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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 376/2024 R.G. e promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss.
c.p.c. notificato in data 10.06.2024 da già Parte_1 Parte_2
con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, codice fiscale , iscritta
[...] P.IVA_1 presso il Registro delle Imprese di Napoli con il numero 1635/89 R.E.A. 458737, iscritta all'Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/93 al n. 6, codice ABI n. 129338, cessionaria di crediti del patrimonio destinato “Gruppo Vicenza”, e per essa nella qualità di procuratrice speciale, in forza di procura del Notaio di Milano conferita in data 17.01.2023, con Persona_1 Parte_3 sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà 75, P.IVA, C.F. iscrizione al RI Roma n. in persona P.IVA_2 del dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura MUNARI, del Foro di Treviso, con Parte_4 domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Treviso - Via D. Marin n. 37/A, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 resistente contumace
In punto: altri istituti relativi alle successioni.
1 All'udienza del 25.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
Si richiama al ricorso, di cui chiede l'accoglimento, rinunziando a ulteriori termini per eventuale deposito di note.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo il 30.01.2024, Parte_1
già (di seguito anche solo ), e
[...] Controparte_2 Pt_1 per essa, quale procuratrice speciale, rappresentava che: Parte_5
- con atto unilaterale di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria di data 10 marzo 2005 a rogito Avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in Valdagno, i sigg.ri nato a CP_1
BH (India) il 15 novembre 1986, e nato a [...] [...], Parte_6 avevano riconosciuto e dato atto di avere ricevuto da l'importo di Controparte_3 euro 128.000,00 a titolo mutuo a tasso variabile e rata costante, ai sensi dell'art. 38 e ss. del D.Lgs.
385/93 (n. ), - rilasciando alla data del rogito quietanza della consegna della somma P.IVA_3 mutuata mediante accredito sul conto corrente n. 409499 agli stessi intestato presso la filiale di
Valdagno della medesima - con impegno alla restituzione dell'importo mutuato in n. 300 rate CP_3 mensili, oltre al periodo di pre-ammortamento di cui al contratto, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate di euro 675,63 ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale necessaria a graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 30.04.2005 e l'ultima il 31.03.2030;
- con il medesimo atto i sigg.ri e a garanzia della restituzione del CP_1 Parte_6 capitale mutuato e degli accessori dovuti alla avevano costituito ipoteca volontaria, iscritta in CP_3 data 24.03.2005 al n. reg. gen. 7454 reg. part. 1596 dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - di Vicenza, per il totale convenuto di € 256.000,00 sulla piena proprietà dei beni immobili, per la quota indivisa di ½ ciascuno - ai medesimi intestati di cui alla seguente descrizione catastale:
“ Parte_7
Foglio 16
[...]
Mapp. n. 225, Via Gonzati, piano T.1.2, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 199,87 oglio 16 Parte_8
Mapp. 873 are 01.08 R.D. Euro 0,33 R.A. Euro 0,22; per la quota di ½ dell'intero:
2 Mapp. 874 di are 01.12 R.D. 0,35 R.A. 0,23”.;
- il contratto di mutuo fondiario di data 10 marzo 2005 a rogito Avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in
Valdagno, veniva registrato a Valdagno il 21.03.2005 al n. 347 serie 1T e spedito in forma esecutiva dal
Notaio rogante in data 4.04.2005;
- successivamente, risultando impagate numerose rate del mutuo ipotecario n. 056/4620562 (n. 39 rate scadute a far data dal 31.12.2008), con lettera raccomandata del 5.03.2012 aveva Controparte_4 intimato ai debitori la decadenza di beneficio del termine ex 1186 c.c., richiedendo l'immediato pagamento di quanto a quella data dovuto per capitale residuo ed interessi (€ 133.840,40) e preavvertendo i sig.ri che, in difetto, la avrebbe agito per il recupero del credito;
CP_1 CP_3
- i sigg.ri non avevano provveduto al pagamento né manifestato la volontà di adempiere, sicché CP_1 essi andavano ancora debitori dalla data 5.04.2012 – di appostazione del credito a sofferenza - dell'importo di € 134.550,87, di cui € 105.304,02 per residuo capitale, € 43,88 per rateo, € 13.259,73 per quota capitale rate insolute, € 13.259,73 per quota interessi rate insolute, € 2.556,71 per mora maturata,
€ 80,00 per spese incasso rata, oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale convenuto sul solo importo capitale (quantificati in € 53.340,12 per il periodo 13.04.2012 – 14.03.2022), ed interessi semplici maturati al 14.03.2022 pari ad € 2.346,67 (il tutto entro il tasso soglia pro tempore vigente della categoria di riferimento, sino al saldo effettivo, oltre alle spese di esecuzione: l'importo complessivo per capitale ed interessi dovuto dai debitori era dunque pari a € 190.237,66 alla data del 14.03.22, il tutto entro il tasso soglia pro tempore vigente della categoria di riferimento, sino al saldo effettivo, oltre alle spese di esecuzione;
- in forza di contratto di cessione di credito concluso in data 06.01.2017 ai sensi Controparte_5 della Legge 30.04.1999 n. 130, aveva acquistato pro-soluto dalla tra Controparte_6 gli altri crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteche volontarie individuabili in blocco secondo i criteri esplicitati nella Gazzetta Ufficiale del 14.01.2017 anche il credito attinente al finanziamento ipotecario n.
056/4620562 concesso ai sigg.ri ; CP_1
- unitamente ai crediti erano stati altresì trasferiti ad ex art. 58, comma III, TUB e Controparte_5 dell'art. 2 del Contratto di Cessione, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali,
i pegni, i privilegi, le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi e, più in generale, ogni altro diritto, azione ragione, facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa
3 anche di natura processuale inerente i suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi e al loro esercizio;
- in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, (“cedente”) Controparte_5 aveva ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad Parte_1
(“ ”), per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza, (“acquirente”) - ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - la totalità tra l'altro dei crediti di titolarità della cedente, che erano già gestiti da e dalle società in precedenza nominate quali Special Pt_1 Pt_9 della cedente, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II, ivi compreso il credito azionato nei confronti dei sigg.ri ; CP_1
- per effetto di detti atti e contratti la Società per il tramite Parte_1 del proprio Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”, era succeduta, a titolo particolare, nella titolarità del credito vantato nei confronti di e in forza del richiamato Persona_2 CP_1 contratto di mutuo fondiario 10 marzo 2005;
- successivamente in qualità di cessionaria del credito, aveva promosso nei confronti dei sigg.ri Pt_1
e l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 252/2022 R.G.E avanti al Persona_2 CP_1
Tribunale di Vicenza;
- in tale procedimento, la relazione tecnica del CTU geom. di data 23.01.2023 dava atto Persona_3 del possibile decesso del debitore secondo quanto dichiarato dai familiari all'anagrafe del Persona_2
Comune di , e con successiva integrazione della relazione peritale di data 20.02.23, il Parte_7 geom. confermava la circostanza del decesso del predetto avvenuto a Vienna in Per_3 Persona_2 data 22.08.2007, producendo in allegato un certificato rilasciato dall'Ambasciata Indiana in Austria ed un certificato del laboratorio istologico di Vienna;
- a seguito del decesso del sig. chiamati alla successione risultavano essere la moglie Parte_6 sig.ra nata a Basmai in [...] il [...], e i figli nato a [...] Persona_4 CP_7 il 01.12.1979, nata a [...] il [...], nato a CP_8 CP_1
BH (India) il 15.11.1986, e , nato AT AS (India) il 20.01.1987; CP_9
- era risultato che in data 13.10.2021 il sig. aveva sottoscritto con tale sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...], un contratto di locazione di immobile urbano ad uso Per_5 abitativo, per la durata di anni 4 con decorrenza 14.10.2021 e scadenza 13.10.2025, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in , via Gonzati n. 34, oggetto del contratto di mutuo Parte_7
4 sopradescritta (il contratto era stato registrato in data 21.10.2021 a n. 2615 serie 3T all'Agenzia delle
Entrate di Verona, Ufficio territoriale di Soave);
- dalla stipula del contratto di locazione e dall'incasso dei relativi canoni si evinceva come il sig.
[...] avesse accettato tacitamente l'eredità relitta dal sig. ai sensi dell'art. 476 c.c. CP_1 Parte_6
(in base all'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede);
- quanto agli altri chiamati all'eredità, non risultava che i sigg.ri Persona_4 CP_7 [...]
e avessero accettato, né espressamente né tacitamente, l'eredità nel termine CP_8 CP_9 decennale previsto per l'accettazione;
- era interesse di promuovere il pignoramento dell'intero diritto di proprietà sull'immobile, e Parte_1
a tal fine era necessario ripristinare la continuità mancante nelle trascrizioni, promuovendo apposita azione nei confronti del sig. in qualità di erede legittimo del sig. al fine di CP_1 Parte_6 accertare giudizialmente l'avvenuta accettazione dell'eredità, relativamente alla quota di ½ della proprietà dell'immobile descritto in narrativa di ricorso, non essendo la mancanza di continuità delle trascrizioni ripristinabile mediante la trascrizione di un atto di accettazione tacita.
Tanto esposto, la ricorrente assumeva sussistessero i presupposti tutti di legge per l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e della qualità di erede in capo al resistente, con ordine di procedere alle formalità di rito, formulando coerenti conclusioni.
Notificato il ricorso / decreto, non si costituiva il resistente e all'udienza del 25 ottobre 2024, verificata la ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi il ricorso veniva discusso dal procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo, e riservato immediatamente in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c..
**************
Quanto sopra esposto e premesso, ad avviso del giudicante le domande della ricorrente devono essere accolte posto che, incontrovertibilmente, il comportamento richiamato e documentato col ricorso costituisce, in modo concludente e convergente, fattispecie univoca di accettazione tacita dell'eredità, con assunzione in capo al resistente della qualità di erede di Parte_6
5 In particolare, il doc. 11 di cui al ricorso attesta come il resistente avesse perfezionato con un terzo, in data 13.10.2021, contratto di locazione dell'immobile in proprietà (anche) del de cuius, poi procedendo all'incasso dei canoni.
Sussiste interesse della ricorrente alla statuizione in quanto l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c. deve essere trascritta al fine di assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva che costituisce lo sbocco della procedura esecutiva e, quindi, l'idoneità a produrre gli effetti della continuità delle trascrizioni.
Il resistente del resto, mancando di costituirsi, non ha inteso evidentemente opporsi alla domanda, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Va in definitiva autorizzata parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza accertativa di accettazione tacita (con esonero del Conservatore da responsabilità).
In considerazione del fatto che il resistente non si è costituito e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda, nulla va disposto quanto alle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, è erede legittimo del sig. , nato a [...] il 13 C.F._1 Parte_6 aprile 1955, c.f. , e deceduto a Vienna in data 22.08.2007, avendo accettato CodiceFiscale_2 tacitamente l'eredità relitta dal de cuius, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c.;
II) autorizza per l'effetto parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza dichiarativa dell'accettazione e della conseguente qualità di erede legittimo in capo al resistente (con esonero del Conservatore da responsabilità);
III) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 376/2024 R.G. e promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss.
c.p.c. notificato in data 10.06.2024 da già Parte_1 Parte_2
con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, codice fiscale , iscritta
[...] P.IVA_1 presso il Registro delle Imprese di Napoli con il numero 1635/89 R.E.A. 458737, iscritta all'Albo degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/93 al n. 6, codice ABI n. 129338, cessionaria di crediti del patrimonio destinato “Gruppo Vicenza”, e per essa nella qualità di procuratrice speciale, in forza di procura del Notaio di Milano conferita in data 17.01.2023, con Persona_1 Parte_3 sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà 75, P.IVA, C.F. iscrizione al RI Roma n. in persona P.IVA_2 del dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura MUNARI, del Foro di Treviso, con Parte_4 domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Treviso - Via D. Marin n. 37/A, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso ricorrente contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 resistente contumace
In punto: altri istituti relativi alle successioni.
1 All'udienza del 25.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
Si richiama al ricorso, di cui chiede l'accoglimento, rinunziando a ulteriori termini per eventuale deposito di note.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo il 30.01.2024, Parte_1
già (di seguito anche solo ), e
[...] Controparte_2 Pt_1 per essa, quale procuratrice speciale, rappresentava che: Parte_5
- con atto unilaterale di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria di data 10 marzo 2005 a rogito Avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in Valdagno, i sigg.ri nato a CP_1
BH (India) il 15 novembre 1986, e nato a [...] [...], Parte_6 avevano riconosciuto e dato atto di avere ricevuto da l'importo di Controparte_3 euro 128.000,00 a titolo mutuo a tasso variabile e rata costante, ai sensi dell'art. 38 e ss. del D.Lgs.
385/93 (n. ), - rilasciando alla data del rogito quietanza della consegna della somma P.IVA_3 mutuata mediante accredito sul conto corrente n. 409499 agli stessi intestato presso la filiale di
Valdagno della medesima - con impegno alla restituzione dell'importo mutuato in n. 300 rate CP_3 mensili, oltre al periodo di pre-ammortamento di cui al contratto, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate di euro 675,63 ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale necessaria a graduale rimborso della somma mutuata, scadenti la prima il 30.04.2005 e l'ultima il 31.03.2030;
- con il medesimo atto i sigg.ri e a garanzia della restituzione del CP_1 Parte_6 capitale mutuato e degli accessori dovuti alla avevano costituito ipoteca volontaria, iscritta in CP_3 data 24.03.2005 al n. reg. gen. 7454 reg. part. 1596 dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - di Vicenza, per il totale convenuto di € 256.000,00 sulla piena proprietà dei beni immobili, per la quota indivisa di ½ ciascuno - ai medesimi intestati di cui alla seguente descrizione catastale:
“ Parte_7
Foglio 16
[...]
Mapp. n. 225, Via Gonzati, piano T.1.2, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 199,87 oglio 16 Parte_8
Mapp. 873 are 01.08 R.D. Euro 0,33 R.A. Euro 0,22; per la quota di ½ dell'intero:
2 Mapp. 874 di are 01.12 R.D. 0,35 R.A. 0,23”.;
- il contratto di mutuo fondiario di data 10 marzo 2005 a rogito Avv. Gianfranco Di Marco, Notaio in
Valdagno, veniva registrato a Valdagno il 21.03.2005 al n. 347 serie 1T e spedito in forma esecutiva dal
Notaio rogante in data 4.04.2005;
- successivamente, risultando impagate numerose rate del mutuo ipotecario n. 056/4620562 (n. 39 rate scadute a far data dal 31.12.2008), con lettera raccomandata del 5.03.2012 aveva Controparte_4 intimato ai debitori la decadenza di beneficio del termine ex 1186 c.c., richiedendo l'immediato pagamento di quanto a quella data dovuto per capitale residuo ed interessi (€ 133.840,40) e preavvertendo i sig.ri che, in difetto, la avrebbe agito per il recupero del credito;
CP_1 CP_3
- i sigg.ri non avevano provveduto al pagamento né manifestato la volontà di adempiere, sicché CP_1 essi andavano ancora debitori dalla data 5.04.2012 – di appostazione del credito a sofferenza - dell'importo di € 134.550,87, di cui € 105.304,02 per residuo capitale, € 43,88 per rateo, € 13.259,73 per quota capitale rate insolute, € 13.259,73 per quota interessi rate insolute, € 2.556,71 per mora maturata,
€ 80,00 per spese incasso rata, oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale convenuto sul solo importo capitale (quantificati in € 53.340,12 per il periodo 13.04.2012 – 14.03.2022), ed interessi semplici maturati al 14.03.2022 pari ad € 2.346,67 (il tutto entro il tasso soglia pro tempore vigente della categoria di riferimento, sino al saldo effettivo, oltre alle spese di esecuzione: l'importo complessivo per capitale ed interessi dovuto dai debitori era dunque pari a € 190.237,66 alla data del 14.03.22, il tutto entro il tasso soglia pro tempore vigente della categoria di riferimento, sino al saldo effettivo, oltre alle spese di esecuzione;
- in forza di contratto di cessione di credito concluso in data 06.01.2017 ai sensi Controparte_5 della Legge 30.04.1999 n. 130, aveva acquistato pro-soluto dalla tra Controparte_6 gli altri crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteche volontarie individuabili in blocco secondo i criteri esplicitati nella Gazzetta Ufficiale del 14.01.2017 anche il credito attinente al finanziamento ipotecario n.
056/4620562 concesso ai sigg.ri ; CP_1
- unitamente ai crediti erano stati altresì trasferiti ad ex art. 58, comma III, TUB e Controparte_5 dell'art. 2 del Contratto di Cessione, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali,
i pegni, i privilegi, le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi e, più in generale, ogni altro diritto, azione ragione, facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa
3 anche di natura processuale inerente i suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi e al loro esercizio;
- in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 marzo 2021, (“cedente”) Controparte_5 aveva ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad Parte_1
(“ ”), per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza, (“acquirente”) - ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - la totalità tra l'altro dei crediti di titolarità della cedente, che erano già gestiti da e dalle società in precedenza nominate quali Special Pt_1 Pt_9 della cedente, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II, ivi compreso il credito azionato nei confronti dei sigg.ri ; CP_1
- per effetto di detti atti e contratti la Società per il tramite Parte_1 del proprio Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”, era succeduta, a titolo particolare, nella titolarità del credito vantato nei confronti di e in forza del richiamato Persona_2 CP_1 contratto di mutuo fondiario 10 marzo 2005;
- successivamente in qualità di cessionaria del credito, aveva promosso nei confronti dei sigg.ri Pt_1
e l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 252/2022 R.G.E avanti al Persona_2 CP_1
Tribunale di Vicenza;
- in tale procedimento, la relazione tecnica del CTU geom. di data 23.01.2023 dava atto Persona_3 del possibile decesso del debitore secondo quanto dichiarato dai familiari all'anagrafe del Persona_2
Comune di , e con successiva integrazione della relazione peritale di data 20.02.23, il Parte_7 geom. confermava la circostanza del decesso del predetto avvenuto a Vienna in Per_3 Persona_2 data 22.08.2007, producendo in allegato un certificato rilasciato dall'Ambasciata Indiana in Austria ed un certificato del laboratorio istologico di Vienna;
- a seguito del decesso del sig. chiamati alla successione risultavano essere la moglie Parte_6 sig.ra nata a Basmai in [...] il [...], e i figli nato a [...] Persona_4 CP_7 il 01.12.1979, nata a [...] il [...], nato a CP_8 CP_1
BH (India) il 15.11.1986, e , nato AT AS (India) il 20.01.1987; CP_9
- era risultato che in data 13.10.2021 il sig. aveva sottoscritto con tale sig. CP_1 [...]
nato a [...] il [...], un contratto di locazione di immobile urbano ad uso Per_5 abitativo, per la durata di anni 4 con decorrenza 14.10.2021 e scadenza 13.10.2025, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in , via Gonzati n. 34, oggetto del contratto di mutuo Parte_7
4 sopradescritta (il contratto era stato registrato in data 21.10.2021 a n. 2615 serie 3T all'Agenzia delle
Entrate di Verona, Ufficio territoriale di Soave);
- dalla stipula del contratto di locazione e dall'incasso dei relativi canoni si evinceva come il sig.
[...] avesse accettato tacitamente l'eredità relitta dal sig. ai sensi dell'art. 476 c.c. CP_1 Parte_6
(in base all'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede);
- quanto agli altri chiamati all'eredità, non risultava che i sigg.ri Persona_4 CP_7 [...]
e avessero accettato, né espressamente né tacitamente, l'eredità nel termine CP_8 CP_9 decennale previsto per l'accettazione;
- era interesse di promuovere il pignoramento dell'intero diritto di proprietà sull'immobile, e Parte_1
a tal fine era necessario ripristinare la continuità mancante nelle trascrizioni, promuovendo apposita azione nei confronti del sig. in qualità di erede legittimo del sig. al fine di CP_1 Parte_6 accertare giudizialmente l'avvenuta accettazione dell'eredità, relativamente alla quota di ½ della proprietà dell'immobile descritto in narrativa di ricorso, non essendo la mancanza di continuità delle trascrizioni ripristinabile mediante la trascrizione di un atto di accettazione tacita.
Tanto esposto, la ricorrente assumeva sussistessero i presupposti tutti di legge per l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e della qualità di erede in capo al resistente, con ordine di procedere alle formalità di rito, formulando coerenti conclusioni.
Notificato il ricorso / decreto, non si costituiva il resistente e all'udienza del 25 ottobre 2024, verificata la ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi il ricorso veniva discusso dal procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo, e riservato immediatamente in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c..
**************
Quanto sopra esposto e premesso, ad avviso del giudicante le domande della ricorrente devono essere accolte posto che, incontrovertibilmente, il comportamento richiamato e documentato col ricorso costituisce, in modo concludente e convergente, fattispecie univoca di accettazione tacita dell'eredità, con assunzione in capo al resistente della qualità di erede di Parte_6
5 In particolare, il doc. 11 di cui al ricorso attesta come il resistente avesse perfezionato con un terzo, in data 13.10.2021, contratto di locazione dell'immobile in proprietà (anche) del de cuius, poi procedendo all'incasso dei canoni.
Sussiste interesse della ricorrente alla statuizione in quanto l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c. deve essere trascritta al fine di assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva che costituisce lo sbocco della procedura esecutiva e, quindi, l'idoneità a produrre gli effetti della continuità delle trascrizioni.
Il resistente del resto, mancando di costituirsi, non ha inteso evidentemente opporsi alla domanda, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Va in definitiva autorizzata parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza accertativa di accettazione tacita (con esonero del Conservatore da responsabilità).
In considerazione del fatto che il resistente non si è costituito e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda, nulla va disposto quanto alle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, è erede legittimo del sig. , nato a [...] il 13 C.F._1 Parte_6 aprile 1955, c.f. , e deceduto a Vienna in data 22.08.2007, avendo accettato CodiceFiscale_2 tacitamente l'eredità relitta dal de cuius, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c.;
II) autorizza per l'effetto parte ricorrente a richiedere la trascrizione al competente Conservatore dei
RR.II della presente sentenza dichiarativa dell'accettazione e della conseguente qualità di erede legittimo in capo al resistente (con esonero del Conservatore da responsabilità);
III) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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