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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14888/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TOCI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SALVONI VERONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Chiari (BS), Vicolo San Martino della Battaglia n. 19, di proprietà esclusiva del signor resta definitivamente assegnata allo stesso proprietario. La signora Parte_1
ha già provveduto da tempo a liberare l'immobile, asportando i suoi effetti personali e i beni CP_1
Part di sua esclusiva proprietà e consegnando al la copia delle chiavi e dei relativi telecomandi di apertura/chiusura del cancello di ingresso dell'abitazione, impegnandosi quanto prima anche a spostare la residenza anagrafica;
3) Al fine di consentire alla signora la riorganizzazione del proprio assetto familiare e/o CP_1
Part abitativo in seguito alla separazione, il signor si è impegnato, come si impegna, a corrispondere al coniuge, che accetta, la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 da corrispondersi con in base alle seguenti modalità: € 1.500,00 entro 10 giorni dal deposito del ricorso cumulativo (separazione e divorzio); € 3.000,00 mediante versamenti mensili dell'importo di € 500,00 dal mese successivo al deposito con scadenza entro l'ultimo giorno del mese, e la restante parte di € 1.500.00 come rata finale entro 30 giorni dall'ultima rata mensile di € 500,00. L'erogazione della predetta somma da parte del signor è da intendersi, in ogni caso, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei Parte_1
suoi confronti, a qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da parte della signora CP_1
in ordine ai loro pregressi rapporti. Le parti riconoscono, quindi, che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma
8, della L. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) I due coniugi sono autosufficienti esercitando entrambi attività lavorativa e, pertanto, non hanno reciprocamente pretese economiche di mantenimento alle quali dichiarano di rinunciare;
5) Fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, i coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro ogni altro bene acquistato in comune e di aver regolato ogni loro altro rapporto patrimoniale, dichiarando quindi di nulla più avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione;
6) Per quanto concerne le spese legali del presente procedimento, si evidenzia che la signora
[...]
è ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, mentre il signor si farà carico CP_1 Parte_1
delle spese per la propria assistenza legale;
restando inteso tra le parti che le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra loro. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/11/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Pumenengo (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14888/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TOCI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SALVONI VERONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Chiari (BS), Vicolo San Martino della Battaglia n. 19, di proprietà esclusiva del signor resta definitivamente assegnata allo stesso proprietario. La signora Parte_1
ha già provveduto da tempo a liberare l'immobile, asportando i suoi effetti personali e i beni CP_1
Part di sua esclusiva proprietà e consegnando al la copia delle chiavi e dei relativi telecomandi di apertura/chiusura del cancello di ingresso dell'abitazione, impegnandosi quanto prima anche a spostare la residenza anagrafica;
3) Al fine di consentire alla signora la riorganizzazione del proprio assetto familiare e/o CP_1
Part abitativo in seguito alla separazione, il signor si è impegnato, come si impegna, a corrispondere al coniuge, che accetta, la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 da corrispondersi con in base alle seguenti modalità: € 1.500,00 entro 10 giorni dal deposito del ricorso cumulativo (separazione e divorzio); € 3.000,00 mediante versamenti mensili dell'importo di € 500,00 dal mese successivo al deposito con scadenza entro l'ultimo giorno del mese, e la restante parte di € 1.500.00 come rata finale entro 30 giorni dall'ultima rata mensile di € 500,00. L'erogazione della predetta somma da parte del signor è da intendersi, in ogni caso, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei Parte_1
suoi confronti, a qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da parte della signora CP_1
in ordine ai loro pregressi rapporti. Le parti riconoscono, quindi, che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma
8, della L. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) I due coniugi sono autosufficienti esercitando entrambi attività lavorativa e, pertanto, non hanno reciprocamente pretese economiche di mantenimento alle quali dichiarano di rinunciare;
5) Fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, i coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere tra loro ogni altro bene acquistato in comune e di aver regolato ogni loro altro rapporto patrimoniale, dichiarando quindi di nulla più avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione;
6) Per quanto concerne le spese legali del presente procedimento, si evidenzia che la signora
[...]
è ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, mentre il signor si farà carico CP_1 Parte_1
delle spese per la propria assistenza legale;
restando inteso tra le parti che le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra loro. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/11/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Pumenengo (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio