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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2725/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2725/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._1 alla via Milano n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Nardi (C.F.:
, presso il cui studio in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n. 15, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a LL AR (CZ) in [...] Controparte_2 C.F._3
18.06.1970 e ivi residente a[...], rappresentato ed assistito dall'Avv. Marcello Nardi,
(C.F.: , presso il cui studio in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n. 15, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, adiva il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere CP_1
la separazione giudiziale dal matrimonio contratto con , in data 03.08.1996 a Controparte_2
Cutro, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, anno 1996, n. 13, parte II, serie A, ufficio 01.
Chiedeva, inoltre, che una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e, quindi, ricorrente il requisito della cessazione ininterrotta della convivenza, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Premetteva che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: (il 17.04.1997) e Persona_1
(il 20.05.2004), entrambi maggiorenni, di cui solo il secondo non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, al cui mantenimento provvedevano entrambi i genitori in parti eguali.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti dichiaravano di voler trasformare in consensuale il contenzioso sorto a seguito del deposito del ricorso e chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto;
il giudice fissava l'udienza del 20 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la verifica dell'accordo raggiunto e per la precisazione delle conclusioni.
Recepito l'accordo dei coniugi, il Tribunale pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi non definitiva n. 2136/2023, depositata in data 22.12.2023.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 18 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata;
il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 20.12.2023 con sentenza n.
2136 del 2023, passata in giudicato e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo dichiarando:
“ (…);
- di aver già definito ogni questione relativa alla divisione dei beni;
- di rinunciare reciprocamente al mantenimento personale;
- di contribuire entrambi al mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora non autosufficiente fin quando non si sarà inserito in un contesto lavorativo”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse del figlio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
06.07.1978, e (C.F.: ), nato a LL AR (CZ) in [...] Controparte_2 C.F._3
18.06.1970;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutro (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, Serie A, Uff. 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2725/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._1 alla via Milano n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Nardi (C.F.:
, presso il cui studio in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n. 15, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a LL AR (CZ) in [...] Controparte_2 C.F._3
18.06.1970 e ivi residente a[...], rappresentato ed assistito dall'Avv. Marcello Nardi,
(C.F.: , presso il cui studio in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n. 15, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, adiva il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere CP_1
la separazione giudiziale dal matrimonio contratto con , in data 03.08.1996 a Controparte_2
Cutro, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, anno 1996, n. 13, parte II, serie A, ufficio 01.
Chiedeva, inoltre, che una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e, quindi, ricorrente il requisito della cessazione ininterrotta della convivenza, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Premetteva che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: (il 17.04.1997) e Persona_1
(il 20.05.2004), entrambi maggiorenni, di cui solo il secondo non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, al cui mantenimento provvedevano entrambi i genitori in parti eguali.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti dichiaravano di voler trasformare in consensuale il contenzioso sorto a seguito del deposito del ricorso e chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto;
il giudice fissava l'udienza del 20 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la verifica dell'accordo raggiunto e per la precisazione delle conclusioni.
Recepito l'accordo dei coniugi, il Tribunale pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi non definitiva n. 2136/2023, depositata in data 22.12.2023.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 18 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata;
il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 20.12.2023 con sentenza n.
2136 del 2023, passata in giudicato e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo dichiarando:
“ (…);
- di aver già definito ogni questione relativa alla divisione dei beni;
- di rinunciare reciprocamente al mantenimento personale;
- di contribuire entrambi al mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora non autosufficiente fin quando non si sarà inserito in un contesto lavorativo”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse del figlio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
06.07.1978, e (C.F.: ), nato a LL AR (CZ) in [...] Controparte_2 C.F._3
18.06.1970;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutro (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, Serie A, Uff. 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo