Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
………………………….
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOTIF. SENTENZA
…………………………. Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato
NOTIF. APPELLO la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11892/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, pendente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rapp. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. GENTILE FABIO (C.F.
) e dall'Avv. NOTARDONATO MAURIZIO C.F._2
( ), giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te C.F._3
dom.ta con questi in VIA EDOARDO NICOLARDI N. 110, in NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. DE FRANCESCHI VINCENZO. Fax 08231764486, PEC
; Email_1 Email_2
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
residente a [...], C.F._4
elett.te dom.to in VIA PIRANDELLO N. 8, in MILANO, presso lo studio dell'Avv.
CONFORTI VINCENZO (C.F. ), che lo rapp. e dif. giusta procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo.
Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c.
a mezzo fax al numero: 0236685169 oppure a mezzo PEC all'indirizzo
Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
1
Napoli alla Via S. Domenico n. 31, in persona del suo Presidente del ConIGlio di
Amministrazione, l.r.p.t., dott. , rapp. e dif., giusta procura Controparte_3
speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in garanzia e differimento della prima udienza, dall'Avv. STELLATO
GIUSEPPE (C.F. ) e dall'Avv. SGAMBATO FRANCESCO (C.F. C.F._6
ed elett.te dom.ta, presso lo studio del primo, in CORSO C.F._7
GARIBALDI N. 8, in SANTA MARIA CAPUA VETERE e i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823809777 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica ai sensi e Email_4
per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c;
CONVENUTA
NONCHE'
ASSICURATRICE C.F. con sede in San Cesario sul Controparte_4 P.IVA_2
Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del ConIGlio di
Amministrazione, l.r.p.t., Avv. Pierluigi Mancuso, giusta procura ad negotia per
Notar del 18/10/2012, rep. 31865, racc. 11009, rapp. e dif., Per_1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. GONNELLA GIULIO (C.F. C.F._8
e dall'Avv. BELLISTRI ANNA PAOLA (C.F. ) ed elett.te dom.ta C.F._9
presso lo studio di quest'ultima, in VIA L. DENZA N. 24, in CASTELLAMMARE DI
STABIA e i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al n. fax
0630194078 ovvero agli indirizzi P.E.C. e Email_5
Email_6
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
2 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto notificato ritualmente, conveniva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, e la in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t.
L'attrice deduceva che:
nel mese di novembre 2014 si rivolgeva al dott. Controparte_1
medico specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, al fine di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva con mastopessi;
l'attrice, ottenute dal dott. tutte le rassicurazioni circa il buon CP_1
esito dell'operazione di chirurgia estetica, concordava con il medesimo le modalità ed i tempi dell'intervento;
l'intervento programmato avveniva in data 13.07.2015 presso la CP_2
di Napoli, sita alla via San Domenico, n. 31. Il costo dell'intervento
[...]
era stato di complessivi € 5.908,98, di cui € 5.000,00 erano corrisposti al dott. ed € 908,98 per l'acquisto delle protesi fornite dalla CP_5
L'attrice, inoltre, corrispondeva alla la Controparte_6 Controparte_2
somma di € 887,80 per le spese di ricovero;
la IG.ra veniva dimessa in data 14.07.2015, ma a causa del Pt_1
bendaggio e delle medicazioni, non potevano essere rilevati nell'immediatezza i difetti derivanti dall'operazione chirurgica effettuata dal dott. CP_1
una volta rimosso il bendaggio e le medicazioni emergevano in modo palese delle deformità accentuate ad entrambi i seni, derivanti dall'intervento a cui la si era sottoposta. I dolori sofferti dall'attrice a Pt_1
causa di queste deformità erano continui e lancinanti. Essa, inoltre, soffriva psicologicamente nel vedere il proprio seno deformato;
l'attrice nell'immediatezza dei fatti si dogliava con il dott. della CP_1
cattiva riuscita dell'intervento, il quale, scusandosi per l'inconveniente,
3 riconosceva e ammetteva che l'intervento non era andato nella maniera prevista e auspicata;
la IG.ra pertanto, si rivolgeva a dei medici specialisti in chirurgia Pt_1
plastica, ricostruttiva ed estetica, per comprendere le ragioni delle sopra descritte deformità ed ovviare ai lancinanti dolori nella zona mammaria;
dalle perizie mediche, a cui la IG.ra si era sottoposta Pt_1
successivamente al predetto intervento ed all'insorgere delle sopra descritte deformità, emergeva una chiara ed incontrovertibile responsabilità del dott. CP_1
il dott. prof. , specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed Persona_2
estetica, relazionando sul caso de quo, dopo aver visitato l'attrice ed aver esaminato la documentazione relativa all'intervento effettuato dal dott.
aveva evidenziato, innanzitutto, che il consenso informato, CP_1
sottoposto all'attrice all'epoca dell'intervento, e dalla stessa sottoscritto, e presente all'interno della cartella clinica nr. 4051 del 2015 della , CP_2
era quello generico, utilizzato dalla stessa per interventi chirurgici. CP_2
In esso non erano né previste né indicate, in modo specifico e dettagliato, le complicazioni patite dalla IG.ra (tra le tante, l'asimmetria Pt_1
mammaria con dislocazione delle protesi) a seguito dell'intervento. Di contro, venivano prospettate alla IG.ra nella fase di pre-intervento, Pt_1
rassicurazioni di ogni genere sulla buona riuscita dello stesso;
sempre dalla relazione del dott. emergeva che “…il trattamento Per_2
chirurgico previsto di mastopessi con inserimento di protesi, …è un trattamento che non richiede una particolare capacità tecnica superiore alla media…” e che “…nel caso in oggetto si è determinata una dislocazione delle protesi con conseguente doppio profilo delle mammelle e che al fine di evitare tali complicanze si sarebbero dovute collocare le protesi più in basso ed asportare una maggiore quantità di cute e sottocute…”. Sempre il dott. , nella sua relazione medico legale rilevava come per ovviare Per_2
alle complicanze determinatesi in danno del seno della IG.ra la Pt_1
4 medesima si sarebbe dovuta sottoporre ad un nuovo intervento in anestesia generale con sostituzione delle protesi, collocamento delle stesse in posizione consona e rimodellamento del tessuto cutaneo e sottocutaneo con cicatrici periareolare;
alle stesse conclusioni giungeva la dott.ssa
[...]
specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed Persona_3
estetica, la quale, dopo aver visitato la IG.ra ed aver Parte_1
esaminato la documentazione relativa all'intervento effettuato dal dott.
rilevava nel suo “referto di consultazione” del 01/02.09.2015, CP_1
che “…le protesi, impiantate subpettoralmente, sono posizionate in maniera massiva troppo in alto… e che il seno della paziente non viene riempito dal volume della protesi a causa della sua posizione troppo bassa per cui pende flaccidamente…”. Anche la dott.ssa Persona_3
riteneva opportuno e necessario un nuovo intervento chirurgico per
[...]
ovviare alle complicanze determinatesi al seno della pertanto, per Pt_1
ovviare alle gravi, antiestetiche e dolorose complicanze al seno determinatesi a seguito dell'intervento effettuato dal dott. la CP_1
IG.ra si vedeva costretta a sottoporsi ad un nuovo e più Parte_1
complesso intervento di chirurgia plastica ed estetica;
in data 27.04.2016, presso la Clinica medica Tiefenbrunnen sita in Zurigo, in Svizzera, la IG.ra veniva sottoposta ad un intervento chirurgico al Pt_1
seno effettuato dalla dott.ssa , specialista in chirurgia Persona_4
plastica, in collaborazione con la clinica Bellevue Medical Center di Zurigo, con un esborso complessivo di CHF 20.281,00;
in conseguenza dell'intervento effettuato in data 27.04.2016, presso la
Clinica medica Tiefenbrunnen, sita in Zurigo, si determinavano esiti invalidanti permanenti da accertarsi a mezzo CTU medico – legale;
l'attrice avanzava rituale e tempestiva richiesta di risarcimento danni nei confronti del dott. e nei confronti della Controparte_1 [...]
a mezzo raccomandata A/R; Controparte_2
5 a seguito della predetta richiesta di risarcimento dei danni, l' Parte_2
, che copriva per la r.c.v.t. il dott. a
[...] Controparte_1
seguito di perizia medico legale sulla persona di da parte Parte_1
del proprio medico fiduciario, dott. , riconoscendo la Persona_5
responsabilità del proprio assicurato, corrispondeva all'attrice, a mezzo assegno bancario, la somma di € 2.002,05 a titolo di risarcimento danni fisici ed € 500,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese legali. Detta somma veniva accettata ed incassata a mero titolo di acconto;
la IG.ra pertanto, attivava la procedura di mediazione ed in data Pt_1
07.06.2016, presso la sede di Napoli dell' veniva esperito il primo CP_7
incontro di mediazione tra la IG.ra , il dott. Parte_1 CP_1
e la ma tale tentativo di conciliazione
[...] Controparte_2
dava esito negativo. Per questo intervento di mediazione la IG.ra
[...]
sosteneva la spesa complessiva di € 124,80. Parte_1
Tutto ciò premesso si chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità e l'inadempimento del dott. e della Controparte_1 Controparte_2
dichiarando risolto il contratto di spedalità per inadempimento della e CP_2
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non da parte dei convenuti.
Si costituiva la in persona del suo l.r.p.t., richiedendo al Controparte_2
Giudice, in via pregiudiziale, di differirsi, ex art. 269 c.p.c., la prima udienza per consentire alla comparente di poter chiamare in causa e garanzia il dottor
Sempre in via pregiudiziale, ma gradatamente, chiedeva Controparte_1
di dichiarare l'assoluta inammissibilità e improcedibilità dell'avversa citazione.
Più gradatamente, nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente, previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile al sanitario chiamato in causa, chiedeva di condannare quest'ultimo, per quanto di ragione, a manlevare la di tutti gli importi che fosse CP_2
eventualmente condannata a corrispondere alla parte attrice.
6 In via subordinata e con riserva di gravame per l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso il medico, richiedeva al Giudice di affermare e dichiarare il diritto della di procedere alla rivalsa verso il sanitario chiamato CP_2
in causa per la quota di responsabilità che risulterà ad esso ascrivibile.
Si costituiva , chiedendo al Giudice, in via pregiudiziale, di Controparte_1
differire la prima udienza per citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106 e 269, co. 2,
c.p.c., la società obbligata a manlevare e tenere Parte_3
integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata dalla parte attrice, in ragione della polizza assicurativa professionale stipulata.
In via principale chiedeva di respingere, siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, tutte le domande proposte dalla parte attrice.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda dell'attrice, chiedeva di ritenere e dichiarare l' tenuta Parte_3
a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa, il dott. e, pertanto, condannare la stessa, a corrispondere CP_1
direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere al convenuto dott. tutte le somme che eventualmente lo CP_1
stesso sarà tenuto a corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali.
Chiedeva, inoltre, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) della domanda dell'attrice, di ritenere e dichiarare anche la terza chiamata in causa, la società , tenuta a garantire, tenere Controparte_2
indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa, il convenuto dott. e, pertanto, condannare la stessa, come sopra - in via solidale con CP_1
la società - a corrispondere direttamente tutte le Parte_3
somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere al convenuto dott. tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a CP_1
corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali.
In data 06.09.2018 il Giudice, ritenuto che la parte convenuta avesse ritualmente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta che intendeva chiamare in
7 causa nel processo un terzo, e contestualmente aveva chiesto lo spostamento della prima udienza, visto l'art. 269 c.p.c. fissava la data della nuova udienza per il
28 febbraio 2019, facendo carico alla parte convenuta di provvedere alla rituale notificazione della citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis del codice di rito.
Si costituiva l' in persona del suo l.r.p.t., chiedendo al Parte_4
Giudice di: in via principale, respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di;
in CP_1 Parte_4
subordine, ed in ogni caso, accertare l'inoperatività nel caso di specie della garanzia prestata da in favore del dott. Parte_4 CP_1
in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda di rivalsa
[...]
proposta da nei confronti del dott. perché Controparte_2 CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui il dott. non ritenesse di avvalersi della garanzia prestata, anche in CP_1
proprio favore, dalla polizza assicurativa sottoscritta dalla in Controparte_2
virtù dell'art. 25 del CCNL A.I.O.P., dichiarare la decadenza del medesimo, ex art. 1914 c.c., dal diritto di essere garantito da in via di Parte_4
estremo subordine, accertare comunque la sussistenza della franchigia contrattualmente prevista e l'operatività della polizza per la sola quota parte direttamente ascrivibile al medico assicurato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposta ed espletata la CTU, all'udienza del 16 febbraio 2023 la causa veniva riservata a sentenza e successivamente con ordinanza del 05.09.2023 veniva rimessa sul ruolo, dopo alcuni rinvii dovuti al cambio del Giudicante, all'udienza del 14.10.2024, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
8 In quanto all' an, deve premettersi, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la seguente regola generale idonea a fissare il fondamentale criterio decisionale delle cause di danno basate sulla responsabilità professionale del medico: l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicché incombe sul debitore provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
più specificamente, dimostrato dal paziente danneggiato il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, e allegato l'inadempimento del professionista astrattamente idoneo a provocare quelle conseguenze dannose, compete a quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. Dal che discende che, in definitiva, spetta al medico provare l'inesistenza del nesso causale, e non al paziente l'esistenza dello stesso (tra le altre, Cass., sez. un., n. 577/2008; Cass., sez.
III, n. 1538/2010).
Nella specie, non appare contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale, come sopra sinteticamente ricostruito, tra l'attrice, in qualità di paziente, da un lato, e il medico convenuto dall'altro. Occorre pertanto verificare sia l'esatto adempimento o meno della prestazione medica da parte del convenuto, sia il rapporto causale tra l'eventuale inadempimento e i pregiudizi che siano effettivamente accertati in capo al paziente. In punto di diritto occorre osservare che, con particolare riferimento alla chirurgia estetica, "a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del
9 nucleo causale del contratto, e ne determina la natura" (Tribunale di Milano 24 luglio 2017 n. 8243).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni del convenuto e l'evento lesivo;
b) se la condotta dello stesso è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attore siano eziologicamente collegabili alla condotta del professionista medico, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della "conditio sine qua non", a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili,
10 secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma") , da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi pro-cessi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
11 Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, a firma della Prof. Dott.ssa depositata in Cancelleria in data Persona_6
13.01.2021 (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta) e che ha individuato la responsabilità del dott. e della Controparte_1 [...]
nella produzione del danno iatrogeno. Controparte_2
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha individuato la responsabilità del personale medico della struttura convenuta nella produzione del danno iatrogeno.
Sul punto la CTU ha ricostruito la vicenda che ci occupa, osservando in merito che
“Entrando nel merito della vicenda è indubbio rilevare che l'intervento di mastoplastica additiva con mastopessi periareolare eseguito eseguito dal dott. non ha sortito gli effetti desiderati e di questo sembra che ne sia stato CP_1
consapevole lo stesso specialista, il quale scusandosi per l'incoveniente, riconosceva ed ammetteva che l'intervento non era riuscito nella maniera prevista ed auspicata.
D'altronde le foto delle condizioni del seno dopo l'intervento non lasciano adito a diverse interpretazioni e mostrano chiaramente la dislocazione delle protesi in entrambe le mammelle. In accordo con quanto espresso dai diversi specialisti che hanno visitato l'istante si può ritenere che l''errore tecnico è consistito nella mancata collocazione delle protesi mammarie più in basso e nella mancata asportazione di una maggiore quantità di cute e sottocute con cicatrici aggiuntive
(verticale dal margine alveolare al solco sottomammario ed orizzontale nel solo sottomammario) e di conseguenza le protesi, impiantate subpettoralmente ,sono state posizionate in maniera massiva troppo in alto , creando una evidente dislocazione superiore delle stesse tale da determinare una incongrua posizione del complesso areola-capezzolo e l'aspetto flaccido e pendente dei seni”.
Sulla base di queste premesse, la CTU precisava che “è evidente che si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico del dott. il quale, nel CP_1
sottoporre la paziente all'intervento di mastoplastica e mastopessi con la tecnica
12 round block , intervento da considerare indicato nel caso in esame e che non presentava particolari difficoltà, è incorso, purtroppo, in un errore tecnico che può essere rappresentato da una scarsa asportazione di cute, alla quale si aggiunse un errato posizionamento (troppo alto) delle protesi mammarie, con quel risultato di doppio profilo provocato dalla protesi alta e dalla ptosi in basso”.
La CTU, inoltre, in merito al consenso informato riferiva che “la IG.ra Pt_1
addebita al dott. una mancata valida informazione sui diversi tipi di CP_1
interventi chirurgici possibili, sulle indicazioni e controindicazioni di ciascuno di essi, sulle complicanze cui poteva andare incontro.
A tal proposito, è da ritenere indubbiamente incompleto il consenso sottoscritto dalla paziente, a lei sottoposto dal dott. . CP_1
Veniva precisato, altresì, che “il consenso sottoscritto dalla IG.ra è da Pt_1
ritenere alquanto generico e assolutamente non esaustivo. Non si fa alcun riferimento, infatti, al tipo di intervento, alla tecnica scelta ed a tutte quelle informazioni sopra elencate da esporre ad una paziente prima di eseguire il trattamento chirurgico. Pertanto, indubbiamente non può essere considerata esauriente l'informazione, e di conseguenza il consenso sottoscritto dalla ricorrente non appare adeguato.
Con queste premesse è indubbio, sottolineare che nel caso in esame emerge una incompleta e carente informazione alla paziente sul tipo di intervento a cui si sarebbe sottoposta e sulle possibili complicanze cui poteva andare incontro. A parte ciò, tuttavia, si può ribadire che la scelta del tipo di intervento effettuato dal dott. poteva ritenersi idonea e adeguata alle caratteristiche CP_1
morfostrutturali del seno della paziente”.
Trattasi di conclusioni cui la CTU arriva dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice. Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità della condotta dei sanitari della convenuta struttura nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
13 Sul punto le conclusioni della nominata CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la CTU precisa in relazione alla misura del danno che: “è opportuno subito sottolineare che la IG.ra si è già sottoposta Pt_1
ad un intervento correttivo degli esiti negativi ampiamente descritti sopra e documentati con rilievi fotografici ed, infatti, attualmente l'aspetto estetico del seno è notevolmente migliorato. Infatti, allo stato, si apprezza un minimo danno estetico permanente residuato dopo l'intervento correttivo cui è stata sottoposta la a Zurigo consistente in una lieve asimmetria del complesso areola Pt_1
capezzolo con modesta ptosi a sinistra, che ovviamente diventa difficile addebitare al dott. ( in quanto esitate dopo il II intervento) nonché due impercettibili CP_1
cicatrici sui seni, disposte, rispettivamente, verticalmente e sul solco mammario che, qualora il primo intervento di mastopessi con tecnica round block avesse avuto il buon esito aspettato, non sarebbero state necessarie.
Volendo, entrare nel merito della valutazione dei postumi permanenti riconducibili ad una errata condotta da parte del dott. che ha eseguito l'intervento di CP_1
mastopessi con protesi mammarie secondo la tecnica round block presso la CP_2
di Napoli in data 13 luglio 2015 e, quasi completamente, emendati
[...]
dall'intervento correttivo eseguito presso una clinica di Zurigo, che ha nettamente migliorato il quadro locale, si possono prospettare due punti di permanente danno biologico, comprensivi di quei lievi residui cicatriziali aggiuntivi evidenziati all'esame clinico attuale”.
In relazione all'inabilità temporanea la CTU precisa che “Per quanto riguarda la durata di malattia, in questo caso non risulta un prolungamento della stessa dopo il primo intervento riconducibile ad una errata condotta del chirurgo operatore.
Pertanto, si possono riconoscere, in via equitativa, solo dieci giorni di ITP al 75% e dieci giorni di ITP al 50% necessari e sufficienti per le cure e la convalescenza riconducibile al II intervento”.
14 In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura tra del 2%.
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti la quantificazione del danno iatrogeno.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento che prende le mosse dalle disposizioni normative che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre
2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cd. legge Gelli-Bianco).
A tal fine - per quanto interessa la presenta controversia - il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno
"biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D. Lgs.
7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde "ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" secondo i principi esplicitati nel medesimo comma
2, lett. da a) ad f).
La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo
2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco" - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano IGnificative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge Balduzzi specificava: "biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della
15 professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138
e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe eIGenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, eIGenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: eIGenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre
2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP) rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di
16 liquidazione del danno alla persona si reputa idoneo applicare alla fattispecie il secondo comma dell'art.139 cod. ass. il quale dispone che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un 'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Precisa, poi, il successivo terzo comma che “l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del D.L.vo n.209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità delle persona.
Circa il “quantum” può dunque riconoscersi a per i danni in Parte_1
oggetto a titolo di danno biologico – pari a 2 punti percentuali – alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento dannoso (35 anni), ritiene di determinare il
"quantum debeatur", all'attualità, per il danno iatrogeno residuato alla IG.ra
[...]
in € 1.823,55. Parte_1
Al suddetto importo deve, poi, essere aggiunto quello di € 414,30 per Invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 10 ed € 276,20 per Invalidità Temporanea
Parziale al 50% di giorni 10, il tutto, per un importo pari, all'attualità, ad € 2.513,75
(Euro Duemilacinquecentotredici/75) a titolo del danno iatrogeno riconosciuto.
Lamenta, altresì, l'attrice di non aver ricevuto un'informazione adeguata circa l'entità dell'intervento e le sue conseguenze. Al riguardo, occorre premettere che il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico cui verrà sottoposto afferisce alla libertà personale, proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost., nel suo duplice profilo di libertà morale del soggetto (diritto alla autodeterminazione) e di libertà fisica, intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee. Ne
17 discende che non è attribuibile al medico un generale "diritto di curare", a fronte del quale l'ammalato si troverebbe in una posizione di "soggezione" su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza.
Uniche eccezioni a tale criterio generale sono configurabili nel caso di trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e, d'altra parte, l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute. Negli altri casi, la mancanza del consenso opportunamente
“informato” del malato, o la sua invalidità, determinano l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e perfino la sua rilevanza penale, atteso che in tali ipotesi il trattamento viene eseguito in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se consentire interventi estranei sul proprio corpo. Perché si abbia il c.d. consenso informato è necessario che esso sia ragionevolmente completo, ossia che il paziente venga preventivamente reso edotto del tipo di intervento cui sarà sottoposto, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute. A tutela del consenso e della salute di quest'ultimo, il chirurgo plastico (ovvero estetico) ha l'onere di tratteggiare in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere a seguito dell'operazione, le modalità dell'intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all'intervento. Parimenti, il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell'esercizio della propria autonomia privata. È questo ciò che emerge sin dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3604/1982, secondo cui “è onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto" (sul punto si veda Corte di Cassazione,
18 n. 22327/2007 e Corte di Cassazione n. 9705/1997). Quanto alla prova del compimento di tale fondamentale passaggio della prestazione medica, deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche l'inadempimento dell'obbligo di informazione (al pari di quello di corretta esecuzione dell'intervento) risale alla responsabilità contrattuale del sanitario, trovando la sua fonte nel contratto stipulato tra il medico ed il paziente
(o, nel caso in cui il contratto sia stato concluso dal paziente e la casa di cura, nel contatto sociale qualificato comunque instaurato tra il sanitario ed il degente). Per tale ragione, come pure evidenziato dalla giurisprudenza, incombe sul medico (e sulla struttura sanitaria) l'onere della prova di aver correttamente ed esaustivamente informato il paziente (Cass. n. 2847/2010).
Nel caso in esame, sviluppando le indicazioni sul punto emergenti dalla C.T.U. i quali hanno affermato: “il consenso sottoscritto dalla IG.ra è da ritenere Pt_1
alquanto generico e assolutamente non esaustivo. Non si fa alcun riferimento, infatti, al tipo di intervento, alla tecnica scelta ed a tutte quelle informazioni sopra elencate da esporre ad una paziente prima di eseguire il trattamento chirurgico.
Pertanto, indubbiamente non può essere considerata esauriente l'informazione, e di conseguenza il consenso sottoscritto dalla ricorrente non appare adeguato.
Con queste premesse è indubbio, sottolineare che nel caso in esame emerge una incompleta e carente informazione alla paziente sul tipo di intervento a cui si sarebbe sottoposta e sulle possibili complicanze cui poteva andare incontro. A parte ciò, tuttavia, si può ribadire che la scelta del tipo di intervento effettuato dal dott. poteva ritenersi idonea e adeguata alle caratteristiche CP_1
morfostrutturali del seno della paziente” e riscontrando dette considerazioni con le ulteriori risultanze di causa, deve ritenersi che manchi in atti la prova che al paziente venne fornita un'informazione completa e corretta all'atto della prestazione del consenso all'intervento. Né alla luce delle risultanze istruttorie emerge alcun riscontro probatorio concreto, ed anche a ritenere che le suddette informazioni gli furono fornite oralmente, si ritiene che l'attrice ebbe una inadeguata, ovvero inefficace informazione, quanto meno in punto di spiegazione
19 delle conseguenze dell'intervento, le quali, proprio perché presentavano una probabilità concreta di negativo impatto estetico, sì da comportare indubitabili aspetti di delicatezza e non meno prevedibili ricadute negative di ordine psicologico, avrebbero dovuto essere fornite al paziente. Secondo la giurisprudenza quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. Inoltre la particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato (Cfr. Corte Cost., sentenza 23 dicembre 2008, n. 438, Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 luglio 2011, n. 16543 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 novembre 2012, n. 20984). In tal senso, dunque, v'è prova non solo del verificarsi di un danno risarcibile ma non quantificabile attesa la insufficiente documentazione, ma anche della sua dipendenza causale dalla condotta medica già accertata come illecita (difetto di adeguata informazione della paziente). Tal genere di danno ben può dirsi causalmente collegato proprio al difetto di adeguata informazione del paziente circa le conseguenze dell'intervento.
Pertanto, in via equitativa, si ritiene di liquidare il danno così come innanzi accertato in € 5.000,00 già determinato all'attualità, con interessi legali dalla pronunzia al soddisfo che andrà posto a carico dei convenuti in solido.
Spetta altresì all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale subiti per l'evento de quo, consistenti nel rimborso delle spese sostenute quale costo dell'intervento di mastoplasica additiva con mastopessi effettuato dal dr. Controparte_8
[.. presso la di Napoli in data 13.07.2015, comprensivo anche Controparte_2
delle spese di degenza presso la predetta , pari ad € 6.796,78 , oltre interessi CP_2
dal 13.07.2015, sia il costo, del successivo intervento effettuato per rimediare ed emendare i difetti dell'intervento contestato.
Parte attrice sostiene di aver sostenuto per tale ragione una spesa complessiva di
CHF 20.281,00 (pari ad € 21.775,57= circa alla data del 21.11.2024), per l'effettuazione di detto trattamento sanitario presso la Clinica medica
Tiefenbrunnen sita in Zurigo in data 27.04.2016, allegando altresi documentazione inerente ad esso , ritiene tuttavia questo Giudicante di non potere riconoscere detta cifra integralmente tale somma , in quanto nell'adempimento delle obbligazioni le parti sono entrambe tenute ai doveri di correttezza e buona e fede e non può riconoscersi un inutile ed eccessivamente oneroso aggravamento del danno , dato atto del fatto che il successivo intervento è stato eseguito in una al di fuori del territorio nazionale, e precisamente in Svizzera, paese CP_2
notoriamente caratterizzato da un costo della vita e quindi anche delle prestazioni sanitarie notevolmente più elevato, si stima equo quindi in applicazione dei principi d'equità , riconosciuti dal codice civile ex art. 1226 c.c. , liquidare , sulla media prezzi applicati all'epoca dei fatti per detti interventi nelle strutture sanitarie italiane, la somma di € 7.000,00 , oltre interessi e rivalutazione dalla data del
27.04.2016 . Spetta altresì in favore della Sig.ra il pagamento delle Parte_1
spese sostenute per la procedura di mediazione pari ad € 124,80.
E' così per un totale a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali di
€ 21.615,33, dedotto l'importo già corrisposto dalla compagnia d'Assicurazioni di € 2.552,00 e così per un totale di € 19.063,33 (Euro Parte_3
Diciannovemilasessantatre/33).
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda e l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti.
I convenuti, per contro, non hanno fornito la prova liberatoria loro richiesta, consistente, come già chiarito, nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica, sia nella fase di studio e di diagnosi antecedente alla scelta
21 terapeutica, sia in quella strettamente afferente il trattamento sanitario, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Sez. Un. 11/ 11/08 n. 26972 e succ. conformi;
Sez. Un.
24/3/06 n. 6572; Sez. Un. 1/7/02 n. 9556).
Ciò in quanto relativamente all'intero danno individuato dai C.T.U. sussiste il nesso di causalità con l'inadempimento dei convenuti e vanno applicati i principi che regolano la solidarietà passiva.
Va ricordato in merito che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse in termini, fra tante, Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011).
In presenza di concorso di cause, dunque, va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
13954 del 19/06/2014. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017, Sez. 3,
Sentenza n. 2360 del 02/02/2010).
Quanto alla sussistenza della solidarietà passiva tra coloro che, attraverso l'inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, hanno concorso alla determinazione del danno, va ricordato che, secondo la Suprema Corte:” Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di
22 responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, alfine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Cass. sez. 3, Sentenza
n. 23918 del 09/11/2006).
Alle medesime conclusioni, invero, si giungerebbe applicando l'art. 2055 c.c., infatti: l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen.,
l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014).
Deve, dunque, concludersi che, nei rapporti con la gli odierni Parte_1
convenuti devono rispondere dell'intero danno come individuato dal consulente.
23 Al pagamento di tali somme andranno condannati in solido il medico Dott.
e la struttura sanitaria Day Surgery S.r.l , infatti in base alla Controparte_1
giurisprudenza maggioritaria che questo Tribunale condivide , “la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art.1228 c.c. “.
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
In merito alla posizione di garanzia della convenuta Assicuratrice , Parte_5
tenuta a garantire e manlevare il convenuto Dott. , ella ha Controparte_1
eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa. Tali clausole, poste nell'esclusivo interesse della compagnia assicuratrice, nella sostanza possono privare di concreta tutela l'assicurato. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 c.c. (per l'unicità del fatto dannoso) ovvero in quanto coobbligati in solido in forza della medesima obbligazione di natura contrattuale
(quale il contratto di spedalità) ciascun coobbligato è responsabile per l'intero verso il danneggiato.
L'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero della obbligazione risarcitoria sullo stesso ricadente che costituisce la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato. Quanto
l'assicurato deve corrispondere al danneggiato rappresenta la diminuzione
24 patrimoniale che il contratto di assicurazione è finalizzato ad indennizzare.
Escludere la copertura assicurativa inficia la stessa causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cui funzione economico-sociale consiste nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze che derivano dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria. La Suprema Corte nel 2012 nelle sentenze NN. 8686 e 20322 ha affrontato la questione e reso il seguente principio di diritto “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta
a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità”. Il caso all'esame della Corte di legittimità era un infortunio sul lavoro e la responsabilità era stata ripartita in percentuali diverse fra datore di lavoro e committente. La Corte d'Appello aveva riconosciuto all'impresa il diritto alla garanzia assicurativa non per l'intero importo ma solo relativamente alla quota di responsabilità a lei attribuita. Nella motivazione ha dato rilievo al fatto che l'assicurata avrebbe comunque il diritto di rivalersi nei confronti dell'altro responsabile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la pronunzia di merito violasse l'art.1917 c.c., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile
“l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” senza porre alcuna distinzione limitativa. Ha inoltre sottolineato come la diversa interpretazione censurata priverebbe di concreta tutela l'assicurato nel caso in cui il corresponsabile fosse insolvibile o di difficile solvibilità. Ha richiamato l'art.1916
c.c. che consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato esercitando diritto di regresso ex artt.1299 o 2055 c.c. In senso
25 conforme, la sentenza resa dalla Corte di legittimità nel medesimo anno,
n.20322/2012 nella quale ha ribadito il medesimo principio motivandolo più approfonditamente e chiarendo che si estende anche alle spese legali che l'assicurato abbia corrisposto al danneggiato vittorioso, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoria. L'obbligazione indennitaria dell'assicurazione ha la medesima estensione e natura dell'obbligazione principale e deve venire conformata sull'obbligazione dell'assicurato. Nella motivazione della sentenza n.20322/2012 si ritiene che “l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato derivi direttamente dalla funzione del contratto di assicurazione, come oggettivata nella lettera dell'art. 1917 cod. civ”. La Corte ha collegato esplicitamente tale principio, con estesa motivazione, alla causa del contratto vale a dire alla funzione del contratto di assicurazione, come oggettivata nella lettera dell'art. 1917 cod. civ.: “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito delle assicurazioni contro il danno al patrimonio, svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
con la conseguenza che
l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale (art. 2055, primo comma cod. civ.).” La copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. Nel caso in esame alla Corte, la compagnia assicuratrice aveva sostenuto che la ricomprensione per intero
26 dell'obbligazione solidale nella copertura assicurativa sarebbe qualificabile come un “ampliamento della copertura assicurativa”, possibile solo in presenza di espressa previsione contrattuale, in quanto comporterebbe una alterazione del rischio dedotto in contratto. La Corte sul punto ha formulato una importante considerazione che qui si condivide: non sussiste alcun ampliamento della copertura assicurativa, al contrario, l'ipotesi “normale” di rischio è proprio quella di responsabilità dell'assicurato per l'intero danno e l'ipotesi di una corresponsabilità altrui può unicamente “giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio”. Diversamente opinando, la tutela dell'assicurato verrebbe a dipendere dalla scelta dell'attore: nei casi in cui l'attore ha citato in giudizio solo uno dei corresponsabili, può chiedere a questi l'intero danno e un accertamento di corresponsabilità di terzi è necessariamente escluso, in assenza di contraddittorio, per cui la domanda di manleva proposta dall'assicurato potrebbe venire accolta sull'intera somma (salve diverse eccezioni).
D'altro canto, nei casi in cui l'attore ha scelto di chiamare in causa anche uno o più altri soggetti e questi vengano ritenuti in sentenza corresponsabili, la medesima domanda di manleva sarebbe accolta solo in parte, defalcando la percentuale attribuita ai corresponsabili non assicurati.
Il contratto assicurativo fra il dott. e la Controparte_1 [...]
è stato concluso secondo clausole unilateralmente Parte_3
determinate dalla compagnia assicuratrice e nel caso in esame non risulta che l'assicurato abbia espresso un consenso effettivo e informato alla limitazione di responsabilità derivante dalla solidarietà. Perché di limitazione della responsabilità si tratta e non di individuazione del rischio assicurato, come sopra motivato, il condebitore solidale è responsabile al 100% e l'esclusione di integrale copertura per il caso venga riconosciuto altro corresponsabile è una limitazione della
“normale” responsabilità dell'assicuratore, che come tale va chiarita ed accettata.
Infine, non è offerta al contraente alcuna scelta di optare per una copertura anche per il caso in cui vi siano altri corresponsabili, a fronte di un diverso premio. Le clausole richiamate dalla difesa della Compagnia Assicuratrice per tutte le
27 considerazioni che precedono non sono efficaci e deve conseguentemente venire accolta la domanda di manleva proposta dal dott. salvo il Controparte_1
diritto dell'Assicuratore di ripetere nei confronti dell'assicurato quanto previsto a titolo di franchigia.
Dovendo tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario, devono essere riconosciuti all'attrice gli interessi compensativi che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, possono essere determinati al tasso legale codicistico e che vanno computati con decorrenza dalla data dell'evento dannoso sulla somma devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del sinistro - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano , come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al
D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento valori
28 medi ( da € 5.200,00 ad € 26.000,00), pari ad € 919,00 per la fase di studio della controversia, ad € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio , ad € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ad € 1.701,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario come per legge oltre IVA e CPA se dovute , si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv. Maurizio Notardonato e Avv. Fabio
Gentile , stante la dichiarazione ex art.93 c.p.c..
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra il convenuto Dott.
e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11892/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, , in persona del l.r.p.t.
[...] Controparte_1 Controparte_2
e in persona del l.r.p.t. ogni contraria istanza Parte_4
disattesa così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e per l'effetto condanna in solido la convenuta Parte_1
, in persona del l.r.p.t., ed il Dott. Controparte_2 CP_1
alla corresponsione in favore del primo della somma complessiva
[...]
di € 19.063,33 (Euro Diciannovemilasessantatre/33 ) oltre interessi dalla data dell'evento dannoso sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (13.07.2015) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo , oltre gli ulteriori interessi dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ;
29 2. Accoglie la domanda di manleva avanzata dal Dott. Controparte_1
nei confronti della in persona del l.r.p.t. e per Parte_4
l'effetto condanna la stessa a garantire e tenere indenne il proprio assicurato di quanto effettivamente corrisposto in forza della presente sentenza al netto dell'importo già corrisposto di € 2.552,00.
3. Condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., ed il Controparte_2
Dott. in solido tra loro e ciascuno per su titolo al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 300,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge con attribuzione ai procuratori Avv. Maurizio Notardonato e
Avv. Fabio Gentile dichiaratosi anticipatari.
4. Compensa le spese legali tra Dott. e la terza Controparte_1
chiamata in persona del l.r.p.t. Parte_4
5. Pone definitivamente a carico di , in persona del l.r.p.t., Controparte_2
e Dott. in solido le spese di CTU, liquidate con Controparte_1
separato decreto.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 16.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D' Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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