Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Arnaldo Sbriccoli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
NELLA GIUSEPPA (C.F. ) e CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Barbara Silenzi, CP_2 C.F._3 liati i ), Via G. Galliano n. 66., giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI nei confronti di
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza per la rimessione della causa al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, chiedeva che, previ Parte_1 accertamenti di rito, il Tribunale dichiarasse, ai sensi degli artt. 414 e ss. c.c., l'interdizione del padre nato a [...] il [...]. Controparte_3
1
- nato a [...], in data [...] ed ivi residente a[...]
Santa Maria n. 590/A, da tempo si trovava in uno stato di infermità mentale, con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive, tale da pregiudicare la sua capacità di autodeterminazione;
- il padre, a causa delle proprie condizioni di salute, non era più in grado di assolvere alle proprie cariche all'interno delle società a lui intestate;
- il ricorrente non aveva modo di sottoporre il padre ad un accertamento medico, non avendo da tempo rapporti con lo stesso, a causa di liti pregresse;
- l'interdicendo non era in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali né di svolgere gli atti apparentemente più semplici nel quotidiano, pertanto, la richiesta di interdizione risultava necessaria per tutelare gli interessi economici e personali di
[...]
anche al fine di evitare che il patrimonio dello stesso venisse amministrato in CP_3 maniera del tutto autonoma dall'altro figlio, Controparte_2
Nella e rispettivamente coniuge e figlio di Parte_2 Controparte_2
si costituivano in giudizio, contestando le allegazioni di controparte e Controparte_3 istando per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore del congiunto.
A fondamento delle loro domande, le parti resistenti rappresentavano che:
- aveva esercitato la propria attività imprenditoriale sin dal 1978 con Controparte_3
successo e, solo da alcuni mesi, ormai ottantaseienne, si trovava in uno stato di deterioramento cognitivo e motorio tale da necessitare di assistenza per svolgere le sue attività quotidiane;
- peraltro, in data 10.01.2022, lo stesso, in considerazione dell'avanzare dell'età e delle inevitabili conseguenti difficoltà, si determinava, insieme alla coniuge a stipulare, con il figlio un “contratto di mantenimento e assistenza”, registrato presso l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Fermo in data 18.03.2022;
- in forza del predetto contratto assumeva su di sé l'obbligo di cura e Controparte_2
assistenza materiale e morale dei genitori dietro la corresponsione, da parte di questi ultimi, di una somma di denaro annua, pari ad euro 3.500,00 in suo favore;
- aveva sempre adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, Controparte_2
prestando con dedizione ogni tipo di assistenza quotidiana ai propri genitori, provvedendo personalmente a tutte le loro necessità;
- a differenza della parte ricorrente, a far data dal 01.02.2011 aveva Controparte_2
coadiuvato il padre nell'azienda familiare e, in ragione della esperienza maturata sul campo e in
2 considerazione dell'avanzare dell'età dell'interdicendo, in seno alla Mja Impex S.r.L. veniva nominato e costituito procuratore, con conferimento di ogni più ampio potere per l'ordinaria amministrazione e, limitatamente ad atti ed operazioni specifiche ivi indicate, per la straordinaria amministrazione. Successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria del
10.01.2022, rinunciava alla propria carica di amministratore unico in favore Controparte_3 del figlio già procuratore della società. La Mja Impex S.r.l, con a capo la Controparte_2 parte resistente, aveva, da ultimo, raddoppiato il proprio fatturato;
- la domanda di interdizione proposta dal ricorrente risultava sproporzionata risultando sufficiente l'adozione della diversa e minore invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che viveva insieme alla coniuge, in un ambiente protetto, Controparte_3 assistito e curato dal proprio figlio CP_2
Le parti resistenti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Respingere la domanda di Interdizione promossa dal sig. Parte_1 nei confronti del padre sig. , invece disponendo l'apertura della Amministrazione di
[...] Controparte_3
Sostegno in favore del resistente, indicando sin d'ora all'uopo il figlio che già assiste già da Controparte_2 oltre due anni materialmente e moralmente in ogni necessità il padre in ragione del contratto di mantenimento e assistenza tra loro stipulato.”
Istaurato il contraddittorio, esaminato l'interdicendo, istruita documentalmente la causa e nominato l'Avv. quale tutore provvisorio di all'udienza del CP_4 Controparte_3
27.03.2025, all'esito del deposito delle memorie autorizzate, la decisione veniva rimessa al
Collegio.
Tanto premesso, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Dall'esame l'interdicendo, lo stesso è apparso del tutto assente, non orientato nel tempo e nello spazio, tanto da non riconoscere i propri familiari né di ricordare il proprio nome (cfr. verbale di udienza del 29.11.2024).
La certificazione medica, a firma del medico di famiglia, ha confermato la sussistenza di patologie “croniche” a carico del per le quali è stata prescritta l'assunzione giornaliera CP_3 di diversi farmaci.
Tanto detto, il Collegio deve affrontare la questione relativa alla proporzionalità della richiesta interdizione a fronte della previsione, in seno all'ordinamento, dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Si osserva che il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure in questione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità (patologia) psichica.
3 L'art. 404 c.c. prevede infatti la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di
“persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
In questi termini, l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva e, dal canto suo, l'interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona.
Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare e bisogni da soddisfare.
Sul punto, appare doveroso richiamare i criteri discretivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (anche in seno all'intestato Tribunale) cui il Collegio intende dare continuità, la quale, a più riprese, ha ricordato che il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità della misura da adottare di adeguarsi alle esigenze del destinatario, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. n. 13584/2006).
Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale è stato esplicitato che “la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità”.
Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad “un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti ... corrisponderà l'amministrazione di sostegno”, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta “di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno”.
Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare “anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. 22322/11, ex multis:
Cass. 13584/06, 9628/09, 4866/10).
4 Costituisce principio acquisito in giurisprudenza che: a) non risulta “configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile
l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b) “dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per
l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L.
n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 12 giugno 2006, n. 13584 e successive conformi).
Tale orientamento risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei
5 “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione), precisando che “per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Tanto analiticamente argomentato, passando al caso di specie, deve rilevarsi che
[...]
risulta – come già premesso – affetto da “patologie croniche per cui necessità di assistenza CP_3 giornaliera” (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione delle parti resistenti).
Lo stesso vive attualmente insieme alla coniuge presso Parte_3
l'immobile sito in Montegranaro, alla Via Santa Maria n. 590/A, di loro proprietà.
Le parti resistenti, in sede di costituzione, hanno rappresento che è Controparte_3 percettore di una pensione mensile di circa euro 1.200,00 ed è intestatario di un c/c bancario con saldo pari a euro 15.000,00.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che l'interdicendo è socio accomandatario della sita in Montegranaro alla Via Boncore n. 101, costituita in Controparte_5 data 16.07.1997, che, al momento, risulta inattiva.
La quota sociale del ammonta all'incirca ad euro 255,65 (cfr. doc. “visura_ CP_3
” allegata al ricorso introduttivo). Parte_4
In questi termini, il beneficiario dell'adottanda misura non pare debba compiere particolari atti di gestione del proprio patrimonio né, anche in ragione dell'accertato stato di sostanziale incapacità di relazionarsi all'esterno, rapportarsi a soggetti terzi.
Osserva il Collegio che, valutata l'aspettativa di vita dell'interdicendo, stabilmente residente presso la propria abitazione, in un ambiente protetto in quanto destinatario delle cure dei familiari, privo sostanzialmente di autonomi contatti relazionali con il mondo esterno, la misura dell'amministrazione di sostegno risulta, dunque, la più adeguata per le concrete esigenze di vita di tenuto conto delle limitazioni di cui soffre, della vita che conduce Controparte_3
e dell'ambiente familiare in cui è inserito, non aggiungendo l'interdizione nulla di più in termini di assistenza, cura e protezione, nonché per le attività di gestione del proprio patrimonio.
In conclusione, respinta l'istanza di interdizione, va disposta, con separato provvedimento, la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 418,
6 comma 3 cod. civ., per quanto di competenza in ordine all'eventuale apertura di amministrazione di sostegno.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e del suo esito, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
❖ rigetta la domanda di interdizione;
❖ trasmette gli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno, come da separata ordinanza;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 08.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
7