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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.2603/2024 R.G., promossa da:
, P.Iva in qualità di Impresa territorialmente designata Parte_1 P.IVA_1 al Fondo Vittime della Strada si sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, con sede in Roma, Via Po' n. 20, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Katy Parte_2
Rovini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Perugia, Via E.
Valentini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Guido Glauco;
ATTRICE
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente nella Via Gladioli n. 8;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva che il convenuto Parte_1
venisse condannato “a rimborsare a ., quale impresa Controparte_1 Parte_1 designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui in premessa, l'importo di €. 11.320.00 ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo.”,
La compagnia di Assicurazioni a sostegno delle proprie ragioni deduceva che il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione, purché l'importo sia superiore ad € 500,00.
L'attrice riferiva di essere, in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n. 2171 del 5 febbraio CP_2
2003, impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Umbria. Evidenzia che le imprese designate hanno azione di regresso nei confronti dei responsabili dei sinistri per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
Deduceva di avere assunto la gestione del sinistro avvenuto il 18 agosto 2002, ore 01.15 circa, in
Perugia, lungo la E45 all'altezza dello svincolo S. Egidio, tra l'autovettura Alfa Romeo tg. AN370TL di proprietà di , condotta da , con a bordo in qualità di terzi trasportati CP_3 Controparte_4
e , ed il veicolo Volkswagen Polo tg. PG630596, privo di copertura CP_5 CP_6
assicurativa, di proprietà e condotto dal convenuto. Riferiva che il convenuto ha invaso la corsia opposta ed è andato a collidere con la autovettura Alfa Romeo.
Deduceva che a seguito di trattativa stragiudiziale, stante la responsabilità esclusiva di _1
, aveva provveduto a liquidare la complessiva somma di € 23.020.00 di cui € 10.200.00 in
[...] favore di , € 5.100.00 in favore di , € 4.520.00 in favore di CP_6 Controparte_4 CP_3 ed € 3.200.00 in favore di .
[...] CP_5
Riferiva che successivamente la società , quale mandataria di , con CP_7 Parte_1
raccomandata a.r. del 26 novembre 2010, aveva intimato al convenuto il rimborso della complessiva somma di €. 23.020.00.
Riferiva che aveva provveduto a transigere la posizione debitoria pagando la sola Controparte_1 somma di € 11.700.00. Riferiva che il convenuto nel mese di maggio 2023 ha interrotto a favore della attrice di €. 11.320.00.
La parte attrice riferiva di avere instaurato il procedimento di negoziazione assistita a cui il convenuto non aveva aderito e di essere stata, pertanto, costretta a rivolgersi all'intestato Tribunale, agendo in regresso nei confronti del convenuto, condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Evidenziava poi che il diritto di rivalsa del Fondo non deve essere ricondotto alla fattispecie di surrogazione legale, in quanto l'azione di rivalsa del Fondo nasce ex lege, automaticamente, dopo il pagamento dell'intero debito al danneggiato, operando all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno.
In altri termini, chiede al responsabile del sinistro di restituire e non di risarcire la somma CP_8
pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Evidenzia quindi che l'attrice non è subentrata nella posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi.
Rileva poi che con la rivalsa non viene chiesto di esaminare i danni patiti o di dichiarare la responsabilità in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale del litisconsorte necessario ex lege. Evidenziava che a tale conclusione è pervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite,
n. 21514/2022.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia di e la Controparte_1
prima udienza veniva differita al 18 dicembre 2024, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in riserva.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 26 marzo 2025 per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda proposta da , nella qualità sopra detta, è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va rilevato che al caso di specie si applica la disciplina di cui all'art. 292 primo comma,
Codice Assicurazioni il quale stabilisce che “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283 comma 1 lettere a9, b) d), d bis) e d) ter, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
L'azione proposta dalla parte attrice rientra in detta fattispecie in quanto il convenuto _1
alla guida della propria autovettura Wolkvagen Polo, tg. Pg. 630596, privo di copertura
[...]
assicurativa, in data 18 agosto 2002, ha causato un incidente a seguito del quale, appurata la responsabilità esclusiva del convenuto, quale impresa designata, ha provveduto Parte_1
al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati e del loro procuratore con il pagamento, in via stragiudiziale, della somma complessiva di € 23.020,00.
Risulta appurato che il convenuto ha versato alla parte attrice la somma di € 11.320,00, salvo poi interrompere ogni pagamento residuo. La transazione e la relativa quietanza debbono ritenersi pacifiche in quanto non specificatamente contestate dal convenuto che, tra l'altro, non si è costituito in giudizio.
In tale contesto va quindi ritenuto che sussistono i presupposti previsti dalla legge affinché la parte attrice possa richiedere al responsabile del sinistro la restituzione di quanto pagato ai danneggiati. Ed invero i presupposti per l'applicazione della norma sopra indicata sussistono in quanto l'autovettura
Wolkvagen Polo era priva di copertura assicurativa e la parte attrice ha provveduto al pagamento nei confronti dei danneggiati. Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21514 del 7 luglio 2022 è stato affermato che l'azione prevista dall'art. 292, comma primo, Codice delle Assicurazioni deve essere qualificata come una azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile allo schema tipico dell'azione di regresso dei coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, trattandosi di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dalla impresa designata nell'interesse uni soggettivo del danneggiato, in sostituzione del responsabile civile.
In tale contesto , quale impresa designata del fondo di garanzia per le vittime Parte_1 della strada, ha diritto a vedersi restituita da la residua somma di € 11.320,00 per Controparte_1
i danni causati in data 18 agosto 2002 dalla autovettura di proprietà dello stesso priva di copertura assicurativa, oltre agli interessi.
La domanda attorea va quindi accolta.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2603/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda attorea;
- condanna conseguentemente a rimborsare a , in qualità di Controparte_1 Parte_1
Impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, la somma di € 11.320,00, oltre gli interessi sino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di in qualità di Impresa Controparte_1 Parte_1
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.337,00 per compenso professionale, € 237,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 27 marzo 20255
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.2603/2024 R.G., promossa da:
, P.Iva in qualità di Impresa territorialmente designata Parte_1 P.IVA_1 al Fondo Vittime della Strada si sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, con sede in Roma, Via Po' n. 20, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Katy Parte_2
Rovini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Perugia, Via E.
Valentini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Guido Glauco;
ATTRICE
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente nella Via Gladioli n. 8;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva che il convenuto Parte_1
venisse condannato “a rimborsare a ., quale impresa Controparte_1 Parte_1 designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui in premessa, l'importo di €. 11.320.00 ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo.”,
La compagnia di Assicurazioni a sostegno delle proprie ragioni deduceva che il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione, purché l'importo sia superiore ad € 500,00.
L'attrice riferiva di essere, in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n. 2171 del 5 febbraio CP_2
2003, impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Umbria. Evidenzia che le imprese designate hanno azione di regresso nei confronti dei responsabili dei sinistri per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
Deduceva di avere assunto la gestione del sinistro avvenuto il 18 agosto 2002, ore 01.15 circa, in
Perugia, lungo la E45 all'altezza dello svincolo S. Egidio, tra l'autovettura Alfa Romeo tg. AN370TL di proprietà di , condotta da , con a bordo in qualità di terzi trasportati CP_3 Controparte_4
e , ed il veicolo Volkswagen Polo tg. PG630596, privo di copertura CP_5 CP_6
assicurativa, di proprietà e condotto dal convenuto. Riferiva che il convenuto ha invaso la corsia opposta ed è andato a collidere con la autovettura Alfa Romeo.
Deduceva che a seguito di trattativa stragiudiziale, stante la responsabilità esclusiva di _1
, aveva provveduto a liquidare la complessiva somma di € 23.020.00 di cui € 10.200.00 in
[...] favore di , € 5.100.00 in favore di , € 4.520.00 in favore di CP_6 Controparte_4 CP_3 ed € 3.200.00 in favore di .
[...] CP_5
Riferiva che successivamente la società , quale mandataria di , con CP_7 Parte_1
raccomandata a.r. del 26 novembre 2010, aveva intimato al convenuto il rimborso della complessiva somma di €. 23.020.00.
Riferiva che aveva provveduto a transigere la posizione debitoria pagando la sola Controparte_1 somma di € 11.700.00. Riferiva che il convenuto nel mese di maggio 2023 ha interrotto a favore della attrice di €. 11.320.00.
La parte attrice riferiva di avere instaurato il procedimento di negoziazione assistita a cui il convenuto non aveva aderito e di essere stata, pertanto, costretta a rivolgersi all'intestato Tribunale, agendo in regresso nei confronti del convenuto, condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Evidenziava poi che il diritto di rivalsa del Fondo non deve essere ricondotto alla fattispecie di surrogazione legale, in quanto l'azione di rivalsa del Fondo nasce ex lege, automaticamente, dopo il pagamento dell'intero debito al danneggiato, operando all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno.
In altri termini, chiede al responsabile del sinistro di restituire e non di risarcire la somma CP_8
pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Evidenzia quindi che l'attrice non è subentrata nella posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi.
Rileva poi che con la rivalsa non viene chiesto di esaminare i danni patiti o di dichiarare la responsabilità in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale del litisconsorte necessario ex lege. Evidenziava che a tale conclusione è pervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite,
n. 21514/2022.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia di e la Controparte_1
prima udienza veniva differita al 18 dicembre 2024, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in riserva.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 26 marzo 2025 per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda proposta da , nella qualità sopra detta, è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va rilevato che al caso di specie si applica la disciplina di cui all'art. 292 primo comma,
Codice Assicurazioni il quale stabilisce che “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283 comma 1 lettere a9, b) d), d bis) e d) ter, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
L'azione proposta dalla parte attrice rientra in detta fattispecie in quanto il convenuto _1
alla guida della propria autovettura Wolkvagen Polo, tg. Pg. 630596, privo di copertura
[...]
assicurativa, in data 18 agosto 2002, ha causato un incidente a seguito del quale, appurata la responsabilità esclusiva del convenuto, quale impresa designata, ha provveduto Parte_1
al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati e del loro procuratore con il pagamento, in via stragiudiziale, della somma complessiva di € 23.020,00.
Risulta appurato che il convenuto ha versato alla parte attrice la somma di € 11.320,00, salvo poi interrompere ogni pagamento residuo. La transazione e la relativa quietanza debbono ritenersi pacifiche in quanto non specificatamente contestate dal convenuto che, tra l'altro, non si è costituito in giudizio.
In tale contesto va quindi ritenuto che sussistono i presupposti previsti dalla legge affinché la parte attrice possa richiedere al responsabile del sinistro la restituzione di quanto pagato ai danneggiati. Ed invero i presupposti per l'applicazione della norma sopra indicata sussistono in quanto l'autovettura
Wolkvagen Polo era priva di copertura assicurativa e la parte attrice ha provveduto al pagamento nei confronti dei danneggiati. Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21514 del 7 luglio 2022 è stato affermato che l'azione prevista dall'art. 292, comma primo, Codice delle Assicurazioni deve essere qualificata come una azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile allo schema tipico dell'azione di regresso dei coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, trattandosi di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dalla impresa designata nell'interesse uni soggettivo del danneggiato, in sostituzione del responsabile civile.
In tale contesto , quale impresa designata del fondo di garanzia per le vittime Parte_1 della strada, ha diritto a vedersi restituita da la residua somma di € 11.320,00 per Controparte_1
i danni causati in data 18 agosto 2002 dalla autovettura di proprietà dello stesso priva di copertura assicurativa, oltre agli interessi.
La domanda attorea va quindi accolta.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di , tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2603/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda attorea;
- condanna conseguentemente a rimborsare a , in qualità di Controparte_1 Parte_1
Impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, la somma di € 11.320,00, oltre gli interessi sino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di in qualità di Impresa Controparte_1 Parte_1
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.337,00 per compenso professionale, € 237,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 27 marzo 20255
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)