CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RO, Presidente CORRERA MARIA ROSARIA, Relatore SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032402498/2023 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 4131/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032400357/2025 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 4132/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032400358/2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Motivi del ricorso n. 525/2025 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032402498/2023 notificato a mezzo pec in data 6 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli nella sola parte in cui, per il periodo d'imposta 2018, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, ha accertato una minore perdita per l'importo di euro 400.785,00 ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione ed ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro. Ricorrente_1La parte ha ricostruito la vicenda a partire dal 2015, quando la s.r.l. decideva di Società_1 Società_2investire nella s.r.l. che aveva un progetto di investimento nella s.r.l. Ricorrente_1, quindi, in data 08.09.2015 acquistava una quota di partecipazione del valore Società_1nominale di euro 3.500,00 pari al 3,5% del capitale sociale della s.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 52.500,00, obbligandosi contestualmente ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della medesima società per un ammontare pari ad euro 1.776.500,00 entro il 9.9.2015. Le parti concordavano, poi, che entro i 36 mesi successivi Ricorrente_1 Società_1la avrebbe effettuato un ulteriore versamento a favore di s.r.l. in conto capitale per un ammontare massimo pari ad euro 1.000.000,00. Ricorrente_1 Società_1Successivamente, in data 24.01.2018, s.r.l. e s.r.l. stipulavano un contratto di
“opzione put-call” con il quale la ricorrente concedeva alla Società_1 SR l'opzione di acquisto della quota di partecipazione acquistata nel 2015. Parimenti, Società_1 s.r.l. concedeva irrevocabilmente Ricorrente_1a s.r.l. l'opzione di vendita della medesima quota. Il prezzo complessivo stabilito dalle parti per l'esercizio dell'Opzione era pari ad euro 280.000,00 di cui euro 80.000,00 rappresentavano il valore della quota di partecipazione del 3,5% del capitale sociale di Società_1 s.r.l., mentre ulteriori Ricorrente_1euro 200.000,00 erano destinati alla parziale restituzione delle somme che s.r.l. aveva versato a Società_1 s.r.l., a titolo di rimborso per il capitale versato. In data 21.9.2018 le parti hanno deciso di sottoscrivere un accordo transattivo per regolare definitivamente i rapporti in essere, prevedendo da un lato di dare seguito al contratto di opzione put-call sottoscritto il 24 gennaio 2018, e dall'altro di risolvere l'accordo sottoscritto nel 2015 con Società_1 Ricorrente_1rinuncia della SR a chiedere alla l'ulteriore versamento di 1.000.000,00 di Ricorrente_1euro, con rinuncia da parte della al credito per il versamento in conto futuro aumento capitale per 1.576.500,00 euro. Ricorrente_1 Società_1In data 9.10.2018 la s.r.l. cedeva alla s.r.l. la quota di partecipazione nella Società_1stessa detenuta al prezzo pattuito di euro 80.000,00 e la s.r.l. versava l'importo di euro Ricorrente_1200.000,00 alla s.r.l. a parziale restituzione del versamento effettuato di euro 1.776.500,00 contestualmente all'acquisto della partecipazione. La restante quota a suo tempo versata dalla contribuente (euro 1.576.500,00, appunto la differenza tra 1.776.500 e 200.000) non veniva restituita e la ricorrente contabilizzava una minusvalenza correlata alla partecipazione ceduta alla Società_1 s.r.l. che determinava, insieme ad altre variazioni in diminuzione, la perdita dichiarata di euro 2.282.465,00. L'Ufficio ha accertato l'indeducibilità della minusvalenza in questione considerato che l'art. 110, comma 1, lett. d) del T.U.I.R. prevede espressamente che il valore fiscale della partecipazione è ancorato al costo sostenuto rimanendo insensibile rispetto alle variazioni determinate in bilancio. Con il proposto gravame la parte, premessa la tempestività del ricorso in pendenza dei termini per la richiesta procedura di accertamento con adesione, contesta la legittimità dell'avviso impugnato. Deduce la ricorrente che in sede di contabilizzazione della posta nel bilancio dell'esercizio 2018 ha commesso un errore: avrebbe dovuto registrare una perdita per rinuncia al credito vantato nei confronti della Società_1 s.r.l. per versamenti in conto futuro aumento capitale sociale, invece la perdita è stata contabilizzata come minusvalenza relativa a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. Tale diversa e – a parere della parte - corretta qualificazione sarebbe riscontrata dal contenuto Società_1 Ricorrente_1dell'accordo transattivo stipulato il 9.10.2018 con la s.r.l., in forza del quale la avrebbe rinunciato al credito per il versamento in conto futuro aumento capitale per euro 1.576.500,00. Nello stesso accordo transattivo si evidenzia – quindi - che il versamento in esame è stato effettuato in conto futuro aumento capitale. L'accordo transattivo e la documentazione allegata sono stati presentati all'Ufficio solo in data 30 maggio 2024, alla scadenza dell'accordo di riservatezza sottoscritto tra le parti contrattuali. Ciò premesso, la parte ribadisce che la tesi dell'Ufficio secondo cui sia da escludersi la deducibilità di tale posta ai sensi dell'art. 101 Tuir per insussistenza dei requisiti previsti da tale norma deve ritenersi infondata ed illegittima. Sostiene la parte che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, sussistono gli elementi certi e precisi che dimostrano l'inesigibilità del credito oggetto della perdita dichiarata, come precisato dall'ultimo periodo del citato art. 101 co.5 Tuir : “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali – ribadisce la parte - le perdite su crediti si considerano dunque deducibili dal reddito di impresa in quanto afferenti a diritti di credito estinti o trasferiti, senza necessità di ulteriori dimostrazioni. Tale disciplina, inizialmente applicabile solo per i soggetti con bilancio IAS/IFRS è stata estesa anche ai soggetti con bilancio predisposto ai sensi dei principi contabili nazionali dall'articolo 1, comma 160, della legge 147/2013. Si chiede, in conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. T9B032402498/2023 nella parte concernente l'indeducibilità ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. d) TUIR della minusvalenza. Con vittoria di spese. Con MEMORIA successiva la parte ha contestato le controdeduzioni dell'Ufficio, sostenendo che la qualificazione giuridica della posta quale versamento in conto capitale è chiara alla luce degli atti prodotti. Anche nell'accordo transattivo alla lett. C) delle premesse viene precisato che “nel contratto Ricorrente_1stipulato in data 8 settembre 2015 si era impegnata ad investire la somma 1.776.500,00 Società_1euro in . Tali risorse sono state apportate come versamenti in conto futuro aumento di Società_1capitale, con l'obiettivo di permettere ad di effettuare l'investimento prospettato nella Società_2 Nominativo_1società individuata da .Sempre in tale ottica l'accordo prevedeva l'obbligo da Ricorrente_1 Società_1parte di di effettuare un ulteriore versamento in conto capitale a favore di per euro 1.000.000,00”. E' evidente dunque – ad avviso di parte ricorrente - che il versamento in discussione è stato effettuato in conto futuro aumento capitale sociale e ciò emerge proprio dalla documentazione depositata. Si ribadisce, poi, la deducibilità della posta. Motivi del ricorso 4131/25 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032400357/2025 notificato a mezzo pec in data 12 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli con il quale, per il periodo d'imposta 2019, ha rettificato il quadro RS ai sensi dell'art. 39 e 36-bis del DPR 600/1973 senza emersione di maggiore imponibile disponendo la società di perdite per l'importo di -400.785,00, ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione. Si tratta, quindi, di avviso che deriva dall'avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2018 alla cui motivazione l'Ufficio ha rinviato per relationem richiamandone integralmente il contenuto. Nell'atto di gravame, anche la parte richiama integralmente i motivi esposti per il ricorso 525/25.
Motivi del ricorso 4132/25 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032400358/2025 notificato a mezzo pec in data 12 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli con il quale, per il periodo d'imposta 2020, ha accertato, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, un reddito d'impresa pari ad euro 3.446.535,00 euro calcolato riconoscendo l'utilizzo della perdita residua dichiarata nel 2017 e della perdita rideterminata per il periodo d'imposta 2018 e, conseguentemente, ha accertato una maggiore IRES per 451.603,00 euro, oltre interessi per 61.059,20 euro, ed irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 406.442,70 euro. E ciò quale conseguenza della perdita rideterminata per il periodo d'imposta 2018 in relazione al quale è stato notificato l'avviso di accertamento n. T9B032402498/2025 con il quale è stata accertata una minore perdita per l'importo di euro 400.785,00 ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione. Si tratta, quindi, di avviso che deriva dall'avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2018 alla cui motivazione l'Ufficio ha rinviato per relationem richiamandone integralmente il contenuto. Nel presente gravame, anche la parte richiama integralmente i motivi esposti per il ricorso 525/25.
Controdeduzioni della parte resistente L'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. I di Milano, costituita in giudizio in tutti i tre procedimenti sopra richiamati , ha contestato i motivi di ciascun ricorso, con argomentazioni analoghe, che di seguito si illustrano. In via preliminare rileva l'Ufficio che l'accordo transattivo e tutta la documentazione citata da parte ricorrente è stata prodotta un anno dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ufficio e l'esistenza dell'accordo di riservatezza tra privati non impedisce al contribuente di illustrare e giustificare all'Ufficio determinate scelte imprenditoriali, soprattutto alla luce del principio di collaborazione e buona fede. Ciò premesso, l'Ufficio evidenzia che da tutti gli atti prodotti non emerge in alcun modo che il versamento di euro 1.776.500,00 effettuato contestualmente all'acquisto della quota di partecipazione Società_1nella misura del 3,5% del capitale sociale della SR, sia stato fatto e soprattutto contabilizzato come versamento in conto futuro aumento capitale sociale. Sostiene l'Ufficio che l'analisi dei bilanci depositati dalla Società a partire dal 2015 (anno di acquisto Società_1della quota di partecipazione nella s.r.l.) e fino al 2017, dimostra che il valore delle partecipazioni iscritto in bilancio nell'anno 2015 pari ad euro 4.579.000,00 è rimasto costante nel tempo fino a subire delle variazioni nel 2018, anno in cui la Società ha ceduto la sua quota di Società_1partecipazione in s.r.l. Quindi non c'è alcun errore di contabilizzazione della posta, come sostiene la parte, poiché – ribadisce l'Ufficio - nelle registrazioni contabili poste in essere nel 2018 a seguito di cessione della quota di partecipazione, ma anche nelle iscrizioni in bilancio eseguite nel 2015, il valore della quota di partecipazione acquistata comprendeva l'importo di euro 1.776.500,00. Quanto al contenuto dell'accordo transattivo, rileva l'Ufficio, riportandone in parte il testo, dalla lettura dell'accordo non si evince nulla di quanto asserito dalla ricorrente, atteso che l'unica rinuncia citata riguarda l'ulteriore versamento di euro 1.000.000,00 che la Società_1 s.r.l. si impegna a non Ricorrente_1pretendere dalla s.r.l. L'importo di euro 1.576.500,00 che la parte vorrebbe qualificare come credito per il versamento in conto futuro aumento capitale e, per di più, come credito oggetto di rinuncia regolata da accordo transattivo, a parere dell'Ufficio attiene al valore della partecipazione iscritto in bilancio nel 2015 e modificato nel 2018 a seguito della cessione della partecipazione. Il tentativo di ri-qualificare una posta contabile da “minusvalenza da partecipazione” in “perdita su credito” – osserva l'Ufficio - non è supportato da adeguato corredo probatorio e, comunque, tale posta non inerisce affatto ad un credito, considerato che non è mai stato registrato in contabilità come Società_1credito Vs la e, invece, è stato sempre considerato come quota del valore Società_1della partecipazione del 3,5% detenuta nella s.r.l., come dimostrano i bilanci e le scritture contabili che l'Ufficio richiama. In quanto minusvalenza da partecipazione la posta è indeducibile. In subordine, l'Ufficio contesta anche la lettura dell'art. 101 comma 5 Tuir offerta da parte ricorrente e ribadisce la necessità di provare con elementi certi e precisi la inesigibilità del credito. Si richiama giurisprudenza di legittimità che si assume conforme alla tesi. Si chiede rigetto di tutti i ricorsi con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte – sentite le parti – ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti in epigrafe indicati, stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi. La questione principale sollevata da parte ricorrente con i ricorsi proposti, riguarda la riqualificazione della posta indicata nel bilancio relativo all'esercizio 2018 quale minusvalenza da svalutazione della Società_1partecipazione in SR, che viene invece ritenuta dalla parte quale perdita del credito vantato per i versamenti in conto futuro aumento capitale sociale della predetta compagine societaria. A tale riqualificazione, poi, è riconducibile l'imponibile dichiarato negli esercizi d'impresa del 2019 e 2020, rettificati dall'Ufficio, oggetto dei ricorsi riuniti (4131 e 4132/25). A sostegno del suo assunto, la parte richiama la rinuncia effettuata in sede di transazione con l'accordo del 9.10.2018, a sua volta reso noto all'Agenzia delle Entrate soltanto a distanza di sei anni, il 30 maggio 2024, alla scadenza di un patto di riservatezza che vincolava le due parti. Ebbene, si rileva sul punto l'assoluta irrilevanza di un accordo privato nei confronti del Fisco, stante la prevalenza delle norme fiscali su patti contrattuali intercorsi tra soggetti privati, che sono tenuti alla comunicazione all'Agenzia degli atti e documenti che possano incidere sulla propria posizione fiscale ai fini dell'imponibilità. Nonostante l'ingiustificato ritardo nella comunicazione, deve essere comunque affermato che è possibile una riqualificazione di poste contabili, anche in sede giudiziaria, laddove sia accertato, in modo rigoroso e oggettivamente riscontrato, la reale natura dell'atto registrato in contabilità. La riqualificazione, invero, implica un'analisi profonda dell'operazione, in cui le prove documentali contabili sono interpretate secondo criteri legali per accertare la reale situazione patrimoniale e finanziaria. Ciò posto, ritiene la Corte che la diversa qualificazione della posta registrata come minusvalenza da svalutazione in partecipazione non possa essere riqualificata perdita su credito. Deve osservarsi, in primo luogo, che tutte le registrazioni contabili della società ricorrente hanno indicato la posta in questione dapprima come partecipazione nella società Società_1, avviata nel 2015, e, successivamente, a partire dal 2018, come minusvalenza da svalutazione della partecipazione. L'Ufficio, negli atti di controdeduzioni, ha riportato – con dovizia di dettagli – le scritture contabili e le registrazioni anche di bilancio che confermano l'inserimento della posta in questione nelle partecipazioni detenute dalla Ricorrente_1. Tale qualificazione è riscontrata dall'iscrizione nel bilancio 2015 del valore della partecipazione, con relativo costo di acquisto, e dal conto “Partecipazioni in altre imprese” dell'esercizio 2018, dove viene ridotto il Ricorrente_1valore delle partecipazioni detenute dalla in misura corrispondente alla cessione della quota prevista nell'accordo transattivo. Coerente a tali risultanze è la scheda contabile dell'esercizio 2018 e la risposta a chiarimento fornita all'Agenzia dalla stessa società ricorrente con mail inviata all'Ufficio in data 23.9.2023, nella quale si ricostruisce anche la natura dell'operazione:
“…alcuni chiarimenti in merito alla natura della minusvalenza. Occorre fare un piccolo preambolo: la liquidità Ricorrente_1 Società_3posseduta dalla SR deriva dalla cessione delle quote possedute nella Spa, avvenuta nel 2015. Rappresentante_1La società in questione era l'azienda della famiglia e in conseguenza del passaggio generazionale si è Ricorrente_1deciso di cedere l'attività ad altri investitori. I proventi di questa vendita sono confluiti anche nella SR , in Rappresentante_1 Nominativo_2quegli anni amministrata dai due fratelli e . Avendo questa grossa disponibilità economica, gli amministratori decisero di investire parte delle risorse in fondi di investimento bancari (vedi Banca_1prospetti Kairos e già a vostra disposizione) e parte in questo business legato al campo della Ricorrente_1medicina sportiva….. SR aveva stretto un accordo per fornire la somma di euro 1.776.500 da destinare a futuro aumento di capitale nella SR partecipata. Purtroppo, l'investimento non va nel modo sperato e nel 2018 la situazione economica e finanziaria della partecipata è ampiamente insoddisfacente quindi si Ricorrente_1prospettano due alternative per la SR:
1. Continuare ad investire denaro in un business fallimentare e registrare altre perdite (ad oggi sappiamo che dopo il periodo emergenziale legato al Covid il progetto è stato definitivamente messo da parte); 2. Defilarsi dall'investimento accettando la perdita maturata fino al 2018 ed evitare di riportarne ulteriori per gli anni futuri. In ottica prudenziale gli amministratori hanno optato per la seconda soluzione. Nel bilancio 2018 si è proceduto ad iscrivere la minusvalenza da cessione della partecipazione per euro 1.576.500 e una svalutazione dei fondi investiti per euro 458.121. Queste due voci costituiscono le motivazioni della perdita civilistica e fiscale registrata nell'anno d'imposta in analisi.”. Si tratta evidentemente di un investimento di liquidità nel capitale sociale di una nuova start-up nel business della medicina sportiva, che, a distanza di alcuni anni, nel 2018, non produce i risultati previsti, sicchè la società ricorrente decide di rinunciare all'investimento, accettando la perdita dell'iniziale aumento di capitale ed evitando ulteriori finanziamenti. Ebbene, la “rinuncia” contenuta nell'accordo transattivo, lungi da modificare la reale natura dell'operazione, esplicita le nuove condizioni di pattuizione intercorse tra le parti quale conseguenza dell'originario accordo di investimento definito nel 2015. In tale ottica di doverosa valutazione complessiva delle emergenze documentali, quindi, l'accordo transattivo costituisce una mera rivalutazione della iniziativa imprenditoriale assunta dalla Ricorrente_1 nel 2015, con la quale parte ricorrente accettava la perdita maturata a quella data ( 2018), con l'impegno di rinunciare ad ogni azione nei Società_1confronti di SR, e in cambio si asteneva da ulteriori aumenti di capitale ( un milione di euro) previsti nell'accordo del 2015. L'operazione, dunque, non può in alcun modo assimilarsi ad una ordinaria obbligazione contrattuale di debito-credito, al fine di valersi dell'agevolazione fiscale riconosciuta per la rinuncia al credito. Una tale interpretazione omette di confrontarsi con la reale natura dell'operazione intercorsa tra le parti nel 2015, Ricorrente_1basata sull'accettazione dell'alea d'impresa in funzione della quale l'investitore esponeva l'aumento di capitale finanziato ai risultati gestionali della Società_1 SR, che, nei tre anni a seguire, sono risultati negativi.
Parimenti infondata, inoltre, risulta la prospettazione di parte ricorrente circa l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 101 comma 5 Tuir. Si è già illustrato come la minusvalenza dichiarata non possa assimilarsi a perdita su credito. Ricorrente_1In ogni caso, la mera cancellazione della perdita dal bilancio della non legittima parte ricorrente a beneficiare della deduzione prevista dall'art. 101 Tuir, in maniera automatica e senza necessità di elementi certi e precisi a supporto della inesigibilità del credito. Va premesso che ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di due elementi fondamentali: la certezza e la precisione della perdita. Invero, affinché la perdita sia considerata fiscalmente deducibile, deve essere dimostrato dalla parte che invoca il beneficio che il credito non è più esigibile e l'importo della perdita deve essere determinato in maniera inequivocabile. Il comma 5 dell'art. 101 Tuir, poi, prevede che “ Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.” I principi contabili OIC ai paragrafi 71-73 disciplinano i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio e prevedono che: “i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”. Il combinato disposto delle norme, quindi, consentirebbe, secondo la lettura di parte ricorrente, la deduzione fiscale in caso di cancellazione dal bilancio di crediti che risultano estinti per atto di transazione, poiché sarebbero automaticamente e senza altro riscontro crediti inesigibili in modo certo e preciso. Si tratta di interpretazione non condivisibile. Infatti, la possibilità di cancellare un credito per un mero atto di stima o valutazione, quale la transazione nel caso di specie, non rende il credito irrecuperabile ai fini della prevista deduzione fiscale. Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/2018, che ha chiarito la portata interpretativa del citato comma 5 dell'art. 101 Tuir, nel senso di ritenere comunque sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la cancellazione (derecognition ) di un credito. In particolare : “la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, può attuarsi solo nelle ipotesi in cui si possano considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR . Resta ferma, la possibilità per l'amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità. ”. Conforme a questa lettura della disposizione è risultato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità 1indeducibili a fini fiscali . Rileva la Cassazione, infatti, che la scelta del legislatore è quella di agganciare la contabilizzazione della componente negativa di reddito alla circostanza oggettiva della irrealizzabilità del credito, anche in sede esecutiva e non a valutazioni di opportunità o di strategia imprenditoriale che, pur risultando antieconomiche, sono destinate 2a creare valore su altri fronti . In conclusione, la mera cancellazione della perdita subita dalla ricorrente in esito alla transazione del 2018 non autorizza in modo semplicistico la parte a invocare la deduzione fiscale della stessa, laddove non sia correlata ad una inesigibilità certa. Nel caso di specie la certezza non è in alcun modo riscontrata, ed anzi è smentita dalla documentazione acquisita che riconduce la perdita all'esito negativo dell'investimento aleatorio effettuato nel 2015, non supportato peraltro neppure da una accurata due-diligence prima del finanziamento, diretta a valutare la fattibilità degli obiettivi prefissi dalla Società_1 SR e condivisi dalla Ricorrente_1.
L'infondatezza dei motivi di gravame impone il rigetto dei ricorsi riuniti e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento liquidate, a favore della costituita Agenzia, in euro 3.000,00 oltre accessori. Milano, 28 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente d.ssa Maria Rosaria Correra dr. Roberto Bichi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7860; Cass., Sez. V, 27 aprile 2018, n. 10211; Cass., Sez. V, 22 novembre 2018, n. 30224. 2 Cass. SEz. V, ordinanza n. 16829 del 13.4.2021
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RO, Presidente CORRERA MARIA ROSARIA, Relatore SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032402498/2023 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 4131/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032400357/2025 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 4132/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032400358/2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Motivi del ricorso n. 525/2025 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032402498/2023 notificato a mezzo pec in data 6 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli nella sola parte in cui, per il periodo d'imposta 2018, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, ha accertato una minore perdita per l'importo di euro 400.785,00 ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione ed ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro. Ricorrente_1La parte ha ricostruito la vicenda a partire dal 2015, quando la s.r.l. decideva di Società_1 Società_2investire nella s.r.l. che aveva un progetto di investimento nella s.r.l. Ricorrente_1, quindi, in data 08.09.2015 acquistava una quota di partecipazione del valore Società_1nominale di euro 3.500,00 pari al 3,5% del capitale sociale della s.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 52.500,00, obbligandosi contestualmente ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della medesima società per un ammontare pari ad euro 1.776.500,00 entro il 9.9.2015. Le parti concordavano, poi, che entro i 36 mesi successivi Ricorrente_1 Società_1la avrebbe effettuato un ulteriore versamento a favore di s.r.l. in conto capitale per un ammontare massimo pari ad euro 1.000.000,00. Ricorrente_1 Società_1Successivamente, in data 24.01.2018, s.r.l. e s.r.l. stipulavano un contratto di
“opzione put-call” con il quale la ricorrente concedeva alla Società_1 SR l'opzione di acquisto della quota di partecipazione acquistata nel 2015. Parimenti, Società_1 s.r.l. concedeva irrevocabilmente Ricorrente_1a s.r.l. l'opzione di vendita della medesima quota. Il prezzo complessivo stabilito dalle parti per l'esercizio dell'Opzione era pari ad euro 280.000,00 di cui euro 80.000,00 rappresentavano il valore della quota di partecipazione del 3,5% del capitale sociale di Società_1 s.r.l., mentre ulteriori Ricorrente_1euro 200.000,00 erano destinati alla parziale restituzione delle somme che s.r.l. aveva versato a Società_1 s.r.l., a titolo di rimborso per il capitale versato. In data 21.9.2018 le parti hanno deciso di sottoscrivere un accordo transattivo per regolare definitivamente i rapporti in essere, prevedendo da un lato di dare seguito al contratto di opzione put-call sottoscritto il 24 gennaio 2018, e dall'altro di risolvere l'accordo sottoscritto nel 2015 con Società_1 Ricorrente_1rinuncia della SR a chiedere alla l'ulteriore versamento di 1.000.000,00 di Ricorrente_1euro, con rinuncia da parte della al credito per il versamento in conto futuro aumento capitale per 1.576.500,00 euro. Ricorrente_1 Società_1In data 9.10.2018 la s.r.l. cedeva alla s.r.l. la quota di partecipazione nella Società_1stessa detenuta al prezzo pattuito di euro 80.000,00 e la s.r.l. versava l'importo di euro Ricorrente_1200.000,00 alla s.r.l. a parziale restituzione del versamento effettuato di euro 1.776.500,00 contestualmente all'acquisto della partecipazione. La restante quota a suo tempo versata dalla contribuente (euro 1.576.500,00, appunto la differenza tra 1.776.500 e 200.000) non veniva restituita e la ricorrente contabilizzava una minusvalenza correlata alla partecipazione ceduta alla Società_1 s.r.l. che determinava, insieme ad altre variazioni in diminuzione, la perdita dichiarata di euro 2.282.465,00. L'Ufficio ha accertato l'indeducibilità della minusvalenza in questione considerato che l'art. 110, comma 1, lett. d) del T.U.I.R. prevede espressamente che il valore fiscale della partecipazione è ancorato al costo sostenuto rimanendo insensibile rispetto alle variazioni determinate in bilancio. Con il proposto gravame la parte, premessa la tempestività del ricorso in pendenza dei termini per la richiesta procedura di accertamento con adesione, contesta la legittimità dell'avviso impugnato. Deduce la ricorrente che in sede di contabilizzazione della posta nel bilancio dell'esercizio 2018 ha commesso un errore: avrebbe dovuto registrare una perdita per rinuncia al credito vantato nei confronti della Società_1 s.r.l. per versamenti in conto futuro aumento capitale sociale, invece la perdita è stata contabilizzata come minusvalenza relativa a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. Tale diversa e – a parere della parte - corretta qualificazione sarebbe riscontrata dal contenuto Società_1 Ricorrente_1dell'accordo transattivo stipulato il 9.10.2018 con la s.r.l., in forza del quale la avrebbe rinunciato al credito per il versamento in conto futuro aumento capitale per euro 1.576.500,00. Nello stesso accordo transattivo si evidenzia – quindi - che il versamento in esame è stato effettuato in conto futuro aumento capitale. L'accordo transattivo e la documentazione allegata sono stati presentati all'Ufficio solo in data 30 maggio 2024, alla scadenza dell'accordo di riservatezza sottoscritto tra le parti contrattuali. Ciò premesso, la parte ribadisce che la tesi dell'Ufficio secondo cui sia da escludersi la deducibilità di tale posta ai sensi dell'art. 101 Tuir per insussistenza dei requisiti previsti da tale norma deve ritenersi infondata ed illegittima. Sostiene la parte che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio, sussistono gli elementi certi e precisi che dimostrano l'inesigibilità del credito oggetto della perdita dichiarata, come precisato dall'ultimo periodo del citato art. 101 co.5 Tuir : “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali – ribadisce la parte - le perdite su crediti si considerano dunque deducibili dal reddito di impresa in quanto afferenti a diritti di credito estinti o trasferiti, senza necessità di ulteriori dimostrazioni. Tale disciplina, inizialmente applicabile solo per i soggetti con bilancio IAS/IFRS è stata estesa anche ai soggetti con bilancio predisposto ai sensi dei principi contabili nazionali dall'articolo 1, comma 160, della legge 147/2013. Si chiede, in conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. T9B032402498/2023 nella parte concernente l'indeducibilità ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. d) TUIR della minusvalenza. Con vittoria di spese. Con MEMORIA successiva la parte ha contestato le controdeduzioni dell'Ufficio, sostenendo che la qualificazione giuridica della posta quale versamento in conto capitale è chiara alla luce degli atti prodotti. Anche nell'accordo transattivo alla lett. C) delle premesse viene precisato che “nel contratto Ricorrente_1stipulato in data 8 settembre 2015 si era impegnata ad investire la somma 1.776.500,00 Società_1euro in . Tali risorse sono state apportate come versamenti in conto futuro aumento di Società_1capitale, con l'obiettivo di permettere ad di effettuare l'investimento prospettato nella Società_2 Nominativo_1società individuata da .Sempre in tale ottica l'accordo prevedeva l'obbligo da Ricorrente_1 Società_1parte di di effettuare un ulteriore versamento in conto capitale a favore di per euro 1.000.000,00”. E' evidente dunque – ad avviso di parte ricorrente - che il versamento in discussione è stato effettuato in conto futuro aumento capitale sociale e ciò emerge proprio dalla documentazione depositata. Si ribadisce, poi, la deducibilità della posta. Motivi del ricorso 4131/25 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032400357/2025 notificato a mezzo pec in data 12 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli con il quale, per il periodo d'imposta 2019, ha rettificato il quadro RS ai sensi dell'art. 39 e 36-bis del DPR 600/1973 senza emersione di maggiore imponibile disponendo la società di perdite per l'importo di -400.785,00, ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione. Si tratta, quindi, di avviso che deriva dall'avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2018 alla cui motivazione l'Ufficio ha rinviato per relationem richiamandone integralmente il contenuto. Nell'atto di gravame, anche la parte richiama integralmente i motivi esposti per il ricorso 525/25.
Motivi del ricorso 4132/25 Ricorrente_1 SR ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9B032400358/2025 notificato a mezzo pec in data 12 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Controlli con il quale, per il periodo d'imposta 2020, ha accertato, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, un reddito d'impresa pari ad euro 3.446.535,00 euro calcolato riconoscendo l'utilizzo della perdita residua dichiarata nel 2017 e della perdita rideterminata per il periodo d'imposta 2018 e, conseguentemente, ha accertato una maggiore IRES per 451.603,00 euro, oltre interessi per 61.059,20 euro, ed irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 406.442,70 euro. E ciò quale conseguenza della perdita rideterminata per il periodo d'imposta 2018 in relazione al quale è stato notificato l'avviso di accertamento n. T9B032402498/2025 con il quale è stata accertata una minore perdita per l'importo di euro 400.785,00 ritenendo indeducibile ai sensi dell'art. 110 TUIR l'importo di 1.802.532,00 euro quale minusvalenza da svalutazione della partecipazione. Si tratta, quindi, di avviso che deriva dall'avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2018 alla cui motivazione l'Ufficio ha rinviato per relationem richiamandone integralmente il contenuto. Nel presente gravame, anche la parte richiama integralmente i motivi esposti per il ricorso 525/25.
Controdeduzioni della parte resistente L'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. I di Milano, costituita in giudizio in tutti i tre procedimenti sopra richiamati , ha contestato i motivi di ciascun ricorso, con argomentazioni analoghe, che di seguito si illustrano. In via preliminare rileva l'Ufficio che l'accordo transattivo e tutta la documentazione citata da parte ricorrente è stata prodotta un anno dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ufficio e l'esistenza dell'accordo di riservatezza tra privati non impedisce al contribuente di illustrare e giustificare all'Ufficio determinate scelte imprenditoriali, soprattutto alla luce del principio di collaborazione e buona fede. Ciò premesso, l'Ufficio evidenzia che da tutti gli atti prodotti non emerge in alcun modo che il versamento di euro 1.776.500,00 effettuato contestualmente all'acquisto della quota di partecipazione Società_1nella misura del 3,5% del capitale sociale della SR, sia stato fatto e soprattutto contabilizzato come versamento in conto futuro aumento capitale sociale. Sostiene l'Ufficio che l'analisi dei bilanci depositati dalla Società a partire dal 2015 (anno di acquisto Società_1della quota di partecipazione nella s.r.l.) e fino al 2017, dimostra che il valore delle partecipazioni iscritto in bilancio nell'anno 2015 pari ad euro 4.579.000,00 è rimasto costante nel tempo fino a subire delle variazioni nel 2018, anno in cui la Società ha ceduto la sua quota di Società_1partecipazione in s.r.l. Quindi non c'è alcun errore di contabilizzazione della posta, come sostiene la parte, poiché – ribadisce l'Ufficio - nelle registrazioni contabili poste in essere nel 2018 a seguito di cessione della quota di partecipazione, ma anche nelle iscrizioni in bilancio eseguite nel 2015, il valore della quota di partecipazione acquistata comprendeva l'importo di euro 1.776.500,00. Quanto al contenuto dell'accordo transattivo, rileva l'Ufficio, riportandone in parte il testo, dalla lettura dell'accordo non si evince nulla di quanto asserito dalla ricorrente, atteso che l'unica rinuncia citata riguarda l'ulteriore versamento di euro 1.000.000,00 che la Società_1 s.r.l. si impegna a non Ricorrente_1pretendere dalla s.r.l. L'importo di euro 1.576.500,00 che la parte vorrebbe qualificare come credito per il versamento in conto futuro aumento capitale e, per di più, come credito oggetto di rinuncia regolata da accordo transattivo, a parere dell'Ufficio attiene al valore della partecipazione iscritto in bilancio nel 2015 e modificato nel 2018 a seguito della cessione della partecipazione. Il tentativo di ri-qualificare una posta contabile da “minusvalenza da partecipazione” in “perdita su credito” – osserva l'Ufficio - non è supportato da adeguato corredo probatorio e, comunque, tale posta non inerisce affatto ad un credito, considerato che non è mai stato registrato in contabilità come Società_1credito Vs la e, invece, è stato sempre considerato come quota del valore Società_1della partecipazione del 3,5% detenuta nella s.r.l., come dimostrano i bilanci e le scritture contabili che l'Ufficio richiama. In quanto minusvalenza da partecipazione la posta è indeducibile. In subordine, l'Ufficio contesta anche la lettura dell'art. 101 comma 5 Tuir offerta da parte ricorrente e ribadisce la necessità di provare con elementi certi e precisi la inesigibilità del credito. Si richiama giurisprudenza di legittimità che si assume conforme alla tesi. Si chiede rigetto di tutti i ricorsi con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte – sentite le parti – ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti in epigrafe indicati, stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi. La questione principale sollevata da parte ricorrente con i ricorsi proposti, riguarda la riqualificazione della posta indicata nel bilancio relativo all'esercizio 2018 quale minusvalenza da svalutazione della Società_1partecipazione in SR, che viene invece ritenuta dalla parte quale perdita del credito vantato per i versamenti in conto futuro aumento capitale sociale della predetta compagine societaria. A tale riqualificazione, poi, è riconducibile l'imponibile dichiarato negli esercizi d'impresa del 2019 e 2020, rettificati dall'Ufficio, oggetto dei ricorsi riuniti (4131 e 4132/25). A sostegno del suo assunto, la parte richiama la rinuncia effettuata in sede di transazione con l'accordo del 9.10.2018, a sua volta reso noto all'Agenzia delle Entrate soltanto a distanza di sei anni, il 30 maggio 2024, alla scadenza di un patto di riservatezza che vincolava le due parti. Ebbene, si rileva sul punto l'assoluta irrilevanza di un accordo privato nei confronti del Fisco, stante la prevalenza delle norme fiscali su patti contrattuali intercorsi tra soggetti privati, che sono tenuti alla comunicazione all'Agenzia degli atti e documenti che possano incidere sulla propria posizione fiscale ai fini dell'imponibilità. Nonostante l'ingiustificato ritardo nella comunicazione, deve essere comunque affermato che è possibile una riqualificazione di poste contabili, anche in sede giudiziaria, laddove sia accertato, in modo rigoroso e oggettivamente riscontrato, la reale natura dell'atto registrato in contabilità. La riqualificazione, invero, implica un'analisi profonda dell'operazione, in cui le prove documentali contabili sono interpretate secondo criteri legali per accertare la reale situazione patrimoniale e finanziaria. Ciò posto, ritiene la Corte che la diversa qualificazione della posta registrata come minusvalenza da svalutazione in partecipazione non possa essere riqualificata perdita su credito. Deve osservarsi, in primo luogo, che tutte le registrazioni contabili della società ricorrente hanno indicato la posta in questione dapprima come partecipazione nella società Società_1, avviata nel 2015, e, successivamente, a partire dal 2018, come minusvalenza da svalutazione della partecipazione. L'Ufficio, negli atti di controdeduzioni, ha riportato – con dovizia di dettagli – le scritture contabili e le registrazioni anche di bilancio che confermano l'inserimento della posta in questione nelle partecipazioni detenute dalla Ricorrente_1. Tale qualificazione è riscontrata dall'iscrizione nel bilancio 2015 del valore della partecipazione, con relativo costo di acquisto, e dal conto “Partecipazioni in altre imprese” dell'esercizio 2018, dove viene ridotto il Ricorrente_1valore delle partecipazioni detenute dalla in misura corrispondente alla cessione della quota prevista nell'accordo transattivo. Coerente a tali risultanze è la scheda contabile dell'esercizio 2018 e la risposta a chiarimento fornita all'Agenzia dalla stessa società ricorrente con mail inviata all'Ufficio in data 23.9.2023, nella quale si ricostruisce anche la natura dell'operazione:
“…alcuni chiarimenti in merito alla natura della minusvalenza. Occorre fare un piccolo preambolo: la liquidità Ricorrente_1 Società_3posseduta dalla SR deriva dalla cessione delle quote possedute nella Spa, avvenuta nel 2015. Rappresentante_1La società in questione era l'azienda della famiglia e in conseguenza del passaggio generazionale si è Ricorrente_1deciso di cedere l'attività ad altri investitori. I proventi di questa vendita sono confluiti anche nella SR , in Rappresentante_1 Nominativo_2quegli anni amministrata dai due fratelli e . Avendo questa grossa disponibilità economica, gli amministratori decisero di investire parte delle risorse in fondi di investimento bancari (vedi Banca_1prospetti Kairos e già a vostra disposizione) e parte in questo business legato al campo della Ricorrente_1medicina sportiva….. SR aveva stretto un accordo per fornire la somma di euro 1.776.500 da destinare a futuro aumento di capitale nella SR partecipata. Purtroppo, l'investimento non va nel modo sperato e nel 2018 la situazione economica e finanziaria della partecipata è ampiamente insoddisfacente quindi si Ricorrente_1prospettano due alternative per la SR:
1. Continuare ad investire denaro in un business fallimentare e registrare altre perdite (ad oggi sappiamo che dopo il periodo emergenziale legato al Covid il progetto è stato definitivamente messo da parte); 2. Defilarsi dall'investimento accettando la perdita maturata fino al 2018 ed evitare di riportarne ulteriori per gli anni futuri. In ottica prudenziale gli amministratori hanno optato per la seconda soluzione. Nel bilancio 2018 si è proceduto ad iscrivere la minusvalenza da cessione della partecipazione per euro 1.576.500 e una svalutazione dei fondi investiti per euro 458.121. Queste due voci costituiscono le motivazioni della perdita civilistica e fiscale registrata nell'anno d'imposta in analisi.”. Si tratta evidentemente di un investimento di liquidità nel capitale sociale di una nuova start-up nel business della medicina sportiva, che, a distanza di alcuni anni, nel 2018, non produce i risultati previsti, sicchè la società ricorrente decide di rinunciare all'investimento, accettando la perdita dell'iniziale aumento di capitale ed evitando ulteriori finanziamenti. Ebbene, la “rinuncia” contenuta nell'accordo transattivo, lungi da modificare la reale natura dell'operazione, esplicita le nuove condizioni di pattuizione intercorse tra le parti quale conseguenza dell'originario accordo di investimento definito nel 2015. In tale ottica di doverosa valutazione complessiva delle emergenze documentali, quindi, l'accordo transattivo costituisce una mera rivalutazione della iniziativa imprenditoriale assunta dalla Ricorrente_1 nel 2015, con la quale parte ricorrente accettava la perdita maturata a quella data ( 2018), con l'impegno di rinunciare ad ogni azione nei Società_1confronti di SR, e in cambio si asteneva da ulteriori aumenti di capitale ( un milione di euro) previsti nell'accordo del 2015. L'operazione, dunque, non può in alcun modo assimilarsi ad una ordinaria obbligazione contrattuale di debito-credito, al fine di valersi dell'agevolazione fiscale riconosciuta per la rinuncia al credito. Una tale interpretazione omette di confrontarsi con la reale natura dell'operazione intercorsa tra le parti nel 2015, Ricorrente_1basata sull'accettazione dell'alea d'impresa in funzione della quale l'investitore esponeva l'aumento di capitale finanziato ai risultati gestionali della Società_1 SR, che, nei tre anni a seguire, sono risultati negativi.
Parimenti infondata, inoltre, risulta la prospettazione di parte ricorrente circa l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 101 comma 5 Tuir. Si è già illustrato come la minusvalenza dichiarata non possa assimilarsi a perdita su credito. Ricorrente_1In ogni caso, la mera cancellazione della perdita dal bilancio della non legittima parte ricorrente a beneficiare della deduzione prevista dall'art. 101 Tuir, in maniera automatica e senza necessità di elementi certi e precisi a supporto della inesigibilità del credito. Va premesso che ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di due elementi fondamentali: la certezza e la precisione della perdita. Invero, affinché la perdita sia considerata fiscalmente deducibile, deve essere dimostrato dalla parte che invoca il beneficio che il credito non è più esigibile e l'importo della perdita deve essere determinato in maniera inequivocabile. Il comma 5 dell'art. 101 Tuir, poi, prevede che “ Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.” I principi contabili OIC ai paragrafi 71-73 disciplinano i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio e prevedono che: “i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”. Il combinato disposto delle norme, quindi, consentirebbe, secondo la lettura di parte ricorrente, la deduzione fiscale in caso di cancellazione dal bilancio di crediti che risultano estinti per atto di transazione, poiché sarebbero automaticamente e senza altro riscontro crediti inesigibili in modo certo e preciso. Si tratta di interpretazione non condivisibile. Infatti, la possibilità di cancellare un credito per un mero atto di stima o valutazione, quale la transazione nel caso di specie, non rende il credito irrecuperabile ai fini della prevista deduzione fiscale. Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/2018, che ha chiarito la portata interpretativa del citato comma 5 dell'art. 101 Tuir, nel senso di ritenere comunque sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la cancellazione (derecognition ) di un credito. In particolare : “la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, può attuarsi solo nelle ipotesi in cui si possano considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR . Resta ferma, la possibilità per l'amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità. ”. Conforme a questa lettura della disposizione è risultato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità 1indeducibili a fini fiscali . Rileva la Cassazione, infatti, che la scelta del legislatore è quella di agganciare la contabilizzazione della componente negativa di reddito alla circostanza oggettiva della irrealizzabilità del credito, anche in sede esecutiva e non a valutazioni di opportunità o di strategia imprenditoriale che, pur risultando antieconomiche, sono destinate 2a creare valore su altri fronti . In conclusione, la mera cancellazione della perdita subita dalla ricorrente in esito alla transazione del 2018 non autorizza in modo semplicistico la parte a invocare la deduzione fiscale della stessa, laddove non sia correlata ad una inesigibilità certa. Nel caso di specie la certezza non è in alcun modo riscontrata, ed anzi è smentita dalla documentazione acquisita che riconduce la perdita all'esito negativo dell'investimento aleatorio effettuato nel 2015, non supportato peraltro neppure da una accurata due-diligence prima del finanziamento, diretta a valutare la fattibilità degli obiettivi prefissi dalla Società_1 SR e condivisi dalla Ricorrente_1.
L'infondatezza dei motivi di gravame impone il rigetto dei ricorsi riuniti e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento liquidate, a favore della costituita Agenzia, in euro 3.000,00 oltre accessori. Milano, 28 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente d.ssa Maria Rosaria Correra dr. Roberto Bichi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7860; Cass., Sez. V, 27 aprile 2018, n. 10211; Cass., Sez. V, 22 novembre 2018, n. 30224. 2 Cass. SEz. V, ordinanza n. 16829 del 13.4.2021