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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2416/2022 R.G., promossa
DA
(C.F./P. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 PartitaIVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Borghesi
Massimo, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, via Macanno, n. 32.
ATTORE
CONTRO
LINEA SERVICE SAS DI ES EF & C.
(C.F./P. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, PartitaIVA_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pagliariccio
Luciano, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in S. Elpidio a Mare, Via Porta
Romana, n.84
CONVENUTO oggetto: subappalto conclusioni: come precisate all' udienza del 28/11/2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 16 - accertare l'esistenza dei vizi, difetti e mancanze nelle opere per cui è causa così come eccepiti e dedotti dall'attrice e dichiarare, pertanto, l'inadempimento della società convenuta EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto in essere con la società per le ragioni di fatto e diritto Parte_1 esposte in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il diritto di credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come asseritamente risultante dalla fattura n. 23/FE del 03.05.2022, sussiste nella sola e più contenuta misura di € 6.528,82, salvo il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che a seguito dell'inadempimento della società convenuta, l'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha subito un danno economico pari ad € 23.948,67, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- per l'effetto, operando la compensazione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto al pagamento dell'asserito credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC EF & C con riferimento alla fattura n. 23/FE del 03.05.2022, per i motivi di fatto e diritto esposti innarrativa;
- accertare e dichiarare, dopo aver operato la compensazione, il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento da parte della società convenuta dell'importo residuo di €
17.419,85 a titolo di indennizzo e risarcimento danni per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- per l'effetto condannare la società EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dell'importo di € 17.419,85 per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre 15% spese generali, accessori di legge se ed in quanto dovuti” per il convenuto, come precisate in sede di comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
pagina 2 di 16
2. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
si richiede sin da ora
A-Ammettere prova per testi sui fatti di cui in narrativa, riservandosi indicare i testi e formulare i capitoli
B-CTU sulle opere realizzate al momento del sal e quantificazione della cifra dovuta
6. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/05/2022, in qualità di Parte_1
subappaltante conveniva in giudizio la società EA RV S.a.s. di SC EF &
C. (nel proseguo, EA RV) al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima in forza della fattura n. 23/FE del 03.05.2022 (di € 13.623,57), oltre all'indennizzo per la perdita subita ed il risarcimento dei danni in relazione al contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti in data 15.04.2022, ed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edile, presso l'immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Dei
Mille n. 31/33, oggetto di appalto tra e il committente Condominio Residenze Parte_1
D'Autore.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva il grave inadempimento della società
EA RV nell'esecuzione del contratto di subappalto, lamentando l'esistenza di vizi, difetti e mancanze nelle opere realizzate, nonché la sussistenza di danno da ritardo. asseriva che il credito vantato dalla società subappaltatrice EA RV Parte_1
consistesse nella minor somma di € 6.050,82 rispetto a quella vantata in fattura di €
13.623,57; che a seguito dell'inadempimento avesse subito un danno Parte_1
economico pari ad € 30.105,52 a titolo di esborsi per la messa in pristino, oltre ad €
13.380,00 a titolo di danno da ritardo, quantificato in €446,00 al giorno, per giorni 30, come da penale prevista all' art.
4.5 del contratto;
che tra i due rapporti di debito-credito operasse la compensazione, con residuo positivo a carico dell'attrice per un totale di € 37.434,70.
In data 23.11.2022 si costituiva in giudizio la società EA RV, che insisteva per il respingimento delle domande formulate ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 16 In data 24.11.2022, in sede di prima udienza, il giudice ammetteva il deposito di parte attrice della chiavetta USB (video doc.09 parte attrice) quale supporto video e provvedeva ad assegnare i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Venivano quindi ammesse le prove orali formulate dalle parti e disposta CTU.
Assegnata la causa allo scrivente giudice, all'udienza del 26.10.2023, si procedeva alla assunzione delle prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, ed escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e ; parte convenuta veniva dichiarata decaduta Testimone_4 Testimone_5
dalla prova orale, stante l'assenza dei testimoni e non sussistendo agli atti prova della loro citazione. Veniva quindi conferito l'incarico al CTU Ing. ; l'elaborato peritale Persona_1
veniva depositato in data 07.03.2024.
All'udienza del 09.04.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024 che sostituiva mediante note scritte da depositarsi entro la stessa data, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Unicamente la parte attrice provvedeva alla precisazione delle proprie conclusioni, riducendo gli importi richiesti in base alle risultanze della CTU;
quindi il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione. Anche la comparsa conclusionale è stata depositata unicamente dalla parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa di parte attrice merita accoglimento limitatamente al risarcimento Parte_1
del danno da inadempimento, per come ridotta all'esito della espletata CTU, per i motivi che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il codice civile dedica due soli articoli al subappalto e, precisamente, gli artt. 1656 e 1670 c.c.: il primo attiene alla necessità di autorizzazione conferita da parte del committente all'appaltatore al fine di subappaltare le opere oggetto di appalto, ed il secondo attiene all' azione di regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
pagina 4 di 16 La Suprema Corte si è espressa recentemente, affermando l'autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto, “Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art.
1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.” (Cass. civ., sez. II, 07/01/2025, n. 240)
Deve evidenziarsi che elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dall'appaltatore, subcommittente.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde dell'esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo a quest'ultimo, e non anche al committente, per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto. Infatti,l'assenso al subappalto dato dal committente all'appaltatore, qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della mera facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, vale come mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare il subappalto, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore.” (Cass. civ., sez. I ,
15/06/2018 , n. 15786)
Sulla scorta di tale giurisprudenza, può affermarsi sussistente nel caso di specie l'interesse ad agire dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore EA Serivce S.a.s per Parte_1
danni derivanti da vizi e da ritardo, dal momento che - dome documentato da parte attrice -
l'esigenza di agire in mero accertamento negativo del credito vantato dalla odierna convenuta EA RV è stato dettato dall'emissione da parte di quest'ultima della fattura n. 23/FE del 03.05.2022 (di € 13.623,57) (doc. 03 parte attrice) cui è conseguita, sul piano stragiudiziale, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento grave (doc. 08 parte attrice).
Giova, a tal proposito, ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
pagina 5 di 16 convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)
Occorre ricordare che sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di vizi dell'appalto incide altresì il momento di rilevazione e contestazione dei vizi “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ., sez. II, 09/08/2013, n.19146; cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 03/05/2019, n. 11748)
Ebbene, nel caso che qui occupa parte attrice subcommittente, ha assolto Parte_1
pienamente l'onere probatorio allegando in maniera puntuale la fonte negoziale del proprio diritto, nonché l'inadempimento della convenuta EA RV S.a.s.
La presente vicenda trae origine dal contratto di subappalto (doc. 01 parte attrice), sottoscritto in data 15.04.2022, con cui la società affidava alla società EA RV Pt_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso l'immobile sito in Civitanova Marche (MC),
Via Dei Mille n. 31/33, come dettagliate nel capitolato/preventivo sottoscritto dalle parti
(doc. 02 parte attrice): “preparazione e lavaggio a pressione di pareti esterne prima dell'applicazione del cappotto;
rasature parete con rete in fibra di vetro prima dell'applicazione del cappotto;
posa in opera di cappotto in EPS con grafite dello spessore di 14 cm;
rasatura con rete in fibra di vetro e realizzazione di tonachino su parapetti dei balconi;
fornitura e posa in opera di soglie in pietra serena sui parapetti balconi;
rialzo parapetti finestre e rimozione architrave della muratura sovrastante;
restringimento luce portafinestra
e collegamento mediante barra in ferro della nuova muratura a quella esistente;
rimozione parapetto finestra esistente per trasformazione a porta-finestra; completamento spallette porte finestre, rimozione architrave e muratura sovrastante;
finestra esistente da restringere ed alzare il parapetto;
posa in opera cerchiature su pagina 6 di 16 parete esterna per la realizzazione di una finestra;
una finestra da chiudere;
fornitura e posa in opera di soglie in pietra serena su finestre;
installazione di elementi appositi e rete anticaduta su parapetti nei balconi per svolgimento lavori in sicurezza;
carico, trasporto e scarico cappotto;
realizzazione di parapetti balconi.”
Il contratto per cui è causa (doc 01 parte attrice) prevede all'art. 3 un importo complessivo pari ad € 44.667,44 oltre IVA, da corrispondersi mediante 4 rate, ciascuna pari al 25% dell'importo complessivo, ovvero pari ad € 11.166,86 oltre IVA, da corrispondere da parte di in favore della subappaltatrice EA RV, previa presentazione - da parte di Pt_1
quest'ultima - del relativo SAL (stato di avanzamento lavori).
È stato documentato da parte attrice che in data 03.05.2022 parte convenuta emetteva la fattura n. 23/FE dell'importo di € 13.623,57 (doc. 03 parte attrice), a fronte della quale l'attrice , ravvisatane l'assenza, sollecitava la presentazione del primo SAL (doc. 04 Pt_1
sollecito parte attrice), che quindi veniva inoltrato (doc. 09 parte attrice, per refuso numerato parimenti al video e per il proseguo denominato video 09 parte attrice).
È inoltre incontestato - e quindi pacifico - il fatto che, secondo la previsione di cui all'art. 12 del contratto, veniva realizzato da parte dell'attrice Abitare un sopralluogo in cantiere per operazioni di verifica e collaudo, nel corso del quale emergevano vizi, difetti e mancanze, come documentato in questa sede processuale anche mediante foto e video (doc. 06 parte attrice;
video 09 parte attrice).
EA RV intimava ad il pagamento della fattura n. 23/FE per il tramite del Pt_1
proprio legale (doc. 07 parte attrice) ed a riscontro di tale intimazione l'odierna attrice contestava mediante pec del 20.05.2022 il grave inadempimento della subappaltatrice, nonché l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultima, affermando quindi la risoluzione del contratto (doc. 08 parte attrice).
L'odierna attrice ha provveduto, in primo luogo, a documentare e contestare dettagliatamente i vizi riscontrati in sede del sopralluogo espletato, e a fornire in allegato alla
PEC del 20.05.2022 l'elencazione dettagliata tanto dei vizi che delle spese necessarie alla messa in pristino (doc.05 parte attrice).
Queste le contestazioni in dettaglio, effettuate mediante note scritte afferenti ai vizi riscontrati ed apposte accanto a ciascuna voce presente nel SAL predisposto da EA pagina 7 di 16 RV (doc. 09 parte attrice), esse attengono in particolare alle lavorazioni sul cappotto termico e sulle finestre.
“Il cappotto risulta non essere stato posato secondo normativa e secondo la regola dell'arte: non sono stati eseguiti gli esami e prove di idoneità (prova a strappo); supporto non è stato preparato come indicato dalla direzione lavori: non è stato effettuato il lavaggio di tutte le pareti ad alta pressione con detergente adeguato e successivo risciacquo con acqua pulita;
non sono state chiuse le irregolarità e buchi presenti nella facciata prima dell'applicazione dello stesso;
non è stata eseguita una rasatura propedeutica in quelle porzioni di pareti in cui è stato rimosso il rivestimento in gres porcellanato;
i pannelli non sono stati incollati seguendo lo schema riportato nella bombola di schiuma “TYTAN STYRO PRO” (dimostrabile rimuovendo alcuni pannelli a campione); i pannelli non sono stati posati dal basso verso l'alto; i pannelli non sono stati sfalsati di almeno 25 cm come previsto dalla normativa;
i pannelli non sono stati accostati completamente l'uno all'altro; le fughe presenti tra un pannello e l'altro non sono state riempite con idonea schiuma;
il cappotto a contatto con la copertura non è stato posato con taglio obliquo, pertanto si è generato un ponte termico;
i pannelli posati non risultano regolari e planari, (da una verifica effettuata con l'ausilio di una staggia di 2 ml di lunghezza, tra un pannello e l'altro sono presenti dei vuoti d'aria superiore anche ai
2/3 cm). In tutte le finestre sono stati rialzati i parapetti senza collegare la nuova muratura alle pareti esistenti;
in alcune finestre sono stati rialzati i parapetti senza rimuovere il controtelaio del vecchio infisso lasciandolo inglobato all'interno della nuova muratura;
in alcune finestre è stato posato il cappotto non avendo ancora eseguito le opere edili previste dal contratto, pertanto, per eseguirle si devono rimuovere i pannelli e provvedere nuovamente alla posa in opera;
materiali, detriti e contenitori vuoti, utilizzati per la realizzazione del cappotto e delle opere edili, sono stati lasciati sparsi in cantiere senza aver provveduto al loro smaltimento presso siti autorizzati come indicato all' art. 14 del contratto di subappalto” (doc. 05 parte attrice)
La prova della contestazione tempestiva ed immediata nei confronti di EA RV dei vizi riscontrati da è stata pienamente fornita dalla odierna attrice mediante la prova Pt_1
orale.
Escussi in qualità di testimoni, sia l'Ing. (allora direttore dei Testimone_2
lavori), che il Sig. (coordinatore tecnico di ), hanno confermato Testimone_5 Pt_1
che all'esito del sopralluogo in cantiere espletato dalla sub-committente venivano Pt_1
pagina 8 di 16 rilevati i vizi, i difetti e le mancanze, e che le stesse corrispondono a quelle indicate nella documentazione in atti (doc. 05 e 06 parte attrice); gli stessi testimoni confermavano altresì che già nel corso del sopralluogo il D.L. Ing. contestava verbalmente a EA service, Tes_2
in persona del suo legale rappresentante Sig. SC, detti vizi.
Queste le attendibili parole dell'Ing. sui fatti oggetto di prova: “Al sopralluogo cui ho Tes_2
partecipato era presente anche il direttore tecnico di il quale ha provveduto ad Pt_1 Testimone_5
effettuare le foto che mi vengono mostrate. Vi erano anche SC, legale rappresentante della convenuta. Essendo presente il Sig. SC gli evidenziammo i difetti verbalmente mostrandoglieli direttamente nel cantiere.” (verbale di udienza del 26/10/2023)
Le affermazioni del D.L. Ing. sono corroborate dalle conferme, sui medesimi fatti Tes_2
oggetto di prova, pervenute dalla testimonianza del Sig. il quale ha reso le Tes_5
seguenti dichiarazioni: “Preciso di aver fatto le foto mostrate. Con me era presente anche il direttore
Lavori Ing. ed il rappresentante della EA RV, ed a quest'ultimo abbiamo denunciato i vizi”. Tes_2
(verbale di udienza del 26/10/2023)
Ulteriore conferma dell'avvenuta tempestiva contestazione dei vizi è data dal fatto che la stessa si è avuta anche in forma scritta, ed è pervenuta a EA RV da parte di Pt_1
mediante la PEC del 20.05.2022 (doc. 08 parte attrice), mediante la quale ha Pt_1
opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a riscontro delle pretese di pagamento di EA RV, che alla fattura del 03.05.2002 (doc. 3 parte attrice) aveva dato seguito mediante formale messa in mora con PEC del legale Avv. Pagliariccio del
12.05.2022 (doc. 07 parte attrice).
Deve essere osservato che la condotta tenuta da EA RV è gravemente inadempiente e contraria a buona fede anche in ragione delle prescrizioni contrattuali di cui all'art. 10 del subappalto (doc. 01 parte attrice), aventi forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.
La sub committente era infatti legittimata contrattualmente ad effettuare Pt_1
sopralluoghi in cantiere previo preavviso, e in caso di ravvisate difformità la previsione contrattuale imponeva quanto segue “Il Subappaltante dovrà informare tempestivamente il
Subappaltatore delle eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle
pagina 9 di 16 prescrizioni contrattuali. In tal caso, il Subappaltatore provvederà a perfezionare e a rifare a proprie spese tali opere”.
Dalle prove fornite in atti, ivi inclusa la testimonianza del Sig. Testimone_5
(coordinatore tecnico di e della Sig.ra (impiegata Parte_1 Testimone_3
amministrativa di che confermano l'avvenuto preavviso di sopralluogo in Parte_1
cantiere da parte di (verbale udienza del 26/10/2023), emerge con chiarezza la Parte_1
buona fede e il rispetto delle previsioni contrattuali da parte dell'attrice, che a fronte dell'inadempimento di EA RV si è vista costretta a rivolgersi a terzi (società Arcaf
Costruzioni s.r.l.) per la messa in pristino e completamento dei lavori, come previsto altresì dall'art.
3.7. del contratto (articolo rubricato subentro, doc. 01 parte attrice).
Non altrettanto può dirsi per la convenuta EA RV, che a fronte della contestazione – sia verbale che scritta - di opere non eseguite a regola d'arte non risulta essersi resa disponibile ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti dal contratto, ma si è limitata a pretendere il pagamento integrale del prezzo, emettendo fattura in assenza di documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori.
Per quanto attiene alla sussistenza dei vizi (inadempimento) ed alla quantificazione monetaria per la loro messa in pristino (risarcimento del danno), la piena prova consiste nella CTU espletata e depositata in atti in data 07.03.2024 dal consulente Ing. . Persona_1
Questo il quesito formulato al Consulente: ““verifichi il compimento dei lavori, come da capitolato e
Sal, il loro valore e l'esistenza e l'eventuale emendabilità dei difetti come indicati da parte attrice. In caso di positivo riscontro di vizi, verifichi la eventuale diminuzione del valore dell'opera ovvero la quantificazione delle opere necessarie per riportare il lavoro a regola d'arte. Precisi se i difetti e vizi eventualmente riscontrati fossero evidenti”.
Queste le conclusioni cui è pervenuto il CTU:
“I lavori costituenti il subappalto affidato dalla alla EA RV s.a.s. (essenzialmente la Parte_1
realizzazione del cappotto sulle pareti esterne, comprese opere di preparazione delle stesse e delle asole degli infissi, nonché alcune opere secondarie) sono stati eseguiti per una frazione molto ristretta che potrebbe essere quantificata secondo prezzi contrattuali – limitatamente alle sole opere accettabili, come fatto nel Cap.8 – in
6.528,82 + IVA, a fronte degli € 20.756,66 + IVA proposti da parte convenuta in una sua autonoma pagina 10 di 16 contabilità. L'importo dei lavori, pertanto, non sarebbe stato sufficiente nemmeno per dare corso al pagamento del SAL 1, che maturava da contratto al raggiungimento di € 11.166,86 + IVA di lavori effettivamente eseguiti.
Si verifica poi che altre opere, pur effettivamente eseguite (in particolare il cappotto, eseguito per circa il 34 % della superficie prevista) sono affette da innumerevoli vizi e difetti costruttivi tali da renderne necessaria la rimozione. Tale fattispecie investe invece in modo parziale e decisamente più limitato gli interventi di adattamento degli infissi. Le modalità esecutive adottate dalla EA RV s.a.s. per realizzare queste lavorazioni impongono pertanto – soprattutto per il cappotto – che non solo non possa essere quantificato il relativo compenso, ma vada applicata una detrazione corrispondente alla valorizzazione delle opere rimediali che nel caso di specie la ha dovuto far eseguire in danno ad altra impresa chiamata in cantiere Parte_1
dopo l'interruzione del rapporto con la EA RV s.a.s.
L'entità di queste opere rimediali, che sono sostanzialmente aggiuntive rispetto a quanto previsto inizialmente nel subappalto, e rese necessarie dalle mancanze del subappaltatore nella fase esecutiva, è stata calcolata nel Cap.7 quantificandola in definitiva in € 10.568,67 + IVA.
L'esecuzione di queste opere rimediali riporta lo stabile alle condizioni programmate come da intervento subappaltato dall'impresa attrice: pertanto non si determina alcuna svalutazione residuale dell'immobile oggetto del subappalto.
L'evidenza dei vizi e difetti descritti nel Cap.6 della presente è risultata riscontrabile non dal sopralluogo eseguito dallo scrivente C.T.U. – stante il fatto che l'immobile è stato completato da altre imprese ed oggi è perfettamente ultimato, venduto a terzi ed abitato – bensì dall'esame della documentazione fotografica versata in atti e soprattutto da un video anch'esso versato in atti (come doc.9 autorizzato dal Giudice all'udienza del 24.11.2022, da non confondere con altro doc.9 depositato con l'atto di citazione, con un refuso nella ripetizione dello stesso numero). Risultano del tutto assenti, nella documentazione oggetto di causa, eventuali contestazioni da parte della D.L. delle modalità esecutive per le opere prese in considerazione.
In definitiva, il bilancio economico dell'appalto è il seguente:
• quantificazione delle opere eseguite, senza considerare i danni € 6.528,82 + IVA
• quantificazione delle dei danni per eliminare i vizi e difetti riscontrati (-) € 10.568,67 + IVA
pagina 11 di 16 Restano, a debito della EA RV s.a.s. € 4.039,85 + IVA” (elaborato peritale, p. 41-42, deposito del 07.03.2024)
Le conclusioni peritali non sono state oggetto di osservazioni da parte della convenuta
EA RV (che non si è avvalsa della nomina di un CTP) come confermato dalla perizia stessa “Si prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti, che si identificano unicamente con quelle pervenute da parte attrice, non avendone presentata alcuna parte convenuta” (p. 35 elaborato peritale, deposito del 07.03.2024)
Le osservazioni da parte della attrice alla perizia sono state puntualmente oggetto di Pt_1
risposta in maniera precisa, congrua, completa ed opportuna da parte del CTU. Tanto che la stessa ha, in corso di causa, ridotto la propria pretesa quanto al danno subito per la Pt_1
messa in pristino, adeguandola conformemente alle conclusioni della relazione peritale depositata dal CTU Ing. . Per_1
Detta consulenza si fonda su accertamenti completi e approfonditi e su motivazione immune da vizi logici, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Tribunale, che non ha pertanto ragione di discostarsene.
Non può invece trovare accoglimento la domanda attorea di risarcimento per il danno da ritardo, quantificato come da penale prevista in contratto all'art. 4.5. (doc. 01 parte attrice), nella misura di € 446,00 per 30 giorni, e quindi per un importo complessivo di € 13.380,00.
Emerge infatti dagli atti di causa, che il contratto di subappalto sia stato risolto per volontà dell'attore in data 20/05/2022; infatti la società mediante pec dell'Avv. Parte_1
Borghesi a riscontro della richiesta di pagamento di EA RV S.a.s (doc. 07 parte attrice), affermava quanto segue: “Il contratto è da intendersi risolto, sia per grave inadempimento della Sua patrocinata, sia per l'abbandono del cantiere da parte della stessa” (doc. 08 parte attrice).
Occorre infatti rilevare che l'ipotesi di abbandono del cantiere - fatto in questa sede pacifico e non contestato dalla convenuta EA RV S.a.s. - è oggetto della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente dalle parti all'art. 21.1, lett.c) “Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. costituiscono clausole risolutive espresse, di cui il Subappaltante ha facoltà di avvalersi provocando la risoluzione automatica del contrattto, le seguenti: a) qualora il Subappaltatore non rispetti le tempistiche di
pagina 12 di 16 cui all'art. 4 e di cui al cronoprogramma nell'iniziare e svolgere i lavori;
c) qualora il Subappaltatore abbandoni o sospenda ingiustificatamente l'esecuzione dei lavori.” (doc. 01 parte attrice).
La risoluzione stragiudiziale del contratto, intervenuta nel caso di specie in data 20/05/2022
e quindi anteriormente al 09/09/2022 - data prevista contrattualemente per la fine dei lavori commissionati alla convenuta EA RV - di fatto impedisce l'attivazione della clausola penale per il ritardo, posto che alcun ritardo imputabile a EA RV era ancora maturato alla data del 20/05/2022.
Nel momento in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, il subappaltatore EA
RV S.a.s. – che seppur inadempiente, come accertato, quanto al compimento delle opere secondo regola d'arte, non aveva ancora maturato alcun ritardo nell'adempimento - ha perduto la possibilità di accedere al cantiere per la prosecuzione dei lavori, e quindi anche la possibilità di rispettare i termini pattuiti contrattualmente.
In altre parole, la risoluzione stragiudiziale del subappalto, intervenuta a fronte dell'abbandono del canitere e del grave inadempimento del subappaltatore EA RV, ha impedito che potesse maturare un ritardo imputabile alla subappaltatrice, limitando così il danno al solo inadempimento.
In definitiva EA RV, dal 20/05/2022 non era più vincolata al contratto di subappalto e pertanto non più soggetta al rischio di adempimento tardivo, in quanto non più tenuta ad alcun adempimento nei confronti di (fermo restando il dovere di risarcimento Parte_1
dei danni per le opere non relizzate a regola d'arte).
Quanto si afferma è nei fatti suffragato dalla circostanza che tanto la prosecuzione dei lavori, quanto la riparazione dei danni, vanne affidata da alla società terza Parte_1
Arcaf Costruzioni s.r.l., come emerso anche dalle risultanze testimoniali del 26/10/2023, nelle affermazioni dell'Ing. unitamente al Sig. ed al legale Tes_2 Testimone_5
rappresentante della Arcaf Costruzioni s.r.l., Sig. (verbale udienza del Testimone_4
26/10/2023).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità esclude - nei casi di domanda di risoluzione giudiziale del contratto - che si possa computare a titolo di ritardo anche il tempo intercorso a seguito della domanda di risoluzione “In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e pagina 13 di 16 di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.” (Cass. civ. , sez. I , 27/04/2017 , n. 10441)
Detta giurisprudenza conferma, quindi, che il momento della risoluzione (sia essa stragiudiziale, come nel caso di specie, o operante dal momento della domanda giudiziale) segna il termine temporale per l'adempimento, in virtù dell'art. 1453, ult. co. c.c.
Pertanto, se alla data della risoluzione non vi era alcun ritardo già maturato, non può ritenersi che esso sia maturato successivamente, a contratto ormai risolto e venute quindi meno le reciproche obbligazioni tra le parti.
Per tutti i motivi esposti in narrativa tra le parti risultano sussistere reciproci debiti, la cui liquidità ed esigibilità consente di operarne la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.
A tal fine, operata la compensazione, residua una differenza a debito della convenuta EA
RV S.a.s. ed in favore dell'attrice pari ad € 4.039,85 oltre IVA: calcolo Parte_1
effettuato scomputando dalla maggior somma dei danni subiti da per eliminare Parte_1
i vizi e difetti imputabili a EA RV, di € 10.568,67 oltre IVA, la minor somma corrispondente alla quantificazione delle sole opere eseguite a regola d'arte dalla EA
RV S.a.s., di € 6.528,82 oltre IVA.
Il rigetto della pretesa attorea quanto alla domanda di danno da ritardo giustifica la compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Le spese di CTU debbono parimenti essere compensate, tuttavia, alla luce degli esiti dell'accertamento, che ha visto ridurre le pretese iniziali attoree di e un Parte_1
riconoscimento maggiore – seppur in minima parte – delle somme dovute a EA RV, devono essere poste per 2/3 carico di parte convenuta e per 1/3 a carico di parte attrice, come da provvedimento di liquidazione del 12/03/2024. pagina 14 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
2416/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di EA RV
S.a.s. di SC EF & C. (C.F./P. rispetto alle obbligazioni PartitaIVA_2
derivanti dal contratto di subappalto stipulato con la società (P.I. e C.F.: Parte_1
), in ragione del quale inadempimento quantifica nell'ammontare di P.IVA_3
6.528,82 oltre IVA il credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC
EF & C. nei confronti di Parte_1
2) Accoglie la domanda attorea di risarcimento danni da inadempimento che quantifica in € 10.568,67 oltre IVA, che pone a carico di EA RV S.a.s. di SC
EF & C. (C.F./P. ; PartitaIVA_2
3) Compensa il credito vantato da nei confronti di EA RV S.a.s. nella Parte_1
misura di € 10.568,67 oltre IVA (indicato al punto 2) con il debito di nei Parte_1
confronti di EA RV S.a.s. di SC EF & C. pari ad € 6.528,82 oltre
IVA (punto 1) e per l'effetto CONDANNA EA RV S.a.s. di SC
EF & C. (C.F./P al pagamento in favore di (P.I. PartitaIVA_2 Parte_1
e C.F.: ), della somma risultante dalla compensazione, di € 4.039,85, oltre P.IVA_3
IVA;
4) RIGETTA la domanda attorea di risarcimento del danno da ritardo di giorni 30 come da clausola penale.
5) PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento
(decreto emesso in data 12.03.24) per 2/3 a carico di EA RV S.a.s. di
SC EF & C. (P.IVA ) e per 1/3 a carico di P.IVA_4 Parte_1
(P.IVA ); P.IVA_3
6) Compensa le spese di lite tra le parti.
Ancona, 11.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini pagina 15 di 16 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2416/2022 R.G., promossa
DA
(C.F./P. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 PartitaIVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Borghesi
Massimo, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, via Macanno, n. 32.
ATTORE
CONTRO
LINEA SERVICE SAS DI ES EF & C.
(C.F./P. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, PartitaIVA_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pagliariccio
Luciano, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in S. Elpidio a Mare, Via Porta
Romana, n.84
CONVENUTO oggetto: subappalto conclusioni: come precisate all' udienza del 28/11/2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 16 - accertare l'esistenza dei vizi, difetti e mancanze nelle opere per cui è causa così come eccepiti e dedotti dall'attrice e dichiarare, pertanto, l'inadempimento della società convenuta EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto in essere con la società per le ragioni di fatto e diritto Parte_1 esposte in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il diritto di credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come asseritamente risultante dalla fattura n. 23/FE del 03.05.2022, sussiste nella sola e più contenuta misura di € 6.528,82, salvo il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che a seguito dell'inadempimento della società convenuta, l'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha subito un danno economico pari ad € 23.948,67, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- per l'effetto, operando la compensazione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto al pagamento dell'asserito credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC EF & C con riferimento alla fattura n. 23/FE del 03.05.2022, per i motivi di fatto e diritto esposti innarrativa;
- accertare e dichiarare, dopo aver operato la compensazione, il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento da parte della società convenuta dell'importo residuo di €
17.419,85 a titolo di indennizzo e risarcimento danni per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- per l'effetto condannare la società EA RV S.a.s. di SC EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dell'importo di € 17.419,85 per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, salvo le maggiori o minori somme ritenute di giustizia ad istruttoria espletata;
- con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre 15% spese generali, accessori di legge se ed in quanto dovuti” per il convenuto, come precisate in sede di comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
pagina 2 di 16
2. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
si richiede sin da ora
A-Ammettere prova per testi sui fatti di cui in narrativa, riservandosi indicare i testi e formulare i capitoli
B-CTU sulle opere realizzate al momento del sal e quantificazione della cifra dovuta
6. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/05/2022, in qualità di Parte_1
subappaltante conveniva in giudizio la società EA RV S.a.s. di SC EF &
C. (nel proseguo, EA RV) al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima in forza della fattura n. 23/FE del 03.05.2022 (di € 13.623,57), oltre all'indennizzo per la perdita subita ed il risarcimento dei danni in relazione al contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti in data 15.04.2022, ed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edile, presso l'immobile sito in Civitanova Marche (MC), Via Dei
Mille n. 31/33, oggetto di appalto tra e il committente Condominio Residenze Parte_1
D'Autore.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva il grave inadempimento della società
EA RV nell'esecuzione del contratto di subappalto, lamentando l'esistenza di vizi, difetti e mancanze nelle opere realizzate, nonché la sussistenza di danno da ritardo. asseriva che il credito vantato dalla società subappaltatrice EA RV Parte_1
consistesse nella minor somma di € 6.050,82 rispetto a quella vantata in fattura di €
13.623,57; che a seguito dell'inadempimento avesse subito un danno Parte_1
economico pari ad € 30.105,52 a titolo di esborsi per la messa in pristino, oltre ad €
13.380,00 a titolo di danno da ritardo, quantificato in €446,00 al giorno, per giorni 30, come da penale prevista all' art.
4.5 del contratto;
che tra i due rapporti di debito-credito operasse la compensazione, con residuo positivo a carico dell'attrice per un totale di € 37.434,70.
In data 23.11.2022 si costituiva in giudizio la società EA RV, che insisteva per il respingimento delle domande formulate ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 16 In data 24.11.2022, in sede di prima udienza, il giudice ammetteva il deposito di parte attrice della chiavetta USB (video doc.09 parte attrice) quale supporto video e provvedeva ad assegnare i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Venivano quindi ammesse le prove orali formulate dalle parti e disposta CTU.
Assegnata la causa allo scrivente giudice, all'udienza del 26.10.2023, si procedeva alla assunzione delle prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, ed escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e ; parte convenuta veniva dichiarata decaduta Testimone_4 Testimone_5
dalla prova orale, stante l'assenza dei testimoni e non sussistendo agli atti prova della loro citazione. Veniva quindi conferito l'incarico al CTU Ing. ; l'elaborato peritale Persona_1
veniva depositato in data 07.03.2024.
All'udienza del 09.04.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024 che sostituiva mediante note scritte da depositarsi entro la stessa data, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Unicamente la parte attrice provvedeva alla precisazione delle proprie conclusioni, riducendo gli importi richiesti in base alle risultanze della CTU;
quindi il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione. Anche la comparsa conclusionale è stata depositata unicamente dalla parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa di parte attrice merita accoglimento limitatamente al risarcimento Parte_1
del danno da inadempimento, per come ridotta all'esito della espletata CTU, per i motivi che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il codice civile dedica due soli articoli al subappalto e, precisamente, gli artt. 1656 e 1670 c.c.: il primo attiene alla necessità di autorizzazione conferita da parte del committente all'appaltatore al fine di subappaltare le opere oggetto di appalto, ed il secondo attiene all' azione di regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
pagina 4 di 16 La Suprema Corte si è espressa recentemente, affermando l'autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto, “Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art.
1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.” (Cass. civ., sez. II, 07/01/2025, n. 240)
Deve evidenziarsi che elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dall'appaltatore, subcommittente.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde dell'esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo a quest'ultimo, e non anche al committente, per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto. Infatti,l'assenso al subappalto dato dal committente all'appaltatore, qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della mera facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, vale come mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare il subappalto, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore.” (Cass. civ., sez. I ,
15/06/2018 , n. 15786)
Sulla scorta di tale giurisprudenza, può affermarsi sussistente nel caso di specie l'interesse ad agire dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore EA Serivce S.a.s per Parte_1
danni derivanti da vizi e da ritardo, dal momento che - dome documentato da parte attrice -
l'esigenza di agire in mero accertamento negativo del credito vantato dalla odierna convenuta EA RV è stato dettato dall'emissione da parte di quest'ultima della fattura n. 23/FE del 03.05.2022 (di € 13.623,57) (doc. 03 parte attrice) cui è conseguita, sul piano stragiudiziale, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento grave (doc. 08 parte attrice).
Giova, a tal proposito, ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
pagina 5 di 16 convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)
Occorre ricordare che sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di vizi dell'appalto incide altresì il momento di rilevazione e contestazione dei vizi “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ., sez. II, 09/08/2013, n.19146; cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 03/05/2019, n. 11748)
Ebbene, nel caso che qui occupa parte attrice subcommittente, ha assolto Parte_1
pienamente l'onere probatorio allegando in maniera puntuale la fonte negoziale del proprio diritto, nonché l'inadempimento della convenuta EA RV S.a.s.
La presente vicenda trae origine dal contratto di subappalto (doc. 01 parte attrice), sottoscritto in data 15.04.2022, con cui la società affidava alla società EA RV Pt_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione presso l'immobile sito in Civitanova Marche (MC),
Via Dei Mille n. 31/33, come dettagliate nel capitolato/preventivo sottoscritto dalle parti
(doc. 02 parte attrice): “preparazione e lavaggio a pressione di pareti esterne prima dell'applicazione del cappotto;
rasature parete con rete in fibra di vetro prima dell'applicazione del cappotto;
posa in opera di cappotto in EPS con grafite dello spessore di 14 cm;
rasatura con rete in fibra di vetro e realizzazione di tonachino su parapetti dei balconi;
fornitura e posa in opera di soglie in pietra serena sui parapetti balconi;
rialzo parapetti finestre e rimozione architrave della muratura sovrastante;
restringimento luce portafinestra
e collegamento mediante barra in ferro della nuova muratura a quella esistente;
rimozione parapetto finestra esistente per trasformazione a porta-finestra; completamento spallette porte finestre, rimozione architrave e muratura sovrastante;
finestra esistente da restringere ed alzare il parapetto;
posa in opera cerchiature su pagina 6 di 16 parete esterna per la realizzazione di una finestra;
una finestra da chiudere;
fornitura e posa in opera di soglie in pietra serena su finestre;
installazione di elementi appositi e rete anticaduta su parapetti nei balconi per svolgimento lavori in sicurezza;
carico, trasporto e scarico cappotto;
realizzazione di parapetti balconi.”
Il contratto per cui è causa (doc 01 parte attrice) prevede all'art. 3 un importo complessivo pari ad € 44.667,44 oltre IVA, da corrispondersi mediante 4 rate, ciascuna pari al 25% dell'importo complessivo, ovvero pari ad € 11.166,86 oltre IVA, da corrispondere da parte di in favore della subappaltatrice EA RV, previa presentazione - da parte di Pt_1
quest'ultima - del relativo SAL (stato di avanzamento lavori).
È stato documentato da parte attrice che in data 03.05.2022 parte convenuta emetteva la fattura n. 23/FE dell'importo di € 13.623,57 (doc. 03 parte attrice), a fronte della quale l'attrice , ravvisatane l'assenza, sollecitava la presentazione del primo SAL (doc. 04 Pt_1
sollecito parte attrice), che quindi veniva inoltrato (doc. 09 parte attrice, per refuso numerato parimenti al video e per il proseguo denominato video 09 parte attrice).
È inoltre incontestato - e quindi pacifico - il fatto che, secondo la previsione di cui all'art. 12 del contratto, veniva realizzato da parte dell'attrice Abitare un sopralluogo in cantiere per operazioni di verifica e collaudo, nel corso del quale emergevano vizi, difetti e mancanze, come documentato in questa sede processuale anche mediante foto e video (doc. 06 parte attrice;
video 09 parte attrice).
EA RV intimava ad il pagamento della fattura n. 23/FE per il tramite del Pt_1
proprio legale (doc. 07 parte attrice) ed a riscontro di tale intimazione l'odierna attrice contestava mediante pec del 20.05.2022 il grave inadempimento della subappaltatrice, nonché l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultima, affermando quindi la risoluzione del contratto (doc. 08 parte attrice).
L'odierna attrice ha provveduto, in primo luogo, a documentare e contestare dettagliatamente i vizi riscontrati in sede del sopralluogo espletato, e a fornire in allegato alla
PEC del 20.05.2022 l'elencazione dettagliata tanto dei vizi che delle spese necessarie alla messa in pristino (doc.05 parte attrice).
Queste le contestazioni in dettaglio, effettuate mediante note scritte afferenti ai vizi riscontrati ed apposte accanto a ciascuna voce presente nel SAL predisposto da EA pagina 7 di 16 RV (doc. 09 parte attrice), esse attengono in particolare alle lavorazioni sul cappotto termico e sulle finestre.
“Il cappotto risulta non essere stato posato secondo normativa e secondo la regola dell'arte: non sono stati eseguiti gli esami e prove di idoneità (prova a strappo); supporto non è stato preparato come indicato dalla direzione lavori: non è stato effettuato il lavaggio di tutte le pareti ad alta pressione con detergente adeguato e successivo risciacquo con acqua pulita;
non sono state chiuse le irregolarità e buchi presenti nella facciata prima dell'applicazione dello stesso;
non è stata eseguita una rasatura propedeutica in quelle porzioni di pareti in cui è stato rimosso il rivestimento in gres porcellanato;
i pannelli non sono stati incollati seguendo lo schema riportato nella bombola di schiuma “TYTAN STYRO PRO” (dimostrabile rimuovendo alcuni pannelli a campione); i pannelli non sono stati posati dal basso verso l'alto; i pannelli non sono stati sfalsati di almeno 25 cm come previsto dalla normativa;
i pannelli non sono stati accostati completamente l'uno all'altro; le fughe presenti tra un pannello e l'altro non sono state riempite con idonea schiuma;
il cappotto a contatto con la copertura non è stato posato con taglio obliquo, pertanto si è generato un ponte termico;
i pannelli posati non risultano regolari e planari, (da una verifica effettuata con l'ausilio di una staggia di 2 ml di lunghezza, tra un pannello e l'altro sono presenti dei vuoti d'aria superiore anche ai
2/3 cm). In tutte le finestre sono stati rialzati i parapetti senza collegare la nuova muratura alle pareti esistenti;
in alcune finestre sono stati rialzati i parapetti senza rimuovere il controtelaio del vecchio infisso lasciandolo inglobato all'interno della nuova muratura;
in alcune finestre è stato posato il cappotto non avendo ancora eseguito le opere edili previste dal contratto, pertanto, per eseguirle si devono rimuovere i pannelli e provvedere nuovamente alla posa in opera;
materiali, detriti e contenitori vuoti, utilizzati per la realizzazione del cappotto e delle opere edili, sono stati lasciati sparsi in cantiere senza aver provveduto al loro smaltimento presso siti autorizzati come indicato all' art. 14 del contratto di subappalto” (doc. 05 parte attrice)
La prova della contestazione tempestiva ed immediata nei confronti di EA RV dei vizi riscontrati da è stata pienamente fornita dalla odierna attrice mediante la prova Pt_1
orale.
Escussi in qualità di testimoni, sia l'Ing. (allora direttore dei Testimone_2
lavori), che il Sig. (coordinatore tecnico di ), hanno confermato Testimone_5 Pt_1
che all'esito del sopralluogo in cantiere espletato dalla sub-committente venivano Pt_1
pagina 8 di 16 rilevati i vizi, i difetti e le mancanze, e che le stesse corrispondono a quelle indicate nella documentazione in atti (doc. 05 e 06 parte attrice); gli stessi testimoni confermavano altresì che già nel corso del sopralluogo il D.L. Ing. contestava verbalmente a EA service, Tes_2
in persona del suo legale rappresentante Sig. SC, detti vizi.
Queste le attendibili parole dell'Ing. sui fatti oggetto di prova: “Al sopralluogo cui ho Tes_2
partecipato era presente anche il direttore tecnico di il quale ha provveduto ad Pt_1 Testimone_5
effettuare le foto che mi vengono mostrate. Vi erano anche SC, legale rappresentante della convenuta. Essendo presente il Sig. SC gli evidenziammo i difetti verbalmente mostrandoglieli direttamente nel cantiere.” (verbale di udienza del 26/10/2023)
Le affermazioni del D.L. Ing. sono corroborate dalle conferme, sui medesimi fatti Tes_2
oggetto di prova, pervenute dalla testimonianza del Sig. il quale ha reso le Tes_5
seguenti dichiarazioni: “Preciso di aver fatto le foto mostrate. Con me era presente anche il direttore
Lavori Ing. ed il rappresentante della EA RV, ed a quest'ultimo abbiamo denunciato i vizi”. Tes_2
(verbale di udienza del 26/10/2023)
Ulteriore conferma dell'avvenuta tempestiva contestazione dei vizi è data dal fatto che la stessa si è avuta anche in forma scritta, ed è pervenuta a EA RV da parte di Pt_1
mediante la PEC del 20.05.2022 (doc. 08 parte attrice), mediante la quale ha Pt_1
opposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a riscontro delle pretese di pagamento di EA RV, che alla fattura del 03.05.2002 (doc. 3 parte attrice) aveva dato seguito mediante formale messa in mora con PEC del legale Avv. Pagliariccio del
12.05.2022 (doc. 07 parte attrice).
Deve essere osservato che la condotta tenuta da EA RV è gravemente inadempiente e contraria a buona fede anche in ragione delle prescrizioni contrattuali di cui all'art. 10 del subappalto (doc. 01 parte attrice), aventi forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.
La sub committente era infatti legittimata contrattualmente ad effettuare Pt_1
sopralluoghi in cantiere previo preavviso, e in caso di ravvisate difformità la previsione contrattuale imponeva quanto segue “Il Subappaltante dovrà informare tempestivamente il
Subappaltatore delle eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle
pagina 9 di 16 prescrizioni contrattuali. In tal caso, il Subappaltatore provvederà a perfezionare e a rifare a proprie spese tali opere”.
Dalle prove fornite in atti, ivi inclusa la testimonianza del Sig. Testimone_5
(coordinatore tecnico di e della Sig.ra (impiegata Parte_1 Testimone_3
amministrativa di che confermano l'avvenuto preavviso di sopralluogo in Parte_1
cantiere da parte di (verbale udienza del 26/10/2023), emerge con chiarezza la Parte_1
buona fede e il rispetto delle previsioni contrattuali da parte dell'attrice, che a fronte dell'inadempimento di EA RV si è vista costretta a rivolgersi a terzi (società Arcaf
Costruzioni s.r.l.) per la messa in pristino e completamento dei lavori, come previsto altresì dall'art.
3.7. del contratto (articolo rubricato subentro, doc. 01 parte attrice).
Non altrettanto può dirsi per la convenuta EA RV, che a fronte della contestazione – sia verbale che scritta - di opere non eseguite a regola d'arte non risulta essersi resa disponibile ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti dal contratto, ma si è limitata a pretendere il pagamento integrale del prezzo, emettendo fattura in assenza di documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori.
Per quanto attiene alla sussistenza dei vizi (inadempimento) ed alla quantificazione monetaria per la loro messa in pristino (risarcimento del danno), la piena prova consiste nella CTU espletata e depositata in atti in data 07.03.2024 dal consulente Ing. . Persona_1
Questo il quesito formulato al Consulente: ““verifichi il compimento dei lavori, come da capitolato e
Sal, il loro valore e l'esistenza e l'eventuale emendabilità dei difetti come indicati da parte attrice. In caso di positivo riscontro di vizi, verifichi la eventuale diminuzione del valore dell'opera ovvero la quantificazione delle opere necessarie per riportare il lavoro a regola d'arte. Precisi se i difetti e vizi eventualmente riscontrati fossero evidenti”.
Queste le conclusioni cui è pervenuto il CTU:
“I lavori costituenti il subappalto affidato dalla alla EA RV s.a.s. (essenzialmente la Parte_1
realizzazione del cappotto sulle pareti esterne, comprese opere di preparazione delle stesse e delle asole degli infissi, nonché alcune opere secondarie) sono stati eseguiti per una frazione molto ristretta che potrebbe essere quantificata secondo prezzi contrattuali – limitatamente alle sole opere accettabili, come fatto nel Cap.8 – in
6.528,82 + IVA, a fronte degli € 20.756,66 + IVA proposti da parte convenuta in una sua autonoma pagina 10 di 16 contabilità. L'importo dei lavori, pertanto, non sarebbe stato sufficiente nemmeno per dare corso al pagamento del SAL 1, che maturava da contratto al raggiungimento di € 11.166,86 + IVA di lavori effettivamente eseguiti.
Si verifica poi che altre opere, pur effettivamente eseguite (in particolare il cappotto, eseguito per circa il 34 % della superficie prevista) sono affette da innumerevoli vizi e difetti costruttivi tali da renderne necessaria la rimozione. Tale fattispecie investe invece in modo parziale e decisamente più limitato gli interventi di adattamento degli infissi. Le modalità esecutive adottate dalla EA RV s.a.s. per realizzare queste lavorazioni impongono pertanto – soprattutto per il cappotto – che non solo non possa essere quantificato il relativo compenso, ma vada applicata una detrazione corrispondente alla valorizzazione delle opere rimediali che nel caso di specie la ha dovuto far eseguire in danno ad altra impresa chiamata in cantiere Parte_1
dopo l'interruzione del rapporto con la EA RV s.a.s.
L'entità di queste opere rimediali, che sono sostanzialmente aggiuntive rispetto a quanto previsto inizialmente nel subappalto, e rese necessarie dalle mancanze del subappaltatore nella fase esecutiva, è stata calcolata nel Cap.7 quantificandola in definitiva in € 10.568,67 + IVA.
L'esecuzione di queste opere rimediali riporta lo stabile alle condizioni programmate come da intervento subappaltato dall'impresa attrice: pertanto non si determina alcuna svalutazione residuale dell'immobile oggetto del subappalto.
L'evidenza dei vizi e difetti descritti nel Cap.6 della presente è risultata riscontrabile non dal sopralluogo eseguito dallo scrivente C.T.U. – stante il fatto che l'immobile è stato completato da altre imprese ed oggi è perfettamente ultimato, venduto a terzi ed abitato – bensì dall'esame della documentazione fotografica versata in atti e soprattutto da un video anch'esso versato in atti (come doc.9 autorizzato dal Giudice all'udienza del 24.11.2022, da non confondere con altro doc.9 depositato con l'atto di citazione, con un refuso nella ripetizione dello stesso numero). Risultano del tutto assenti, nella documentazione oggetto di causa, eventuali contestazioni da parte della D.L. delle modalità esecutive per le opere prese in considerazione.
In definitiva, il bilancio economico dell'appalto è il seguente:
• quantificazione delle opere eseguite, senza considerare i danni € 6.528,82 + IVA
• quantificazione delle dei danni per eliminare i vizi e difetti riscontrati (-) € 10.568,67 + IVA
pagina 11 di 16 Restano, a debito della EA RV s.a.s. € 4.039,85 + IVA” (elaborato peritale, p. 41-42, deposito del 07.03.2024)
Le conclusioni peritali non sono state oggetto di osservazioni da parte della convenuta
EA RV (che non si è avvalsa della nomina di un CTP) come confermato dalla perizia stessa “Si prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti, che si identificano unicamente con quelle pervenute da parte attrice, non avendone presentata alcuna parte convenuta” (p. 35 elaborato peritale, deposito del 07.03.2024)
Le osservazioni da parte della attrice alla perizia sono state puntualmente oggetto di Pt_1
risposta in maniera precisa, congrua, completa ed opportuna da parte del CTU. Tanto che la stessa ha, in corso di causa, ridotto la propria pretesa quanto al danno subito per la Pt_1
messa in pristino, adeguandola conformemente alle conclusioni della relazione peritale depositata dal CTU Ing. . Per_1
Detta consulenza si fonda su accertamenti completi e approfonditi e su motivazione immune da vizi logici, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Tribunale, che non ha pertanto ragione di discostarsene.
Non può invece trovare accoglimento la domanda attorea di risarcimento per il danno da ritardo, quantificato come da penale prevista in contratto all'art. 4.5. (doc. 01 parte attrice), nella misura di € 446,00 per 30 giorni, e quindi per un importo complessivo di € 13.380,00.
Emerge infatti dagli atti di causa, che il contratto di subappalto sia stato risolto per volontà dell'attore in data 20/05/2022; infatti la società mediante pec dell'Avv. Parte_1
Borghesi a riscontro della richiesta di pagamento di EA RV S.a.s (doc. 07 parte attrice), affermava quanto segue: “Il contratto è da intendersi risolto, sia per grave inadempimento della Sua patrocinata, sia per l'abbandono del cantiere da parte della stessa” (doc. 08 parte attrice).
Occorre infatti rilevare che l'ipotesi di abbandono del cantiere - fatto in questa sede pacifico e non contestato dalla convenuta EA RV S.a.s. - è oggetto della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente dalle parti all'art. 21.1, lett.c) “Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. costituiscono clausole risolutive espresse, di cui il Subappaltante ha facoltà di avvalersi provocando la risoluzione automatica del contrattto, le seguenti: a) qualora il Subappaltatore non rispetti le tempistiche di
pagina 12 di 16 cui all'art. 4 e di cui al cronoprogramma nell'iniziare e svolgere i lavori;
c) qualora il Subappaltatore abbandoni o sospenda ingiustificatamente l'esecuzione dei lavori.” (doc. 01 parte attrice).
La risoluzione stragiudiziale del contratto, intervenuta nel caso di specie in data 20/05/2022
e quindi anteriormente al 09/09/2022 - data prevista contrattualemente per la fine dei lavori commissionati alla convenuta EA RV - di fatto impedisce l'attivazione della clausola penale per il ritardo, posto che alcun ritardo imputabile a EA RV era ancora maturato alla data del 20/05/2022.
Nel momento in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, il subappaltatore EA
RV S.a.s. – che seppur inadempiente, come accertato, quanto al compimento delle opere secondo regola d'arte, non aveva ancora maturato alcun ritardo nell'adempimento - ha perduto la possibilità di accedere al cantiere per la prosecuzione dei lavori, e quindi anche la possibilità di rispettare i termini pattuiti contrattualmente.
In altre parole, la risoluzione stragiudiziale del subappalto, intervenuta a fronte dell'abbandono del canitere e del grave inadempimento del subappaltatore EA RV, ha impedito che potesse maturare un ritardo imputabile alla subappaltatrice, limitando così il danno al solo inadempimento.
In definitiva EA RV, dal 20/05/2022 non era più vincolata al contratto di subappalto e pertanto non più soggetta al rischio di adempimento tardivo, in quanto non più tenuta ad alcun adempimento nei confronti di (fermo restando il dovere di risarcimento Parte_1
dei danni per le opere non relizzate a regola d'arte).
Quanto si afferma è nei fatti suffragato dalla circostanza che tanto la prosecuzione dei lavori, quanto la riparazione dei danni, vanne affidata da alla società terza Parte_1
Arcaf Costruzioni s.r.l., come emerso anche dalle risultanze testimoniali del 26/10/2023, nelle affermazioni dell'Ing. unitamente al Sig. ed al legale Tes_2 Testimone_5
rappresentante della Arcaf Costruzioni s.r.l., Sig. (verbale udienza del Testimone_4
26/10/2023).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità esclude - nei casi di domanda di risoluzione giudiziale del contratto - che si possa computare a titolo di ritardo anche il tempo intercorso a seguito della domanda di risoluzione “In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e pagina 13 di 16 di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.” (Cass. civ. , sez. I , 27/04/2017 , n. 10441)
Detta giurisprudenza conferma, quindi, che il momento della risoluzione (sia essa stragiudiziale, come nel caso di specie, o operante dal momento della domanda giudiziale) segna il termine temporale per l'adempimento, in virtù dell'art. 1453, ult. co. c.c.
Pertanto, se alla data della risoluzione non vi era alcun ritardo già maturato, non può ritenersi che esso sia maturato successivamente, a contratto ormai risolto e venute quindi meno le reciproche obbligazioni tra le parti.
Per tutti i motivi esposti in narrativa tra le parti risultano sussistere reciproci debiti, la cui liquidità ed esigibilità consente di operarne la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.
A tal fine, operata la compensazione, residua una differenza a debito della convenuta EA
RV S.a.s. ed in favore dell'attrice pari ad € 4.039,85 oltre IVA: calcolo Parte_1
effettuato scomputando dalla maggior somma dei danni subiti da per eliminare Parte_1
i vizi e difetti imputabili a EA RV, di € 10.568,67 oltre IVA, la minor somma corrispondente alla quantificazione delle sole opere eseguite a regola d'arte dalla EA
RV S.a.s., di € 6.528,82 oltre IVA.
Il rigetto della pretesa attorea quanto alla domanda di danno da ritardo giustifica la compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Le spese di CTU debbono parimenti essere compensate, tuttavia, alla luce degli esiti dell'accertamento, che ha visto ridurre le pretese iniziali attoree di e un Parte_1
riconoscimento maggiore – seppur in minima parte – delle somme dovute a EA RV, devono essere poste per 2/3 carico di parte convenuta e per 1/3 a carico di parte attrice, come da provvedimento di liquidazione del 12/03/2024. pagina 14 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
2416/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di EA RV
S.a.s. di SC EF & C. (C.F./P. rispetto alle obbligazioni PartitaIVA_2
derivanti dal contratto di subappalto stipulato con la società (P.I. e C.F.: Parte_1
), in ragione del quale inadempimento quantifica nell'ammontare di P.IVA_3
6.528,82 oltre IVA il credito vantato dalla società EA RV S.a.s. di SC
EF & C. nei confronti di Parte_1
2) Accoglie la domanda attorea di risarcimento danni da inadempimento che quantifica in € 10.568,67 oltre IVA, che pone a carico di EA RV S.a.s. di SC
EF & C. (C.F./P. ; PartitaIVA_2
3) Compensa il credito vantato da nei confronti di EA RV S.a.s. nella Parte_1
misura di € 10.568,67 oltre IVA (indicato al punto 2) con il debito di nei Parte_1
confronti di EA RV S.a.s. di SC EF & C. pari ad € 6.528,82 oltre
IVA (punto 1) e per l'effetto CONDANNA EA RV S.a.s. di SC
EF & C. (C.F./P al pagamento in favore di (P.I. PartitaIVA_2 Parte_1
e C.F.: ), della somma risultante dalla compensazione, di € 4.039,85, oltre P.IVA_3
IVA;
4) RIGETTA la domanda attorea di risarcimento del danno da ritardo di giorni 30 come da clausola penale.
5) PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento
(decreto emesso in data 12.03.24) per 2/3 a carico di EA RV S.a.s. di
SC EF & C. (P.IVA ) e per 1/3 a carico di P.IVA_4 Parte_1
(P.IVA ); P.IVA_3
6) Compensa le spese di lite tra le parti.
Ancona, 11.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini pagina 15 di 16 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16