Articolo 5 della Legge 23 agosto 1993, n. 349
Articolo 4
Versione
11 settembre 1993
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 11 settembre 1993