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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3632/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 10 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentata e difesa dagli avvi.ti Marcello Parte_1
NE e RÈ CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma Via Carlo Dapporto n. 6;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dall'avvocato LI TI CICCARONE Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec del difensore
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025 e parte opposta come da note scritte in data 7 luglio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 18 giugno 2018 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1369/18 emesso il 04/05/2018 dal Tribunale di
Latina, che ingiungeva di versare alla la somma di € 47.545,84 relativa al Controparte_1
mancato saldo dei corrispettivi derivanti dall'uso del magazzino per il deposito e carico/scarico merci oggetto del contratto tra le parti. L'opponente in particolare deduceva:
a) l'incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria per essere competente il Tribunale di Velletri giacché il contratto sottoscritto dalle parti in data
21/11/2016 che l'opposta qualificava come contratto di servizi risultava essere un contratto di locazione ad uso diverso da abitativo avente ad oggetto un magazzino sito in località Santa Palomba nel Comune di Pomezia;
b) le fatture nn.456 e 516 di € 1.525,00 contestate dall'opponente erano relative a locazione di spazi supplementari mai richiesti ed utilizzati. La fattura n.748 per €
26.840,00 anch'essa per asserito utilizzo di spazi supplementari mai richiesti ed utilizzati dall' opponente, era stata emessa in data 31/12/2017, ovvero dopo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore;
c) in data 21/11/2016 la società sottoscriveva con la società Parte_1
nella persona del sig. , un contratto di locazione ad CP_1 Parte_2
uso diverso da abitativo, avente ad oggetto un magazzino sito in via dell'Informatica. Tale rapporto contrattuale veniva configurato dalla proprietà quale “uso di spazi” onde evadere l'imposta di registro ed eludere le garanzie e tutele del conduttore previste dalla legge per l'ordinario contratto ad uso commerciale. Nel contratto era prevista la possibilità da parte del conduttore di avvalersi di personale di facchinaggio della e venivano per tale CP_1 servizio fissate le relative tariffe. La nella movimentazione Parte_1
delle merci all'interno del magazzino aveva utilizzato i propri facchini e solo in sporadiche occasioni in coincidenza di maggior afflusso e traffico di merci il personale offerto dalla;
CP_1
d) in data 16/11/2017 la inviava alla una CP_1 Parte_1 Parte_1
comunicazione con la quale minacciava la risoluzione del contratto qualora questa Co non si fosse avvalsa per il servizio di facchinaggio di personale della . Fatto osservare che non vi era alcun obbligo di avvalersi di personale imposto dalla Co proprietà, per tutta risposta in data 1/12/2017 la impediva l'accesso al magazzino agli autocarri della Fatti intervenire i Carabinieri di Parte_1
Pomezia, che redigevano annotazione di servizio e contattavano il sig. il Per_1 quale consentiva di nuovo il transito delle merci nel magazzino. Nei giorni successivi il sig. continuava con missive a minacciare la risoluzione del Per_1
Co contratto in caso di mancato utilizzo di personale segnalato dalla . Non volendo cedere al ricatto, l'opponente comunicava a sua volta di non volere proseguire nel rapporto di locazione, informando che entro il 31/12/2017 i locali sarebbero stati Co riconsegnati liberi da persone e cose. Di conseguenza in data 15/12/2017 la impediva nuovamente il transito delle merci in entrata al magazzino, costringendo la a reperire in tutta fretta altro magazzino provvisorio sostenendo un Parte_1 esborso di € 19.520,00 e sottoscrivendo un contratto di locazione a condizioni ben più onerose. Anche di tale episodio veniva redatta annotazione di servizio dai
Carabinieri intervenuti e i locali venivano regolarmente riconsegnati entro la data preannunciata. Per tali illeciti era stato poi aperto anche un procedimento penale nei confronti del sig. Per_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Latina adito in sede monitoria a vantaggio del Tribunale di Velletri, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo NR. 1369/18 – R.G. 2622/18; Nel merito dichiarare infondata la pretesa creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo NR. 1369/18 – R.G. 2622/18; In accoglimento alla domanda riconvenzionale, accertare il grave inadempimento della CP_1 alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione del 21/11/2016 e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore della pari ad € 37.520,00 o di Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del legale antistatario. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e chiedere ammissioni di mezzi istruttori.”
Con comparsa del 4 marzo 2019 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) con scambio di email dell'08.03.2017 la si impegnava a commissionare Parte_3
le attività di facchinaggio e movimentazione merci alla Società Cooperativa di gradimento di concordando con quest'ultima la quantificazione del CP_1
costo del personale;
b) successivamente si rendeva gravemente inadempiente sia all'obbligo Parte_3
di versare i corrispettivi per il deposito delle merci presso il sito di sia CP_1
all'impegno di affidare le attività di facchinaggio e movimentazione merci a quest'ultima. Dunque , dapprima in data 16.11.2017 si ritrovava a CP_1
dover diffidare l'opponente a voler dare esecuzione, entro il termine di 15 gg., agli impegni assunti in ordine all'affidamento delle attività di facchinaggio e movimentazione merci, seguiva poi comunicazione del 29.11.2017 a precisare che a prescindere dagli aspetti relativi all'affidamento dei servizi, quest'ultima aveva maturato una morosità nel pagamento dei corrispettivi pattuiti per il deposito delle merci pari ad € 11.288,05 e che, in difetto di pagamento, il contratto si sarebbe risolto per tale motivo alla data del 1.12.2017;
c) in data 1.12.2017, contrariamente a quanto affermato dall'opponente l'opposta non aveva impedito l'accesso al magazzino ai mezzi della tant'era che Parte_3 [...]
si vedeva costretta, in pari data, a presentare ai danni dell'opponente un CP_1
esposto per procurato allarme atteso che le Forze dell'Ordine intervenute su richiesta di quest'ultima constatavano come le operazioni di carico e scarico merci si stessero svolgendo regolarmente senza alcun ostacolo da parte di;
CP_1
d) con comunicazione del 15.12.2017, la comunicava che avrebbe Parte_1
rilasciato il magazzino a far data dal 31.12.2017. In seguito ad ulteriori solleciti del
15.12.2017 e del 20.12.2017 i locali venivano finalmente rilasciati in data 29.12.2017 dalla la quale continuava a non provvedere al pagamento delle fatture Parte_3
scadute;
e) quanto alla natura del rapporto trattavasi di contratto di servizi avente ad oggetto il deposito di merci presso il magazzino di titolarità dell'opposta sito in Pomezia alla Via dell'Informatica Snc per il carico/scarico magazzino ed inoltre l'opponente non era mai entrata nella detenzione ovvero nel possesso esclusivi atteso che era
[...]
a consentirvi o meno l'accesso come emergeva dal contratto;
CP_1
f) quanto all'eccezione di incompetenza per territorio l'opposta aveva correttamente incardinato la domanda dinnanzi al Tribunale di Latina, luogo in cui aveva sede il domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3, c.c.;
g) le fatture azionate con il ricorso monitorio attenevano ai corrispettivi relativi all'uso del magazzino di per il deposito e carico/scarico merci, rapporto che CP_1
non era in contestazione. La risoluzione di diritto del rapporto si era verificata per grave inadempimento di rispetto all'obbligo di provvedere al Parte_3 pagamento delle fatture scadute di cui al suddetto rapporto e che quindi non riguardava l'affidamento dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci, per i quali veniva pattuito un separato e differente corrispettivo non oggetto del giudizio. Quanto alle fatture nn. 456 e 516, si riferivano a spazi aggiuntivi che venivano richiesti con email del 31.05.2017 dal sig. , responsabile Persona_2 dei trasporti e distribuzione della che rappresentava al Sig. Parte_3 Pt_2
legale rappresentante della , la necessità di depositare merce in un'area CP_1
ulteriore dovendo ricevere un considerevole quantitativo di merce. Quanto alla fattura n. 748 l'importo nella medesima addebitato era relativo a quanto pattuito alla lettera c) del contratto ove era previsto che avrebbe pagato per i Parte_3
primi 12 mesi € 3.000,00/ mese anzichè € 5.000,00/mese maturando così un debito verso la prima pari ad € 2.000.00/mese che sarebbero stati successivamente spalmati sulle ulteriori mensilità a pagarsi. Stante la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente, aveva quindi addebitato CP_1
l'importo residuo ammontante ad € 22.000,00 oltre Iva nella fattura emessa a conclusione del rapporto;
h) quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente parte opposta precisava che risultava infondata l'affermazione di controparte sull'aver subito ingenti danni in conseguenza di un'asseritamente arbitraria risoluzione contrattuale che l'avrebbe costretta a reperire in tutta fretta un ulteriore sito ove stoccare la merce. Oltre a ciò il grave inadempimento di rispetto al pagamento dei corrispettivi era Parte_3 conclamato così come la conseguente risoluzione di diritto scaturita dallo spirare del termine di 15 gg. ex art. 1454 c.c.;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in accoglimento delle argomentazioni esposte in narrativa: - In via principale, previa concessione della provvisoria esecuzione sull'intero importo richiesto atteso che
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, confermare il decreto ingiuntivo opposto - In via subordinata, previa concessione della provvisoria esecuzione con riferimento alla somma di euro 17.655,84 confermare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'udienza del 5 marzo 2019 parte opponente chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, insistendo nell'eccezione di incompetenza e nei motivi di opposizione già formulati in atti;
parte opposta insisteva invece nelle eccezioni sollevate e nelle difese nella comparsa di costituzione e risposta. Le parti si riportavano agli scritti difensivi. Parte opposta insisteva nell'istanza ex art. 648 c.p.c. o in subordine dell'istanza ex art. 186-bis c.p.c. Parte opponente contestava la fondatezza della domanda ex art. 648 c.p.c. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, si riservava.
Con ordinanza del 12 aprile 2019 il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
ritenuto che
l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito potesse essere decisa unitamente al merito;
rilevato che parte opposta aveva formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1369/2018;
considerato che
nell'atto di opposizione parte opponente aveva svolto specifiche contestazioni solo in riferimento al credito fondato sulle fatture nn. 456,
516 e 748, non contestando in modo specifico la sussistenza del credito per la restante parte, pari ad € 17.665,84;
considerato che
ai sensi dell'art. 648, 1° comma, seconda parte,
c.p.c. (aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE)
“Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia stata proposta per vizi procedurali”; ritenuto che nel caso di specie ricorreva la circostanza contemplata dalla citata norma, non essendo contestato da parte di il credito posto Parte_1
alla base del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti di € 13.904,47; in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1369/2018, limitatamente ad € 17.665,84; concedeva i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 6 febbraio 2020.
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 12 maggio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto e richiedeva ai fini della conoscenza dell'effettivo svolgersi della vicenda, un ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. delle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti.
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 12 giugno 2019 parte opponente chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitoli ivi indicati indicando a testi i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 2 luglio 2019 parte opposta si opponeva alla prova per testi articolata dalla controparte, in quanto i capitoli di prova formulati risultavano in parte vertenti su circostanze ininfluenti ai fini del decidere, in parte su circostanze da provarsi documentalmente ed in parte formulate in maniera negativa. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con i propri testi sui capitoli di prova avversari. Si opponeva altresì alla richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. perché relativa a documentazione ancora una volta irrilevante ai fini del decidere ed in ogni caso non nella sua disponibilità.
All'udienza del 6 febbraio 2020 le parti insistevano nelle richieste istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. . Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che la prova offerta da parte opponente ( per testi e ordine di esibizione) appariva irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto del credito azionato in monitorio;
rilevato che la prova richiesta da parte opposta appariva superflua ai fini del decidere, non ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2020 disponendo che entro giorni 15 le parti intraprendessero la procedura di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Giudice visti gli atti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 9 luglio 2025 e da parte opposta in data 7 luglio 2025. assegnava termine alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 27 ottobre 2025 ribadendo che Co
“La non aveva necessità di personale supplementare offerto dalla e Parte_1
pertanto non lo ha richiesto” con conseguente applicazione “del contratto prevalente, ovvero quella della locazione di un magazzino ex L. 392/78, con conseguente applicazione del forum rei sitae”. Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 7 ottobre 2025 così concludendo: “Tanto premesso, la difesa di chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, Voglia: - in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2; - nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'incompetenza per territorio del Tribunale adito ciò in quanto al regolamento negoziale doveva essere applicata la disciplina del contratto prevalente, ovvero quella della locazione di magazzino ex L. 392/78, con conseguente applicazione del forum rei sitae ex art. 21 c.p.c..
In merito giova evidenziare che l'art. 21 c.p.c. dispone, al primo comma, che per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato;
quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. La norma in esame esprime il principio del “forum rei sitae”, che può essere derogato solo su espressa previsione delle parti, ex art. 29 c.p.c.. Si osserva, sul punto, che per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili - nei cui confronti l'art.21 cod. proc. civ. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (" forum rei sitae ") - è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano (cfr. Cass. n.
13353/2006). Per di più, in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale il "forum rei sitae" stabilito dall'art. 21 cod. proc. civ., salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cod. proc. Civ. (Cass. n. 29824/2011).
Dunque, occorre in primo luogo verificare se il contratto sottoscritto tra le parti in data
21.11.2016 sia riconducibile alla figura atipica del contratto di service come affermato dall'opposta o se, invece, come sostenuto da parte opponente a un contratto di locazione ad uso commerciale. Il contratto di uso di spazi e servizi o service è un accordo con il quale una società oltre ad affittare postazioni o locali o aree per ogni finalità offre un insieme di servizi senza i quali verrebbe vanificata l'utilità dello spazio stesso.
Perciò alla luce di quanto sopra espresso nel caso de quo trattasi di contratto di servizi avente ad oggetto il deposito di merci presso il magazzino di titolarità dell'opposta sito in
Pomezia che non è mai entrato nella detenzione ovvero nel possesso esclusivi dell'opponente ed infatti era l'opposta a consentivi o a negarne l'accesso. Inoltre, l'opposta forniva all'opponente servizi aggiuntivi di facchinaggio e movimentazione merci qualificandone anche alla lettera h) del contratto il costo del personale.
Dunque, alla luce di tali elementi l'eccezione risulta infondata avendo parte opposta con la domanda giudiziale avente per oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, adito correttamente il Tribunale di Latina in virtù del cd. forum destinatae solutionis dato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c.
Sul punto si precisa infatti che l'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, prevede due fori speciali facoltativi ed alternativi: il cd. forum contractus, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e il cd. forum destinatae solutionis, corrispondente al luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita. A tale proposito, va ricordato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza a norma dell'art. 1182, comma 3 cc., sono esclusivamente quelle “liquide”, delle quali il titolo determini il suo ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposi della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 comma 4 cpc. (Cass. S.U. n. 17989/2016), principio ribadito con l'ordinanza Cass. sez. VI, 15.12.2022
n. 36835. Alla luce di quanto appena esposto, la competenza per territorio si radica presso il foro del domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto degli art. 1182 comma 3, cc. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
Di conseguenza tenuto conto degli elementi sopracitati si rileva come nel caso di specie,
l'opposta ha correttamente incardinato la competenza per territorio presso il Tribunale di
Latina ai sensi del combinato disposto degli art. 1182 comma 3, cc. e 20 c.p.c in quanto ha agito per ottenere il pagamento di somme di denaro quali corrispettivi derivanti dall'uso del magazzino fornito all'opponente per il deposito e carico/scarico merci allegando il contratto, gli estratti autentici dei registri iva e le fatture quali elementi rappresentanti valido titolo negoziale e dai quali risulta in maniera certa l'entità del credito fatto valere o, quantomeno, i criteri per determinarlo.
Venendo al merito, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (Cass.
n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
Ne deriva dunque che, sul piano del riparto dell'onere della prova spetta al creditore opposto (attore sostanziale) dare la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre spetta all'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Nel caso de quo si rileva come parte opponente non abbia adempiuto al proprio onere probatorio atteso che alcune delle fatture, tra cui le nn. 456 e 516, contestate dall'opponente e poste a fondamento del ricorso in monitorio hanno come oggetto non i servizi di facchinaggio bensì i corrispettivi relativi all'uso del magazzino di CP_1
per il deposito e carico/scarico merci ed in particolare esse si riferiscono a spazi aggiuntivi che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione, venivano richiesti da parte opponente in corso di rapporto come evidenziato dalla email allegata dall'opposta del 31.05.2017 con la quale l'opponente rappresentava la necessità di spazi ulteriori dovendo ricevere un considerevole quantitativo di merce.
Quanto invece alla fattura n. 748 l'importo della stessa riguarda la clausola di cui alla lettera c) del contratto che prevedeva che l'opponente avrebbe pagato per i primi 12 mesi euro tremila al mese anziché € cinquemila. Il debito di euro duemila mensili maturato è stato quindi richiesto con la predetta fattura. A seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente, l'opposta aveva addebitato all'opponente l'importo residuo ammontante ad € 22.000,00 oltre Iva nella fattura emessa a conclusione del rapporto.
Da ultimo deve riconoscersi comunque efficacia di confessione stragiudiziale alla missiva del 22 dicembre 2017 di parte opponente (documento allegato numero 16 della comparsa di costituzione di parte opposta) che non contesta le pretese economiche di controparte eccependo invece la compensazione con crediti risarcitori asseritamente dovuti per condotte costituenti reati tenute da parte opposta.
Risulta inoltre infondata poiché non suffragata da prove ai sensi dell'art.2697 c.c. la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per aver questa dovuto reperire frettolosamente un magazzino provvisorio con contratto di locazione a condizioni più onerose sulla base della circostanza che a suo dire nelle date 01/12/2017 e 15/12/2017 la Co
le aveva impedito il transito delle merci in entrata al magazzino. Infatti, a confutazione della tesi dell'opponente in data 15/12/2017 presentava ai danni di questa CP_1 un esposto per procurato allarme poiché le Forze dell'Ordine intervenute su richiesta dell'opponente constatavano come le operazioni di carico e scarico merci si stessero svolgendo senza alcun ostacolo da parte dell'opposta. Ed inoltre la mail del 15/12/2017 inviata dall'opponente all'opposta evidenzia come la prima conferisse alla circostanza di diniego di accesso ai locali fino alla data di rilascio una connotazione di eventualità.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1369/18 del
04/05/2018;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge in favore del difensore di parte opposta LI TI CC dichiaratosi antistatario.
Lì 30 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3632/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 10 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentata e difesa dagli avvi.ti Marcello Parte_1
NE e RÈ CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma Via Carlo Dapporto n. 6;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dall'avvocato LI TI CICCARONE Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec del difensore
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025 e parte opposta come da note scritte in data 7 luglio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 18 giugno 2018 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1369/18 emesso il 04/05/2018 dal Tribunale di
Latina, che ingiungeva di versare alla la somma di € 47.545,84 relativa al Controparte_1
mancato saldo dei corrispettivi derivanti dall'uso del magazzino per il deposito e carico/scarico merci oggetto del contratto tra le parti. L'opponente in particolare deduceva:
a) l'incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria per essere competente il Tribunale di Velletri giacché il contratto sottoscritto dalle parti in data
21/11/2016 che l'opposta qualificava come contratto di servizi risultava essere un contratto di locazione ad uso diverso da abitativo avente ad oggetto un magazzino sito in località Santa Palomba nel Comune di Pomezia;
b) le fatture nn.456 e 516 di € 1.525,00 contestate dall'opponente erano relative a locazione di spazi supplementari mai richiesti ed utilizzati. La fattura n.748 per €
26.840,00 anch'essa per asserito utilizzo di spazi supplementari mai richiesti ed utilizzati dall' opponente, era stata emessa in data 31/12/2017, ovvero dopo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore;
c) in data 21/11/2016 la società sottoscriveva con la società Parte_1
nella persona del sig. , un contratto di locazione ad CP_1 Parte_2
uso diverso da abitativo, avente ad oggetto un magazzino sito in via dell'Informatica. Tale rapporto contrattuale veniva configurato dalla proprietà quale “uso di spazi” onde evadere l'imposta di registro ed eludere le garanzie e tutele del conduttore previste dalla legge per l'ordinario contratto ad uso commerciale. Nel contratto era prevista la possibilità da parte del conduttore di avvalersi di personale di facchinaggio della e venivano per tale CP_1 servizio fissate le relative tariffe. La nella movimentazione Parte_1
delle merci all'interno del magazzino aveva utilizzato i propri facchini e solo in sporadiche occasioni in coincidenza di maggior afflusso e traffico di merci il personale offerto dalla;
CP_1
d) in data 16/11/2017 la inviava alla una CP_1 Parte_1 Parte_1
comunicazione con la quale minacciava la risoluzione del contratto qualora questa Co non si fosse avvalsa per il servizio di facchinaggio di personale della . Fatto osservare che non vi era alcun obbligo di avvalersi di personale imposto dalla Co proprietà, per tutta risposta in data 1/12/2017 la impediva l'accesso al magazzino agli autocarri della Fatti intervenire i Carabinieri di Parte_1
Pomezia, che redigevano annotazione di servizio e contattavano il sig. il Per_1 quale consentiva di nuovo il transito delle merci nel magazzino. Nei giorni successivi il sig. continuava con missive a minacciare la risoluzione del Per_1
Co contratto in caso di mancato utilizzo di personale segnalato dalla . Non volendo cedere al ricatto, l'opponente comunicava a sua volta di non volere proseguire nel rapporto di locazione, informando che entro il 31/12/2017 i locali sarebbero stati Co riconsegnati liberi da persone e cose. Di conseguenza in data 15/12/2017 la impediva nuovamente il transito delle merci in entrata al magazzino, costringendo la a reperire in tutta fretta altro magazzino provvisorio sostenendo un Parte_1 esborso di € 19.520,00 e sottoscrivendo un contratto di locazione a condizioni ben più onerose. Anche di tale episodio veniva redatta annotazione di servizio dai
Carabinieri intervenuti e i locali venivano regolarmente riconsegnati entro la data preannunciata. Per tali illeciti era stato poi aperto anche un procedimento penale nei confronti del sig. Per_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Latina adito in sede monitoria a vantaggio del Tribunale di Velletri, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo NR. 1369/18 – R.G. 2622/18; Nel merito dichiarare infondata la pretesa creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo NR. 1369/18 – R.G. 2622/18; In accoglimento alla domanda riconvenzionale, accertare il grave inadempimento della CP_1 alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione del 21/11/2016 e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore della pari ad € 37.520,00 o di Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del legale antistatario. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e chiedere ammissioni di mezzi istruttori.”
Con comparsa del 4 marzo 2019 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) con scambio di email dell'08.03.2017 la si impegnava a commissionare Parte_3
le attività di facchinaggio e movimentazione merci alla Società Cooperativa di gradimento di concordando con quest'ultima la quantificazione del CP_1
costo del personale;
b) successivamente si rendeva gravemente inadempiente sia all'obbligo Parte_3
di versare i corrispettivi per il deposito delle merci presso il sito di sia CP_1
all'impegno di affidare le attività di facchinaggio e movimentazione merci a quest'ultima. Dunque , dapprima in data 16.11.2017 si ritrovava a CP_1
dover diffidare l'opponente a voler dare esecuzione, entro il termine di 15 gg., agli impegni assunti in ordine all'affidamento delle attività di facchinaggio e movimentazione merci, seguiva poi comunicazione del 29.11.2017 a precisare che a prescindere dagli aspetti relativi all'affidamento dei servizi, quest'ultima aveva maturato una morosità nel pagamento dei corrispettivi pattuiti per il deposito delle merci pari ad € 11.288,05 e che, in difetto di pagamento, il contratto si sarebbe risolto per tale motivo alla data del 1.12.2017;
c) in data 1.12.2017, contrariamente a quanto affermato dall'opponente l'opposta non aveva impedito l'accesso al magazzino ai mezzi della tant'era che Parte_3 [...]
si vedeva costretta, in pari data, a presentare ai danni dell'opponente un CP_1
esposto per procurato allarme atteso che le Forze dell'Ordine intervenute su richiesta di quest'ultima constatavano come le operazioni di carico e scarico merci si stessero svolgendo regolarmente senza alcun ostacolo da parte di;
CP_1
d) con comunicazione del 15.12.2017, la comunicava che avrebbe Parte_1
rilasciato il magazzino a far data dal 31.12.2017. In seguito ad ulteriori solleciti del
15.12.2017 e del 20.12.2017 i locali venivano finalmente rilasciati in data 29.12.2017 dalla la quale continuava a non provvedere al pagamento delle fatture Parte_3
scadute;
e) quanto alla natura del rapporto trattavasi di contratto di servizi avente ad oggetto il deposito di merci presso il magazzino di titolarità dell'opposta sito in Pomezia alla Via dell'Informatica Snc per il carico/scarico magazzino ed inoltre l'opponente non era mai entrata nella detenzione ovvero nel possesso esclusivi atteso che era
[...]
a consentirvi o meno l'accesso come emergeva dal contratto;
CP_1
f) quanto all'eccezione di incompetenza per territorio l'opposta aveva correttamente incardinato la domanda dinnanzi al Tribunale di Latina, luogo in cui aveva sede il domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3, c.c.;
g) le fatture azionate con il ricorso monitorio attenevano ai corrispettivi relativi all'uso del magazzino di per il deposito e carico/scarico merci, rapporto che CP_1
non era in contestazione. La risoluzione di diritto del rapporto si era verificata per grave inadempimento di rispetto all'obbligo di provvedere al Parte_3 pagamento delle fatture scadute di cui al suddetto rapporto e che quindi non riguardava l'affidamento dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci, per i quali veniva pattuito un separato e differente corrispettivo non oggetto del giudizio. Quanto alle fatture nn. 456 e 516, si riferivano a spazi aggiuntivi che venivano richiesti con email del 31.05.2017 dal sig. , responsabile Persona_2 dei trasporti e distribuzione della che rappresentava al Sig. Parte_3 Pt_2
legale rappresentante della , la necessità di depositare merce in un'area CP_1
ulteriore dovendo ricevere un considerevole quantitativo di merce. Quanto alla fattura n. 748 l'importo nella medesima addebitato era relativo a quanto pattuito alla lettera c) del contratto ove era previsto che avrebbe pagato per i Parte_3
primi 12 mesi € 3.000,00/ mese anzichè € 5.000,00/mese maturando così un debito verso la prima pari ad € 2.000.00/mese che sarebbero stati successivamente spalmati sulle ulteriori mensilità a pagarsi. Stante la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente, aveva quindi addebitato CP_1
l'importo residuo ammontante ad € 22.000,00 oltre Iva nella fattura emessa a conclusione del rapporto;
h) quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente parte opposta precisava che risultava infondata l'affermazione di controparte sull'aver subito ingenti danni in conseguenza di un'asseritamente arbitraria risoluzione contrattuale che l'avrebbe costretta a reperire in tutta fretta un ulteriore sito ove stoccare la merce. Oltre a ciò il grave inadempimento di rispetto al pagamento dei corrispettivi era Parte_3 conclamato così come la conseguente risoluzione di diritto scaturita dallo spirare del termine di 15 gg. ex art. 1454 c.c.;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in accoglimento delle argomentazioni esposte in narrativa: - In via principale, previa concessione della provvisoria esecuzione sull'intero importo richiesto atteso che
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, confermare il decreto ingiuntivo opposto - In via subordinata, previa concessione della provvisoria esecuzione con riferimento alla somma di euro 17.655,84 confermare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'udienza del 5 marzo 2019 parte opponente chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, insistendo nell'eccezione di incompetenza e nei motivi di opposizione già formulati in atti;
parte opposta insisteva invece nelle eccezioni sollevate e nelle difese nella comparsa di costituzione e risposta. Le parti si riportavano agli scritti difensivi. Parte opposta insisteva nell'istanza ex art. 648 c.p.c. o in subordine dell'istanza ex art. 186-bis c.p.c. Parte opponente contestava la fondatezza della domanda ex art. 648 c.p.c. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, si riservava.
Con ordinanza del 12 aprile 2019 il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
ritenuto che
l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito potesse essere decisa unitamente al merito;
rilevato che parte opposta aveva formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1369/2018;
considerato che
nell'atto di opposizione parte opponente aveva svolto specifiche contestazioni solo in riferimento al credito fondato sulle fatture nn. 456,
516 e 748, non contestando in modo specifico la sussistenza del credito per la restante parte, pari ad € 17.665,84;
considerato che
ai sensi dell'art. 648, 1° comma, seconda parte,
c.p.c. (aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE)
“Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia stata proposta per vizi procedurali”; ritenuto che nel caso di specie ricorreva la circostanza contemplata dalla citata norma, non essendo contestato da parte di il credito posto Parte_1
alla base del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti di € 13.904,47; in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1369/2018, limitatamente ad € 17.665,84; concedeva i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 6 febbraio 2020.
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 12 maggio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto e richiedeva ai fini della conoscenza dell'effettivo svolgersi della vicenda, un ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. delle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti.
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 12 giugno 2019 parte opponente chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitoli ivi indicati indicando a testi i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Con memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 2 luglio 2019 parte opposta si opponeva alla prova per testi articolata dalla controparte, in quanto i capitoli di prova formulati risultavano in parte vertenti su circostanze ininfluenti ai fini del decidere, in parte su circostanze da provarsi documentalmente ed in parte formulate in maniera negativa. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con i propri testi sui capitoli di prova avversari. Si opponeva altresì alla richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. perché relativa a documentazione ancora una volta irrilevante ai fini del decidere ed in ogni caso non nella sua disponibilità.
All'udienza del 6 febbraio 2020 le parti insistevano nelle richieste istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. . Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che la prova offerta da parte opponente ( per testi e ordine di esibizione) appariva irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto del credito azionato in monitorio;
rilevato che la prova richiesta da parte opposta appariva superflua ai fini del decidere, non ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2020 disponendo che entro giorni 15 le parti intraprendessero la procedura di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Giudice visti gli atti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 9 luglio 2025 e da parte opposta in data 7 luglio 2025. assegnava termine alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava memoria di replica in data 27 ottobre 2025 ribadendo che Co
“La non aveva necessità di personale supplementare offerto dalla e Parte_1
pertanto non lo ha richiesto” con conseguente applicazione “del contratto prevalente, ovvero quella della locazione di un magazzino ex L. 392/78, con conseguente applicazione del forum rei sitae”. Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 7 ottobre 2025 così concludendo: “Tanto premesso, la difesa di chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, Voglia: - in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2; - nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'incompetenza per territorio del Tribunale adito ciò in quanto al regolamento negoziale doveva essere applicata la disciplina del contratto prevalente, ovvero quella della locazione di magazzino ex L. 392/78, con conseguente applicazione del forum rei sitae ex art. 21 c.p.c..
In merito giova evidenziare che l'art. 21 c.p.c. dispone, al primo comma, che per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato;
quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. La norma in esame esprime il principio del “forum rei sitae”, che può essere derogato solo su espressa previsione delle parti, ex art. 29 c.p.c.. Si osserva, sul punto, che per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili - nei cui confronti l'art.21 cod. proc. civ. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (" forum rei sitae ") - è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano (cfr. Cass. n.
13353/2006). Per di più, in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale il "forum rei sitae" stabilito dall'art. 21 cod. proc. civ., salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cod. proc. Civ. (Cass. n. 29824/2011).
Dunque, occorre in primo luogo verificare se il contratto sottoscritto tra le parti in data
21.11.2016 sia riconducibile alla figura atipica del contratto di service come affermato dall'opposta o se, invece, come sostenuto da parte opponente a un contratto di locazione ad uso commerciale. Il contratto di uso di spazi e servizi o service è un accordo con il quale una società oltre ad affittare postazioni o locali o aree per ogni finalità offre un insieme di servizi senza i quali verrebbe vanificata l'utilità dello spazio stesso.
Perciò alla luce di quanto sopra espresso nel caso de quo trattasi di contratto di servizi avente ad oggetto il deposito di merci presso il magazzino di titolarità dell'opposta sito in
Pomezia che non è mai entrato nella detenzione ovvero nel possesso esclusivi dell'opponente ed infatti era l'opposta a consentivi o a negarne l'accesso. Inoltre, l'opposta forniva all'opponente servizi aggiuntivi di facchinaggio e movimentazione merci qualificandone anche alla lettera h) del contratto il costo del personale.
Dunque, alla luce di tali elementi l'eccezione risulta infondata avendo parte opposta con la domanda giudiziale avente per oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, adito correttamente il Tribunale di Latina in virtù del cd. forum destinatae solutionis dato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c.
Sul punto si precisa infatti che l'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, prevede due fori speciali facoltativi ed alternativi: il cd. forum contractus, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e il cd. forum destinatae solutionis, corrispondente al luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita. A tale proposito, va ricordato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza a norma dell'art. 1182, comma 3 cc., sono esclusivamente quelle “liquide”, delle quali il titolo determini il suo ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposi della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 comma 4 cpc. (Cass. S.U. n. 17989/2016), principio ribadito con l'ordinanza Cass. sez. VI, 15.12.2022
n. 36835. Alla luce di quanto appena esposto, la competenza per territorio si radica presso il foro del domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto degli art. 1182 comma 3, cc. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
Di conseguenza tenuto conto degli elementi sopracitati si rileva come nel caso di specie,
l'opposta ha correttamente incardinato la competenza per territorio presso il Tribunale di
Latina ai sensi del combinato disposto degli art. 1182 comma 3, cc. e 20 c.p.c in quanto ha agito per ottenere il pagamento di somme di denaro quali corrispettivi derivanti dall'uso del magazzino fornito all'opponente per il deposito e carico/scarico merci allegando il contratto, gli estratti autentici dei registri iva e le fatture quali elementi rappresentanti valido titolo negoziale e dai quali risulta in maniera certa l'entità del credito fatto valere o, quantomeno, i criteri per determinarlo.
Venendo al merito, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (Cass.
n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
Ne deriva dunque che, sul piano del riparto dell'onere della prova spetta al creditore opposto (attore sostanziale) dare la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre spetta all'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Nel caso de quo si rileva come parte opponente non abbia adempiuto al proprio onere probatorio atteso che alcune delle fatture, tra cui le nn. 456 e 516, contestate dall'opponente e poste a fondamento del ricorso in monitorio hanno come oggetto non i servizi di facchinaggio bensì i corrispettivi relativi all'uso del magazzino di CP_1
per il deposito e carico/scarico merci ed in particolare esse si riferiscono a spazi aggiuntivi che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione, venivano richiesti da parte opponente in corso di rapporto come evidenziato dalla email allegata dall'opposta del 31.05.2017 con la quale l'opponente rappresentava la necessità di spazi ulteriori dovendo ricevere un considerevole quantitativo di merce.
Quanto invece alla fattura n. 748 l'importo della stessa riguarda la clausola di cui alla lettera c) del contratto che prevedeva che l'opponente avrebbe pagato per i primi 12 mesi euro tremila al mese anziché € cinquemila. Il debito di euro duemila mensili maturato è stato quindi richiesto con la predetta fattura. A seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente, l'opposta aveva addebitato all'opponente l'importo residuo ammontante ad € 22.000,00 oltre Iva nella fattura emessa a conclusione del rapporto.
Da ultimo deve riconoscersi comunque efficacia di confessione stragiudiziale alla missiva del 22 dicembre 2017 di parte opponente (documento allegato numero 16 della comparsa di costituzione di parte opposta) che non contesta le pretese economiche di controparte eccependo invece la compensazione con crediti risarcitori asseritamente dovuti per condotte costituenti reati tenute da parte opposta.
Risulta inoltre infondata poiché non suffragata da prove ai sensi dell'art.2697 c.c. la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per aver questa dovuto reperire frettolosamente un magazzino provvisorio con contratto di locazione a condizioni più onerose sulla base della circostanza che a suo dire nelle date 01/12/2017 e 15/12/2017 la Co
le aveva impedito il transito delle merci in entrata al magazzino. Infatti, a confutazione della tesi dell'opponente in data 15/12/2017 presentava ai danni di questa CP_1 un esposto per procurato allarme poiché le Forze dell'Ordine intervenute su richiesta dell'opponente constatavano come le operazioni di carico e scarico merci si stessero svolgendo senza alcun ostacolo da parte dell'opposta. Ed inoltre la mail del 15/12/2017 inviata dall'opponente all'opposta evidenzia come la prima conferisse alla circostanza di diniego di accesso ai locali fino alla data di rilascio una connotazione di eventualità.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1369/18 del
04/05/2018;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge in favore del difensore di parte opposta LI TI CC dichiaratosi antistatario.
Lì 30 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava