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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 254/23 R.G., promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Vallebruca Parte_1
145, C.F. , elettivamente domiciliata in S. Agata EL, Via C.F._1
Fiume n. 26, presso lo studio dell'avv. Sonia he la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], cf. CP_1
, ivi residente in [...]
Trapesi n. 16, di Caronia Montagna (Me), elettivamente domiciliato in Via Diana, 5 –
1 di Sant'Agata di EL (ME), nello studio dell'avv. Mariangela Palmira REGINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente - Parte_1
trascritto all' del Comune di S. Agata EL, atto numero Organizzazione_1
3, parte II, serie A , anno 2011, che, durante il matrimonio erano nati i figli Org_2
il 07.10.2011, il 16.05.2013, e il 14.04.2016, Persona_1 Persona_2 Persona_3
che successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del resistente nei confronti dei figli, un contributo per il suo mantenimento e per quello della prole.
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte per i motivi meglio indicati in atti ed ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno.
Il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi, ha emesso i provvedimenti provvisori e rimesso la causa al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
2 Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie le parti comparse all'udienza presidenziale hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La sentenza sul vincolo presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi e pregiudizievole per i figli. Sulla base di quanto esposto può essere emessa la pronuncia di separazione giudiziale tra i coniugi, con la rimessione del procedimento sul ruolo del giudice delegato per le ulteriori domande avanzate dalle parti, come disposto con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 254/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore come da separata ordinanza;
3) riserva la liquidazione delle spese con la sentenza definitiva. 3 Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.4.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 254/23 R.G., promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Vallebruca Parte_1
145, C.F. , elettivamente domiciliata in S. Agata EL, Via C.F._1
Fiume n. 26, presso lo studio dell'avv. Sonia he la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], cf. CP_1
, ivi residente in [...]
Trapesi n. 16, di Caronia Montagna (Me), elettivamente domiciliato in Via Diana, 5 –
1 di Sant'Agata di EL (ME), nello studio dell'avv. Mariangela Palmira REGINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con il resistente - Parte_1
trascritto all' del Comune di S. Agata EL, atto numero Organizzazione_1
3, parte II, serie A , anno 2011, che, durante il matrimonio erano nati i figli Org_2
il 07.10.2011, il 16.05.2013, e il 14.04.2016, Persona_1 Persona_2 Persona_3
che successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso la casa materna, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del resistente nei confronti dei figli, un contributo per il suo mantenimento e per quello della prole.
, costituitosi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione, ha contestato quanto asserito dalla controparte per i motivi meglio indicati in atti ed ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno.
Il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi, ha emesso i provvedimenti provvisori e rimesso la causa al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
2 Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie le parti comparse all'udienza presidenziale hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La sentenza sul vincolo presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi e pregiudizievole per i figli. Sulla base di quanto esposto può essere emessa la pronuncia di separazione giudiziale tra i coniugi, con la rimessione del procedimento sul ruolo del giudice delegato per le ulteriori domande avanzate dalle parti, come disposto con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 254/2023 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore come da separata ordinanza;
3) riserva la liquidazione delle spese con la sentenza definitiva. 3 Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 12.4.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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