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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 847/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 847/2013 R.G.A.C., trattenuta in decisone alla udienza dell'11.12.2024, promossa
DA
in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori (30.11.20024) e Persona_1 Per_2
(4.02.2008), , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Natale
[...] Parte_5
Domenico e Ignazio DI Renzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Vibo Valentia, via Santa Ruba 1° trav, n. 23, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori
CONTRO
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maristella Paolì, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sita in Piazza Martiri d'Ungheria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto
Nonché CONTRO
, in persona del TE
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Maria Pisano e Sandro Mauro, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, in via Cavour n. 17, presso lo studio legale di quest'ultimo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni extracontrattuali ex. art. 2051 c.c. CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio ed in qualità Parte_1
di genitore dei figli minori e e Persona_3 Per_2 Parte_3 Parte_2
e , rispettivamente moglie, figli, genitori e fratelli del Parte_4 Parte_5 defunto , hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Parte_6
Tribunale il , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni morali, biologici e patrimoniali, subiti a seguito del decesso del congiunto a causa di un sinistro verificatosi in data 06.02.2012, lungo la strada che collega le frazioni Bivona e Vibo Marina.
A tal fine hanno dedotto che in data 6.02.2012, intorno alle 15.55, Parte_6
, alla guida della propria autovettura, Fiat Marea, trg. BJ 804 ES, mentre percorreva
[...] la ex SS 552 con direzione Vibo Marina, a moderata velocita, a causa dell'anomalia della strada, per la presenza di acqua e fango, che fuoriuscivano da un tombino coprendo la cunetta, slittava e saliva su una scarpata e dopo avere strisciato per qualche metro, sbatteva con la fiancata sinistra contro un muro di mattoni. A causa del forte impatto moriva sul colpo.
Sulla base di tali premesse chiedevano il risarcimento dei danni così quantificati:
Pt_7
900.000,00 € per la moglie;
600.000,0 € per il figlio minore affetto da gravi Per_2
patologie; 400.000,00 per il figlio minore Per_1
300.000,00 € per ciascuno dei genitori;
200.000,00 € per ciascuno dei fratelli.
Biologico iure proprio:
100.00 € per la moglie;
50.000,00 € per la mamma.
Patrimoniali:
6000,00 € per la autovettura;
5000,00 € per le spese funerarie
600.000,00 € per la perdita del reddito derivante dalla attività svolta dal defunto.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva deducendo la competenza, sulla strada luogo del sinistro, dell' , e chiedendone ex art. 269 c.p.c., la chiamata in TE
giudizio. Nel merito, contestava in toto la deduzione dell'attore, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda, ed in via subordinata la riduzione delle richieste risarcitorie sulla base di un concorso di colpa.
Ammessa la chiamata del terzo, si costituiva la TE
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la
[...]
estromissione dal presente giudizio, deducendo che il tratto della strada su cui si è verificato il denunciato sinistro fosse strada comunale, in base ai dettami della normativa vigente in materia.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, CTU tecnico modale, al fine di chiarie la dinamica del sinistro ed accertare la proprietà/competenza sulla strada teatro dell'accaduto,
e CTU medico-legale, al fine di valutare la sussistenza e la quantificazione del danno biologico richiesto. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisone veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del Presidente del Tribunale, n.
4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza delL'11 dicembre 2024, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
All'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, il sottoscritto giudice ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è fondata e va accolta, dovendosi affermare la responsabilità dell'ente proprietario della strada nella causazione del sinistro, nei termini che seguono.
Secondo la previsione dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sull'esistenza di una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (fra molte Cass., n. 15761/2016).
Secondo la prevalente lettura della norma, la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa nonché sulla relazione causale tra quest'ultima e il danno, mentre la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso non assumono rilievo, in quanto elementi estranei alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c., in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa medesima. La funzione della norma in esame, infatti, è quella di imputare la responsabilità dei danni derivati dalla cosa a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi ad essa inerenti (cfr. ex plurimis Cass. n. 20317/2005).
La responsabilità in esame riguarda i danni che siano collegati al dinamismo connaturato alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., n. 5910/2011).
Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è individuato dalla norma nel caso fortuito, da intendersi come fattore imprevedibile o inevitabile interruttivo del nesso eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 10188/2022; Cass 20317/2005, secondo cui il caso fortuito “costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno”).
Pacifico, poi, che il caso fortuito possa identificarsi anche con il comportamento del terzo o con il fatto colposo del danneggiato medesimo, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass., n. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ai fini della valutazione richiesta dall'art. 2051 c.c., dunque, la condotta colposa del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, potendo essa valere a neutralizzare interamente la pericolosità della res, degradandola a mera occasione del sinistro ed escludendo in tal modo la responsabilità del custode, ovvero, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, a diminuirla quale causa soltanto concorrente (Cass., n. 4129/2020; Cass
19610/2021).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo della fattispecie azionata, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Va altresì precisato che l'art. 2051 c.c. è costantemente ritenuto applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura, ma anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto al quale sussiste, comunque, il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni. In tal caso - se in via generale è necessario al danneggiato “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 5910/11)
- qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, tale da “richiedere che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
2. Alla luce dei principi su indicati, è possibile ora esaminare quanto emerso dagli atti di causa.
Dalle risultanze di causa va ritenuta la proprietà del tratto stradale teatro del sinistro in capo all'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, che, in quanto tale, risulta esserne custode.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che:
- vi è un atto ufficiale di trasferimento da parte della società lla Provincia CP_3
di Vibo Valentia tramite Verbale di Consegna datato 03/10/2001;
- secondo la Deliberazione della Giunta Comunale avente come oggetto la modifica della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 285 del
30.04.92 e circolare del Ministero LL. PP. N. 6709 del 29.12.97: l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - stabilisce che: "le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti"; si riporta l'art. 2 comma 2 per la classificazione delle strade:
2. le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Controparte_4 - l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";
l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali "strade comunali".
Il tratto di strada in questione attraversa il centro abitato di Vibo Marina che ha popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e pertanto rimane di proprietà provinciale.
- sino alla data odierna non esiste alcun Verbale di Consegna della strada in questione dalla
Provincia di Vibo Valentia al Comune di Vibo Valentia.
La difesa dell'amministrazione provinciale nelle memorie conclusive ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il consulente poiché basate sull'errato presupposto che il tratto di strada in questione sia stato oggetto di trasferimento alla
Provincia da parte di con il verbale di consegna del 2001. Ha, invero, evidenziato che CP_3 in detto verbale oggetto di cessione è stata la nuova variante della ex SS 522 a monte dell'ex cementificio e non il vecchio tracciato entro cui il sinistro ebbe a verificarsi (precisamente ed incontestabilmente all'altezza del Km 12 + 480) ricompreso dal Km 10 + 430 (incrocio via Santa Venere via Longobardi) in Vibo Valentia Marina al Km 13.554 (via delle Calabrie altezza materiale edile Callipo) in Bivona, il quale per caratteristiche intrinseche e funzionali non ha la destinazione di strada provinciale.
Se anche si volesse convenire su tale punto (ovvero che il verbale di consegna del 2001 riguardava solo la nuova variante) l'appartenenza alla Provincia di detto tratto può desumersi da altri elementi, ricavabili dalla normativa di riferimento e dalla documentazione prodotta in giudizio.
Il regolamento comunale n. 254 del 22 luglio 2005, nel delimitare il centro abitato ai sensi dell'art 4 del D lgs 285/92, al n. 4 individua la strada di accesso ai centri abitati di Vibo
Marina Porto Salvo: statale 522- inizio progressiva chilometrica = KM 10+554; fine progressiva chilometrica KM 13+554. Il punto in cui è avvenuto il sinistro (precisamente al
KM 12+480) si colloca dunque in tale tratto.
E' da escludere che la proprietà di detto tratto appartenga al Controparte_1
considerato che: 1) ai sensi dell'art 4 del regolamento codice della strada “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima;
2) nel verbale della conferenza di servizi del 25.7.2003 sottoscritto dai delegati del e della Provincia ed CP_1
allegato al regolamento comunale n. 254, si è dato atto che, a seguito della verifica della densità abitativa delle frazioni di Vibo Marina, Porto Salvo e Bivona, i predetti centri abitati sono inferiori ai 10000 abitanti.
Occorre allora verificare se la suddetta strada sia provinciale statale o regionale.
Il contenuto dello stesso verbale della conferenza di servizi sopra richiamato appare dirimente.
In esso si legge: “per quanto attiene la strada ex 522 limitatamente al tratto compreso tra
l'incrocio della strada ex 522 e SS182, più precisamente all'altezza della stazione CP_ carburanti il punto di corrispondenza tra la via S. Anna di Bivona e la strada ex SS522 il funzionario della Provincia rileva che detto tratto non risulta della proprietà della
Provincia poiché la strada acquisita dall'amministrazione provinciale nell'anno 2001 è invece quello che segue il percorso esterno al centro abitato di Vibo Marina e che corrisponde a quello a monte dell'ex cementificio.
Le parti concordano che a seguito della verifica della densità abitativa delle frazioni di Vibo
Marina – Bivona e Porto Salvo che è risultato inferiore ai 10000 abitanti (circa 8700) la gestione della strada SS ex 522 compresa tra il KM 16 + 050 ed il punto di corrispondenza tra la strada di via S Anna di Bivona e la strada ex SS522, rimane di proprietà e quindi di gestione della Provincia . E' consequenziale che per i motivi sopra accennati anche la strada provinciale compresa tra il KM 10+160 ed il KM 10+66, nonché il tratto di strada compreso tra il KM 9+650 ex SS522 ed il KM 000 della SS182 rimangono di proprietà della Provincia, così come le strade provinciali ricadenti nell'ambito dei centri abitati identificate con i numeri 4 e 6”.
Dal suddetto verbale si può desumere che effettivamente la cessione avvenuta con il verbale di consegna del 2001 ha riguardato il percorso a monte dell'ex cementificio, rimasto alla
Provincia in virtù della previsione di cui all'art 4 del regolamento di attuazione del codice della strada (centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti) mentre la strada ricadente nel centro abitato di cui al numero 4 ( strada di accesso ai centri abitati di Vibo
Marina Porto Salvo: statale 522- inizio progressiva chilometrica = KM 10+554; fine progressiva chilometrica KM 13+554) è rimasta anch'essa alla Provincia in quanto già strada provinciale.
Che l'ente gestore della strada, e quindi custode della stessa, sia la amministrazione provinciale si desume peraltro dalla delibera n. 16/2023 adottata dalla struttura gestionale n.
7 della Provincia di Vibo Valentia con la quale è stato deliberato il senso unico alternato sulla SP 95 dal Km 11+650 al Km 11+750 (compreso nel tratto di strada di cui si discute) per consentire l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione.
Come è noto la competenza a regolamentare la circolazione stradale appartiene all'ente proprietario della strada sicchè il documento sopra citato è un chiaro indice della classificazione provinciale della strada teatro del sinistro.
Né può essere dichiarata la tardività del deposito di tale documento, avvenuto in sede di memoria di replica, poiché trattasi di produzione documentale a prova contraria di rilievi effettuati dalla Provincia con la comparsa conclusionale, nonché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie ed all'ultima udienza svolta.
****
3. Sulla ricostruzione dello stato dei luoghi e della dinamica dell'incidente, dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Vibo Valentia intervenuta sul luogo dell'incidente, dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi agenti intervenuti e dal materiale fotografico, è risultato che mentre percorreva il tratto stradale incriminato con l'auto Parte_6 sopra riportata tenendo la destra, dopo l'imbocco di una semicurva, per la presenza di una pozzanghera d'acqua e di fango che occupavano parte del margine destro della sede stradale ed interamente la cunetta ed a causa dell'acqua piovana che scorreva sulla carreggiata perché il tombino di raccolta non era funzionante, perdeva il controllo della propria autovettura che sbandava, finiva nella cunetta, saliva su una piccola scarpata di terra e strisciando andava a finire con il centro della fiancata sinistra contro un muretto di mattoni pieni.
Il consulente tecnico d'ufficio, basandosi sulla suddetta documentazione, ha accertato che:
“i luoghi dove avvenne il sinistro si trovano nel territorio del Comune di Vibo Valentia alla frazione Marina lungo la ex Strada Statale 522 (Strada per Briatico) e CP_2
precisamente nei pressi di una semicurva destrorsa di raggio limitato posta a circa 190 metri dall'incrocio che porta all'impianto industriale dell'ex nel tratto che va Parte_8
da Bivona a Vibo Marina. Immediatamente prima del sinistro, il veicolo FIAT Marea Week- end (Station Wagon) condotto dal Sig. procedeva con a bordo Parte_6
la madre con direzione di marcia Bivona-Vibo Marina percorrendo la ex Parte_2
Strada Statale 522 (oggi Strada Provinciale per Briatico). Il tratto di strada, ad unica carreggiata a due corsie con doppio senso di marcia, percorso prima dell'impatto muro- veicolo, era costituito da una semicurva destrorsa di raggio limitato preceduta da un rettilineo della lunghezza di circa 160 m, risultava abbastanza scorrevole (traffico normale dal rapporto d'incidente della Polizia Municipale), era pianeggiante con pendenza longitudinale della strada pressoché nulla e nel tratto immediatamente precedente l'impatto muro-veicolo (circa 40 m. prima) presentava una pendenza trasversale (ascendente dall'interno curva verso l'esterno) variabile dell'ordine del 3-4 % {tale pendenza trasversale limita la forza centrifuga del veicolo in curva in quanto migliora l'aderenza ruote-asfalto ma viste le precarie condizioni in cui versava quel tratto di strada sia in termini di gestione che di manutenzione, nel caso di specie ha fatto si che si costituissero alcune pozzanghere [per la precisione due nella zona precedente l'impatto (una prima del segnale di 20 km/h e l'altra dopo) , piene d'acqua, fanghiglia e terra anche per il malfunzionamento di un tombino ivi presente come da testimonianze)] sul margine destro della corsia di marcia percorsa dal Sig. . Pt_6
Nel pomeriggio del nefasto evento il manto stradale si presentava bagnato in quanto pioveva. Il conglomerato bituminoso di tipo rugoso si presentava in buone condizioni (senza anomalie secondo il rapporto d'incidente della Polizia Municipale) a parte alcune zone nelle quali presentava lesioni dovute a cedimenti del terreno di sottofondo.
La strada risultava non essere dotata di impianto di illuminazione.
La segnaletica orizzontale per il tratto di strada esaminato risultava inesistente sia per la mancanza delle strisce di delimitazione esterna delle corsie che per la mancanza della striscia di mezzeria che separa le due opposte corsie di marcia
La segnaletica verticale per il tratto di strada esaminato risultava presente con un primo segnale di prescrizione (divieto) di limite massimo di velocità di 20 km/h alquanto usurato
e mal posto, dotato di cartello integrativo recante la dicitura “ATTENZIONE USCITA
MEZZI PESANTI”, posizionato nella semicurva incriminata a circa 44 m dalla zona
d'impatto.
Il segnale risultava mal posizionato in quanto si trovava in curva e risultava visibile imboccando la semicurva da circa 40 m, pertanto non rispettava la prescrizione minima di
80 m in termini di spazio minimo di avvistamento del segnale per quel tipo di strada per come previsto dall'art. 39 del Codice della Strada Inoltre dal cartello integrativo si evinceva senza ombra di dubbio che tale segnale si riferisse all'incrocio successivo posto immediatamente prima dell'impianto industriale dell'ex
. Parte_8
Nel rettilineo precedente la semicurva destrorsa nel cui tratto finale è avvenuto purtroppo il sinistro de quo, e precisamente a 212,50 m dalla zona di impatto, era presente un secondo segnale di pericolo preannunciante la presenza di incrocio con strada senza diritto di precedenza.
Nel tratto di strada precedente poco prima di una curva sinistrorsa a sua volta prima del rettilineo sopra menzionato a 307,50 m dalla zona di impatto era presente un terzo segnale di prescrizione (divieto) di limite massimo di velocità di 50 km/h integrato con altro segnale di divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli
Sul margine destro della corsia di marcia percorsa dal Sig. vi erano due Pt_6 pozzanghere (piene d'acqua, terra e fanghiglia secondo le testimonianze e dal rapporto
d'incidente stilato dagli Agenti della Polizia Municipale che menziona la presenza di una pozzanghera), a margine della strada era presente una cunetta laterale coperta da vegetazione ed a margine di essa era presente una scarpata in terra con pendenza variabile, più accentuata nella zona precedente l'impatto”.
Dai rilevamenti effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, il CTU ha quindi constatato che a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del Sig. , dovuta Parte_6
in parte alla forza centrifuga (il veicolo si trovava in curva) ed alle precarie condizioni in cui versava il tratto di strada interessato (strada bagnata, presenza di pozzanghere, terra e fanghiglia), il veicolo iniziava un moto roto-traslatorio destrorso in senso orario per la mancanza di aderenza all'anteriore, iniziando a fuoriuscire dalla sede stradale ed andando ad occupare la cunetta limitrofa con la parte anteriore dell'autovettura, successivamente dopo aver percorso circa 20 m dalla fuoriuscita (19,55 m per la precisione) l'auto subiva il secondo urto diretto contro il muro di pietrame che ha interessato la zona di mezzeria della fiancata sinistra, ulteriormente a causa della forza impulsiva esplicatasi nell'urto e dell'instabilità della vettura, visto che essa si trovava in parte sulla scarpata (era in bilico),
l'auto iniziava a ribaltarsi sulla fiancata sinistra e subiva il terzo urto diretto fra la zona anteriore destra del tetto abitacolo e la colonna in muratura mista di pietrame e mattoni pieni retrostante il muro di pietrame, ulteriormente a causa del contraccolpo subito si adagiava sulla fiancata sinistra nella posizione di quiete finale nei pressi del muro di pietrame. Il ctu ha infine dedotto, con un calcolo approssimativo basato sui dati a disposizione e sull'entità delle deformazioni presenti sul veicolo coinvolto, che la velocità di impatto fosse all'incirca intorno ai 40 km/h.
Alla luce delle suesposte risultanze, deve ritenersi provato – in base al principio del più probabile che non, alla stregua del quale va accertata la sussistenza del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile - che lo sbandamento del veicolo condotto dal sig
, che ha determinato i successivi urti e ribaltamenti, sia stato determinato dalle Pt_6
condizioni della strada percorsa dallo stesso.
Va ricordato che la pericolosità della cosa, dalla quale deriva il danno, non è un fatto costitutivo della responsabilità del custode, che sussiste anche in relazione a danni cagionati da res non pericolose, ma costituisce “un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causalità tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno" (Cass., n. 17625/2016).
La perdita di controllo del mezzo da parte del conducente costituisce concretizzazione del rischio specifico della presenza di fattori costituenti pericolo.
Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalla consulenza tecnica, nonché le stesse fotografie prodotte in atti evidenziano la condizione di chiara e grave incuria del tratto stradale in cui si è verificato l'incidente, per la presenza di plurime anomalie foriere di pericolo per gli utenti della strada, insuscettibili di essere previste e superate con le normali cautele, quali: l'assenza di strisce di delimitazione delle corsia, sia interne che esterne;
strada bagnata, pozzanghere di acqua e fango formatesi per il mancato deflusso delle acque;
cunette non visibili poiché coperte da fitta vegetazione;
scarpate, ruderi e muretti in pietra non delimitati da barriere protettive. Il concorso di tali fattori ha fatto sì che per la mancanza di aderenza all'asfalto, l'auto è fuoriuscita dalla sede stradale, andando ad occupare la cunetta limitrofa ed andando poi a sbattere contro il muro di pietrame posto sul ciglio della strada, finendo per ribaltarsi sulla fiancata sinistra.
La Polizia Municipale intervenuta, d'altra parte, non ha individuato altra plausibile ragione cui ricondurre lo sbandamento dell'auto, né possibili cause alternative sono altrimenti emerse. Può ritenersi dimostrato, dunque, che lo sbandamento sia stato causato dalle condizioni in cui venne a trovarsi la strada al passaggio della vittima e, in particolare, dalla presenza di acqua sull'asfalto, di pozzanghere e cunette non visibili e non segnalate e di mancanza di barriere di protezione dagli ostacoli in pietra presenti a margine della strada.
Nè rileva, ai fini della valutazione suddetta, se il conducente abbia perso il controllo per essersi trovato improvvisamente nella pozzanghera con l'autovettura o, piuttosto, per aver egli tentato una manovra di emergenza, al fine di evitare un'altra auto proveniente dal senso opposto, dal momento che lo sbandamento sarebbe in ogni caso da porsi in nesso causale con il grave dissesto della strada e con la presenza di ostacoli non segnalati. Né vi è prova in atti di un comportamento imprudente del danneggiato (eccesso di velocità o manovre errate) che si sia posto come causa efficiente dell'evento.
Come già rilevato, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. Né il custode è riuscito a dare prova della ricorrenza del caso fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., ove tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Va per completezza rilevato che secondo giurisprudenza consolidata, l'art. 2051 c.c. è applicabile anche al proprietario o al gestore di una strada, non ostando all'applicazione di tale forma di responsabilità le ampie dimensioni del bene da custodire o la circostanza dell'uso generalizzato da parte degli utenti, ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta.
Nella specie, non è emerso dagli atti che l'evento atmosferico che produsse l'allagamento della strada e la formazione di pozzanghere abbia avuto intensità inusitata, tale da assumere i caratteri della eccezionalità. Le altre anomalie (assenza di barriere protettive, assenza di strisce di delimitazione, presenza di cunette coperte di vegetazione) erano ben conosciute dal custode, il quale avrebbe dovuto provvedere a rimuoverle o a segnalarle agli utenti della strada, mediante la predisposizione di apposita segnaletica che avvertisse gli utenti della pericolosità di quello specifico punto della strada.
Il ctu ha dato atto che vi era un segnale di prescrizione di limite massimo di velocità di 20 km/h dotato di cartello integrativo recante la dicitura “ATTENZIONE USCITA MEZZI
PESANTI”, posizionato nella semicurva incriminata a circa 44 m dalla zona d'impatto. Il segnale risultava alquanto usurato e mal posizionato in quanto non rispettava la prescrizione minima di 80 m in termini di spazio minimo di avvistamento del segnale per quel tipo di strada per come previsto dall'art. 39 del Codice della Strada. Inoltre dal cartello integrativo si evinceva senza ombra di dubbio che tale segnale si riferisse all'incrocio successivo posto immediatamente prima dell'impianto industriale dell'ex . Deve quindi Parte_8
desumersi che la segnaletica presente non era certo idonea a prevenire le insidie presenti in quel tratto di strada: il cartello limitatore della velocità, per la posizione in cui si trovava, era del tutto inutile, non consentendo in alcun modo all'utente di adeguare la propria condotta di guida alla minima velocità richiesta in tempo utile ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza.
Il custode ha l'obbligo non solo di provvedere alla installazione della segnaletica stradale, ma anche di verificare la costante adeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, di disporre il ripristino dei segnali eventualmente rimossi nonché di curarne l'esatto posizionamento, al fine di scongiurare la verificazione di sinistri che possano derivare dalla insufficienza della segnaletica o dalla sua collocazione irregolare.
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3. Assodata, quindi, la responsabilità civile dell'ente proprietario e custode della strada,
è necessario verificare l'esistenza e la consistenza dei danni-conseguenza.
Gli attori hanno avanzato richiesta di ristoro del pregiudizio dato dalla perdita del rapporto parentale, del danno biologico e del danno patrimoniale.
Quanto al primo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, è da intendersi come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono,
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972/2008, hanno stabilito il principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale da perdita parentale, che costituisce una categoria unitaria in cui va ricompresa ogni sofferenza fisica, psichica o morale scaturita dall'illecito. Il danno subito dal familiare della vittima per la morte del proprio congiunto sottende la sofferenza e lo sconvolgimento della vita causati dalla morte di una persona cara e si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (fra le altre si veda C.
9196/2018).
Esso è risarcibile di per sé a prescindere dall'insorgenza di una malattia, che al contrario, ove presente, potrà costituire un danno biologico, e dunque un pregiudizio alla salute ulteriore e diverso rispetto alla sofferenza (cfr. Cass. Civ., n. 9857/2022).
L'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà deve presumersi ex art. 2727 c.c., allorché il vincolo di parentela sia particolarmente stretto (genitori, coniuge, figli o fratelli), assumendo in tale contesto la prova presuntiva - attesa l'immaterialità del bene pregiudicato
- un particolare rilievo, potendo anche il singolo indizio costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, purché grave e preciso (fra le altre: C. 2482/2019, C.
19088/2007, C. 16993/2007, C. 4472/2003; C. 6038/2001, C. 2668/2000, C. 491/2000, C.
4406/1999, C. 914/1999, C. 1377/1993).
L'orientamento oramai unanime della giurisprudenza di legittimità (superando il precedente orientamento in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario) afferma che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame affettivo, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”( …) “non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto“ (ex multis, C. 25200/2024; C. 7743/2020; C. 21230/16).
La dimostrazione dell'effettività e della consistenza della relazione parentale rileverà allora ai fini dell'ammontare del danno. Nell'ipotesi di specie, può presumersi l'esistenza di un vincolo affettivo fra attori e vittima primaria del sinistro, atteso lo stretto rapporto di parentela che legava i primi al secondo
(figli, moglie, madre, padre e fratelli).
Provata l'esistenza del legame affettivo e, pertanto, la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, può procedersi alla sua liquidazione mediante applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, fondate su un sistema a “punto variabile”, osservandosi che dette tabelle “si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto” (C. 1553/2019), con la conseguenza che “la violazione di legge si riferisce alla norma codicistica in tema di liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.)
e non alle tabelle di Milano "da considerarsi norma di diritto"” (C. 22859/2020; nello stesso senso si vedano, fra le tante: C. 3505/2016, C. 20895/2015, C. 13982/2015, C. 12717/2015,
C. 24205/2014, C. 4447/2015, C. 12408/2011).
In particolare, “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”. (C. 37009/2022)
Pertanto, può tenersi conto delle più recenti tabelle, che hanno adottato il sistema c.d. a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in ossequio ai principi statuiti dalla Corte di Cassazione, per la quale “ in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (C. 10579/2021).
Pertanto, provato che la moglie ed i figli e Parte_1 Persona_3 Per_2 convivevano all'epoca del sinistro con , è possibile riconoscere Parte_6
in favore della moglie e dei figli il complessivo importo di euro 391.103,18 per ciascuno di essi, che è il massimo importo concedibile secondo le tabelle di Milano, posto che, partendo da un punto base di euro 3911,00, devono attribuirsi 102 punti complessivi alla moglie (22 per l'età della vittima primaria, 22 per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro,
16 per il rapporto di convivenza, 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti e 30 per l'intensità della relazione affettiva che si presume massima nel caso di specie, trovandosi peraltro da sola ad accudire figli in tenera età, di cui uno disabile) e 108 punti complessivi a ciascun figlio ((22 per l'età della vittima primaria, 28 per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, 16 per il rapporto di convivenza, 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti nel nucleo familiare e 30 per l'intensità della relazione affettiva che è intuibilmente massima nel rapporto tra figli di tenera età e genitore)
In favore della madre è possibile riconoscere il complessivo importo di € 320.702,00 posto che, partendo da un punto base di euro 3.911,00, devono attribuirsi 22 punti per l'età della vittima primaria e 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché
8 punti per la circostanza di abitare nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (marito e due figli) del nucleo familiare primario ed, infine, 25 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela, dell'età della vittima primaria e secondaria.
In favore del padre è possibile riconoscere il complessivo importo di € 312880 posto che, partendo da un punto base di euro 3.911,00, devono attribuirsi 22 punti per l'età della vittima primaria e 16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché 8 punti per la circostanza di abitare nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (moglie e due figli) del nucleo familiare primario ed, infine, 25 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela, dell'età della vittima primaria e secondaria.
In favore dei fratelli possono riconoscersi euro 125.652,00 ciascuno, posto che, partendo da un punto base di euro 1.698,00, devono attribuirsi 16 punti per l'età della vittima primaria e
16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché 8 punti in ragione della coabitazione nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (padre, madre e fratello) e 25 punti per 'intensità della relazione affettiva, presumibile in relazione al grado di parentela, all'età delle vittime e alla presumibile intensità ed abitualità dei rapporti di frequentazione, abitando tutti nello stesso stabile
Ai predetti importi devono essere aggiunti interessi al saggio legale calcolati sulle somme liquidate, devalutate sino al giorno del sinistro (6.02.2012) e via via rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale.
Quanto invece al danno alla salute, allegato dagli attori, il nominato ctu, con argomentazioni e valutazioni approfondite e ben motivate, ha accertato che dall'evento tragico è derivato in capo alla moglie un “DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS CRONICO TIPO
LIEVE- MODERATO, con riconoscimento di un periodo di danno biologico di inabilità temporanea assoluta di 40 gg.; di un periodo di danno biologico di inabilità temporanea parziale del 50% di giorni 60 e postumi permanenti non suscettibili di miglioramento pari al
25%. Con riferimento alla madre, il ctu ha accertato che essa è affetta da Parte_2 esiti di “Disturbo Post Traumatico Da Stress Cronico Tipo Lieve- Moderato, con una valutazione del 25% , e che l'incidente per cui è causa ha inoltre comportato una invalidità temporanea assoluta di giorni 30; una parziale al 50 % di giorni 30 ed una parziale al 25% di giorni 60.
Applicando per la liquidazione del danno biologico le tabelle aggiornate del Tribunale di
Milano, si ottiene la somma di euro 101187,00 (di cui € 93137,00 per invalidità permanente ed € 8050,00 per invalidità temporanea) in favore di e la complessiva Parte_1
somma di € 84606,00 (di cui euro 77706 a titolo di danno biologico permanente, euro
3450 a titolo di I.T.T., euro 1725,00 a titolo di I.T.P. al 50%, euro 1725,00 a titolo di I.T.P.
al 25%) in favore di Parte_2
Sulle somme indicate, devalutate alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
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Con riferimento al danno patrimoniale, gli attori hanno chiesto il ristoro del pregiudizio dato dalla perdita delle contribuzioni economiche che il congiunto avrebbe erogato alla moglie ed ai figli in loro favore qualora non fosse deceduto.
Si premette che tale pregiudizio assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima.
In ordine all'individuazione dei criteri di capitalizzazione, si ritiene di dover tener conto della più recente giurisprudenza di legittimità che esclude l'utilità – ai fini della liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. – di quelli indicati nel r.d. n. 1403 del 1922, in quanto elaborati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 in un momento storico in cui la speranza di vita era inferiore di un terzo rispetto a quella attuale e senza alcuna distinzione tra uomini e donne nonostante la durata della vita media sia diversa per i due sessi, oltre ad essere calcolati i relativi coefficienti su di un saggio di interesse anacronistico (si veda C. 10499/2017; nello stesso senso C. 13727/2022 e C. 18093/2020).
Pertanto, non garantendo i predetti coefficienti di capitalizzazione l'integrale ristoro del danno, devono prediligersene di alternativi, potendosi fare riferimento alle recenti Tabelle di Milano del 2024 in punto di capitalizzazione anticipata di una rendita.
Quindi, il danno patrimoniale deve essere liquidato, capitalizzando, in base al coefficiente individuato in dette tabelle, la quota di reddito che il defunto avrebbe presumibilmente destinato ai danneggiati successivamente alla liquidazione giudiziale (lucro cessante), calcolata mediante sottrazione tra il reddito netto del defunto e la parte di reddito che avrebbe riservato per sé (c.d. quota sibi), dovendosi, al contrario, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione (danno emergente), operarsi, al contrario, il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.
Ciò detto, essendo pacifico che il defunto contribuisse stabilmente ai bisogni dei figli e del coniuge e potendosi, altresì, presumere che il avrebbe loro destinato circa i 2/3 del Pt_6
proprio reddito, vita natural durante per il coniuge e per il figlio disabile e fino al raggiungimento della piena autonomia economica, da collocarsi presumibilmente al venticinquesimo anno di età, per il figlio maggiore.
Il reddito netto della vittima può desumersi dalle allegazioni non contestate di parte attrice nonché dalla documentazione prodotta, da cui emerge la percezione di un reddito annuo di
€ 40.000,00.
Pertanto, con riferimento al danno emergente ed in relazione al lasso temporale intercorrente tra il decesso e la pubblicazione dell'odierna sentenza, pari a 12 anni (maggio 2013 - aprile
2025, deve riconoscersi al coniuge e ai figli un importo pari ad euro 25.000 annui (8333,33 ciascuno) che moltiplicati per 12 anni giungono all'importo complessivo di € 300.000 (€
100.000 ciascuno) di contribuzione economica persa in conseguenza dell'illecito. A tali importi devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata annualmente decorrenti dalla maturazione sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale.
Per quanto attiene al periodo successivo alla pubblicazione della presente sentenza (lucro cessante), deve premettersi che raggiungerà il venticinquesimo anno di età Persona_3
in data 30.11.2029, cioè fra 4 anni e 7 mesi, mentre per il coniuge e per il figlio si Per_2
può considerare in via presuntiva ed equitativa che il reddito di lavoro e poi quello da pensione del sarebbe stato destinato alla moglie per altri 35 anni ed al figlio disabile Pt_6
e totalmente inabile al lavoro per altri 60 anni.
Pertanto, tenuto conto dell'età del figlio al momento della sentenza (anni 21), Per_1
l'importo accertato quale contribuzione annua (8.300) in suo favore deve essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, pari ad 4,87, giungendo all'importo di € 40583,33. Per il coniuge, che al momento della sentenza ha un'età di 46 anni si perviene all'importo di €
239916,57 (quota reddito annuo * 28,79), mentre per il figlio di anni 17 il lucro Per_2 cessante ammonterà ad € 374333,00 (quota reddito annuo *44,92), oltre interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
Deve, infine, riconoscersi agli attori il risarcimento del danno emergente, dato dalle spese sostenute per il servizio funebre, pari ad euro 3000,00, così come documentato dalla fattura in atti ed in assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della controparte.
Si osserva, infatti, che tra i danni patrimoniali conseguenti alla morte di una persona, rientrano le spese sostenute per assicurare esequie dignitose alla vittima, secondo gli usi, le credenze ed i riti scelti dalla famiglia di quest'ultima (si veda C. 2117/1996).
Al predetto importo devono aggiungersi rivalutazione ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal data del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza. in seguito solo interessi al saggio legale.
Il danno patrimoniale relativo all'autovettura che è andata distrutta non può essere riconosciuto, in assenza di elementi e dati oggettivi da cui desumere il residuo valore di mercato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, poste a carico dell' , sono liquidate come in dispositivo ex TE
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate. Nei confronti del le spese di lite vengono compensate, stante la difficoltà CP_1
degli accertamenti in fatto. Spese di ctu poste definitivamente a carico della . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
• condanna l' di Vibo Valentia al pagamento delle seguenti TE
somme:
- a titolo di danno da perdita del rapporto parentale: euro 391.103,18 in favore di Parte_1
; € 391.103,18 in favore di € 391.103.18 in favore di
[...] Persona_3 Per_2
€ 312880,00 in favore di;
€ 320702 in favore di
[...] Parte_3 Parte_2
€ 125.652,00 in favore di e € 125.652,00 in favore di , Parte_4 Parte_5
oltre rivalutazione ed interessi;
- a titolo di danno biologico: € 101.187,00 in favore di ed € 84606,00 in Parte_1
favore di Parte_2
- a titolo di danno patrimoniale: € 3000,00 a titolo di danno emergente per spese funebri in favore degli attori;
€ 100.000,00 ciascuno in favore del coniuge e di ciascun figlio a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
€ 40583,33 in favore di € 239916,57 in favore del coniuge ed € 374333,00 in favore di Persona_3
per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
Persona_2
• condanna l' di Vibo Valentia alle spese di lite nei confronti TE
degli attori che, distratte nei confronti dei procuratori dichiaratisi anticipatari, liquida in
€ 1474,00 per spese vive ed € 49336,00 per onorari, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Pone a carico della Provincia le spese di ctu. Controparte_1
• Compensa le spese di lite nei confronti del . Controparte_1
Così deciso, Vibo Valentia, 6.4.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 847/2013 R.G.A.C., trattenuta in decisone alla udienza dell'11.12.2024, promossa
DA
in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori (30.11.20024) e Persona_1 Per_2
(4.02.2008), , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Natale
[...] Parte_5
Domenico e Ignazio DI Renzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in Vibo Valentia, via Santa Ruba 1° trav, n. 23, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori
CONTRO
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maristella Paolì, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale sita in Piazza Martiri d'Ungheria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto
Nonché CONTRO
, in persona del TE
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Maria Pisano e Sandro Mauro, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, in via Cavour n. 17, presso lo studio legale di quest'ultimo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni extracontrattuali ex. art. 2051 c.c. CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio ed in qualità Parte_1
di genitore dei figli minori e e Persona_3 Per_2 Parte_3 Parte_2
e , rispettivamente moglie, figli, genitori e fratelli del Parte_4 Parte_5 defunto , hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Parte_6
Tribunale il , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni morali, biologici e patrimoniali, subiti a seguito del decesso del congiunto a causa di un sinistro verificatosi in data 06.02.2012, lungo la strada che collega le frazioni Bivona e Vibo Marina.
A tal fine hanno dedotto che in data 6.02.2012, intorno alle 15.55, Parte_6
, alla guida della propria autovettura, Fiat Marea, trg. BJ 804 ES, mentre percorreva
[...] la ex SS 552 con direzione Vibo Marina, a moderata velocita, a causa dell'anomalia della strada, per la presenza di acqua e fango, che fuoriuscivano da un tombino coprendo la cunetta, slittava e saliva su una scarpata e dopo avere strisciato per qualche metro, sbatteva con la fiancata sinistra contro un muro di mattoni. A causa del forte impatto moriva sul colpo.
Sulla base di tali premesse chiedevano il risarcimento dei danni così quantificati:
Pt_7
900.000,00 € per la moglie;
600.000,0 € per il figlio minore affetto da gravi Per_2
patologie; 400.000,00 per il figlio minore Per_1
300.000,00 € per ciascuno dei genitori;
200.000,00 € per ciascuno dei fratelli.
Biologico iure proprio:
100.00 € per la moglie;
50.000,00 € per la mamma.
Patrimoniali:
6000,00 € per la autovettura;
5000,00 € per le spese funerarie
600.000,00 € per la perdita del reddito derivante dalla attività svolta dal defunto.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva deducendo la competenza, sulla strada luogo del sinistro, dell' , e chiedendone ex art. 269 c.p.c., la chiamata in TE
giudizio. Nel merito, contestava in toto la deduzione dell'attore, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda, ed in via subordinata la riduzione delle richieste risarcitorie sulla base di un concorso di colpa.
Ammessa la chiamata del terzo, si costituiva la TE
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la
[...]
estromissione dal presente giudizio, deducendo che il tratto della strada su cui si è verificato il denunciato sinistro fosse strada comunale, in base ai dettami della normativa vigente in materia.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, CTU tecnico modale, al fine di chiarie la dinamica del sinistro ed accertare la proprietà/competenza sulla strada teatro dell'accaduto,
e CTU medico-legale, al fine di valutare la sussistenza e la quantificazione del danno biologico richiesto. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisone veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del Presidente del Tribunale, n.
4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza delL'11 dicembre 2024, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
All'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, il sottoscritto giudice ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è fondata e va accolta, dovendosi affermare la responsabilità dell'ente proprietario della strada nella causazione del sinistro, nei termini che seguono.
Secondo la previsione dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sull'esistenza di una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (fra molte Cass., n. 15761/2016).
Secondo la prevalente lettura della norma, la responsabilità del custode integra una forma di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa nonché sulla relazione causale tra quest'ultima e il danno, mentre la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso non assumono rilievo, in quanto elementi estranei alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c., in cui il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa medesima. La funzione della norma in esame, infatti, è quella di imputare la responsabilità dei danni derivati dalla cosa a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi ad essa inerenti (cfr. ex plurimis Cass. n. 20317/2005).
La responsabilità in esame riguarda i danni che siano collegati al dinamismo connaturato alla cosa medesima o all'insorgenza in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni (cfr. Cass., n. 5910/2011).
Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è individuato dalla norma nel caso fortuito, da intendersi come fattore imprevedibile o inevitabile interruttivo del nesso eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 10188/2022; Cass 20317/2005, secondo cui il caso fortuito “costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno”).
Pacifico, poi, che il caso fortuito possa identificarsi anche con il comportamento del terzo o con il fatto colposo del danneggiato medesimo, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass., n. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Ai fini della valutazione richiesta dall'art. 2051 c.c., dunque, la condotta colposa del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, potendo essa valere a neutralizzare interamente la pericolosità della res, degradandola a mera occasione del sinistro ed escludendo in tal modo la responsabilità del custode, ovvero, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, a diminuirla quale causa soltanto concorrente (Cass., n. 4129/2020; Cass
19610/2021).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo della fattispecie azionata, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Va altresì precisato che l'art. 2051 c.c. è costantemente ritenuto applicabile non solo alle cose suscettibili di produrre danni per loro natura, ma anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, rispetto al quale sussiste, comunque, il dovere di controllo e di custodia allorché il danno possa verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni. In tal caso - se in via generale è necessario al danneggiato “dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 5910/11)
- qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, tale da “richiedere che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)...” (cfr. Cass. n. 6306/13).
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n. 6306/13).
2. Alla luce dei principi su indicati, è possibile ora esaminare quanto emerso dagli atti di causa.
Dalle risultanze di causa va ritenuta la proprietà del tratto stradale teatro del sinistro in capo all'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, che, in quanto tale, risulta esserne custode.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che:
- vi è un atto ufficiale di trasferimento da parte della società lla Provincia CP_3
di Vibo Valentia tramite Verbale di Consegna datato 03/10/2001;
- secondo la Deliberazione della Giunta Comunale avente come oggetto la modifica della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 285 del
30.04.92 e circolare del Ministero LL. PP. N. 6709 del 29.12.97: l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - stabilisce che: "le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti"; si riporta l'art. 2 comma 2 per la classificazione delle strade:
2. le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Controparte_4 - l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";
l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali "strade comunali".
Il tratto di strada in questione attraversa il centro abitato di Vibo Marina che ha popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e pertanto rimane di proprietà provinciale.
- sino alla data odierna non esiste alcun Verbale di Consegna della strada in questione dalla
Provincia di Vibo Valentia al Comune di Vibo Valentia.
La difesa dell'amministrazione provinciale nelle memorie conclusive ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il consulente poiché basate sull'errato presupposto che il tratto di strada in questione sia stato oggetto di trasferimento alla
Provincia da parte di con il verbale di consegna del 2001. Ha, invero, evidenziato che CP_3 in detto verbale oggetto di cessione è stata la nuova variante della ex SS 522 a monte dell'ex cementificio e non il vecchio tracciato entro cui il sinistro ebbe a verificarsi (precisamente ed incontestabilmente all'altezza del Km 12 + 480) ricompreso dal Km 10 + 430 (incrocio via Santa Venere via Longobardi) in Vibo Valentia Marina al Km 13.554 (via delle Calabrie altezza materiale edile Callipo) in Bivona, il quale per caratteristiche intrinseche e funzionali non ha la destinazione di strada provinciale.
Se anche si volesse convenire su tale punto (ovvero che il verbale di consegna del 2001 riguardava solo la nuova variante) l'appartenenza alla Provincia di detto tratto può desumersi da altri elementi, ricavabili dalla normativa di riferimento e dalla documentazione prodotta in giudizio.
Il regolamento comunale n. 254 del 22 luglio 2005, nel delimitare il centro abitato ai sensi dell'art 4 del D lgs 285/92, al n. 4 individua la strada di accesso ai centri abitati di Vibo
Marina Porto Salvo: statale 522- inizio progressiva chilometrica = KM 10+554; fine progressiva chilometrica KM 13+554. Il punto in cui è avvenuto il sinistro (precisamente al
KM 12+480) si colloca dunque in tale tratto.
E' da escludere che la proprietà di detto tratto appartenga al Controparte_1
considerato che: 1) ai sensi dell'art 4 del regolamento codice della strada “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima;
2) nel verbale della conferenza di servizi del 25.7.2003 sottoscritto dai delegati del e della Provincia ed CP_1
allegato al regolamento comunale n. 254, si è dato atto che, a seguito della verifica della densità abitativa delle frazioni di Vibo Marina, Porto Salvo e Bivona, i predetti centri abitati sono inferiori ai 10000 abitanti.
Occorre allora verificare se la suddetta strada sia provinciale statale o regionale.
Il contenuto dello stesso verbale della conferenza di servizi sopra richiamato appare dirimente.
In esso si legge: “per quanto attiene la strada ex 522 limitatamente al tratto compreso tra
l'incrocio della strada ex 522 e SS182, più precisamente all'altezza della stazione CP_ carburanti il punto di corrispondenza tra la via S. Anna di Bivona e la strada ex SS522 il funzionario della Provincia rileva che detto tratto non risulta della proprietà della
Provincia poiché la strada acquisita dall'amministrazione provinciale nell'anno 2001 è invece quello che segue il percorso esterno al centro abitato di Vibo Marina e che corrisponde a quello a monte dell'ex cementificio.
Le parti concordano che a seguito della verifica della densità abitativa delle frazioni di Vibo
Marina – Bivona e Porto Salvo che è risultato inferiore ai 10000 abitanti (circa 8700) la gestione della strada SS ex 522 compresa tra il KM 16 + 050 ed il punto di corrispondenza tra la strada di via S Anna di Bivona e la strada ex SS522, rimane di proprietà e quindi di gestione della Provincia . E' consequenziale che per i motivi sopra accennati anche la strada provinciale compresa tra il KM 10+160 ed il KM 10+66, nonché il tratto di strada compreso tra il KM 9+650 ex SS522 ed il KM 000 della SS182 rimangono di proprietà della Provincia, così come le strade provinciali ricadenti nell'ambito dei centri abitati identificate con i numeri 4 e 6”.
Dal suddetto verbale si può desumere che effettivamente la cessione avvenuta con il verbale di consegna del 2001 ha riguardato il percorso a monte dell'ex cementificio, rimasto alla
Provincia in virtù della previsione di cui all'art 4 del regolamento di attuazione del codice della strada (centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti) mentre la strada ricadente nel centro abitato di cui al numero 4 ( strada di accesso ai centri abitati di Vibo
Marina Porto Salvo: statale 522- inizio progressiva chilometrica = KM 10+554; fine progressiva chilometrica KM 13+554) è rimasta anch'essa alla Provincia in quanto già strada provinciale.
Che l'ente gestore della strada, e quindi custode della stessa, sia la amministrazione provinciale si desume peraltro dalla delibera n. 16/2023 adottata dalla struttura gestionale n.
7 della Provincia di Vibo Valentia con la quale è stato deliberato il senso unico alternato sulla SP 95 dal Km 11+650 al Km 11+750 (compreso nel tratto di strada di cui si discute) per consentire l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione.
Come è noto la competenza a regolamentare la circolazione stradale appartiene all'ente proprietario della strada sicchè il documento sopra citato è un chiaro indice della classificazione provinciale della strada teatro del sinistro.
Né può essere dichiarata la tardività del deposito di tale documento, avvenuto in sede di memoria di replica, poiché trattasi di produzione documentale a prova contraria di rilievi effettuati dalla Provincia con la comparsa conclusionale, nonché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie ed all'ultima udienza svolta.
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3. Sulla ricostruzione dello stato dei luoghi e della dinamica dell'incidente, dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Vibo Valentia intervenuta sul luogo dell'incidente, dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi agenti intervenuti e dal materiale fotografico, è risultato che mentre percorreva il tratto stradale incriminato con l'auto Parte_6 sopra riportata tenendo la destra, dopo l'imbocco di una semicurva, per la presenza di una pozzanghera d'acqua e di fango che occupavano parte del margine destro della sede stradale ed interamente la cunetta ed a causa dell'acqua piovana che scorreva sulla carreggiata perché il tombino di raccolta non era funzionante, perdeva il controllo della propria autovettura che sbandava, finiva nella cunetta, saliva su una piccola scarpata di terra e strisciando andava a finire con il centro della fiancata sinistra contro un muretto di mattoni pieni.
Il consulente tecnico d'ufficio, basandosi sulla suddetta documentazione, ha accertato che:
“i luoghi dove avvenne il sinistro si trovano nel territorio del Comune di Vibo Valentia alla frazione Marina lungo la ex Strada Statale 522 (Strada per Briatico) e CP_2
precisamente nei pressi di una semicurva destrorsa di raggio limitato posta a circa 190 metri dall'incrocio che porta all'impianto industriale dell'ex nel tratto che va Parte_8
da Bivona a Vibo Marina. Immediatamente prima del sinistro, il veicolo FIAT Marea Week- end (Station Wagon) condotto dal Sig. procedeva con a bordo Parte_6
la madre con direzione di marcia Bivona-Vibo Marina percorrendo la ex Parte_2
Strada Statale 522 (oggi Strada Provinciale per Briatico). Il tratto di strada, ad unica carreggiata a due corsie con doppio senso di marcia, percorso prima dell'impatto muro- veicolo, era costituito da una semicurva destrorsa di raggio limitato preceduta da un rettilineo della lunghezza di circa 160 m, risultava abbastanza scorrevole (traffico normale dal rapporto d'incidente della Polizia Municipale), era pianeggiante con pendenza longitudinale della strada pressoché nulla e nel tratto immediatamente precedente l'impatto muro-veicolo (circa 40 m. prima) presentava una pendenza trasversale (ascendente dall'interno curva verso l'esterno) variabile dell'ordine del 3-4 % {tale pendenza trasversale limita la forza centrifuga del veicolo in curva in quanto migliora l'aderenza ruote-asfalto ma viste le precarie condizioni in cui versava quel tratto di strada sia in termini di gestione che di manutenzione, nel caso di specie ha fatto si che si costituissero alcune pozzanghere [per la precisione due nella zona precedente l'impatto (una prima del segnale di 20 km/h e l'altra dopo) , piene d'acqua, fanghiglia e terra anche per il malfunzionamento di un tombino ivi presente come da testimonianze)] sul margine destro della corsia di marcia percorsa dal Sig. . Pt_6
Nel pomeriggio del nefasto evento il manto stradale si presentava bagnato in quanto pioveva. Il conglomerato bituminoso di tipo rugoso si presentava in buone condizioni (senza anomalie secondo il rapporto d'incidente della Polizia Municipale) a parte alcune zone nelle quali presentava lesioni dovute a cedimenti del terreno di sottofondo.
La strada risultava non essere dotata di impianto di illuminazione.
La segnaletica orizzontale per il tratto di strada esaminato risultava inesistente sia per la mancanza delle strisce di delimitazione esterna delle corsie che per la mancanza della striscia di mezzeria che separa le due opposte corsie di marcia
La segnaletica verticale per il tratto di strada esaminato risultava presente con un primo segnale di prescrizione (divieto) di limite massimo di velocità di 20 km/h alquanto usurato
e mal posto, dotato di cartello integrativo recante la dicitura “ATTENZIONE USCITA
MEZZI PESANTI”, posizionato nella semicurva incriminata a circa 44 m dalla zona
d'impatto.
Il segnale risultava mal posizionato in quanto si trovava in curva e risultava visibile imboccando la semicurva da circa 40 m, pertanto non rispettava la prescrizione minima di
80 m in termini di spazio minimo di avvistamento del segnale per quel tipo di strada per come previsto dall'art. 39 del Codice della Strada Inoltre dal cartello integrativo si evinceva senza ombra di dubbio che tale segnale si riferisse all'incrocio successivo posto immediatamente prima dell'impianto industriale dell'ex
. Parte_8
Nel rettilineo precedente la semicurva destrorsa nel cui tratto finale è avvenuto purtroppo il sinistro de quo, e precisamente a 212,50 m dalla zona di impatto, era presente un secondo segnale di pericolo preannunciante la presenza di incrocio con strada senza diritto di precedenza.
Nel tratto di strada precedente poco prima di una curva sinistrorsa a sua volta prima del rettilineo sopra menzionato a 307,50 m dalla zona di impatto era presente un terzo segnale di prescrizione (divieto) di limite massimo di velocità di 50 km/h integrato con altro segnale di divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli
Sul margine destro della corsia di marcia percorsa dal Sig. vi erano due Pt_6 pozzanghere (piene d'acqua, terra e fanghiglia secondo le testimonianze e dal rapporto
d'incidente stilato dagli Agenti della Polizia Municipale che menziona la presenza di una pozzanghera), a margine della strada era presente una cunetta laterale coperta da vegetazione ed a margine di essa era presente una scarpata in terra con pendenza variabile, più accentuata nella zona precedente l'impatto”.
Dai rilevamenti effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, il CTU ha quindi constatato che a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del Sig. , dovuta Parte_6
in parte alla forza centrifuga (il veicolo si trovava in curva) ed alle precarie condizioni in cui versava il tratto di strada interessato (strada bagnata, presenza di pozzanghere, terra e fanghiglia), il veicolo iniziava un moto roto-traslatorio destrorso in senso orario per la mancanza di aderenza all'anteriore, iniziando a fuoriuscire dalla sede stradale ed andando ad occupare la cunetta limitrofa con la parte anteriore dell'autovettura, successivamente dopo aver percorso circa 20 m dalla fuoriuscita (19,55 m per la precisione) l'auto subiva il secondo urto diretto contro il muro di pietrame che ha interessato la zona di mezzeria della fiancata sinistra, ulteriormente a causa della forza impulsiva esplicatasi nell'urto e dell'instabilità della vettura, visto che essa si trovava in parte sulla scarpata (era in bilico),
l'auto iniziava a ribaltarsi sulla fiancata sinistra e subiva il terzo urto diretto fra la zona anteriore destra del tetto abitacolo e la colonna in muratura mista di pietrame e mattoni pieni retrostante il muro di pietrame, ulteriormente a causa del contraccolpo subito si adagiava sulla fiancata sinistra nella posizione di quiete finale nei pressi del muro di pietrame. Il ctu ha infine dedotto, con un calcolo approssimativo basato sui dati a disposizione e sull'entità delle deformazioni presenti sul veicolo coinvolto, che la velocità di impatto fosse all'incirca intorno ai 40 km/h.
Alla luce delle suesposte risultanze, deve ritenersi provato – in base al principio del più probabile che non, alla stregua del quale va accertata la sussistenza del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile - che lo sbandamento del veicolo condotto dal sig
, che ha determinato i successivi urti e ribaltamenti, sia stato determinato dalle Pt_6
condizioni della strada percorsa dallo stesso.
Va ricordato che la pericolosità della cosa, dalla quale deriva il danno, non è un fatto costitutivo della responsabilità del custode, che sussiste anche in relazione a danni cagionati da res non pericolose, ma costituisce “un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causalità tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno" (Cass., n. 17625/2016).
La perdita di controllo del mezzo da parte del conducente costituisce concretizzazione del rischio specifico della presenza di fattori costituenti pericolo.
Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalla consulenza tecnica, nonché le stesse fotografie prodotte in atti evidenziano la condizione di chiara e grave incuria del tratto stradale in cui si è verificato l'incidente, per la presenza di plurime anomalie foriere di pericolo per gli utenti della strada, insuscettibili di essere previste e superate con le normali cautele, quali: l'assenza di strisce di delimitazione delle corsia, sia interne che esterne;
strada bagnata, pozzanghere di acqua e fango formatesi per il mancato deflusso delle acque;
cunette non visibili poiché coperte da fitta vegetazione;
scarpate, ruderi e muretti in pietra non delimitati da barriere protettive. Il concorso di tali fattori ha fatto sì che per la mancanza di aderenza all'asfalto, l'auto è fuoriuscita dalla sede stradale, andando ad occupare la cunetta limitrofa ed andando poi a sbattere contro il muro di pietrame posto sul ciglio della strada, finendo per ribaltarsi sulla fiancata sinistra.
La Polizia Municipale intervenuta, d'altra parte, non ha individuato altra plausibile ragione cui ricondurre lo sbandamento dell'auto, né possibili cause alternative sono altrimenti emerse. Può ritenersi dimostrato, dunque, che lo sbandamento sia stato causato dalle condizioni in cui venne a trovarsi la strada al passaggio della vittima e, in particolare, dalla presenza di acqua sull'asfalto, di pozzanghere e cunette non visibili e non segnalate e di mancanza di barriere di protezione dagli ostacoli in pietra presenti a margine della strada.
Nè rileva, ai fini della valutazione suddetta, se il conducente abbia perso il controllo per essersi trovato improvvisamente nella pozzanghera con l'autovettura o, piuttosto, per aver egli tentato una manovra di emergenza, al fine di evitare un'altra auto proveniente dal senso opposto, dal momento che lo sbandamento sarebbe in ogni caso da porsi in nesso causale con il grave dissesto della strada e con la presenza di ostacoli non segnalati. Né vi è prova in atti di un comportamento imprudente del danneggiato (eccesso di velocità o manovre errate) che si sia posto come causa efficiente dell'evento.
Come già rilevato, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. Né il custode è riuscito a dare prova della ricorrenza del caso fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., ove tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Va per completezza rilevato che secondo giurisprudenza consolidata, l'art. 2051 c.c. è applicabile anche al proprietario o al gestore di una strada, non ostando all'applicazione di tale forma di responsabilità le ampie dimensioni del bene da custodire o la circostanza dell'uso generalizzato da parte degli utenti, ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta.
Nella specie, non è emerso dagli atti che l'evento atmosferico che produsse l'allagamento della strada e la formazione di pozzanghere abbia avuto intensità inusitata, tale da assumere i caratteri della eccezionalità. Le altre anomalie (assenza di barriere protettive, assenza di strisce di delimitazione, presenza di cunette coperte di vegetazione) erano ben conosciute dal custode, il quale avrebbe dovuto provvedere a rimuoverle o a segnalarle agli utenti della strada, mediante la predisposizione di apposita segnaletica che avvertisse gli utenti della pericolosità di quello specifico punto della strada.
Il ctu ha dato atto che vi era un segnale di prescrizione di limite massimo di velocità di 20 km/h dotato di cartello integrativo recante la dicitura “ATTENZIONE USCITA MEZZI
PESANTI”, posizionato nella semicurva incriminata a circa 44 m dalla zona d'impatto. Il segnale risultava alquanto usurato e mal posizionato in quanto non rispettava la prescrizione minima di 80 m in termini di spazio minimo di avvistamento del segnale per quel tipo di strada per come previsto dall'art. 39 del Codice della Strada. Inoltre dal cartello integrativo si evinceva senza ombra di dubbio che tale segnale si riferisse all'incrocio successivo posto immediatamente prima dell'impianto industriale dell'ex . Deve quindi Parte_8
desumersi che la segnaletica presente non era certo idonea a prevenire le insidie presenti in quel tratto di strada: il cartello limitatore della velocità, per la posizione in cui si trovava, era del tutto inutile, non consentendo in alcun modo all'utente di adeguare la propria condotta di guida alla minima velocità richiesta in tempo utile ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza.
Il custode ha l'obbligo non solo di provvedere alla installazione della segnaletica stradale, ma anche di verificare la costante adeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, di disporre il ripristino dei segnali eventualmente rimossi nonché di curarne l'esatto posizionamento, al fine di scongiurare la verificazione di sinistri che possano derivare dalla insufficienza della segnaletica o dalla sua collocazione irregolare.
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3. Assodata, quindi, la responsabilità civile dell'ente proprietario e custode della strada,
è necessario verificare l'esistenza e la consistenza dei danni-conseguenza.
Gli attori hanno avanzato richiesta di ristoro del pregiudizio dato dalla perdita del rapporto parentale, del danno biologico e del danno patrimoniale.
Quanto al primo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, è da intendersi come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono,
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972/2008, hanno stabilito il principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale da perdita parentale, che costituisce una categoria unitaria in cui va ricompresa ogni sofferenza fisica, psichica o morale scaturita dall'illecito. Il danno subito dal familiare della vittima per la morte del proprio congiunto sottende la sofferenza e lo sconvolgimento della vita causati dalla morte di una persona cara e si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (fra le altre si veda C.
9196/2018).
Esso è risarcibile di per sé a prescindere dall'insorgenza di una malattia, che al contrario, ove presente, potrà costituire un danno biologico, e dunque un pregiudizio alla salute ulteriore e diverso rispetto alla sofferenza (cfr. Cass. Civ., n. 9857/2022).
L'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà deve presumersi ex art. 2727 c.c., allorché il vincolo di parentela sia particolarmente stretto (genitori, coniuge, figli o fratelli), assumendo in tale contesto la prova presuntiva - attesa l'immaterialità del bene pregiudicato
- un particolare rilievo, potendo anche il singolo indizio costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, purché grave e preciso (fra le altre: C. 2482/2019, C.
19088/2007, C. 16993/2007, C. 4472/2003; C. 6038/2001, C. 2668/2000, C. 491/2000, C.
4406/1999, C. 914/1999, C. 1377/1993).
L'orientamento oramai unanime della giurisprudenza di legittimità (superando il precedente orientamento in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario) afferma che il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame affettivo, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”( …) “non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto“ (ex multis, C. 25200/2024; C. 7743/2020; C. 21230/16).
La dimostrazione dell'effettività e della consistenza della relazione parentale rileverà allora ai fini dell'ammontare del danno. Nell'ipotesi di specie, può presumersi l'esistenza di un vincolo affettivo fra attori e vittima primaria del sinistro, atteso lo stretto rapporto di parentela che legava i primi al secondo
(figli, moglie, madre, padre e fratelli).
Provata l'esistenza del legame affettivo e, pertanto, la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, può procedersi alla sua liquidazione mediante applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, fondate su un sistema a “punto variabile”, osservandosi che dette tabelle “si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto” (C. 1553/2019), con la conseguenza che “la violazione di legge si riferisce alla norma codicistica in tema di liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.)
e non alle tabelle di Milano "da considerarsi norma di diritto"” (C. 22859/2020; nello stesso senso si vedano, fra le tante: C. 3505/2016, C. 20895/2015, C. 13982/2015, C. 12717/2015,
C. 24205/2014, C. 4447/2015, C. 12408/2011).
In particolare, “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”. (C. 37009/2022)
Pertanto, può tenersi conto delle più recenti tabelle, che hanno adottato il sistema c.d. a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in ossequio ai principi statuiti dalla Corte di Cassazione, per la quale “ in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (C. 10579/2021).
Pertanto, provato che la moglie ed i figli e Parte_1 Persona_3 Per_2 convivevano all'epoca del sinistro con , è possibile riconoscere Parte_6
in favore della moglie e dei figli il complessivo importo di euro 391.103,18 per ciascuno di essi, che è il massimo importo concedibile secondo le tabelle di Milano, posto che, partendo da un punto base di euro 3911,00, devono attribuirsi 102 punti complessivi alla moglie (22 per l'età della vittima primaria, 22 per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro,
16 per il rapporto di convivenza, 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti e 30 per l'intensità della relazione affettiva che si presume massima nel caso di specie, trovandosi peraltro da sola ad accudire figli in tenera età, di cui uno disabile) e 108 punti complessivi a ciascun figlio ((22 per l'età della vittima primaria, 28 per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, 16 per il rapporto di convivenza, 12 per la sopravvivenza di altri due congiunti nel nucleo familiare e 30 per l'intensità della relazione affettiva che è intuibilmente massima nel rapporto tra figli di tenera età e genitore)
In favore della madre è possibile riconoscere il complessivo importo di € 320.702,00 posto che, partendo da un punto base di euro 3.911,00, devono attribuirsi 22 punti per l'età della vittima primaria e 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché
8 punti per la circostanza di abitare nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (marito e due figli) del nucleo familiare primario ed, infine, 25 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela, dell'età della vittima primaria e secondaria.
In favore del padre è possibile riconoscere il complessivo importo di € 312880 posto che, partendo da un punto base di euro 3.911,00, devono attribuirsi 22 punti per l'età della vittima primaria e 16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché 8 punti per la circostanza di abitare nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (moglie e due figli) del nucleo familiare primario ed, infine, 25 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela, dell'età della vittima primaria e secondaria.
In favore dei fratelli possono riconoscersi euro 125.652,00 ciascuno, posto che, partendo da un punto base di euro 1.698,00, devono attribuirsi 16 punti per l'età della vittima primaria e
16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del sinistro, nonché 8 punti in ragione della coabitazione nello stesso stabile, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (padre, madre e fratello) e 25 punti per 'intensità della relazione affettiva, presumibile in relazione al grado di parentela, all'età delle vittime e alla presumibile intensità ed abitualità dei rapporti di frequentazione, abitando tutti nello stesso stabile
Ai predetti importi devono essere aggiunti interessi al saggio legale calcolati sulle somme liquidate, devalutate sino al giorno del sinistro (6.02.2012) e via via rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale.
Quanto invece al danno alla salute, allegato dagli attori, il nominato ctu, con argomentazioni e valutazioni approfondite e ben motivate, ha accertato che dall'evento tragico è derivato in capo alla moglie un “DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS CRONICO TIPO
LIEVE- MODERATO, con riconoscimento di un periodo di danno biologico di inabilità temporanea assoluta di 40 gg.; di un periodo di danno biologico di inabilità temporanea parziale del 50% di giorni 60 e postumi permanenti non suscettibili di miglioramento pari al
25%. Con riferimento alla madre, il ctu ha accertato che essa è affetta da Parte_2 esiti di “Disturbo Post Traumatico Da Stress Cronico Tipo Lieve- Moderato, con una valutazione del 25% , e che l'incidente per cui è causa ha inoltre comportato una invalidità temporanea assoluta di giorni 30; una parziale al 50 % di giorni 30 ed una parziale al 25% di giorni 60.
Applicando per la liquidazione del danno biologico le tabelle aggiornate del Tribunale di
Milano, si ottiene la somma di euro 101187,00 (di cui € 93137,00 per invalidità permanente ed € 8050,00 per invalidità temporanea) in favore di e la complessiva Parte_1
somma di € 84606,00 (di cui euro 77706 a titolo di danno biologico permanente, euro
3450 a titolo di I.T.T., euro 1725,00 a titolo di I.T.P. al 50%, euro 1725,00 a titolo di I.T.P.
al 25%) in favore di Parte_2
Sulle somme indicate, devalutate alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
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Con riferimento al danno patrimoniale, gli attori hanno chiesto il ristoro del pregiudizio dato dalla perdita delle contribuzioni economiche che il congiunto avrebbe erogato alla moglie ed ai figli in loro favore qualora non fosse deceduto.
Si premette che tale pregiudizio assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima.
In ordine all'individuazione dei criteri di capitalizzazione, si ritiene di dover tener conto della più recente giurisprudenza di legittimità che esclude l'utilità – ai fini della liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. – di quelli indicati nel r.d. n. 1403 del 1922, in quanto elaborati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 in un momento storico in cui la speranza di vita era inferiore di un terzo rispetto a quella attuale e senza alcuna distinzione tra uomini e donne nonostante la durata della vita media sia diversa per i due sessi, oltre ad essere calcolati i relativi coefficienti su di un saggio di interesse anacronistico (si veda C. 10499/2017; nello stesso senso C. 13727/2022 e C. 18093/2020).
Pertanto, non garantendo i predetti coefficienti di capitalizzazione l'integrale ristoro del danno, devono prediligersene di alternativi, potendosi fare riferimento alle recenti Tabelle di Milano del 2024 in punto di capitalizzazione anticipata di una rendita.
Quindi, il danno patrimoniale deve essere liquidato, capitalizzando, in base al coefficiente individuato in dette tabelle, la quota di reddito che il defunto avrebbe presumibilmente destinato ai danneggiati successivamente alla liquidazione giudiziale (lucro cessante), calcolata mediante sottrazione tra il reddito netto del defunto e la parte di reddito che avrebbe riservato per sé (c.d. quota sibi), dovendosi, al contrario, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione (danno emergente), operarsi, al contrario, il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.
Ciò detto, essendo pacifico che il defunto contribuisse stabilmente ai bisogni dei figli e del coniuge e potendosi, altresì, presumere che il avrebbe loro destinato circa i 2/3 del Pt_6
proprio reddito, vita natural durante per il coniuge e per il figlio disabile e fino al raggiungimento della piena autonomia economica, da collocarsi presumibilmente al venticinquesimo anno di età, per il figlio maggiore.
Il reddito netto della vittima può desumersi dalle allegazioni non contestate di parte attrice nonché dalla documentazione prodotta, da cui emerge la percezione di un reddito annuo di
€ 40.000,00.
Pertanto, con riferimento al danno emergente ed in relazione al lasso temporale intercorrente tra il decesso e la pubblicazione dell'odierna sentenza, pari a 12 anni (maggio 2013 - aprile
2025, deve riconoscersi al coniuge e ai figli un importo pari ad euro 25.000 annui (8333,33 ciascuno) che moltiplicati per 12 anni giungono all'importo complessivo di € 300.000 (€
100.000 ciascuno) di contribuzione economica persa in conseguenza dell'illecito. A tali importi devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata annualmente decorrenti dalla maturazione sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale.
Per quanto attiene al periodo successivo alla pubblicazione della presente sentenza (lucro cessante), deve premettersi che raggiungerà il venticinquesimo anno di età Persona_3
in data 30.11.2029, cioè fra 4 anni e 7 mesi, mentre per il coniuge e per il figlio si Per_2
può considerare in via presuntiva ed equitativa che il reddito di lavoro e poi quello da pensione del sarebbe stato destinato alla moglie per altri 35 anni ed al figlio disabile Pt_6
e totalmente inabile al lavoro per altri 60 anni.
Pertanto, tenuto conto dell'età del figlio al momento della sentenza (anni 21), Per_1
l'importo accertato quale contribuzione annua (8.300) in suo favore deve essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, pari ad 4,87, giungendo all'importo di € 40583,33. Per il coniuge, che al momento della sentenza ha un'età di 46 anni si perviene all'importo di €
239916,57 (quota reddito annuo * 28,79), mentre per il figlio di anni 17 il lucro Per_2 cessante ammonterà ad € 374333,00 (quota reddito annuo *44,92), oltre interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
Deve, infine, riconoscersi agli attori il risarcimento del danno emergente, dato dalle spese sostenute per il servizio funebre, pari ad euro 3000,00, così come documentato dalla fattura in atti ed in assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della controparte.
Si osserva, infatti, che tra i danni patrimoniali conseguenti alla morte di una persona, rientrano le spese sostenute per assicurare esequie dignitose alla vittima, secondo gli usi, le credenze ed i riti scelti dalla famiglia di quest'ultima (si veda C. 2117/1996).
Al predetto importo devono aggiungersi rivalutazione ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal data del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza. in seguito solo interessi al saggio legale.
Il danno patrimoniale relativo all'autovettura che è andata distrutta non può essere riconosciuto, in assenza di elementi e dati oggettivi da cui desumere il residuo valore di mercato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, poste a carico dell' , sono liquidate come in dispositivo ex TE
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate. Nei confronti del le spese di lite vengono compensate, stante la difficoltà CP_1
degli accertamenti in fatto. Spese di ctu poste definitivamente a carico della . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
• condanna l' di Vibo Valentia al pagamento delle seguenti TE
somme:
- a titolo di danno da perdita del rapporto parentale: euro 391.103,18 in favore di Parte_1
; € 391.103,18 in favore di € 391.103.18 in favore di
[...] Persona_3 Per_2
€ 312880,00 in favore di;
€ 320702 in favore di
[...] Parte_3 Parte_2
€ 125.652,00 in favore di e € 125.652,00 in favore di , Parte_4 Parte_5
oltre rivalutazione ed interessi;
- a titolo di danno biologico: € 101.187,00 in favore di ed € 84606,00 in Parte_1
favore di Parte_2
- a titolo di danno patrimoniale: € 3000,00 a titolo di danno emergente per spese funebri in favore degli attori;
€ 100.000,00 ciascuno in favore del coniuge e di ciascun figlio a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
€ 40583,33 in favore di € 239916,57 in favore del coniuge ed € 374333,00 in favore di Persona_3
per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
Persona_2
• condanna l' di Vibo Valentia alle spese di lite nei confronti TE
degli attori che, distratte nei confronti dei procuratori dichiaratisi anticipatari, liquida in
€ 1474,00 per spese vive ed € 49336,00 per onorari, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Pone a carico della Provincia le spese di ctu. Controparte_1
• Compensa le spese di lite nei confronti del . Controparte_1
Così deciso, Vibo Valentia, 6.4.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso