta iniziativa, importando una valutazione di opportunita, sia presa dall'interessato e non dal procuratore della parte defunta. ( V. 1634-68, massima n.333414 695-68, massime n.331899 e 331900).*

Deve considerarsi invalida la notificazione della sentenza, effettuata a norma dell'art.285 cod.proc.civ., qualora nella relazione di notifica non risulti indicata la parte richiedente.*

Il principio della sopravvivenza della procura ad litem alla morte del mandante, derogando alla regola generale di cui all'art.1722, n. 4, cod.civ., ha carattere eccezionale, e va pertanto contenuto nei limiti di legge (artt.299 e seguenti, cod.proc.civ.)*

L'art.22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F, sui lavori pubblici, ai fini della presunzione relativa di appartenenza al Demanio stradale del comune richiede che gli spazi esistenti nell'interno delle citta e dei villaggi siano adiacenti alle strade comunali ed aperti rispetto al suolo pubblico in modo da consentire l'accesso, anche pedonale. ( V. 2068-67, massima n.329160 1825-65 1290-65 2154-64 2395-62 4547-57).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1969, n. 1275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1275
    Data del deposito : 23 aprile 1969

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