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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 04/07/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Italo Scisione, nel cui studio in Terracina (LT), Via Porta Romana 9, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
(C.F. ), con l'avvocato l'avv. Umberto Maria Controparte_2 P.IVA_2 Malandrucco e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pierfilippo Coletti, in Roma, Viale Delle Milizie 38;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1226 del 2022 del 13/06/2022, del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 16 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha dedotto: Parte_1 di essere una emittente radiofonica che gestisce il marchio “Lazio Radio”trasmettendo il proprio segnale in ambito locale nel bacino di utenza costituito dalla provincia di Latina (frequenza di MHz 101.500); che, sin dal 21/12/2010, era stata cliente della Controparte_2
ed aveva assunto il codice cliente n. 605910181, con codice POD
[...] (acronimo per Point of Delivery, ovvero punto di fornitura) IT001E605910181 e numero presa 5917507500060, per il servizio di energia elettrica necessaria alla gestione della propria emittente radiofonica che trasmetteva il proprio segnale in Latina alla via Coletta n. 20; che, improvvisamente, il 26/03/2015, dopo oltre quattro anni di ininterrotto e continuativo rapporto contrattuale, si vedeva disattivare arbitrariamente, immotivatamente, illegittimamente e senza alcun preavviso la fornitura di energia elettrica di cui sopra con impossibilità di poter trasmettere la propria programmazione radiofonica;
che l'interruzione della fornitura elettrica non era giustificata da alcuna eventuale pretesa creditoria da parte della società Controparte_2
la quale non solo non avrebbe effettuato preavviso dell'interruzione
[...] del servizio, ma sarebbe poi rimasta inattiva a seguito delle immediate richieste di riattivazione del servizio da parte della propria cliente;
che dalla condotta di sarebbero derivati danni ingenti ad essa attrice CP_2 segnatamente nei rapporti negoziali intrapresi con la con la quale CP_3 nel 2013 aveva stipulato un contratto per la somministrazione di spot pubblicitari e di telepromozione mediante la radio da essa stessa gestita;
ciò nonostante essa attrice si fosse rivolta senza esito ad altro operatore sul mercato libero per ottenere il riallaccio della fornitura al fine di evitare il proprio concorso all'aggravamento dei danni. Nel costituirsi in giudizio la (già Controparte_1 [...]
, fatte delle premesse sul funzionamento del Controparte_2 mercato elettrico in Italia, ha rilevato che la disciplina nazionale di recepimento di direttiva CE sulla creazione del mercato unico dell'energia le impone di garantire ai clienti la continuità del servizio elettrico, la tutela del prezzo e la fornitura elettrica a chiunque ne faccia richiesta. Ha quindi contestato che vi sia stata una interruzione nella somministrazione di energia in favore del POD IT001E605910181 originariamente intestato alla e, in data 26/3/2015, volturato in favore della Parte_1 società UEBER S.r.l., voltura effettuata in forza di regolare contratto di locazione asservito alla predetta utenza. Ha dedotto che, per effetto della chiesta voltura, il POD presso il quale viene lamentata l'interruzione del pag. 2 di 16 servizio sarebbe sempre rimasto attivo ancorché con intestazione ad altro cliente (la predetta UEBER S.r.l.); che, inoltre, dopo l'avvenuta volturazione del 26/3/2015 non sarebbe stata effettuata alcuna richiesta di attivazione del servizio da parte della società attrice, ciò da cui si desume con ritenuta evidenza che nessuna attività commerciale avrebbe potuto essere svolta dalla società attrice, che di contro assume, ai fini del risarcimento dei danni richiesti, assume di aver continuato ad intrattenere rapporti onerosi con società terze;
che, d'altra parte, la proposta contrattuale da a non avrebbe Pt_2 Parte_3 rappresentato un nuovo allaccio o un ulteriore subentro ma il tentativo di cambiare trader sul mercato libero, operazione che peraltro non sarebbe potuta andare a buon fine con riferimento al medesimo POD. La convenuta ha da ultimo contestato la domanda risarcitoria evidenziando come le operazioni contrattuali che comproverebbero il pregiudizio patrimoniale subito sarebbero state posta in essere atra società facenti capo alla medesima proprietà e quindi dubbie come fondamento della pretesa risarcitoria medesima. Istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di CTU, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 1/2/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 221, comma 4, del DL n. 34 del 2020.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta le domande proposte dalla Parte_1 condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 14.887,50 per Controparte_4 compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice “.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “ 2. E' opportuno richiamare preliminarmente l'oggetto delle indagini peritali disposte dal g.i. con ordinanza del 29/12/2017 e compendiate nei seguenti, pertinenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa, effettuato sopralluogo, descritto lo stato dei luoghi con riferimento ai profili attinenti il , verifichi il CTU:
1. a quale immobile sia riferibile il POD IT001E605910181, e se il suddetto immobile sia nella disponibilità della società attrice ovvero della UEBER srl;
2. se siano stati commessi errori, da parte della società convenuta, nell'individuazione dell'immobile al quale era asservito il POD IT001E605910181, all'atto della lavorazione della richiesta di voltura;
3. se la voltura dell'utenza abbia determinato la cessazione della fornitura di energia elettrica nei locali nella disponibilità della società attrice;
4. se - ove sia riscontrabile la pag. 3 di 16 cessazione della fornitura di energia elettrica - quest'ultima sia invece dipesa da interventi effettuati a valle del contatore, e, in caso affermativo, se tali interventi sono riconducibili alla convenuta;
5. se sussistessero ostacoli alla fornitura di energia elettrica da parte di altro fornitore;
6. se l'immobile sede della in Latina, Via Coletta 20, sia Parte_1 attualmente allacciato alla rete elettrica ed eventualmente con quali modalità;
7. se l'interruzione della fornitura, ove riscontrata, abbia determinato l'impossibilità di effettuare trasmissioni radiofoniche sulla frequenza di MHz 101.500, che l'attrice assume riferirsi all'emittente denominata “Lazio Radio” e sulla frequenza di 101.550 MHz, tenuto conto della circostanza che nell'atto di cessione del 30.10.2015 e nelle allegate schede tecniche, che il CTU avrà cura di esaminare, gli indirizzi dei due impianti TX sono indicati rispettivamente, quanto al ramo di azienda radiofonica operante sulla frequenza 101.500 MHz, in “passeggiata San Giovanni, Norma (LT)”, quanto al ramo di azienda radiofonica operante sulla frequenza 101.550 MHz, in “Monte Circeo, San Felice Circeo (LT)”. Il lucido inquadramento della controversia da parte dell'istruttore consente di apprezzare le univoche conclusioni del CTU in ordine agli elementi centrali della controversia: - a quale immobile sia riferibile il POD IT001E605910181 oggetto di volturazione;
- se nella lavorazione delle operazioni di voltura siano stati compiuti errori da parte di quanto CP_2 alla individuazione dell'immobile; - se - riscontrata la cessazione della fornitura di energia elettrica in relazione all'immobile occupato dalla società attrice - essa sia dipesa da interventi effettuati a valle del contatore e, in caso affermativo, se tali interventi sono riconducibili alla convenuta.
2.1 Incontroversa è la circostanza che il POD IT001E605910181 sia riferibile all'immobile la cui disponibilità risulta essere attualmente della UEBER S.r.l.. Si tratta di immobile diverso da quello della società attrice, originariamente servito dal medesimo POD.
2.2 Sulla seconda questione (regolarità dei procedimenti di volturazione dell'utenza) il CTU ing. riferisce (pag. 17 dell'elaborato Per_1 depositato telematicamente il 23/3/2019): “… attualmente per la procedura di voltura ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE richiede tra i dati necessari l'indirizzo di recapito (Provincia, Comune, Località, Via e numero civico) del cliente precedente, per inviare la bolletta di chiusura conto. Tali dati sono reperibili sul sito ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ... Non è indicato, almeno in maniera esplicita, che [una] richiesta sia necessaria per inviare comunicazioni al soggetto che subisce la voltura proprio per verificare la regolarità della stessa e l'insussistenza di contestazioni. Inoltre, non è possibile stabilire, in quanto non espressamente indicato da alcuna fonte, che proprio tale vicenda abbia determinato o meno [la previsione di] tale richiesta tra i documenti attualmente necessari alla voltura del contatore ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE”.
pag. 4 di 16 Si esclude dunque una qualunque responsabilità di nello svolgimento CP_2 delle operazioni di volturazione.
2.3 D'altra parte, è possibile rilevare che, laddove la volturazione dell'utenza da un soggetto all'altro comporti, fermo il Point of Delivery, che univoco rimanga il collegamento con l'immobile servito, il dato inequivocabilmente accertato, che attualmente al POD più volte citato e oggetto di voltura corrisponda oggi l'erogazione di energia elettrica in favore di un immobile diverso da quello originariamente collegato (vale a dire quello della società che ha chiesto la volturazione, la UEBER S.r.l.), porta a concludere che l'interruzione del servizio di erogazione di energia (presso l'immobile della società attrice) non sia dipeso dalla voltura, ma da un intervento successivo alla stessa. In altri termini la voltura del POD IT001E605910181 in favore della richiedente UEBER avrebbe conservato l'erogazione di energia allo stesso immobile originariamente servito: quello della Ma è Parte_1 accaduto qualcosa, successivamente alla volturazione che ha, per così dire, deviato la funzionalità del POD verso un altro immobile. Lo racconta all'udienza del 12/11/2019 la teste dipendente Testimone_1 della UEBER, la quale riferisce: la Ueber, che già usufruiva del proprio deposito in via Coletta, avendo necessità di altri spazi ha preso in affitto una porzione di uno stabile, diviso in quattro o cinque parti …; avendo necessità di fare un allaccio per la fornitura dell'energia elettrica, ho chiesto alla locataria di avere una bolletta dalla quale si evincesse il numero di contatore, per fare la voltura e, avutala, sono andata all' e CP_2 ho fatto la voltura. Poiché lo stabile era vuoto al momento in cui l'abbiamo preso in affitto, e non era allacciato alle utenze, presumo che mi sia stata consegnata l'ultima bolletta nella disponibilità della locatrice. Preciso che, poiché abbiamo affittato una sola porzione di un immobile diviso in diverse porzioni, vi erano più contatori all'esterno, che ritengo siano a servizio di ciascuna delle porzioni nelle quali è suddiviso l'immobile e non avrei saputo dire quale fosse il nostro, senza la bolletta con il numero di contatore …Una volta fatta la voltura, non arrivava ugualmente la corrente, quindi chiamammo un elettricista per verificarne il motivo;
non so dire cosa abbia fatto l'elettricista, a seguito del cui intervento è arrivata la corrente;
il giorno dopo tuttavia non arrivava ugualmente la corrente ed è arrivato qualcuno, proveniente da “Lazio TV”, che ci ha detto che il contatore era loro e che ci eravamo allacciati al loro contatore, privandoli della corrente;
io mi sono limitata ad informare l'amministratore e non so poi cosa sia successo;
ricordo che il giorno dopo abbiamo nuovamente avuto la corrente, ma non so dire chi abbia fatto l'intervento necessario al ripristino. Dunque, dopo la voltura del POD, vi è stato un intervento a valle del contatore per consentire che l'erogazione dell'energia elettrica,
pag. 5 di 16 originariamente erogata, mediante il POD più volte citato, alla società attrice, venisse deviato all'immobile della UEBER. In alcun modo risulta che abbia effettuato interventi per realizzare CP_2 questa deviazione del servizio e ciò spiega perché sostenga, a CP_2 ragione, che nessuna interruzione del servizio è stata effettuata rispetto al medesimo POD. Questa ricostruzione è ampiamente confermata dal CTU che, nei chiarimenti alle osservazioni del CTP di parte attrice sul terzo quesito (pagg. 18 e ss. dell'elaborato), afferma in modo del tutto convincente: “La cessazione del servizio non è stata cagionata dalla voltura in sé, ma dal mancato collegamento “fisico” della linea della al Parte_1 POD IT001E605910181 al momento della voltura che ha causato l'interruzione del servizio. Precisamente: non è a seguito ed a causa della voltura che la
[...] è stata privata non solo materialmente ma anche Parte_1 formalmente della sua utenza, ma la causa è da imputarsi al distacco fisico della linea elettrica dell'immobile sede della Parte_1 dal POD IT001E605910181 a favore della linea elettrica dell'immobile sede della UEBER SRL. L' ha ricevuto richiesta di voltura di Controparte_2 quel POD direttamente da un'incaricata della UEBER SRL presso il Punto di Latina ed ha proceduto in via telematica. Si precisa che non è CP_2 stato possibile determinare i soggetti responsabili di tali variazioni di collegamenti “linea elettrica-POD”, in quanto CP_2
ha dichiarato di non aver effettuato alcun intervento e
[...] d'altra parte non esistono dichiarazioni da parte della UEBER in merito a come abbia individuato come suo il POD IT001E605910181”. Sappiamo dalla testimonianza richiamata che sono intervenuti elettricisti incaricati dalla UEBER, operando a valle del contatore. Da quanto sopra emerge dunque che nessuna responsabilità può esser imputata alla società convenuta per l'interruzione del servizio determinato dal distacco fisico della linea elettrica dell'immobile sede della
[...] dal POD IT001E605910181 a favore della linea Parte_1 elettrica dell'immobile sede della UEBER SRL e che in alcun modo, detto distacco, risulta essere stato effettuato da Controparte_2 E' opportuno richiamare l'argomento utilizzato dalla società attrice e compendiato nelle le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte (pag. 15 della relazione del CTU): “qualora non avesse autorizzato CP_2 la voltura non sarebbe stato possibile il legittimo scollegamento dei fili della In definitiva è stata la voltura a causare la Parte_1 cessazione del contratto tra e . CP_2 Parte_1 Questo il punto centrale dell'assunto di parte attrice. Ma il ragionamento opera un salto logico e presuppone un dato non vero.
pag. 6 di 16 Innanzitutto si suppone che vi sia stato un 'legittimo scollegamento dei fili della ma questo è un assunto che non trova Parte_1 fondamento poiché la voltura del POD (quindi il passaggio di una utenza funzionante da un soggetto ad un altro) non autorizza la deviazione del POD stesso da un immobile ad un altro;
né pare possa affermarsi che tale operazione può essere realizzata senza il gestore della rete (ciò che non risulta sia avvenuto). Quindi si assume legittima una operazione che non lo è. In secondo luogo, come sopra ampiamente rilevato, non è la voltura che di per sé ha determinato l'interruzione dell'energia nell'immobile della
[...]
ma l'intervento a valle del contatore (verosimilmente operato Parte_1 dagli elettricisti della UEBER, come emerso dalla prova testimoniale).
3. Ad abundantiam va rilevato che difetta integralmente la dimostrazione del nesso di causalità tra l'interruzione di erogazione di energia elettrica (non imputabile ad come rilevato) e i danni lamentati, riconducibili CP_2 essenzialmente ai rapporti negoziali intercorsi tra la società attrice e la
[...]
Controparte_5
In considerazione degli obblighi in capo alla Controparte_1
società che gestisce il servizio di maggior tutela per l'energia
[...] elettrica nelle aree di distribuzione, la avrebbe Parte_1 potuto attivarsi prontamente per l'eventuale allaccio di una nuova utenza, all'esito degli eventi sopra accertati. Ciò non risulta essersi verificato. Le conseguenze dell'inerzia della società attrice, che ha omesso di porre in essere quella che appare la condotta più ragionevole non possono essere poste a carico dell'eventuale responsabile. Peraltro emerge dalla documentazione allegata da parte convenuta ed in particolare dalle visure camerali delle predette società ( Parte_1 Co e ), che esse fanno capo a componenti di una medesima famiglia, cosicché appare ancor più difficile far derivare da un evento facilmente risolvibile, come quello della interruzione e possibile immediato riallaccio dell'energia elettrica, il venir meno di un rapporto commerciale effettivamente esistente tra soggetti contigui. Né il danno avrebbe mai potuto essere commisurato a quello concordato nell'atto di transazione allegato come documento 20 alla citazione, che sarebbe stato stipulato tra l'attrice e la il 5/11/2015. In tale CP_3 scrittura si risolve un contratto stipulato tra le parti il 2/1/2015 (poco prima dell'evento lamentato), apparentemente in parte eseguito, e rimasto sospeso per quasi otto mesi dall'evento dedotto della interruzione dell'energia elettrica del 26/3/2015. L'impegno della a risarcire Parte_1 danni per 500.000,00 alla contigua società è totalmente inidoneo CP_6 ad essere ricondotto nello spettro della causalità immediata e diretta della regola di cui all'art. 1223 c.c. D'altra parte, parimenti del tutto indimostrata è la necessità, in cui si sarebbe trovata la di cedere i propri rami d'azienda Parte_1
pag. 7 di 16 alla ad un prezzo inferiore a quello effettivo. Si intende Parte_4 sostenere che una società che opera da tempo come emittente radiofonica si sarebbe determinata a cedere l'azienda per non provvedere a richiedere al gestore del servizio una semplice riattivazione dell'erogazione di energia elettrica. Anche in tal caso non può esservi nesso tra la cessione dell'azienda e l'evento di cui si è discusso.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, applicati i valori medi ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi, avuto riguardo alla complessità della controversia), seguono la soccombenza. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.”
§ 3. – Ha proposto appello (rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata:
“Accertare la colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta di , già Controparte_1 Controparte_2
, nell'interruzione della fornitura di energia elettrica presso la sede
[...] della sita in Latina alla via Coletta n.20, senza Parte_1 preavviso e senza porre in essere alcun rimedio per limitare e contenere l'entità dei danni cagionati, anche in violazione della Deliberazione n. 301/2012/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e, per l'effetto, condannare la società appellata al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte_1 quantificati in complessivi € 697.272,94, di cui € 200.000,00 quale differenza tra il prezzo di vendita dei rami di azienda ceduti ed il loro effettivo valore di mercato, € 270.000,00 per quanto dovuto ed effettivamente corrisposto alla a Controparte_5 titolo di risarcimento del danno, € 147.272,94 a titolo di mancato guadagno da parte della società attrice in relazione al contratto del 02/01/2015 sottoscritto con la € 80.000,00 a titolo Controparte_5 di danno non patrimoniale, ed in ogni caso per tutte le causali indicate analiticamente in precedenza, ovvero nella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1283 comma IV c.c. dalla data di notifica della citazione in primo grado sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese al 15% di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 8 di 16 Ha resistito (già Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto Controparte_2 dedotto ed eccepito si conclude affinché l'Ill.mo Corte d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, voglia rigettare l'avverso gravame perché infondato e non provato, confermando in toto la sentenza appellata n. 1226/2022 del Tribunale di Latina pubblicata il 13/06/2022, resa nel giudizio n.7872/2016 RG e notificata in data 14/06/2022. Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 04/07/2025.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 contiene sette motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “1) Sulla errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla esclusione di responsabilità di in ragione delle modalità con cui CP_2 procedere alla voltura delle utenze indicate unilateralmente ed autonomamente dalla società appellata sul proprio sito internet.“ Con tale motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver escluso, richiamando le verifiche eseguite dal CTU, che dalle modalità di voltura dell'intestazione del contatore seguite da potesse configurarsi CP_2 alcuna ipotesi di responsabilità dell'appellata, per i pregiudizi patiti dalla
In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in tre Parte_1 errori: avrebbe attribuito rilevanza alle unilaterali indicazioni riportate sul sito internet dell' circa le procedure stabilite per la volturazione;
in CP_2 secondo luogo, affermando che ai fini della comunicazione della bolletta di chiusura conto la procedura prevedeva di acquisire l'indirizzo del precedente titolare del contatore, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi del mancato assolvimento di tale incombente da parte di atteso che la CP_2 domanda di voltura non conteneva dati utili ad individuare il cliente precedente. Il Giudice di prime cure, infine, non avrebbe considerato la negligenza mostrata da nel dare seguito alla voltura senza verificare CP_2 preventivamente che vi fosse il consenso del precedente intestatario del contratto. La motivazione del Tribunale risulterebbe dunque illogica, errata e contraddittoria, laddove una corretta lettura della consulenza tecnica d'ufficio avrebbe invece consentito di riconoscere l'invocata responsabilità di CP_2
pag. 9 di 16 § 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) Sulla errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla esclusione di responsabilità della società appellata nell'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica e sulla sua colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta.” Con tale motivo viene censurata la decisione del Tribunale di escludere la responsabilità di per Controparte_2 l'interruzione della fornitura elettrica all'immobile della Parte_1
affermando che la cessazione del servizio non sia stata provocata
[...] dalla voltura del POD ma dal successivo intervento materiale di scollegamento dei cavi, eseguito da elettricisti dalla società subentrata nell'intestazione del POD. Il Tribunale avrebbe altresì errato a non considerare il punto di vista della secondo cui se Parte_1 CP_2 non avesse autorizzato la voltura non sarebbe stato possibile il “legittimo scollegamento dei fili” da parte di UEBER.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3) Sulla asserita inerzia della società appellante nel richiedere un nuovo ed ulteriore allaccio: inammissibilità della relativa eccezione, erroneità ed infondatezza della stessa nel merito.” Con tale motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, attesa la doverosa voltura da parte di in favore di un CP_2 soggetto che aveva dimostrato di avervi titolo, Parte_1 avrebbe potuto attivarsi prontamente per l'allaccio ad una nuova utenza. Al riguardo, evidenzia l'appellante che tale affermazione sarebbe conseguenza di un'eccezione sollevata da solo nella comparsa conclusionale e CP_2 quindi tardivamente. Peraltro, non corrisponderebbe al vero che
[...] non si sia attivata per ottenere un nuovo contatore, come Parte_1 dimostrato dalla richiesta fatta a il 31/03/2015. Pt_2
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “4) Sulla asserita insussistenza dei danni prodotti dalla società appellata in ragione dei presunti rapporti di parentela tra i titolari delle quote di e Parte_1 [...] e della facile risoluzione della problematica Controparte_5 occorsa consistente nell'interruzione della fornitura elettrica: erroneità, infondatezza ed irrilevanza ai fini del decidere.” Con tale motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui esclude che l'interruzione della fornitura elettrica abbia potuto determinare il venir meno dei rapporti commerciali tra e Parte_1 la concessionaria per la pubblicità, , e Controparte_5 quindi essere causa di pregiudizio economico per l'appellante. E ciò in considerazione dei rapporti di parentela esistenti tra i soci delle due imprese. L'appellante contesta che tali rapporti possano escludere a priori che a sia derivato un pregiudizio economico dalla Parte_1
pag. 10 di 16 risoluzione degli obblighi commerciali in essere con la concessionaria della pubblicità. Contesta dunque l'irragionevolezza della conclusione cui giunge il Tribunale, atteso che, appurata l'esistenza di rapporti in essere tra le due società, la prova del danno prescinde dagli eventuali rapporti di parentela tra i soci delle stesse. Il Giudice avrebbe dovuto perciò accertare il pregiudizio patito dall'appellante imputandolo alla condotta di CP_2
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “5) Sulla asserita insussistenza del danno di cui alla scrittura transattiva di cui al doc. 20 di parte appellante: omessa motivazione, erroneità ed infondatezza.” Con tale motivo l'appellante contesta la parte della motivazione con la quale il Tribunale ha escluso che il danno conseguente alla risoluzione dei Con rapporti con la , avrebbe potuto Controparte_5 essere commisurato a quello concordato nell'atto di transazione, contenente l'impegno di a risarcire danni per €500.000, 00 alla Parte_1 [...]
CP_3
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “6) Sulla asserita insussistenza del danno derivante dalla necessità di cedere il ramo d'azienda ad un prezzo inferiore a quello effettivo: erroneità ed infondatezza.” Con tale motivo l'appellante censura la sentenza per avere altresì ritenuto non dimostrata la necessità di cedere il ramo d'azienda da parte della società appellante quale conseguenza del distacco di energia elettrica.
§ 5.7 – Il settimo motivo è intitolato: “7) Sul mancato guadagno e sui danni patrimoniali patiti dalla società appellante.” Con tale motivo l'appellante evidenzia che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare e decidere su due sue ulteriori richieste risarcitorie, conseguenti all'interruzione della fornitura elettrica da parte di
In particolare lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato il CP_2 danno patrimoniale di € 200.000,00, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita dei rami di azienda ceduti ed il loro effettivo valore di mercato. Altro pregiudizio sarebbe rappresentato dal risarcimento di €270.000, pagato alla per la mancata esecuzione del contratto risolto, CP_3 nonché dal mancato guadagno, in relazione al medesimo contratto, per un ammontare di €147.272,90. Infine, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato il danno non patrimoniale, rappresentato. L'appellante lamenta altresì un danno non patrimoniale quantificato in € 80.000,00, rappresentato dal pregiudizio all'immagine ed alla reputazione commerciale subiti per effetto dell'interruzione delle proprie trasmissioni radiofoniche.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – E' il primo motivo infondato.
pag. 11 di 16 La vicenda in esame riguarda l'interruzione della somministrazione di energia elettrica subita dalla società appellante, presso i propri studi radiofonici di Via Coletta 20, a Latina, che imputa Parte_1 ad una condotta inadempiente di da anni fornitrice del servizio e CP_2 citata in giudizio per il risarcimento degli ingenti danni asseritamente subiti dall'attrice. Costituitasi in giudizio, eccepiva di non aver mai CP_2 interrotto la fornitura di energia al POD IT001E605910181, già intestato all'appellante, ma di aver provveduto al cambio di intestazione dell'utenza in favore di un altro soggetto, la società UEBER S.r.l., che ne aveva fatto legittima richiesta. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva esperita CTU, le cui conclusioni, che risultano del tutto coerenti ed immuni da vizi, venivano recepite dal Tribunale e poste a fondamento del rigetto della domanda. Con il primo motivo di appello, contesta in Parte_1 sostanza la corretta interpretazione e valutazione della CTU da parte del Giudice di primo grado, rispetto alle rilevate modalità di volturazione del contratto di somministrazione di energia elettrica seguite da e CP_2 conclude affermando che una corretta lettura della relazione tecnica avrebbe invece consentito di riconoscere l'invocata responsabilità di CP_2 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non emerge tuttavia che il Giudice nella sua decisione si sia in alcun modo discostato dagli accertamenti eseguiti dall'ausiliario, della cui relazione riporta ampi stralci proprio a proposito della specifica questione delle modalità di volturazione. Per effetto della lettura della CTU, il Tribunale sarebbe però incorso, stando l'appellante, in alcuni errori, che lo avrebbero indotto ad escludere la responsabilità di per i pregiudizi accusati da CP_2 [...]
quale conseguenza delle modalità seguite nella voltura Parte_1 del POD. Innanzitutto, il Tribunale avrebbe indebitamente attribuito rilevanza alle unilaterali indicazioni riportate nel sito Internet di CP_2 circa le procedure stabilite per la volturazione. In secondo luogo, affermando che ai fini della emissione della bolletta di chiusura conto la procedura prevedeva di acquisire l'indirizzo del precedente intestatario dell'utenza, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi del mancato assolvimento di tale incombente da parte di Infine, il Giudice di CP_2 prime cure avrebbe dovuto rilevare che la stessa si era mostrata CP_2 negligente nel dare seguito alla voltura, senza verificare che vi fosse il consenso del precedente intestatario del contratto. Tali contestazioni risultano tuttavia prive di fondamento. A prescindere dalla rilevanza della sola voltura dell'utenza, ai fini dell'accoglimento delle domande di che sarà oggetto di Parte_1 valutazione con la trattazione del secondo motivo di appello, va comunque rilevato che non emergono irregolarità nelle modalità di voltura del POD e, conseguentemente, appare corretta la decisione del Giudice di primo grado.
pag. 12 di 16 A tale proposito, come rilevato dal CTU, sul sito ENEL Servizio Elettrico Nazionale, all'epoca dei fatti di causa, richiedeva per la CP_2 procedura di volturazione l'indirizzo del cliente precedente, al fine di recapitargli la bolletta di chiusura del conto, mentre non indicava “almeno in maniera esplicita” che i dati fossero richiesti per altro genere di comunicazioni, dirette a verificare la regolarità della voltura e l'insussistenza di contestazioni. Le procedure indicate nel sito Internet di venivano peraltro riconosciute come “standardizzate” dalla stessa CP_2 difesa dell'attrice nelle proprie osservazioni alla bozza di CTU (pag.13 della relazione di CTU). Risulta d'altro canto che soltanto con la Delibera 398/2014, entrata in vigore l'01/11/2015, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha introdotto in caso di domanda di voltura, l'obbligo per il fornitore di comunicare al precedente cliente, la contestuale cessazione del contratto indicandone la motivazione. Peraltro, la società UEBER aveva documentato la domanda di voltura, producendo ad il contratto di locazione del magazzino Via CP_2
Coletta 20, a Latina ed una bolletta fornita dal proprietario dell'immobile, recante il numero del POD IT001E605910181 in oggetto, dimostrando di essere legittimata al subentro. Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 12/11/2019, dall'impiegata della società UEBER, che personalmente aveva curato la domanda di allaccio alla rete elettrica, recandosi presso gli uffici dell' con detta documentazione. Tali CP_2 circostanze erano confermate anche dalla testimonianza della locatrice dell'immobile, la quale, alla medesima udienza, dichiarava che la richiesta di voltura aveva riguardato un “contatore che era di mia proprietà, in quanto io l'avevo richiesto ad molti anni prima” e che il numero del CP_2
POD risultava da una bolletta del precedente affittuario, che aveva rilasciato i locali molti anni prima. A fronte della documentata richiesta di nuova intestazione del POD da parte di UEBER e del correlato dovere di di provvedervi non CP_2 sussisteva pertanto alcun obbligo a carico dello stesso fornitore di dare comunicazione della richiesta alla Non emergono Parte_1 quindi irregolarità nella procedura che ha condotto alla volturazione del POD.
§ 6.2 – E' il secondo motivo infondato. ha introdotto il giudizio affermando che, Parte_1 dopo oltre quattro anni di ininterrotto rapporto contrattuale, aveva CP_2 disattivato arbitrariamente e senza preavviso la fornitura di energia elettrica che alimentava i propri studi radiofonici, impedendole così di mandare in onda i propri programmi e, conseguentemente, di onorare gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei propri clienti. Deduceva, pertanto, di pag. 13 di 16 essersi trovata nella necessità di cedere alcuni rami d'azienda a un prezzo inferiore a quello di mercato, e lamentava di aver subito ingenti danni, anche per effetto dei risarcimenti corrisposti ai clienti e dei mancati guadagni. Domandava quindi l'accertamento della “colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta di Controparte_2
nell'interruzione della fornitura di energia elettrica presso la sede della
[...]
sita in Latina alla via Coletta n. 20, senza preavviso Pt_1 Parte_1 e senza porre in essere alcun rimedio per limitare e contenere l'entità dei danni cagionati” di cui chiedeva il risarcimento. Con il secondo motivo di appello, contesta Parte_1 dunque la sentenza di primo grado per aver respinto le proprie domande, sul presupposto che l'interruzione della fornitura di energia elettrica non fosse conseguenza della cessazione del rapporto contrattuale, bensì derivasse dal successivo materiale distacco dei cavi che collegavano il contatore volturato ai locali dello studio radiofonico.. Il motivo è infondato. Come accertato nella CTU, le cui conclusioni si condividono in quanto corrette e immuni da vizi, le operazioni di volturazione del POD sono state eseguite da da remoto, senza alcun CP_2 accesso fisico al contatore, e non hanno provocato neppure momentaneamente l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica al contatore stesso. La sola voltura dell'intestazione, eseguita telematicamente su richiesta di un soggetto che aveva dimostrato di esserne legittimato, non è dunque la causa dell'interruzione dell'alimentazione elettrica verificatasi nei locali in uso a
Tale interruzione va, invece, indiscutibilmente Parte_1 ricondotta al successivo distacco dei cavi che dal contatore conducevano la corrente elettrica allo studio radiofonico della società. A tale distacco è del tutto estranea, sia perché risulta che lo CP_2 scollegamento dei cavi è stato eseguito non da proprio personale, bensì da elettricisti incaricati dalla Ueber S.r.l., sia perché, procedendo alla voltura, non ha autorizzato lo scollegamento dei cavi utilizzati da CP_2 [...]
ma si è limitata alla sostituzione dell'intestatario di un POD Parte_1 già attivo, senza mai interrompere il servizio. La voltura, peraltro, non solo non ha determinato l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, ma nemmeno avrebbe potuto far sì che la richiesta di ripristino della fornitura da parte di Parte_1 fosse accolta da atteso che il POD IT001E605910181 è sempre CP_2 rimasto attivo. L'interruzione della fornitura subita dalla società appellante va pertanto ricondotta in maniera esclusiva, contrariamente a quanto sostenuto da alla materiale operazione di scollegamento dei cavi Parte_1 eseguita dalla UEBER in maniera arbitraria e senza autorizzazione alcuna da parte di La voltura del contratto, risoltasi nella sola sostituzione CP_2 dell'intestatario del POD, non ha provocato la disalimentazione pag. 14 di 16 dell'impianto elettrico di né in alcun modo può Parte_1 considerarsi un atto idoneo a legittimare il collegamento del POD stesso alla rete di un diverso immobile.
L'appello va quindi respinto.
Alla luce di quanto affermato in merito alla insussistenza della responsabilità dell'appellata, vanno ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di appello, volti ad accertare i danni dedotti o ad escludere il concorso dell'appellante nella produzione degli stessi.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già contro la sentenza
[...] Controparte_2 n.1226 del 2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, pubblicata il 13/06/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.1226 del 2022, del 13/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di Controparte_1
(già ,
[...] Controparte_2 liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 04/07/2025.
pag. 15 di 16 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 04/07/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Italo Scisione, nel cui studio in Terracina (LT), Via Porta Romana 9, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
(C.F. ), con l'avvocato l'avv. Umberto Maria Controparte_2 P.IVA_2 Malandrucco e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pierfilippo Coletti, in Roma, Viale Delle Milizie 38;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1226 del 2022 del 13/06/2022, del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 16 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha dedotto: Parte_1 di essere una emittente radiofonica che gestisce il marchio “Lazio Radio”trasmettendo il proprio segnale in ambito locale nel bacino di utenza costituito dalla provincia di Latina (frequenza di MHz 101.500); che, sin dal 21/12/2010, era stata cliente della Controparte_2
ed aveva assunto il codice cliente n. 605910181, con codice POD
[...] (acronimo per Point of Delivery, ovvero punto di fornitura) IT001E605910181 e numero presa 5917507500060, per il servizio di energia elettrica necessaria alla gestione della propria emittente radiofonica che trasmetteva il proprio segnale in Latina alla via Coletta n. 20; che, improvvisamente, il 26/03/2015, dopo oltre quattro anni di ininterrotto e continuativo rapporto contrattuale, si vedeva disattivare arbitrariamente, immotivatamente, illegittimamente e senza alcun preavviso la fornitura di energia elettrica di cui sopra con impossibilità di poter trasmettere la propria programmazione radiofonica;
che l'interruzione della fornitura elettrica non era giustificata da alcuna eventuale pretesa creditoria da parte della società Controparte_2
la quale non solo non avrebbe effettuato preavviso dell'interruzione
[...] del servizio, ma sarebbe poi rimasta inattiva a seguito delle immediate richieste di riattivazione del servizio da parte della propria cliente;
che dalla condotta di sarebbero derivati danni ingenti ad essa attrice CP_2 segnatamente nei rapporti negoziali intrapresi con la con la quale CP_3 nel 2013 aveva stipulato un contratto per la somministrazione di spot pubblicitari e di telepromozione mediante la radio da essa stessa gestita;
ciò nonostante essa attrice si fosse rivolta senza esito ad altro operatore sul mercato libero per ottenere il riallaccio della fornitura al fine di evitare il proprio concorso all'aggravamento dei danni. Nel costituirsi in giudizio la (già Controparte_1 [...]
, fatte delle premesse sul funzionamento del Controparte_2 mercato elettrico in Italia, ha rilevato che la disciplina nazionale di recepimento di direttiva CE sulla creazione del mercato unico dell'energia le impone di garantire ai clienti la continuità del servizio elettrico, la tutela del prezzo e la fornitura elettrica a chiunque ne faccia richiesta. Ha quindi contestato che vi sia stata una interruzione nella somministrazione di energia in favore del POD IT001E605910181 originariamente intestato alla e, in data 26/3/2015, volturato in favore della Parte_1 società UEBER S.r.l., voltura effettuata in forza di regolare contratto di locazione asservito alla predetta utenza. Ha dedotto che, per effetto della chiesta voltura, il POD presso il quale viene lamentata l'interruzione del pag. 2 di 16 servizio sarebbe sempre rimasto attivo ancorché con intestazione ad altro cliente (la predetta UEBER S.r.l.); che, inoltre, dopo l'avvenuta volturazione del 26/3/2015 non sarebbe stata effettuata alcuna richiesta di attivazione del servizio da parte della società attrice, ciò da cui si desume con ritenuta evidenza che nessuna attività commerciale avrebbe potuto essere svolta dalla società attrice, che di contro assume, ai fini del risarcimento dei danni richiesti, assume di aver continuato ad intrattenere rapporti onerosi con società terze;
che, d'altra parte, la proposta contrattuale da a non avrebbe Pt_2 Parte_3 rappresentato un nuovo allaccio o un ulteriore subentro ma il tentativo di cambiare trader sul mercato libero, operazione che peraltro non sarebbe potuta andare a buon fine con riferimento al medesimo POD. La convenuta ha da ultimo contestato la domanda risarcitoria evidenziando come le operazioni contrattuali che comproverebbero il pregiudizio patrimoniale subito sarebbero state posta in essere atra società facenti capo alla medesima proprietà e quindi dubbie come fondamento della pretesa risarcitoria medesima. Istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di CTU, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 1/2/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 221, comma 4, del DL n. 34 del 2020.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta le domande proposte dalla Parte_1 condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 14.887,50 per Controparte_4 compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice “.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “ 2. E' opportuno richiamare preliminarmente l'oggetto delle indagini peritali disposte dal g.i. con ordinanza del 29/12/2017 e compendiate nei seguenti, pertinenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa, effettuato sopralluogo, descritto lo stato dei luoghi con riferimento ai profili attinenti il , verifichi il CTU:
1. a quale immobile sia riferibile il POD IT001E605910181, e se il suddetto immobile sia nella disponibilità della società attrice ovvero della UEBER srl;
2. se siano stati commessi errori, da parte della società convenuta, nell'individuazione dell'immobile al quale era asservito il POD IT001E605910181, all'atto della lavorazione della richiesta di voltura;
3. se la voltura dell'utenza abbia determinato la cessazione della fornitura di energia elettrica nei locali nella disponibilità della società attrice;
4. se - ove sia riscontrabile la pag. 3 di 16 cessazione della fornitura di energia elettrica - quest'ultima sia invece dipesa da interventi effettuati a valle del contatore, e, in caso affermativo, se tali interventi sono riconducibili alla convenuta;
5. se sussistessero ostacoli alla fornitura di energia elettrica da parte di altro fornitore;
6. se l'immobile sede della in Latina, Via Coletta 20, sia Parte_1 attualmente allacciato alla rete elettrica ed eventualmente con quali modalità;
7. se l'interruzione della fornitura, ove riscontrata, abbia determinato l'impossibilità di effettuare trasmissioni radiofoniche sulla frequenza di MHz 101.500, che l'attrice assume riferirsi all'emittente denominata “Lazio Radio” e sulla frequenza di 101.550 MHz, tenuto conto della circostanza che nell'atto di cessione del 30.10.2015 e nelle allegate schede tecniche, che il CTU avrà cura di esaminare, gli indirizzi dei due impianti TX sono indicati rispettivamente, quanto al ramo di azienda radiofonica operante sulla frequenza 101.500 MHz, in “passeggiata San Giovanni, Norma (LT)”, quanto al ramo di azienda radiofonica operante sulla frequenza 101.550 MHz, in “Monte Circeo, San Felice Circeo (LT)”. Il lucido inquadramento della controversia da parte dell'istruttore consente di apprezzare le univoche conclusioni del CTU in ordine agli elementi centrali della controversia: - a quale immobile sia riferibile il POD IT001E605910181 oggetto di volturazione;
- se nella lavorazione delle operazioni di voltura siano stati compiuti errori da parte di quanto CP_2 alla individuazione dell'immobile; - se - riscontrata la cessazione della fornitura di energia elettrica in relazione all'immobile occupato dalla società attrice - essa sia dipesa da interventi effettuati a valle del contatore e, in caso affermativo, se tali interventi sono riconducibili alla convenuta.
2.1 Incontroversa è la circostanza che il POD IT001E605910181 sia riferibile all'immobile la cui disponibilità risulta essere attualmente della UEBER S.r.l.. Si tratta di immobile diverso da quello della società attrice, originariamente servito dal medesimo POD.
2.2 Sulla seconda questione (regolarità dei procedimenti di volturazione dell'utenza) il CTU ing. riferisce (pag. 17 dell'elaborato Per_1 depositato telematicamente il 23/3/2019): “… attualmente per la procedura di voltura ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE richiede tra i dati necessari l'indirizzo di recapito (Provincia, Comune, Località, Via e numero civico) del cliente precedente, per inviare la bolletta di chiusura conto. Tali dati sono reperibili sul sito ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ... Non è indicato, almeno in maniera esplicita, che [una] richiesta sia necessaria per inviare comunicazioni al soggetto che subisce la voltura proprio per verificare la regolarità della stessa e l'insussistenza di contestazioni. Inoltre, non è possibile stabilire, in quanto non espressamente indicato da alcuna fonte, che proprio tale vicenda abbia determinato o meno [la previsione di] tale richiesta tra i documenti attualmente necessari alla voltura del contatore ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE”.
pag. 4 di 16 Si esclude dunque una qualunque responsabilità di nello svolgimento CP_2 delle operazioni di volturazione.
2.3 D'altra parte, è possibile rilevare che, laddove la volturazione dell'utenza da un soggetto all'altro comporti, fermo il Point of Delivery, che univoco rimanga il collegamento con l'immobile servito, il dato inequivocabilmente accertato, che attualmente al POD più volte citato e oggetto di voltura corrisponda oggi l'erogazione di energia elettrica in favore di un immobile diverso da quello originariamente collegato (vale a dire quello della società che ha chiesto la volturazione, la UEBER S.r.l.), porta a concludere che l'interruzione del servizio di erogazione di energia (presso l'immobile della società attrice) non sia dipeso dalla voltura, ma da un intervento successivo alla stessa. In altri termini la voltura del POD IT001E605910181 in favore della richiedente UEBER avrebbe conservato l'erogazione di energia allo stesso immobile originariamente servito: quello della Ma è Parte_1 accaduto qualcosa, successivamente alla volturazione che ha, per così dire, deviato la funzionalità del POD verso un altro immobile. Lo racconta all'udienza del 12/11/2019 la teste dipendente Testimone_1 della UEBER, la quale riferisce: la Ueber, che già usufruiva del proprio deposito in via Coletta, avendo necessità di altri spazi ha preso in affitto una porzione di uno stabile, diviso in quattro o cinque parti …; avendo necessità di fare un allaccio per la fornitura dell'energia elettrica, ho chiesto alla locataria di avere una bolletta dalla quale si evincesse il numero di contatore, per fare la voltura e, avutala, sono andata all' e CP_2 ho fatto la voltura. Poiché lo stabile era vuoto al momento in cui l'abbiamo preso in affitto, e non era allacciato alle utenze, presumo che mi sia stata consegnata l'ultima bolletta nella disponibilità della locatrice. Preciso che, poiché abbiamo affittato una sola porzione di un immobile diviso in diverse porzioni, vi erano più contatori all'esterno, che ritengo siano a servizio di ciascuna delle porzioni nelle quali è suddiviso l'immobile e non avrei saputo dire quale fosse il nostro, senza la bolletta con il numero di contatore …Una volta fatta la voltura, non arrivava ugualmente la corrente, quindi chiamammo un elettricista per verificarne il motivo;
non so dire cosa abbia fatto l'elettricista, a seguito del cui intervento è arrivata la corrente;
il giorno dopo tuttavia non arrivava ugualmente la corrente ed è arrivato qualcuno, proveniente da “Lazio TV”, che ci ha detto che il contatore era loro e che ci eravamo allacciati al loro contatore, privandoli della corrente;
io mi sono limitata ad informare l'amministratore e non so poi cosa sia successo;
ricordo che il giorno dopo abbiamo nuovamente avuto la corrente, ma non so dire chi abbia fatto l'intervento necessario al ripristino. Dunque, dopo la voltura del POD, vi è stato un intervento a valle del contatore per consentire che l'erogazione dell'energia elettrica,
pag. 5 di 16 originariamente erogata, mediante il POD più volte citato, alla società attrice, venisse deviato all'immobile della UEBER. In alcun modo risulta che abbia effettuato interventi per realizzare CP_2 questa deviazione del servizio e ciò spiega perché sostenga, a CP_2 ragione, che nessuna interruzione del servizio è stata effettuata rispetto al medesimo POD. Questa ricostruzione è ampiamente confermata dal CTU che, nei chiarimenti alle osservazioni del CTP di parte attrice sul terzo quesito (pagg. 18 e ss. dell'elaborato), afferma in modo del tutto convincente: “La cessazione del servizio non è stata cagionata dalla voltura in sé, ma dal mancato collegamento “fisico” della linea della al Parte_1 POD IT001E605910181 al momento della voltura che ha causato l'interruzione del servizio. Precisamente: non è a seguito ed a causa della voltura che la
[...] è stata privata non solo materialmente ma anche Parte_1 formalmente della sua utenza, ma la causa è da imputarsi al distacco fisico della linea elettrica dell'immobile sede della Parte_1 dal POD IT001E605910181 a favore della linea elettrica dell'immobile sede della UEBER SRL. L' ha ricevuto richiesta di voltura di Controparte_2 quel POD direttamente da un'incaricata della UEBER SRL presso il Punto di Latina ed ha proceduto in via telematica. Si precisa che non è CP_2 stato possibile determinare i soggetti responsabili di tali variazioni di collegamenti “linea elettrica-POD”, in quanto CP_2
ha dichiarato di non aver effettuato alcun intervento e
[...] d'altra parte non esistono dichiarazioni da parte della UEBER in merito a come abbia individuato come suo il POD IT001E605910181”. Sappiamo dalla testimonianza richiamata che sono intervenuti elettricisti incaricati dalla UEBER, operando a valle del contatore. Da quanto sopra emerge dunque che nessuna responsabilità può esser imputata alla società convenuta per l'interruzione del servizio determinato dal distacco fisico della linea elettrica dell'immobile sede della
[...] dal POD IT001E605910181 a favore della linea Parte_1 elettrica dell'immobile sede della UEBER SRL e che in alcun modo, detto distacco, risulta essere stato effettuato da Controparte_2 E' opportuno richiamare l'argomento utilizzato dalla società attrice e compendiato nelle le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte (pag. 15 della relazione del CTU): “qualora non avesse autorizzato CP_2 la voltura non sarebbe stato possibile il legittimo scollegamento dei fili della In definitiva è stata la voltura a causare la Parte_1 cessazione del contratto tra e . CP_2 Parte_1 Questo il punto centrale dell'assunto di parte attrice. Ma il ragionamento opera un salto logico e presuppone un dato non vero.
pag. 6 di 16 Innanzitutto si suppone che vi sia stato un 'legittimo scollegamento dei fili della ma questo è un assunto che non trova Parte_1 fondamento poiché la voltura del POD (quindi il passaggio di una utenza funzionante da un soggetto ad un altro) non autorizza la deviazione del POD stesso da un immobile ad un altro;
né pare possa affermarsi che tale operazione può essere realizzata senza il gestore della rete (ciò che non risulta sia avvenuto). Quindi si assume legittima una operazione che non lo è. In secondo luogo, come sopra ampiamente rilevato, non è la voltura che di per sé ha determinato l'interruzione dell'energia nell'immobile della
[...]
ma l'intervento a valle del contatore (verosimilmente operato Parte_1 dagli elettricisti della UEBER, come emerso dalla prova testimoniale).
3. Ad abundantiam va rilevato che difetta integralmente la dimostrazione del nesso di causalità tra l'interruzione di erogazione di energia elettrica (non imputabile ad come rilevato) e i danni lamentati, riconducibili CP_2 essenzialmente ai rapporti negoziali intercorsi tra la società attrice e la
[...]
Controparte_5
In considerazione degli obblighi in capo alla Controparte_1
società che gestisce il servizio di maggior tutela per l'energia
[...] elettrica nelle aree di distribuzione, la avrebbe Parte_1 potuto attivarsi prontamente per l'eventuale allaccio di una nuova utenza, all'esito degli eventi sopra accertati. Ciò non risulta essersi verificato. Le conseguenze dell'inerzia della società attrice, che ha omesso di porre in essere quella che appare la condotta più ragionevole non possono essere poste a carico dell'eventuale responsabile. Peraltro emerge dalla documentazione allegata da parte convenuta ed in particolare dalle visure camerali delle predette società ( Parte_1 Co e ), che esse fanno capo a componenti di una medesima famiglia, cosicché appare ancor più difficile far derivare da un evento facilmente risolvibile, come quello della interruzione e possibile immediato riallaccio dell'energia elettrica, il venir meno di un rapporto commerciale effettivamente esistente tra soggetti contigui. Né il danno avrebbe mai potuto essere commisurato a quello concordato nell'atto di transazione allegato come documento 20 alla citazione, che sarebbe stato stipulato tra l'attrice e la il 5/11/2015. In tale CP_3 scrittura si risolve un contratto stipulato tra le parti il 2/1/2015 (poco prima dell'evento lamentato), apparentemente in parte eseguito, e rimasto sospeso per quasi otto mesi dall'evento dedotto della interruzione dell'energia elettrica del 26/3/2015. L'impegno della a risarcire Parte_1 danni per 500.000,00 alla contigua società è totalmente inidoneo CP_6 ad essere ricondotto nello spettro della causalità immediata e diretta della regola di cui all'art. 1223 c.c. D'altra parte, parimenti del tutto indimostrata è la necessità, in cui si sarebbe trovata la di cedere i propri rami d'azienda Parte_1
pag. 7 di 16 alla ad un prezzo inferiore a quello effettivo. Si intende Parte_4 sostenere che una società che opera da tempo come emittente radiofonica si sarebbe determinata a cedere l'azienda per non provvedere a richiedere al gestore del servizio una semplice riattivazione dell'erogazione di energia elettrica. Anche in tal caso non può esservi nesso tra la cessione dell'azienda e l'evento di cui si è discusso.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, applicati i valori medi ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi, avuto riguardo alla complessità della controversia), seguono la soccombenza. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.”
§ 3. – Ha proposto appello (rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata:
“Accertare la colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta di , già Controparte_1 Controparte_2
, nell'interruzione della fornitura di energia elettrica presso la sede
[...] della sita in Latina alla via Coletta n.20, senza Parte_1 preavviso e senza porre in essere alcun rimedio per limitare e contenere l'entità dei danni cagionati, anche in violazione della Deliberazione n. 301/2012/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e, per l'effetto, condannare la società appellata al risarcimento di tutti di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte_1 quantificati in complessivi € 697.272,94, di cui € 200.000,00 quale differenza tra il prezzo di vendita dei rami di azienda ceduti ed il loro effettivo valore di mercato, € 270.000,00 per quanto dovuto ed effettivamente corrisposto alla a Controparte_5 titolo di risarcimento del danno, € 147.272,94 a titolo di mancato guadagno da parte della società attrice in relazione al contratto del 02/01/2015 sottoscritto con la € 80.000,00 a titolo Controparte_5 di danno non patrimoniale, ed in ogni caso per tutte le causali indicate analiticamente in precedenza, ovvero nella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex art. 1283 comma IV c.c. dalla data di notifica della citazione in primo grado sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese al 15% di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 8 di 16 Ha resistito (già Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Per tutto quanto Controparte_2 dedotto ed eccepito si conclude affinché l'Ill.mo Corte d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, voglia rigettare l'avverso gravame perché infondato e non provato, confermando in toto la sentenza appellata n. 1226/2022 del Tribunale di Latina pubblicata il 13/06/2022, resa nel giudizio n.7872/2016 RG e notificata in data 14/06/2022. Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 04/07/2025.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 contiene sette motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “1) Sulla errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla esclusione di responsabilità di in ragione delle modalità con cui CP_2 procedere alla voltura delle utenze indicate unilateralmente ed autonomamente dalla società appellata sul proprio sito internet.“ Con tale motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver escluso, richiamando le verifiche eseguite dal CTU, che dalle modalità di voltura dell'intestazione del contatore seguite da potesse configurarsi CP_2 alcuna ipotesi di responsabilità dell'appellata, per i pregiudizi patiti dalla
In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in tre Parte_1 errori: avrebbe attribuito rilevanza alle unilaterali indicazioni riportate sul sito internet dell' circa le procedure stabilite per la volturazione;
in CP_2 secondo luogo, affermando che ai fini della comunicazione della bolletta di chiusura conto la procedura prevedeva di acquisire l'indirizzo del precedente titolare del contatore, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi del mancato assolvimento di tale incombente da parte di atteso che la CP_2 domanda di voltura non conteneva dati utili ad individuare il cliente precedente. Il Giudice di prime cure, infine, non avrebbe considerato la negligenza mostrata da nel dare seguito alla voltura senza verificare CP_2 preventivamente che vi fosse il consenso del precedente intestatario del contratto. La motivazione del Tribunale risulterebbe dunque illogica, errata e contraddittoria, laddove una corretta lettura della consulenza tecnica d'ufficio avrebbe invece consentito di riconoscere l'invocata responsabilità di CP_2
pag. 9 di 16 § 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) Sulla errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla esclusione di responsabilità della società appellata nell'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica e sulla sua colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta.” Con tale motivo viene censurata la decisione del Tribunale di escludere la responsabilità di per Controparte_2 l'interruzione della fornitura elettrica all'immobile della Parte_1
affermando che la cessazione del servizio non sia stata provocata
[...] dalla voltura del POD ma dal successivo intervento materiale di scollegamento dei cavi, eseguito da elettricisti dalla società subentrata nell'intestazione del POD. Il Tribunale avrebbe altresì errato a non considerare il punto di vista della secondo cui se Parte_1 CP_2 non avesse autorizzato la voltura non sarebbe stato possibile il “legittimo scollegamento dei fili” da parte di UEBER.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3) Sulla asserita inerzia della società appellante nel richiedere un nuovo ed ulteriore allaccio: inammissibilità della relativa eccezione, erroneità ed infondatezza della stessa nel merito.” Con tale motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, attesa la doverosa voltura da parte di in favore di un CP_2 soggetto che aveva dimostrato di avervi titolo, Parte_1 avrebbe potuto attivarsi prontamente per l'allaccio ad una nuova utenza. Al riguardo, evidenzia l'appellante che tale affermazione sarebbe conseguenza di un'eccezione sollevata da solo nella comparsa conclusionale e CP_2 quindi tardivamente. Peraltro, non corrisponderebbe al vero che
[...] non si sia attivata per ottenere un nuovo contatore, come Parte_1 dimostrato dalla richiesta fatta a il 31/03/2015. Pt_2
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “4) Sulla asserita insussistenza dei danni prodotti dalla società appellata in ragione dei presunti rapporti di parentela tra i titolari delle quote di e Parte_1 [...] e della facile risoluzione della problematica Controparte_5 occorsa consistente nell'interruzione della fornitura elettrica: erroneità, infondatezza ed irrilevanza ai fini del decidere.” Con tale motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui esclude che l'interruzione della fornitura elettrica abbia potuto determinare il venir meno dei rapporti commerciali tra e Parte_1 la concessionaria per la pubblicità, , e Controparte_5 quindi essere causa di pregiudizio economico per l'appellante. E ciò in considerazione dei rapporti di parentela esistenti tra i soci delle due imprese. L'appellante contesta che tali rapporti possano escludere a priori che a sia derivato un pregiudizio economico dalla Parte_1
pag. 10 di 16 risoluzione degli obblighi commerciali in essere con la concessionaria della pubblicità. Contesta dunque l'irragionevolezza della conclusione cui giunge il Tribunale, atteso che, appurata l'esistenza di rapporti in essere tra le due società, la prova del danno prescinde dagli eventuali rapporti di parentela tra i soci delle stesse. Il Giudice avrebbe dovuto perciò accertare il pregiudizio patito dall'appellante imputandolo alla condotta di CP_2
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “5) Sulla asserita insussistenza del danno di cui alla scrittura transattiva di cui al doc. 20 di parte appellante: omessa motivazione, erroneità ed infondatezza.” Con tale motivo l'appellante contesta la parte della motivazione con la quale il Tribunale ha escluso che il danno conseguente alla risoluzione dei Con rapporti con la , avrebbe potuto Controparte_5 essere commisurato a quello concordato nell'atto di transazione, contenente l'impegno di a risarcire danni per €500.000, 00 alla Parte_1 [...]
CP_3
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “6) Sulla asserita insussistenza del danno derivante dalla necessità di cedere il ramo d'azienda ad un prezzo inferiore a quello effettivo: erroneità ed infondatezza.” Con tale motivo l'appellante censura la sentenza per avere altresì ritenuto non dimostrata la necessità di cedere il ramo d'azienda da parte della società appellante quale conseguenza del distacco di energia elettrica.
§ 5.7 – Il settimo motivo è intitolato: “7) Sul mancato guadagno e sui danni patrimoniali patiti dalla società appellante.” Con tale motivo l'appellante evidenzia che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare e decidere su due sue ulteriori richieste risarcitorie, conseguenti all'interruzione della fornitura elettrica da parte di
In particolare lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato il CP_2 danno patrimoniale di € 200.000,00, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita dei rami di azienda ceduti ed il loro effettivo valore di mercato. Altro pregiudizio sarebbe rappresentato dal risarcimento di €270.000, pagato alla per la mancata esecuzione del contratto risolto, CP_3 nonché dal mancato guadagno, in relazione al medesimo contratto, per un ammontare di €147.272,90. Infine, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato il danno non patrimoniale, rappresentato. L'appellante lamenta altresì un danno non patrimoniale quantificato in € 80.000,00, rappresentato dal pregiudizio all'immagine ed alla reputazione commerciale subiti per effetto dell'interruzione delle proprie trasmissioni radiofoniche.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – E' il primo motivo infondato.
pag. 11 di 16 La vicenda in esame riguarda l'interruzione della somministrazione di energia elettrica subita dalla società appellante, presso i propri studi radiofonici di Via Coletta 20, a Latina, che imputa Parte_1 ad una condotta inadempiente di da anni fornitrice del servizio e CP_2 citata in giudizio per il risarcimento degli ingenti danni asseritamente subiti dall'attrice. Costituitasi in giudizio, eccepiva di non aver mai CP_2 interrotto la fornitura di energia al POD IT001E605910181, già intestato all'appellante, ma di aver provveduto al cambio di intestazione dell'utenza in favore di un altro soggetto, la società UEBER S.r.l., che ne aveva fatto legittima richiesta. Nel corso del giudizio di primo grado, veniva esperita CTU, le cui conclusioni, che risultano del tutto coerenti ed immuni da vizi, venivano recepite dal Tribunale e poste a fondamento del rigetto della domanda. Con il primo motivo di appello, contesta in Parte_1 sostanza la corretta interpretazione e valutazione della CTU da parte del Giudice di primo grado, rispetto alle rilevate modalità di volturazione del contratto di somministrazione di energia elettrica seguite da e CP_2 conclude affermando che una corretta lettura della relazione tecnica avrebbe invece consentito di riconoscere l'invocata responsabilità di CP_2 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non emerge tuttavia che il Giudice nella sua decisione si sia in alcun modo discostato dagli accertamenti eseguiti dall'ausiliario, della cui relazione riporta ampi stralci proprio a proposito della specifica questione delle modalità di volturazione. Per effetto della lettura della CTU, il Tribunale sarebbe però incorso, stando l'appellante, in alcuni errori, che lo avrebbero indotto ad escludere la responsabilità di per i pregiudizi accusati da CP_2 [...]
quale conseguenza delle modalità seguite nella voltura Parte_1 del POD. Innanzitutto, il Tribunale avrebbe indebitamente attribuito rilevanza alle unilaterali indicazioni riportate nel sito Internet di CP_2 circa le procedure stabilite per la volturazione. In secondo luogo, affermando che ai fini della emissione della bolletta di chiusura conto la procedura prevedeva di acquisire l'indirizzo del precedente intestatario dell'utenza, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi del mancato assolvimento di tale incombente da parte di Infine, il Giudice di CP_2 prime cure avrebbe dovuto rilevare che la stessa si era mostrata CP_2 negligente nel dare seguito alla voltura, senza verificare che vi fosse il consenso del precedente intestatario del contratto. Tali contestazioni risultano tuttavia prive di fondamento. A prescindere dalla rilevanza della sola voltura dell'utenza, ai fini dell'accoglimento delle domande di che sarà oggetto di Parte_1 valutazione con la trattazione del secondo motivo di appello, va comunque rilevato che non emergono irregolarità nelle modalità di voltura del POD e, conseguentemente, appare corretta la decisione del Giudice di primo grado.
pag. 12 di 16 A tale proposito, come rilevato dal CTU, sul sito ENEL Servizio Elettrico Nazionale, all'epoca dei fatti di causa, richiedeva per la CP_2 procedura di volturazione l'indirizzo del cliente precedente, al fine di recapitargli la bolletta di chiusura del conto, mentre non indicava “almeno in maniera esplicita” che i dati fossero richiesti per altro genere di comunicazioni, dirette a verificare la regolarità della voltura e l'insussistenza di contestazioni. Le procedure indicate nel sito Internet di venivano peraltro riconosciute come “standardizzate” dalla stessa CP_2 difesa dell'attrice nelle proprie osservazioni alla bozza di CTU (pag.13 della relazione di CTU). Risulta d'altro canto che soltanto con la Delibera 398/2014, entrata in vigore l'01/11/2015, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha introdotto in caso di domanda di voltura, l'obbligo per il fornitore di comunicare al precedente cliente, la contestuale cessazione del contratto indicandone la motivazione. Peraltro, la società UEBER aveva documentato la domanda di voltura, producendo ad il contratto di locazione del magazzino Via CP_2
Coletta 20, a Latina ed una bolletta fornita dal proprietario dell'immobile, recante il numero del POD IT001E605910181 in oggetto, dimostrando di essere legittimata al subentro. Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 12/11/2019, dall'impiegata della società UEBER, che personalmente aveva curato la domanda di allaccio alla rete elettrica, recandosi presso gli uffici dell' con detta documentazione. Tali CP_2 circostanze erano confermate anche dalla testimonianza della locatrice dell'immobile, la quale, alla medesima udienza, dichiarava che la richiesta di voltura aveva riguardato un “contatore che era di mia proprietà, in quanto io l'avevo richiesto ad molti anni prima” e che il numero del CP_2
POD risultava da una bolletta del precedente affittuario, che aveva rilasciato i locali molti anni prima. A fronte della documentata richiesta di nuova intestazione del POD da parte di UEBER e del correlato dovere di di provvedervi non CP_2 sussisteva pertanto alcun obbligo a carico dello stesso fornitore di dare comunicazione della richiesta alla Non emergono Parte_1 quindi irregolarità nella procedura che ha condotto alla volturazione del POD.
§ 6.2 – E' il secondo motivo infondato. ha introdotto il giudizio affermando che, Parte_1 dopo oltre quattro anni di ininterrotto rapporto contrattuale, aveva CP_2 disattivato arbitrariamente e senza preavviso la fornitura di energia elettrica che alimentava i propri studi radiofonici, impedendole così di mandare in onda i propri programmi e, conseguentemente, di onorare gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei propri clienti. Deduceva, pertanto, di pag. 13 di 16 essersi trovata nella necessità di cedere alcuni rami d'azienda a un prezzo inferiore a quello di mercato, e lamentava di aver subito ingenti danni, anche per effetto dei risarcimenti corrisposti ai clienti e dei mancati guadagni. Domandava quindi l'accertamento della “colposa, negligente, inadempiente, arbitraria ed illegittima condotta di Controparte_2
nell'interruzione della fornitura di energia elettrica presso la sede della
[...]
sita in Latina alla via Coletta n. 20, senza preavviso Pt_1 Parte_1 e senza porre in essere alcun rimedio per limitare e contenere l'entità dei danni cagionati” di cui chiedeva il risarcimento. Con il secondo motivo di appello, contesta Parte_1 dunque la sentenza di primo grado per aver respinto le proprie domande, sul presupposto che l'interruzione della fornitura di energia elettrica non fosse conseguenza della cessazione del rapporto contrattuale, bensì derivasse dal successivo materiale distacco dei cavi che collegavano il contatore volturato ai locali dello studio radiofonico.. Il motivo è infondato. Come accertato nella CTU, le cui conclusioni si condividono in quanto corrette e immuni da vizi, le operazioni di volturazione del POD sono state eseguite da da remoto, senza alcun CP_2 accesso fisico al contatore, e non hanno provocato neppure momentaneamente l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica al contatore stesso. La sola voltura dell'intestazione, eseguita telematicamente su richiesta di un soggetto che aveva dimostrato di esserne legittimato, non è dunque la causa dell'interruzione dell'alimentazione elettrica verificatasi nei locali in uso a
Tale interruzione va, invece, indiscutibilmente Parte_1 ricondotta al successivo distacco dei cavi che dal contatore conducevano la corrente elettrica allo studio radiofonico della società. A tale distacco è del tutto estranea, sia perché risulta che lo CP_2 scollegamento dei cavi è stato eseguito non da proprio personale, bensì da elettricisti incaricati dalla Ueber S.r.l., sia perché, procedendo alla voltura, non ha autorizzato lo scollegamento dei cavi utilizzati da CP_2 [...]
ma si è limitata alla sostituzione dell'intestatario di un POD Parte_1 già attivo, senza mai interrompere il servizio. La voltura, peraltro, non solo non ha determinato l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, ma nemmeno avrebbe potuto far sì che la richiesta di ripristino della fornitura da parte di Parte_1 fosse accolta da atteso che il POD IT001E605910181 è sempre CP_2 rimasto attivo. L'interruzione della fornitura subita dalla società appellante va pertanto ricondotta in maniera esclusiva, contrariamente a quanto sostenuto da alla materiale operazione di scollegamento dei cavi Parte_1 eseguita dalla UEBER in maniera arbitraria e senza autorizzazione alcuna da parte di La voltura del contratto, risoltasi nella sola sostituzione CP_2 dell'intestatario del POD, non ha provocato la disalimentazione pag. 14 di 16 dell'impianto elettrico di né in alcun modo può Parte_1 considerarsi un atto idoneo a legittimare il collegamento del POD stesso alla rete di un diverso immobile.
L'appello va quindi respinto.
Alla luce di quanto affermato in merito alla insussistenza della responsabilità dell'appellata, vanno ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di appello, volti ad accertare i danni dedotti o ad escludere il concorso dell'appellante nella produzione degli stessi.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già contro la sentenza
[...] Controparte_2 n.1226 del 2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, pubblicata il 13/06/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.1226 del 2022, del 13/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di Controparte_1
(già ,
[...] Controparte_2 liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 04/07/2025.
pag. 15 di 16 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 16 di 16