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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1515 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1515/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 17.6.2025; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1981 e residente a [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA
EURIPIDE N. 20, presso lo studio dell'avv. GIUGA SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a LENTINI, VIA CEFALÙ N.
18, presso lo studio dell'avv. NIGROLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (vito del 3.7.2024);
***
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24.4.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 23.9.2011 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1 in data 7.12.2009, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal
[...] marito, nonché di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 300,00 e di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa ed alla corresponsione per l'intero alla ricorrente dell'Assegno Unico e Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione proposta dalla ricorrente, di affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento presso la madre, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della stessa nella misura mensile di euro 200,00. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 17.3.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle condizioni di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di non arrecarsi molestia alcuna e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro. Ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ovunque riterrà più opportuno;
2) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione principale presso l'abitazione della madre, , in Carlentini Via Parte_1
Tamigi n. 4;
3) la casa coniugale sita in Carlentini, Via Tamigi n. 4, di proprietà del IG. è Controparte_1 affidata alla IG.ra che in essa continuerà ad abitare insieme con la figlia;
Parte_1
4) il diritto di visita del padre e i periodi di permanenza della minore con lo stesso sono regolati come da Piano Genitoriale già depositato dalla IG.ra al momento della iscrizione a Parte_1 ruolo del presente procedimento, aderendo a quanto ivi riportato il IG. con Controparte_1 possibilità di variazione qualora necessitasse, previo accordo liberamente concordato dai genitori;
5) il IG. assume l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (che lo stesso verserà entro i primi cinque giorni di ogni mese ed essa sarà rivalutata ogni anno automaticamente, senza necessità di alcuna richiesta, secondo gli indici ISTAT) che andrà a sommarsi, fino a che tale
pagina 2 di 4 pubblico beneficio sarà reso disponibile, all'assegno unico che i genitori percepiscono. Tale assegno unico, pertanto, sarà richiesto e percepito unicamente dalla IG.ra , che lo Parte_1 percepirà per intero, rinunciando il IG. alla quota a lui spettante. Nel caso in cui Controparte_1
l'assegno unico dovesse essere revocato o modificato nell'importo, le parti si impegnano rivedere gli accordi relativi all'assegno di mantenimento.
6) restano a carico di entrambi i genitori tutte le spese di natura straordinaria in favore della figlia, nella misura del 50 % ciascuno;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere interamente regolato con il presente accordo tutti
i loro rapporti patrimoniali e personali scaturenti dal matrimonio e dalla comunione legale dei beni
e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra, né ora né in futuro, a qualsivoglia titolo.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1515/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Carlentini, il giorno 23.9.2011 (Atto
[...]
pagina 3 di 4 n. 5, Parte I, Anno 2011), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1515/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 17.6.2025; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1981 e residente a [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA
EURIPIDE N. 20, presso lo studio dell'avv. GIUGA SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a LENTINI, VIA CEFALÙ N.
18, presso lo studio dell'avv. NIGROLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (vito del 3.7.2024);
***
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24.4.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 23.9.2011 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1 Per_1 in data 7.12.2009, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal
[...] marito, nonché di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 300,00 e di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa ed alla corresponsione per l'intero alla ricorrente dell'Assegno Unico e Universale per i figli.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione proposta dalla ricorrente, di affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento presso la madre, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della stessa nella misura mensile di euro 200,00. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 17.3.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle condizioni di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di non arrecarsi molestia alcuna e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro. Ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ovunque riterrà più opportuno;
2) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione principale presso l'abitazione della madre, , in Carlentini Via Parte_1
Tamigi n. 4;
3) la casa coniugale sita in Carlentini, Via Tamigi n. 4, di proprietà del IG. è Controparte_1 affidata alla IG.ra che in essa continuerà ad abitare insieme con la figlia;
Parte_1
4) il diritto di visita del padre e i periodi di permanenza della minore con lo stesso sono regolati come da Piano Genitoriale già depositato dalla IG.ra al momento della iscrizione a Parte_1 ruolo del presente procedimento, aderendo a quanto ivi riportato il IG. con Controparte_1 possibilità di variazione qualora necessitasse, previo accordo liberamente concordato dai genitori;
5) il IG. assume l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (che lo stesso verserà entro i primi cinque giorni di ogni mese ed essa sarà rivalutata ogni anno automaticamente, senza necessità di alcuna richiesta, secondo gli indici ISTAT) che andrà a sommarsi, fino a che tale
pagina 2 di 4 pubblico beneficio sarà reso disponibile, all'assegno unico che i genitori percepiscono. Tale assegno unico, pertanto, sarà richiesto e percepito unicamente dalla IG.ra , che lo Parte_1 percepirà per intero, rinunciando il IG. alla quota a lui spettante. Nel caso in cui Controparte_1
l'assegno unico dovesse essere revocato o modificato nell'importo, le parti si impegnano rivedere gli accordi relativi all'assegno di mantenimento.
6) restano a carico di entrambi i genitori tutte le spese di natura straordinaria in favore della figlia, nella misura del 50 % ciascuno;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere interamente regolato con il presente accordo tutti
i loro rapporti patrimoniali e personali scaturenti dal matrimonio e dalla comunione legale dei beni
e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra, né ora né in futuro, a qualsivoglia titolo.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1515/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Carlentini, il giorno 23.9.2011 (Atto
[...]
pagina 3 di 4 n. 5, Parte I, Anno 2011), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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