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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11462 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02960/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Di Salvo, Annamaria Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro Pro Tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del DM del Ministro dell’Interno del 21 gennaio 2020, notificato il 10 febbraio 2020 con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 6 novembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il DM del 21 gennaio 2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana - presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 – a causa di addebiti a carico della moglie, a sua volta destinataria del provvedimento di rigetto della richiesta di naturalizzaizone, impugnato con ricorso n. 2955/2020.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 29.4.2020 ed ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, con relazione di accompagnamento in cui reitera le proprie difese anche in data 18.1.2020 e 16.1.2024.
In data 11.10.2024 la PA ha rappresentato di aver riavviato il procedimento.
Il ricorrente in data 28.3.2025 ha depositato il DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza al ricorrente in data 17.10.2024 ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione del contendere, con refusione delle spese di lite.
In data 28.4.2024 la resistente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, invoca tuttavia la compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti: facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, si devono richiamare in questa sede le considerazioni in merito ai motivi posti a fondamento del diniego della naturalizzazione già esaminati dalla Sezione con sentenza 8456/25, che è pienamente condivisa dal Collegio anche nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, dovendosi ribadire, anche in quest’occasione, il principio che regge i procedimenti ad istanza di parte, secondo cui grava sul richiedente l’onere attivarsi per acquisire gli elementi a sé favorevoli e rappresentarli all’Autorità procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.