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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari nel procedimento iscritto al n. r.g. 190/2025 e promosso da
(CF. con l'avv. Marisa Furlan Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
(CF. ) Parte_2 C.F._3
(CF. Parte_3 C.F._4
(CF. ) Parte_4 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alex Nardo
resistenti
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 16.01.2025 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver avuto una relazione more-uxorio con durata oltre 12 anni;
Persona_1
- di aver sempre convissuto nell'abitazione di proprietà del sita in RO (PD), CP_1
Via San Giorgio n.70/A e catastalmente censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 18, mappale 733 sub 4, categoria A/2, classe 2 (doc.01);
- che il decedeva in data 18.7.2024, lasciando tre figli: , residente a CP_1 CP_1
Noventa EN (VI), residente a [...] e residente a [...]Pt_2 Pt_3
Dentro (PD); - che i rapporti tra il e i figli erano da anni pressoché inesistenti tanto che, CP_1
avvertiti delle gravi condizioni di salute del padre, solo si recava a fargli visita in Pt_3
ospedale, mentre le figlie lo vedevano solo in punto di morte;
- che, mentre il padre era ricoverato in ospedale, i figli e si presentavano Pt_2 Pt_3 presso l'abitazione di RO per prelevare, contro la volontà della , dei beni del Pt_1
(documenti di identità, carte di credito, documentazione medica, vettura Fiat CP_1
Punto Abarth);
- che il 18 luglio 2024, subito dopo il decesso di , e Persona_1 Pt_2 Pt_3
tornavano nell'abitazione di RO per prelevare altri beni e il 19 luglio 2024 si ripresentavano a prelevare tutti gli effetti personali del defunto;
- che il 22 luglio 2024 la ricorrente contestava dette condotte e diffidava i figli ad astenersi da ulteriori accessi non concordati presso l'abitazione che era in suo possesso;
- che con mail del 5.8.2024 (doc.03) gli eredi diffidavano la a rilasciare Pt_1
l'abitazione entro 15 giorni e a consegnare le chiavi della cassaforte;
- che in data 11.10.2024 la , rientrando presso l'abitazione per il pranzo, trovava Pt_1 un'auto bianca, presumibilmente di , sistemata davanti al cancello Parte_3
carraio, che le impediva l'accesso;
- che, successivamente, si avvedeva che e il figlio , approfittando della Pt_3 Pt_4
sua assenza, si erano introdotti clandestinamente nell'abitazione, scassinando la serratura;
- che alle 14.30 sopraggiungeva anche che scavalcava la recinzione e si Parte_2
univa al fratello e al nipote;
- che si aggiungeva infine anche un amico di famiglia, successivamente identificato come
; Persona_2
- che tutte dette persone impedivano di fatto alla signora di rientrare in casa (il Pt_1 cancello, già bloccato dall'auto, era stato ulteriormente chiuso con una catena in ferro);
- che, provata per la situazione, la doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso Pt_1
di Abano Terme;
- che dimessa dall'ospedale si trovava a dover reperire alloggio per la notte presso la propria figlia;
- che necessitava di acquistare beni di prima necessità (in particolare intimo e abbigliamento) (doc.08);
- che successivamente in data 22.10.24 gli eredi le consegnavano i vestiti, oltre alle calzature e ad altri beni (doc.10);
- che non le è stato più permesso di rientrare nell'abitazione. Tanto evidenziato, la ricorrente chiedeva disporsi “l'immediata Parte_1 reintegrazione della ricorrente nel possesso dell'immobile di cui in premessa, completamente libero da persone e cose anche interposte” con ordine a , Controparte_1
, , e “di rilasciare a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 favore della signora l'immobile sito RO (PD), Via San Giorgio n.70/A Parte_1
e catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale
733 sub 4, categoria A/2, classe 2, libero e sgombero da persone e cose anche interposte, con rimozione di ogni altro impedimento al libero accesso e possesso della ricorrente”, con condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi nella misura che verrà accertata giudizialmente o determinata in via equitativa dal Giudice, riservando separata azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
In data 25.02.2025 parte ricorrente depositava la rinuncia agli atti del procedimento nei confronti di e con atto depositato in data 26.02.2025 i procuratori di Persona_2
accettavano la rinuncia agli atti, spese di lite compensate. Persona_2
In data 01.03.2025 si costituivano i resistenti , , Controparte_1 Parte_2
e che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_3 Parte_4
in particolare rappresentavano:
- che , quando era in vita, aveva una relazione extraconiugale con Persona_1 [...]
; Pt_1
- che dopo la morte della moglie avvenuta nel 2012, iniziava ad ospitare Persona_1
nella propria abitazione;
Parte_1
- che nel corso degli anni tale relazione si era più volte interrotta bruscamente, poiché i due non andavano d'accordo e il aveva più volte mandato via di casa la , CP_1 Pt_1
mettendole fuori dal cancello la macchina con dentro le valigie;
- che il non aveva mai registrato in comune la convivenza;
CP_1
- che la aveva sempre conservato la propria residenza a Padova in via Sannio Pt_1
n.25;
- che “non era una vera compagna, ma una semplice ospite, e stava con lei Parte_1
per routine (non per amore) e per convenienza poiché lo aiutava nelle faccende domestiche”;
- che durante la malattia del , la non gli aveva prestato alcuna assistenza;
CP_1 Pt_1
- che dopo la morte del , gli eredi con missiva del 6.08.2024 diffidavano la CP_1
a lasciare l'immobile; Pt_1
- che, pertanto, la occupava l'immobile senza titolo;
Pt_1 - che in data 11.10.2024 , figlio di , avvisava quest'ultimo di Parte_4 Pt_3 aver perso il lavoro, di non poter più pagare l'affitto e di trovarsi senza casa con una bambina di quattro anni e la compagna di nuovo incinta;
- che il giorno seguente 11.10.2024 si recava presso l'abitazione di Parte_3
RO cercando di convincere la di uscire dall'immobile così da poterlo dare al Pt_1
figlio , ma entratovi e avendolo trovato vuoto, in qualità di proprietario esercitava Pt_4 il proprio diritto di escludere l'ospite, ovvero la , dall'abitazione, ponendo un Pt_1
lucchetto al cancello e togliendo la corrente;
- che giunta all'abitazione la , non riuscendo ad aprire il cancello, chiamava i Pt_1
Carabinieri e le venivano riconsegnati i propri averi in due sacchi grandi;
- che nel frattempo giungeva presso l'immobile e vi stabiliva la Parte_4
residenza propria e quella della famiglia (doc. 8 certificato di residenza);
- che venivano poi restituiti alla altri “effetti personali, tra cui biancheria, intimo, Pt_1
alcune scarpe e ciabatte, alcune giacche, cambia di vestiario, tutte le medicine, le carte personali, borse, denaro contante, gioielli” e il cane (doc. 13).
Tanto evidenziato, parte resistente , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e concludeva chiedendo nel merito il rigetto delle domande della Parte_4
ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, in via subordinata accertare ex art 2045
c.c. la presenza dello stato di necessità in cui hanno agito e il Pt_3 Parte_4 giorno 11.10.2024 e, di conseguenza, rigettare il ricorso per l'azione di reintegra nel possesso stabilendo l'equo indennizzo a favore della ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite sia legali che peritali.
****
Con decreto depositato in data 20.01.2025 il Giudice fissava l'udienza del 07/03/2025 per la comparizione delle parti e assegnava i termini di rito.
A detta udienza il Giudice, dato atto della rinuncia da parte della ricorrente nei confronti di e, vista l'accettazione della controparte, dichiarava l'estinzione del Persona_2
procedimento tra le parti e;
i procuratori delle parti si Parte_1 Persona_2
riportavano agli atti e insistevano nelle rispettive richieste e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 23.03.2025 il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la formulata richiesta di escussione degli informatori sulle situazioni di fatto, disponeva l'audizione degli informatori all'udienza del 28.03.2025. A detta udienza venivano sentiti gli informatori, le parti insistevano nelle rispettive istanze e conclusioni e il Giudice si riservava. ****
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che di seguito si esporranno.
Preliminarmente si osserva che nel giudizio possessorio assume esclusivo rilievo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (ex multis, Cass civ. 15.02.1999).
In tema di azioni possessorie, il compito del Giudicante è pertanto limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso, in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (ex multis, Cass civ. 1087/1989).
In applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta poi a colui che intende avvalersi della tutela possessoria, in caso di contestazione da parte del convenuto, il compito di fornire la dimostrazione del concreto esercizio del proprio possesso sul bene, come pure di una condotta qualificabile come molestia o spoglio.
Tanto evidenziato, nel caso de quo parte ricorrente ha rappresentato di aver Parte_1
avuto la materiale disponibilità dell'immobile sito in RO via San Giorgio n. 70/A in ragione del rapporto di convivenza ultradecennale esistente con fino Persona_1 all'11.10.2024 quando, a distanza di mesi dal decesso del compagno, rientrata nell'abitazione per il pranzo:
- trovava l'auto di sistemata davanti al cancello carraio che le impediva Parte_3
l'accesso;
- vedeva che e si erano introdotti clandestinamente nell'abitazione, Pt_3 Pt_4
scassinando la serratura, raggiunti poi anche da Pt_2
- vedeva che il cancello, già bloccato dall'auto, era stato chiuso ulteriormente con una catena in ferro e le veniva impedito l'accesso all'abitazione.
Gli atti posti in essere dai resistenti integrerebbero, quindi, atti di spoglio, avendo i primi, secondo quanto descritto da parte ricorrente, impedito a l'accesso Parte_1 all'abitazione di RO. Parte resistente, eredi di contesta che vi sia stato alcuno spoglio poiché la Persona_1
ricorrente, essendo stata mera ospite di non ha mai avuto il possesso Persona_1 dell'immobile.
In punto legittimazione ad agire si sottolinea che ai sensi dell'art. 1168 c.c. questa spetta a chi ha il possesso del bene, ossia il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale” (art. 1140 c.c.), ovvero a chi ha la detenzione qualificata della cosa, salvo che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità, ossia in forza dell'accoglienza gratuita da parte di amici o parenti.
Il rimedio di cui all'art. 1168 c.c. può quindi essere azionato dal possessore o dal detentore qualificato.
Dalle deduzioni difensive della ricorrente si evince che la situazione di fatto a tutela della quale ella ha promosso l'azione di reintegrazione deve essere qualificata non come possesso, ma come detenzione qualificata maturata in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con . Persona_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Di talché, l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio” (ex multis, Cass. civ. 17971/2015). E ancora “il convivente more uxorio è legittimato all'azione possessoria di reintegrazione, la quale può essere esercitata tanto nei confronti dell'altro convivente ospitante, quanto nei confronti degli stessi eredi di costui” (cfr. Cass civ. 19423/2014).
Si ha convivenza more uxorio rilevante qualora due persone siano legate da un legame affettivo non occasionale, stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. La dichiarazione anagrafica di cui alla L. n. 76 del 2016 per l'accertamento della stabile convivenza è uno dei requisiti costitutivi, ma non è l'unico elemento per appurarne l'effettiva esistenza fattuale.
Nel caso de quo parte ricorrente ha dimostrato, anche all'esito dell'escussione degli informatori, di avere avuto una relazione more uxorio con e di essere Persona_1 presente nella casa di RO per interesse proprio in qualità di convivente e non per ragioni di mera ospitalità.
Invero, anzitutto si precisa che sono stati gli stessi resistenti, figli del , in più di un CP_1
passaggio della comparsa di costituzione a dedurre che, poco prima della morte della madre e successivamente alla sua dipartita, il aveva una relazione con la CP_1
. Pt_1
Inoltre, non coglie nel segno l'eccezione dei resistenti atta a far apparire il rapporto fra la e il come un rapporto amicale, né trova corrispondenza nelle Pt_1 CP_1
dichiarazioni degli informatori la circostanza che la non si sia prodigata nelle cure Pt_1
durante gli ultimi momenti di vita del compagno.
Invero, tutti gli informatori escussi all'udienza del 28.03.2025 hanno dato atto di essere andati a trovare il , durante la malattia, nell'abitazione di RO e di avervi CP_1 incontrato la . Sul punto l'informatore precisava di essere andato a Pt_1 Persona_3 trovare il “sia in ospedale sia nei giorni in cui è tornato a casa” e di avere CP_1
“un'immagine davanti dove c'era la credenza, sopra il tavolo, c'era una catasta di medicine e le preparava con cura” mentre precisava di essersi Pt_1 Testimone_1
“recato due volte a far visita a e era seduta sul capezzale che gli prestava Per_1 Pt_1
l'assistenza necessaria. Sia per quanto riguarda le medicine che anche per tutto il resto che comprende anche i pasti”. Anche l'informatore di parte resistente Controparte_2 rappresentava di essersi recato dal due-tre volte e di aver sempre visto e le CP_1 Pt_1 figlie”. Quanto alle dichiarazioni rese dall'informatore si ritengono CP_3
contraddittorie e disordinate, inidonee a rappresentare una fonte di prova. La stessa, infatti, prima dichiarava che la non “ha prestato assistenza”, mentre subito dopo riferiva Pt_1 di essersi recata a casa del e di aver chiesto alla di mettere l'ossigeno e CP_1 Pt_1
di passargli un tovagliolo bagnato sulle labbra. Anche da ciò si può dedurre che la Pt_1
apparisse come la persona che accudiva il . CP_1
Depone nel senso della convivenza e del rapporto more uxorio esistente fra
[...]
e anche la circostanza, confermata dagli informatori oltre che Per_1 Parte_1
dalle foto prodotte da parte ricorrente, che i due fossero soliti trascorre insieme i momenti di festa come Natale, Pasqua, compleanni.
Quanto alla foto di cui al doc. 16 di parte ricorrente, la stessa ritrae e Persona_1
in gondola a Venezia, sorridenti, vicini e in atteggiamenti intimi. Parte_1
Parte resistente, inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta dà atto di aver consegnato diversi sacchi alla contenenti le proprie cose;
anche detta circostanza depone a Pt_1 favore del fatto che la abitasse nella casa di RO in modo stabile e fosse la Pt_1
compagna di . Persona_1
Sussiste pertanto la legittimazione ad agire di parte ricorrente.
Quanto poi agli atti di molestia e spoglio posti in essere da parte resistente, si osserva, anzitutto, che in tema di azioni possessorie integrano gli estremi di uno spoglio e non quelli di una semplice molestia la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (ex plurimis, Cass. civ. 1494/2013). Inoltre, sussiste spoglio violento nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso (cfr. Cass. civ.
1204/1999).
Nel caso de quo tutte le condotte poste in essere da parte resistente integrano gli estremi dello spoglio violento, avendo reso di fatto inaccessibile l'ingresso all'immobile di
RO alla ricorrente che dall'11.10.2024 non vi ha più potuto accedere.
Lo spoglio, inoltre, è stato posto in essere da parte resistente all'insaputa e comunque contro la volontà più volte manifestata dalla di rimanere nell'abitazione e, Pt_1
pertanto, sussiste anche il requisito della violenza. Invero, è orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di tutela possessoria perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato commesso con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva o anche solo presunta del possessore.
Vieppiù che in tema di giudizio possessorio, la presenza dell'animus spoliandi sussiste anche allorquando chi, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito (detto possesso), sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio, la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa (cfr. Cass. civ.
8059/2005).
Sulla scriminante dello stato di necessità
Parte resistente chiede, in via subordinata, che venga considerato lo stato di necessità in cui avrebbe agito avendo questi “escluso la signora dal suo Parte_3 Pt_1
immobile costretto dallo stato di necessità di dare una casa al figlio e alla sua Pt_4 famiglia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Sul punto si rammenta che il fatto dannoso di cui parla la norma deve discendere da una situazione di pericolo in grado di procurare un danno grave alla persona, trattandosi quindi di un'ipotesi di forza maggiore davanti alla quale non è possibile difendersi senza ledere i diritti altrui. Inoltre, si può agire in stato di necessità solo per evitare un danno grave alla persona, essendo esclusi, pertanto, i danni patrimoniali. La condizione di pericolo, poi, deve essere inevitabile e, tra il fatto dannoso e il pericolo evitato deve sussistere una rigorosa proporzionalità. L'onere della prova spetta ex art. 2697 c.c. a chi vuole far valore lo stato di necessità in giudizio, che è onerato di dimostrare i fatti costitutivi che lo giustificano.
Tanto premesso, parte resistente ha genericamente allegato al punto 10. della memoria di costituzione e risposta che “ , figlio di , avvisava il Parte_4 Parte_3 padre che aveva perso il lavoro;
quindi, non poteva più pagare l'affitto e si trovava senza casa con una bambina malata di quattro anni da salvaguardare e un altro figlio in arrivo, poiché la compagna era di nuovo incinta”, tutte circostanze sfornite di alcun supporto probatorio. Dette dichiarazioni, infatti, non trovano riscontro né negli atti del procedimento né alcunchè è stato documentato.
In ogni caso, si rammenta che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione abusiva di bene immobile altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa” (ex plurimis Cass 35580/2007).
Sulla domanda di risarcimento danni
È invece inammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente in quanto la giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sul punto, ha ribadito che “il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intende ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena” (cfr. Cass. civ. sez. 2, n. 20635 del 30.09.2014).
Sulle spese legali
Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente. Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 37/18, far riferimento allo scaglione “indeterminabile-complessità bassa” relativo ai procedimenti cautelari e ritenuta congrua l'applicazione dei valori minimi (attesa la mancanza di questioni di particolare complessità) ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e istruttoria, le spese si liquidano come da dispositivo in € 2.007,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice monocratico dott.ssa Barbara De Munari, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso ordina a , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, la reintegra della ricorrente nella detenzione
[...] Parte_4 Parte_1 qualificata dell'immobile sito in RO, via San Giorgio n. 70/A e meglio descritto in narrativa, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
2. condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali che si liquidano in complessivi
€ 2.007,00 oltre accessori come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi.
Padova, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari nel procedimento iscritto al n. r.g. 190/2025 e promosso da
(CF. con l'avv. Marisa Furlan Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
(CF. ) Parte_2 C.F._3
(CF. Parte_3 C.F._4
(CF. ) Parte_4 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alex Nardo
resistenti
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 16.01.2025 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver avuto una relazione more-uxorio con durata oltre 12 anni;
Persona_1
- di aver sempre convissuto nell'abitazione di proprietà del sita in RO (PD), CP_1
Via San Giorgio n.70/A e catastalmente censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 18, mappale 733 sub 4, categoria A/2, classe 2 (doc.01);
- che il decedeva in data 18.7.2024, lasciando tre figli: , residente a CP_1 CP_1
Noventa EN (VI), residente a [...] e residente a [...]Pt_2 Pt_3
Dentro (PD); - che i rapporti tra il e i figli erano da anni pressoché inesistenti tanto che, CP_1
avvertiti delle gravi condizioni di salute del padre, solo si recava a fargli visita in Pt_3
ospedale, mentre le figlie lo vedevano solo in punto di morte;
- che, mentre il padre era ricoverato in ospedale, i figli e si presentavano Pt_2 Pt_3 presso l'abitazione di RO per prelevare, contro la volontà della , dei beni del Pt_1
(documenti di identità, carte di credito, documentazione medica, vettura Fiat CP_1
Punto Abarth);
- che il 18 luglio 2024, subito dopo il decesso di , e Persona_1 Pt_2 Pt_3
tornavano nell'abitazione di RO per prelevare altri beni e il 19 luglio 2024 si ripresentavano a prelevare tutti gli effetti personali del defunto;
- che il 22 luglio 2024 la ricorrente contestava dette condotte e diffidava i figli ad astenersi da ulteriori accessi non concordati presso l'abitazione che era in suo possesso;
- che con mail del 5.8.2024 (doc.03) gli eredi diffidavano la a rilasciare Pt_1
l'abitazione entro 15 giorni e a consegnare le chiavi della cassaforte;
- che in data 11.10.2024 la , rientrando presso l'abitazione per il pranzo, trovava Pt_1 un'auto bianca, presumibilmente di , sistemata davanti al cancello Parte_3
carraio, che le impediva l'accesso;
- che, successivamente, si avvedeva che e il figlio , approfittando della Pt_3 Pt_4
sua assenza, si erano introdotti clandestinamente nell'abitazione, scassinando la serratura;
- che alle 14.30 sopraggiungeva anche che scavalcava la recinzione e si Parte_2
univa al fratello e al nipote;
- che si aggiungeva infine anche un amico di famiglia, successivamente identificato come
; Persona_2
- che tutte dette persone impedivano di fatto alla signora di rientrare in casa (il Pt_1 cancello, già bloccato dall'auto, era stato ulteriormente chiuso con una catena in ferro);
- che, provata per la situazione, la doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso Pt_1
di Abano Terme;
- che dimessa dall'ospedale si trovava a dover reperire alloggio per la notte presso la propria figlia;
- che necessitava di acquistare beni di prima necessità (in particolare intimo e abbigliamento) (doc.08);
- che successivamente in data 22.10.24 gli eredi le consegnavano i vestiti, oltre alle calzature e ad altri beni (doc.10);
- che non le è stato più permesso di rientrare nell'abitazione. Tanto evidenziato, la ricorrente chiedeva disporsi “l'immediata Parte_1 reintegrazione della ricorrente nel possesso dell'immobile di cui in premessa, completamente libero da persone e cose anche interposte” con ordine a , Controparte_1
, , e “di rilasciare a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 favore della signora l'immobile sito RO (PD), Via San Giorgio n.70/A Parte_1
e catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale
733 sub 4, categoria A/2, classe 2, libero e sgombero da persone e cose anche interposte, con rimozione di ogni altro impedimento al libero accesso e possesso della ricorrente”, con condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi nella misura che verrà accertata giudizialmente o determinata in via equitativa dal Giudice, riservando separata azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
In data 25.02.2025 parte ricorrente depositava la rinuncia agli atti del procedimento nei confronti di e con atto depositato in data 26.02.2025 i procuratori di Persona_2
accettavano la rinuncia agli atti, spese di lite compensate. Persona_2
In data 01.03.2025 si costituivano i resistenti , , Controparte_1 Parte_2
e che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_3 Parte_4
in particolare rappresentavano:
- che , quando era in vita, aveva una relazione extraconiugale con Persona_1 [...]
; Pt_1
- che dopo la morte della moglie avvenuta nel 2012, iniziava ad ospitare Persona_1
nella propria abitazione;
Parte_1
- che nel corso degli anni tale relazione si era più volte interrotta bruscamente, poiché i due non andavano d'accordo e il aveva più volte mandato via di casa la , CP_1 Pt_1
mettendole fuori dal cancello la macchina con dentro le valigie;
- che il non aveva mai registrato in comune la convivenza;
CP_1
- che la aveva sempre conservato la propria residenza a Padova in via Sannio Pt_1
n.25;
- che “non era una vera compagna, ma una semplice ospite, e stava con lei Parte_1
per routine (non per amore) e per convenienza poiché lo aiutava nelle faccende domestiche”;
- che durante la malattia del , la non gli aveva prestato alcuna assistenza;
CP_1 Pt_1
- che dopo la morte del , gli eredi con missiva del 6.08.2024 diffidavano la CP_1
a lasciare l'immobile; Pt_1
- che, pertanto, la occupava l'immobile senza titolo;
Pt_1 - che in data 11.10.2024 , figlio di , avvisava quest'ultimo di Parte_4 Pt_3 aver perso il lavoro, di non poter più pagare l'affitto e di trovarsi senza casa con una bambina di quattro anni e la compagna di nuovo incinta;
- che il giorno seguente 11.10.2024 si recava presso l'abitazione di Parte_3
RO cercando di convincere la di uscire dall'immobile così da poterlo dare al Pt_1
figlio , ma entratovi e avendolo trovato vuoto, in qualità di proprietario esercitava Pt_4 il proprio diritto di escludere l'ospite, ovvero la , dall'abitazione, ponendo un Pt_1
lucchetto al cancello e togliendo la corrente;
- che giunta all'abitazione la , non riuscendo ad aprire il cancello, chiamava i Pt_1
Carabinieri e le venivano riconsegnati i propri averi in due sacchi grandi;
- che nel frattempo giungeva presso l'immobile e vi stabiliva la Parte_4
residenza propria e quella della famiglia (doc. 8 certificato di residenza);
- che venivano poi restituiti alla altri “effetti personali, tra cui biancheria, intimo, Pt_1
alcune scarpe e ciabatte, alcune giacche, cambia di vestiario, tutte le medicine, le carte personali, borse, denaro contante, gioielli” e il cane (doc. 13).
Tanto evidenziato, parte resistente , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e concludeva chiedendo nel merito il rigetto delle domande della Parte_4
ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, in via subordinata accertare ex art 2045
c.c. la presenza dello stato di necessità in cui hanno agito e il Pt_3 Parte_4 giorno 11.10.2024 e, di conseguenza, rigettare il ricorso per l'azione di reintegra nel possesso stabilendo l'equo indennizzo a favore della ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite sia legali che peritali.
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Con decreto depositato in data 20.01.2025 il Giudice fissava l'udienza del 07/03/2025 per la comparizione delle parti e assegnava i termini di rito.
A detta udienza il Giudice, dato atto della rinuncia da parte della ricorrente nei confronti di e, vista l'accettazione della controparte, dichiarava l'estinzione del Persona_2
procedimento tra le parti e;
i procuratori delle parti si Parte_1 Persona_2
riportavano agli atti e insistevano nelle rispettive richieste e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 23.03.2025 il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la formulata richiesta di escussione degli informatori sulle situazioni di fatto, disponeva l'audizione degli informatori all'udienza del 28.03.2025. A detta udienza venivano sentiti gli informatori, le parti insistevano nelle rispettive istanze e conclusioni e il Giudice si riservava. ****
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che di seguito si esporranno.
Preliminarmente si osserva che nel giudizio possessorio assume esclusivo rilievo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (ex multis, Cass civ. 15.02.1999).
In tema di azioni possessorie, il compito del Giudicante è pertanto limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso, in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (ex multis, Cass civ. 1087/1989).
In applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta poi a colui che intende avvalersi della tutela possessoria, in caso di contestazione da parte del convenuto, il compito di fornire la dimostrazione del concreto esercizio del proprio possesso sul bene, come pure di una condotta qualificabile come molestia o spoglio.
Tanto evidenziato, nel caso de quo parte ricorrente ha rappresentato di aver Parte_1
avuto la materiale disponibilità dell'immobile sito in RO via San Giorgio n. 70/A in ragione del rapporto di convivenza ultradecennale esistente con fino Persona_1 all'11.10.2024 quando, a distanza di mesi dal decesso del compagno, rientrata nell'abitazione per il pranzo:
- trovava l'auto di sistemata davanti al cancello carraio che le impediva Parte_3
l'accesso;
- vedeva che e si erano introdotti clandestinamente nell'abitazione, Pt_3 Pt_4
scassinando la serratura, raggiunti poi anche da Pt_2
- vedeva che il cancello, già bloccato dall'auto, era stato chiuso ulteriormente con una catena in ferro e le veniva impedito l'accesso all'abitazione.
Gli atti posti in essere dai resistenti integrerebbero, quindi, atti di spoglio, avendo i primi, secondo quanto descritto da parte ricorrente, impedito a l'accesso Parte_1 all'abitazione di RO. Parte resistente, eredi di contesta che vi sia stato alcuno spoglio poiché la Persona_1
ricorrente, essendo stata mera ospite di non ha mai avuto il possesso Persona_1 dell'immobile.
In punto legittimazione ad agire si sottolinea che ai sensi dell'art. 1168 c.c. questa spetta a chi ha il possesso del bene, ossia il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale” (art. 1140 c.c.), ovvero a chi ha la detenzione qualificata della cosa, salvo che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità, ossia in forza dell'accoglienza gratuita da parte di amici o parenti.
Il rimedio di cui all'art. 1168 c.c. può quindi essere azionato dal possessore o dal detentore qualificato.
Dalle deduzioni difensive della ricorrente si evince che la situazione di fatto a tutela della quale ella ha promosso l'azione di reintegrazione deve essere qualificata non come possesso, ma come detenzione qualificata maturata in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con . Persona_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Di talché, l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio” (ex multis, Cass. civ. 17971/2015). E ancora “il convivente more uxorio è legittimato all'azione possessoria di reintegrazione, la quale può essere esercitata tanto nei confronti dell'altro convivente ospitante, quanto nei confronti degli stessi eredi di costui” (cfr. Cass civ. 19423/2014).
Si ha convivenza more uxorio rilevante qualora due persone siano legate da un legame affettivo non occasionale, stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. La dichiarazione anagrafica di cui alla L. n. 76 del 2016 per l'accertamento della stabile convivenza è uno dei requisiti costitutivi, ma non è l'unico elemento per appurarne l'effettiva esistenza fattuale.
Nel caso de quo parte ricorrente ha dimostrato, anche all'esito dell'escussione degli informatori, di avere avuto una relazione more uxorio con e di essere Persona_1 presente nella casa di RO per interesse proprio in qualità di convivente e non per ragioni di mera ospitalità.
Invero, anzitutto si precisa che sono stati gli stessi resistenti, figli del , in più di un CP_1
passaggio della comparsa di costituzione a dedurre che, poco prima della morte della madre e successivamente alla sua dipartita, il aveva una relazione con la CP_1
. Pt_1
Inoltre, non coglie nel segno l'eccezione dei resistenti atta a far apparire il rapporto fra la e il come un rapporto amicale, né trova corrispondenza nelle Pt_1 CP_1
dichiarazioni degli informatori la circostanza che la non si sia prodigata nelle cure Pt_1
durante gli ultimi momenti di vita del compagno.
Invero, tutti gli informatori escussi all'udienza del 28.03.2025 hanno dato atto di essere andati a trovare il , durante la malattia, nell'abitazione di RO e di avervi CP_1 incontrato la . Sul punto l'informatore precisava di essere andato a Pt_1 Persona_3 trovare il “sia in ospedale sia nei giorni in cui è tornato a casa” e di avere CP_1
“un'immagine davanti dove c'era la credenza, sopra il tavolo, c'era una catasta di medicine e le preparava con cura” mentre precisava di essersi Pt_1 Testimone_1
“recato due volte a far visita a e era seduta sul capezzale che gli prestava Per_1 Pt_1
l'assistenza necessaria. Sia per quanto riguarda le medicine che anche per tutto il resto che comprende anche i pasti”. Anche l'informatore di parte resistente Controparte_2 rappresentava di essersi recato dal due-tre volte e di aver sempre visto e le CP_1 Pt_1 figlie”. Quanto alle dichiarazioni rese dall'informatore si ritengono CP_3
contraddittorie e disordinate, inidonee a rappresentare una fonte di prova. La stessa, infatti, prima dichiarava che la non “ha prestato assistenza”, mentre subito dopo riferiva Pt_1 di essersi recata a casa del e di aver chiesto alla di mettere l'ossigeno e CP_1 Pt_1
di passargli un tovagliolo bagnato sulle labbra. Anche da ciò si può dedurre che la Pt_1
apparisse come la persona che accudiva il . CP_1
Depone nel senso della convivenza e del rapporto more uxorio esistente fra
[...]
e anche la circostanza, confermata dagli informatori oltre che Per_1 Parte_1
dalle foto prodotte da parte ricorrente, che i due fossero soliti trascorre insieme i momenti di festa come Natale, Pasqua, compleanni.
Quanto alla foto di cui al doc. 16 di parte ricorrente, la stessa ritrae e Persona_1
in gondola a Venezia, sorridenti, vicini e in atteggiamenti intimi. Parte_1
Parte resistente, inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta dà atto di aver consegnato diversi sacchi alla contenenti le proprie cose;
anche detta circostanza depone a Pt_1 favore del fatto che la abitasse nella casa di RO in modo stabile e fosse la Pt_1
compagna di . Persona_1
Sussiste pertanto la legittimazione ad agire di parte ricorrente.
Quanto poi agli atti di molestia e spoglio posti in essere da parte resistente, si osserva, anzitutto, che in tema di azioni possessorie integrano gli estremi di uno spoglio e non quelli di una semplice molestia la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (ex plurimis, Cass. civ. 1494/2013). Inoltre, sussiste spoglio violento nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso (cfr. Cass. civ.
1204/1999).
Nel caso de quo tutte le condotte poste in essere da parte resistente integrano gli estremi dello spoglio violento, avendo reso di fatto inaccessibile l'ingresso all'immobile di
RO alla ricorrente che dall'11.10.2024 non vi ha più potuto accedere.
Lo spoglio, inoltre, è stato posto in essere da parte resistente all'insaputa e comunque contro la volontà più volte manifestata dalla di rimanere nell'abitazione e, Pt_1
pertanto, sussiste anche il requisito della violenza. Invero, è orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di tutela possessoria perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato commesso con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva o anche solo presunta del possessore.
Vieppiù che in tema di giudizio possessorio, la presenza dell'animus spoliandi sussiste anche allorquando chi, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito (detto possesso), sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio, la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa (cfr. Cass. civ.
8059/2005).
Sulla scriminante dello stato di necessità
Parte resistente chiede, in via subordinata, che venga considerato lo stato di necessità in cui avrebbe agito avendo questi “escluso la signora dal suo Parte_3 Pt_1
immobile costretto dallo stato di necessità di dare una casa al figlio e alla sua Pt_4 famiglia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Sul punto si rammenta che il fatto dannoso di cui parla la norma deve discendere da una situazione di pericolo in grado di procurare un danno grave alla persona, trattandosi quindi di un'ipotesi di forza maggiore davanti alla quale non è possibile difendersi senza ledere i diritti altrui. Inoltre, si può agire in stato di necessità solo per evitare un danno grave alla persona, essendo esclusi, pertanto, i danni patrimoniali. La condizione di pericolo, poi, deve essere inevitabile e, tra il fatto dannoso e il pericolo evitato deve sussistere una rigorosa proporzionalità. L'onere della prova spetta ex art. 2697 c.c. a chi vuole far valore lo stato di necessità in giudizio, che è onerato di dimostrare i fatti costitutivi che lo giustificano.
Tanto premesso, parte resistente ha genericamente allegato al punto 10. della memoria di costituzione e risposta che “ , figlio di , avvisava il Parte_4 Parte_3 padre che aveva perso il lavoro;
quindi, non poteva più pagare l'affitto e si trovava senza casa con una bambina malata di quattro anni da salvaguardare e un altro figlio in arrivo, poiché la compagna era di nuovo incinta”, tutte circostanze sfornite di alcun supporto probatorio. Dette dichiarazioni, infatti, non trovano riscontro né negli atti del procedimento né alcunchè è stato documentato.
In ogni caso, si rammenta che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione abusiva di bene immobile altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa” (ex plurimis Cass 35580/2007).
Sulla domanda di risarcimento danni
È invece inammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente in quanto la giurisprudenza di legittimità, più volte intervenuta sul punto, ha ribadito che “il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intende ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena” (cfr. Cass. civ. sez. 2, n. 20635 del 30.09.2014).
Sulle spese legali
Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente. Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 37/18, far riferimento allo scaglione “indeterminabile-complessità bassa” relativo ai procedimenti cautelari e ritenuta congrua l'applicazione dei valori minimi (attesa la mancanza di questioni di particolare complessità) ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e istruttoria, le spese si liquidano come da dispositivo in € 2.007,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice monocratico dott.ssa Barbara De Munari, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso ordina a , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, la reintegra della ricorrente nella detenzione
[...] Parte_4 Parte_1 qualificata dell'immobile sito in RO, via San Giorgio n. 70/A e meglio descritto in narrativa, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
2. condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali che si liquidano in complessivi
€ 2.007,00 oltre accessori come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi.
Padova, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari