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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74929/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del
[...] territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in ROMA alla via Giuseppe Grezar, 14, (P.IVA subentrante in virtù dell'art. 1, D.L. 193 P.IVA_1 del 22.10.2016, convertito in L. 225/2016, a titolo universale nei rapporti di Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra FAZIO e con lei elettivamente
[...] Contr domiciliata in Napoli alla via Padova, 22, come da procura del procuratore dell' ,
[...] Contr
((giusta procura del procuratore dell' giusta procura del Notaio in CP_2 Controparte_2
Roma, Dott. del 28 aprile 2022, Rep.177893, Raccolta n. 11776) - Persona_1
ATTRICE-appellante
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_3 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso dalla quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
CONVENUTA-appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttiva di appello l' ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il TRIBUNALE civile di ROMA, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n° 10918/2022 Giudice di Pace di Roma, impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'A.G. civile adita, in favore della di Giustizia Tributaria. 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, riformare la CP_4 pagina 1 di 4 sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare valida e legittima la cartella n. 09720160049790342000 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.10918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, d.ssa Corso, nell'ambito del giudizio n° R.G. 9026/2022, depositata in cancelleria in data 8.06.2022, e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese di lite”. Con comparsa depositata in data 4-7-2023 si è costituita nel presente giudizio di gravame contestando i motivi Controparte_3 di appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello proposto da e perché infondato, e, CP_5 confermare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10918-22 e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16-4-2024 per la precisazione delle conclusioni e in detta ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nulla quaestio sulla tempestività dell'appello. In primo grado ha proposto Controparte_3 opposizione all'intimazione di pagamento n° 09720219019809972000 dell' Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con il quale si sollecitava il pagamento
[...] degli importi di cui alla cartella esattoriale n° 09720160049790342000, asserita dall'attrice mai notificata, in riferimento alla quale si eccepiva la prescrizione della pretesa impositiva rappresentata dalla tassa per auto relativa all'anno 2013. La causa di primo grado R.G. n. 9026/22 è stata decisa dal
Giudice di Pace con sentenza n° 10918/22 di accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva riportata nella cartella n° 09720160049790342000. L Parte_1
, costituita in primo grado, ha appellato la suddetta sentenza del Giudice di Pace eccependo
[...] il difetto di giurisdizione e la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di tassa automobilistica e quindi l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il Giudice di Pace rilevato d'ufficio la propria incompetenza a decidere. Parte appellante sulla questione della prescrizione della tassa auto per l'anno 2013 ha evidenziato che “è documentalmente provato che la cartella esattoriale n° 09720160049790342000 è stata ritualmente notificata, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile poiché la pretesa in essa riportata si è consolidata per la mancata opposizione nei termini di legge (60 giorni dalla notifica)”. Per quanto argomentato parte appellante ha insistito nel chiedere di dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del giudizio di I grado, evidenziando, altresì, che risulta “documentalmente provata la notifica di ulteriore atto interruttivo della prescrizione- trattasi di atto di intimazione n° 09720199001080117000 (allegata relata di notifica)”. Infine, parte appellante ha contestato la decisione di primo grado anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite facendo notare che “esse non riflettono l'orientamento del Tribunale di
Roma che ha statuito una tabella compensi per scaglioni di valore, e secondo il quale, per il valore della controversia (entro € 1.100) l'onorario da applicare in caso di soccombenza è di € 56,00 e non € 180,00 come liquidato in sentenza. Pertanto si chiede di ricondurre l'importo ad € 56,00 oltre l'importo di €
43,00 per spese vive. (all. tabella compensi)”. Parte appellante ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività della sentenza di I grado. La difesa di convenuta in appello ha Controparte_3 contestato i motivi di gravame chiedendo in comparsa di costituzione di “disattendersi la documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di appello perché tardiva e come tale inammissibile ed, al contempo, contesta tutta la documentazione ex adverso prodotta perché in copia non conforme secondo legge ex art. 18 e segg DPR 445/2000”. A conforto di quanto evidenziato la difesa di ha rilevato che: “A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al Controparte_3
pagina 2 di 4 giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente” (Cassazione civile, sez. III, 21/12/2011, n. 27925 – stesso avviso Cass. n. 3339 del 2001; Cass. n. 2480 del 2002; Cass. n. 11946 del 2003; Cass. n. 12476 del 2004, Cassazione civile, sez. II, 02/04/2014, n. 7734)”. Inoltre parte appellata ha evidenziato che la “Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con le recenti sentenze n. 4227/23 e n. 30666/22, ha devoluto al giudice ordinario ogni decisione in materia di fatti estintivi maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quali ad esempio l'eccezione di prescrizione”, richiamando sul punto la conforme
“sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18891/22”. Infine la difesa di parte appellata ha asserito che
“Nessun atto interruttivo del termine di prescrizione è stato versato in atti dalle controparti: RICORDIAMO A NOI STESSI CHE LA MANCATA PRODUZIONE DELLA COPIA DELLA
INTIMAZIONE NON CONSENTE DI RITENERE INTERROTTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE (
CASS. 24677/2021- CASSAZIONE N.R.G.12598-2020 IN ATTI IN ATTESA SENTENZA
DEFINITIVA). GLI ATTI DEPOSITATI SONO IN COPIA NON CONFORME, E VENGONO, QUINDI, DEBITAMENTE CONTESTATI”. Circa l'eccezione di prescrizione ricordiamo che la stessa, nel caso di specie è soggetta al termine triennale”. Sulla base delle sopra riportate argomentazioni parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. Ai fini della presente decisione sulla giurisdizione occorre rilevare che secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione sussiste la giurisdizione tributaria (Cass. Civ. ord. 7822 del 14.4.2020 – Cass. Civ. SS UU ord 32729 del 2018) in ordine al controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano i tributi ed al riscontro di regolarità della relativa notifica prima dell'inizio di atti esecutivi. Nell'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, si precisa che compete al giudice tributario l'accertamento in ordine all'asserita prescrizione ed in ordine alla carenza e/o ai vizi della notificazione della cartella esattoriale. Ancora secondo Cassazione Sezioni Unite n. 30666 del 18-10- 2022 al giudice tributario spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi inclusi fatti costituitivi, modificativi impeditivi in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenuta, o fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Al giudice tributario spetta anche la cognizione sull'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (in tal senso: Cass. Sez. Unite n. 8770 del 3-5-2016 e n. 8279 del 31-3-2008). Spetta, invece, al giudice ordinario la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza, nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Unite n. 7822 del 14-4-
2020). In caso di opposizione pre-esecutiva è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore in ordine alla contestazione del titolo (in tal senso Cass. Ord. n.
21914 del 2014 e Cass. n. 21384 del 13-8-2019). Sull'art. 38 c.p.c. e le questioni di competenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11866 del 18-6-2020 hanno ribadito che l'onere della relativa eccezione è a carico della parte interessata nel suo primo atto difensivo di costituzione in giudizio, mentre il giudice può sollevare di ufficio la questione di competenza entro e non oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.. La presente controversia in grado di appello va decisa alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali nonché alla luce del principio posto dall'art. 345 c.p.c. per cui in grado di appello non possono prodursi nuovi documenti salvo che la parte interessata dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
pagina 3 di 4 Dall'esame della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di Parte_1
non si indicano come documenti prodotti atti interruttivi della prescrizione e nella
[...] produzione documentale di primo grado di risulta allegata una Parte_1 fotocopia dell'avviso di ricezione della notificazione in data 20-6-2016 con riferimento alla cartella n° 09720160049790342000. Di conseguenza, non risultando specificamente contestate in primo grado dalla difesa di le date del 15-2-2022 di notificazione Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento impugnata e del 20-6-2016 di notificazione della cartella di pagamento sopra indicata, non risultando indicati/prodotti atti interruttivi della prescrizione triennale di cui all'art. 5 della L. n. 53 del 1983, si deve ritenere, in base ai documenti risultati prodotti in primo grado, che dopo la notificazione della cartella in data 20-6-2016, alla data del 15-2-2022, di notificazione dell'atto di ingiunzione impugnato da parte attrice in primo grado, sia maturata la prescrizione triennale sopra indicata. Pertanto, in presenza di un fatto estintivo (prescrizione) della pretesa tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra esposta e indicata anche dalla difesa di parte appellata (Cass. Sezioni Unite 7822/2020 e Cassazione Sezioni
Unite 1394/2022) si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Dall'esame delle produzioni telematiche delle parti in secondo grado non risulta allegata la sentenza appellata. Tuttavia, tale omissione non determina improcedibilità dell'appello essendo possibile la decisione sulle questioni in diritto sopra argomentate atteso che dagli atti difensivi delle parti risulta pacifico e non contestato il contenuto della sentenza di primo grado indicata. Di conseguenza l'appello va rigettato, va ritenuta corretta e va confermata in ogni sua statuizione (incluse le spese di lite) la decisione del Giudice di
Pace assunta sulla base delle difese delle parti e dei documenti prodotti in primo grado. Le spese del presente giudizio di gravame seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Parte appellante va condannata altresì al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ai sensi del vigente art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'appello proposto da Conferma la sentenza Parte_1 appellata n. 10918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in ogni sua statuizione. Condanna
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 485,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Simona Di Fonso, difensore di parte appellata, richiedente e dichiaratasi antistataria. Condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ai sensi del vigente art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Roma, 6-1-2025
Il Giudice
dott. Pietro Persico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74929/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del
[...] territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in ROMA alla via Giuseppe Grezar, 14, (P.IVA subentrante in virtù dell'art. 1, D.L. 193 P.IVA_1 del 22.10.2016, convertito in L. 225/2016, a titolo universale nei rapporti di Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra FAZIO e con lei elettivamente
[...] Contr domiciliata in Napoli alla via Padova, 22, come da procura del procuratore dell' ,
[...] Contr
((giusta procura del procuratore dell' giusta procura del Notaio in CP_2 Controparte_2
Roma, Dott. del 28 aprile 2022, Rep.177893, Raccolta n. 11776) - Persona_1
ATTRICE-appellante
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_3 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso dalla quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
CONVENUTA-appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttiva di appello l' ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il TRIBUNALE civile di ROMA, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n° 10918/2022 Giudice di Pace di Roma, impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'A.G. civile adita, in favore della di Giustizia Tributaria. 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, riformare la CP_4 pagina 1 di 4 sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare valida e legittima la cartella n. 09720160049790342000 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.10918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, d.ssa Corso, nell'ambito del giudizio n° R.G. 9026/2022, depositata in cancelleria in data 8.06.2022, e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese di lite”. Con comparsa depositata in data 4-7-2023 si è costituita nel presente giudizio di gravame contestando i motivi Controparte_3 di appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello proposto da e perché infondato, e, CP_5 confermare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10918-22 e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”. Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 16-4-2024 per la precisazione delle conclusioni e in detta ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nulla quaestio sulla tempestività dell'appello. In primo grado ha proposto Controparte_3 opposizione all'intimazione di pagamento n° 09720219019809972000 dell' Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con il quale si sollecitava il pagamento
[...] degli importi di cui alla cartella esattoriale n° 09720160049790342000, asserita dall'attrice mai notificata, in riferimento alla quale si eccepiva la prescrizione della pretesa impositiva rappresentata dalla tassa per auto relativa all'anno 2013. La causa di primo grado R.G. n. 9026/22 è stata decisa dal
Giudice di Pace con sentenza n° 10918/22 di accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva riportata nella cartella n° 09720160049790342000. L Parte_1
, costituita in primo grado, ha appellato la suddetta sentenza del Giudice di Pace eccependo
[...] il difetto di giurisdizione e la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di tassa automobilistica e quindi l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il Giudice di Pace rilevato d'ufficio la propria incompetenza a decidere. Parte appellante sulla questione della prescrizione della tassa auto per l'anno 2013 ha evidenziato che “è documentalmente provato che la cartella esattoriale n° 09720160049790342000 è stata ritualmente notificata, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile poiché la pretesa in essa riportata si è consolidata per la mancata opposizione nei termini di legge (60 giorni dalla notifica)”. Per quanto argomentato parte appellante ha insistito nel chiedere di dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del giudizio di I grado, evidenziando, altresì, che risulta “documentalmente provata la notifica di ulteriore atto interruttivo della prescrizione- trattasi di atto di intimazione n° 09720199001080117000 (allegata relata di notifica)”. Infine, parte appellante ha contestato la decisione di primo grado anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite facendo notare che “esse non riflettono l'orientamento del Tribunale di
Roma che ha statuito una tabella compensi per scaglioni di valore, e secondo il quale, per il valore della controversia (entro € 1.100) l'onorario da applicare in caso di soccombenza è di € 56,00 e non € 180,00 come liquidato in sentenza. Pertanto si chiede di ricondurre l'importo ad € 56,00 oltre l'importo di €
43,00 per spese vive. (all. tabella compensi)”. Parte appellante ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività della sentenza di I grado. La difesa di convenuta in appello ha Controparte_3 contestato i motivi di gravame chiedendo in comparsa di costituzione di “disattendersi la documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di appello perché tardiva e come tale inammissibile ed, al contempo, contesta tutta la documentazione ex adverso prodotta perché in copia non conforme secondo legge ex art. 18 e segg DPR 445/2000”. A conforto di quanto evidenziato la difesa di ha rilevato che: “A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al Controparte_3
pagina 2 di 4 giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente” (Cassazione civile, sez. III, 21/12/2011, n. 27925 – stesso avviso Cass. n. 3339 del 2001; Cass. n. 2480 del 2002; Cass. n. 11946 del 2003; Cass. n. 12476 del 2004, Cassazione civile, sez. II, 02/04/2014, n. 7734)”. Inoltre parte appellata ha evidenziato che la “Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con le recenti sentenze n. 4227/23 e n. 30666/22, ha devoluto al giudice ordinario ogni decisione in materia di fatti estintivi maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quali ad esempio l'eccezione di prescrizione”, richiamando sul punto la conforme
“sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18891/22”. Infine la difesa di parte appellata ha asserito che
“Nessun atto interruttivo del termine di prescrizione è stato versato in atti dalle controparti: RICORDIAMO A NOI STESSI CHE LA MANCATA PRODUZIONE DELLA COPIA DELLA
INTIMAZIONE NON CONSENTE DI RITENERE INTERROTTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE (
CASS. 24677/2021- CASSAZIONE N.R.G.12598-2020 IN ATTI IN ATTESA SENTENZA
DEFINITIVA). GLI ATTI DEPOSITATI SONO IN COPIA NON CONFORME, E VENGONO, QUINDI, DEBITAMENTE CONTESTATI”. Circa l'eccezione di prescrizione ricordiamo che la stessa, nel caso di specie è soggetta al termine triennale”. Sulla base delle sopra riportate argomentazioni parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. Ai fini della presente decisione sulla giurisdizione occorre rilevare che secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione sussiste la giurisdizione tributaria (Cass. Civ. ord. 7822 del 14.4.2020 – Cass. Civ. SS UU ord 32729 del 2018) in ordine al controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano i tributi ed al riscontro di regolarità della relativa notifica prima dell'inizio di atti esecutivi. Nell'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, si precisa che compete al giudice tributario l'accertamento in ordine all'asserita prescrizione ed in ordine alla carenza e/o ai vizi della notificazione della cartella esattoriale. Ancora secondo Cassazione Sezioni Unite n. 30666 del 18-10- 2022 al giudice tributario spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi inclusi fatti costituitivi, modificativi impeditivi in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenuta, o fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Al giudice tributario spetta anche la cognizione sull'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (in tal senso: Cass. Sez. Unite n. 8770 del 3-5-2016 e n. 8279 del 31-3-2008). Spetta, invece, al giudice ordinario la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza, nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Unite n. 7822 del 14-4-
2020). In caso di opposizione pre-esecutiva è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore in ordine alla contestazione del titolo (in tal senso Cass. Ord. n.
21914 del 2014 e Cass. n. 21384 del 13-8-2019). Sull'art. 38 c.p.c. e le questioni di competenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11866 del 18-6-2020 hanno ribadito che l'onere della relativa eccezione è a carico della parte interessata nel suo primo atto difensivo di costituzione in giudizio, mentre il giudice può sollevare di ufficio la questione di competenza entro e non oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.. La presente controversia in grado di appello va decisa alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali nonché alla luce del principio posto dall'art. 345 c.p.c. per cui in grado di appello non possono prodursi nuovi documenti salvo che la parte interessata dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
pagina 3 di 4 Dall'esame della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di Parte_1
non si indicano come documenti prodotti atti interruttivi della prescrizione e nella
[...] produzione documentale di primo grado di risulta allegata una Parte_1 fotocopia dell'avviso di ricezione della notificazione in data 20-6-2016 con riferimento alla cartella n° 09720160049790342000. Di conseguenza, non risultando specificamente contestate in primo grado dalla difesa di le date del 15-2-2022 di notificazione Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento impugnata e del 20-6-2016 di notificazione della cartella di pagamento sopra indicata, non risultando indicati/prodotti atti interruttivi della prescrizione triennale di cui all'art. 5 della L. n. 53 del 1983, si deve ritenere, in base ai documenti risultati prodotti in primo grado, che dopo la notificazione della cartella in data 20-6-2016, alla data del 15-2-2022, di notificazione dell'atto di ingiunzione impugnato da parte attrice in primo grado, sia maturata la prescrizione triennale sopra indicata. Pertanto, in presenza di un fatto estintivo (prescrizione) della pretesa tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra esposta e indicata anche dalla difesa di parte appellata (Cass. Sezioni Unite 7822/2020 e Cassazione Sezioni
Unite 1394/2022) si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Dall'esame delle produzioni telematiche delle parti in secondo grado non risulta allegata la sentenza appellata. Tuttavia, tale omissione non determina improcedibilità dell'appello essendo possibile la decisione sulle questioni in diritto sopra argomentate atteso che dagli atti difensivi delle parti risulta pacifico e non contestato il contenuto della sentenza di primo grado indicata. Di conseguenza l'appello va rigettato, va ritenuta corretta e va confermata in ogni sua statuizione (incluse le spese di lite) la decisione del Giudice di
Pace assunta sulla base delle difese delle parti e dei documenti prodotti in primo grado. Le spese del presente giudizio di gravame seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Parte appellante va condannata altresì al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ai sensi del vigente art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'appello proposto da Conferma la sentenza Parte_1 appellata n. 10918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in ogni sua statuizione. Condanna
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 485,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Simona Di Fonso, difensore di parte appellata, richiedente e dichiaratasi antistataria. Condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ai sensi del vigente art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Roma, 6-1-2025
Il Giudice
dott. Pietro Persico
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