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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2643/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via E.le Notarbartolo 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210039260184000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220015035687000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230008466436000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2023 OL AR impugnava tre cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento del bollo auto 2018.2019-2020 per l'autovettura tg Targa_1, notificate il 22.3.23, eccependo la non debenza essendo stata l'autovettura venduta nel 2017 alla società Società_1 Srl ed il cui atto era stato regolarmente annotato al PRA;
in ogni caso contestava la legittimità delle cartelle non preceduta dal regolare avviso e quindi la prescrizione essendo state notificate oltre il triennio .
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione contestando il ricorso ed eccependo la regolarità della notifica.
Si costituiva la Regione Sicilia Associazione_1 contestando l'eccepita prescrizione e le contestazioni mosse avverso la notifica delle cartelle.
All'udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondati i motivi posti a sostegno del ricorso ed in particolare la non debenza del tributo essendo stata l'auto venduta nel 2017; infatti dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince la corretta annotazione al PRA in data 8.3.2017 della vendita dell'autovettura tg Targa_1 alla società Società_1 srl, con la conseguenza che il pagamento del bollo auto dal 2018 al 2020 non era a carico del ricorrente ma della società acquirente.
La Suprema Corte con orientamento quasi unanime ha statuito che “ … l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento dell'imposta allorchè il trasferimento della proprietà del veicolo venga annotato al PRA, dal momento che questi, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà, assume la veste di responsabile di imposta in solido con il compratore del veicolo, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo”. Ritenuto, invece, che la annotazione della vendita al PRA è avvenuta tempestivamente nel 2017, come si rileva dalla documentazione in atti, che pertanto il ricorrente non era tenuto al pagamento del bollo auto per gli anni successivi (2018/2020), stante la fondatezza del ricorso va accolto lo stesso ed annullate le cartelle opposte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla le cartelle opposte. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 552,00 oltre accessori e UT .
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE UNICO
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2643/2023 depositato il 14/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via E.le Notarbartolo 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210039260184000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220015035687000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230008466436000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2023 OL AR impugnava tre cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento del bollo auto 2018.2019-2020 per l'autovettura tg Targa_1, notificate il 22.3.23, eccependo la non debenza essendo stata l'autovettura venduta nel 2017 alla società Società_1 Srl ed il cui atto era stato regolarmente annotato al PRA;
in ogni caso contestava la legittimità delle cartelle non preceduta dal regolare avviso e quindi la prescrizione essendo state notificate oltre il triennio .
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione contestando il ricorso ed eccependo la regolarità della notifica.
Si costituiva la Regione Sicilia Associazione_1 contestando l'eccepita prescrizione e le contestazioni mosse avverso la notifica delle cartelle.
All'udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondati i motivi posti a sostegno del ricorso ed in particolare la non debenza del tributo essendo stata l'auto venduta nel 2017; infatti dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince la corretta annotazione al PRA in data 8.3.2017 della vendita dell'autovettura tg Targa_1 alla società Società_1 srl, con la conseguenza che il pagamento del bollo auto dal 2018 al 2020 non era a carico del ricorrente ma della società acquirente.
La Suprema Corte con orientamento quasi unanime ha statuito che “ … l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento dell'imposta allorchè il trasferimento della proprietà del veicolo venga annotato al PRA, dal momento che questi, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà, assume la veste di responsabile di imposta in solido con il compratore del veicolo, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo”. Ritenuto, invece, che la annotazione della vendita al PRA è avvenuta tempestivamente nel 2017, come si rileva dalla documentazione in atti, che pertanto il ricorrente non era tenuto al pagamento del bollo auto per gli anni successivi (2018/2020), stante la fondatezza del ricorso va accolto lo stesso ed annullate le cartelle opposte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla le cartelle opposte. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 552,00 oltre accessori e UT .
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE UNICO
dott. Adriana Puglisi