Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
La notifica di un atto ad una società per mezzo del servizio postale è affetta da nullità qualora dall'avviso di ricevimento risulti essere stata eseguita in un recapito diverso dalla sede legale la consegna a pesona non identificabile, in quanto, in tale ipotesi, è impossibile la verifica della sussistenza in capo al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione di atti ex art. 7, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto stesso, occorrendo, altresì, la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento: ai fini di tale prova, concernendo essa un fatto negativo, possono anche essere utilizzate presunzioni, sicché tale prova può ritenersi raggiunta tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto ammissibile la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per la comprovata impossibilità di identificare la persona fisica cui il provvedimento da notificare era stato consegnato e di stabilire la natura del rapporto eventualmente intercorrente tra detta, sconosciuta persona e la società intimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G & J SERVICE S.n.c. in liquidazione in persona del liquidatore GAIA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BIAGETTI che lo difende unitamente all'Avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIRGEST S.r.l., in persona di MO DO e OR LV, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato MARCONI FRANCESCO detto FRANCO, che li difende con procura speciale del Notaio Dr. Monasta Francesco Rep. N. 11429 del 22/10/96 in Firenze;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 337/95 della Corte d'appello di GENOVA, depositata il 14/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Giuseppe D'ippolito, per delega dell'avv. Biagetti Vittorio, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Francesco MARCONI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "G & J. Service" s.n.c. ottenne dal Presidente del Tribunale di Chiavari la pronuncia di decreto in data 29 dicembre 1987, recante, à sensi dell'art. 641 cod. proc. civ., intimazione alla "FIRGEST" s.r.l. di pagarle £. 19.016.176 che asseriva esserle dovute a titolo di corrispettivo di forniture e di lavori eseguiti su una imbarcazione.
La "FIRGEST" s.r.l. produsse opposizione tardiva, à termini dell'art. 650 del codice di rito, avverso l'ingiunzione considerata, notificatale il 13 gennaio 1988 ad un recapito al n. 53 della via la Marmora di Firenze, e, all'uopo citando l'intimante dinanzi al Tribunale di Chiavari, contestò la pretesa dell'opposta ed eccepì, comunque, di aver eseguito un pagamento in acconto dalla controparte "non contabilizzato".
Il tribunale, con sentenza n. 66 del 1993, resa nel contraddittorio delle parti, ravvisata l'ammissibilità dell'opposizione, ne sanzionò l'accoglimento, condannando l'opposta, che nel frattempo aveva riscosso l'importo intimato, a restituire quanto ricevuto in eccedenza sul dovutole.
Sul gravame della "G. & J. Service" s.n.c., la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14 aprile 1995, data questa pure nel contraddittorio della "FIRGEST" s.r.l., disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice: motivò la decisione rilevando doversi ritenere invalida, perché eseguita a mani di persona non identificabile ed in luogo non risultante pertinente all'intimata, la notificazione dell'ingiunzione contestata, e doversi, perciò, ritenere l'ammissibilità della opposizione tardiva proposta dall'appellata contro tale provvedimento;
essere provato il pagamento eccepito dalla "FIRGEST" s.r.l. e dall'avvenuta produzione di un assegno recante la firma del rappresentante legale dell'appellante "apposta sul retro per l'incasso", e dalla contraddittorietà e dall'inverosimiglianza degli assunti difensivi prospettati dall'appellante medesima.
La "G. & J. Service" s.n.c. ricorre, con due motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado. La "FIRGEST" s.r.l., cui il ricorso è stato notificato il 30 maggio 1996, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. AL OL ed AR NI, professandosi soci e aventi causa, dell'intimata, hanno depositato procura, a mente dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., ai fini della partecipazione alla discussione. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Preliminarmente, devesi rilevare che AL OL ed AR NI non sono legittimati a contraddire il ricorso. Al riguardo, giova osservare che la legittimazione a proporre qualsiasi impugnazione - che non sia quella di cui all'art. 404 cod. proc. civ. - ed a resistervi compete, di massima, soltanto ai soggetti che siano stati parti del giudizio nel quale è stata resa la decisione impugnata e/o che siano destinatari delle statuizioni da questa risultanti.
Corollario del postulato in argomento è che nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di una società - tanto più se, come nella fattispecie, dotata di personalità giuridica - la legittimazione a proporre il gravame ed a resisterlo spetta esclusivamente alla società stessa, e non ai singoli soci, posto che la prima si atteggia come centro di interessi dotato di totale autonomia e di distinta soggettività rispetto ai secondi: e l'operatività del postulato considerato non viene meno neppure in ipotesi di intervenuta liquidazione della società e di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, posto che, per una consolidata, condivisibile giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la conclusione del procedimento liquidatorio e la cancellazione dal registro delle imprese non determinano "ipso facto" l'estinzione della società, la quale si verifica solo per effetto della definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, di guisa che, nella persistente vigenza di taluno di questi, la società conserva la sua piena capacità, anche processuale, tanto attiva quanto passiva, e può, e deve stare in giudizio in persona del suo liquidatore, o, in mancanza, di un curatore speciale nominato à sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2869 del 17.3.1998). Da quanto detto fin qui discende che, risultando pronunciata la sentenza investita dal ricorso in argomento nei confronti della "FIRGEST" s.r.l., la legittimazione a resistere al gravame avverso la medesima prodotto dalla controparte compete esclusivamente a detta società, da avere per tuttora in vita pur se formalmente liquidata e cancellata, e non ai componenti della relativa compagine, e, perciò, non ai sunnominati OL e NI, del tutto estranei al "dictum" della pronuncia.
Sul tema, è opportuno precisare che, ai fini in discorso, è destinata a restare irrilevante la circostanza che il suddetto AL OL possa essere stato, anche, il liquidatore della "FIRGEST" s.r.l., emergendo dal testo della procura dal medesimo qui depositata à sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. che il predetto ha inteso agire nella presente sede, non nella veste di organo rappresentativo della società ma, personalmente, nella qualità di avente causa di questa.
2) - La "G. & J. Service" s.n.c., avendo azionato nei confronti della "FIRGEST" s.r.l., con il rito monitorio previsto dagli artt.633 e ss. cod. proc. civ., il credito di cui in narrativa, ha notificato alla intimata l'ottenuto decreto ingiuntivo a mezzo del servizio postale, in un recapito, al n. 53 della via La Marmora di Firenze, incontestatamente diverso dalla sede legale della società;
dalla documentazione di cui all'art. 7 L.
7.11.1982 n. 890 risulta che il provvedimento cennato, nel luogo suindicato, è stato consegnato a persona fisica non identificata, genericamente, ed inappropriatamente, qualificata come "destinatario", che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna con firma non decifrabile.
La "FIRGEST" s.r.l. ha prodotto contro l'ingiunzione in argomento una opposizione tardiva ex art. 650 del codice di rito che la Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha ravvisato ammissibile, rilevando che, nella indiscussa mancata notifica del provvedimento opposto nella sede legale dell'inti- mata, "nessuna prova ha fornito la Service che quella di via Lamarmora fosse la sede effettiva, tale non potendo considerarsi la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata: è illeggibile, e non consente di chiarire il tipo di rapporto intercorrente fra il sottoscrittore e la società e, di conseguenza, nemmeno la relazione col luogo, che potrebbe costituire anche mero recapito"; che, nella constatata "irregolarità" della notificazione dell'ingiunzione, devesi ritenere ritualmente ed efficacemente esperita avverso la stessa l'opposizione pur nella scadenza del termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.. La "G. & J. Service" s.n.c., con uno dei sue ordini di doglianze enucleabili dal primo motivo di ricorso, inteso, nel suo insieme, a denunciare la ravvisabilità della sentenza della corte territoriale di "violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 145 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", censura la decisione del giudice del merito sul considerato profilo della vertenza accampando avere detto giudice erroneamente ritenuto la nullità della "notifica del decreto ingiuntivo effettuata" come sopra "ad un indirizzo di via La Marmora 53": premesso che la notifica alla persona giuridica deve essere fatta nella sede, ma che per sede si intende sia quella legale che quella effettiva, pur quando questa sia discordante rispetto alla sede indicata nell'atto costitutivo", e che "è perfettamente valida la notifica effettuata alla sede effettiva ancorché non dichiarata", sostiene che, essendo riuscito vano ogni tentativo di notificare l'ingiunzione in discorso nella sede legale dell'intimata, "si tentò quindi la notifica in via La Marmora 53, che si era appreso essere la sede reale ed effettiva della società e la notifica andò a buon fine, come risulta dalla sottoscrizione dell'agente postale che, quale pubblico ufficiale, fa prova del contenuto della relazione fino a querela di falso;
la notifica quindi fu regolarmente ricevuta da chi sottoscrisse nella qualità di destinatario...; si aggiunga che a fronte della relazione di notifica dell'Ufficiale Postale che attesta di aver consegnato la copia dell'atto al destinatario era onere della Firgest s.r.l., eventualmente presentando querela di falso, provare che tale dichiarazione era inveritiera, ma la Firgest si è ben guardata dal farlo con la giuridica ed unica conseguenza che l'atto deve considerarsi notificato ritualmente al destinatario stesso".
Le così riassunte deduzioni non possono essere attese. Ed invero, quand'anche, come prospettato dalla ricorrente, le attestazioni dell'ufficiale postale che ha provveduto al recapito contenute nell'avviso di ricevimento potessero essere considerate idonee a far fede in ordine alla individuazione del luogo dell'esperita notifica come sede effettiva della società destinataria della notificazione, il dato, incontestato, della mancata identificazione, e della pratica non identificabilità, della persona fisica a mani della quale risulta essere stata materialmente eseguita la consegna dell'atto notificando vanno ravvisate, di per sè sole, sufficienti ad importare l'invalidità radicale della notificazione stessa, stante l'impossibilità di ogni verifica in ordine all'effettiva spettanza al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione dell'atto à sensi dell'art. 7, comma 4, L. n. 890 del 1982, prec. cit. (cfr., al riguardo, Cass. Sez. Lav., sent. n. 4942 del 20.5.1994). La statuizione della sentenza impugnata recante declaratoria della nullità della notificazione contestata, pertanto, siccome senz'altro conforme al diritto, va tenuta ferma, previa soltanto, per quanto di ragione, revisione della relativa motivazione.
3) - La "G. & J. Service" s.n.c., con l'altro assunto estrapolabile dal ripetuto primo motivo di ricorso, deduce che "il rimedio dell'apposizione tardiva è utilmente sperimentabile in quanto l'intimato provi il nesso di causalità tra il vizio (della notifica dell'ingiunzione) e la mancata conoscenza del decreto oggetto della notificazione", e che, "in mancanza, nonostante la nullità della notifica, l'opposizione deve essere proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.", implicitamente con ciò allegando che, non avendo la controparte provato di non aver avuto tempestiva contezza del provvedimento solo tardivamente opposto, l'avversa opposizione ad ingiunzione avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarata inammissibile.
La tesi, fra l'altro, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nel ricorso, prospettata per la prima volta nella presente sede, e, però, esaminabile da questa Corte perché implicante denuncia di errore di attività, non merita accoglimento.
In proposito, è da dire che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, se, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del decreto stesso, occorrendo, altresì, la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione dell'irregolarità della notificazione egli non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, tuttavia, ai fini di tale prova, che concerne un fatto negativo, possono essere utilizzate anche presunzioni, di guisa che essa può ritenersi senz'altro raggiunta tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., sul punto, Cass. Sez. lav., sent. n. 11313 del 30.12.1994). Alla stregua del principio enunciato, nella fattispecie, in cui, come detto sub 2), l'irregolarità della notificazione del decreto opposto risulta correlarsi, quanto meno, ad una impossibilità assoluta di identificare la persona fisica cui il provvedimento notificando venne consegnato nel quadro del procedimento notificatorio e di stabilire la natura del rapporto, eventualmente, intercorrente fra detta, sconosciuta, persona e la società intimata, ben può ragionevolmente presumersi che questa non abbia avuto contezza, proprio a cagione della, macroscopica, invalidità della notifica, del decreto solo tardivamente reclamato, e, perciò, l'opposizione in argomento è da avere per legittimamente ravvisata ammissibile dal giudice del merito.
4) - La "G. & J. Service" s.n.c. ha azionato nei confronti della "FIRGEST" s.r.l. un credito relativo a compenso di lavori, con correlative forniture, eseguiti su una imbarcazione, ed ha chiesto, quindi, la condanna della controparte a pagarle, per il titolo considerato, £. 19.016.176.
La "FIRGEST" s.r.l. ha resistito la pretesa, fra l'altro, eccependo un pagamento di £. 10.000.000.
La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione in tal guisa prospettata dall'attuale intimata, rilevando risultare dimostrata la bontà degli assunti difensivi dalla medesima articolati sia dall'intervenuta produzione di un assegno circolare di cui figura originario "detentore" tale Roberto Micheletti e che reca sul retro la sottoscrizione per l'incasso del legale rappresentante dell'odierna ricorrente, sia dalle deposizioni di alcuni testimoni;
ha osservato, quindi, dover essere ravvisate inattendibili, siccome inverosimili, le deduzioni delle "G. & J.
Service" s.n.c., pur suffragate da alcune testimonianze, dirette ad accreditare la tesi che il titolo cennato sia stato utilizzato per operazioni diverse da quella consistita nell'esecuzione dell'eccepita "solutio".
La "G. & J. Service" s.n.c., con il secondo mezzo di ricorso, sostiene che, così statuendo, la corte ligure sarebbe incorsa in "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", nella realtà, accampando che, in contrasto con quanto da detta corte ritenuto, la controparte non avrebbe dato la prova dell'eccepito pagamento, la cui insussistenza, al contrario, sarebbe stata dimostrata dalla deposizione di un tal teste Strucchi, a torto disattesa dal giudice del merito in ragione, non già di una sua comprovata falsità ma, soltanto della relativa, asserita, inverosimiglianza.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, premesso che l'inverosimiglianza di una testimonianza ben può, da sola, giustificare il rifiuto del giudice di fondare su di essa la propria decisione, è da dire che le lagnanze della ricorrente impingono manifestamente nel merito, appalesandosi intese a rimettere in discussione la sostanza dell'apprezzamento del materiale istruttorio acquisito, e, perciò, attenendo a "quaestiones facti", devono essere tenute per non utilmente prospettate nella presente sede.
Prima di concludere sul tema, è opportuno puntualizzare soltanto che va tenuta in non cale, siccome prospettata, non già nel ricorso, con i motivi di gravame, ma, solo con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la tesi della ricorrente circa l'inutilizzabilità,
ex art. 2726 cod. civ., della prova per testimoni ai fini della dimostrazione del discusso pagamento.
5) - In conclusione, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, va rigettato.
6) - La "FIRGEST" s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva in questa fase, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese. Nella più sopra rilevata estraneità di AL OL e di AR NI alla vertenza, ritiene il collegio che non debbasi provvedere neppure sulle loro spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.