Articolo 95 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 94Articolo 96
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15 gennaio 1970
Art. 95. Art 95.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970