Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 880
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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La notifica di un atto ad una società per mezzo del servizio postale è affetta da nullità qualora dall'avviso di ricevimento risulti essere stata eseguita in un recapito diverso dalla sede legale la consegna a pesona non identificabile, in quanto, in tale ipotesi, è impossibile la verifica della sussistenza in capo al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione di atti ex art. 7, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto stesso, occorrendo, altresì, la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento: ai fini di tale prova, concernendo essa un fatto negativo, possono anche essere utilizzate presunzioni, sicché tale prova può ritenersi raggiunta tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto ammissibile la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per la comprovata impossibilità di identificare la persona fisica cui il provvedimento da notificare era stato consegnato e di stabilire la natura del rapporto eventualmente intercorrente tra detta, sconosciuta persona e la società intimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 880
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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