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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 11908/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11908 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020
e avente ad oggetto “Responsabilità ex art. 2051 c.c.” e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Tenente Parte_1
Formicola 4 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Pontoriere, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-attore-
CONTRO in Casoria (NA), in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) al Vico II
San Benedetto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Barra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-convenuto-
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'Avv.
IU PO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio il
[...]
in Casoria (NA), in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, esponendo: di essere proprietario dell'appartamento e del pertinenziale locale
Pag. 1 di 12 terraneo in Casoria (NA) alla Via Monti del Matese n. 59 interno 15, sub 29 compreso nel condominio ”; che il giorno 22.04.2020 l'occlusione della tubazione condominiale CP_1
e il conseguente riempimento dei pozzetti esterni ha generato il ritorno delle acque luride che, fuoriuscite “a pioggia” dalla tubazione condominiale nella parte dell'innesto e allocata nel locale di proprietà attrice, hanno provocato infiltrazioni nel detto immobile;
che ne è derivato il danneggiamento delle strutture del locale di proprietà esclusiva (muratura e pavimentazione)
e dei beni ivi custoditi, nonché l'inutilizzabilità dell'immobile anche per il ricovero dell'autovettura, per l'insalubrità degli ambienti.
Pertanto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “- rigettata ogni avversa eccezione, accertare
l'ascrivibilità dei danni patiti al locale box dell'attore ai fenomeni di infiltrazioni di acqua lurida proveniente dalla tubatura condominiale per violazione delle prescrizioni di cui all'art
2051 c.c. per omessa o negligente manutenzione dei beni condominiali nonché per mancato e negligente esercizio dei poteri di controllo e vigilanza;
- Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto “ ” in Casoria alla CP_1 CP_1 [...]
nella qualità di proprietario e custode dei beni condominiali nella causazione CP_1 del fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutte la causali in assertiva;
- Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti quantificabile nella misura di €
10.368,80 - salvo errori di calcolo - e ascrivibili, come allegati, ai lavori di ripristino del locale, sgombero e pulitura del locale, smaltimento bene ammalorati, perdita dei beni alloggiati, oltre al risarcimento in via equitativa per l'indiponibilità dei locali quantificato nella misura di €
2.000,00 ovvero di quella diversa summa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di nomina di CTU ovvero nella parte della parte liquidabile in via equitativa - CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese legali con attribuzione al procuratore distrattario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito il mancato esperimento CP_1 della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa ha contestato CP_2 nel merito gli assunti di controparte e ha così concluso: “- rigettare la domanda proposta, perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia assicuratrice
« in persona del suo leg.le rapp.te p.t., P.Iva: con sede in 20145 CP_2 P.IVA_1
Milano in Piazza Tre Torri n. 3, al risarcimento dei danni come liquidati, in forza del contratto
Pag. 2 di 12 assicurativo, tenendo indenne il da Controparte_1 ogni spesa anche di giudizio;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_3 eccepito: la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza e l'inoperatività della polizza. Nel merito, la chiamata in causa ha così concluso: “Per i motivi tutti di cui sopra, dichiarare in primo luogo l'inoperatività della polizza e quindi l'inesistenza del diritto di garanzia azionato da parte convenuta, ed in ogni caso, ed in via gradata dichiarare la domanda attorea nulla, improponibile, improcedibile ed inammissibile, e rigettarla poiché carente di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva, ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto, In via ancora più gradata, nella assai denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate e delle superiori richieste, voglia il Giudicante, limitare l'operatività delle garanzie assicurative solo nei limiti e nelle condizioni previste dal contratto di polizza sottoscritto dalle parti;
”, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, è stata disposta Ctu in corso di causa. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per poi subire un rinvio per carico di ruolo.
Con provvedimento del 19.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, atteso che risulta provato in atti l'esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c. sollevata dal convenuto , tenuto conto che l'atto introduttivo CP_1 complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo le controparti nella condizione di sviluppare le proprie difese, come effettivamente avvenuto nel caso che ci occupa.
3 Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è
Pag. 3 di 12 sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Nel caso di specie la controversia in esame va dunque ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del CP_1 per i danni sofferti discende dalla occlusione di una tubazione della colonna fecale, pacificamente costituente un bene riferibile al e ascrivibile al rapporto di custodia. CP_1
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno nonché la colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte
Pag. 4 di 12 dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la prospettazione attorea, ossia la sussistenza di danni al box di proprietà dell'attore, a seguito delle infiltrazioni provenienti dalla colonna fecale condominiale, è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio.
In particolare, la prova testimoniale (udienza del giorno 11.4.2023) ha offerto conferma del fatto storico generativo di danno.
Dalla relazione di CTU espletata in corso di causa, poi, le cui conclusioni devono essere condivise e poste a base della decisione, poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio di accertamento e del tutto coerenti con la documentazione versata in atti, si trova conferma, anche sotto il profilo tecnico, della compatibilità fattuale e causale tra evento e danno.
Ebbene, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Ne deriva che le tubazioni, essendo di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile, sino all'ingresso di ogni singola unità abitativa, comportano l'insorgenza della responsabilità del in presenza di infiltrazioni che siano causate CP_1 da difettosità o cattiva manutenzione delle stesse.
Nel caso in esame, il CTU Arch. , sulla base anche dei rilievi fotografici allegati Persona_1 alla relazione di consulenza e direttamente esaminabili dello scrivente, ha descritto lo stato dei luoghi rilevando che “il locale ispezionato di che trattasi, adibito anche a derrate alimentari
Pag. 5 di 12 preconfezionate, è sede di infiltrazioni reflue provenienti dalla condotta di scarico delle acque nere Condominiali. Dal soffitto si notano tubi fecali che confluiscono dove si presenta la perdita
e non sono perfettamente continenti, • il pavimento è coperto in alcuni punti da reflui fecali • i locali sono da considerarsi antigienici”, aggiungendo di poter affermare la sussistenza pregressa del fenomeno infiltrativo e pertanto della situazione di fatto lamentata dall'attore (cfr. pag. 7 della relazione di consulenza).
Quanto alle cause delle infiltrazioni produttive dei danni riscontrati, il Ctu ha rilevato che le stesse sono da attribuire “alla perdita di consistenza delle sigillature delle giunture tra i vari elementi delle tubazioni O1 e O2 che si manifesta, in maniera: o poco evidente, in condizioni di normale scarico dei liquami (quali erano quelle che si avevano in sede di operazioni peritali
e cioè in assenza di forti piogge) (allegato n.
1 - foto nn. 7-8-12) durante le quali si è notato il gocciolamento dalla braga B1 e la caduta di una goccia nella zona degli imbocchi o molto evidente, in condizioni di forti piogge, stante il formarsi del tappo idraulico che si viene a formare e l'insufficiente smaltimento dello scarico dei liquami nel pozzetto di troppo pieno in quanto sottodimensionato e l'insufficiente smaltimento dei liquami dal pozzetto di raccolta verso la fogna comunale”. (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza).
Nessun elemento è stato acquisito al processo per ritenere configurabile il caso fortuito sotto forma di negligenza del danneggiato, atteso che risulta documentata la richiesta di intervento indirizzata al convenuto in data 27.4.2020 (cfr. documento allegato all'atto di CP_1 citazione) a pochi giorni di distanza dal fenomeno che ha dato luogo al giudizio e che l'attore colloca al 22.4.2020 (circostanza non contestata dal;
sicché alcun contributo CP_1 causale determinante nella condotta dell'attore danneggiato può essere individuato come fatto interruttivo del decorso azionato dalla cosa in custodia, essendosi trattato di fenomeno di occlusione e trabocco.
Venendo quindi alla quantificazione dei danni che sono risultati provati, il Ctu ha così concluso stimando i costi da sostenersi per il ripristino dell'immobile in € 3.789,60, comprensivi di spese tecniche, oltre IVA.
La domanda, pertanto, può trovare accoglimento riguardo ai danni subiti dall'immobile, mentre va rigettata nella parte relativa ai lamentati danni ai beni mobili custoditi nel box, non avendo l'attore fornito la prova della relativa voce di danno.
Difatti, le allegazioni attoree sul punto risultano del tutto generiche, senza offrire dettagli in ordine all'esatta consistenza dei beni, allo stato d'uso e al presumibile valore. Carente risulta anche il quadro probatorio offerto dall'attore relativamente ai profili indicati, lo stesso essendosi limitato a depositare delle fatture di acquisito di beni che tuttavia non sono
Pag. 6 di 12 univocamente riferibili ai beni danneggiati, mentre la prova testimoniale non ha offerto elementi determinanti ai fini che ci occupano (è risultato invero provato che i beni sarebbero stati smaltiti e che, pertanto, non sono esaminabili).
Del pari non vi è prova in atti del pagamento dello smaltimento dei beni, né del pagamento della Parte cifra richiesta a titolo di rimborso di quanto speso per il sopralluogo dell'
Tale carenza probatoria, del resto, non può essere colmata nemmeno facendo riferimento alla liquidazione in via equitativa, trattandosi di un criterio che può essere adottato soltanto in ipotesi di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'ammontare dei danni (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023), circostanza non sussistente nel caso di specie, in quanto l'attore facilmente avrebbe potuto offrire la prova della consistenza dei beni e del relativo valore in relazione allo stato d'uso, così come dei pagamenti eventualmente effettuati.
Al criterio equitativo richiamato può invece farsi ricorso riguardo alla posta di danno consistente nell'indisponibilità del bene, che può ritenersi provata quanto meno a far data dal maggio 2020 e fino all'accertamento del Ctu (accesso del 13.7.2023), alla luce della relazione Part dell' atata 9.1.2021 che attesta l'insalubrità degli ambienti, come confermata dal Ctu.
Pertanto, tenuto conto del canone locativo di mercato desumibile dall'interrogazione della banca dati pubblica dell'Agenzia delle Entrate per un box di 67 mq (stima effettuata dal Ctu) nella zona periferica di Casoria, può liquidarsi un danno pari a € 147,40 mensili per 37 mensilità, pari a un totale di € 5.453,80.
4. Quanto alla domanda avanzata dal convenuto nei confronti di CP_1 Controparte_3
la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata.
[...]
Il ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della CP_1 controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro,
Pag. 7 di 12 analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Tale assunto trova conferma, del resto, anche nella pronuncia n. 1558/2018, ove la Cassazione offre delle ulteriori precisazioni. In particolare, la Suprema Corte ricorda che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è «un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata
Pag. 8 di 12 dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare».
4.1. Nel caso in esame, il ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto CP_1 contrattuale invocato, attraverso la produzione in giudizio della quietanza di pagamento
(allegata all'atto di costituzione in giudizio); d'altro canto la chiamata in causa non ha contestato l'esistenza del rapporto, producendo la scheda di polizza (allegata all'atto di costituzione in giudizio), ma eccependo l'inoperatività della copertura, trattandosi nel caso di specie di rischio non assicurato (occlusione e trabocco).
Ciò posto, va detto che la prova se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, ricade sull'assicurato, mentre ricade sull'assicurazione provare che ricorre una delle ipotesi escluse dal contratto.
Sulla base di tali premesse, va rilevato che dalla lettura della scheda di polizza presente in atti risulta che il ha assicurato il rischio di “Danni d'acqua”, mentre non ha assicurato CP_1 il rischio di danni da “Occlusione e trabocco”.
La questione dell'ambito operativo della polizza assicurativa, pertanto, si traduce nell'interpretazione delle richiamate clausole.
Sul punto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362-1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità
(interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509 per cui: «Nell'ambito del principio generale
d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la
Pag. 9 di 12 ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, secondo comma, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»).
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. ex plurimis Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008;
Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; Cass. 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997;
Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/2002).
In altri termini, «l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Orbene, nel caso in esame, dal tenore letterale delle clausole richiamate emerge che vi è stata la volontà di limitare la copertura assicurativa ai soli danni “causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato” (cfr. pag. 5 delle condizioni generali di polizza depositate dalla chiamata in causa in data 5.11.2021), escludendo invece i danni causati da
“umidità stillicidio o insalubrità dei locali, rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato, rotture causate da gelo di condutture, rigurgito della rete fognaria, trabocco di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana” (cfr. pag. 5 delle condizioni generali di polizza).
Pag. 10 di 12 La chiarezza semantica della formula da ultimo richiamata non pone particolari problemi interpretativi e si affianca alla sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni che prevede la traslazione del rischio di danni dal soggetto danneggiato all'assicuratore dietro il pagamento del premio della polizza. Si tratta, quindi, di un contratto aleatorio in cui l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato.
Del resto, infine, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con le clausole in esame, per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione che coprisse tutti i danni causati all'interno del fabbricato da liquidi fuoriusciti per qualunque causa, ma solo quelli non derivanti da fuoriuscita dovuta a occlusione/rigurgito e trabocco.
Deve ritenersi dunque fondata l'eccezione sollevata da atteso che Controparte_3
l'accertamento svolto dal Ctu, come già visto, ha portato a concludere per la ricorrenza di un fenomeno di occlusione della fecale, con trabocco delle acque nere dai pozzetti sottodimensionati e rigurgito nella condotta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in relazione al valore della controversia, determinato in ragione del criterio del decisum relativamente al rapporto tra l'attore e il convenuto, stante la parziale fondatezza della domanda, CP_1 secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, oltre spese vive documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, nel rapporto tra il e la chiamata in causa, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del CP_1
50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del soccombente, con diritto della parte che le ha anticipate di rivalersi delle somme CP_1 eventualmente versate a titolo di acconto al Ctu nei confronti del soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in Casoria (NA), in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 3.789,60 oltre Iva nonché della somma di € 5.453,80;
Pag. 11 di 12 - rigetta la domanda avanzata dal di Controparte_1 Controparte_1
in Casoria (NA) nei confronti di
[...] Controparte_3
- condanna il in Casoria Controparte_1
(NA) in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rosaria Pontoriere;
- condanna il in Casoria Controparte_1
(NA) in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese
[...] forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte soccombete le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 6.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11908 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020
e avente ad oggetto “Responsabilità ex art. 2051 c.c.” e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Tenente Parte_1
Formicola 4 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Pontoriere, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-attore-
CONTRO in Casoria (NA), in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) al Vico II
San Benedetto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Barra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-convenuto-
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'Avv.
IU PO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio il
[...]
in Casoria (NA), in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, esponendo: di essere proprietario dell'appartamento e del pertinenziale locale
Pag. 1 di 12 terraneo in Casoria (NA) alla Via Monti del Matese n. 59 interno 15, sub 29 compreso nel condominio ”; che il giorno 22.04.2020 l'occlusione della tubazione condominiale CP_1
e il conseguente riempimento dei pozzetti esterni ha generato il ritorno delle acque luride che, fuoriuscite “a pioggia” dalla tubazione condominiale nella parte dell'innesto e allocata nel locale di proprietà attrice, hanno provocato infiltrazioni nel detto immobile;
che ne è derivato il danneggiamento delle strutture del locale di proprietà esclusiva (muratura e pavimentazione)
e dei beni ivi custoditi, nonché l'inutilizzabilità dell'immobile anche per il ricovero dell'autovettura, per l'insalubrità degli ambienti.
Pertanto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “- rigettata ogni avversa eccezione, accertare
l'ascrivibilità dei danni patiti al locale box dell'attore ai fenomeni di infiltrazioni di acqua lurida proveniente dalla tubatura condominiale per violazione delle prescrizioni di cui all'art
2051 c.c. per omessa o negligente manutenzione dei beni condominiali nonché per mancato e negligente esercizio dei poteri di controllo e vigilanza;
- Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto “ ” in Casoria alla CP_1 CP_1 [...]
nella qualità di proprietario e custode dei beni condominiali nella causazione CP_1 del fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutte la causali in assertiva;
- Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti quantificabile nella misura di €
10.368,80 - salvo errori di calcolo - e ascrivibili, come allegati, ai lavori di ripristino del locale, sgombero e pulitura del locale, smaltimento bene ammalorati, perdita dei beni alloggiati, oltre al risarcimento in via equitativa per l'indiponibilità dei locali quantificato nella misura di €
2.000,00 ovvero di quella diversa summa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di nomina di CTU ovvero nella parte della parte liquidabile in via equitativa - CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese legali con attribuzione al procuratore distrattario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito il mancato esperimento CP_1 della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa ha contestato CP_2 nel merito gli assunti di controparte e ha così concluso: “- rigettare la domanda proposta, perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia assicuratrice
« in persona del suo leg.le rapp.te p.t., P.Iva: con sede in 20145 CP_2 P.IVA_1
Milano in Piazza Tre Torri n. 3, al risarcimento dei danni come liquidati, in forza del contratto
Pag. 2 di 12 assicurativo, tenendo indenne il da Controparte_1 ogni spesa anche di giudizio;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_3 eccepito: la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza e l'inoperatività della polizza. Nel merito, la chiamata in causa ha così concluso: “Per i motivi tutti di cui sopra, dichiarare in primo luogo l'inoperatività della polizza e quindi l'inesistenza del diritto di garanzia azionato da parte convenuta, ed in ogni caso, ed in via gradata dichiarare la domanda attorea nulla, improponibile, improcedibile ed inammissibile, e rigettarla poiché carente di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva, ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto, In via ancora più gradata, nella assai denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate e delle superiori richieste, voglia il Giudicante, limitare l'operatività delle garanzie assicurative solo nei limiti e nelle condizioni previste dal contratto di polizza sottoscritto dalle parti;
”, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, è stata disposta Ctu in corso di causa. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per poi subire un rinvio per carico di ruolo.
Con provvedimento del 19.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, atteso che risulta provato in atti l'esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c. sollevata dal convenuto , tenuto conto che l'atto introduttivo CP_1 complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo le controparti nella condizione di sviluppare le proprie difese, come effettivamente avvenuto nel caso che ci occupa.
3 Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è
Pag. 3 di 12 sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Nel caso di specie la controversia in esame va dunque ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del CP_1 per i danni sofferti discende dalla occlusione di una tubazione della colonna fecale, pacificamente costituente un bene riferibile al e ascrivibile al rapporto di custodia. CP_1
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno nonché la colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte
Pag. 4 di 12 dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la prospettazione attorea, ossia la sussistenza di danni al box di proprietà dell'attore, a seguito delle infiltrazioni provenienti dalla colonna fecale condominiale, è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio.
In particolare, la prova testimoniale (udienza del giorno 11.4.2023) ha offerto conferma del fatto storico generativo di danno.
Dalla relazione di CTU espletata in corso di causa, poi, le cui conclusioni devono essere condivise e poste a base della decisione, poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio di accertamento e del tutto coerenti con la documentazione versata in atti, si trova conferma, anche sotto il profilo tecnico, della compatibilità fattuale e causale tra evento e danno.
Ebbene, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Ne deriva che le tubazioni, essendo di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile, sino all'ingresso di ogni singola unità abitativa, comportano l'insorgenza della responsabilità del in presenza di infiltrazioni che siano causate CP_1 da difettosità o cattiva manutenzione delle stesse.
Nel caso in esame, il CTU Arch. , sulla base anche dei rilievi fotografici allegati Persona_1 alla relazione di consulenza e direttamente esaminabili dello scrivente, ha descritto lo stato dei luoghi rilevando che “il locale ispezionato di che trattasi, adibito anche a derrate alimentari
Pag. 5 di 12 preconfezionate, è sede di infiltrazioni reflue provenienti dalla condotta di scarico delle acque nere Condominiali. Dal soffitto si notano tubi fecali che confluiscono dove si presenta la perdita
e non sono perfettamente continenti, • il pavimento è coperto in alcuni punti da reflui fecali • i locali sono da considerarsi antigienici”, aggiungendo di poter affermare la sussistenza pregressa del fenomeno infiltrativo e pertanto della situazione di fatto lamentata dall'attore (cfr. pag. 7 della relazione di consulenza).
Quanto alle cause delle infiltrazioni produttive dei danni riscontrati, il Ctu ha rilevato che le stesse sono da attribuire “alla perdita di consistenza delle sigillature delle giunture tra i vari elementi delle tubazioni O1 e O2 che si manifesta, in maniera: o poco evidente, in condizioni di normale scarico dei liquami (quali erano quelle che si avevano in sede di operazioni peritali
e cioè in assenza di forti piogge) (allegato n.
1 - foto nn. 7-8-12) durante le quali si è notato il gocciolamento dalla braga B1 e la caduta di una goccia nella zona degli imbocchi o molto evidente, in condizioni di forti piogge, stante il formarsi del tappo idraulico che si viene a formare e l'insufficiente smaltimento dello scarico dei liquami nel pozzetto di troppo pieno in quanto sottodimensionato e l'insufficiente smaltimento dei liquami dal pozzetto di raccolta verso la fogna comunale”. (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza).
Nessun elemento è stato acquisito al processo per ritenere configurabile il caso fortuito sotto forma di negligenza del danneggiato, atteso che risulta documentata la richiesta di intervento indirizzata al convenuto in data 27.4.2020 (cfr. documento allegato all'atto di CP_1 citazione) a pochi giorni di distanza dal fenomeno che ha dato luogo al giudizio e che l'attore colloca al 22.4.2020 (circostanza non contestata dal;
sicché alcun contributo CP_1 causale determinante nella condotta dell'attore danneggiato può essere individuato come fatto interruttivo del decorso azionato dalla cosa in custodia, essendosi trattato di fenomeno di occlusione e trabocco.
Venendo quindi alla quantificazione dei danni che sono risultati provati, il Ctu ha così concluso stimando i costi da sostenersi per il ripristino dell'immobile in € 3.789,60, comprensivi di spese tecniche, oltre IVA.
La domanda, pertanto, può trovare accoglimento riguardo ai danni subiti dall'immobile, mentre va rigettata nella parte relativa ai lamentati danni ai beni mobili custoditi nel box, non avendo l'attore fornito la prova della relativa voce di danno.
Difatti, le allegazioni attoree sul punto risultano del tutto generiche, senza offrire dettagli in ordine all'esatta consistenza dei beni, allo stato d'uso e al presumibile valore. Carente risulta anche il quadro probatorio offerto dall'attore relativamente ai profili indicati, lo stesso essendosi limitato a depositare delle fatture di acquisito di beni che tuttavia non sono
Pag. 6 di 12 univocamente riferibili ai beni danneggiati, mentre la prova testimoniale non ha offerto elementi determinanti ai fini che ci occupano (è risultato invero provato che i beni sarebbero stati smaltiti e che, pertanto, non sono esaminabili).
Del pari non vi è prova in atti del pagamento dello smaltimento dei beni, né del pagamento della Parte cifra richiesta a titolo di rimborso di quanto speso per il sopralluogo dell'
Tale carenza probatoria, del resto, non può essere colmata nemmeno facendo riferimento alla liquidazione in via equitativa, trattandosi di un criterio che può essere adottato soltanto in ipotesi di impossibilità o di estrema difficoltà di provare l'ammontare dei danni (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023), circostanza non sussistente nel caso di specie, in quanto l'attore facilmente avrebbe potuto offrire la prova della consistenza dei beni e del relativo valore in relazione allo stato d'uso, così come dei pagamenti eventualmente effettuati.
Al criterio equitativo richiamato può invece farsi ricorso riguardo alla posta di danno consistente nell'indisponibilità del bene, che può ritenersi provata quanto meno a far data dal maggio 2020 e fino all'accertamento del Ctu (accesso del 13.7.2023), alla luce della relazione Part dell' atata 9.1.2021 che attesta l'insalubrità degli ambienti, come confermata dal Ctu.
Pertanto, tenuto conto del canone locativo di mercato desumibile dall'interrogazione della banca dati pubblica dell'Agenzia delle Entrate per un box di 67 mq (stima effettuata dal Ctu) nella zona periferica di Casoria, può liquidarsi un danno pari a € 147,40 mensili per 37 mensilità, pari a un totale di € 5.453,80.
4. Quanto alla domanda avanzata dal convenuto nei confronti di CP_1 Controparte_3
la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata.
[...]
Il ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della CP_1 controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro,
Pag. 7 di 12 analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Tale assunto trova conferma, del resto, anche nella pronuncia n. 1558/2018, ove la Cassazione offre delle ulteriori precisazioni. In particolare, la Suprema Corte ricorda che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è «un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata
Pag. 8 di 12 dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare».
4.1. Nel caso in esame, il ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto CP_1 contrattuale invocato, attraverso la produzione in giudizio della quietanza di pagamento
(allegata all'atto di costituzione in giudizio); d'altro canto la chiamata in causa non ha contestato l'esistenza del rapporto, producendo la scheda di polizza (allegata all'atto di costituzione in giudizio), ma eccependo l'inoperatività della copertura, trattandosi nel caso di specie di rischio non assicurato (occlusione e trabocco).
Ciò posto, va detto che la prova se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, ricade sull'assicurato, mentre ricade sull'assicurazione provare che ricorre una delle ipotesi escluse dal contratto.
Sulla base di tali premesse, va rilevato che dalla lettura della scheda di polizza presente in atti risulta che il ha assicurato il rischio di “Danni d'acqua”, mentre non ha assicurato CP_1 il rischio di danni da “Occlusione e trabocco”.
La questione dell'ambito operativo della polizza assicurativa, pertanto, si traduce nell'interpretazione delle richiamate clausole.
Sul punto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362-1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità
(interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509 per cui: «Nell'ambito del principio generale
d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la
Pag. 9 di 12 ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, secondo comma, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»).
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. ex plurimis Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008;
Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; Cass. 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997;
Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/2002).
In altri termini, «l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Orbene, nel caso in esame, dal tenore letterale delle clausole richiamate emerge che vi è stata la volontà di limitare la copertura assicurativa ai soli danni “causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura di condutture di impianti idrici e di impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana del fabbricato” (cfr. pag. 5 delle condizioni generali di polizza depositate dalla chiamata in causa in data 5.11.2021), escludendo invece i danni causati da
“umidità stillicidio o insalubrità dei locali, rottura di condutture e impianti fissi interrati, intendendosi per tali le tubazioni esterne all'area coperta del fabbricato, rotture causate da gelo di condutture, rigurgito della rete fognaria, trabocco di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana” (cfr. pag. 5 delle condizioni generali di polizza).
Pag. 10 di 12 La chiarezza semantica della formula da ultimo richiamata non pone particolari problemi interpretativi e si affianca alla sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni che prevede la traslazione del rischio di danni dal soggetto danneggiato all'assicuratore dietro il pagamento del premio della polizza. Si tratta, quindi, di un contratto aleatorio in cui l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato.
Del resto, infine, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con le clausole in esame, per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione che coprisse tutti i danni causati all'interno del fabbricato da liquidi fuoriusciti per qualunque causa, ma solo quelli non derivanti da fuoriuscita dovuta a occlusione/rigurgito e trabocco.
Deve ritenersi dunque fondata l'eccezione sollevata da atteso che Controparte_3
l'accertamento svolto dal Ctu, come già visto, ha portato a concludere per la ricorrenza di un fenomeno di occlusione della fecale, con trabocco delle acque nere dai pozzetti sottodimensionati e rigurgito nella condotta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in relazione al valore della controversia, determinato in ragione del criterio del decisum relativamente al rapporto tra l'attore e il convenuto, stante la parziale fondatezza della domanda, CP_1 secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, oltre spese vive documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, nel rapporto tra il e la chiamata in causa, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, ridotti del CP_1
50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del soccombente, con diritto della parte che le ha anticipate di rivalersi delle somme CP_1 eventualmente versate a titolo di acconto al Ctu nei confronti del soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in Casoria (NA), in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 3.789,60 oltre Iva nonché della somma di € 5.453,80;
Pag. 11 di 12 - rigetta la domanda avanzata dal di Controparte_1 Controparte_1
in Casoria (NA) nei confronti di
[...] Controparte_3
- condanna il in Casoria Controparte_1
(NA) in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rosaria Pontoriere;
- condanna il in Casoria Controparte_1
(NA) in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese
[...] forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte soccombete le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 6.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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