Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4483 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, c.f. nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BAU' SERENA
e c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
12/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSTO ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Responsabilità genitoriale.
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. I Per_1
genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare
1
2. Affidamento di , sua collocazione e residenza. nonché tempi di Parte_1
permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori.
Il figlio viene affidato congiuntamente in modo paritario alla madre Parte_1
e al padre e, di conseguenza, la sua collocazione e domicilio Controparte_1 Controparte_2
vengono stabiliti con entrambi i genitori, mentre lo stesso rimarrà residente formalmente nella casa familiare sita nel comune di Rosà (VI) in Via G. Verdi n. 19. La sig.ra dà Controparte_1 atto sin d'ora che effettuerà un cambio di residenza trasferendola in diverso immobile acquistato in data 30.12.2024 e in corso di ristrutturazione, il cui indirizzo è già noto al sig.
. Pt_1
3. Assegnazione dell'abitazione familiare.
Disporre che l'abitazione sita in Rosà (VI), Via Giuseppe Verdi n. 19, fabbricato (con area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva) costituita da un'abitazione ai piani terra e primo con annessa autorimessa censiti Catasto Fabbricati del Comune di Rosà così identificati:
- foglio 18 particella 471, subalterno 4 categoria A/3, classe 4, consistenza 9,5 vani, sup. tot
233 mq, rendita € 686,89;
- foglio 18 particella 471, subalterno 3, categoria C/6, classe 4, consistenza 24 mq, sup. tot 31 mq, rendita € 59,50; venga assegnata, con tutti gli arredi che la corredano, al padre che Controparte_2
continuerà ad occuparla assieme al figlio nei periodi di sua competenza, con obbligo Per_1
della sig.ra di lasciare l'abitazione entro 90 giorni dall'udienza di Controparte_1
comparizione.
4. Tempi di permanenza del figlio minore con i genitori.
Disporre che la regolamentazione dei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
2 sia concordata tra gli stessi valutando l'interesse del figlio e le esigenze lavorative e Per_1
di studio dei genitori, con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e giornate anche in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come, a titolo meramente esemplificativo, malattia, impegni professionali, familiari o di studio dell'uno e dell'altro genitore.
Tuttavia, in via precauzionale i genitori concordano la seguente disciplina:
4.1 Periodo Settimanale
Disporre che il figlio stia con il padre, nelle settimane pari, dalle ore 19,00 della Per_1
domenica sino al giorno di mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola (salvo malattie che gliene impediscano la frequentazione, in quel caso sarà comunque in carico del padre nell'orario scolastico) e con la madre dall'orario di uscita della scuola del mercoledì sino alle ore 19,00 della domenica quando lo accompagnerà dal padre.
Disporre che il figlio stia con il padre, nelle settimane dispari, dalle ore 9,00 del Per_1
sabato mattina sino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola (salvo malattie che gliene impediscano la frequentazione, in quel caso sarà comunque in carico del padre nell'orario scolastico) e con la madre dall'orario di uscita di scuola del mercoledì sino alle ore 9,00 del sabato mattina, quando il padre lo andrà a prendere dalla madre.
Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, preventivamente comunicate con congruo anticipo.
4.2 Vacanze natalizie
Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale alternando con la madre il periodo dal 24 al 26 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre al 1gennaio, con cadenza annuale;
4.3 Vacanze pasquali
Disporre che festività Pasquali siano disciplinate come il resto dell'anno privilegiando nel giorno di Pasqua il criterio dell'alternanza;
4.4 Ponti ed altre festività infrannuali
Disporre che in relazione alle ulteriori festività infrannuali e agli eventuali “ponti” festivi i genitori di si accordino, di anno in anno, fatto salvo il criterio dell'alternanza; Per_1
4.5 Vacanze estive
Disporre che il figlio durante il periodo estivo stia rispettivamente con il padre e con Per_1
la madre almeno due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la data del 30
3 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. In ogni caso verrà data preferenza al genitore che avrà comunicato per primo le date delle vacanze all'altro, fatta salva la facoltà perquest'ultimo di recuperare i giorni di vacanza anche in altri periodi dell'anno.
4.6 Compleanni
Disporre che a entrambi i genitori sia garantito il diritto di presenziare alle feste di compleanno che il figlio trascorrerà ad anni alterni con il padre o la madre indipendentemente dalla circostanza che la ricorrenza rientri nei giorni in cui lo stesso sia loro affidato. Al contempo, in occasione di ricorrenze significative per le rispettive famiglie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, battesimi, matrimoni, comunioni, cresime, compleanni) i genitori avranno il diritto di avere con sé il figlio purché all'altro genitore sia dato congruo preavviso di Per_1
almeno 15 giorni.
In ogni caso i genitori concordano nel diritto e dovere di vedere ogni qualvolta lo Per_1
desiderano concordando tempi e modi differenti in base alle esigenze del figlio e del genitore in turno di responsabilità.
5. Videochiamate.
Disporre che i genitori, reciprocamente consentano una videochiamata giornaliera al figlio al genitore non collocatario, in orari compresi tra le ore 20,00 e le ore 21,30, Per_1
impegnandosi a non frapporre ostacoli garantendo un ambiente riservato e lontano da ingerenze, nonché a crescere ed educare con equilibrio affinché provi analogo Per_1 sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e s'impegnano, altresì, a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale.
6. Rapporti con i parenti.
Disporre che i genitori favoriscano al figlio di continuare a frequentare i nonni Per_1
paterni e materni, nonché i parenti di ciascuno.
7. Malattie.
Disporre che in caso di malattia del figlio che dovesse protrarsi oltre i tre giorni, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi sin d'ora s'impegnano a collaborare tra loro nell'interesse di e a consentire l'accesso presso i rispettivi domicili per un massimo di 2 ore al giorno. Per_1
Ciascun genitore non convivente potrà trattenersi anche di notte solo in caso di malattie molto gravi e operazioni.
4 8. Clausola di non frequentazione
Al fine di tutelare ed assicurare a la continuità dei rapporti affettivi ed educativi di Per_1
riferimento, i genitori si impegnano a non coinvolgere il figlio, se non con la doverosa gradualità, nelle relazioni sentimentali che ciascuno dovesse instaurare.
9. Contributo al mantenimento di Per_1
I genitori e dato l'affido congiunto paritario con Controparte_1 Controparte_2
collocazione presso entrambe le parti manterranno in via diretta il figlio minore Pt_1
durante la paritetica permanenza presso l'uno e l'altro.
[...]
10. Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Per_1
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Vicenza e l'Ordine degli Avvocati di Vicenza per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del
50% (cinquanta percento) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato Protocollo in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto.
Le parti, tuttavia, concordano di considerare quali spese straordinarie, da non sottoporre comunque all'approvazione dell'altro genitore, anche le spese relative alla frequentazione scolastica (esemplificativamente: tasse d'iscrizione, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e non, abbonamento autobus, gite scolastiche, corsi di lingua, mensa e ripetizioni), tutti i farmaci (da banco o prescritti), le spese di abbigliamento di importo sensibile, quali scarpe e capi spalla e le spese per lo sport attualmente esercitato dal figlio.
Saranno suscettibili di rimborso senza approvazione i doposcuola già in essere alla data di deposito del presente ricorso mentre per gli ulteriori eventuali costi per baby sitter in orario di lavoro del genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore in turno di responsabilità di gestire il proprio lavoro o i propri impegni di studio, la spesa sarà da considerarsi come autorizzata solo qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore o dei suoi familiari (che quindi dovrà essere interpellato prima di sostenere la spesa perché la stessa sia da considerarsi autorizzata).
Le parti, inoltre, concordano di considerare quali spese straordinarie, da sottoporre comunque all'approvazione dell'altro genitore, quando sarà il momento opportuno, il computer e stampante, la paghetta settimanale e il telefonino e le relative ricariche e tutte le spese relative
5 al motorino/macchina (dall'acquisto del mezzo, alla patente, manutenzione, bollo e carburante).
11. Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ciascun genitore presta, per quanto necessario, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio a favore del figlio . Per_1
La sottoscrizione del presente ricorso vale anche quale forma di autorizzazione che i genitori rilasciano l'uno a favore dell'altro a condurre con sé il figlio in occasione dei viaggi che ciascuno avesse a compiere con per motivi di vacanza. Per_1
12. Assegno Unico per la famiglia e detrazioni per i figli a carico
L'assegno Unico per la famiglia verrà attribuito alla sig.ra al 100 %, mentre le CP_1
detrazioni per il figlio a carico saranno attribuite alle parti al 50%.
13. Rapporti economici
Il sig. ha già acquistato in data 16/12/2024 la casa familiare sita in 36027 Rosà (VI) Pt_1
in Via G. Verdi n. 19, prima in comproprietà tra le parti in ragione di un mezzo indiviso ciascuno, nei termini e alle condizioni che le parti hanno concordato in separato atto.
Altresì, con il medesimo atto, il sig. si è impegnato ad acconsentire alla vendita del Pt_1 terreno sito in San Zenone degli Ezzelini (TV) in comproprietà alle parti cedendo l'intero corrispettivo alla sig.ra che quindi sarà titolata a decidere il prezzo di vendita e i CP_1
soggetti acquirenti secondo il suo insindacabile giudizio e gradimento.
14. Clausola di chiusura
Ulteriormente rispetto a quanto previsto le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del
[...]
loro figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 13/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note
6 scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla collocazione dello stesso presso entrambi i genitori in misura paritetica secondo un calendario organizzato su settimane alterne, con residenza anagrafica di presso l'abitazione familiare in Rosà (VI), Via G. Verdi n. 19. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie relative a , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Per_1
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, secondo le precisazioni ed integrazioni concordate tra le parti.
La casa familiare sita in Rosà (VI), Via G. Verdi n. 19 va assegnata a Controparte_2 convivente con posto che il minore manterrà presso l'immobile la propria residenza Per_1
anagrafica.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, sentito il Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Parte_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
7 Così deciso in Vicenza, il 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
8
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo