TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 614/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 614/2022 avente ad oggetto illecito ex art. 2598 c.c. DA
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luca Mazzanti e dell'Avv. Federico Villa, come da procura in atti ATTRICE CONTRO ( ), con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Rossi, come da CP_1 P.IVA_2 procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE per le ragioni in fatto e in diritto dedotte nel corso del presente giudizio, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo, contraris reiectis: ö nel merito:
accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, le condotte poste in essere da nei confronti di configurano CP_1 Pt_1 Parte_1 illecito ex art. 2598 c.c. e per l'effetto condannare a rifondere CP_1 [...]
dei danni subiti, condannando la stessa convenuta al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma prudenziale di € 400.000,00, ovvero della diversa minore o maggiore somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio;
ö In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge;
ö In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate e ingiustamente rigettate dal G.I., ammettendo prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.2.2017 e sino al 9.10.2019 con mansione di Parte_1 saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 2. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.3.2017 e sino al 8.10.2019 con mansione di Parte_1 carpentiere? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 3. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso NFW
1 Impiantistica Industriale s.r.l. dal 17.9.2018 al 17.11.2018 e poi dal 14.3.2019 al 31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 4. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso
[...] dal 12.9.2018 al 12.11.2018 e poi dal 11.3.2019 al Parte_1
31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 5. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
da giugno 2018 ad ottobre 2018 con mansione di Parte_1 saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 6. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 1.6.2017 al 20.11.2020? Se sì, da quanto tempo Parte_1 svolge questa mansione? 7. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
28.11.2017 al 31.10.2020 con mansione manovale Parte_1
d'officina? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 8. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
14.3.2018 al gennaio 2020 con mansione di Parte_1 saldatore? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 9. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
1.6.2017 al maggio 2019 con mansione di saldatore? Parte_1
Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? Parte 10. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
1.6.2017 a ottobre 2020? Se sì, da quanto tempo Parte_1 svolge questa mansione? 11. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.3.2017 al 31.12.2020 con mansione tubista? Parte_1
Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? Parte 12. Vero che lei, nel corso del rapporto di lavoro con , prestava la propria attività presso i cantieri in cui la sua datrice di lavoro operava in qualità di subappaltatrice
? CP_1 Parte 13. Vero che durante l'esecuzione del rapporto di lavoro con , uno o più rappresentanti di (tra i cui i sigg.ri , , CP_1 Parte_2 Persona_1
e le hanno offerto un contratto di lavoro Testimone_1 Parte_3 con sé o con una società interinale per continuare a svolgere l'attività lavorativa Parte presso il medesimo cantiere in cui già lavorava quale cantiere di ? Se sì, vero Parte che le hanno consigliato di dimettersi da ?
14. Vero che lei ha interrotto il predetto rapporto di lavoro per dimissioni volontarie?
15. Vero che dopo essersi dimesso da ha continuato Parte_1
a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di altri datori di lavoro presso i medesimi cantieri di ? CP_1 Parte 16. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto dalla
2 società interinale Pt_4
17. Vero che nel periodo di assunzione presso Lei ha prestato comunque attività Pt_4 lavorativa presso i cantieri ? Se sì, da chi prendeva ordini? Chi era il suo CP_1 superiore/responsabile? Parte
18. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto da CP_1
[...] Parte 19. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto dalla società Parte_5
20. Vero che nel periodo di assunzione presso Lei ha prestato Parte_5 comunque attività lavorativa presso i cantieri ? Se sì, da chi prendeva ordini? CP_1
Chi era il suo superiore/responsabile?
21. Vero che la Sua domanda di dimissioni del 1.1.2021 è stata inviata per Suo conto dal sig. dipendente di ? Parte_6 CP_1 Parte
22. Vero che Lei è dipendente di sin dal 2017, anno della sua costituzione?
23. Vero che Lei, all'interno della società, si occupa della gestione del personale dipendente? In particolare è Lei che si occupa di verificare le presenze dei singoli Parte dipendenti nei vari cantieri di ? Se sì, Lei si occupava anche della gestione dei Parte dipendenti presso i cantieri oggetto di subappalto tra e ? CP_1
24. Vero che a fare tempo dall'anno 2018 nell'ambito dei tabulati attestanti le CP_1 Parte presenze dei vari lavoratori nei cantieri in cui era coinvolta come subappaltatrice di iniziò a riscontrare la presenza, tra gli operai di imprese CP_1 concorrenti, di alcuni lavoratori che in precedenza avevano lavorato alle Parte dipendenze di ? Parte
25. Vero che fino al mese di maggio 2020 trasmetteva a mensilmente i CP_1 tabulati di cui al precedente capitolo a mezzo fax?
26. Vero che a far tempo da maggio 2020, ha iniziato a comunicare le presenze CP_1 Parte dei dipendenti di presso i cantieri solo telefonicamente e non più a mezzo fax?
27. Vero che nel novembre 2020, lei contattava il sig. Persona_2 Parte (dipendente di a fare tempo dal 2017) per il rinnovo del contratto di lavoro? Se sì, vero che il dipendente rifiutava tale rinnovo in quanto il sig. Parte_2 Parte aveva contattato il dipendente per dirgli che non avrebbe più affidato a CP_1 il cantiere di Crespellano in cui lo stesso era impiegato?
28. Vero che lei era presente quando il sig. legale rappresentante di Tes_2 [...]
ha contattato l'ex dipendente di per offrirgli un Parte_5 Controparte_2 contratto di lavoro con loro? Se sì, vero che in tale situazione era stato suggerito al dipendente di rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro CP_2 Parte con , tornare a casa (Romania) per due settimane e successivamente accettare la proposta di lavoro di Parte_5
29. Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al precedente punto il sig. Tes_2 garantì al sig. di continuare a lavorare per per il tramite di CP_2 CP_1 [...]
segnalando la propria società come subappaltatrice della stessa Parte_5
? CP_1
3 Parte 30. Vero che a fare tempo dal 2017 i rapporti tra e erano talmente CP_1 Parte consolidati al punto che il poteva definirsi monomandataria con unico committente ? CP_1
31. Vero che dall'anno 2019 il volume degli affari intrattenuti con subì una CP_1 flessione con conseguente calo di fatturato?
32. Vero che la problematica relativa alle dimissioni rassegnate da alcuni dipendenti di Parte
e della loro successiva assunzione presso altre società operanti nei cantieri di venne sottoposta all'attenzione dei responsabili di , in particolare al CP_1 CP_1 sig. Parte_3 Parte
33. Vero che a far data dal 2019 ha iniziato a riscontrare problematiche nell'esecuzione di commesse per clienti terzi rispetto a ? Se sì, dica il teste a CP_1 cosa si dovevano tali problematiche. Parte
34. Vero che nel contesto descritto nel punto precedente ha assunto un elevato numero di dipendenti in sostituzione di alcuni lavoratori che si erano dimessi nel medesimo periodo?
35. Vero che nel medesimo periodo, ossia negli anni 2019 e 2020, sono state registrati licenziamenti da parte dei NFW per mancato superamento del periodo di prova nei confronti di dipendenti neoassunti?
36. Vero che lei era impiegato presso il cantiere di relativo all'esecuzione del Pt_7 Parte contratto di appalto che aveva sottoscritto con Cefla S.C. a partire da settembre 2020 a gennaio 2021? Se sì, il teste riferisca quanti erano a settembre 2020 i dipendenti impiegati nell'appalto.
37. Vero che su un numero complessivo di dipendenti impiegati presso l'appalto relativo al cantiere di di cui al precedente capitolo, pari a n. 20, sono stati licenziati Pt_7 almeno n. 11 dipendenti? Parte
38. Vero che in data 16.1.2020 ha sottoscritto un contratto per il montaggio di tubazioni, apparecchiature, accessori d'impianto e supporti secondari inerenti al progetto Calcasieu Pass LNG con Ram Power come da documento che le si rammostra doc. 66?
39. Vero che nell'ambito del predetto contratto di appalto con Ram Power di n. 26 lavoratori inizialmente selezionati per l'esecuzione dell'opera solo n. 9 dipendenti sono rimasti impiegati nell'appalto sino a completa esecuzione? Parte
40. Vero che lei ha svolto la propria attività lavorativa in favore di da aprile 2020 Parte a novembre 2020 presso il cantiere di Avenza ove ha operato come subappaltatore di Ram Power?
41. Vero che da aprile 2020, data di inizio del cantiere, a novembre 2020, data di chiusura del cantiere, sono stati licenziati e assunti almeno 17 dei lavoratori Parte originariamente impiegati da ?
42. Vero che negli anni dal 2019 al 2022 ha intrattenuto rapporti commerciali CP_1 con la società Se sì, dica l'interrogato in base a quale Parte_8 tipologia contrattuale erano disciplinati detti rapporti commerciali.
43. Vero che tra gli incarichi assegnati da ad CP_1 Parte_8
4 rientrano anche attività svolte da quest'ultima presso il cantiere Philip RR di Crespellano (BO)? 44. Vero che dal 2019 al 2022 si è servita, per la somministrazione di CP_1 manodopera, delle agenzie interinali Argon General Construction s.r.l. e Open Job s.r.l.? Dei sigg.ri:
A .f. sui capitoli di prova nn. 1, 11, 12, 13, 14, Tes_3 C.F._1
15, 16, 17;
M (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 2, 12, 13, Testimone_4 C.F._2
14, 15, 16, 17;
M .f. sui capitoli di prova nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Tes_5 C.F._3
Se c.f. sui capitoli di prova nn. 4, 12, 13, 14, Testimone_6 C.F._4
15, 16, 17;
G .f. sui capitoli di prova nn. 5, 12, 13, 14, 15, Tes_7 C.F._5
16, 17;
G (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 6, 12, Testimone_8 C.F._6
13, 14, 15, 18;
M (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 7, 12, Persona_2 C.F._7
13, 14, 15, 19, 20;
Fl c.f. ) sui capitoli di prova nn. 8, 12, 13, 14, 15, Testimone_9 C.F._8
18;
C (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 9, 12, 13, Testimone_10 C.F._9
14, 15, 18, 36, 37; Controparte_
Pi c.f. sui capitoli di prova nn. 10, 12, 13, 14, C.F._10
15, 18;
Pe .f. sui capitoli di prova nn. 11, 12, 13, 14, 15, 18, CP_4 C.F._11
21;
R /o sui capitoli nn. 22, 23, 24, CP_5 Parte_1
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
L c.f. sui capitoli di prova nn. 22, 23, 24, 25, Tes_11 C.F._12
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
T .f. ) sui capitoli di prova n. 36, 37, 38, 39, 40, 41; Tes_12 C.F._13
M .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Tes_13 C.F._14
M .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Tes_14 C.F._15 Testimone_
Pe .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; C.F._16
D .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Parte_9 C.F._17
Fe c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_6 C.F._18
V (c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, Controparte_7 C.F._19
41;
T c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_8 C.F._20
Be c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Controparte_9 C.F._21
T .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_10 C.F._22
5 Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di CP_1 sui capitoli di prova n. 42, 43, 44;
Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. per:
– l'esibizione delle fatture emesse da nei confronti di Parte_8 CP_1 negli anni 2020, 2021 e 2022 per come registrate nelle scritture contabili della
[...] convenuta;
– l'esibizione dei giornali di cantiere relativi agli incarichi assunti dalla convenuta e subappaltate all'attrice, negli anni 2019, 2020 e 2021 nei confronti dei committenti e Parte presso i cantieri di seguito indicati (tutti ricavabili dagli ordini prodotti da sub doc. 5: (i) AO cantiere di Govone (CN); (ii) LI RR cantiere di Valsamoggia (BO); (iii) LI RR cantiere di Crespellano (BO); (iv) LI RR sede Bucarest (Romania); (v) AM Italia S.p.A. cantiere Ex Falco – Pomposa (RA); (vi) , cantiere di Pozzuolo Martesana (MI); CP_11
(vii) TAA Basf di Pontecchio Marconi (BO) (viii) Comas S.p.A. cantiere di Silea (TV)
– per l'esibizione delle fatture emesse da Argon General Constructor s.r.l. nei confronti di negli anni 2020, 2021 e 2022 come registrate nelle scritture contabili CP_1 della convenuta.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- 1) respingere le domande avversarie poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
- 2) dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio, ivi compreso il 15% per spese generali e tenuto conto che il presente atto è stato redatto mediante collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014;
- 3) dichiarare tenuta e condannare altresì l'attrice al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- 4) in via istruttoria, occorrendo:
- 4.1) ammettere i seguenti 3 capitoli di prova avanzati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (ove ritenuti necessari):
1. Vero che nel mese di ottobre 2020 disponeva di n. 274 dipendenti, CP_1 come risulta dal doc. 15 che si rammostra al test;
2. Vero che di questi 274 dipendenti, 18 sono saldatori, 61 carpentieri, 32 tubisti e 25 meccanici;
3. Vero che tali operai sono muniti di qualifiche e/o specializzazioni. Si indica a teste la signora nata a [...] il [...] Testimone_16
6 dipendente ufficio paghe. CP_1
- 4.2) rigettare l'ammissione di tutte le istanze di prova avversarie per le ragioni sopra evidenziate, instando – per la denegata ipotesi di ammissione – che siano sentiti in controprova, su tutti i capitoli eventualmente ammessi, i se- guenti testimoni: (c.f.: ), Parte_2 C.F._23 Tes_17
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._24 Parte_3
, dipendenti C.F._25 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice operante nel settore Parte_10 dell'impiantistica industriale, ha convenuto in giudizio la società operante nel CP_1 campo industriale a livello mondiale, con cui ha avuto, dal 2017, rapporti contrattuali di subappalto, al fine di accertare la sussistenza di condotte illecite anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2598 c.c., poste in essere dalla convenuta, nell'ambito di tali rapporti contrattuali e consistenti, in particolare, nello storno di dipendenti. Allega l'attrice che i rapporti contrattuali con la convenuta erano regolati, in generale, da accordi quadro, rinnovati periodicamente, che trovavano specifica attuazione, con riguardo a incarichi specifici, con documenti integrativi, con corrispettivo determinato a corpo, con scambio di offerte economiche e in base ai servizi richiesti dalla subappaltante. Nel 2018, secondo la ricostruzione proposta dall'attrice, si sono verificati episodi di dimissioni volontarie da parte di dipendenti esperti, assunti poco dopo da società concorrenti nei medesimi cantieri di o alle dipendenze dirette di quest'ultima, a suo dire indotti da personale CP_1 della società convenuta ad accettare proposte di impiego presso la società appaltatrice o altre società a quest'ultima riconducibili.
1.1. Tali circostanze erano state formalmente contestate dall'attrice; nondimeno la convenuta aveva proseguito in tale attività illecita con conseguente grave danno per la Parte società che, a causa della riduzione del personale, aveva rifiutato diverse commesse di altre società, alcune delle quali avevano contestato alla società attrice la minore qualità e affidabilità negli incarichi subappaltati, conferiti a personale non munito di adeguata esperienza, con conseguenti richieste risarcitorie. Le contestazioni formulate dall'attrice alla convenuta, volte alla cessazione delle condotte anticoncorrenziali, sono rimaste senza esito, così come l'invito alla negoziazione assistita.
1.2. Per l'effetto, la società attrice ha introdotto il presente giudizio contestando le condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla convenuta e costituite dallo storno di almeno venti dipendenti di maggiore esperienza, che avrebbero interrotto il rapporto di lavoro con l'attrice per passare alle dipendenze di società interinali o operanti negli stessi cantieri di richiamando a tal fine i tabulati di presenza dei lavoratori in cantiere, CP_1 non più trasmessi da a partire da maggio 2020, lamentando altresì le modalità con CP_1
7 cui i lavoratori sarebbero stati convinti dalla a interrompere il rapporto di lavoro CP_1 Parte con al fine di passare alle dipendenze della convenuta.
1.3. Secondo la prospettazione attorea, tali condotte illecite hanno arrecato gravi danni consistenti nel rifiuto di commesse a causa della carenza numerica e di qualità del personale impiegato nei cantieri, nella riduzione di ordini da parte di con CP_1 conseguente drastica diminuzione del fatturato annuo, oltre alla perdita di chances, per la mancanza di personale specializzato in grado di garantire la realizzazione di opere ad alta specializzazione. Per l'effetto, invocando la violazione della norma dell'art. 2598 c.c., in ragione della sottrazione del personale qualificato da parte di al fine di acquisire il CP_1 know-how dell'attrice, ritenendo sussistente pertanto il requisito soggettivo della malafede della convenuta, ha concluso chiedendo l'accertamento di tali condotte illecite e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in conseguenza del calo di fatturato, del mancato incasso e spese sostenute per le controversie con società appaltanti, le spese di ricerca e formazione del personale, costi diretti e indiretti per la gestione dei lavoratori stornati e di quelli sostituiti e il danno di immagine, quantificati in via prudenziale in euro 400.000,00.
2. La convenuta si è costituita contestando di aver mai sottratto personale alla società attrice, al fine di conseguire indebiti vantaggi concorrenziali, risultando peraltro che allo stato la società continua ad assegnare subappalti alla società attrice. Nel CP_1 dettaglio, la convenuta contesta la sussistenza di condotte distrattive relative ai venti Parte dipendenti dell'attrice, avendo ingaggiato unicamente due ex dipendenti della , nel novembre 2020, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte di quest'ultima, stante peraltro l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere il pagamento dei salari in forza del contratto quadro intervenuto tra le parti. La convenuta invoca pertanto l'estraneità alle dimissioni degli altri dipendenti, riconducibili peraltro a normali dinamiche del mercato del lavoro e al ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.
2.1. Ritiene pertanto la convenuta insussistenti le condotte illecite contestate dall'attrice, disponendo peraltro da lungo tempo sia del know-how che di una struttura imprenditoriale e industriale tale da smentire la ricostruzione attorea, non sussistendo peraltro nemmeno i presupposti oggettivi richiesti dalla norma dell'art. 2598 c.c., in ordine alle pretese conoscenze specialistiche dei lavoratori stornati ed eccependo, da ultimo, l'assenza di prova di ciascuna delle voci di danno di cui l'attrice chiede il ristoro. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. 2.2. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, ritenendo sussistente la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Torino, aveva invitato le parti a contraddire su tale questione. Riassegnato il fascicolo e dato atto della sussistenza della competenza del Tribunale ordinario, trattandosi di questione involgente profili di concorrenza sleale c.d. “pura”, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Rigettate le istanze istruttorie di prova orale, la causa, ritenuta matura per
8 la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. La domanda attorea è volta all'accertamento di condotte illecite di concorrenza sleale da parte della convenuta, attuate mediante lo storno di dipendenti, nell'ambito di rapporti contrattuali di subappalto tra le due imprese, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno per le importanti e gravi perdite economiche CP_1 verificatesi in conseguenza di tali illeciti. L'attrice invoca il disposto dell'art. 2598 c.c.; la norma, secondo l'impostazione giurisprudenziale pressochè costante, è volta a tutelare il mercato e l'esigenza pubblicistica che lo stesso si svolga nel rispetto delle regole generali di correttezza.
3.1. La concorrenza, forma di competizione che si sviluppa nel mercato economico, di regola lecita, diviene illecita quando si realizza strumenti che permettono di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato altrui ovvero della clientela del concorrente, o ancora, quando è volta ad estromettere dal mercato altre imprese. In altri termini, la concorrenza è normalmente ammessa ed anzi stimolata, al fine di favorire, nell'ambito della libertà di iniziativa economica, sia la migliore offerta di prodotti e servizi al pubblico che l'innovazione e della crescita economica in generale. Costituiscono invece illecito quelle attività concorrenziali distorsive, condotte con metodologie scorrette in quanto volte a danneggiare l'impresa concorrente, in termini economici, di immagine e di posizionamento sul mercato. Sotto tale profilo, ai fini del perfezionamento dell'illecito concorrenziale descritto dall'art. 2598 c.c. è richiesta la sola potenzialità o il pericolo di danno, integrata dalla idoneità della condotta a causare un pregiudizio. Il danno che ne consegue non è in re ipsa, ma richiede l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato, secondo i principi generali che regolano la materia del risarcimento del danno da fatto illecito.
3.2. La norma in questione descrive tre tipologie di atti di concorrenza sleale: ai nn. 1 e 2 della disposizione sono descritti gli atti tipici di concorrenza volti a danneggiare l'altrui azienda, mediante l'utilizzo di segni distintivi volti a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente e la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'altrui attività volti a cagionarne discredito. Il n. 3 della norma descrive invece atti atipici di concorrenza sleale secondo una clausola generale e aperta;
trattasi di norma in bianco di tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (C. Civ. n. 18772/2019). La finalità della norma è quella di tutelare l'iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost., quale “…valore guida da considerare leso ogni qualvolta che l'equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle quali le eccezion stesse debbono rispondere” (C. Civ. n. 11859/1997).
3.3. Tra le condotte sanzionate e riconducibili alla disposizione del comma 3 della norma rientra senz'altro lo storno di dipendenti, atto di concorrenza sleale diretto nei confronti di un concorrente determinato e che consiste nel sottrarre, all'impresa concorrente, personale dipendente mediante metodi particolarmente persuasivi, al fine di indurre i lavoratori a dimettersi dall'impresa concorrente, per poi assumerli. In un
9 contesto concorrenziale e nella prospettiva della richiamata libertà economica, tale pratica non è in assoluto illecita e inammissibile, posto che, al contrario, si interferirebbe sul funzionamento del mercato del lavoro e della libertà dei lavoratori di scegliere l'offerta di lavoro maggiormente confacente alle proprie attitudini e capacità lavorative. Le condotte divengono tuttavia illecite se connotate da determinati elementi caratterizzanti.
3.4. Nel dettaglio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della sussistenza dell'illecito devono ricorrere un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. L'elemento oggettivo dello storno di dipendenti ricorre quando tale condotta è attuata con l'intento di disgregare l'azienda rivale, desumibile da diversi indizi quali l'elevato numero di dipendenti sottratti all'impresa rivale, in particolare di quelli in possesso di particolari competenze e qualifiche tecniche, la concentrazione temporale delle assunzioni dei dipendenti o dei collaboratori, la contestuale sottrazione di segreti;
l'attuazione di tali condotte mediante metodi particolarmente insidiosi, quale, ad esempio, l'opera degli stessi funzionari dell'impresa concorrente. In altri termini, l'elemento oggettivo consiste nella disgregazione dell'organizzazione aziendale della impresa rivale, in modo da vanificare gli sforzi di investimenti di quest'ultima, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno (C. Civ. n. 31203/2017; C. Civ. n. 20228/2013; C. Civ. n. 23045/2008; C. Civ. n. 13424/2008).
3.5. Correlativamente, l'elemento soggettivo si concreta nell'animus nocendi, ovvero nell'intenzione di danneggiare l'altrui impresa, che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale. Si pone pertanto al di fuori del perimetro dell'illiceità la normale contrattazione per il passaggio di lavoratori da un'impresa all'altra, in quanto espressione della libera circolazione del lavoro e della richiamata libertà di iniziativa economica. Costituisce difatti diritto dell'imprenditore quello di “sottrarre” dipendenti alle imprese concorrenti mediante mezzi leciti, quali la promessa di un trattamento retributivo migliore, aspettative di crescita professionale, così come è diritto del lavoratore cambiare la propria posizione lavorativa, vieppiù nel momento in cui, acquisito un bagaglio di conoscenze e di competenze specifiche, decida di investirle in una diversa occupazione, anche al fine di una propria crescita personale e professionale.
3.6. La ricostruzione fin qui richiamata è ben sintetizzata da una recente pronuncia, di legittimità, che ha chiarito che “…per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per violazione del criterio della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi) sia pur cristallizzata in elementi indicatori di carattere oggettivo;
inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto. La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori di un'impresa a un'altra concorrente, né dalla constatazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in
10 quanto tali legittime); è necessario, invece, che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi del mercato;
in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (C. Civ. n. 8581/2022). In conclusione, ai fini della sussistenza dello storno dei dipendenti quale atto anticoncorrenziale, devono ricorrere diversi elementi: la quantità e qualità del personale stornato e la sua collocazione nella struttura dell'impresa concorrente;
le modalità del passaggio dei dipendenti da un'impresa all'altra; le difficoltà di sostituzione del personale sottratto;
i metodi adottati per indurre i dipendenti a passare all'impresa concorrente.
3.7. Quanto all'ipotesi in cui l'imprenditore si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, la giurisprudenza ha altresì chiarito tale condotta non integra ex se un atto illecito e contrario alla legittima concorrenza, essendo invece necessario che l'imprenditore si appropri, tramite il dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva dell'altro datore di lavoro, o che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui è tenuto il dipendente stesso (C. Civ. n. 13550/2017). 4. Alla luce di tali coordinate interpretative, la domanda attorea deve essere rigettata, non sussistendo la prova della condotta di concorrenza sleale, da parte della convenuta, nei termini innanzi descritti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. In primo luogo, occorre preliminarmente rilevare che soltanto con gli scritti conclusivi parte attrice invoca la fattispecie della concorrenza sleale, invocando l'abuso di dipendenza economica e richiamando a tal fine la disciplina descritta dall'art. 9 l. 192/1998, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive. È appena il caso di evidenziare la assoluta inammissibilità di tale allegazione, trattandosi di questione dedotta per la prima volta negli scritti conclusivi, tale da costituire domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, e pertanto modificata ben oltre le preclusioni stabilite dall'art. 183 co. 6 c.p.c.. 4.1. Nel merito, è circostanza pacifica, risultando dalla comune prospettazione delle parti e per quanto documentato in atti, che tra le due società odierne parti del giudizio sia in essere un rapporto contrattuale di appalto, regolato in via generale dal contratto quadro (doc. 3 fascicolo parte attrice), avente ad oggetto la realizzazione di opere e di lavori via via concordati tra le parti e disciplinati da specifici accordi (doc. 4 fascicolo parte attrice), con corrispettivo determinato a corpo, mediante scambio di offerte economiche predisposte dall'appaltatrice in base ai servizi richiesti dalla società committente (doc. 5 fascicolo parte attrice). Ciò posto, l'attrice allega la sussistenza di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., consistenti nello storno di venti dipendenti che, secondo la ricostruzione attorea, sono stati avvicinati da dipendenti e responsabili della , o da società a questa collegate, e da questi convinti a dimettersi CP_1 dalla società attrice per essere assunti o direttamente dalla società convenuta o da società terze ma operanti negli stessi cantieri della CP_1
11 4.2. La circostanza era stata oggetto di specifica contestazione formulata nel febbraio 2020 dal responsabile della società attrice alla convenuta, che aveva lamentato, come si legge nell'oggetto della mail, la “razzia mio personale” (doc. 7 fascicolo parte attrice), in particolare censurando il contegno di tale , dipendente di , in ordine allo Per_3 CP_1 storno del dipendente con la qualifica di saldatore La società convenuta, in Tes_5 persona di aveva riscontrato tale comunicazione, rappresentando Testimone_1 di esser stato contattato direttamente dal saldatore in quanto “in difficoltà nel cantiere di Napoli” (doc. 8 fascicolo parte attrice), assumendosi la colpa di quanto accaduto, a causa peraltro di una “esigenza imminente”.
4.3. La condotta di concorrenza sleale, per quanto allegato dall'attrice, concerne in particolare venti dipendenti della stessa, assunti tra il 2017 e il 2018 e tutti con specifiche qualifiche. A tal fine l'attrice ha prodotto le buste paga di saldatore (doc. Tes_3
21 fascicolo parte attrice); (doc. 22 fascicolo parte Controparte_12 attrice); saldatore (doc. 23 fascicolo parte attrice), , saldatore Tes_5 Testimone_6
(doc. 24 fascicolo parte attrice); saldatore (doc. 25 fascicolo parte Persona_4 attrice); carpentiere tubista (doc. 26 fascicolo parte attrice); Parte_11 Tes_7
saldatore (doc. 27 fascicolo parte attrice); , saldatore (doc.
[...] Controparte_13
28 fascicolo parte attrice); , carpentiere (doc. 29 fascicolo parte attrice); CP_14
, carpentiere (doc. 30 fascicolo parte attrice); , saldatore CP_15 Testimone_10
(doc. 31 fascicolo parte attrice); manovale (doc. 32 fascicolo parte Persona_2 attrice); manovale (doc. 33 fascicolo parte attrice); , tubista Persona_5 Per_6
(doc. 34 fascicolo parte attrice); impiegato (doc. 35 fascicolo Testimone_8 parte attrice); manovale (doc. 36 fascicolo parte attrice); , Controparte_3 Testimone_9 saldatore (doc. 37 fascicolo parte attrice); carpentiere (doc. 38 fascicolo CP_16 parte attrice); saldatore (doc. 39 fascicolo parte attrice) e Controparte_17 [...]
carpentiere (doc. 40 fascicolo parte attrice). Le dimissioni dei lavoratori sono CP_18 avvenute tra il 2019 e il 2021. 4.4. A dire dell'attrice, i lavoratori si sarebbero dimessi su pressione dei responsabili della adombrando l'esistenza di un “metodo Simic” strutturato proprio al fine di CP_1 sottrarre i lavoratori dipendenti alla società attrice per assumerli alle dipendenze della società convenuta o di altre società a questa collegata e attuato nei cantieri della società committente. Nel dettaglio, secondo la ricostruzione attorea, i lavoratori più meritevoli sarebbero stati “adescati” dai responsabili di e altre società subappaltatrici della CP_1 stessa, con le lusinghe di migliori offerte lavorative, che avrebbero indotto i dipendenti di Parte
a comunicare inaspettatamente le dimissioni, per poi essere assunti presso la CP_1
o agenzie interinali e altre società di fiducia della medesima. La ricostruzione attorea prova troppo poco.
4.5. Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, i dipendenti Persona_2
e tra novembre e dicembre 2020,
[...] CP_2 Testimone_8 sarebbero stati avvicinati da un responsabile della società Parte_5 subappaltatrice presso un cantiere della società convenuta in Crespellano;
in particolare, il NI sarebbe stato indotto a dimettersi dall'attrice per passare alle dipendenze di
[...]
[...]
[...] [
per essere impiegato presso lo stesso cantiere;
il avrebbe rifiutato la Parte_12 Per_2 proposta di rinnovo contrattuale offerto dall'attrice, per essere assunto da
[...]
mentre il dipendente dopo aver rassegnato le Parte_5 Testimone_8 dimissioni, era passato alle dipendenze della stessa CP_1
4.6. Sul punto si deve osservare che la convenuta ha ammesso di aver assunto unicamente due dipendenti, e che avevano Controparte_3 Testimone_8 rassegnato le proprie dimissioni dall'attrice a causa dei ritardi nel pagamento della retribuzione. Di tale circostanza, peraltro, la convenuta ha offerto prova, risultando la comunicazione del 4 dicembre 2020 con cui il responsabile della CP_1 Pt_3
, aveva rappresentato alla società attrice le doglianze di diversi dipendenti di
[...] quest'ultima, tra cui il e il in ordine al mancato pagamento delle Tes_8 Per_2 retribuzioni, cui aveva provveduto, in forza del vincolo di solidarietà discendente dal Parte contratto di appalto, la stessa società come risulta dal riscontro inviato dalla CP_1 in pari data (doc. 3 fascicolo parte convenuta). Il sollecito di pagamento era stato peraltro preceduto da altra segnalazione da parte della in ordine al mancato pagamento CP_1 delle retribuzioni di ben otto dipendenti della società attrice. In altri termini, la circostanza che le dimissioni dei tre dipendenti si fossero verificate tra novembre e dicembre 2020, induce a ritenere che gli stessi si fossero dimessi, evidentemente, per questioni relative ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.
4.7. Nulla viene specificamente allegato e documentato in ordine agli altri lavoratori interessati dallo storno posto in essere dalla convenuta, direttamente o per il tramite di altre imprese alla stessa collegate, né vi è la prova della riconducibilità della società
[...]
così come delle agenzie interinali Argon General Construction e Open Job, Parte_5 nella “sfera di influenza” della società convenuta. Quand'anche un collegamento si reputasse esistente, non vi è in ogni caso la prova, attraverso tale condotta, dell'animus nocendi in capo alla società convenuta, in termini di vantaggio che avrebbe conseguito per effetto dello storno dei dipendenti, non risultando la dimostrazione, sostanzialmente, che lo storno dei dipendenti sia stato posto in essere con lo specifico intento, da parte della convenuta, di danneggiare l'impresa attrice sottraendo risorse e know-how, posto che, come già innanzi rilevato, l'assunzione di dipendenti dimissionari è circoscritta a poche unità.
4.8. E ciò anche in conformità alle richiamate coordinate interpretative, posto che lo storno di dipendenti in sé, come già rilevato, non costituisce attività illecita, ma espressione del principio di libera circolazione del lavoro, diventando attività illecita soltanto solo se attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui impresa e con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale. A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, affinchè lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., è necessario che i dipendenti interessati dallo storno siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato
13 prima di quanto sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche (C. Civ. n. 13424/2008; C. Civ. n. 9386/2012).
4.9.
Considerato che
tutti i dipendenti interessati dalla pretesa attività illecita di storno risultano essere operai, ciascuno addetto a una specifica mansione, come emerge dalla documentazione depositata in atti dall'attrice (docc. 21-40 fascicolo parte attrice), e che la società convenuta, per stessa ammissione dell'attrice, è leader nel proprio settore a livello mondiale, a fortiori, la prova del vantaggio che la società convenuta avrebbe ritratto dalla condotta illecita di storno dei dipendenti, doveva essere ancora più rigorosa. In altri termini, ed in conclusione, si deve ritenere insussistente la prova della condotta illecita di storno dei dipendenti da parte della convenuta, non risultando la prova né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo, nei termini innanzi descritti. Né tale prova poteva essere offerta per mezzo di una inammissibile prova orale, come già osservato nell'ordinanza di rigetto del 17 gennaio 2024, che integralmente si richiama.
5. La domanda attorea di accertamento delle condotte anticoncorrenziali da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 2598 c.c., deve pertanto essere rigettata, con assorbimento della correlativa domanda di risarcimento del danno, avente ad oggetto diverse voci: calo di fatturato, perdita di chance, in termini di utile per commesse rifiutate, mancato incasso e spese sostenute per contenziosi, spese di ricerca e formazione, costi diretti gestione amministrativa dei lavoratori stornati e danno d'immagine e del tutto apoditticamente quantificato in euro 400.000,00. 5.1. Sul punto, fermo restando quanto innanzi si è osservato, in ordine alla insussistenza delle condotte illecite di storno, è appena il caso di evidenziare che il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale non si sottrae alle normali regole probatorie in materia risarcitoria, con la conseguenza che il danneggiato deve offrire la prova sia delle effettive e concrete conseguenze dannose subite in conseguenza dell'attività illecita, sia in termini di perdita economica che in termini di esborsi sostenuti e, correlativamente, della riconducibilità di tali pregiudizi alla condotta illecita, in termini di nesso causale.
5.2. Sotto tale profilo, nulla è stato allegato e documentato dall'attrice, che si è limitata ad un richiamo del fatturato, peraltro dovendosi rilevare, per quanto allegato dalla stessa attrice, un aumento del fatturato totale nell'anno 2021, pur a fronte di un sensibile aumento del costo del personale e un aumento dell'anno 2022, rispetto all'anno 2019, a fronte della riduzione dei costi del personale. Stesso a dirsi per quanto concerne l'asserito rifiuto di ulteriori commesse, non risultando la prova della riconducibilità di tali perdite al preteso illecito.
5.3. A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, in tema di danno alla reputazione commerciale derivante dall'attività di concorrenza sleale, il danno all'immagine non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e specificamente dimostrato da chi invochi il risarcimento, anche mediante una prova per presunzioni, che il danneggiato deve specificamente allegare e non potendo ritenersi sussistente sulla base della “mera idoneità” dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base
14 del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa (C. Civ. n. 21586/2023). Per i motivi fin qui esposti, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, in ragione dell'integrale rigetto della domanda attorea, quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., non risultando la manifesta e inequivocabile inammissibilità o infondatezza delle domande e avendo richiesto la domanda attorea una attività istruttoria sia pur di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede, in rigetto della domanda attorea: rigetta integralmente le domande della società Parte_1 condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta. Cuneo, 27 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 614/2022 avente ad oggetto illecito ex art. 2598 c.c. DA
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luca Mazzanti e dell'Avv. Federico Villa, come da procura in atti ATTRICE CONTRO ( ), con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Rossi, come da CP_1 P.IVA_2 procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE per le ragioni in fatto e in diritto dedotte nel corso del presente giudizio, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo, contraris reiectis: ö nel merito:
accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, le condotte poste in essere da nei confronti di configurano CP_1 Pt_1 Parte_1 illecito ex art. 2598 c.c. e per l'effetto condannare a rifondere CP_1 [...]
dei danni subiti, condannando la stessa convenuta al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma prudenziale di € 400.000,00, ovvero della diversa minore o maggiore somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio;
ö In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge;
ö In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate e ingiustamente rigettate dal G.I., ammettendo prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.2.2017 e sino al 9.10.2019 con mansione di Parte_1 saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 2. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.3.2017 e sino al 8.10.2019 con mansione di Parte_1 carpentiere? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 3. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso NFW
1 Impiantistica Industriale s.r.l. dal 17.9.2018 al 17.11.2018 e poi dal 14.3.2019 al 31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 4. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso
[...] dal 12.9.2018 al 12.11.2018 e poi dal 11.3.2019 al Parte_1
31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 5. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
da giugno 2018 ad ottobre 2018 con mansione di Parte_1 saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 6. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 1.6.2017 al 20.11.2020? Se sì, da quanto tempo Parte_1 svolge questa mansione? 7. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
28.11.2017 al 31.10.2020 con mansione manovale Parte_1
d'officina? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 8. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
14.3.2018 al gennaio 2020 con mansione di Parte_1 saldatore? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 9. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...]
1.6.2017 al maggio 2019 con mansione di saldatore? Parte_1
Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? Parte 10. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
1.6.2017 a ottobre 2020? Se sì, da quanto tempo Parte_1 svolge questa mansione? 11. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso
[...] dal 30.3.2017 al 31.12.2020 con mansione tubista? Parte_1
Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? Parte 12. Vero che lei, nel corso del rapporto di lavoro con , prestava la propria attività presso i cantieri in cui la sua datrice di lavoro operava in qualità di subappaltatrice
? CP_1 Parte 13. Vero che durante l'esecuzione del rapporto di lavoro con , uno o più rappresentanti di (tra i cui i sigg.ri , , CP_1 Parte_2 Persona_1
e le hanno offerto un contratto di lavoro Testimone_1 Parte_3 con sé o con una società interinale per continuare a svolgere l'attività lavorativa Parte presso il medesimo cantiere in cui già lavorava quale cantiere di ? Se sì, vero Parte che le hanno consigliato di dimettersi da ?
14. Vero che lei ha interrotto il predetto rapporto di lavoro per dimissioni volontarie?
15. Vero che dopo essersi dimesso da ha continuato Parte_1
a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di altri datori di lavoro presso i medesimi cantieri di ? CP_1 Parte 16. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto dalla
2 società interinale Pt_4
17. Vero che nel periodo di assunzione presso Lei ha prestato comunque attività Pt_4 lavorativa presso i cantieri ? Se sì, da chi prendeva ordini? Chi era il suo CP_1 superiore/responsabile? Parte
18. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto da CP_1
[...] Parte 19. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a lei è stato assunto dalla società Parte_5
20. Vero che nel periodo di assunzione presso Lei ha prestato Parte_5 comunque attività lavorativa presso i cantieri ? Se sì, da chi prendeva ordini? CP_1
Chi era il suo superiore/responsabile?
21. Vero che la Sua domanda di dimissioni del 1.1.2021 è stata inviata per Suo conto dal sig. dipendente di ? Parte_6 CP_1 Parte
22. Vero che Lei è dipendente di sin dal 2017, anno della sua costituzione?
23. Vero che Lei, all'interno della società, si occupa della gestione del personale dipendente? In particolare è Lei che si occupa di verificare le presenze dei singoli Parte dipendenti nei vari cantieri di ? Se sì, Lei si occupava anche della gestione dei Parte dipendenti presso i cantieri oggetto di subappalto tra e ? CP_1
24. Vero che a fare tempo dall'anno 2018 nell'ambito dei tabulati attestanti le CP_1 Parte presenze dei vari lavoratori nei cantieri in cui era coinvolta come subappaltatrice di iniziò a riscontrare la presenza, tra gli operai di imprese CP_1 concorrenti, di alcuni lavoratori che in precedenza avevano lavorato alle Parte dipendenze di ? Parte
25. Vero che fino al mese di maggio 2020 trasmetteva a mensilmente i CP_1 tabulati di cui al precedente capitolo a mezzo fax?
26. Vero che a far tempo da maggio 2020, ha iniziato a comunicare le presenze CP_1 Parte dei dipendenti di presso i cantieri solo telefonicamente e non più a mezzo fax?
27. Vero che nel novembre 2020, lei contattava il sig. Persona_2 Parte (dipendente di a fare tempo dal 2017) per il rinnovo del contratto di lavoro? Se sì, vero che il dipendente rifiutava tale rinnovo in quanto il sig. Parte_2 Parte aveva contattato il dipendente per dirgli che non avrebbe più affidato a CP_1 il cantiere di Crespellano in cui lo stesso era impiegato?
28. Vero che lei era presente quando il sig. legale rappresentante di Tes_2 [...]
ha contattato l'ex dipendente di per offrirgli un Parte_5 Controparte_2 contratto di lavoro con loro? Se sì, vero che in tale situazione era stato suggerito al dipendente di rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro CP_2 Parte con , tornare a casa (Romania) per due settimane e successivamente accettare la proposta di lavoro di Parte_5
29. Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al precedente punto il sig. Tes_2 garantì al sig. di continuare a lavorare per per il tramite di CP_2 CP_1 [...]
segnalando la propria società come subappaltatrice della stessa Parte_5
? CP_1
3 Parte 30. Vero che a fare tempo dal 2017 i rapporti tra e erano talmente CP_1 Parte consolidati al punto che il poteva definirsi monomandataria con unico committente ? CP_1
31. Vero che dall'anno 2019 il volume degli affari intrattenuti con subì una CP_1 flessione con conseguente calo di fatturato?
32. Vero che la problematica relativa alle dimissioni rassegnate da alcuni dipendenti di Parte
e della loro successiva assunzione presso altre società operanti nei cantieri di venne sottoposta all'attenzione dei responsabili di , in particolare al CP_1 CP_1 sig. Parte_3 Parte
33. Vero che a far data dal 2019 ha iniziato a riscontrare problematiche nell'esecuzione di commesse per clienti terzi rispetto a ? Se sì, dica il teste a CP_1 cosa si dovevano tali problematiche. Parte
34. Vero che nel contesto descritto nel punto precedente ha assunto un elevato numero di dipendenti in sostituzione di alcuni lavoratori che si erano dimessi nel medesimo periodo?
35. Vero che nel medesimo periodo, ossia negli anni 2019 e 2020, sono state registrati licenziamenti da parte dei NFW per mancato superamento del periodo di prova nei confronti di dipendenti neoassunti?
36. Vero che lei era impiegato presso il cantiere di relativo all'esecuzione del Pt_7 Parte contratto di appalto che aveva sottoscritto con Cefla S.C. a partire da settembre 2020 a gennaio 2021? Se sì, il teste riferisca quanti erano a settembre 2020 i dipendenti impiegati nell'appalto.
37. Vero che su un numero complessivo di dipendenti impiegati presso l'appalto relativo al cantiere di di cui al precedente capitolo, pari a n. 20, sono stati licenziati Pt_7 almeno n. 11 dipendenti? Parte
38. Vero che in data 16.1.2020 ha sottoscritto un contratto per il montaggio di tubazioni, apparecchiature, accessori d'impianto e supporti secondari inerenti al progetto Calcasieu Pass LNG con Ram Power come da documento che le si rammostra doc. 66?
39. Vero che nell'ambito del predetto contratto di appalto con Ram Power di n. 26 lavoratori inizialmente selezionati per l'esecuzione dell'opera solo n. 9 dipendenti sono rimasti impiegati nell'appalto sino a completa esecuzione? Parte
40. Vero che lei ha svolto la propria attività lavorativa in favore di da aprile 2020 Parte a novembre 2020 presso il cantiere di Avenza ove ha operato come subappaltatore di Ram Power?
41. Vero che da aprile 2020, data di inizio del cantiere, a novembre 2020, data di chiusura del cantiere, sono stati licenziati e assunti almeno 17 dei lavoratori Parte originariamente impiegati da ?
42. Vero che negli anni dal 2019 al 2022 ha intrattenuto rapporti commerciali CP_1 con la società Se sì, dica l'interrogato in base a quale Parte_8 tipologia contrattuale erano disciplinati detti rapporti commerciali.
43. Vero che tra gli incarichi assegnati da ad CP_1 Parte_8
4 rientrano anche attività svolte da quest'ultima presso il cantiere Philip RR di Crespellano (BO)? 44. Vero che dal 2019 al 2022 si è servita, per la somministrazione di CP_1 manodopera, delle agenzie interinali Argon General Construction s.r.l. e Open Job s.r.l.? Dei sigg.ri:
A .f. sui capitoli di prova nn. 1, 11, 12, 13, 14, Tes_3 C.F._1
15, 16, 17;
M (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 2, 12, 13, Testimone_4 C.F._2
14, 15, 16, 17;
M .f. sui capitoli di prova nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Tes_5 C.F._3
Se c.f. sui capitoli di prova nn. 4, 12, 13, 14, Testimone_6 C.F._4
15, 16, 17;
G .f. sui capitoli di prova nn. 5, 12, 13, 14, 15, Tes_7 C.F._5
16, 17;
G (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 6, 12, Testimone_8 C.F._6
13, 14, 15, 18;
M (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 7, 12, Persona_2 C.F._7
13, 14, 15, 19, 20;
Fl c.f. ) sui capitoli di prova nn. 8, 12, 13, 14, 15, Testimone_9 C.F._8
18;
C (c.f. ) sui capitoli di prova nn. 9, 12, 13, Testimone_10 C.F._9
14, 15, 18, 36, 37; Controparte_
Pi c.f. sui capitoli di prova nn. 10, 12, 13, 14, C.F._10
15, 18;
Pe .f. sui capitoli di prova nn. 11, 12, 13, 14, 15, 18, CP_4 C.F._11
21;
R /o sui capitoli nn. 22, 23, 24, CP_5 Parte_1
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
L c.f. sui capitoli di prova nn. 22, 23, 24, 25, Tes_11 C.F._12
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
T .f. ) sui capitoli di prova n. 36, 37, 38, 39, 40, 41; Tes_12 C.F._13
M .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Tes_13 C.F._14
M .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Tes_14 C.F._15 Testimone_
Pe .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; C.F._16
D .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Parte_9 C.F._17
Fe c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_6 C.F._18
V (c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, Controparte_7 C.F._19
41;
T c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_8 C.F._20
Be c.f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Controparte_9 C.F._21
T .f. ) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; CP_10 C.F._22
5 Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di CP_1 sui capitoli di prova n. 42, 43, 44;
Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. per:
– l'esibizione delle fatture emesse da nei confronti di Parte_8 CP_1 negli anni 2020, 2021 e 2022 per come registrate nelle scritture contabili della
[...] convenuta;
– l'esibizione dei giornali di cantiere relativi agli incarichi assunti dalla convenuta e subappaltate all'attrice, negli anni 2019, 2020 e 2021 nei confronti dei committenti e Parte presso i cantieri di seguito indicati (tutti ricavabili dagli ordini prodotti da sub doc. 5: (i) AO cantiere di Govone (CN); (ii) LI RR cantiere di Valsamoggia (BO); (iii) LI RR cantiere di Crespellano (BO); (iv) LI RR sede Bucarest (Romania); (v) AM Italia S.p.A. cantiere Ex Falco – Pomposa (RA); (vi) , cantiere di Pozzuolo Martesana (MI); CP_11
(vii) TAA Basf di Pontecchio Marconi (BO) (viii) Comas S.p.A. cantiere di Silea (TV)
– per l'esibizione delle fatture emesse da Argon General Constructor s.r.l. nei confronti di negli anni 2020, 2021 e 2022 come registrate nelle scritture contabili CP_1 della convenuta.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- 1) respingere le domande avversarie poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
- 2) dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio, ivi compreso il 15% per spese generali e tenuto conto che il presente atto è stato redatto mediante collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014;
- 3) dichiarare tenuta e condannare altresì l'attrice al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- 4) in via istruttoria, occorrendo:
- 4.1) ammettere i seguenti 3 capitoli di prova avanzati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (ove ritenuti necessari):
1. Vero che nel mese di ottobre 2020 disponeva di n. 274 dipendenti, CP_1 come risulta dal doc. 15 che si rammostra al test;
2. Vero che di questi 274 dipendenti, 18 sono saldatori, 61 carpentieri, 32 tubisti e 25 meccanici;
3. Vero che tali operai sono muniti di qualifiche e/o specializzazioni. Si indica a teste la signora nata a [...] il [...] Testimone_16
6 dipendente ufficio paghe. CP_1
- 4.2) rigettare l'ammissione di tutte le istanze di prova avversarie per le ragioni sopra evidenziate, instando – per la denegata ipotesi di ammissione – che siano sentiti in controprova, su tutti i capitoli eventualmente ammessi, i se- guenti testimoni: (c.f.: ), Parte_2 C.F._23 Tes_17
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._24 Parte_3
, dipendenti C.F._25 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice operante nel settore Parte_10 dell'impiantistica industriale, ha convenuto in giudizio la società operante nel CP_1 campo industriale a livello mondiale, con cui ha avuto, dal 2017, rapporti contrattuali di subappalto, al fine di accertare la sussistenza di condotte illecite anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2598 c.c., poste in essere dalla convenuta, nell'ambito di tali rapporti contrattuali e consistenti, in particolare, nello storno di dipendenti. Allega l'attrice che i rapporti contrattuali con la convenuta erano regolati, in generale, da accordi quadro, rinnovati periodicamente, che trovavano specifica attuazione, con riguardo a incarichi specifici, con documenti integrativi, con corrispettivo determinato a corpo, con scambio di offerte economiche e in base ai servizi richiesti dalla subappaltante. Nel 2018, secondo la ricostruzione proposta dall'attrice, si sono verificati episodi di dimissioni volontarie da parte di dipendenti esperti, assunti poco dopo da società concorrenti nei medesimi cantieri di o alle dipendenze dirette di quest'ultima, a suo dire indotti da personale CP_1 della società convenuta ad accettare proposte di impiego presso la società appaltatrice o altre società a quest'ultima riconducibili.
1.1. Tali circostanze erano state formalmente contestate dall'attrice; nondimeno la convenuta aveva proseguito in tale attività illecita con conseguente grave danno per la Parte società che, a causa della riduzione del personale, aveva rifiutato diverse commesse di altre società, alcune delle quali avevano contestato alla società attrice la minore qualità e affidabilità negli incarichi subappaltati, conferiti a personale non munito di adeguata esperienza, con conseguenti richieste risarcitorie. Le contestazioni formulate dall'attrice alla convenuta, volte alla cessazione delle condotte anticoncorrenziali, sono rimaste senza esito, così come l'invito alla negoziazione assistita.
1.2. Per l'effetto, la società attrice ha introdotto il presente giudizio contestando le condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla convenuta e costituite dallo storno di almeno venti dipendenti di maggiore esperienza, che avrebbero interrotto il rapporto di lavoro con l'attrice per passare alle dipendenze di società interinali o operanti negli stessi cantieri di richiamando a tal fine i tabulati di presenza dei lavoratori in cantiere, CP_1 non più trasmessi da a partire da maggio 2020, lamentando altresì le modalità con CP_1
7 cui i lavoratori sarebbero stati convinti dalla a interrompere il rapporto di lavoro CP_1 Parte con al fine di passare alle dipendenze della convenuta.
1.3. Secondo la prospettazione attorea, tali condotte illecite hanno arrecato gravi danni consistenti nel rifiuto di commesse a causa della carenza numerica e di qualità del personale impiegato nei cantieri, nella riduzione di ordini da parte di con CP_1 conseguente drastica diminuzione del fatturato annuo, oltre alla perdita di chances, per la mancanza di personale specializzato in grado di garantire la realizzazione di opere ad alta specializzazione. Per l'effetto, invocando la violazione della norma dell'art. 2598 c.c., in ragione della sottrazione del personale qualificato da parte di al fine di acquisire il CP_1 know-how dell'attrice, ritenendo sussistente pertanto il requisito soggettivo della malafede della convenuta, ha concluso chiedendo l'accertamento di tali condotte illecite e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in conseguenza del calo di fatturato, del mancato incasso e spese sostenute per le controversie con società appaltanti, le spese di ricerca e formazione del personale, costi diretti e indiretti per la gestione dei lavoratori stornati e di quelli sostituiti e il danno di immagine, quantificati in via prudenziale in euro 400.000,00.
2. La convenuta si è costituita contestando di aver mai sottratto personale alla società attrice, al fine di conseguire indebiti vantaggi concorrenziali, risultando peraltro che allo stato la società continua ad assegnare subappalti alla società attrice. Nel CP_1 dettaglio, la convenuta contesta la sussistenza di condotte distrattive relative ai venti Parte dipendenti dell'attrice, avendo ingaggiato unicamente due ex dipendenti della , nel novembre 2020, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte di quest'ultima, stante peraltro l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere il pagamento dei salari in forza del contratto quadro intervenuto tra le parti. La convenuta invoca pertanto l'estraneità alle dimissioni degli altri dipendenti, riconducibili peraltro a normali dinamiche del mercato del lavoro e al ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.
2.1. Ritiene pertanto la convenuta insussistenti le condotte illecite contestate dall'attrice, disponendo peraltro da lungo tempo sia del know-how che di una struttura imprenditoriale e industriale tale da smentire la ricostruzione attorea, non sussistendo peraltro nemmeno i presupposti oggettivi richiesti dalla norma dell'art. 2598 c.c., in ordine alle pretese conoscenze specialistiche dei lavoratori stornati ed eccependo, da ultimo, l'assenza di prova di ciascuna delle voci di danno di cui l'attrice chiede il ristoro. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. 2.2. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, ritenendo sussistente la competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Torino, aveva invitato le parti a contraddire su tale questione. Riassegnato il fascicolo e dato atto della sussistenza della competenza del Tribunale ordinario, trattandosi di questione involgente profili di concorrenza sleale c.d. “pura”, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Rigettate le istanze istruttorie di prova orale, la causa, ritenuta matura per
8 la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. La domanda attorea è volta all'accertamento di condotte illecite di concorrenza sleale da parte della convenuta, attuate mediante lo storno di dipendenti, nell'ambito di rapporti contrattuali di subappalto tra le due imprese, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno per le importanti e gravi perdite economiche CP_1 verificatesi in conseguenza di tali illeciti. L'attrice invoca il disposto dell'art. 2598 c.c.; la norma, secondo l'impostazione giurisprudenziale pressochè costante, è volta a tutelare il mercato e l'esigenza pubblicistica che lo stesso si svolga nel rispetto delle regole generali di correttezza.
3.1. La concorrenza, forma di competizione che si sviluppa nel mercato economico, di regola lecita, diviene illecita quando si realizza strumenti che permettono di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato altrui ovvero della clientela del concorrente, o ancora, quando è volta ad estromettere dal mercato altre imprese. In altri termini, la concorrenza è normalmente ammessa ed anzi stimolata, al fine di favorire, nell'ambito della libertà di iniziativa economica, sia la migliore offerta di prodotti e servizi al pubblico che l'innovazione e della crescita economica in generale. Costituiscono invece illecito quelle attività concorrenziali distorsive, condotte con metodologie scorrette in quanto volte a danneggiare l'impresa concorrente, in termini economici, di immagine e di posizionamento sul mercato. Sotto tale profilo, ai fini del perfezionamento dell'illecito concorrenziale descritto dall'art. 2598 c.c. è richiesta la sola potenzialità o il pericolo di danno, integrata dalla idoneità della condotta a causare un pregiudizio. Il danno che ne consegue non è in re ipsa, ma richiede l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato, secondo i principi generali che regolano la materia del risarcimento del danno da fatto illecito.
3.2. La norma in questione descrive tre tipologie di atti di concorrenza sleale: ai nn. 1 e 2 della disposizione sono descritti gli atti tipici di concorrenza volti a danneggiare l'altrui azienda, mediante l'utilizzo di segni distintivi volti a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente e la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'altrui attività volti a cagionarne discredito. Il n. 3 della norma descrive invece atti atipici di concorrenza sleale secondo una clausola generale e aperta;
trattasi di norma in bianco di tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (C. Civ. n. 18772/2019). La finalità della norma è quella di tutelare l'iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost., quale “…valore guida da considerare leso ogni qualvolta che l'equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle quali le eccezion stesse debbono rispondere” (C. Civ. n. 11859/1997).
3.3. Tra le condotte sanzionate e riconducibili alla disposizione del comma 3 della norma rientra senz'altro lo storno di dipendenti, atto di concorrenza sleale diretto nei confronti di un concorrente determinato e che consiste nel sottrarre, all'impresa concorrente, personale dipendente mediante metodi particolarmente persuasivi, al fine di indurre i lavoratori a dimettersi dall'impresa concorrente, per poi assumerli. In un
9 contesto concorrenziale e nella prospettiva della richiamata libertà economica, tale pratica non è in assoluto illecita e inammissibile, posto che, al contrario, si interferirebbe sul funzionamento del mercato del lavoro e della libertà dei lavoratori di scegliere l'offerta di lavoro maggiormente confacente alle proprie attitudini e capacità lavorative. Le condotte divengono tuttavia illecite se connotate da determinati elementi caratterizzanti.
3.4. Nel dettaglio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della sussistenza dell'illecito devono ricorrere un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. L'elemento oggettivo dello storno di dipendenti ricorre quando tale condotta è attuata con l'intento di disgregare l'azienda rivale, desumibile da diversi indizi quali l'elevato numero di dipendenti sottratti all'impresa rivale, in particolare di quelli in possesso di particolari competenze e qualifiche tecniche, la concentrazione temporale delle assunzioni dei dipendenti o dei collaboratori, la contestuale sottrazione di segreti;
l'attuazione di tali condotte mediante metodi particolarmente insidiosi, quale, ad esempio, l'opera degli stessi funzionari dell'impresa concorrente. In altri termini, l'elemento oggettivo consiste nella disgregazione dell'organizzazione aziendale della impresa rivale, in modo da vanificare gli sforzi di investimenti di quest'ultima, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno (C. Civ. n. 31203/2017; C. Civ. n. 20228/2013; C. Civ. n. 23045/2008; C. Civ. n. 13424/2008).
3.5. Correlativamente, l'elemento soggettivo si concreta nell'animus nocendi, ovvero nell'intenzione di danneggiare l'altrui impresa, che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale. Si pone pertanto al di fuori del perimetro dell'illiceità la normale contrattazione per il passaggio di lavoratori da un'impresa all'altra, in quanto espressione della libera circolazione del lavoro e della richiamata libertà di iniziativa economica. Costituisce difatti diritto dell'imprenditore quello di “sottrarre” dipendenti alle imprese concorrenti mediante mezzi leciti, quali la promessa di un trattamento retributivo migliore, aspettative di crescita professionale, così come è diritto del lavoratore cambiare la propria posizione lavorativa, vieppiù nel momento in cui, acquisito un bagaglio di conoscenze e di competenze specifiche, decida di investirle in una diversa occupazione, anche al fine di una propria crescita personale e professionale.
3.6. La ricostruzione fin qui richiamata è ben sintetizzata da una recente pronuncia, di legittimità, che ha chiarito che “…per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per violazione del criterio della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi) sia pur cristallizzata in elementi indicatori di carattere oggettivo;
inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto. La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori di un'impresa a un'altra concorrente, né dalla constatazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in
10 quanto tali legittime); è necessario, invece, che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi del mercato;
in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (C. Civ. n. 8581/2022). In conclusione, ai fini della sussistenza dello storno dei dipendenti quale atto anticoncorrenziale, devono ricorrere diversi elementi: la quantità e qualità del personale stornato e la sua collocazione nella struttura dell'impresa concorrente;
le modalità del passaggio dei dipendenti da un'impresa all'altra; le difficoltà di sostituzione del personale sottratto;
i metodi adottati per indurre i dipendenti a passare all'impresa concorrente.
3.7. Quanto all'ipotesi in cui l'imprenditore si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, la giurisprudenza ha altresì chiarito tale condotta non integra ex se un atto illecito e contrario alla legittima concorrenza, essendo invece necessario che l'imprenditore si appropri, tramite il dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva dell'altro datore di lavoro, o che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui è tenuto il dipendente stesso (C. Civ. n. 13550/2017). 4. Alla luce di tali coordinate interpretative, la domanda attorea deve essere rigettata, non sussistendo la prova della condotta di concorrenza sleale, da parte della convenuta, nei termini innanzi descritti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. In primo luogo, occorre preliminarmente rilevare che soltanto con gli scritti conclusivi parte attrice invoca la fattispecie della concorrenza sleale, invocando l'abuso di dipendenza economica e richiamando a tal fine la disciplina descritta dall'art. 9 l. 192/1998, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive. È appena il caso di evidenziare la assoluta inammissibilità di tale allegazione, trattandosi di questione dedotta per la prima volta negli scritti conclusivi, tale da costituire domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, e pertanto modificata ben oltre le preclusioni stabilite dall'art. 183 co. 6 c.p.c.. 4.1. Nel merito, è circostanza pacifica, risultando dalla comune prospettazione delle parti e per quanto documentato in atti, che tra le due società odierne parti del giudizio sia in essere un rapporto contrattuale di appalto, regolato in via generale dal contratto quadro (doc. 3 fascicolo parte attrice), avente ad oggetto la realizzazione di opere e di lavori via via concordati tra le parti e disciplinati da specifici accordi (doc. 4 fascicolo parte attrice), con corrispettivo determinato a corpo, mediante scambio di offerte economiche predisposte dall'appaltatrice in base ai servizi richiesti dalla società committente (doc. 5 fascicolo parte attrice). Ciò posto, l'attrice allega la sussistenza di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., consistenti nello storno di venti dipendenti che, secondo la ricostruzione attorea, sono stati avvicinati da dipendenti e responsabili della , o da società a questa collegate, e da questi convinti a dimettersi CP_1 dalla società attrice per essere assunti o direttamente dalla società convenuta o da società terze ma operanti negli stessi cantieri della CP_1
11 4.2. La circostanza era stata oggetto di specifica contestazione formulata nel febbraio 2020 dal responsabile della società attrice alla convenuta, che aveva lamentato, come si legge nell'oggetto della mail, la “razzia mio personale” (doc. 7 fascicolo parte attrice), in particolare censurando il contegno di tale , dipendente di , in ordine allo Per_3 CP_1 storno del dipendente con la qualifica di saldatore La società convenuta, in Tes_5 persona di aveva riscontrato tale comunicazione, rappresentando Testimone_1 di esser stato contattato direttamente dal saldatore in quanto “in difficoltà nel cantiere di Napoli” (doc. 8 fascicolo parte attrice), assumendosi la colpa di quanto accaduto, a causa peraltro di una “esigenza imminente”.
4.3. La condotta di concorrenza sleale, per quanto allegato dall'attrice, concerne in particolare venti dipendenti della stessa, assunti tra il 2017 e il 2018 e tutti con specifiche qualifiche. A tal fine l'attrice ha prodotto le buste paga di saldatore (doc. Tes_3
21 fascicolo parte attrice); (doc. 22 fascicolo parte Controparte_12 attrice); saldatore (doc. 23 fascicolo parte attrice), , saldatore Tes_5 Testimone_6
(doc. 24 fascicolo parte attrice); saldatore (doc. 25 fascicolo parte Persona_4 attrice); carpentiere tubista (doc. 26 fascicolo parte attrice); Parte_11 Tes_7
saldatore (doc. 27 fascicolo parte attrice); , saldatore (doc.
[...] Controparte_13
28 fascicolo parte attrice); , carpentiere (doc. 29 fascicolo parte attrice); CP_14
, carpentiere (doc. 30 fascicolo parte attrice); , saldatore CP_15 Testimone_10
(doc. 31 fascicolo parte attrice); manovale (doc. 32 fascicolo parte Persona_2 attrice); manovale (doc. 33 fascicolo parte attrice); , tubista Persona_5 Per_6
(doc. 34 fascicolo parte attrice); impiegato (doc. 35 fascicolo Testimone_8 parte attrice); manovale (doc. 36 fascicolo parte attrice); , Controparte_3 Testimone_9 saldatore (doc. 37 fascicolo parte attrice); carpentiere (doc. 38 fascicolo CP_16 parte attrice); saldatore (doc. 39 fascicolo parte attrice) e Controparte_17 [...]
carpentiere (doc. 40 fascicolo parte attrice). Le dimissioni dei lavoratori sono CP_18 avvenute tra il 2019 e il 2021. 4.4. A dire dell'attrice, i lavoratori si sarebbero dimessi su pressione dei responsabili della adombrando l'esistenza di un “metodo Simic” strutturato proprio al fine di CP_1 sottrarre i lavoratori dipendenti alla società attrice per assumerli alle dipendenze della società convenuta o di altre società a questa collegata e attuato nei cantieri della società committente. Nel dettaglio, secondo la ricostruzione attorea, i lavoratori più meritevoli sarebbero stati “adescati” dai responsabili di e altre società subappaltatrici della CP_1 stessa, con le lusinghe di migliori offerte lavorative, che avrebbero indotto i dipendenti di Parte
a comunicare inaspettatamente le dimissioni, per poi essere assunti presso la CP_1
o agenzie interinali e altre società di fiducia della medesima. La ricostruzione attorea prova troppo poco.
4.5. Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, i dipendenti Persona_2
e tra novembre e dicembre 2020,
[...] CP_2 Testimone_8 sarebbero stati avvicinati da un responsabile della società Parte_5 subappaltatrice presso un cantiere della società convenuta in Crespellano;
in particolare, il NI sarebbe stato indotto a dimettersi dall'attrice per passare alle dipendenze di
[...]
[...]
[...] [
per essere impiegato presso lo stesso cantiere;
il avrebbe rifiutato la Parte_12 Per_2 proposta di rinnovo contrattuale offerto dall'attrice, per essere assunto da
[...]
mentre il dipendente dopo aver rassegnato le Parte_5 Testimone_8 dimissioni, era passato alle dipendenze della stessa CP_1
4.6. Sul punto si deve osservare che la convenuta ha ammesso di aver assunto unicamente due dipendenti, e che avevano Controparte_3 Testimone_8 rassegnato le proprie dimissioni dall'attrice a causa dei ritardi nel pagamento della retribuzione. Di tale circostanza, peraltro, la convenuta ha offerto prova, risultando la comunicazione del 4 dicembre 2020 con cui il responsabile della CP_1 Pt_3
, aveva rappresentato alla società attrice le doglianze di diversi dipendenti di
[...] quest'ultima, tra cui il e il in ordine al mancato pagamento delle Tes_8 Per_2 retribuzioni, cui aveva provveduto, in forza del vincolo di solidarietà discendente dal Parte contratto di appalto, la stessa società come risulta dal riscontro inviato dalla CP_1 in pari data (doc. 3 fascicolo parte convenuta). Il sollecito di pagamento era stato peraltro preceduto da altra segnalazione da parte della in ordine al mancato pagamento CP_1 delle retribuzioni di ben otto dipendenti della società attrice. In altri termini, la circostanza che le dimissioni dei tre dipendenti si fossero verificate tra novembre e dicembre 2020, induce a ritenere che gli stessi si fossero dimessi, evidentemente, per questioni relative ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.
4.7. Nulla viene specificamente allegato e documentato in ordine agli altri lavoratori interessati dallo storno posto in essere dalla convenuta, direttamente o per il tramite di altre imprese alla stessa collegate, né vi è la prova della riconducibilità della società
[...]
così come delle agenzie interinali Argon General Construction e Open Job, Parte_5 nella “sfera di influenza” della società convenuta. Quand'anche un collegamento si reputasse esistente, non vi è in ogni caso la prova, attraverso tale condotta, dell'animus nocendi in capo alla società convenuta, in termini di vantaggio che avrebbe conseguito per effetto dello storno dei dipendenti, non risultando la dimostrazione, sostanzialmente, che lo storno dei dipendenti sia stato posto in essere con lo specifico intento, da parte della convenuta, di danneggiare l'impresa attrice sottraendo risorse e know-how, posto che, come già innanzi rilevato, l'assunzione di dipendenti dimissionari è circoscritta a poche unità.
4.8. E ciò anche in conformità alle richiamate coordinate interpretative, posto che lo storno di dipendenti in sé, come già rilevato, non costituisce attività illecita, ma espressione del principio di libera circolazione del lavoro, diventando attività illecita soltanto solo se attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui impresa e con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale. A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, affinchè lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., è necessario che i dipendenti interessati dallo storno siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato
13 prima di quanto sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche (C. Civ. n. 13424/2008; C. Civ. n. 9386/2012).
4.9.
Considerato che
tutti i dipendenti interessati dalla pretesa attività illecita di storno risultano essere operai, ciascuno addetto a una specifica mansione, come emerge dalla documentazione depositata in atti dall'attrice (docc. 21-40 fascicolo parte attrice), e che la società convenuta, per stessa ammissione dell'attrice, è leader nel proprio settore a livello mondiale, a fortiori, la prova del vantaggio che la società convenuta avrebbe ritratto dalla condotta illecita di storno dei dipendenti, doveva essere ancora più rigorosa. In altri termini, ed in conclusione, si deve ritenere insussistente la prova della condotta illecita di storno dei dipendenti da parte della convenuta, non risultando la prova né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo, nei termini innanzi descritti. Né tale prova poteva essere offerta per mezzo di una inammissibile prova orale, come già osservato nell'ordinanza di rigetto del 17 gennaio 2024, che integralmente si richiama.
5. La domanda attorea di accertamento delle condotte anticoncorrenziali da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 2598 c.c., deve pertanto essere rigettata, con assorbimento della correlativa domanda di risarcimento del danno, avente ad oggetto diverse voci: calo di fatturato, perdita di chance, in termini di utile per commesse rifiutate, mancato incasso e spese sostenute per contenziosi, spese di ricerca e formazione, costi diretti gestione amministrativa dei lavoratori stornati e danno d'immagine e del tutto apoditticamente quantificato in euro 400.000,00. 5.1. Sul punto, fermo restando quanto innanzi si è osservato, in ordine alla insussistenza delle condotte illecite di storno, è appena il caso di evidenziare che il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale non si sottrae alle normali regole probatorie in materia risarcitoria, con la conseguenza che il danneggiato deve offrire la prova sia delle effettive e concrete conseguenze dannose subite in conseguenza dell'attività illecita, sia in termini di perdita economica che in termini di esborsi sostenuti e, correlativamente, della riconducibilità di tali pregiudizi alla condotta illecita, in termini di nesso causale.
5.2. Sotto tale profilo, nulla è stato allegato e documentato dall'attrice, che si è limitata ad un richiamo del fatturato, peraltro dovendosi rilevare, per quanto allegato dalla stessa attrice, un aumento del fatturato totale nell'anno 2021, pur a fronte di un sensibile aumento del costo del personale e un aumento dell'anno 2022, rispetto all'anno 2019, a fronte della riduzione dei costi del personale. Stesso a dirsi per quanto concerne l'asserito rifiuto di ulteriori commesse, non risultando la prova della riconducibilità di tali perdite al preteso illecito.
5.3. A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, in tema di danno alla reputazione commerciale derivante dall'attività di concorrenza sleale, il danno all'immagine non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e specificamente dimostrato da chi invochi il risarcimento, anche mediante una prova per presunzioni, che il danneggiato deve specificamente allegare e non potendo ritenersi sussistente sulla base della “mera idoneità” dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base
14 del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa (C. Civ. n. 21586/2023). Per i motivi fin qui esposti, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata. 6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, in ragione dell'integrale rigetto della domanda attorea, quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., non risultando la manifesta e inequivocabile inammissibilità o infondatezza delle domande e avendo richiesto la domanda attorea una attività istruttoria sia pur di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede, in rigetto della domanda attorea: rigetta integralmente le domande della società Parte_1 condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta. Cuneo, 27 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
15