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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 753/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilario Papaleo Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
[...]
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli CP_1
aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 5 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione dell'importo nominale Controparte_1 di € 1.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
1.3. Con note di trattazione scritta del 3.2.2025, la ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento del bonus anche per l'a.s. 2024/2025, avendo ricevuto in data
9.9.2024 un ulteriore incarico di supplenza fino al 30.6.2025, presso l'Istituto
“Casalinuovo” di Catanzaro.
2. La domanda è fondata.
2.1. Quanto agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato
(atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento CP_1 che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze ed avendo stipulato un contratto a tempo determinato
Pag. 2 a 5 anche per l'a.s. 2024/2025 – cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta del
3.2.2025, pienamente ammissibile ed utilizzabile per la decisione, in quanto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente.
2.2. La domanda è fondata anche per l'a.s. 2024/2025, avendo parte ricorrente documentalmente comprovato d'aver ottenuto, nelle more del giudizio, un incarico sino al 30 giugno 2025. Deve infatti rilevarsi che la richiesta di estensione all'anno in corso non costituisce una mutatio libelli, ma una mera emendatio. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini, della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (vedi ex plurimis, Cass. 20/07/2012 n. 12621, Cass. 28/01/2015 n. 1585 e, da ultimo, Cass. 13/8/2018 n. 20716)” Cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/01/2019,
n.834).
Nel caso di specie, parte attrice ha compiuto una mera variazione quantitativa della domanda, essendosi limitata ad adeguare la domanda originaria al mutamento sopravvenuto dei fatti, richiedendo lo stesso bene della vita anche per il corrente anno scolastico.
Ne consegue che nulla osta al riconoscimento della Carta docente anche per l'anno scolastico 2024/2025.
Pag. 3 a 5 2.3. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
2.4. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1
la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
Pag. 4 a 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata all'Amministrazione in data 6.2.2024 – cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 753/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilario Papaleo Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
[...]
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli CP_1
aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 5 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione dell'importo nominale Controparte_1 di € 1.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
1.3. Con note di trattazione scritta del 3.2.2025, la ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento del bonus anche per l'a.s. 2024/2025, avendo ricevuto in data
9.9.2024 un ulteriore incarico di supplenza fino al 30.6.2025, presso l'Istituto
“Casalinuovo” di Catanzaro.
2. La domanda è fondata.
2.1. Quanto agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato
(atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento CP_1 che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che la ricorrente sia ancora inserita nel sistema scolastico (essendo iscritta nelle graduatorie per le supplenze ed avendo stipulato un contratto a tempo determinato
Pag. 2 a 5 anche per l'a.s. 2024/2025 – cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta del
3.2.2025, pienamente ammissibile ed utilizzabile per la decisione, in quanto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente.
2.2. La domanda è fondata anche per l'a.s. 2024/2025, avendo parte ricorrente documentalmente comprovato d'aver ottenuto, nelle more del giudizio, un incarico sino al 30 giugno 2025. Deve infatti rilevarsi che la richiesta di estensione all'anno in corso non costituisce una mutatio libelli, ma una mera emendatio. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini, della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (vedi ex plurimis, Cass. 20/07/2012 n. 12621, Cass. 28/01/2015 n. 1585 e, da ultimo, Cass. 13/8/2018 n. 20716)” Cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/01/2019,
n.834).
Nel caso di specie, parte attrice ha compiuto una mera variazione quantitativa della domanda, essendosi limitata ad adeguare la domanda originaria al mutamento sopravvenuto dei fatti, richiedendo lo stesso bene della vita anche per il corrente anno scolastico.
Ne consegue che nulla osta al riconoscimento della Carta docente anche per l'anno scolastico 2024/2025.
Pag. 3 a 5 2.3. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
2.4. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1
la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
Pag. 4 a 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante la diffida stragiudiziale notificata all'Amministrazione in data 6.2.2024 – cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 2.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5