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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 18396/2024
R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Via G. Matteotti n. 9, C.F. , in proprio nonché n. q. di legale C.F._1
rappresentante della , c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Gaspare Sollena del foro di Palermo presso il suo studio sito in Partinico, via Principe Umberto n° 48è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione mancato versamento contributi
All'udienza del 09.05.2025, definitivamente pronunciando, ha reso la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 633,00, di cui € CP_2
590,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazione, oltre rimborso spese forfetario,
CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Gaspare Sollena, dichiaratosi antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 il ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. OI-002510285, notificata in data 18.11.2024, contestando la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notificazione degli atti presupposti.
Ha eccepito altresì la decadenza dal potere impositivo per non essere intervenuta la notifica della violazione nel termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
L' si è costituito con memoria dichiarando che era in corso l'annullamento CP_2
dell'atto opposto. Quindi con note depositate il 05.03.2025 ha depositato provvedimento con il quale, in autotutela, ha annullato l'ordinanza opposta.
All'udienza di oggi entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il procuratore del ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_2
CP_ pagamento delle spese di lite;
l' ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse coltivare il giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e con CP_2
distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 09.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente