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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6676 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
26/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
PIETRICOLA FRANCESCO (c.f. , che la rappresenta e difende C.F._1
per procura in atti- APPELLANTE-
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato DE SIMONE
ANTONELLA (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura C.F._3
in atti- APPELLATA-
OGGETTO: appello di nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 949/2022, in data 09.05.2022, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n.r.g. 3714/2017 introdotto da Controparte_1
nei confronti di actio negatoria servitutis- Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.06.2017, , proprietaria per atto di Controparte_1
compravendita del 25.03.2006, rep. n. 2901, a rogito del notaio in Persona_1
r.g. n. 1 Terracina (LT), di immobili in località Salissano, meglio descritti in atti, conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, proprietaria, nella stessa località, Parte_1 dell'immobile confinante con quello di proprietà dell'attrice, nonché del restante 1/3, indiviso con l'attrice, di altro terreno e rassegna le seguenti conclusioni:
“ (…): nel merito:- in via principale, accertato l'esercizio della servitù di passaggio dell'odierna convenuta sulle particelle 543 e 643 di proprietà dell'attrice ubicate nel catasto Terreni del Comune di Terracina, al foglio 92, conseguentemente dichiarare
l'inesistenza, illegittimità ed inutilità della servitù di passaggio, in favore della ET
, sulla particella 545 e sulla corte della particella 542, di proprietà attorea, Parte_1
contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte della sig.ra ;- in via subordinata, Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere esistente una servitù di passaggio a favore del fondo dominante ubicata nella zona antistante l'abitazione dell'odierna attrice, ricorrendo le condizioni di fatto e di diritto previste dall'art. 1068, comma 2, c.c., disporre il trasferimento del diritto di passaggio pedonale e carrabile, a favore della società convenuta, sulle particelle 543 e 643 di proprietà dell'attrice ubicate nel catasto Terreni del Comune di Terracina, al foglio 92.Con vittoria di spese, compensi professionali ed oneri di legge.”.
Con comparsa depositata il 31.10.2017, si costituisce la società e Parte_1
rassegna le seguenti conclusioni:
“(…) in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda, nel merito rigettare ogni domanda e pretesa attorea”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, la società convenuta pregiudizialmente eccepisce la improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria e, nel merito, sostiene la legittimità dell'esercizio della servitù di passaggio, carrabile e pedonale, come da sempre esercitato e goduto, gravante sulla porzione di proprietà dell'attrice, particelle numero 545 e 542, circostanza che chiede di provare mediante l'espletamento di un una c.t.u.
r.g. n. 2 La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) accerta l'inesistenza in favore della convenuta del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulle particelle 542 e 545 del foglio 92; ordina ad
l'immediata cessazione della turbativa rappresentata dal transito sulle Parte_1
suddette particelle;
condanna alle spese del giudizio che, in applicazione Parte_1 dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida in favore di
in € 5.000,00 per compensi ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese Controparte_1
forfettarie, iva e cpa come dovute.>>
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni, per quanto di rilievo in ragione delle censure proposte in questa sede.
- Il diritto di proprietà delle parti è incontestato e dimostrato;
la è CP_1
proprietaria delle particelle n° 542 e 545, nella mancata allegazione, da parte della convenuta, di un titolo per l'esercizio del passaggio, illegittimamente asservite al passaggio.
- Sulla richiesta della società per la sostituzione del teste riottoso a comparire e sull'espletamento di una indagine tecnica d'ufficio: non è consentita la sostituzione del teste in prima istanza indicato dalla parte ed alla cui escussione ha successivamente rinunziato;
la necessità della sostituzione è scaturita da un'autonoma scelta della parte stessa, senza che in contrario possa essere invocata, a giustificazione della rinunzia, la ripetuta mancata comparizione del teste alle udienze fissate per la sua assunzione, ben potendo, la comparizione del teste, essere assicurata a mezzo dell'intervento della forza pubblica.
- la prova testimoniale avrebbe dovuto vertere sull'ultraventennale possesso della servitù di passaggio nonché sull'assenza di un passaggio alternativo a vantaggio del fondo della convenuta, ma a fronte dell'assenza di una domanda finalizzata all'accertamento dell'asserito acquisto per usucapione del diritto di servitù ovvero di una domanda tesa alla costituzione di una servitù coattiva di transito, le prove si palesano, re melius perpensa, irrilevanti ai fini del decidere sicché se ne revoca l'ammissione.
- Per le stesse ragioni, non ha rilievo l'espletamento di una c.t.u.
- Non è contestato l'esercizio del passaggio di cui si duole l'attrice, avendo anzi la convenuta espressamente “rivendicato l'acquisto per usucapione del relativo diritto di servitù pur senza far seguire alla premessa la conseguente domanda”.
r.g. n. 3 - “Ad abundantiam”, secondo l'art. 1052 c.c., sono esenti da servitù coattiva di transito i cortili e le aie attinenti alle case, come invece arbitrariamente effettuato nel caso di specie.
Con l'atto di appello la società rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“ (…) previa concessione dell'inibitoria della pronunciata gravata (ricorrendone le ragioni ed i presupposti), in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento della richiesta (reiterata e mai rinunciata) di sostituzione del teste nonché conseguente escussione dello stesso e previa ammissione ed espletamento della C. T. U. invocata, voglia rigettare, in ogni caso, ogni avversa domanda della già attrice signora CP_1
. Con ogni statuizione conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze ed
[...] onorari del doppio grado di giudizio.”
A sostegno della rassegnate conclusioni, la società appellante allega:
- Di aver rinunciato all'escussione del teste , mentre la Testimone_1
richiesta di sostituzione riguarda il teste , per patologia Testimone_2
sopravvenuta, con il teste e reitera la istanza di sostituzione. Testimone_3
- È necessario l'espletamento di una c.t.u. per accertare lo stato dei luoghi e l'”inesistenza di altra agevole via di passaggio”, che consenta, alla società appellante, di accedere proprio fabbricato,
- Non rileva la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale diretta alla costituzione della servitù, “essendo sufficiente la mera eccezione ovvero contrapposizione del preesistente consolidato esercizio di fatto, ultraventennale
e prima di allora mai contestato, della servitù in questione”.
Con comparsa di costituzione depositata il 20.04.2023, resiste alle Controparte_1
censure della società appellante e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) in via preliminare: - Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnate e condannare l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 283, ultimo comma, c.p.c.; - Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello per i motivi su esposti;
nel merito: - rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori.
L'appello non ha pregio e viene definito alla stregua della “ragione più liquida” che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto r.g. n. 4 operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre» (Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014,
Rv. 631058; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 17/03/2015, Rv. 634652).
Ciò detto, nella accertata mancata opposizione di un titolo per l'esercizio del diritto di servitù con punto di motivazione non oggetto di censure in questa sede, appare dirimente la valutazione delle censure mosse alla decisione nella parte in cui accerta la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale per l'acquisto del diritto per usucapione ventennale e per l'accertamento dei presupposti per il diritto alla costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso.
L'appellante, nel contestate tale punto di decisione, non censura l'accertata mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione o di accertamento dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, ma sostiene di aver proposto una ammissibile eccezione in tal senso, idonea a paralizzare la domanda attorea diretta ad accertare la inesistenza della servitù di transito.
La censura non ha pregio.
Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale (Cass. n. 20325 del 16/07/2021)
e nel concreto, nella comparsa di costituzione e risposta della società, non si rinviene neppure la semplice allegazione, da parte della società convenuta, dell'interclusione del fondo, di per sé, per altro, insufficiente a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato.
Quanto all'accertamento dell'esistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione.
Tale accertamento deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile "ad usucapionem", dei presupposti dell'apparenza e dell'"utilitas", sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via r.g. n. 5 principale o riconvenzionale, sia con riferimento alla eccezione di usucapione sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale (Cass. n. 8320 del
23/03/2023).
L'accertamento in fatto che il giudice di merito è chiamato a condurre e, ancor prima,
l'allegazione della parte che proponga domanda principale o riconvenzionale di esistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione, o che eccepisca l'usucapione per paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale ( come l'appellante sostiene aver fatto), deve avere ad oggetto la sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante;
la presenza in loco di segni visibili atti a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato, idoneo a comprovare l'effettivo esercizio del transito e i requisiti del possesso previsti per la configurazione dell'usucapione del diritto di passaggio.
Tali allegazioni sono necessarie e, nel concreto, difettano, pur valutando la comparsa di costituzione nella sua completezza e non solo nelle rassegnate conclusioni che non riportano tale domanda o eccezione, posto che, nella parte motiva della comparsa, sul punto, la società “ si limita ad evidenziare l'assoluta legittimità e non lesività dell'esercizio dell'esistente servitù di passaggio, tanto carrale che pedonale, così come da sempre esercitato e goduto da parte della società convenuta e gravante sulla porzione di proprietà dell'attrice ( le particelle n. 545 e n. 542)” , difese inidonee a prospettare ,anche in termini di mera eccezione, la esistenza dei presupposti per l'invocata usucapione.
Le considerazioni che precedono rendono ultronea la valutazione delle richieste istruttorie (testi e c.t.u.)
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità, compensi minimi, in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore contributo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 6
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di contro la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Latina n. 949/2022, in data 09.05.2022, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n.r.g. 3714/2017 introdotto da nei confronti di Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
a) Respinge l'appello.
b) Condanna al rimborso, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
c) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 04/06/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 7