Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4716 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Manuela Angiolini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in atti Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Manuela Angiolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in LI il 15.02.1997 e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) La sig.ra pur essendo priva di reddito, rinuncia al mantenimento da parte del Pt_2 marito sig. ; Parte_1
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
2
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (atto n.9, Parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3