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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 260/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
a seguito di rimessione ex art. 354 c.p.c., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano DI Parte_1 C.F._1
CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo stesso
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Sergio DELLA ROCCA e Danilo MONACO ed elettivamente domiciliata presso gli stessi
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con sede legale in , alla Piazza Salimbeni n. 3 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Materia: Opposizione all'esecuzione – Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2.10.2024 e segnatamente:
- l'attore si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Avezzano adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione:
- In via principale e nel merito: per le motivazione in fatto ed in diritto sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile della societ e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa societ al risarcimento del danno da perdita di Controparte_1
1 chance in favore del Dott. quantificato in € 625.564,80 per danno Parte_1 patrimoniale in termini di voce reddito oltre € 846.806,40 per danno patrimoniale in termini di volume di affari;
- in via alternativa e nel merito: per le motivazione in fatto ed in diritto sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile della societ e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa societ a liquidare il danno da perdita di chance Controparte_1 cagionato al Dott secondo valutazione e quantificazione equitativamente Parte_1 stabilita dal Giudice adito;
-in via subordinata: per le motivazione in fatto ed in diritto sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità della societ verso l'attore per aver precluso a quest'ultimo l'accesso Controparte_1 al mutuo bancario con la Banca Monte Dei Paschi di Siena, l'acquisto di un bene immobile, il potenziamento della sua attività professionale, nonché danneggiato la sua reputazione personale e professionale, condannando la stessa società a liquidare il danno cagionato al Controparte_1
Dott secondo una valutazione e quantificazione equitativamente stabilita Parte_1 dal Giudice adito secondo suo prudente apprezzamento;
Sempre e comunque con vittoria di competenze del presente giudizio, spese, oltre a IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”;
- la si è riportata ai precedenti scritti e, dunque, alle conclusioni rassegnate nella CP_1 comparsa di costituzione, che si riportano “Voglia l'On.le Tribunale adito: - In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del giudizio di merito;
- Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali, da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con sentenza n. 1852/2021 pubblicata il 16.12.2021, la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato la nullità della sentenza n. 733/2018 resa da questo Tribunale, diverso magistrato, pubblicata il successivo
11.12.2018, in quanto emessa in difetto del contraddittorio, disponendo ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo debitor debitoris, Parte_2
[... Con atto di citazione del 18.2.2022 , in ottemperanza alla richiamata pronuncia, Parte_1 ha tempestivamente riassunto il processo nei confronti della e del litisconsorte CP_1 necessario, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
C. In data 16.6.2022, si è costituita in giudizio la ornando a contrastare la domanda per le CP_1 ragioni già svolte.
2 D. La non si è, invece, costituita in giudizio sebbene la Controparte_3 notificazione sia stata regolare e, dunque, ne è stata dichiarata la contumacia.
1. Va, anzitutto, evidenziato come, trattandosi di riassunzione a seguito di dichiarazione di nullità con rimessione al giudice di primo grado nelle ipotesi tassative di legge (art. 354 c.p.c.) il presente giudizio costituisca continuazione di quello precedentemente instaurato, con conseguente inammissibilità della proposizione di domande nuove (Cass. Sez. L, 23.5.2013, n. 12719).
Il rapporto processuale è, dunque, quello instauratosi a seguito della opposizione all'esecuzione esattoriale svolta da (proc. 1510/2015 R.G.) e alla successiva introduzione del Parte_1 giudizio di merito, secondo il modello unitario e necessariamente bifasico delineato dall'art. 615, co. 2
c.p.c. (proc. 612/2016 R.G.), la cui domanda principale – peraltro supposta quale necessario antecedente logico e giuridico – è l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore.
, in particolare, ha allegato come, con nota del 28.1.2013, la gli Parte_1 CP_1 avesse inviato l'estratto di posizione debitoria n. 0000000597, a mezzo del quale contestato il mancato pagamento di € 1.004,31 relativo a cartelle di pagamento emesse nell'anno 2013 e riguardanti il mancato pagamento del canone acqua e della tassa automobilistica. Con successiva missiva del
15.3.2013 (cfr. nel fascicolo di parte contenuto nel fascicolo del giudizio 1510/15 il Doc. n. 2), l'attore provvedeva, poi, a contestare il credito, significando che soggetto passivo delle obbligazioni fosse esclusivamente il terzo, tale dichiarato fallito in data 15.12.2010, risultando Persona_1 Pt_1
curatore fallimentare giusta nomina giudiziaria del 23.5.2011 e, dunque, non obbligato in Parte_1 proprio. Ciononostante, la notificò all'attore, quale obbligato in solido con il decotto, CP_1 ingiunzioni di pagamento e atti di riscossione, a seguito dei quali l'attore, in data 5.9.2015, a mezzo del proprio difensore, replicava nuovamente tornando a ribadire l'errore commesso e la necessità di annullare ogni atto adottato nei suoi riguardi. Disattendendo quanto richiesto, la - per CP_1 quello che qui interessa, considerato che l'odierno giudizio è relativo alla fase di merito della spiegata opposizione all'esecuzione - notificava alla un atto di Controparte_2 pignoramento presso terzi per la somma di € 469,95, cui seguiva comunque dichiarazione negativa del terzo pignorato.
La ricostruzione dei fatti così come innanzi resa risulta provata dalle produzioni documentali e, comunque, non è fatta oggetto di contestazione.
2. A seguito del pignoramento l'attore, come evidenziato, presentava ricorso in opposizione all'esecuzione dinnanzi a questo Ufficio (proc.1510/2015 R.G.) ottenendo un provvedimento di sospensione reso inaudita altera parte sul rilievo della fondata del motivo d'opposizione in punto di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'opponente.
3 In tale sede, veniva altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
Nelle more, la provvedeva ad annullare i relativi atti di Controparte_2 CP_1 riscossione. Il Giudice emetteva nuova ordinanza, confermando il precedente provvedimento del
4.11.2025 e concedendo il termine perentorio di giorni 60 sessanta per la riassunzione del giudizio di merito.
Introdotto il merito unicamente nei confronti della SOGET S.p.A., il Tribunale (come detto in persona di altro magistrato) all'esito dell'istruttoria e rigettata la richiesta di CTU formulata dall'attore, ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta costituita, ex art. 2043 c.c. condannava la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'attore, quantificati in € 360.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ed
€ 15.000,00 per danno all'immagine personale e/o alla reputazione, con condanna alle spese di giudizio anche per la fase cautelare.
Avverso la richiamata sentenza spiegava appello la ttenendo dapprima la sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, con sentenza, la declaratoria di la nullità a seguito del rilievo officioso della pretermissione del terzo debitore Controparte_2
litisconsorte necessario, con rimessione al giudice di primo grado.
[...]
3. Occorre, a questo punto, rilevare come l'attore, nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione abbia svolto domanda risarcitoria, deducendo l'integrazione di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano.
Dal punto di vista strutturale, invero, la supposta responsabilità della are plasmarsi sul CP_1 modello di responsabilità c.d. “aggravata” di cui all'art. 96, co. 2 c.p.c. che, invero, si caratterizza per la sua specialità, sebbene si inscriva come un cerchio concentrico nella norma generale, con la quale è dunque escluso ogni concorso (Cass. Sez. 3, 30.12.2023, Ord. 36593). L'attore, infatti, afferma che la
SOGET S.p.A. compiendo atti d'esecuzione con colpa grave se non con dolo abbia procurato danni patrimoniali e non, così dovendo e potendo il Giudice procedere alla qualificazione giuridica della domanda a prescindere dalle norme richiamate dalla parte seppure nel rispetto delle allegazioni fattuali e, quindi, della causa petendi (ex multis Cass. Sez. 3, 17.4.2024, Ord. 10402).
La norma trova applicazione con riguardo alle iniziative giudiziarie ivi indicate ove compiute senza la
“normale prudenza”, cioè anche con colpa lieve (Cass. Sez. 2, 20.10.1982, n.5470) e ciò — si ritiene — per la intrinseca potenzialità lesiva delle attività medesime in caso di inesistenza del diritto fatto valere.
A nulla varrebbe opinare che la dichiarazione di terzo negativa, non seguita da positivo incidentale del suo obbligo, non abbia condotto al perfezionamento del pignoramento e, dunque, all'inizio dell'esecuzione (art. 491 c.p.c.) posto che la considerazione degli effetti giuridici al fine della progressione degli atti processuali esecutivi è questione distinta tanto che deve ritenersi applicabile la norma pure nel caso che la misura cautelare (mutatis mutandis il pignoramento) abbia colpito un bene non di proprietà del debitore e, quindi, in difetto di oggetto dell'esecuzione.
4 Va, poi, evidenziato come l'ampia formulazione dell'art. 96 c.p.c. consenta, ricorrendone i presupposti secondo quanto si vedrà, anche la risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 6 - 3, 12.10.2011,
Ord. 20995) come pure fatto palese dall'art. 120 c.p.c. che, a istanza di parte, consente al giudice di disporre la pubblicazione della decisione nelle ipotesi in cui essa possa contribuire alla riparazione del danno, incluso quello descritto dall'articolo 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria risulta proposta per la prima volta nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione (proc. 621/2016 R.G.). Deve ritenersi di certo l'ammissibilità in rito della stessa posto che chi intende chiedere il risarcimento dei danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima (rectius ingiusta), può agire ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente. E ciò in ragione del fatto che si tratta del giudice cui è demandato l'accertamento dell'ingiustizia dell'esecuzione, cioè del compimento di questa in mancanza del relativo diritto, sia perché il titolo esecutivo fosse mancante sin dall'inizio del processo esecutivo sia perché sia stato caducato nella pendenza di questo e del giudizio di opposizione (Cass. Sez. 3, 23.1.2013, n.
1590). Ancor più precisamente è stato affermato che in tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, co.
2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione (Cass. Sez. 3, 8.11.2018, n. 28527).
Nel caso di specie la domanda risulta correttamente introdotta nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione vista anche la natura limitata dei poteri del giudice della prima fase, che non consentono di certo alcuna pronuncia in punto di risarcimento.
4. Ciò chiarito deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea proposta dalla fondata sul difetto di interesse dell'attore ad introdurre il merito per CP_1 intervenuto annullamento dei titoli prima della introduzione del merito.
Deve, a tal riguardo, osservarsi come l'interesse ad introdurre la fase di merito sussista tanto in relazione alla domanda risarcitoria (v. Cass. SS.UU. 21.9.2021, n. 25478) che alla regolazione delle spese di lite che, invero, venne rinviata proprio al merito con il provvedimento del 27.1.2016 reso a chiusura del proc.
1510/2015 R.G.
Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo essendo emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai
5 l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, in particolare con riguardo al merito dell'opposizione
(Cass. Sez. 6 - 3, 9.2.2021, Ord. 3019).
Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, veicolata con l'opposizione all'esecuzione, restando oggetto di giudizio le domande di risarcimento e la regolazione delle spese di lite.
5. Ciò posto, entrando nel pieno merito della causa, occorre precisare come risulti certamente provato che la abbia posto in essere un'azione esecutiva ingiusta, in quanto diretta contro soggetto CP_1 estraneo al rapporto obbligatorio: debitore era da ritenersi in via esclusiva il fallito posto che il curatore
è titolare di un ufficio nell'ambito della procedura concorsuale svolgendo attività giuridica nell'interesse della massa, compiendo atti di conservazione, amministrazione e “ricostituzione” dell'attivo, senza divenire in alcun modo obbligato in luogo o in aggiunta al fallito. Risulta altrettanto provato come
[...]
avesse prontamente rappresentato alla concessionaria tale circostanza, ponendo la Parte_1 stessa nella condizione di compiere le attività consequenziali e, comunque, di astenersi dal procedere a pignoramento. Di conseguenza, è evidente come la convenuta non abbia adottato in alcun modo un comportamento attento e ponderato nell'esercizio dell'azione esecutiva. In questa sede, stante l'estraneità al modello della responsabilità civile dei c.d. “punitive damages”, resta irrilevante la consistenza del grado di colpa e, non vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, finanche lo sconfinamento nel dolo.
6. Deve essere, dunque, valutare la sussistenza dei danni lamentati da e la loro Parte_1 risarcibilità. La domanda risarcitoria spiegata dal predetto in merito alla lamentata perdita di chance non può essere accolta in quanto sprovvista di prova in primo luogo quanto alla sussistenza.
L'attore sostiene che, prima della notifica del pignoramento da parte della stesse CP_1 concretizzando, assieme ad un altro professionista, l'acquisto di un importante e prestigioso appartamento poiché aveva deciso di potenziare e migliorare la propria attività professionale di commercialista. All'uopo, sostiene di aver richiesto alla Controparte_2
l'erogazione di un mutuo con durata quindicennale e per un importo capitale pari ad € 360.000,00.
L'istruttoria si concluse negativamente proprio in ragione della notifica del pignoramento presso terzi alla predetta banca. In forza di ciò, quindi, l'attore avrebbe perduto la possibilità di conseguire un incremento del reddito e del volume d'affari derivanti dalla propria attività, secondo quanto evidenziato da una consulenza stragiudiziale di parte.
Il concetto di perdita di “chance” ai fini risarcitori non smette di destare perplessità ove riguardato nel complessivo contesto ordinamentale. Va, anzitutto, considerato che l'art. 2043 c.c. lungi dall'essere quella “clausola generale di responsabilità” che tralatiziamente si afferma, opera una selezione degli interessi la cui lesione può dar luogo a danno risarcibile: l'ingiustizia va correttamente riferita al danno-
6 evento (“contra ius”) e non già alla antigiuridicità della condotta (“non iure”) e, dunque, va intesta quale lesione di un interesse protetto che avrebbe assicurato utilità o evitato perdite (danno-conseguenza), che quindi deve tradursi in un posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, sebbene non necessariamente della consistenza del diritto soggettivo (aspettative di diritto, interesse legittimo). Ciò, del resto, pur avvicinando la costruzione a quella germanica (§ 823 BGB) rende evidente l'utilità di norme, altrimenti, superfluee quali gli artt. 1337 e 1338 c.c. che svolgono la funzione di assicurare il ristoro di danni altrimenti irrisarcibili posto che la “integrità patrimoniale” non forma oggetto di diritto essendo, invece, il patrimonio il complesso delle situazioni giuridiche soggettive.
La chance in una simile prospettiva, ove non consista invero in posizioni giuridiche protette, non parrebbe che una mera speranza, dunque una aspettativa di fatto. Il c.d. modello normativo è poi estraneo alla costruzione della responsabilità aquiliana, fondato su un modello causa, che postula dunque la lesione dell'interesse, da accertarsi secondo il criterio della causalità materiale (art. 40 c.p.), foriera di danni-conseguenza da accertarsi secondo la causalità giuridica (artt. 1223 e 2056 c.c.).
Il concetto di chance ha avuto ambito d'elezione in materia giuslavoristica facendosi, così strada, la teoria per cui il danno da perdita di chance non sarebbe un danno-conseguenza ma un danno-evento tanto da costituire una ricchezza in sé e non in ragione dei guadagni sperati.
Ove si consideri che la regola della causalità materiale in ambito civilistico è fondata, non senza perplessità, sulla preponderanza dell'evidenza (Cass SS.UU. 11.1.2008, n. 576) è facile notare come talora, sebbene si sia parlato di risarcimento del danno da perdita di chance si sia, invero, fatta applicazione della teoria causale. Si è, poi, operata la scissione della chance, considerata in sé, dal risultato utile affermandosi che essa è concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un certo bene già attualmente presente nel patrimonio e risarcibile quale danno emergente;
non è una aspettativa di fatto ma una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (Cass. Sez. L, 20.6.2008, n. 16877). Ancora, “il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale” (Cass. Sez. 3, 17.4.2008, n. 10111).
Quanto alle modalità di liquidazione si è affermato che occorre stabilire il quantum tenendo conto delle probabilità di verificazione dell'evento favorevole e dei suoi vantaggi patrimoniali: ai fini del risarcimento del danno essendo il danno da perdita di chance un danno da perdita di una possibilità, ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato (Cass. Sez. L, 8.7.2024, Ord.
18568). In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità
7 tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. Sez. 6 - 3, 26.1.2022, Ord. 2261).
In disparte le numerose contraddizioni e i non pochi “imbarazzi giuridici” che il concetto di perdita di chance reca con sé occorre rilevare come, all'esito del presente giudizio, non siano emersi elementi tali da supportare la domanda attorea. Innanzitutto, occorre precisare e ribadire che l'attore identifica il danno nella perdita della possibilità di conseguire un incremento del reddito e del volume d'affari a causa del mancato acquisto di un immobile, cagionato dal rifiuto alla concessione del mutuo dalla banca in forza del pignoramento eseguito.
Pur volendo accedere al concetto di chance deve osservarsi come debba trattarsi di elemento attivo del patrimonio e, in prima battuta, un mutuo avrebbe determinato l'obbligazione di corrispondere un montante superiore al capitale poiché maggiorato degli interessi (sul punto si evidenzia, infatti che la chance perduta non fosse la mera concessione del mutuo, come invece ritenuto nella sentenza dichiarata nulla). Le utilità che l'attore avrebbe potuto trarre dal mutuo e che già in astratto dovrebbero eccedere i costi per dar luogo ad una voce patrimoniale attiva, sono compendiate nella consulenza tecnica stragiudiziale prodotta (all. 18 parte attrice). Premesso che essa, per giurisprudenza costante, non ha valore probatorio neppure in ordine agli eventuali fatti storici rappresentati, appare assolutamente priva di qualsivoglia fondamento razionale posto che ipotizza, senza neppure indicare gli oggettivi criteri posti a fondamento dell'ipotesi, che l'attore avrebbe potuto incrementare – in ragione dei maggiori spazi – fatturato e redditi nella misura del 50% rispetto alla media di quelli precedenti.
I documenti a supporto della consulenza non sono stati resi disponibili né è dato conoscere le condizioni di erogazione del mutuo e, dunque, la misura degli interessi passivi.
Peraltro, è opportuno rammentare come, nell'attività libero-professionale, a differenza che nell'attività
d'impresa, il valore è prodotto in massima parte dall'opera intellettuale e, quindi, dalle capacità professionali impiegate e non dalla migliore organizzazione di beni e servizi. È il principio del personale affidamento che regola il “mercato” delle professioni e che, pertanto, slega la scelta del professionista da altri elementi, quali l'organizzazione dei beni o il preventivo proposto. In sostanza, non esiste alcuna nozione economica e nessuna massima di comune esperienza o legge di copertura (che infatti neppure il consulente di parte indica) da cui possa desumersi che, per un professionista, il maggior dimensionamento strutturale possa condurre a maggiori ricavi e ad acquisizione di clientela.
L'introduzione di nuovi “fattori produttivi” nell'impresa consente, a certe condizioni, di migliorare la redditività mediante diminuzione di costi e maggiore competitività sul mercato.
8 Nel caso di professionisti, per converso, l'incremento strutturale introduce costi fissi maggiori tanto che l'aumento della clientela e del reddito è la causa del maggior dimensionamento organizzativo della professione e non già l'effetto sperato: la concorrenza non si attua in un rapporto economico fondato sul lucro (massimo economicamente ricavabile a certe condizioni di mercato) ma su principio della meritocrazia (dunque del guadagno, quale misura economicamente ragionevolmente compensativa dell'impegno profuso per eseguire la prestazione intellettuale).
Inoltre va considerato come la prestazione professionale sia sempre meno legata alla fisicità dei luoghi ove essa è espletato e, peraltro, è emerso dall'espletata istruttoria che i professionisti che avrebbero manifestato interesse a inserirsi nel nuovo studio dell'attore, non sarebbero stati suoi diretti collaboratori e, di conseguenza, la loro opera professionale non avrebbe potuto incidere direttamente sul reddito e sul volume d'affari del predetto.
In diritto deve condividersi quanto affermato, anzi ribadito, di recente dalla Corte di Cassazione
e, cioè, che in tema di danno da perdita di chance è razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass.
Sez. L, 23.9.2024, Ord. 25442; Cass.
9.3.2021 n. 6485 parla di “significative probabilità”).
Applicando tale principio, la richiesta di risarcimento da perdita di chance deve essere, quindi, integralmente rigettata in difetto di serie probabilità di future utilità che si assumono compromesse. Si evidenzia, infine, come sia assolutamente erroneo individuare, anche solo in astratto, la complessiva perdita di chance nel cumulo tra fatturato mancato e reddito mancato posto che si perverrebbe ad una inammissibile duplicazione essendo il primo elemento per la determinazione del secondo, dovendo piuttosto farsi riferimento al solo risultato utile di reddito al netto dell'imposizione fiscale essendo, peraltro, il risarcimento per tale perdita esente da tassazione (Cass. Sez. 5, 20.11.2023, Ord. 32107).
7. Altrettanto infondata è, per le motivazioni sopra esposte, la domanda subordinata avanzata dall'attore di risarcimento del danno per la preclusione all'accesso al mutuo posto che, secondo quanto già osservato, l'erogazione del mutuo – a fronte dell'attribuzione del denaro – determina il sorgere di una obbligazione restitutoria per un montante superiore al capitale e, dunque, la mancata concessione del mutuo, in sé considerata (cioè senza prova di un utile impiego della somma) non può ritenersi una perdita patrimoniale.
8. Discorso diverso è a svolgersi in relazione al risarcimento del danno alla reputazione che il l'attore ritiene di aver subito in forza dell'azione esecutiva illegittimamente intrapresa dalla CP_1
Certamente l'attività di recupero di un credito interferisce con diritti della personalità, primo tra tutti la reputazione, aventi rilevanza costituzionale e la cui lesione pure nel caso che avvenga in forza di condotte non costituenti reato (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) comporta il risarcimento trattandosi di tutela
9 minima (Cass. Sez. 3, 16.12.2014, n. 26367) secondo quanto enunciato da Cass. SS.UU. 11.11.2008,
n. 26972. Ove l'azione esecutiva si svolga “giustamente” tale lesione è autorizzata dall'ordinamento posto che l'agente esercita legittimamente un diritto la cui modalità di attuazione comporta di necessità lesione del contrapposto e recessivo diritto della personalità.
Nel caso di specie è evidente l'ingiustizia dell'azione esecutiva esercitata dalla la sua CP_1 idoneità lesiva della reputazione dell'attore.
Chiaramente, “il danno all'immagine e alla reputazione costituisce un danno non patrimoniale, inteso come "danno conseguenza" e, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. Cass. Sez. L 8.2.2021, n. 2968).
Anzitutto, in punto di prove si evidenzia come l'avvenuta assunzione delle stesse a contraddittorio non integro dia luogo a nullità relativa posta nell'esclusivo interesse della parte necessaria e pretermessa che sola può dedurla, secondo quanto previsto dall'art. 157, co. 2 c.p.c., con il primo atto di difesa utile, dunque con la costituzione in giudizio (Cass. Sez. 2, 22.1.2019, n. 1644). Nel caso di specie la rimasta contumace, del che le prove assunte Controparte_2 sono legittimamente utilizzabili per la decisione.
Secondo quanto riferito dal testimone inteso all'udienza del Testimone_1
6.2.2017, a seguito del pignoramento presso terzi, la negò la Controparte_2 concessione del mutuo e l'incremento del plafond della carta di credito.
Anche la testimone conduttrice di un immobile di proprietà dell'attore e destinataria quale Tes_2 terzo debitore di un atto di pignoramento della escussa il 13.3.2017, ha confermato CP_1 come, trovatasi in una situazione poco chiara, preferì risolvere anticipatamente il contratto nonostante le rassicurazioni di . Parte_1
Da tali elementi, ritenuta l'attendibilità delle deposizioni siccome intrinsecamente coerenti e in difetto di situazioni che possano fari ipotizzare un interesse contrario alla narrazione del vero, deve certamente ritenersi che l'ingiusta esecuzione intrapresa avesse determinato un certo discredito dell'attore in termini di sua affidabilità patrimoniale e finanziaria.
Alla liquidazione del danno non patrimoniale deve procedersi necessariamente in via di equità integrativa, trattandosi di danno per sua natura insuscettibile di essere espresso in termini monetari.
Tenendo conto dell'esiguo importo del pignoramento subito nonché del limitato numero delle persone che sono venute a conoscenza dell'accaduto si ritiene congruo liquidare in favore dell'attore, a tale titolo, la somma di € 6.000,00 già attuali. Non sono dovuti interessi in quanto non richiesti In assenza di
10 specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (Cass. Sez. 3, 17.4.2024, Ord.
10376). Dal deposito della sentenza, stante la trasformazione in obbligazione di valuta sono dovuti gli interessi legali sino al pagamento (Cass. 21.4.1998, n. 4030) ma, del pari difetta ogni domanda sul punto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base allo scaglione di riferimento determinato dal criterio del c.d. “decisum” (da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i parametri al valore medio per tutte le fasi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
E', inoltre, dovuto il rimborso di contributo unificato e marca da bollo per la fase sommaria il presente giudizio, avendo dato causa l'attore alla nullità degli atti di quello iscritto al n. 1510/2015 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa sopra epigrafata:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento negativo del credito ed illegittimità degli atti di esecuzione;
- ACCOGLIE parzialmente, nei limiti indicati in premessa e per i motivi ivi rassegnati, la domanda attorea e per l'effetto condanna la l risarcimento in favore di del danno CP_1 Parte_1 non patrimoniale dallo stesso subito che si liquida, in via equitativa, in € 6.000,00 già attuali;
- RIGETTA le ulteriori domande;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in CP_1
€ 5.077,00 per onorari, oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) ed € 740,00 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Stefano DI CARLO, distrattario.
Così deciso, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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