Sentenza 13 maggio 2013
Sentenza 24 gennaio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/01/2014, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ecospi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;
contro
Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-p.zza Massari 6;
per l'annullamento
1.- dell'ordinanza dirigenziale n. 176 del 3 giugno 2008, notificata il 4 giugno 2008, avente ad oggetto: "società Ecospi srl - ordinanza di demolizione lavori per opere di trasformazione urbanistica a via Santeramo in località "Pontrelli" in area naturale protetta ricadente nel sito archeologico denominato "cava dei dinosauri", catastalmente individuata al foglio di mappa 189 p.lla 37 di proprietà della società Ecospi s.r.l.";'
2.- del provvedimento a firma del dirigente del settore sviluppo e governo del territorio, datato 3.6.2008, relativo alla pratica n. 2031/3C R.S., comunicato a mezzo posta il 6 giugno 2008, avente ad oggetto: “provvedimento di diniego preliminare” sulla domanda di rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per le opere abusive realizzate sull’immobile sito in Altamura alla contrada Pontrelli in catasto al foglio 186 particella 37, consistenti nel cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile da locali tecnici (riserva idrica, autoclave, locale installazione unità trattamento aria, disimpegno) a zona preparazione cibi (cucina), con aumento di volumetria (contabile);
3. - della presupposta ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n.64 del 16.5.2008;
nonché con motivi aggiunti depositati il 27.12.2008 per l’annullamento:
4.- del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata in data 14.8.2008 prot. 40808;
5.- del diniego preliminare datato 2.12.2008 con protocollo 0063770 del 3.12.2008 espresso sull’istanza di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Massimo Ingravalle e Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la Ecospi s.r.l. impugna il diniego preliminare sull’istanza di sanatoria edilizia, nonché l’ordinanza di sospensione dei lavori e la successiva ordinanza 176/08 di ingiunzione a demolire.
La ricorrente è proprietaria di un suolo in catasto al fg. 189 part. 37 della superficie di mq 109.186.000 già destinato a cava per l’estrazione di materiali lapidei.
A seguito del rinvenimento sul sito di centinaia di dinosauri, in particolare nella parte inferiore della cava, con decreto del 24.11.2000 è stato apposto il vincolo ai sensi del d.lgs. 490/99, solo con riferimento alla parte dell’immobile di interesse.
Sull’area in questione esistevano, fin da epoca antecedente al 1967, due corpi di fabbrica, uno destinato al deposito di attrezzi e l’altro destinato a spogliatoi e servizi per gli operai addetti alla cava, fabbricati non ricompresi nella parte di terreno sottoposta a vincolo.
A seguito della scoperta di cui sopra, il sito è divenuto meta di turisti e visitatori, in ragione dell’interesse archeologico del ritrovamento.
La società ricorrente, conseguito il nullaosta della Soprintendenza archeologica della Puglia in data 7.6.2000 (prot. 12076), in data 11.7.2000 ha presentato istanza di rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dei due corpi di fabbrica al fine di realizzare - nel corpo di fabbrica A – una struttura idonea a ricevere i visitatori ed una sala meeting con annessi servizi e – nel corpo di fabbrica B – un locale a disposizione dei ricercatori, dotato di servizi igienici.
Il Comune di Altamura ha rilasciato la concessione edilizia 508/2000 in data 22.6.2000, cui ha fatto seguito la concessione edilizia 586/02 in data 15.5.2002, con cui è stata autorizzata in variante anche la realizzazione di un volume tecnico per l’allocazione di riserva idrica, autoclave e unità di trattamento aria.
Tali titoli edilizi sono stati rinnovati con ulteriore concessione edilizia n. 90/03 in data 23.6.2003.
Dopo la realizzazione della struttura a rustico, la ricorrente ha – a suo dire erroneamente – proposto istanza di concessione in sanatoria relativamente al cambio di destinazione d’uso (da volume tecnico a zona preparazione pasti cucina), ipotizzato ma – a suo dire – mai realizzato.
A tale istanza ha fatto seguito l’ordinanza n. 64/07 recante ordine di sospensione immediata dei lavori, nonché successivo provvedimento del 6.6.2008 recante preliminare diniego di sanatoria, nel quale ultimo provvedimento veniva preannunciata l’adozione del diniego definitivo, decorso il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.
È infine intervenuta l’impugnata ordinanza di ingiunzione a demolire.
La ricorrente, a sostegno della domanda proposta, premesso di rinunciare alla definizione del procedimento di sanatoria per cambio di destinazione d’uso di cui trattasi, non avendovi interesse, deduce i seguenti motivi di censura:
1) illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 16.5.2007 per erronea applicazione dell’art. 21 punto 4 delle n.t.a. del p.r.g.; illegittimità della stessa ordinanza di sospensione dei lavori e del provvedimento di diniego preliminare del 3.6.2008 per carente motivazione ed erronea applicazione dell’art. 32 del d.p.r. 380/2001 in relazione all’art. 2 lett. d) della l.r. Puglia n. 26/1985 e all’art. 31 l. 457/1978, oltre che all’art. 3 d.p.r. 380/2001;
2) illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 176/2008 per violazione dell’art. 7 l. 241/1990. Insufficienza dell’avvertenza contenuta nell’ordinanza di sospensione dei lavori;
3) violazione dell’art. 27 lett. d.p.r. 380/2001; erronea applicazione art. 8 co. 3 l. 47/1985; erronea applicazione dell’art. 32 d.p.r. 380/2001 e art. 8 lett. d) l. 47/1985 e art. 2 lett. d) l.r. 26/1985; erronea applicazione art. 44 lett. c) d.p.r. 380/2001 e art. 20 l. 47/1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione ed illogicità manifesta;
4)violazione ed erronea applicazione art. 151 d.lgs. 490/1999, attuale art. 146 d.lgs. 42/2004 nonché art. 20 l. 47/1985 e art. 163 co. 1 d.lgs. 490/1999. Eccesso di potere per erronea presupposizione circa la sussistenza del vincolo paesaggistico;
5) erronea applicazione e violazione delle norme di cui al capo II delle n.t.a. del p.u.t.t./p. Puglia. Eccesso di potere per erronea presupposizione;
6) violazione ed erronea applicazione artt. 4,4,6 d.p.r. 357/1997, come modificato dal d.p.r. 120/2003;
7) violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 11 e 30 della l. 394/1991 e dell’art. 3 co. 1 lett. 0) All. A d.p.r. 10.3.2004.
La ricorrente, per tuziorismo, in data 14.8.2008 ha presentato istanza di accertamento di conformità, sulla quale, ancorché decorso il termine di 60 giorni previsto per la formazione del silenzio diniego, è intervenuto provvedimento di diniego preliminare di accertamento di conformità prot. 63770 del 3.12.2008.
La ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso per motivi aggiunti depositato il 27.12.2008 deducendo i seguenti ulteriori motivi:
8) violazione art. 3 l. 241/1990;
9)violazione art. 36 d.p.r. 380/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza non definitiva n. 726 del 13.5.2013 questa Sezione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sia con riferimento all’azione impugnatoria proposta nei confronti dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 64 del 16.5.2007, in ragione della sopravvenuta inefficacia del provvedimento, sia con riferimento all’impugnazione del silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente in data 14.8.2008, in quanto superato dal successivo provvedimento di diniego espresso, oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti.
Con la sentenza citata è stata peraltro ritenuta l’inammissibilità della dichiarata rinuncia all’istanza di sanatoria, anche in considerazione del fatto che detta rinuncia è intervenuta solo a procedimento definito.
Con riferimento alla residua azione impugnatoria del diniego preliminare sull’istanza di sanatoria del 3.6.2008 (premessa la natura di diniego definitivo e conclusivo del procedimento e non già di atto endoprocedimentale), nonché con riferimento all’azione impugnatoria proposta avverso il diniego preliminare sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 del 14.8.2008, è stata disposta attività istruttoria.
Dopo il deposito della documentazione richiesta e delle memorie conclusive delle parti, all’udienza del 21 novembre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, premesso che l’ambito decisorio della presente sentenza risulta unicamente circoscritto all’impugnazione dei provvedimenti di diniego espressi sull’istanza di sanatoria e sull’istanza di accertamento di conformità (atti da ritenersi definitivi per le considerazioni già espresse nella sentenza 726/2013, che il Collegio condivide), nonché all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 3.6.2008, rileva che il ricorso risulta per tale parte infondato.
Ed invero, dalla documentazione istruttoria e dalla allegata relazione si evince con sufficiente chiarezza che i fabbricati preesistenti sono stati oggetto di un’attività edilizia che ha comportato un evidente ampliamento di superficie e di cubatura e una modifica della sagoma in violazione dei vincoli gravanti sull’area.
L’area in questione infatti risulta inclusa nel Parco nazionale dell’Alta Murgia, sito di importanza comunitaria-Zona di Protezione Speciale con relativa sottoposizione alle norme di tutela di cui al Regolamento di Attuazione del d.p.r. 357/97 e delle direttive comunitarie 74/409 CEE e 92/43 CEE, oltre che ricompresa nel P.U.T.T./Paesaggio – Ambito territoriale esteso tipo E.
Peraltro, in conseguenza dei rilevanti ritrovamenti di interesse archeologico, l’area in questione è stata oggetti di vincolo puntuale giusta decreto del Ministro dei Beni Culturali del 24.11.2000, con cui è stata dichiarata zona di interesse archeologico, con sottoposizione alle norme di tutela di cui al d.lgs. 490/99.
I vincoli di cui sopra comportano l’assoluto divieto di attività edificatoria, salvo la possibilità di recupero di immobili preesistenti.
Nella specie, tuttavia, l’attività edilizia autorizzata ha integrato attività di nuova edificazione, non risultando rispettati i vincoli di conservazione della superficie, della cubatura e della sagoma dei fabbricati oggetto di intervento.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a dare conto della piena legittimità degli impugnati provvedimenti di diniego e dell’ordinanza di demolizione.
Deve tuttavia rilevarsi che non risulta rilevante in questa sede procedere ad una valutazione in ordine alla legittimità o meno dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati in favore della società ricorrente, risultando detta valutazione del tutto ultronea rispetto al thema decidendi, atteso che detti titoli edilizi, in quanto mai oggetto di autoannullamento, costituiscono allo stato un dato storico acquisito.
Pertanto, il provvedimento di demolizione concerne esclusivamente le sole parti del fabbricato realizzate in difformità ai titoli edilizi a suo tempo rilasciati.
Il ricorso, come integrato dai successivi motivi aggiunti, va dunque respinto anche per tale parte.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Altamura, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO