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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 223/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3859/2024 (est. Mariani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella, con indirizzo PEC
presso il quale è elettivamente domiciliata, Email_1
- APPELLANTE PRINCIPALE -
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Bonsignorio ed Eleonora Di Lauro, presso il cui studio in Milano, viale Piave n. 17, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: a) In via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Milano n. 3859/2024 nei termini sopraindicati e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del Tribunale di Milano pubblicato in data 14/02/2024, ovvero condannare in sentenza il geom. Controparte_1 al pagamento integrale delle somme ivi indicate pari ad €. 42.197,18 a titolo di contributi soggettivi (art. 1 RC), integrativi (art. 2 RC) e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni dovuti alla per le annualità contributive 2015, 2016, Pt_2
2018, 2019, 2020, 2021, oltre spese di lite, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.; b) In via subordinata e condizionata al mancato accoglimento del primo motivo di appello, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando in sentenza il geom.
al pagamento del minore importo di €.40.420,60 per le annualità Controparte_1 contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 (di cui €.19.181,73 per contributo soggettivo;
€.8.755,87 per contributo integrativo;
€.53,72 per contributo maternità;
€.3.737,17 per interessi;
€.67,95 per maggiorazioni;
€.7.024,16 per sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento;
€.1.600,00 per sanzioni per omissioni dichiarative), ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato e appellante incidentale: “In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in riforma sul punto della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale del Lavoro di Milano dichiarare nullo ovvero illegittimo ovvero comunque revocare per le ragioni esposte in ricorso il decreto ingiuntivo n. 328/2024, emesso dal Tribunale di Milano a definizione del proc. n. R.G. 1764/2024, e comunque dichiarare non dovute dal sig. le somme CP_1 rivendicate dalla Parte_1
a titolo di contributi, maggiorazioni, interessi e sanzioni per gli anni 2020
[...]
e 2021 ovvero in subordine ridurre la somma da corrispondersi alla controparte nella misura che sarà ritenuta di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. In ogni caso, respingere l'appello avversario e dichiarare non dovute dal sig. per i CP_1 motivi esposti al punto B) in diritto le somme rivendicate dalla
[...]
a titolo di interessi per gli Parte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ovvero in subordine ridurre la somma da corrispondersi alla controparte nella misura che sarà ritenuta di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4773/2024 R.G. promossa da contro la ed Controparte_1 Parte_1
pag. 2/10 ha confermato il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 328/2024 emesso dal medesimo Tribunale per contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, riducendo unicamente la somma da corrispondere alla per interessi (nel titolo indicata in € 5.513,75 e Pt_1 ricalcolata in € 3.737,17) e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha esposto: Controparte_1
- di essere stato iscritto all'Albo dei Geometri Liberi Professionisti dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2022;
- di avere, di fatto, cessato di svolgere l'attività di geometra libero professionista il 25 novembre 2019, data in cui era stato assunto come Cont dipendente da con inquadramento al 3° livello CCNL Controparte_3
Edili Artigiani, con contratto poi trasformato a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno;
- di avere sempre svolto da allora il proprio lavoro come dipendente in via esclusiva, senza esercitare alcuna attività libero professionale come geometra e senza, di conseguenza, percepire alcun compenso come libero professionista;
- di avere altresì notificato all'Agenzia delle Entrate, in data 24 giugno 2020, la chiusura della partita IVA come geometra libero professionista, con decorrenza dal 31 maggio 2020;
- di avere ricevuto in data 21 settembre 2018 dall Controparte_4
la notifica della cartella esattoriale n. 068 2018
[...]
0005975048000 per omesso versamento della contribuzione dovuta alla per Parte_1
l'anno 2015, nelle diverse voci ricomprendenti il contributo di maternità, il contributo soggettivo minimo e relativa maggiorazione, il contributo integrativo minimo e relativa maggiorazione e la maggiorazione dello 0,40% per la dilazione di versamento degli stessi, oltre agli interessi di mora per un importo complessivo di € 4.858,25;
- che in relazione a tale cartella esattoriale era stata avviata una procedura di fermo amministrativo di un veicolo di proprietà del ricorrente;
- che in data 28 giugno 2019 l' gli aveva Controparte_5 notificato la cartella esattoriale n. 068 2019 0031935674000 per omesso versamento della contribuzione dovuta alla per l'anno 2016, oltre Pt_1
a maggiorazioni e ad interessi di mora, per un importo complessivo di € 5.511,48;
- che anche in relazione a tale cartella esattoriale era stata avviata la procedura di fermo amministrativo di un veicolo di proprietà del ricorrente;
- di avere ricevuto in data 5 marzo 2024 la notifica del decreto ingiuntivo n. 328/2024 emesso dal Tribunale di Milano provvisoriamente esecutivo e del pedissequo atto di precetto, intimante il pagamento di complessivi pag. 3/10 € 44.605,80, per contributi ed interessi relativi agli anni 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché per spese legali. ciò esposto ha chiesto in principalità di dichiarare:
a) la nullità o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per divieto di bis in idem e/o per carenza ex art. 100 c.p.c. di interesse ad agire in sede monitoria della;
Pt_1
b) l'insussistenza del credito della per l'anno 2018; Pt_1
c) la carenza di prova del credito rivendicato relativamente agli interessi di mora;
d) l'insussistenza del credito della a far data dal 25 novembre 2019 Pt_1
(data di cessazione dello svolgimento dell'attività di geometra libero professionista da parte di , stante l'illegittimità dell'art. 5 Controparte_1 dello Statuto della per contrasto con l'art. 22 legge 20 ottobre Pt_1
1982 n. 773, l'art. 1, commi 32 e 33, legge 24 dicembre 1993 n. 537, gli artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335; l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti in fatto per l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto anzidetto. Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, la
[...] ha eccepito in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso, avvenuto oltre il termine di 40 giorni ex art. 647 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività formulata dalla (in quanto il Pt_1 decreto ingiuntivo e l'atto di precetto erano stati notificati il 5 marzo 2024 ed il ricorso in opposizione era stato depositato in via telematica in data 13 aprile 2024, entro il termine di legge di 40 giorni), ha dichiarato infondate le domande dell'opponente, ad eccezione di quella relativa alla somma richiesta a titolo di interessi, che ha ridotto da
€ 5.513,75 ad € 3.737,17.
Preliminarmente il giudice di prime cure ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem (principio processuale riguardante “le pronunzie giudiziali e non la compresenza di cartelle esattoriali e decreto ingiuntivo”) come pure la prescrizione del credito vantato dalla , osservando che la giurisprudenza di legittimità è “pacifica Pt_1 nell'interpretare l'art. 19, comma 2, L. 773/1982 (a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui Pt_1 all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione” e che non aveva dimostrato di aver inviato alla la Controparte_1 Pt_1 prescritta dichiarazione.
pag. 4/10 Ha poi respinto la doglianza relativa all'illegittimità della pretesa della di Pt_1 assoggettare all'obbligo contributivo un iscritto che aveva cessato di svolgere la libera professione, richiamando al riguardo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che aveva riconosciuto la legittimità dell'art. 5 dello Statuto della
[...] in punto di obbligo di Parte_3 iscrizione alla e di pagamento dei contributi minimi in capo agli iscritti all'Albo, Pt_1 indipendentemente dal reddito prodotto.
Ha ritenuto, invece, fondata la doglianza relativa alla carenza di prova del credito rivendicato dalla relativamente agli interessi di mora, rilevando che i dati Pt_1 riportati dalla nell'attestazione di credito prodotta in atti “non rispondono Pt_1 congruamente alle osservazioni relative all'applicabilità dei vari tassi di interesse […] rese da nel proprio ricorso, secondo calcoli effettivi e condivisibili” ed Controparte_1 ha concluso che “la verifica dei calcoli (come resa da ) relativa Controparte_1 all'applicazione dei singoli tassi alle voci su cui applicarli, determina effettivamente una correzione della somma richiesta a titolo di interessi, nel d.i. indicata in € 5.513,75, che va ridotta alla effettiva somma di € 3.737,17”. Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
affidandosi a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole che, in ordine alla determinazione degli interessi di mora, il Tribunale abbia aderito “acriticamente ai calcoli proposti dal geometra, omettendo di considerare le argomentazioni di ”, che dimostrerebbero Pt_2
“incontrovertibilmente la correttezza dei calcoli effettuati e pertanto la piena legittimità degli interessi di mora richiesti con il ricorso monitorio”.
Deduce che l'ammontare del credito relativo agli interessi trova giustificazione nelle norme di legge e nei regolamenti vigenti e che l'attestazione di credito prodotta, provenendo da un ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata ex art. 635 c.p.c. e mantiene la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione, trattandosi della sintesi di un pieno accertamento, ossia di un procedimento di verifica che ha valore di prova scritta a favore degli enti previdenziali e assistenziali.
Allega che gli interessi applicati ed indicati nell'attestazione di credito sono stati calcolati in conformità all'art. 34, comma 7, del Regolamento della e cioè Pt_1 nella misura prevista per le imposte dirette.
Nell'ottica del gravame, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nel rideterminare gli interessi di mora recependo le argomentazioni dell'opponente, mentre avrebbe dovuto accertare la correttezza degli importi richiesti dalla , con Pt_1 conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con il secondo motivo denuncia error in procedendo e violazione dell'art. 653
c.p.c..
pag. 5/10 In subordine rispetto al primo motivo parte appellante, per l'ipotesi in cui la
Corte non ritenesse di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, impugna la sentenza nella parte in cui, accertando come legittimo un minore importo, non ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e non ha emesso una nuova condanna al pagamento della diversa (minore) somma accertata, in violazione delle regole procedurali e dei principi che governano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Evidenzia che solo nell'ipotesi di rigetto totale dell'opposizione la sentenza non si sostituisce al decreto ingiuntivo, che resta l'unico titolo esecutivo.
Nel caso, invece, di accoglimento anche parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e sostituito dalla sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione, che non deve limitarsi ad accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma accertata.
Chiede pertanto alla Corte, condizionatamente al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, di riformare in parte qua la sentenza e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento del minor importo di € Controparte_1
40.420,60 per le annualità contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 (di cui € 19.181,73 per contributo soggettivo;
€ 8.755,87 per contributo integrativo;
€ 53,72 per contributo maternità; € 3.737,17 per interessi;
€ 67,95 per maggiorazioni;
€ 7.024,16 per sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento;
€ 1.600,00 per sanzioni per omissioni dichiarative).
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante
[...] ha chiesto la parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto. Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda volta al riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo a far data dal 25 novembre 2019 (allorquando aveva Controparte_1 cessato di svolgere l'attività di geometra libero professionista per iniziare a lavorare Cont alle dipendenze di in qualità di tecnico di cantiere ed ufficio con Controparte_3 inquadramento al 3° livello CCNL Edili Artigiani) e la conseguente insussistenza dei crediti vantati dalla per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Pt_1
All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dalla Parte_1
è fondato e merita accoglimento limitatamente al
[...] secondo motivo, dovendo essere per il resto respinto. Va rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo l'appello incidentale, con cui deduce l'insussistenza del proprio obbligo contributivo nei Controparte_1
pag. 6/10 confronti della a far data dal 25 novembre 2019, ossia dal momento in cui lo Pt_1 stesso deduce di aver cessato di svolgere attività di geometra libero professionista per iniziare a lavorare alle dipendenze di con mansioni estranee Parte_4 all'ambito delle competenze proprie della professione di geometra.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le anzidette circostanze dedotte da non escludono l'obbligo di quest'ultimo di Controparte_1 iscrizione alla Cassa e di pagamento dei contributi minimi, alla luce dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi a partire dalla sentenza 19 febbraio 2021 n. 4568, confermata da numerose pronunce successive (cfr. tra le altre Cass., 31 agosto 2021 n. 23633; Cass., 28 settembre 2022 n. 28188; Cass., 7 dicembre 2022 n. 35918; Cass., 9 febbraio 2023 n. 3994; Cass., 7 marzo 2023 n. 6766), secondo cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale – Pt_1 essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” (così Cass., 28 settembre 2022 n. 28188, cit.).
Giova altresì richiamare i seguenti arresti della Suprema Corte: “dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- Pt_1 deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_1 Pt_1 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , Pt_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la
pag. 7/10 può attivare i controlli necessari in concreto per verificare l'effettività della Pt_1 situazione dichiarata dal professionista” (così Cass., 7 marzo 2023 n. 6694).
I principi enunciati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare, sono applicabili alla fattispecie in esame, tenuto conto della pacifica iscrizione di all'Albo dei geometri e del fatto, Controparte_1 altrettanto pacifico, che quest'ultimo non ha previamente documentato le condizioni per l'esonero dall'obbligo di iscrizione secondo Ie forme indicate dalla delibera n.
123/2009 della (allegata sub doc. 14 fascicolo di primo grado della ). Pt_1 Pt_1
Per le ragioni esposte deve ritenersi sussistente l'obbligo contributivo anche per gli anni 2020 e 2021, con conseguente infondatezza dell'appello incidentale.
Procedendo all'esame dell'appello principale, il Collegio ritiene infondato il primo motivo, inerente alla misura degli interessi di mora.
Si osserva al riguardo che, secondo l'art. 34.7 del Regolamento sulla contribuzione della Parte_1
“nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre al
[...] versamento dei contributi dovuti e alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Titolo, l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo” (cfr. doc. 11 bis fascicolo di primo grado della ). Pt_1
Il giudice di prime cure, in applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal citato
Regolamento, ha statuito che “gli interessi di mora si calcolano al tasso determinato annualmente con provvedimento dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (dal 1° luglio 2019 è il
2,68%, art. 30 DPR 602/1973 e Provv. AE 23 maggio 2019: doc. 20 fasc. opponente) ed il contribuente ritardatario deve corrispondere gli oneri di riscossione nella misura del
6% delle somme (art. 17 D.Lgs. 112/1999 e art. 9 D.Lgs. 159/2015). Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo (come dal cit. art 34, comma 7)”.
Tale statuizione non è attinta dal motivo di appello in esame, che omette di confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della pronuncia in punto di quantificazione degli interessi di mora e si limita puramente e semplicemente a riproporre le difese già svolte dalla nella memoria di costituzione nel giudizio di Pt_1 primo grado (che a loro volta riproducono i calcoli elaborati dal dirigente dell'ente, allegati sub doc. 11 fascicolo di primo grado della ). Pt_1
Nessuna specifica censura è stata formulata in sede di gravame in ordine ai tassi di interesse applicati dal Tribunale, alla loro decorrenza, alle voci poste a base del computo e alle operazioni matematiche che hanno condotto alla quantificazione degli interessi nell'importo di € 3.737,17.
Neppure è stato chiarito sotto quale profilo il calcolo eseguito non sarebbe corretto, né se esso si discosti – e per quali aspetti – dai criteri fissati dall'art. 34.7 del pag. 8/10 Regolamento sulla contribuzione, richiamati tanto dal giudice di prime cure quanto da parte appellante.
Né vale a dimostrare l'erroneità del calcolo operato dal giudice di prime cure il mero richiamo all'attestazione di credito del direttore generale della (allegata Pt_1 sub doc. 2 fascicolo monitorio), che costituisce prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 c.p.c., ma non esime il creditore opposto dal provare il suo credito nel corso del giudizio di opposizione secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.
Per le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Ferma, dunque, la quantificazione degli interessi di mora nella misura di €
3.737,17, come accertato dalla sentenza di primo grado, si ritiene corretto il rilievo oggetto del secondo motivo dell'appello principale, con cui la si duole che, a Pt_1 fronte della rideterminazione degli interessi nella misura anzidetta, il Tribunale non abbia revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della Controparte_1 minor somma accertata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma è esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia e non a quello della domanda o del decreto, il giudice, il quale riconosca fondata l'opposizione anche solo in parte e per fatti sopravvenuti, è tenuto a revocare "in toto" il decreto, salvo a pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (Cass. 25.5.1999, n. 5074; Cass.
7.7.1993, n. 7448)” (così ex multis Cass., 15 luglio 2005 n. 15026; in termini cfr. anche
Cass., 19 marzo 2007 n. 6514).
Tale principio trova del resto testuale riscontro nell'art. 653, comma 2, c.p.c., secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
Si osserva da ultimo che non sussiste un vizio di extrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice abbia revocato il provvedimento monitorio e, senza un'esplicita domanda del creditore, abbia emesso una sentenza di condanna del debitore al pagamento per somma uguale o minore a quella ingiunta, perché “l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto ad ottenere in termini brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr.: Cass. civ., sent. 17 febbraio 1998, n. 1656)” (cfr. Cass., 27 dicembre 2004 n. 24021).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale di
Milano, va revocato il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del medesimo Tribunale e va condannato a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 l'importo di € 40.420,60 per le annualità Parte_1 contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui € 3.737,17 per interessi.
Vanno confermate le restanti statuizioni della sentenza di primo grado, inclusa la statuizione relativa alle spese di lite, che, con apprezzamento condiviso dal Collegio, il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti in ragione della reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Per la medesima ragione vanno integralmente compensate tra le parti anche le spese di lite del presente grado d'appello.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del medesimo Tribunale e condanna CP_1
a corrispondere alla
[...] Parte_1
l'importo di € 40.420,60 per le annualità
[...] contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui € 3.737,17 per interessi;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO NI LL
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 223/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI LL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3859/2024 (est. Mariani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella, con indirizzo PEC
presso il quale è elettivamente domiciliata, Email_1
- APPELLANTE PRINCIPALE -
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Bonsignorio ed Eleonora Di Lauro, presso il cui studio in Milano, viale Piave n. 17, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: a) In via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Milano n. 3859/2024 nei termini sopraindicati e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del Tribunale di Milano pubblicato in data 14/02/2024, ovvero condannare in sentenza il geom. Controparte_1 al pagamento integrale delle somme ivi indicate pari ad €. 42.197,18 a titolo di contributi soggettivi (art. 1 RC), integrativi (art. 2 RC) e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni dovuti alla per le annualità contributive 2015, 2016, Pt_2
2018, 2019, 2020, 2021, oltre spese di lite, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.; b) In via subordinata e condizionata al mancato accoglimento del primo motivo di appello, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando in sentenza il geom.
al pagamento del minore importo di €.40.420,60 per le annualità Controparte_1 contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 (di cui €.19.181,73 per contributo soggettivo;
€.8.755,87 per contributo integrativo;
€.53,72 per contributo maternità;
€.3.737,17 per interessi;
€.67,95 per maggiorazioni;
€.7.024,16 per sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento;
€.1.600,00 per sanzioni per omissioni dichiarative), ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato e appellante incidentale: “In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in riforma sul punto della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale del Lavoro di Milano dichiarare nullo ovvero illegittimo ovvero comunque revocare per le ragioni esposte in ricorso il decreto ingiuntivo n. 328/2024, emesso dal Tribunale di Milano a definizione del proc. n. R.G. 1764/2024, e comunque dichiarare non dovute dal sig. le somme CP_1 rivendicate dalla Parte_1
a titolo di contributi, maggiorazioni, interessi e sanzioni per gli anni 2020
[...]
e 2021 ovvero in subordine ridurre la somma da corrispondersi alla controparte nella misura che sarà ritenuta di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. In ogni caso, respingere l'appello avversario e dichiarare non dovute dal sig. per i CP_1 motivi esposti al punto B) in diritto le somme rivendicate dalla
[...]
a titolo di interessi per gli Parte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ovvero in subordine ridurre la somma da corrispondersi alla controparte nella misura che sarà ritenuta di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4773/2024 R.G. promossa da contro la ed Controparte_1 Parte_1
pag. 2/10 ha confermato il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 328/2024 emesso dal medesimo Tribunale per contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, riducendo unicamente la somma da corrispondere alla per interessi (nel titolo indicata in € 5.513,75 e Pt_1 ricalcolata in € 3.737,17) e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha esposto: Controparte_1
- di essere stato iscritto all'Albo dei Geometri Liberi Professionisti dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2022;
- di avere, di fatto, cessato di svolgere l'attività di geometra libero professionista il 25 novembre 2019, data in cui era stato assunto come Cont dipendente da con inquadramento al 3° livello CCNL Controparte_3
Edili Artigiani, con contratto poi trasformato a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno;
- di avere sempre svolto da allora il proprio lavoro come dipendente in via esclusiva, senza esercitare alcuna attività libero professionale come geometra e senza, di conseguenza, percepire alcun compenso come libero professionista;
- di avere altresì notificato all'Agenzia delle Entrate, in data 24 giugno 2020, la chiusura della partita IVA come geometra libero professionista, con decorrenza dal 31 maggio 2020;
- di avere ricevuto in data 21 settembre 2018 dall Controparte_4
la notifica della cartella esattoriale n. 068 2018
[...]
0005975048000 per omesso versamento della contribuzione dovuta alla per Parte_1
l'anno 2015, nelle diverse voci ricomprendenti il contributo di maternità, il contributo soggettivo minimo e relativa maggiorazione, il contributo integrativo minimo e relativa maggiorazione e la maggiorazione dello 0,40% per la dilazione di versamento degli stessi, oltre agli interessi di mora per un importo complessivo di € 4.858,25;
- che in relazione a tale cartella esattoriale era stata avviata una procedura di fermo amministrativo di un veicolo di proprietà del ricorrente;
- che in data 28 giugno 2019 l' gli aveva Controparte_5 notificato la cartella esattoriale n. 068 2019 0031935674000 per omesso versamento della contribuzione dovuta alla per l'anno 2016, oltre Pt_1
a maggiorazioni e ad interessi di mora, per un importo complessivo di € 5.511,48;
- che anche in relazione a tale cartella esattoriale era stata avviata la procedura di fermo amministrativo di un veicolo di proprietà del ricorrente;
- di avere ricevuto in data 5 marzo 2024 la notifica del decreto ingiuntivo n. 328/2024 emesso dal Tribunale di Milano provvisoriamente esecutivo e del pedissequo atto di precetto, intimante il pagamento di complessivi pag. 3/10 € 44.605,80, per contributi ed interessi relativi agli anni 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché per spese legali. ciò esposto ha chiesto in principalità di dichiarare:
a) la nullità o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per divieto di bis in idem e/o per carenza ex art. 100 c.p.c. di interesse ad agire in sede monitoria della;
Pt_1
b) l'insussistenza del credito della per l'anno 2018; Pt_1
c) la carenza di prova del credito rivendicato relativamente agli interessi di mora;
d) l'insussistenza del credito della a far data dal 25 novembre 2019 Pt_1
(data di cessazione dello svolgimento dell'attività di geometra libero professionista da parte di , stante l'illegittimità dell'art. 5 Controparte_1 dello Statuto della per contrasto con l'art. 22 legge 20 ottobre Pt_1
1982 n. 773, l'art. 1, commi 32 e 33, legge 24 dicembre 1993 n. 537, gli artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335; l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti in fatto per l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto anzidetto. Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, la
[...] ha eccepito in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso, avvenuto oltre il termine di 40 giorni ex art. 647 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività formulata dalla (in quanto il Pt_1 decreto ingiuntivo e l'atto di precetto erano stati notificati il 5 marzo 2024 ed il ricorso in opposizione era stato depositato in via telematica in data 13 aprile 2024, entro il termine di legge di 40 giorni), ha dichiarato infondate le domande dell'opponente, ad eccezione di quella relativa alla somma richiesta a titolo di interessi, che ha ridotto da
€ 5.513,75 ad € 3.737,17.
Preliminarmente il giudice di prime cure ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem (principio processuale riguardante “le pronunzie giudiziali e non la compresenza di cartelle esattoriali e decreto ingiuntivo”) come pure la prescrizione del credito vantato dalla , osservando che la giurisprudenza di legittimità è “pacifica Pt_1 nell'interpretare l'art. 19, comma 2, L. 773/1982 (a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui Pt_1 all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione” e che non aveva dimostrato di aver inviato alla la Controparte_1 Pt_1 prescritta dichiarazione.
pag. 4/10 Ha poi respinto la doglianza relativa all'illegittimità della pretesa della di Pt_1 assoggettare all'obbligo contributivo un iscritto che aveva cessato di svolgere la libera professione, richiamando al riguardo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione che aveva riconosciuto la legittimità dell'art. 5 dello Statuto della
[...] in punto di obbligo di Parte_3 iscrizione alla e di pagamento dei contributi minimi in capo agli iscritti all'Albo, Pt_1 indipendentemente dal reddito prodotto.
Ha ritenuto, invece, fondata la doglianza relativa alla carenza di prova del credito rivendicato dalla relativamente agli interessi di mora, rilevando che i dati Pt_1 riportati dalla nell'attestazione di credito prodotta in atti “non rispondono Pt_1 congruamente alle osservazioni relative all'applicabilità dei vari tassi di interesse […] rese da nel proprio ricorso, secondo calcoli effettivi e condivisibili” ed Controparte_1 ha concluso che “la verifica dei calcoli (come resa da ) relativa Controparte_1 all'applicazione dei singoli tassi alle voci su cui applicarli, determina effettivamente una correzione della somma richiesta a titolo di interessi, nel d.i. indicata in € 5.513,75, che va ridotta alla effettiva somma di € 3.737,17”. Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
affidandosi a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole che, in ordine alla determinazione degli interessi di mora, il Tribunale abbia aderito “acriticamente ai calcoli proposti dal geometra, omettendo di considerare le argomentazioni di ”, che dimostrerebbero Pt_2
“incontrovertibilmente la correttezza dei calcoli effettuati e pertanto la piena legittimità degli interessi di mora richiesti con il ricorso monitorio”.
Deduce che l'ammontare del credito relativo agli interessi trova giustificazione nelle norme di legge e nei regolamenti vigenti e che l'attestazione di credito prodotta, provenendo da un ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata ex art. 635 c.p.c. e mantiene la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione, trattandosi della sintesi di un pieno accertamento, ossia di un procedimento di verifica che ha valore di prova scritta a favore degli enti previdenziali e assistenziali.
Allega che gli interessi applicati ed indicati nell'attestazione di credito sono stati calcolati in conformità all'art. 34, comma 7, del Regolamento della e cioè Pt_1 nella misura prevista per le imposte dirette.
Nell'ottica del gravame, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nel rideterminare gli interessi di mora recependo le argomentazioni dell'opponente, mentre avrebbe dovuto accertare la correttezza degli importi richiesti dalla , con Pt_1 conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con il secondo motivo denuncia error in procedendo e violazione dell'art. 653
c.p.c..
pag. 5/10 In subordine rispetto al primo motivo parte appellante, per l'ipotesi in cui la
Corte non ritenesse di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, impugna la sentenza nella parte in cui, accertando come legittimo un minore importo, non ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e non ha emesso una nuova condanna al pagamento della diversa (minore) somma accertata, in violazione delle regole procedurali e dei principi che governano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Evidenzia che solo nell'ipotesi di rigetto totale dell'opposizione la sentenza non si sostituisce al decreto ingiuntivo, che resta l'unico titolo esecutivo.
Nel caso, invece, di accoglimento anche parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e sostituito dalla sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione, che non deve limitarsi ad accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma accertata.
Chiede pertanto alla Corte, condizionatamente al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, di riformare in parte qua la sentenza e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento del minor importo di € Controparte_1
40.420,60 per le annualità contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 (di cui € 19.181,73 per contributo soggettivo;
€ 8.755,87 per contributo integrativo;
€ 53,72 per contributo maternità; € 3.737,17 per interessi;
€ 67,95 per maggiorazioni;
€ 7.024,16 per sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento;
€ 1.600,00 per sanzioni per omissioni dichiarative).
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante
[...] ha chiesto la parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto. Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda volta al riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo a far data dal 25 novembre 2019 (allorquando aveva Controparte_1 cessato di svolgere l'attività di geometra libero professionista per iniziare a lavorare Cont alle dipendenze di in qualità di tecnico di cantiere ed ufficio con Controparte_3 inquadramento al 3° livello CCNL Edili Artigiani) e la conseguente insussistenza dei crediti vantati dalla per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Pt_1
All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dalla Parte_1
è fondato e merita accoglimento limitatamente al
[...] secondo motivo, dovendo essere per il resto respinto. Va rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo l'appello incidentale, con cui deduce l'insussistenza del proprio obbligo contributivo nei Controparte_1
pag. 6/10 confronti della a far data dal 25 novembre 2019, ossia dal momento in cui lo Pt_1 stesso deduce di aver cessato di svolgere attività di geometra libero professionista per iniziare a lavorare alle dipendenze di con mansioni estranee Parte_4 all'ambito delle competenze proprie della professione di geometra.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le anzidette circostanze dedotte da non escludono l'obbligo di quest'ultimo di Controparte_1 iscrizione alla Cassa e di pagamento dei contributi minimi, alla luce dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi a partire dalla sentenza 19 febbraio 2021 n. 4568, confermata da numerose pronunce successive (cfr. tra le altre Cass., 31 agosto 2021 n. 23633; Cass., 28 settembre 2022 n. 28188; Cass., 7 dicembre 2022 n. 35918; Cass., 9 febbraio 2023 n. 3994; Cass., 7 marzo 2023 n. 6766), secondo cui “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale – Pt_1 essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” (così Cass., 28 settembre 2022 n. 28188, cit.).
Giova altresì richiamare i seguenti arresti della Suprema Corte: “dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- Pt_1 deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_1 Pt_1 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , Pt_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la
pag. 7/10 può attivare i controlli necessari in concreto per verificare l'effettività della Pt_1 situazione dichiarata dal professionista” (così Cass., 7 marzo 2023 n. 6694).
I principi enunciati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare, sono applicabili alla fattispecie in esame, tenuto conto della pacifica iscrizione di all'Albo dei geometri e del fatto, Controparte_1 altrettanto pacifico, che quest'ultimo non ha previamente documentato le condizioni per l'esonero dall'obbligo di iscrizione secondo Ie forme indicate dalla delibera n.
123/2009 della (allegata sub doc. 14 fascicolo di primo grado della ). Pt_1 Pt_1
Per le ragioni esposte deve ritenersi sussistente l'obbligo contributivo anche per gli anni 2020 e 2021, con conseguente infondatezza dell'appello incidentale.
Procedendo all'esame dell'appello principale, il Collegio ritiene infondato il primo motivo, inerente alla misura degli interessi di mora.
Si osserva al riguardo che, secondo l'art. 34.7 del Regolamento sulla contribuzione della Parte_1
“nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre al
[...] versamento dei contributi dovuti e alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Titolo, l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo” (cfr. doc. 11 bis fascicolo di primo grado della ). Pt_1
Il giudice di prime cure, in applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal citato
Regolamento, ha statuito che “gli interessi di mora si calcolano al tasso determinato annualmente con provvedimento dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (dal 1° luglio 2019 è il
2,68%, art. 30 DPR 602/1973 e Provv. AE 23 maggio 2019: doc. 20 fasc. opponente) ed il contribuente ritardatario deve corrispondere gli oneri di riscossione nella misura del
6% delle somme (art. 17 D.Lgs. 112/1999 e art. 9 D.Lgs. 159/2015). Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo (come dal cit. art 34, comma 7)”.
Tale statuizione non è attinta dal motivo di appello in esame, che omette di confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della pronuncia in punto di quantificazione degli interessi di mora e si limita puramente e semplicemente a riproporre le difese già svolte dalla nella memoria di costituzione nel giudizio di Pt_1 primo grado (che a loro volta riproducono i calcoli elaborati dal dirigente dell'ente, allegati sub doc. 11 fascicolo di primo grado della ). Pt_1
Nessuna specifica censura è stata formulata in sede di gravame in ordine ai tassi di interesse applicati dal Tribunale, alla loro decorrenza, alle voci poste a base del computo e alle operazioni matematiche che hanno condotto alla quantificazione degli interessi nell'importo di € 3.737,17.
Neppure è stato chiarito sotto quale profilo il calcolo eseguito non sarebbe corretto, né se esso si discosti – e per quali aspetti – dai criteri fissati dall'art. 34.7 del pag. 8/10 Regolamento sulla contribuzione, richiamati tanto dal giudice di prime cure quanto da parte appellante.
Né vale a dimostrare l'erroneità del calcolo operato dal giudice di prime cure il mero richiamo all'attestazione di credito del direttore generale della (allegata Pt_1 sub doc. 2 fascicolo monitorio), che costituisce prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 c.p.c., ma non esime il creditore opposto dal provare il suo credito nel corso del giudizio di opposizione secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.
Per le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Ferma, dunque, la quantificazione degli interessi di mora nella misura di €
3.737,17, come accertato dalla sentenza di primo grado, si ritiene corretto il rilievo oggetto del secondo motivo dell'appello principale, con cui la si duole che, a Pt_1 fronte della rideterminazione degli interessi nella misura anzidetta, il Tribunale non abbia revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della Controparte_1 minor somma accertata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma è esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia e non a quello della domanda o del decreto, il giudice, il quale riconosca fondata l'opposizione anche solo in parte e per fatti sopravvenuti, è tenuto a revocare "in toto" il decreto, salvo a pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (Cass. 25.5.1999, n. 5074; Cass.
7.7.1993, n. 7448)” (così ex multis Cass., 15 luglio 2005 n. 15026; in termini cfr. anche
Cass., 19 marzo 2007 n. 6514).
Tale principio trova del resto testuale riscontro nell'art. 653, comma 2, c.p.c., secondo cui “se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
Si osserva da ultimo che non sussiste un vizio di extrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice abbia revocato il provvedimento monitorio e, senza un'esplicita domanda del creditore, abbia emesso una sentenza di condanna del debitore al pagamento per somma uguale o minore a quella ingiunta, perché “l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto ad ottenere in termini brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr.: Cass. civ., sent. 17 febbraio 1998, n. 1656)” (cfr. Cass., 27 dicembre 2004 n. 24021).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale di
Milano, va revocato il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del medesimo Tribunale e va condannato a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 l'importo di € 40.420,60 per le annualità Parte_1 contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui € 3.737,17 per interessi.
Vanno confermate le restanti statuizioni della sentenza di primo grado, inclusa la statuizione relativa alle spese di lite, che, con apprezzamento condiviso dal Collegio, il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti in ragione della reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Per la medesima ragione vanno integralmente compensate tra le parti anche le spese di lite del presente grado d'appello.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3859/2024 del Tribunale di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 328/2024 del medesimo Tribunale e condanna CP_1
a corrispondere alla
[...] Parte_1
l'importo di € 40.420,60 per le annualità
[...] contributive 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, di cui € 3.737,17 per interessi;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO NI LL
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