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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15919/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15919/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20121 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAUDENI Controparte_1 C.F._1 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE AMMINISTRATRICE CP_2 C.F._2 DI SOSTEGNO DI MICHETTI (C.F. , con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'avv. GAUDENI LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAUDENI Controparte_4 C.F._4 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA LUIGI, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA N. ZINGARELLI, 10 71100 FOGGIA presso il difensore avv. MIRANDA LUIGI
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
pagina 2 di 14 pagina 3 di 14 Conclusioni della terza intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto a lei notificato da , Parte_1 Parte_2 CP_6
, e in forza di titolo esecutivo
[...] Controparte_1 Controparte_7 costituito dalla sentenza del 16.2.2018 n.132/2018 del Tribunale di Fermo, confermata, per quanto pagina 4 di 14 concerne gli importi, dalla Corte d'Appello di Ancona con la sentenza del 3.7.23 n. 1051/2023, che così statuiva:
Il precetto viene intimato all'opposta sulla base di queste considerazioni:
pagina 5 di 14 …
L'opponente lamenta, con motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- la carenza di legittimazione passiva di in quanto, pur confermando le vicende Parte_1 sopra indicate, evidenzia come l'intero portafoglio di fosse a suo tempo confluito in CP_8
(ora ), circostanza a conoscenza degli opposti che nello stesso atto di precetto CP_9 Controparte_5 danno atto di avere incassato somme da queste ultime società.
pagina 6 di 14 Contr Gli opposti evidenziano come altro analogo precetto, da loro intimato nei confronti di , sia stato opposto innanzi al Tribunale di FERMO e che il giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 895/2022, passata in giudicato, “con la quale la Corte d'Appello rigettava l'opposizione, dichiarava la legittimazione passiva della ai sensi dell'art. 2506- Controparte_11 quater, comma 3, c.c e la responsabilità solidale della predetta compagnia per il ristoro del danno accertato con la sentenza del Tribunale di Fermo n° 132/2018”. Contr Ora, effettivamente il diritto degli opposti di agire nei confronti di per il titolo speso con il precetto è stato definitivamente accertato e detta decisione fa stato nei confronti dell'avente causa da
CP_12
- l'avvenuta soddisfazione del credito da parte delle coobbligate per essere state versate le somme già riconosciute nello stesso atto di precetto
Il precetto recita:
Deve premettersi che gli atti di precetto intimati ai coobbligati non hanno in questa sede alcuna rilevanza, in quanto fintanto che il credito non è integralmente soddisfatto, parte creditrice può intimare tutti i precetti che ritiene necessari, salva la non ripetibilità delle spese per precetti inutilmente intimati.
pagina 7 di 14 Contr Ora, , ritenendosi unica legittimata passiva e quindi senza coinvolgere , poi , ha CP_9 Pt_1 impugnato la sentenza costituente titolo esecutivo ottenendo la riduzione degli interessi, dal “tasso rendistato” al “tasso legale”, oltre alla compensazione parziale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Parte opposta ritiene però che l'opponente non possa giovarsi della riforma in appello poiché, in assenza di appello, nei suoi confronti è passata in giudicato la sentenza di primo grado.
Ma, a un'analisi più approfondita, così non è.
La scissione è avvenuta nel 2011, ma della stessa non è stato dato atto nel corso del giudizio di primo grado, che si è quindi concluso con la condanna della sola società scissa: non quindi di più debitori solidali, ma di un solo debitore.
Ora, è ben vero che “l'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido.
Ne deriva che, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili. In quest'ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri.
Pertanto, così come, rigettato l'appello di uno del condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente - qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili (cfr. Cass.n. 13585/2006).” (Cass. SSUU 14700/2010)
Tuttavia, ciò vale, appunto, là dove la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di più debitori solidali. Viceversa, la sentenza di primo grado è stata emessa nei confronti della sola società scissa e riguarda, per usare i termini della sentenza citata, “un unico rapporto obbligatorio”, anche se poi dal lato passivo la responsabilità si è estesa a più obbligati in solido.
Trattandosi, quindi, di un unico rapporto, deve darsi continuità alla costante giurisprudenza secondo cui
“in tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli art. 1306 e 1310 c.c. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante a fortiori con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi (Cassazione civile, sez. III, 27/05/2009, n. 12260; Cass. 26 ottobre 1994 n. 8779.)” (Cass. 26992/2018)
Pertanto, anche l'odierno opponente può giovarsi della riforma in appello e si trova, quindi, nella stessa situazione degli altri debitori nei cui confronti sono stati intimati diversi precetti, che hanno a loro volto dato origine a diverse opposizioni a precetto.
pagina 8 di 14 Si tratta quindi di quantificare con precisione la somma eventualmente ancora dovuta a ciascun danneggiato.
La sentenza costituente titolo esecutivo, pronunciata il 16.2.2018, così statuisce:
E interessi e rivalutazione erano così disciplinati in sentenza:
Successivamente corretto:
pagina 9 di 14 Non è, poi, contestato che la sentenza d'appello ha unicamente modificato il tipo di interessi dovuti, invariati gli altri elementi di calcolo.
Ora, ogni operazione di quantificazione del credito dovrà farsi in pedissequa conformità al titolo esecutivo azionato, non potendo il GE – e il giudice dell'opposizione a precetto, che del primo condivide i limiti cognitivi - fare in relazione a quanto ivi indicato, alcuna valutazione:
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza … posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (v. tra le tante Cass. 20.05.06 n. 12117 e Cass.14.01.03 n. 445).” (Cass. 13811/2013).
E “l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza (Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06)” (Cass. 24600/2017)
Pertanto, anche ove le statuizioni del giudice del merito non dovessero essere condivisibili, non sarà possibile emendarle in questa sede, atteso che l'unico rimedio sarebbe stato la sua impugnazione.
Nel merito, la sentenza è chiara nel liquidare delle somme precise “oltre interessi e rivalutazione come in motivazione”.
Se non che, esaminando la motivazione:
- nulla si prevede in punto rivalutazione, circostanza che non consente di effettuare alcuna operazione di rivalutazione: non risultano infatti determinati gli importi interessati dall'eventuale rivalutazione e i relativi periodi, pertanto, questa statuizione – ove ritenuta esistente, nonostante la parola rivalutazione ricorra solo genericamente nel dispositivo – risulta indeterminata e di conseguenza illiquida e ineseguibile;
- gli interessi sono disciplinati alle pp. 9 e s. della sentenza e debbono essere calcolati al tasso legale (come deciso dalla Corte d'Appello) e su somme capitali precisamente identificate in sentenza in relazione ai diversi periodi di tempo:
- dal fatto al primo acconto sulla semisomma tra l'importo “oggi liquidato al 2014” e lo stesso importo devalutato al 2005;
- dal primo al secondo acconto sulla semisomma tra quanto liquidato in sentenza e l'importo devalutato alla data del primo acconto;
pagina 10 di 14 - dal secondo acconto alla sentenza sulla semisomma tra quanto liquidato in sentenza e l'importo devalutato alla data del secondo acconto.
Deve tenersi presente che, per espressa previsione, la devalutazione deve partire non dalla data della sentenza, ma da gennaio 2014 (presumibilmente perché si è fatto uso delle tabelle risalenti a quell'anno per la quantificazione del danno). Si otterrà, evidentemente, un importo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe partendo dal 2018, ma questa è la previsione del titolo esecutivo.
Ancora, la sentenza è esplicita nel quantificare il capitale sul quale calcolare gli interessi senza decurtare le somme via via versate a titolo di acconto. Anche in questo caso, per quanto singolare, la previsione in sentenza è talmente esplicita da impedire ogni diversa valutazione.
Sul totale decorreranno poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
Si può quindi procedere ad analizzare il conteggio relativo a Controparte_6
1.052.862,70 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 894.530,76, pertanto la semisomma ammonta a 973.696,73 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (3.6.2009), per un totale di 97.769,82 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 9.5.2012, data del secondo acconto, la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 966.816,07 euro, con semisomma di 1.009.839,39 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 9.5.2012 alla data del secondo acconto per 51.750,81 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo, dal 9.5.2012 al 16.2.2018, data della sentenza, la somma devalutata ammonta a 1.036.282,19 euro, con semisomma 1.044.572,44 euro, sulla quale andranno calcolati gli interessi legali per 62.210,72 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 1.262.594,05 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 260.000,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era composto da 1.002.594,05 euro di capitale
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 12.9.2018 per 600.000,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 1.714,02 euro, pertanto, a quella data il debito era di 1.004.308,07 e, dedotto l'acconto, ammontava a 404.308,07 euro.
Successivamente, il 17.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 609.277,95 euro, nel frattempo erano maturati interessi per 29.583,16 euro, con un debito totale di 433.891,23 euro, oltre 14.737,82 euro per spese legali. Pertanto, detto ultimo versamento deve ritenersi satisfattivo del credito.
Per quanto riguarda Controparte_1
48.613,75 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 41.550,21 pertanto la semisomma ammonta a 45.081,98 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (1.12.2017 doc. 4 quater della comparsa di risposta), per un totale di 9.500,81 euro.
pagina 11 di 14 Per quanto riguarda il secondo periodo non può darsi luogo a devalutazione atteso che si tratta di periodo successivo al 2014, pertanto gli interessi decorreranno sull'intero capitale dal 1.12.2017 alla data della sentenza 16.2.2018 per un importo di 22,78 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 58.137,34 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 25.000,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era composto dalla somma di 33.137,34 euro a titolo di capitale.
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 11.9.2018 per 25.000,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 56,38 euro, pertanto dedotto l'acconto, il debito residuo ammonta a 8.193,72 euro.
Sulla stessa somma decorreranno quindi interessi legali dal 11.9.2018 al saldo.
Il 10.1.2024 veniva quindi versato un ulteriore acconto per 15.690,27 euro. A quella data sul capitale sopra indicato erano maturati interessi per 595,68 euro, pertanto, detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo del credito.
Per quanto riguarda Parte_3
110.017,50 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 94.032,05 pertanto la semisomma ammonta a 102.024,77 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (3.06.2009), per un totale di 10.244,40 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 20.7.2017 la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 101.026,17 euro, con semisomma di 105.521,83 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 3.6.2009 al 20.7.2017 per 11.603,94 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo, dal 20.7.2017 al 16.2.2018, la somma non potrà essere devalutata, trattandosi di periodo successivo al 2014, pertanto l'intero capitale produce interessi legali per 91,93 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 131.957,77 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 47.500,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era costituito da 84.457,77 euro di capitale.
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 10.5.2018 per 57,62 euro, pertanto, dedotto l'acconto, al 10.5.2018 il debito residuo era di 20.515,39 euro.
Il 10.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 34.572,35 euro, nel frattempo erano maturati interessi per 20.515,39 euro, pertanto, detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo.
pagina 12 di 14 Si può quindi procedere ad analizzare il conteggio relativo a Controparte_4
80.000,00 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 68.376,07 pertanto la semisomma ammonta a 74.188,03 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto 10.9.2005 al primo acconto (3.6.2009, doc. 2 ter della memoria di costituzione), per un totale di 7.449,30 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 24.7.2017 la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 73.461,89 euro, con semisomma di 76.730,94 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 3.6.2009 alla data del secondo acconto per 8.438,71 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo non potrà darsi luogo a devalutazione, pertanto, l'intero capitale produrrà interessi legali dal 24.7.2017 al 16.2.2018 per 65,97 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 95.953,98 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 37.500,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era costituito da 58.453,98 euro di capitale
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 10.5.2018 per 44.500,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 39,88 euro, pertanto, a quella data il debito era di 58.493,86 e, dedotto l'acconto, ammonta a 13.993,86 euro.
Il 10.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 19.532,91 euro.
Nel frattempo, erano maturati interessi per 1.031,59 euro, pertanto detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo.
In definitiva deve accogliersi l'opposizione proposta, atteso che non residuano ulteriori debiti in capo alle compagnie assicuratrici.
Quanto all'intervento volontario ex art. 105 secondo comma c.p.c., di , Controparte_5 motivato esclusivamente dal ritenersi l'unica legittimata passiva all'eventuale riscossione di un residuo credito da parte degli opposti, lo stesso non risulta assistito dal necessario interesse ad agire.
Risulta infatti evidente che, se l'unica ragione dell'intervento è data (non dalla contestazione dei conteggi effettuati, ma) dall'affermarsi debitrice al posto dell'opponente, non può parlarsi di un interesse giuridicamente tutelato a una pronuncia in tal senso.
Pertanto, attesa l'inammissibilità dell'intervento, dovrà rifondere alla controparte le spese relative, che si liquidano come in dispositivo in relazione all'oggettivamente contenuto aggravio di attività processuale che ha cagionato.
Quanto alla regolazione delle spese tra parte attrice e convenuti, la formulazione oggettivamente poco lineare del titolo esecutivo, la cui più plastica evidenza è data dal variegato contenzioso che ha originato, è ragione più che sufficiente per compensare le spese e, ovviamente, per escludere ogni condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 13 di 14 dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che gli opposti non hanno diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in forza del titolo speso con il precetto;
- dichiara inammissibile l'intervento di che condanna a rimborsare a Controparte_5 parte opposta complessivamente intesa le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 05/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15919/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20121 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAUDENI Controparte_1 C.F._1 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE AMMINISTRATRICE CP_2 C.F._2 DI SOSTEGNO DI MICHETTI (C.F. , con il patrocinio CP_3 C.F._3 dell'avv. GAUDENI LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAUDENI Controparte_4 C.F._4 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA PROSPERI 33/A 63900 FERMO presso il predetto difensore CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA LUIGI, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA N. ZINGARELLI, 10 71100 FOGGIA presso il difensore avv. MIRANDA LUIGI
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
pagina 2 di 14 pagina 3 di 14 Conclusioni della terza intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto a lei notificato da , Parte_1 Parte_2 CP_6
, e in forza di titolo esecutivo
[...] Controparte_1 Controparte_7 costituito dalla sentenza del 16.2.2018 n.132/2018 del Tribunale di Fermo, confermata, per quanto pagina 4 di 14 concerne gli importi, dalla Corte d'Appello di Ancona con la sentenza del 3.7.23 n. 1051/2023, che così statuiva:
Il precetto viene intimato all'opposta sulla base di queste considerazioni:
pagina 5 di 14 …
L'opponente lamenta, con motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- la carenza di legittimazione passiva di in quanto, pur confermando le vicende Parte_1 sopra indicate, evidenzia come l'intero portafoglio di fosse a suo tempo confluito in CP_8
(ora ), circostanza a conoscenza degli opposti che nello stesso atto di precetto CP_9 Controparte_5 danno atto di avere incassato somme da queste ultime società.
pagina 6 di 14 Contr Gli opposti evidenziano come altro analogo precetto, da loro intimato nei confronti di , sia stato opposto innanzi al Tribunale di FERMO e che il giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 895/2022, passata in giudicato, “con la quale la Corte d'Appello rigettava l'opposizione, dichiarava la legittimazione passiva della ai sensi dell'art. 2506- Controparte_11 quater, comma 3, c.c e la responsabilità solidale della predetta compagnia per il ristoro del danno accertato con la sentenza del Tribunale di Fermo n° 132/2018”. Contr Ora, effettivamente il diritto degli opposti di agire nei confronti di per il titolo speso con il precetto è stato definitivamente accertato e detta decisione fa stato nei confronti dell'avente causa da
CP_12
- l'avvenuta soddisfazione del credito da parte delle coobbligate per essere state versate le somme già riconosciute nello stesso atto di precetto
Il precetto recita:
Deve premettersi che gli atti di precetto intimati ai coobbligati non hanno in questa sede alcuna rilevanza, in quanto fintanto che il credito non è integralmente soddisfatto, parte creditrice può intimare tutti i precetti che ritiene necessari, salva la non ripetibilità delle spese per precetti inutilmente intimati.
pagina 7 di 14 Contr Ora, , ritenendosi unica legittimata passiva e quindi senza coinvolgere , poi , ha CP_9 Pt_1 impugnato la sentenza costituente titolo esecutivo ottenendo la riduzione degli interessi, dal “tasso rendistato” al “tasso legale”, oltre alla compensazione parziale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Parte opposta ritiene però che l'opponente non possa giovarsi della riforma in appello poiché, in assenza di appello, nei suoi confronti è passata in giudicato la sentenza di primo grado.
Ma, a un'analisi più approfondita, così non è.
La scissione è avvenuta nel 2011, ma della stessa non è stato dato atto nel corso del giudizio di primo grado, che si è quindi concluso con la condanna della sola società scissa: non quindi di più debitori solidali, ma di un solo debitore.
Ora, è ben vero che “l'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido.
Ne deriva che, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili. In quest'ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri.
Pertanto, così come, rigettato l'appello di uno del condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente - qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili (cfr. Cass.n. 13585/2006).” (Cass. SSUU 14700/2010)
Tuttavia, ciò vale, appunto, là dove la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di più debitori solidali. Viceversa, la sentenza di primo grado è stata emessa nei confronti della sola società scissa e riguarda, per usare i termini della sentenza citata, “un unico rapporto obbligatorio”, anche se poi dal lato passivo la responsabilità si è estesa a più obbligati in solido.
Trattandosi, quindi, di un unico rapporto, deve darsi continuità alla costante giurisprudenza secondo cui
“in tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli art. 1306 e 1310 c.c. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante a fortiori con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi (Cassazione civile, sez. III, 27/05/2009, n. 12260; Cass. 26 ottobre 1994 n. 8779.)” (Cass. 26992/2018)
Pertanto, anche l'odierno opponente può giovarsi della riforma in appello e si trova, quindi, nella stessa situazione degli altri debitori nei cui confronti sono stati intimati diversi precetti, che hanno a loro volto dato origine a diverse opposizioni a precetto.
pagina 8 di 14 Si tratta quindi di quantificare con precisione la somma eventualmente ancora dovuta a ciascun danneggiato.
La sentenza costituente titolo esecutivo, pronunciata il 16.2.2018, così statuisce:
E interessi e rivalutazione erano così disciplinati in sentenza:
Successivamente corretto:
pagina 9 di 14 Non è, poi, contestato che la sentenza d'appello ha unicamente modificato il tipo di interessi dovuti, invariati gli altri elementi di calcolo.
Ora, ogni operazione di quantificazione del credito dovrà farsi in pedissequa conformità al titolo esecutivo azionato, non potendo il GE – e il giudice dell'opposizione a precetto, che del primo condivide i limiti cognitivi - fare in relazione a quanto ivi indicato, alcuna valutazione:
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza … posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (v. tra le tante Cass. 20.05.06 n. 12117 e Cass.14.01.03 n. 445).” (Cass. 13811/2013).
E “l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza (Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06)” (Cass. 24600/2017)
Pertanto, anche ove le statuizioni del giudice del merito non dovessero essere condivisibili, non sarà possibile emendarle in questa sede, atteso che l'unico rimedio sarebbe stato la sua impugnazione.
Nel merito, la sentenza è chiara nel liquidare delle somme precise “oltre interessi e rivalutazione come in motivazione”.
Se non che, esaminando la motivazione:
- nulla si prevede in punto rivalutazione, circostanza che non consente di effettuare alcuna operazione di rivalutazione: non risultano infatti determinati gli importi interessati dall'eventuale rivalutazione e i relativi periodi, pertanto, questa statuizione – ove ritenuta esistente, nonostante la parola rivalutazione ricorra solo genericamente nel dispositivo – risulta indeterminata e di conseguenza illiquida e ineseguibile;
- gli interessi sono disciplinati alle pp. 9 e s. della sentenza e debbono essere calcolati al tasso legale (come deciso dalla Corte d'Appello) e su somme capitali precisamente identificate in sentenza in relazione ai diversi periodi di tempo:
- dal fatto al primo acconto sulla semisomma tra l'importo “oggi liquidato al 2014” e lo stesso importo devalutato al 2005;
- dal primo al secondo acconto sulla semisomma tra quanto liquidato in sentenza e l'importo devalutato alla data del primo acconto;
pagina 10 di 14 - dal secondo acconto alla sentenza sulla semisomma tra quanto liquidato in sentenza e l'importo devalutato alla data del secondo acconto.
Deve tenersi presente che, per espressa previsione, la devalutazione deve partire non dalla data della sentenza, ma da gennaio 2014 (presumibilmente perché si è fatto uso delle tabelle risalenti a quell'anno per la quantificazione del danno). Si otterrà, evidentemente, un importo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe partendo dal 2018, ma questa è la previsione del titolo esecutivo.
Ancora, la sentenza è esplicita nel quantificare il capitale sul quale calcolare gli interessi senza decurtare le somme via via versate a titolo di acconto. Anche in questo caso, per quanto singolare, la previsione in sentenza è talmente esplicita da impedire ogni diversa valutazione.
Sul totale decorreranno poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
Si può quindi procedere ad analizzare il conteggio relativo a Controparte_6
1.052.862,70 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 894.530,76, pertanto la semisomma ammonta a 973.696,73 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (3.6.2009), per un totale di 97.769,82 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 9.5.2012, data del secondo acconto, la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 966.816,07 euro, con semisomma di 1.009.839,39 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 9.5.2012 alla data del secondo acconto per 51.750,81 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo, dal 9.5.2012 al 16.2.2018, data della sentenza, la somma devalutata ammonta a 1.036.282,19 euro, con semisomma 1.044.572,44 euro, sulla quale andranno calcolati gli interessi legali per 62.210,72 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 1.262.594,05 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 260.000,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era composto da 1.002.594,05 euro di capitale
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 12.9.2018 per 600.000,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 1.714,02 euro, pertanto, a quella data il debito era di 1.004.308,07 e, dedotto l'acconto, ammontava a 404.308,07 euro.
Successivamente, il 17.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 609.277,95 euro, nel frattempo erano maturati interessi per 29.583,16 euro, con un debito totale di 433.891,23 euro, oltre 14.737,82 euro per spese legali. Pertanto, detto ultimo versamento deve ritenersi satisfattivo del credito.
Per quanto riguarda Controparte_1
48.613,75 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 41.550,21 pertanto la semisomma ammonta a 45.081,98 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (1.12.2017 doc. 4 quater della comparsa di risposta), per un totale di 9.500,81 euro.
pagina 11 di 14 Per quanto riguarda il secondo periodo non può darsi luogo a devalutazione atteso che si tratta di periodo successivo al 2014, pertanto gli interessi decorreranno sull'intero capitale dal 1.12.2017 alla data della sentenza 16.2.2018 per un importo di 22,78 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 58.137,34 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 25.000,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era composto dalla somma di 33.137,34 euro a titolo di capitale.
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 11.9.2018 per 25.000,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 56,38 euro, pertanto dedotto l'acconto, il debito residuo ammonta a 8.193,72 euro.
Sulla stessa somma decorreranno quindi interessi legali dal 11.9.2018 al saldo.
Il 10.1.2024 veniva quindi versato un ulteriore acconto per 15.690,27 euro. A quella data sul capitale sopra indicato erano maturati interessi per 595,68 euro, pertanto, detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo del credito.
Per quanto riguarda Parte_3
110.017,50 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 94.032,05 pertanto la semisomma ammonta a 102.024,77 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto (10.9.2005) al primo acconto (3.06.2009), per un totale di 10.244,40 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 20.7.2017 la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 101.026,17 euro, con semisomma di 105.521,83 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 3.6.2009 al 20.7.2017 per 11.603,94 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo, dal 20.7.2017 al 16.2.2018, la somma non potrà essere devalutata, trattandosi di periodo successivo al 2014, pertanto l'intero capitale produce interessi legali per 91,93 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 131.957,77 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 47.500,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era costituito da 84.457,77 euro di capitale.
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 10.5.2018 per 57,62 euro, pertanto, dedotto l'acconto, al 10.5.2018 il debito residuo era di 20.515,39 euro.
Il 10.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 34.572,35 euro, nel frattempo erano maturati interessi per 20.515,39 euro, pertanto, detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo.
pagina 12 di 14 Si può quindi procedere ad analizzare il conteggio relativo a Controparte_4
80.000,00 euro “liquidati al 2014”, devalutati al 2005 (da gennaio 2014, come da tabelle di Milano, a settembre 2005) ammontano a € 68.376,07 pertanto la semisomma ammonta a 74.188,03 euro e su questa andranno calcolati gli interessi legali dal fatto 10.9.2005 al primo acconto (3.6.2009, doc. 2 ter della memoria di costituzione), per un totale di 7.449,30 euro.
Per quanto riguarda il secondo periodo, dal 3.6.2009 al 24.7.2017 la somma devalutata sulla quale calcolare la semisomma ammonta, sempre partendo da gennaio 2014, a 73.461,89 euro, con semisomma di 76.730,94 euro. Sulla stessa somma andranno calcolati gli interessi legali dal 3.6.2009 alla data del secondo acconto per 8.438,71 euro.
Per quanto riguarda il terzo periodo non potrà darsi luogo a devalutazione, pertanto, l'intero capitale produrrà interessi legali dal 24.7.2017 al 16.2.2018 per 65,97 euro.
Pertanto, alla data della sentenza (16.2.2018) la somma dovuta ammontava a 95.953,98 euro e, come previsto in sentenza, sulla stessa somma continueranno a decorrere gli ulteriori interessi legali.
Va da sé, tuttavia, che a partire da quella data andranno computati ex art. 1193 c.c. gli acconti versati, per un totale di 37.500,00 euro.
Pertanto, al 16.2.2018 il debito residuo era costituito da 58.453,98 euro di capitale
Sul capitale hanno continuato a maturare interessi legali fino al successivo acconto, versato il 10.5.2018 per 44.500,00 euro.
A quella data erano nel frattempo maturati interessi sul capitale per 39,88 euro, pertanto, a quella data il debito era di 58.493,86 e, dedotto l'acconto, ammonta a 13.993,86 euro.
Il 10.1.2024 veniva versato un ulteriore acconto di 19.532,91 euro.
Nel frattempo, erano maturati interessi per 1.031,59 euro, pertanto detto ultimo pagamento deve ritenersi integralmente satisfattivo.
In definitiva deve accogliersi l'opposizione proposta, atteso che non residuano ulteriori debiti in capo alle compagnie assicuratrici.
Quanto all'intervento volontario ex art. 105 secondo comma c.p.c., di , Controparte_5 motivato esclusivamente dal ritenersi l'unica legittimata passiva all'eventuale riscossione di un residuo credito da parte degli opposti, lo stesso non risulta assistito dal necessario interesse ad agire.
Risulta infatti evidente che, se l'unica ragione dell'intervento è data (non dalla contestazione dei conteggi effettuati, ma) dall'affermarsi debitrice al posto dell'opponente, non può parlarsi di un interesse giuridicamente tutelato a una pronuncia in tal senso.
Pertanto, attesa l'inammissibilità dell'intervento, dovrà rifondere alla controparte le spese relative, che si liquidano come in dispositivo in relazione all'oggettivamente contenuto aggravio di attività processuale che ha cagionato.
Quanto alla regolazione delle spese tra parte attrice e convenuti, la formulazione oggettivamente poco lineare del titolo esecutivo, la cui più plastica evidenza è data dal variegato contenzioso che ha originato, è ragione più che sufficiente per compensare le spese e, ovviamente, per escludere ogni condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 13 di 14 dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dichiara che gli opposti non hanno diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in forza del titolo speso con il precetto;
- dichiara inammissibile l'intervento di che condanna a rimborsare a Controparte_5 parte opposta complessivamente intesa le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 05/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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