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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 191/2023 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NATALE MISSINEO ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore all'indirizzo Email_1
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
Dott.ssa MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_2
convenuto
nonché
tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale
ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate da “ “ , valide Controparte_2 CP_2
per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24
controinteressati OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,80 (8,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 12,80 (7,40+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque tutti i Controparte_3 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico valide per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
In via principale e nel merito:
• rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, sul ricorso presentato dal ricorrente.
In ogni caso:
• con vittoria di spese, competenze ed onorari da versarsi sul capitolo “Entrate eventuali e diverse del ” capo XIII, Controparte_4 capitolo 3550”.
Pag. 2 di 5 RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
[...]
e le sue articolazioni territoriali, chiedendo, con riferimento alle Controparte_3
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, il riconoscimento del punteggio “per intero” del servizio civile svolto – pertanto punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni - con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
In particolare la ricorrente, in qualità di iscritta nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, dedotto di aver svolto servizio civile dal
20/02/2019 al 19/02/2020, invocava l'illegittimità e chiedeva la disapplicazione delle disposizioni di cui al D.M. 50/2021 che prevedono, nell'ambito del riconoscimento dei titoli ai fini della formazione del punteggio per l'inserimento nella graduatorie ATA,
l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare e di servizi sostitutivi assimilati per legge (quale il servizio civile) svolti non in costanza di nomina
(considerandolo come servizio generico svolto presso le amministrazioni statali) e 6 punti per ogni anno di servizio svolto in costanza di nomina.
In data 25/01/2024 si costituiva il , eccependo Controparte_3
l'intervenuta acquiescenza, da parte della ricorrente, in ordine al punteggio conseguito,
e ciò in ragione del mancato reclamo avverso la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. 50/2021; nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06/02/2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in qualità di controinteressati mediante notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del
[...]
nel termine perentorio del 15/03/2024 stabilito ai sensi dell'art. 102 Controparte_3
c.p.c.
In data 19/02/2024 si perfezionava la notifica agli altri soggetti iscritti graduatoria quali controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sul sito istituzionale del ai sensi dell'art. Controparte_3
151 c.p.c.
Pag. 3 di 5 All'udienza del 04/06/2025 il procuratore di parte convenuta eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto le graduatorie istituite con D.M.
50/2021 e relative al triennio 2021-2024 non risultavano più vigenti;
il procuratore di parte ricorrente insisteva come da ricorso, rilevando che una pronuncia sul titolo - costituito dallo svolgimento del servizio militare – resa nell'ambito del presente giudizio avrebbe potuto avere effetti anche ai fini della richiesta di aggiornamento del punteggio attribuito alla ricorrente anche nelle graduatorie formate nelle more del giudizio con D.M. 89/2024 e relative al triennio 2024-2027; alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Invero, l'oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente alla legittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie ATA 2021-2024, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e in applicazione della quale l'Amministrazione resistente valuta il servizio civile svolto in epoca anteriore alla nomina quale “servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Orbene, risulta inequivocabilmente dal corpo del ricorso e dalle relative conclusioni che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere una diversa valutazione del proprio titolo, costituito dal servizio civile, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie 2021-2024 indetta con D.M. 50/2021, al fine di conseguire i migliori punteggi - sempre nell'ambito delle predette graduatorie - di 13,80 (in luogo di 8,40) per il profilo di assistente amministrativo e 12,80 (in luogo di 7,40) per il profilo di collaboratore scolastico.
Pag. 4 di 5 Risulta quindi evidente che, stante il venir meno delle graduatorie rispetto alle quali è domandata una modifica del punteggio ai fini di una migliore collocazione, la ricorrente non potrà conseguire alcun risultato favorevole dalla pronuncia giurisdizionale richiesta in questa sede, che andrebbe inevitabilmente ad insistere su delle graduatorie del tutto esaurite.
Ne consegue che risulta integrata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Né può ritenersi meritevole di accoglimento la deduzione in ordine alla permanenza di un interesse ad agire ravvisabile nel fatto che una pronuncia resa in questo giudizio potrebbe essere “spesa” anche in sede di valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione convenuta nell'ambito della formazione delle graduatorie successivamente indetta con D.M. 89/2024, trattandosi quest'ultima di una procedura del tutto distinta e, pertanto, indifferente rispetto agli esiti del presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione.
Considerata la complessità della materia che, nel merito, dà origine a orientamenti non univoci e considerata la sopravvenienza di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 191/2023 proposta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NATALE MISSINEO ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore all'indirizzo Email_1
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
Dott.ssa MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_2
convenuto
nonché
tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale
ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate da “ “ , valide Controparte_2 CP_2
per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24
controinteressati OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,80 (8,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 12,80 (7,40+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque tutti i Controparte_3 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico valide per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
In via principale e nel merito:
• rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, sul ricorso presentato dal ricorrente.
In ogni caso:
• con vittoria di spese, competenze ed onorari da versarsi sul capitolo “Entrate eventuali e diverse del ” capo XIII, Controparte_4 capitolo 3550”.
Pag. 2 di 5 RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
[...]
e le sue articolazioni territoriali, chiedendo, con riferimento alle Controparte_3
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, il riconoscimento del punteggio “per intero” del servizio civile svolto – pertanto punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni - con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
In particolare la ricorrente, in qualità di iscritta nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, dedotto di aver svolto servizio civile dal
20/02/2019 al 19/02/2020, invocava l'illegittimità e chiedeva la disapplicazione delle disposizioni di cui al D.M. 50/2021 che prevedono, nell'ambito del riconoscimento dei titoli ai fini della formazione del punteggio per l'inserimento nella graduatorie ATA,
l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare e di servizi sostitutivi assimilati per legge (quale il servizio civile) svolti non in costanza di nomina
(considerandolo come servizio generico svolto presso le amministrazioni statali) e 6 punti per ogni anno di servizio svolto in costanza di nomina.
In data 25/01/2024 si costituiva il , eccependo Controparte_3
l'intervenuta acquiescenza, da parte della ricorrente, in ordine al punteggio conseguito,
e ciò in ragione del mancato reclamo avverso la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. 50/2021; nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06/02/2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in qualità di controinteressati mediante notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del
[...]
nel termine perentorio del 15/03/2024 stabilito ai sensi dell'art. 102 Controparte_3
c.p.c.
In data 19/02/2024 si perfezionava la notifica agli altri soggetti iscritti graduatoria quali controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sul sito istituzionale del ai sensi dell'art. Controparte_3
151 c.p.c.
Pag. 3 di 5 All'udienza del 04/06/2025 il procuratore di parte convenuta eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto le graduatorie istituite con D.M.
50/2021 e relative al triennio 2021-2024 non risultavano più vigenti;
il procuratore di parte ricorrente insisteva come da ricorso, rilevando che una pronuncia sul titolo - costituito dallo svolgimento del servizio militare – resa nell'ambito del presente giudizio avrebbe potuto avere effetti anche ai fini della richiesta di aggiornamento del punteggio attribuito alla ricorrente anche nelle graduatorie formate nelle more del giudizio con D.M. 89/2024 e relative al triennio 2024-2027; alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Invero, l'oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente alla legittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie ATA 2021-2024, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e in applicazione della quale l'Amministrazione resistente valuta il servizio civile svolto in epoca anteriore alla nomina quale “servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Orbene, risulta inequivocabilmente dal corpo del ricorso e dalle relative conclusioni che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere una diversa valutazione del proprio titolo, costituito dal servizio civile, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie 2021-2024 indetta con D.M. 50/2021, al fine di conseguire i migliori punteggi - sempre nell'ambito delle predette graduatorie - di 13,80 (in luogo di 8,40) per il profilo di assistente amministrativo e 12,80 (in luogo di 7,40) per il profilo di collaboratore scolastico.
Pag. 4 di 5 Risulta quindi evidente che, stante il venir meno delle graduatorie rispetto alle quali è domandata una modifica del punteggio ai fini di una migliore collocazione, la ricorrente non potrà conseguire alcun risultato favorevole dalla pronuncia giurisdizionale richiesta in questa sede, che andrebbe inevitabilmente ad insistere su delle graduatorie del tutto esaurite.
Ne consegue che risulta integrata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Né può ritenersi meritevole di accoglimento la deduzione in ordine alla permanenza di un interesse ad agire ravvisabile nel fatto che una pronuncia resa in questo giudizio potrebbe essere “spesa” anche in sede di valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione convenuta nell'ambito della formazione delle graduatorie successivamente indetta con D.M. 89/2024, trattandosi quest'ultima di una procedura del tutto distinta e, pertanto, indifferente rispetto agli esiti del presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione.
Considerata la complessità della materia che, nel merito, dà origine a orientamenti non univoci e considerata la sopravvenienza di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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