Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20959 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08714/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8714 del 2022, proposto da US ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando di concorso per l''assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 o VFP ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (G.U. 20.5.2022).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. TI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il bando di concorso in epigrafe, nella parte in cui riserva la partecipazione alla procedura ai soli volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo;
- il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
- con memoria depositata il 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione;
Considerato che:
- costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI AN, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
TI LO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI LO | DI AN |
IL SEGRETARIO