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Articolo 5 della Legge 23 agosto 1993, n. 349
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Legge 23 agosto 1993, n. 349
Articolo 5 della Legge 23 agosto 1993, n. 349
Versione
11 settembre 1993
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 11 settembre 1993
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