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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 115/2024 da
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Elisabetta Mizzau, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, Via Gorghi n. 11
APPELLANTE
Contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv.to _1 C.F._2
Filippo Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, Via Vittorio Veneto n. 31
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
09.11.2023, notificata in data 27.02.2024, in materia di “revoca donazioni indirette per ingratitudine”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da memoria autorizzata del 17.12.2024.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis:
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In ogni caso: spese e compensi rifusi.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico:
● Si chiede CTU contabile che valuti le scritture contabili aziendali e che verifichi la esatta distribuzione degli utili aziendali con contestuale comparazione del patrimonio immobiliare di
. _1
Come esplicitato sia dalla presente difesa che da quella avversaria, in corso di liquidazione è stata effettuata una approfondita revisione contabile da parte del liquidatore dott. revisione che Pt_2
non avrebbe fatto emergere alcuna responsabilità, ma relativamente a cui non è mai stata fornita copia della documentazione ai legali (all.19-23).
● In questa sede, pertanto, si chiede a sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione al liquidatore della documentazione tutta inerente la revisione contabile effettuata sulla società agricola.
Controparte contesta lo specchietto dimesso come documento 15; al riguardo si chiede venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. V.C. ho personalmente predisposto lo specchietto riepilogativo che mi si rammostra
(documento 15 parte attrice) ancora nel 2019;
2. V.C. ho predisposto lo specchietto riepilogativo che mi si rammostra (documento 15 parte attrice) sulla base della documentazione fornitami dalla famiglia tutta, compreso , da CP_1 CP_1
Coldiretti e da Confagricoltura;
3. V.C. sono stato consulente aziendale e fiscale della società agricola Zanello e personalmente di sin dalla costituzione delle società; Parte_1 4. V.C. sono stato io a predisporre la formalizzazione della società;
5. V.C. riconosco le matrici di assegni e la documentazione che mi si rammostra al documento
12 di parte attrice;
6. mi ha personalmente confidato di voler procedere a donazione indiretta nei CP_2
confronti di con specifico riferimento alle consistenze immobiliari come emergono in visura CP_1 che mi si rammostra all'allegato sub 18 e come da contratti che mi si rammostrano sub documento 15.
Indicasi a teste: Per. da Udine. Testimone_1
Con specifico riferimento alla revisione contabile effettuata dal liquidatore della società, si chiede che lo stesso venga sentito a teste sui seguenti capitoli di prova:
7. V.C. riconosco i documenti che mi si rammostrano (sub 12 dei documenti parte attrice) in quanto da me visionati e controllati in sede di revisione contabile;
8. V.C. in corso di revisione contabile ho verificato che quanto denominato come “stipendio” dal punto di vista contabile era un prelievo titolare;
9. V.C. in corso di revisione contabile ho verificato che vi sono stati consistenti conferimenti in denaro da parte di;
Parte_1
10. V.C che riconosco come veritiera la documentazione che mi si rammostra relativamente ai documenti 13-14 di parte attrice in quanto documentazione condivisa con il perito;
Testimone_1
11. V.C. in sede di revisione contabile ho verificato la veridicità di cui al documento che mi si rammostra sub 15 parte attrice.
12. V.C. riconosco il documento che mi si rammostra sub 15 di parte attrice e lo ritengo compilato correttamente secondo i principi del metodo patrimoniale;
13. V.C. il metodo patrimoniale di valutazione per la ricostituzione del patrimonio è usualmente usato ed universalmente riconosciuto.
Indicasi a teste: Dott. da Udine. Testimone_2
Da ultimo, si insiste affinché sia dato ordine di depositare anche tutta la documentazione bancaria inerente a , da cui evincere la capacità reddituale/patrimoniale dello stesso (ovvero _1 la non capacità)”.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2024
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste rigettare l'appello e tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione del 18.10.2022 citava in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Udine il figlio , chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti _1 di cui all'art. 801 c.c., di dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette asseritamente elargite dal padre al figlio, per un importo di complessivi € 1.078.747,63 ovvero per l'importo che sarebbe stato determinato in corso di causa.
Parte attrice ricostruiva i rapporti lavorativi, strettamente connessi a quelli familiari, intercorsi tra il genitore e tre dei suoi quattro figli: il padre aveva da sempre coinvolto , _1 CP_3
e nella gestione dell'attività agricola di famiglia, consistente nella CP_4 CP_1
coltivazione di seminativi e allevamento di bovini.
Nel 1997 l'azienda agricola era stata formalizzata con la costituzione, in data 27.11.1997, dell' ”: il capitale iniziale e i mezzi agricoli erano Controparte_5 stati conferiti esclusivamente da e dalla moglie, mentre i figli avevano apportato nell'azienda _1
familiare la loro forza lavoro. La costituzione di una società, con pari quote e diritti, nonostante la disparità degli apporti sarebbe stato il primo atto di liberalità manifestato dal padre nei confronti dei figli.
Asseriva l'attore di aver elargito nel corso degli anni al figlio una serie di donazioni CP_1 indirette, sottoforma di “stipendi” in realtà allo stesso non spettanti, di pagamento di rate di mutui, di acquisto di terreni, di elargizioni di somme di denaro che il figlio avrebbe impiegato per CP_1
acquistare terreni, casa, arredi per sé e per la propria famiglia. Per alcuni acquisti, in particolare, il padre aveva proceduto direttamente oppure mediante pagamento del corrispettivo delle compravendite stipulate dal figlio o, ancora, mediante pagamento da parte della società delle rate dei mutui sottoscritti a nome di soprattutto per l'acquisto di terreni. CP_1
Anche ai fini della quantificazione dell'ammontare delle predette donazioni, l'attore dimetteva uno schema dattiloscritto con evidenziate alcune “spese di saldate con assegni provenienti CP_1 dai conti correnti personali di nonché esborsi impropriamente chiamati “stipendi”; ma che in _1 realtà sono denari provenienti dal conto corrente personale di ” (doc. 12 attore)”, oltre a copia _1
delle matrici degli assegni, uno schema riepilogativo dei beni immobili acquistati da e una CP_1
relazione di stima degli stessi.
A partire dai primi anni 2000, tuttavia, i rapporti familiari/lavorativi tra il padre e il figlio in ordine alla gestione dell'azienda agricola si erano progressivamente deteriorati: in CP_1 particolare, nel 2011 aveva revocato, senza avvisare gli altri soci, una fideiussione di € CP_1
450 mila prestata a favore dell'“ ”; nel 2019 Controparte_5 aveva sporto denuncia querela nei confronti del padre per asserita appropriazione indebita CP_1
di denaro della società.
I contrasti si erano a tal punto acuiti da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di famiglia, tra l'altro sino ad allora proficua. Di qui l'inevitabilità dello scioglimento della società semplice agricola: nel 2020 i soci e avevano presentato ricorso per Parte_1 CP_5
liquidazione giudiziale ex art. 2275 c.c., procedimento conclusosi il 16.12.2022 (doc. 14 del convenuto).
Tuttavia, anche durante la pendenza del procedimento di cessazione del rapporto societario, nell'ambito familiare i dissidi tra padre e figlio non accennavano ad attenuarsi, anzi, parte attrice riportava l'episodio della perquisizione domiciliare subita da il giorno di Ferragosto del _1
2019, seguita dal rinvio a giudizio del medesimo per il reato di cui all'art. 697 c.p.: secondo la ricostruzione attorea, il procedimento penale instauratosi presso il Tribunale di Udine R.G. dib. n.
1577/2020 che aveva visto indagato per detenzione di armi e munizioni non denunciate, _1
sarebbe stato provocato proprio dalla segnalazione fatta da ai Carabinieri intervenuti a CP_1 sedare un acceso litigio tra il padre e il figlio , da un lato, e dall'altro. CP_3 CP_1
In particolare, proprio la notifica della sentenza penale di assoluzione N. 1842/2021 emessa dal
Tribunale di Udine il 18.10.2021, depositata in cancelleria il 29.10.2021, è stata identificata dall'attore come il momento in cui il padre avrebbe assunto piena consapevolezza dell'offesa arrecatagli _1
dal figlio, il cui grado di intollerabilità sarebbe stato tale da non poter essere accettata dal genitore e da fondare la domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette asseritamente elargite al figlio.
Quindi, dopo aver indugiato sulla fattispecie di donazione indiretta (tipica nei rapporti tra familiari in cui la liberalità non viene formalizzata in un atto notarile), parte attrice concisamente concludeva:
“Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di complessivi €uro 1.078.747,63.= o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1 _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito.
[...]
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito”. Parte_1
2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, il figlio contestava sia la ricostruzione CP_1
dei fatti di causa, sia la fondatezza della domanda di revocazione per difetto dei presupposti costitutivi della fattispecie.
Quanto ai rapporti tra i soci dell'azienda agricola, il convenuto rilevava che erano stati proprio il padre e la sorella ad escludere di fatto dalla gestione dell'azienda familiare: CP_4 CP_1 nel momento in cui, anni 2009-2010, aveva chiesto di conoscere il reale giro d'affari CP_1 dell'azienda e di avere la documentazione contabile (citava e allegava plurime richieste di copia dei rendiconti dei prelievi e dei pagamenti dei soci, mai evase), considerato che i soci percepivano solo acconti di 1000 o 2000 euro mensili a fronte di utili di impresa di oltre 200 mila euro, i familiari lo avevano progressivamente estromesso, prima dalla gestione economica dell'azienda e poi anche dalla stessa attività di lavorazione dei terreni, impedendogli addirittura di accedere ai mezzi da lavoro custoditi nei capannoni.
Il convenuto contestava, altresì, di aver beneficiato di donazioni indirette da parte del padre, in quanto egli era socio, con pari quote, della società Controparte_5
” e le proprietà di erano state acquistate esclusivamente con gli utili percepiti e
[...] CP_1
maturati nel corso del rapporto societario (o, comunque, con i corrispettivi ricevuti per l'attività svolta a favore del padre nella ditta individuale di quest'ultimo) e non certamente donati dal genitore. A tal proposito, eccepiva che la documentazione prodotta da parte attrice (docc. 13, 14 e 15 atto di citazione), lungi dal provare la sussistenza di donazioni indirette, confermava semmai proprio il contrario ovvero che gli acquisti e i prelievi effettuati dai soci nel corso del sodalizio sociale erano da imputarsi agli utili maturati nel corso degli anni (“terreni acquistati con gli utili della famiglia coltivatrice … fabbricati costruiti o acquistati o assegnati in proprietà ai compartecipi con gli utili della famiglia coltivatrice”).
L'attore avrebbe fornito una prova “per esclusione” delle asserite liberalità concludendo che gli acquisti di non possono «che essere donazione indiretta» essendo <sin troppo ovvio CP_1 evidenziare che, con un “prelievo titolare” di circa € 1.200,00.= mensili, una famiglia di 4 persone
(ovvero quella di ) può a malapena sopravvivere, non può certo acquistare un patrimonio CP_1 immobiliare di un milione e mezzo di valore>> (pagg. 11 e 12 citazione); non solo, l'attore non avrebbe nemmeno fornito la prova degli acquisti personali effettuati da grazie ai denari donati da CP_1
(e sul punto non è di ausilio la promiscuità del conto corrente personale di usato _1 _1 come conto corrente della società fino all'anno 2000), né della sussistenza dell'animus donandi in capo al padre (elemento che caratterizza e differenzia una donazione da una semplice dazione di denaro), a tale scopo non potendo essere utilizzata la documentazione dimessa da controparte (matrice assegni…).
Quanto al requisito dell'ingiuria grave, ne veniva contestata la ricorrenza per il semplice fatto che la famosa perquisizione ferragostana non era stata provocata da alcuna denuncia del padre da parte del figlio: vero è che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine in seguito ad una lite, CP_1
degenerata in spintoni e proseguita con il danneggiamento del suo cellulare ad opera dei litiganti, e solo in quella sede, a espressa domanda circa la detenzione di un titolo di polizia in materia di armi,
aveva dichiarato “di avere il possesso di armi a casa e proseguiva riferendo che anche il CP_1 padre ed il fratello detengono delle armi a casa senza averle mai denunciate” e ne aveva indicato la collocazione nelle rispettive case.
Infine, dopo aver contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (animus donandi e ingiuria grave), il convenuto eccepiva la decadenza dall'azione per essere ampiamente decorso il termine annuale che, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione: in tal senso l'evento asseritamente ingiurioso si sarebbe potuto identificare semmai nella segnalazione risalente al ferragosto del 2019 (fatto contestato)
e non certamente nella successiva notifica della sentenza di assoluzione, come erroneamente prospettato da parte attrice.
3. Alla prima udienza tenutasi il 21.03.2023, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 13.06.2023.
4. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore si limitava, di fatto, ad una generica contestazione dell'eccezione di decadenza sollevata da controparte, senza offrire alcuna argomentazione a sostegno della sostenuta tesi opposta (“Si contesta altresì specificatamente la presunta prescrizione intervenuta”). Nessuna argomentazione veniva svolta dall'attore nemmeno nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella quale evidenziava la mancata contestazione da parte del convenuto della costituzione della base economico patrimoniale della società agricola esclusivamente con terreni e macchinari di proprietà di : un tanto avrebbe significato _1 riconoscere il primo atto di liberalità del padre verso i figli. In via istruttoria insisteva per l'esperimento di CTU contabile dalla quale sarebbe emerso che si era privato della propria quota parte di _1
utili e/o restituzione di versamenti dei soci, per effettuare donazioni ai figli;
formulava capitoli di prova per testi (il dott. liquidatore, e il perito dott. ) a confermare sia la documentazione Pt_2 Tes_1
prodotta (specchietto sub doc. 15 attore) sia la confidenza di al consulente aziendale circa la _1
volontà di donare consistenze immobiliari al figlio;
chiedeva, infine, ordine di esibizione CP_1
al liquidatore della documentazione inerente la revisione contabile.
Anche il convenuto, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. formulava prova per testi e interrogatorio formale dell'attore sui rapporti lavorativi tra e , con riferimento _1 CP_1 anche all'attività lavorativa prestata dal figlio nella ditta individuale ZANELLO OTELLO;
chiedeva altresì ordine di esibizione della documentazione bancaria afferente ai conti correnti usati per le attività dell'azienda agricola dalla sua costituzione fino all'apertura di un conto corrente esclusivo intestato alla società avvenuto nel 2000 (l'attore aveva solo dimesso alcune matrici di assegni senza provare l'effettiva dazione al figlio delle somme ivi descritte e l'impiego delle somme da parte del figlio per acquisto di terreni, casa, mobili…) e ordine di esibizione dei fascicoli di indagine e CP_1
del dibattimento presso il Tribunale penale di Udine. Il convenuto si opponeva alle istanze istruttorie attoree ribadendo che ogni questione economica di dare/avere era stata definitivamente decisa in sede di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale il padre non aveva chiesto al figlio _1
di restituirgli alcunché. CP_1
5. Alla successiva udienza del 13.06.2023 il giudice, ritenuta pregiudiziale e assorbente la decisione sull'eccezione di decadenza dell'azione ex art. 802 c.c., rigettata ogni istanza istruttoria formulata dalle parti, fissava per discussione l'udienza del 9.11.2023 concedendo alle parti termine per note.
6. Solo nelle note autorizzate l'attore prendeva posizione e argomentava sull'eccezione di decadenza: dopo aver sempre datato l'“annientamento psicologico” di al giorno della lettura _1
delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione ed aver indicato quel giorno come il dies a quo dal quale far decorrere il termine annuale per la proposizione della domanda di revocazione delle donazioni indirette (“Una sentenza passata in giudicato che certifica ed accerta il disegno criminoso di
è il dies a quo della avversione totale nei confronti del donatario” pag. 8 citaz. _1
appello), dichiarava che, in realtà, il predetto termine non aveva ancora nemmeno iniziato a decorrere poiché la condotta di era consistita in una pluralità di comportamenti ingiuriosi collegati, CP_1 si sarebbe trattato, sempre secondo la ricostruzione attorea, di un “reato continuato”, di un approccio ingiurioso che era proseguito: citava, ad esempio, il pagamento extra del liquidatore giudiziale, al quale il padre aveva dovuto conferire l'incarico di compiere una verifica contabile a 360° della società agricola per confutare le accuse di appropriazione indebita rivoltegli dal figlio : il predetto CP_1
pagamento era avvenuto ben dopo la notifica della citazione di primo grado, ovvero il 15.12.2022.
Riteneva, addirittura, l'attore, che l'ultimo atto del piano ingiurioso del figlio, forse, non si era ancora realizzato e che , solo visionando la documentazione penale, avrebbe potuto avere _1
piena contezza delle diffamazioni di;
ipotizzava quindi un nuovo termine da cui far CP_1 decorrere il termine decadenziale, “come se si parlasse di un reato continuato;
in tale caso la prescrizione e/o decadenza del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione”.
In tale contesto, sarebbe spettato al soggetto che subisce l'ingiuria stabilire quale condotta fosse quella talmente offensiva da far ritenere superato il limite di sopportazione e fargli promuovere l'azione di revocazione entro il termine annuale. Diversamente opinando, non sarebbe accettabile ritenere che dovesse “subire” la decadenza dall'esercizio dell'azione di revocazione quale conseguenza _1
della sua pazienza (per aver tollerato per anni i comportamenti ostili del figlio).
7. All'udienza del 9.11.2023, all'esito della discussione, il giudice pronunciava la sentenza oggetto di impugnazione con la quale così statuiva:
● accoglie l'eccezione di decadenza e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di revocazione per ingratitudine;
● condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in Parte_1 complessivi € 13.770,10, di cui € 11.974,00 per compenso professionale ed € 1.796,10 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA.
Il Tribunale di Udine analizzava le plurime condotte che sarebbero state realizzate dal figlio nei confronti del padre a partire dal 2011 al fine di individuare quale tra di esse per CP_1 gravità fosse tale da risultare intollerabile, integrando gli estremi dell'ingiuria grave che legittima la domanda di revocazione per ingratitudine. Il giudice ripercorreva la prospettazione dei fatti fornita dall'attore, secondo il quale il presupposto dell'ingiuria grave sarebbe stato integrato da una pluralità di atti offensivi tra loro strettamente connessi: revoca della fideiussione bancaria a favore della società, dissapori familiari e societari, liquidazione giudiziale della società agricola ed altro.
Il Tribunale aderiva alla qualificazione della fattispecie complessa, ma riteneva che tutti gli eventi riportati erano inidonei a ledere la dignità del donante, dovendosi qualificare piuttosto come manifestazioni dell'esercizio dei diritti del socio, mere comunicazioni tra i soci, del tutto prive di connotazioni negative della persona di ovvero, comunque, diffide e/o azioni legali volte a _1 dirimere e chiarire i contrasti tra gli stessi soci, ben note all'attore in quanto poste a fondamento del ricorso promosso ex art. 2275 c.c.
Quanto alla segnalazione effettuata ai CC di Latisana del possesso di armi e munizioni da parte del padre, seguita dalla perquisizione domiciliare presso il fratello e il padre avvenuta il giorno CP_3
di ferragosto del 2019, fatto che avrebbe screditato il padre davanti ai propri concittadini, il giudice di primo grado rilevava che il procedimento penale che ne era derivato valeva ad evidenziare come in epoca abbondantemente antecedente alla notifica della sentenza penale di assoluzione (pronunciata il
18.10.2021 e depositata il 29.10.2021) il padre fosse già a conoscenza dei fatti che avrebbero consentito la proposizione della domanda di revocazione: il tutto oltre un anno prima della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 19-21.10.2022.
Il giudice concludeva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda essendo spirato il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di revocazione.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
8. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine ha proposto appello per un Parte_1 unico ampio motivo “OMISSIONE E CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER EVIDENTE
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE STESSA, E CIÒ SOPRATTUTTO CON
RIFERIMENTO AL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO CHE HA PORTATO ALLA
REIEZIONE DELLA DOMANDA”, poi sviluppato nel dettaglio:
8.1. ECCEZIONE DECADENZIALE-CONSAPEVOLEZZA-PROFILO SOGGETTIVO-DATA
CERTA DELLA CONSAPEVOLEZZA
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale di Udine, pur considerando la connessione delle plurime condotte ostili tenute dall'attore nei confronti del padre, si sia limitato a ricercare un unico atteggiamento/comportamento lesivo della dignità di , trascurando per di più ogni valutazione _1 dell'elemento soggettivo, aspetto fondamentale da indagare in quanto il termine di decadenza dell'azione di revocazione decorre solo dal momento in cui il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, di fatti gravemente ingiuriosi legittimanti la revoca dell'elargizione.
In particolare, l'appellante deduce la mancata soggettivizzazione dell'ingiuria subita da
, ovvero la mancata considerazione delle circostanze di tempo, luogo, istruzione, _1
temperamento, educazione delle parti: solo dalla combinazione di tutte queste valutazioni, sarebbe emerso il grado di gravità dell'ingiuria rivolta al padre. Coscienza, consapevolezza e data certa: questi avrebbero dovuto essere gli elementi di indagine da parte del giudice di primo grado.
La consapevolezza non vi sarebbe stata in sede di perquisizioni, nè in sede di interrogatorio né prima della pubblicazione della sentenza. Solo con la pubblicazione della sentenza l'elemento oggettivo si sarebbe “unito” all'elemento soggettivo.
Il dies a quo si dovrebbe far risalire, dunque, alla lettura delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione, non a fatti antecedenti.
8.2. ERRATA E/O CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DOCUMENTALE
L'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha ritenuto ininfluente o non confacente la documentazione allegata dall'attore a fondamento della domanda di revocazione, dalla quale, al contrario, emergerebbe con tutta evidenza il comportamento ostile tenuto dal figlio lungo tutta la vita dell'azienda agricola.
Il giudice avrebbe sottovalutato la portata ingiuriosa di atti posti in essere dal figlio, quali la denuncia per appropriazione indebita e, per contra, avrebbe sopravalutato/travisato la portata probatoria del rendiconto del liquidatore giudiziale, certamente un atto “che è stato approvato dai soci in quanto formalmente ineccepibile”, ma lungi dall'essere stato un accordo tombale tra soci.
8.3. ELEMENTI PROCEDURALI
Il Giudice avrebbe errato laddove ha rilevato che parte richiedente non ha formulato capitoli di prova sul punto prescrizione/decadenza. Ritiene l'appellante che in merito alla prescrizione non vi fosse necessità di alcuna prova ulteriore rispetto alla documentazione già dimessa con la citazione, dovendosi la decadenza decidere su base documentale. Ritiene altresì di avere contestato specificamente in sede di prima memoria autorizzata l'eccezione processuale formulata dal convenuto.
In via istruttoria, ripropone le istanze non ammesse in primo grado.
9. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2024 si è costituito CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Innanzitutto, l'appellato ribadisce di non aver mai denunciato il padre. Nell'episodio riportato dall'attore appellante sarebbe evidente che era stato proprio lui ad essere stato aggredito dal fratello e dal padre e, sentito dai CC, si era limitato a confermare, a seguito di precisa domanda, che CP_3 era a conoscenza del fatto che il padre possedeva munizioni ed un'arma. La segnalazione, individuata dall'attore come “l'ultimo atto spregiativo di ha definitivamente ammazzato Parte_3
(moralmente, anche per il discredito nei confronti della pubblica opinione) ”, era avvenuta nel _1 2019 e nel medesimo anno, comunque, l'attore aveva potuto conoscere tutti gli atti del procedimento penale, conclusosi nel 2021.
La proposta azione sarebbe quindi prescritta/decaduta oltre che infondata nel merito.
Nel merito, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 801 c.c. sarebbe stato onere dell'attore fornire la prova dell'esistenza inter partes di una donazione, il che non è avvenuto.
Tutto quanto oggi di sua proprietà costituirebbe il frutto degli utili percepiti nel corso del rapporto societario e non da asserite donazioni.
10. Alla prima udienza tenutasi il 5.11.2024 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 352
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 18.02.2025 per la rimessione in decisione al Collegio.
Nei termini concessi, solo l'appellante ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni ed entrambe le Parti hanno dimesso comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appellante, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto la domanda nel merito formulata nell'atto di citazione in appello: “Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di complessivi €uro 1.078.747,63.= o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1 _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito”.
[...]
La questione della revocazione della donazione per ingratitudine rimane tuttavia centrale, attesa la formulazione delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In ogni caso: spese e compensi rifusi. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
12. Attesa la rilevanza preliminare dell'eccezione di decadenza ribadita dall'appellato nel presente grado di giudizio, si dovrà ricostruire la fattispecie adottando il seguente criterio logico giuridico: una volta identificata e qualificata l'ingiuria grave asseritamente realizzata dal figlio nei confronti del padre, sulla quale si fonda la domanda di revocazione delle donazioni indirette, si procederà con l'esame della contestata eccezione di decadenza.
È opportuno chiarire che ogni valutazione in fatto ed in diritto deve essere svolta considerando il quadro di rapporti familiari irrimediabilmente compromessi tra padre e figlio, per quanto emerso, e che preliminarmente si dovrà verificare se la fattispecie ricostruita dall'appellante sia riconducibile all'istituto della donazione indiretta e se l'attore appellante abbia o meno assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
12.1. Senza approfondire il merito delle asserite elargizioni, è appena il caso di osservare che l'appellante non ha, nemmeno in questo grado di giudizio, fornito prova alcuna dell'animus donandi.
Sebbene l'atto introduttivo del giudizio di primo grado si trattenga lungamente sulla nozione astratta di donazione indiretta, neanche una parola viene spesa a descrivere le ragioni di questo presunto animo donativo che avrebbe caratterizzato i presunti movimenti di denaro. Si potrebbe opinare che la vestizione sotto forma di “donazione indiretta” delle eventuali dazioni sia stata effettuata al fine di rimettere in discussione la liquidazione giudiziale dell'azienda agricola, sulla quale i soci avevano già manifestato il loro consenso rinunciando espressamente ad esercitare future azioni giudiziarie.
Ribadito che la mancata allegazione non è sanabile, tanto meno in via istruttoria, conviene comunque osservare che l'unico capitolo formulato dall'appellante avente ad oggetto la donazione indiretta (cap. 6 atto di citazione in appello) è peraltro inammissibile in quanto contenente un mero giudizio (la donazione avrebbe formato oggetto di una confidenza di al teste, il perito _1
). Anche gli ulteriori capitoli di prova testimoniale non rilevano ai fini della dimostrazione Tes_1 della (mai allegata) esistenza dell'animus donandi, essendo finalizzati piuttosto a creare per via indiziaria una “prova per esclusione”: il patrimonio e le capacità reddituale di non CP_1
potevano essere così ingenti, e di conseguenza i suoi averi non potrebbero che derivare dalle donazioni indirette del padre. Anche la richiesta CTU contabile è ininfluente e superata dalle risultanze della liquidazione giudiziale. 13. Quanto alla enucleazione ed alla datazione della fattispecie ingiuriosa, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, pur muovendo dal concetto penalistico di ingiuria, ha elaborato una autonoma nozione civilistica, includendovi qualsivoglia atto o comportamento che si risolva in una grave lesione del patrimonio morale del donante ed espressivo di un sentimento di avversione verso il donante (Cass. 13544/2022; Cass. 27064/2022; Cass. 24965/2018; Cass. 22013/2016). Elementi costitutivi della fattispecie sono l'esteriorità e l'elemento soggettivo. Quanto al primo requisito, la condotta del donatario deve aver manifestato sia verso il donante che verso i terzi un sentimento di avversione verso il donante;
quanto al secondo, la condotta del donatario deve essere connotata dall'animus iniurandi, ossia dalla precisa e consapevole volontà di offendere il donante. Nel valutare la condotta, poi, si ritiene imprescindibile una contestualizzazione della vicenda, una valutazione della condotta che tenga conto dei mutamenti dei costumi sociali, della personalità dei soggetti coinvolti, dei rapporti personali tra le parti.
L'adozione dei criteri valutativi forniti dalla Suprema Corte di Cassazione porta a concludere che il giudice deve operare un'indagine del caso concreto che tenga conto, in primis, dell'oggettiva realizzazione da parte del donatario di un comportamento esteriore che palesi un vero sentimento di avversione contro il donante e che la condotta esprima una profonda e radicata avversione verso il donante, “un sentimento di disistima delle sue qualità morali”, con riguardo ai soggetti coinvolti e alle circostanze concrete, ai costumi sociali e alla coscienza comune.
La ricostruzione “continuata” proposta dall'appellante non è condivisibile in quanto si provocherebbe, di fatto, un'elusione della norma di cui all'art. 802 c.c., posticipando ad libitum il dies
a quo dell'azione di revocazione delle donazioni.
14. Passando quindi all'esame della vicenda per cui è causa, l'appellante riferisce genericamente di una pluralità di episodi di conflitto padre-figlio, verificatisi a partire dall'anno 2000, rispetto ai quali la lettura delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione relativa all'ultimo accadimento costituirebbe il fattore scatenante, il superamento di quel grado di tollerabilità che legittimerebbe in quel finale momento la domanda di revoca delle asserite donazioni indirette. Nel far ciò, l'appellante ricostruisce i rapporti padre-figlio ricorrendo a categorie di giudizio proprie del diritto penale, quasi a considerare criminosa la condotta del figlio, reo di aver posto in essere un reato continuato nei confronti del padre. Spetterebbe così al giudice, in tesi dell'appellante, il compito di valutare quale delle condotte poste in essere da integri gli estremi dell'offesa ingiuriosa, introducendo CP_1
quale evento principale, assolutamente significativo ai fini de quibus, la perquisizione domiciliare di ferragosto del 2019: tale evento, per quanto importante, non avrebbe però ancora destato nel donante quella consapevolezza dell'altrui indegnità che la norma e la giurisprudenza di legittimità ritengono elemento soggettivo essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie ingiuriosa. Questo momento, sempre in tesi attorea, sarebbe segnato dalla lettura delle motivazioni della sentenza di assoluzione: “La consapevolezza come sopra esplicitata non c'era stata in sede di perquisizioni, non vi era in sede di interrogatorio, non vi era mai stata prima della pubblicazione della sentenza. Con la pubblicazione della sentenza invece l'elemento oggettivo si è “unito” all'elemento soggettivo. La sentenza ha dato la chiave di lettura e la chiave di volta”. Ed ancora, “La sentenza, e solo la sentenza, è la piena prova del disegno “criminoso” di ” (pag. 9 citaz. appello). CP_1
Osserva la Corte che la lettura delle motivazioni della sentenza non è un fatto, ma semmai la conseguenza di un fatto presupposto, la perquisizione eseguita d'ufficio dai Carabinieri di Latisana intervenuti non a seguito di una precisa denuncia di ai danni del padre per detenzione di CP_1
armi/munizioni, ma per sedare la lite tra i familiari: e con ciò si esclude lo stesso elemento della esteriorità richiesto per l'integrazione del fatto ingiurioso.
La sentenza penale di assoluzione nulla ha aggiunto in termini di gravità dell'ingiuria nel contesto di un rapporto già caratterizzato da un elevato contrasto familiare e da accadimenti remoti che molto più di quello in esame (indicazione di armi detenute illegalmente ascrivendone l'elemento materiale al padre) potevano se del caso rilevare ai fini della richiesta declaratoria di revoca per ingratitudine.
In ogni caso, si ritiene che la consapevolezza del sentimento di disistima (“mancanza di solidarietà e riconoscenza, nonché un malanimo tale da assurgere ad ingiuria”, Cass. 22936/2011) era certamente presente nel padre ben prima del provvedimento giudiziario, non fosse altro che per il fatto di aver avuto accesso agli atti e ai documenti del procedimento penale.
In epoca ancora antecedente al compimento retrodatato dell'anno, aveva infatti _1
presentato opposizione al decreto penale di condanna (poi revocato), si erano tenute le udienze dibattimentali l'8 marzo 2021 e il 12 maggio 2021.
Ma ancora prima del procedimento penale, era ben a conoscenza dell'appellante un episodio particolarmente significativo. In riferimento alla liquidazione della società agricola, è lo stesso appellante a riportare che “ non ha commesso reati, ma ha ingiustamente accusato il padre di CP_1 aver commesso reati;
è una azione riprovevole, ma non ci sono gli estremi per un'azione di responsabilità” (pag. 12 citaz. appello). Se ne desume che già in pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale il padre era ben consapevole del giudizio negativo sulla sua persona _1 da parte del figlio : eppure, dopo di allora, nessuna richiesta di restituzione del donato era CP_1
stata espressa dal padre in tale sede, neanche per definire una volta per tutte le poste attive e passive della società agricola e, quindi, dei soci.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'incomunicabilità, l'inconciliabile dissenso sulle sorti della società agricola che ha portato alla liquidazione del sodalizio, le plurime querele, fossero espressione di contrasti e malanimi già noti al donante, tali se del caso da indurre l'appellante ad agire per la revocazione delle donazioni.
Ne deriva che, essendo stata notificata solo il 21.10.2022 la citazione di primo grado, nel mentre la perquisizione era avvenuta nel 2019, l'opposizione al decreto penale di condanna e le udienze dibattimentali si erano svolte prima del giugno 2021, l'azione di revocazione, quand'anche fosse ritenuta fondata nel merito (asserite donazioni indirette), sarebbe stata promossa oltre il termine decadenziale annuale.
15. L'appello, in conclusione, è infondato per le ragioni sopra espresse e deve essere rigettato.
15.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto in primo grado, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 115/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate a favore di ognuno in euro 13.000,00 per competenze oltre esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
Trieste, 18 febbraio 2025. Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 115/2024 da
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Elisabetta Mizzau, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, Via Gorghi n. 11
APPELLANTE
Contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv.to _1 C.F._2
Filippo Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, Via Vittorio Veneto n. 31
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
09.11.2023, notificata in data 27.02.2024, in materia di “revoca donazioni indirette per ingratitudine”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da memoria autorizzata del 17.12.2024.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis:
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In ogni caso: spese e compensi rifusi.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico:
● Si chiede CTU contabile che valuti le scritture contabili aziendali e che verifichi la esatta distribuzione degli utili aziendali con contestuale comparazione del patrimonio immobiliare di
. _1
Come esplicitato sia dalla presente difesa che da quella avversaria, in corso di liquidazione è stata effettuata una approfondita revisione contabile da parte del liquidatore dott. revisione che Pt_2
non avrebbe fatto emergere alcuna responsabilità, ma relativamente a cui non è mai stata fornita copia della documentazione ai legali (all.19-23).
● In questa sede, pertanto, si chiede a sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione al liquidatore della documentazione tutta inerente la revisione contabile effettuata sulla società agricola.
Controparte contesta lo specchietto dimesso come documento 15; al riguardo si chiede venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. V.C. ho personalmente predisposto lo specchietto riepilogativo che mi si rammostra
(documento 15 parte attrice) ancora nel 2019;
2. V.C. ho predisposto lo specchietto riepilogativo che mi si rammostra (documento 15 parte attrice) sulla base della documentazione fornitami dalla famiglia tutta, compreso , da CP_1 CP_1
Coldiretti e da Confagricoltura;
3. V.C. sono stato consulente aziendale e fiscale della società agricola Zanello e personalmente di sin dalla costituzione delle società; Parte_1 4. V.C. sono stato io a predisporre la formalizzazione della società;
5. V.C. riconosco le matrici di assegni e la documentazione che mi si rammostra al documento
12 di parte attrice;
6. mi ha personalmente confidato di voler procedere a donazione indiretta nei CP_2
confronti di con specifico riferimento alle consistenze immobiliari come emergono in visura CP_1 che mi si rammostra all'allegato sub 18 e come da contratti che mi si rammostrano sub documento 15.
Indicasi a teste: Per. da Udine. Testimone_1
Con specifico riferimento alla revisione contabile effettuata dal liquidatore della società, si chiede che lo stesso venga sentito a teste sui seguenti capitoli di prova:
7. V.C. riconosco i documenti che mi si rammostrano (sub 12 dei documenti parte attrice) in quanto da me visionati e controllati in sede di revisione contabile;
8. V.C. in corso di revisione contabile ho verificato che quanto denominato come “stipendio” dal punto di vista contabile era un prelievo titolare;
9. V.C. in corso di revisione contabile ho verificato che vi sono stati consistenti conferimenti in denaro da parte di;
Parte_1
10. V.C che riconosco come veritiera la documentazione che mi si rammostra relativamente ai documenti 13-14 di parte attrice in quanto documentazione condivisa con il perito;
Testimone_1
11. V.C. in sede di revisione contabile ho verificato la veridicità di cui al documento che mi si rammostra sub 15 parte attrice.
12. V.C. riconosco il documento che mi si rammostra sub 15 di parte attrice e lo ritengo compilato correttamente secondo i principi del metodo patrimoniale;
13. V.C. il metodo patrimoniale di valutazione per la ricostituzione del patrimonio è usualmente usato ed universalmente riconosciuto.
Indicasi a teste: Dott. da Udine. Testimone_2
Da ultimo, si insiste affinché sia dato ordine di depositare anche tutta la documentazione bancaria inerente a , da cui evincere la capacità reddituale/patrimoniale dello stesso (ovvero _1 la non capacità)”.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2024
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste rigettare l'appello e tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione del 18.10.2022 citava in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Udine il figlio , chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti _1 di cui all'art. 801 c.c., di dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette asseritamente elargite dal padre al figlio, per un importo di complessivi € 1.078.747,63 ovvero per l'importo che sarebbe stato determinato in corso di causa.
Parte attrice ricostruiva i rapporti lavorativi, strettamente connessi a quelli familiari, intercorsi tra il genitore e tre dei suoi quattro figli: il padre aveva da sempre coinvolto , _1 CP_3
e nella gestione dell'attività agricola di famiglia, consistente nella CP_4 CP_1
coltivazione di seminativi e allevamento di bovini.
Nel 1997 l'azienda agricola era stata formalizzata con la costituzione, in data 27.11.1997, dell' ”: il capitale iniziale e i mezzi agricoli erano Controparte_5 stati conferiti esclusivamente da e dalla moglie, mentre i figli avevano apportato nell'azienda _1
familiare la loro forza lavoro. La costituzione di una società, con pari quote e diritti, nonostante la disparità degli apporti sarebbe stato il primo atto di liberalità manifestato dal padre nei confronti dei figli.
Asseriva l'attore di aver elargito nel corso degli anni al figlio una serie di donazioni CP_1 indirette, sottoforma di “stipendi” in realtà allo stesso non spettanti, di pagamento di rate di mutui, di acquisto di terreni, di elargizioni di somme di denaro che il figlio avrebbe impiegato per CP_1
acquistare terreni, casa, arredi per sé e per la propria famiglia. Per alcuni acquisti, in particolare, il padre aveva proceduto direttamente oppure mediante pagamento del corrispettivo delle compravendite stipulate dal figlio o, ancora, mediante pagamento da parte della società delle rate dei mutui sottoscritti a nome di soprattutto per l'acquisto di terreni. CP_1
Anche ai fini della quantificazione dell'ammontare delle predette donazioni, l'attore dimetteva uno schema dattiloscritto con evidenziate alcune “spese di saldate con assegni provenienti CP_1 dai conti correnti personali di nonché esborsi impropriamente chiamati “stipendi”; ma che in _1 realtà sono denari provenienti dal conto corrente personale di ” (doc. 12 attore)”, oltre a copia _1
delle matrici degli assegni, uno schema riepilogativo dei beni immobili acquistati da e una CP_1
relazione di stima degli stessi.
A partire dai primi anni 2000, tuttavia, i rapporti familiari/lavorativi tra il padre e il figlio in ordine alla gestione dell'azienda agricola si erano progressivamente deteriorati: in CP_1 particolare, nel 2011 aveva revocato, senza avvisare gli altri soci, una fideiussione di € CP_1
450 mila prestata a favore dell'“ ”; nel 2019 Controparte_5 aveva sporto denuncia querela nei confronti del padre per asserita appropriazione indebita CP_1
di denaro della società.
I contrasti si erano a tal punto acuiti da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di famiglia, tra l'altro sino ad allora proficua. Di qui l'inevitabilità dello scioglimento della società semplice agricola: nel 2020 i soci e avevano presentato ricorso per Parte_1 CP_5
liquidazione giudiziale ex art. 2275 c.c., procedimento conclusosi il 16.12.2022 (doc. 14 del convenuto).
Tuttavia, anche durante la pendenza del procedimento di cessazione del rapporto societario, nell'ambito familiare i dissidi tra padre e figlio non accennavano ad attenuarsi, anzi, parte attrice riportava l'episodio della perquisizione domiciliare subita da il giorno di Ferragosto del _1
2019, seguita dal rinvio a giudizio del medesimo per il reato di cui all'art. 697 c.p.: secondo la ricostruzione attorea, il procedimento penale instauratosi presso il Tribunale di Udine R.G. dib. n.
1577/2020 che aveva visto indagato per detenzione di armi e munizioni non denunciate, _1
sarebbe stato provocato proprio dalla segnalazione fatta da ai Carabinieri intervenuti a CP_1 sedare un acceso litigio tra il padre e il figlio , da un lato, e dall'altro. CP_3 CP_1
In particolare, proprio la notifica della sentenza penale di assoluzione N. 1842/2021 emessa dal
Tribunale di Udine il 18.10.2021, depositata in cancelleria il 29.10.2021, è stata identificata dall'attore come il momento in cui il padre avrebbe assunto piena consapevolezza dell'offesa arrecatagli _1
dal figlio, il cui grado di intollerabilità sarebbe stato tale da non poter essere accettata dal genitore e da fondare la domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette asseritamente elargite al figlio.
Quindi, dopo aver indugiato sulla fattispecie di donazione indiretta (tipica nei rapporti tra familiari in cui la liberalità non viene formalizzata in un atto notarile), parte attrice concisamente concludeva:
“Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di complessivi €uro 1.078.747,63.= o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1 _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito.
[...]
Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito”. Parte_1
2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, il figlio contestava sia la ricostruzione CP_1
dei fatti di causa, sia la fondatezza della domanda di revocazione per difetto dei presupposti costitutivi della fattispecie.
Quanto ai rapporti tra i soci dell'azienda agricola, il convenuto rilevava che erano stati proprio il padre e la sorella ad escludere di fatto dalla gestione dell'azienda familiare: CP_4 CP_1 nel momento in cui, anni 2009-2010, aveva chiesto di conoscere il reale giro d'affari CP_1 dell'azienda e di avere la documentazione contabile (citava e allegava plurime richieste di copia dei rendiconti dei prelievi e dei pagamenti dei soci, mai evase), considerato che i soci percepivano solo acconti di 1000 o 2000 euro mensili a fronte di utili di impresa di oltre 200 mila euro, i familiari lo avevano progressivamente estromesso, prima dalla gestione economica dell'azienda e poi anche dalla stessa attività di lavorazione dei terreni, impedendogli addirittura di accedere ai mezzi da lavoro custoditi nei capannoni.
Il convenuto contestava, altresì, di aver beneficiato di donazioni indirette da parte del padre, in quanto egli era socio, con pari quote, della società Controparte_5
” e le proprietà di erano state acquistate esclusivamente con gli utili percepiti e
[...] CP_1
maturati nel corso del rapporto societario (o, comunque, con i corrispettivi ricevuti per l'attività svolta a favore del padre nella ditta individuale di quest'ultimo) e non certamente donati dal genitore. A tal proposito, eccepiva che la documentazione prodotta da parte attrice (docc. 13, 14 e 15 atto di citazione), lungi dal provare la sussistenza di donazioni indirette, confermava semmai proprio il contrario ovvero che gli acquisti e i prelievi effettuati dai soci nel corso del sodalizio sociale erano da imputarsi agli utili maturati nel corso degli anni (“terreni acquistati con gli utili della famiglia coltivatrice … fabbricati costruiti o acquistati o assegnati in proprietà ai compartecipi con gli utili della famiglia coltivatrice”).
L'attore avrebbe fornito una prova “per esclusione” delle asserite liberalità concludendo che gli acquisti di non possono «che essere donazione indiretta» essendo <sin troppo ovvio CP_1 evidenziare che, con un “prelievo titolare” di circa € 1.200,00.= mensili, una famiglia di 4 persone
(ovvero quella di ) può a malapena sopravvivere, non può certo acquistare un patrimonio CP_1 immobiliare di un milione e mezzo di valore>> (pagg. 11 e 12 citazione); non solo, l'attore non avrebbe nemmeno fornito la prova degli acquisti personali effettuati da grazie ai denari donati da CP_1
(e sul punto non è di ausilio la promiscuità del conto corrente personale di usato _1 _1 come conto corrente della società fino all'anno 2000), né della sussistenza dell'animus donandi in capo al padre (elemento che caratterizza e differenzia una donazione da una semplice dazione di denaro), a tale scopo non potendo essere utilizzata la documentazione dimessa da controparte (matrice assegni…).
Quanto al requisito dell'ingiuria grave, ne veniva contestata la ricorrenza per il semplice fatto che la famosa perquisizione ferragostana non era stata provocata da alcuna denuncia del padre da parte del figlio: vero è che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine in seguito ad una lite, CP_1
degenerata in spintoni e proseguita con il danneggiamento del suo cellulare ad opera dei litiganti, e solo in quella sede, a espressa domanda circa la detenzione di un titolo di polizia in materia di armi,
aveva dichiarato “di avere il possesso di armi a casa e proseguiva riferendo che anche il CP_1 padre ed il fratello detengono delle armi a casa senza averle mai denunciate” e ne aveva indicato la collocazione nelle rispettive case.
Infine, dopo aver contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (animus donandi e ingiuria grave), il convenuto eccepiva la decadenza dall'azione per essere ampiamente decorso il termine annuale che, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione: in tal senso l'evento asseritamente ingiurioso si sarebbe potuto identificare semmai nella segnalazione risalente al ferragosto del 2019 (fatto contestato)
e non certamente nella successiva notifica della sentenza di assoluzione, come erroneamente prospettato da parte attrice.
3. Alla prima udienza tenutasi il 21.03.2023, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 13.06.2023.
4. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore si limitava, di fatto, ad una generica contestazione dell'eccezione di decadenza sollevata da controparte, senza offrire alcuna argomentazione a sostegno della sostenuta tesi opposta (“Si contesta altresì specificatamente la presunta prescrizione intervenuta”). Nessuna argomentazione veniva svolta dall'attore nemmeno nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella quale evidenziava la mancata contestazione da parte del convenuto della costituzione della base economico patrimoniale della società agricola esclusivamente con terreni e macchinari di proprietà di : un tanto avrebbe significato _1 riconoscere il primo atto di liberalità del padre verso i figli. In via istruttoria insisteva per l'esperimento di CTU contabile dalla quale sarebbe emerso che si era privato della propria quota parte di _1
utili e/o restituzione di versamenti dei soci, per effettuare donazioni ai figli;
formulava capitoli di prova per testi (il dott. liquidatore, e il perito dott. ) a confermare sia la documentazione Pt_2 Tes_1
prodotta (specchietto sub doc. 15 attore) sia la confidenza di al consulente aziendale circa la _1
volontà di donare consistenze immobiliari al figlio;
chiedeva, infine, ordine di esibizione CP_1
al liquidatore della documentazione inerente la revisione contabile.
Anche il convenuto, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. formulava prova per testi e interrogatorio formale dell'attore sui rapporti lavorativi tra e , con riferimento _1 CP_1 anche all'attività lavorativa prestata dal figlio nella ditta individuale ZANELLO OTELLO;
chiedeva altresì ordine di esibizione della documentazione bancaria afferente ai conti correnti usati per le attività dell'azienda agricola dalla sua costituzione fino all'apertura di un conto corrente esclusivo intestato alla società avvenuto nel 2000 (l'attore aveva solo dimesso alcune matrici di assegni senza provare l'effettiva dazione al figlio delle somme ivi descritte e l'impiego delle somme da parte del figlio per acquisto di terreni, casa, mobili…) e ordine di esibizione dei fascicoli di indagine e CP_1
del dibattimento presso il Tribunale penale di Udine. Il convenuto si opponeva alle istanze istruttorie attoree ribadendo che ogni questione economica di dare/avere era stata definitivamente decisa in sede di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale il padre non aveva chiesto al figlio _1
di restituirgli alcunché. CP_1
5. Alla successiva udienza del 13.06.2023 il giudice, ritenuta pregiudiziale e assorbente la decisione sull'eccezione di decadenza dell'azione ex art. 802 c.c., rigettata ogni istanza istruttoria formulata dalle parti, fissava per discussione l'udienza del 9.11.2023 concedendo alle parti termine per note.
6. Solo nelle note autorizzate l'attore prendeva posizione e argomentava sull'eccezione di decadenza: dopo aver sempre datato l'“annientamento psicologico” di al giorno della lettura _1
delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione ed aver indicato quel giorno come il dies a quo dal quale far decorrere il termine annuale per la proposizione della domanda di revocazione delle donazioni indirette (“Una sentenza passata in giudicato che certifica ed accerta il disegno criminoso di
è il dies a quo della avversione totale nei confronti del donatario” pag. 8 citaz. _1
appello), dichiarava che, in realtà, il predetto termine non aveva ancora nemmeno iniziato a decorrere poiché la condotta di era consistita in una pluralità di comportamenti ingiuriosi collegati, CP_1 si sarebbe trattato, sempre secondo la ricostruzione attorea, di un “reato continuato”, di un approccio ingiurioso che era proseguito: citava, ad esempio, il pagamento extra del liquidatore giudiziale, al quale il padre aveva dovuto conferire l'incarico di compiere una verifica contabile a 360° della società agricola per confutare le accuse di appropriazione indebita rivoltegli dal figlio : il predetto CP_1
pagamento era avvenuto ben dopo la notifica della citazione di primo grado, ovvero il 15.12.2022.
Riteneva, addirittura, l'attore, che l'ultimo atto del piano ingiurioso del figlio, forse, non si era ancora realizzato e che , solo visionando la documentazione penale, avrebbe potuto avere _1
piena contezza delle diffamazioni di;
ipotizzava quindi un nuovo termine da cui far CP_1 decorrere il termine decadenziale, “come se si parlasse di un reato continuato;
in tale caso la prescrizione e/o decadenza del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione”.
In tale contesto, sarebbe spettato al soggetto che subisce l'ingiuria stabilire quale condotta fosse quella talmente offensiva da far ritenere superato il limite di sopportazione e fargli promuovere l'azione di revocazione entro il termine annuale. Diversamente opinando, non sarebbe accettabile ritenere che dovesse “subire” la decadenza dall'esercizio dell'azione di revocazione quale conseguenza _1
della sua pazienza (per aver tollerato per anni i comportamenti ostili del figlio).
7. All'udienza del 9.11.2023, all'esito della discussione, il giudice pronunciava la sentenza oggetto di impugnazione con la quale così statuiva:
● accoglie l'eccezione di decadenza e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di revocazione per ingratitudine;
● condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in Parte_1 complessivi € 13.770,10, di cui € 11.974,00 per compenso professionale ed € 1.796,10 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA.
Il Tribunale di Udine analizzava le plurime condotte che sarebbero state realizzate dal figlio nei confronti del padre a partire dal 2011 al fine di individuare quale tra di esse per CP_1 gravità fosse tale da risultare intollerabile, integrando gli estremi dell'ingiuria grave che legittima la domanda di revocazione per ingratitudine. Il giudice ripercorreva la prospettazione dei fatti fornita dall'attore, secondo il quale il presupposto dell'ingiuria grave sarebbe stato integrato da una pluralità di atti offensivi tra loro strettamente connessi: revoca della fideiussione bancaria a favore della società, dissapori familiari e societari, liquidazione giudiziale della società agricola ed altro.
Il Tribunale aderiva alla qualificazione della fattispecie complessa, ma riteneva che tutti gli eventi riportati erano inidonei a ledere la dignità del donante, dovendosi qualificare piuttosto come manifestazioni dell'esercizio dei diritti del socio, mere comunicazioni tra i soci, del tutto prive di connotazioni negative della persona di ovvero, comunque, diffide e/o azioni legali volte a _1 dirimere e chiarire i contrasti tra gli stessi soci, ben note all'attore in quanto poste a fondamento del ricorso promosso ex art. 2275 c.c.
Quanto alla segnalazione effettuata ai CC di Latisana del possesso di armi e munizioni da parte del padre, seguita dalla perquisizione domiciliare presso il fratello e il padre avvenuta il giorno CP_3
di ferragosto del 2019, fatto che avrebbe screditato il padre davanti ai propri concittadini, il giudice di primo grado rilevava che il procedimento penale che ne era derivato valeva ad evidenziare come in epoca abbondantemente antecedente alla notifica della sentenza penale di assoluzione (pronunciata il
18.10.2021 e depositata il 29.10.2021) il padre fosse già a conoscenza dei fatti che avrebbero consentito la proposizione della domanda di revocazione: il tutto oltre un anno prima della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 19-21.10.2022.
Il giudice concludeva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda essendo spirato il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di revocazione.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
8. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine ha proposto appello per un Parte_1 unico ampio motivo “OMISSIONE E CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER EVIDENTE
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE STESSA, E CIÒ SOPRATTUTTO CON
RIFERIMENTO AL RAGIONAMENTO LOGICO-GIURIDICO CHE HA PORTATO ALLA
REIEZIONE DELLA DOMANDA”, poi sviluppato nel dettaglio:
8.1. ECCEZIONE DECADENZIALE-CONSAPEVOLEZZA-PROFILO SOGGETTIVO-DATA
CERTA DELLA CONSAPEVOLEZZA
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale di Udine, pur considerando la connessione delle plurime condotte ostili tenute dall'attore nei confronti del padre, si sia limitato a ricercare un unico atteggiamento/comportamento lesivo della dignità di , trascurando per di più ogni valutazione _1 dell'elemento soggettivo, aspetto fondamentale da indagare in quanto il termine di decadenza dell'azione di revocazione decorre solo dal momento in cui il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, di fatti gravemente ingiuriosi legittimanti la revoca dell'elargizione.
In particolare, l'appellante deduce la mancata soggettivizzazione dell'ingiuria subita da
, ovvero la mancata considerazione delle circostanze di tempo, luogo, istruzione, _1
temperamento, educazione delle parti: solo dalla combinazione di tutte queste valutazioni, sarebbe emerso il grado di gravità dell'ingiuria rivolta al padre. Coscienza, consapevolezza e data certa: questi avrebbero dovuto essere gli elementi di indagine da parte del giudice di primo grado.
La consapevolezza non vi sarebbe stata in sede di perquisizioni, nè in sede di interrogatorio né prima della pubblicazione della sentenza. Solo con la pubblicazione della sentenza l'elemento oggettivo si sarebbe “unito” all'elemento soggettivo.
Il dies a quo si dovrebbe far risalire, dunque, alla lettura delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione, non a fatti antecedenti.
8.2. ERRATA E/O CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DOCUMENTALE
L'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha ritenuto ininfluente o non confacente la documentazione allegata dall'attore a fondamento della domanda di revocazione, dalla quale, al contrario, emergerebbe con tutta evidenza il comportamento ostile tenuto dal figlio lungo tutta la vita dell'azienda agricola.
Il giudice avrebbe sottovalutato la portata ingiuriosa di atti posti in essere dal figlio, quali la denuncia per appropriazione indebita e, per contra, avrebbe sopravalutato/travisato la portata probatoria del rendiconto del liquidatore giudiziale, certamente un atto “che è stato approvato dai soci in quanto formalmente ineccepibile”, ma lungi dall'essere stato un accordo tombale tra soci.
8.3. ELEMENTI PROCEDURALI
Il Giudice avrebbe errato laddove ha rilevato che parte richiedente non ha formulato capitoli di prova sul punto prescrizione/decadenza. Ritiene l'appellante che in merito alla prescrizione non vi fosse necessità di alcuna prova ulteriore rispetto alla documentazione già dimessa con la citazione, dovendosi la decadenza decidere su base documentale. Ritiene altresì di avere contestato specificamente in sede di prima memoria autorizzata l'eccezione processuale formulata dal convenuto.
In via istruttoria, ripropone le istanze non ammesse in primo grado.
9. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2024 si è costituito CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Innanzitutto, l'appellato ribadisce di non aver mai denunciato il padre. Nell'episodio riportato dall'attore appellante sarebbe evidente che era stato proprio lui ad essere stato aggredito dal fratello e dal padre e, sentito dai CC, si era limitato a confermare, a seguito di precisa domanda, che CP_3 era a conoscenza del fatto che il padre possedeva munizioni ed un'arma. La segnalazione, individuata dall'attore come “l'ultimo atto spregiativo di ha definitivamente ammazzato Parte_3
(moralmente, anche per il discredito nei confronti della pubblica opinione) ”, era avvenuta nel _1 2019 e nel medesimo anno, comunque, l'attore aveva potuto conoscere tutti gli atti del procedimento penale, conclusosi nel 2021.
La proposta azione sarebbe quindi prescritta/decaduta oltre che infondata nel merito.
Nel merito, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 801 c.c. sarebbe stato onere dell'attore fornire la prova dell'esistenza inter partes di una donazione, il che non è avvenuto.
Tutto quanto oggi di sua proprietà costituirebbe il frutto degli utili percepiti nel corso del rapporto societario e non da asserite donazioni.
10. Alla prima udienza tenutasi il 5.11.2024 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 352
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 18.02.2025 per la rimessione in decisione al Collegio.
Nei termini concessi, solo l'appellante ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni ed entrambe le Parti hanno dimesso comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appellante, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto la domanda nel merito formulata nell'atto di citazione in appello: “Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di complessivi €uro 1.078.747,63.= o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1 _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito”.
[...]
La questione della revocazione della donazione per ingratitudine rimane tuttavia centrale, attesa la formulazione delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in via subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per l'importo del valore storico delle donazioni di denaro per acquisto terreni, che si andrà a stabilire tramite CTU, e conseguentemente condannare alla restituzione _1
della predetta somma a , con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette come meglio specificate in atto introduttivo, per un importo di € 226.307,63.= complessivi, o l'importo che sarà determinato in corso di causa, e conseguentemente condannare alla restituzione della predetta somma a _1
, con ogni conseguente statuizione di legge in merito. Parte_1
In ogni caso: spese e compensi rifusi. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
12. Attesa la rilevanza preliminare dell'eccezione di decadenza ribadita dall'appellato nel presente grado di giudizio, si dovrà ricostruire la fattispecie adottando il seguente criterio logico giuridico: una volta identificata e qualificata l'ingiuria grave asseritamente realizzata dal figlio nei confronti del padre, sulla quale si fonda la domanda di revocazione delle donazioni indirette, si procederà con l'esame della contestata eccezione di decadenza.
È opportuno chiarire che ogni valutazione in fatto ed in diritto deve essere svolta considerando il quadro di rapporti familiari irrimediabilmente compromessi tra padre e figlio, per quanto emerso, e che preliminarmente si dovrà verificare se la fattispecie ricostruita dall'appellante sia riconducibile all'istituto della donazione indiretta e se l'attore appellante abbia o meno assolto l'onere probatorio su di esso incombente.
12.1. Senza approfondire il merito delle asserite elargizioni, è appena il caso di osservare che l'appellante non ha, nemmeno in questo grado di giudizio, fornito prova alcuna dell'animus donandi.
Sebbene l'atto introduttivo del giudizio di primo grado si trattenga lungamente sulla nozione astratta di donazione indiretta, neanche una parola viene spesa a descrivere le ragioni di questo presunto animo donativo che avrebbe caratterizzato i presunti movimenti di denaro. Si potrebbe opinare che la vestizione sotto forma di “donazione indiretta” delle eventuali dazioni sia stata effettuata al fine di rimettere in discussione la liquidazione giudiziale dell'azienda agricola, sulla quale i soci avevano già manifestato il loro consenso rinunciando espressamente ad esercitare future azioni giudiziarie.
Ribadito che la mancata allegazione non è sanabile, tanto meno in via istruttoria, conviene comunque osservare che l'unico capitolo formulato dall'appellante avente ad oggetto la donazione indiretta (cap. 6 atto di citazione in appello) è peraltro inammissibile in quanto contenente un mero giudizio (la donazione avrebbe formato oggetto di una confidenza di al teste, il perito _1
). Anche gli ulteriori capitoli di prova testimoniale non rilevano ai fini della dimostrazione Tes_1 della (mai allegata) esistenza dell'animus donandi, essendo finalizzati piuttosto a creare per via indiziaria una “prova per esclusione”: il patrimonio e le capacità reddituale di non CP_1
potevano essere così ingenti, e di conseguenza i suoi averi non potrebbero che derivare dalle donazioni indirette del padre. Anche la richiesta CTU contabile è ininfluente e superata dalle risultanze della liquidazione giudiziale. 13. Quanto alla enucleazione ed alla datazione della fattispecie ingiuriosa, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, pur muovendo dal concetto penalistico di ingiuria, ha elaborato una autonoma nozione civilistica, includendovi qualsivoglia atto o comportamento che si risolva in una grave lesione del patrimonio morale del donante ed espressivo di un sentimento di avversione verso il donante (Cass. 13544/2022; Cass. 27064/2022; Cass. 24965/2018; Cass. 22013/2016). Elementi costitutivi della fattispecie sono l'esteriorità e l'elemento soggettivo. Quanto al primo requisito, la condotta del donatario deve aver manifestato sia verso il donante che verso i terzi un sentimento di avversione verso il donante;
quanto al secondo, la condotta del donatario deve essere connotata dall'animus iniurandi, ossia dalla precisa e consapevole volontà di offendere il donante. Nel valutare la condotta, poi, si ritiene imprescindibile una contestualizzazione della vicenda, una valutazione della condotta che tenga conto dei mutamenti dei costumi sociali, della personalità dei soggetti coinvolti, dei rapporti personali tra le parti.
L'adozione dei criteri valutativi forniti dalla Suprema Corte di Cassazione porta a concludere che il giudice deve operare un'indagine del caso concreto che tenga conto, in primis, dell'oggettiva realizzazione da parte del donatario di un comportamento esteriore che palesi un vero sentimento di avversione contro il donante e che la condotta esprima una profonda e radicata avversione verso il donante, “un sentimento di disistima delle sue qualità morali”, con riguardo ai soggetti coinvolti e alle circostanze concrete, ai costumi sociali e alla coscienza comune.
La ricostruzione “continuata” proposta dall'appellante non è condivisibile in quanto si provocherebbe, di fatto, un'elusione della norma di cui all'art. 802 c.c., posticipando ad libitum il dies
a quo dell'azione di revocazione delle donazioni.
14. Passando quindi all'esame della vicenda per cui è causa, l'appellante riferisce genericamente di una pluralità di episodi di conflitto padre-figlio, verificatisi a partire dall'anno 2000, rispetto ai quali la lettura delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione relativa all'ultimo accadimento costituirebbe il fattore scatenante, il superamento di quel grado di tollerabilità che legittimerebbe in quel finale momento la domanda di revoca delle asserite donazioni indirette. Nel far ciò, l'appellante ricostruisce i rapporti padre-figlio ricorrendo a categorie di giudizio proprie del diritto penale, quasi a considerare criminosa la condotta del figlio, reo di aver posto in essere un reato continuato nei confronti del padre. Spetterebbe così al giudice, in tesi dell'appellante, il compito di valutare quale delle condotte poste in essere da integri gli estremi dell'offesa ingiuriosa, introducendo CP_1
quale evento principale, assolutamente significativo ai fini de quibus, la perquisizione domiciliare di ferragosto del 2019: tale evento, per quanto importante, non avrebbe però ancora destato nel donante quella consapevolezza dell'altrui indegnità che la norma e la giurisprudenza di legittimità ritengono elemento soggettivo essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie ingiuriosa. Questo momento, sempre in tesi attorea, sarebbe segnato dalla lettura delle motivazioni della sentenza di assoluzione: “La consapevolezza come sopra esplicitata non c'era stata in sede di perquisizioni, non vi era in sede di interrogatorio, non vi era mai stata prima della pubblicazione della sentenza. Con la pubblicazione della sentenza invece l'elemento oggettivo si è “unito” all'elemento soggettivo. La sentenza ha dato la chiave di lettura e la chiave di volta”. Ed ancora, “La sentenza, e solo la sentenza, è la piena prova del disegno “criminoso” di ” (pag. 9 citaz. appello). CP_1
Osserva la Corte che la lettura delle motivazioni della sentenza non è un fatto, ma semmai la conseguenza di un fatto presupposto, la perquisizione eseguita d'ufficio dai Carabinieri di Latisana intervenuti non a seguito di una precisa denuncia di ai danni del padre per detenzione di CP_1
armi/munizioni, ma per sedare la lite tra i familiari: e con ciò si esclude lo stesso elemento della esteriorità richiesto per l'integrazione del fatto ingiurioso.
La sentenza penale di assoluzione nulla ha aggiunto in termini di gravità dell'ingiuria nel contesto di un rapporto già caratterizzato da un elevato contrasto familiare e da accadimenti remoti che molto più di quello in esame (indicazione di armi detenute illegalmente ascrivendone l'elemento materiale al padre) potevano se del caso rilevare ai fini della richiesta declaratoria di revoca per ingratitudine.
In ogni caso, si ritiene che la consapevolezza del sentimento di disistima (“mancanza di solidarietà e riconoscenza, nonché un malanimo tale da assurgere ad ingiuria”, Cass. 22936/2011) era certamente presente nel padre ben prima del provvedimento giudiziario, non fosse altro che per il fatto di aver avuto accesso agli atti e ai documenti del procedimento penale.
In epoca ancora antecedente al compimento retrodatato dell'anno, aveva infatti _1
presentato opposizione al decreto penale di condanna (poi revocato), si erano tenute le udienze dibattimentali l'8 marzo 2021 e il 12 maggio 2021.
Ma ancora prima del procedimento penale, era ben a conoscenza dell'appellante un episodio particolarmente significativo. In riferimento alla liquidazione della società agricola, è lo stesso appellante a riportare che “ non ha commesso reati, ma ha ingiustamente accusato il padre di CP_1 aver commesso reati;
è una azione riprovevole, ma non ci sono gli estremi per un'azione di responsabilità” (pag. 12 citaz. appello). Se ne desume che già in pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale il padre era ben consapevole del giudizio negativo sulla sua persona _1 da parte del figlio : eppure, dopo di allora, nessuna richiesta di restituzione del donato era CP_1
stata espressa dal padre in tale sede, neanche per definire una volta per tutte le poste attive e passive della società agricola e, quindi, dei soci.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'incomunicabilità, l'inconciliabile dissenso sulle sorti della società agricola che ha portato alla liquidazione del sodalizio, le plurime querele, fossero espressione di contrasti e malanimi già noti al donante, tali se del caso da indurre l'appellante ad agire per la revocazione delle donazioni.
Ne deriva che, essendo stata notificata solo il 21.10.2022 la citazione di primo grado, nel mentre la perquisizione era avvenuta nel 2019, l'opposizione al decreto penale di condanna e le udienze dibattimentali si erano svolte prima del giugno 2021, l'azione di revocazione, quand'anche fosse ritenuta fondata nel merito (asserite donazioni indirette), sarebbe stata promossa oltre il termine decadenziale annuale.
15. L'appello, in conclusione, è infondato per le ragioni sopra espresse e deve essere rigettato.
15.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto in primo grado, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 115/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate a favore di ognuno in euro 13.000,00 per competenze oltre esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
Trieste, 18 febbraio 2025. Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto