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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 232/2024
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 13.14 innanzi al dott. DE BI, sono comparsi:
Per il ricorrente, avv. Cavallini, con amministratore delegato;
Per , avv. Tommaso Rossi;
CP_1 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
l'avv. Cavallini richiama la recente giurisprudenza;
l'avv. Rossi si dichiara antistatario;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale emette la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa DE BI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa DE BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2024 R.G. promossa da
DA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_2 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cavallini, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- appellante -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Tommaso Rossi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da memorie depositata;
Per parte appellata: come da verbale memoria depositata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, ha presentato ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Rovigo Parte_2
avverso il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada indicato al n. 2302493-
1062487-X elevato dalla Polizia Locale del Comune di Corbola (RO) il 14.8.2023 per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 9 C.d.s. nei pressi del tratto di strada individuato in
S.R. 495 al km 63+440 con direzione di marcia Adria-Ariano.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha lamentato:
pagina 2 di 8 - la mancanza del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo utilizzato dal per l'accertamento dell'infrazione su strade extraurbane secondarie e sulle strade Controparte_3
urbane di scorrimento in violazione del D.lgs n. 285/1992, art. 2 comma 2, lett. c) e d);
- la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 345 comma 3 disp. reg. att. C.d.s.;
- la mancata esibizione da parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione inerente la taratura e l'omologazione del dispositivo utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, nonché il rispetto della normativa sulla privacy.
Con la sentenza n. 653/2023, depositata il 13.12.2023, il Giudice di Pace di Rovigo ha rigettato il ricorso e confermato il verbale impugnato.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello chiedendo, anche mediante la Parte_2
riproposizione di tutti i motivi esperiti nel ricorso di cui al primo giudizio, l'integrale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con annullamento del verbale opposto.
In particolare, a sostegno del gravame, parte appellante ha impugnato la sentenza emessa nel giudizio di opposizione laddove il Giudice di Pace ha ritenuto che l'apparecchiatura utilizzata per rilevare l'infrazione fosse stata “debitamente approvata dal con prot. Controparte_4
4130 del 24.12.2004 e successive integrazioni così come ben indicato nel verbale impugnato in modo non equivoco”, e ancora laddove il giudice ha sostenuto che “nemmeno ha pregio la contestazione riferita alla taratura posta la chiara dizione a verbale che l'impianto veniva sottoposto a verifica in tal senso in data 29.06.2023”.
Con comparsa di risposta depositata l'1.5.2024 il ha resistito all'appello Controparte_3
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, evidenziando che, diversamente da quanto argomentato sul punto dall'appellante, il certificato di taratura del dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento dell'infrazione era stata rilasciato da una società regolarmente accreditata dall'Ente pubblico designato a tale scopo, come peraltro già documentalmente provato nel primo grado di giudizio, sicché sarebbe stato onere dell'opponente offrire prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.
Parimenti, l'appellato ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto anche in punto di motivazione, il dispositivo comunale Traffiphot III SR-Photor&V fosse stato regolarmente omologato e non oggetto di mera approvazione, come suffragabile dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e de
Trasporti n. 4130 del 24.12.2004 allegato in atti.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 15.5.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie conclusive, fissando l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. all'esito della quale la causa è stata decisa.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione in appello nel richiamare tutti i motivi di opposizione sviluppati nel Parte_2
primo giudizio, e nel presentarli, quindi, interamente, come motivi di appello, ha di fatto riproposto la doglianza relativa alla differenza fra la procedura atta al rilascio del certificato di omologazione e quella finalizzata all'ottenimento dell'approvazione del dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità.
Difatti, la mera non enunciazione sul punto di un paragrafo specifico, in presenza di un chiaro e puntuale rimando in funzione di motivo di impugnazione, a tutti i motivi di opposizione già presentati nel ricorso di primo grado, non basta a ritenere come proposto il relativo motivo di appello, il quale risulta chiaramente desumibile dalla corretta interpretazione integrale dell'atto di appello.
Tale prospettazione, secondo la tesi sviluppata dall'appellante nel ricorso in opposizione, sarebbe enucleabile dal combinato disposto dell'art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
(laddove in particolare viene individuata la procedura di omologazione) e dell'142, comma 6 del
Codice della Strada (“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi a percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”).
Ebbene, tale motivo di opposizione deve essere accolto per quanto di ragione.
In primis, è riscontrabile dal verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità che l'infrazione è stata rilevata mediante misuratore elettronico della velocità Traffiphot III SR-Photor&V - matricola: 593-100/60726 omologazione n. 4130 del 24/12/2004 del Controparte_4
(Cfr. fascicolo parte appellante, all. “C”).
[...]
Sul punto, tuttavia, occorre osservare che nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti Terresti, Direzione Generale Motorizzazione n. 4130 del 24.12.2004 citato nel verbale, si legge all'art. 1: “sono approvati i documenti fotografici di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa ed ai limiti massimi di velocità, denominati “Traffiphot III-SrR” e “Traffiphot III SR-Photor & V” (Cfr. Fasc. parte appellante doc. 6).
Il decreto citato nel verbale di contestazione certifica pertanto non l'avvenuta omologazione del dispositivo elettronico di proprietà dell'Amministrazione Comunale appellata, bensì la mera approvazione dello strumento.
pagina 4 di 8 Alla medesima conclusione si perviene anche esanimando l'ulteriore documentazione prodotta dal sin dal primo grado di giudizio, ossia il decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione CP_1
del dispositivo utilizzato dal nel tratto di strada interessato, il certificato di taratura LAT 101 CP_1
M330_2023_ACCR_VX del 29.06.2023, il verbale di installazione e verifica di funzionalità del dispositivo, nonché il decreto di collaudo (Cfr. fascicolo parte appellata all. 2, doc. 3, 4, 5,7).
Tali documenti, complessivamente considerati, nulla certificano in ordine all'omologazione del dispositivo di proprietà dell'Amministrazione.
Ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace ha effettivamente rilevato la mera approvazione della strumentazione impiegata dal per l'accertamento del superamento dei limiti di Controparte_3 velocità, deducendo ulteriormente tuttavia che “in realtà, salvo l'art. 142/6 cds ove si dice che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati…, il Legislatore non ha previsto la sola omologazione quale requisito necessario per la valida contestazione di una infrazione per eccesso di velocità rilevata tramite strumentazione elettronica”.
A sostegno di tale argomentazione vengono inoltre richiamate alcune disposizioni normative che comproverebbero, a suo dire, una sostanziale equivalenza nell'ottica del legislatore tra omologazione ed approvazione.
Ebbene, sotto tale profilo non sfugge a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa dell' nella rispettiva comparsa di risposta in appello. Controparte_5
Nondimeno, non si trascura il riscontro di sentenze dell'Intestato Tribunale, che, in casi analoghi, ha aderito alla soluzione ermeneutica propugnata dal giudice di prime cure.
Ciò promesso, tuttavia, non ci si può esimere dal dare conto delle più recenti pronunce della Suprema
Corte con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta
pagina 5 di 8 finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (Cfr. in motivazione
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
pagina 6 di 8 Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n.
20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
Sulla scorta di tale mutato orientamento giurisprudenziale, si osserva che le infrazioni rilevate mediante un misuratore elettronico della velocità meramente approvato non possano costituire “fonte di prova” e pertanto, in caso di contestazione sulla legittimità della sanzione, sarà onere dell'Amministrazione
Comunale offrire prova, oltre che della corretta funzionalità e della periodica taratura del dispositivo, anche della sua avvenuta omologazione.
Tale onere probatorio non è stato evidentemente assolto dal nella fattispecie in Controparte_3
esame.
La fondatezza di tale motivo di opposizione determina l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento del verbale di contestazione e assorbimento di tutti gli altri motivi di censura.
Risultano quindi assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
3. Per quanto concerne la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da richiesta di parte appellante, il Tribunale, tenuto conto della assoluta novità della questione trattata e del sopravvenuto espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 232/2024 R.G. così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza n. 653/2023, depositata dal Giudice di Pace di
Rovigo il 13.12.2023, a definizione del procedimento avente n. 6202/2023 R.G., annulla il verbale di contestazione n. 2302493-1062487/2023-X, elevato dalla Polizia Locale del il Controparte_3
14.08.2023;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo in data 21.05.2025.
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa DE BI
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 232/2024
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 13.14 innanzi al dott. DE BI, sono comparsi:
Per il ricorrente, avv. Cavallini, con amministratore delegato;
Per , avv. Tommaso Rossi;
CP_1 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;
l'avv. Cavallini richiama la recente giurisprudenza;
l'avv. Rossi si dichiara antistatario;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale emette la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa DE BI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa DE BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2024 R.G. promossa da
DA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_2 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cavallini, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- appellante -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Tommaso Rossi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da memorie depositata;
Per parte appellata: come da verbale memoria depositata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, ha presentato ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Rovigo Parte_2
avverso il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada indicato al n. 2302493-
1062487-X elevato dalla Polizia Locale del Comune di Corbola (RO) il 14.8.2023 per il superamento dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142, comma 9 C.d.s. nei pressi del tratto di strada individuato in
S.R. 495 al km 63+440 con direzione di marcia Adria-Ariano.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha lamentato:
pagina 2 di 8 - la mancanza del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo utilizzato dal per l'accertamento dell'infrazione su strade extraurbane secondarie e sulle strade Controparte_3
urbane di scorrimento in violazione del D.lgs n. 285/1992, art. 2 comma 2, lett. c) e d);
- la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 345 comma 3 disp. reg. att. C.d.s.;
- la mancata esibizione da parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione inerente la taratura e l'omologazione del dispositivo utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, nonché il rispetto della normativa sulla privacy.
Con la sentenza n. 653/2023, depositata il 13.12.2023, il Giudice di Pace di Rovigo ha rigettato il ricorso e confermato il verbale impugnato.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello chiedendo, anche mediante la Parte_2
riproposizione di tutti i motivi esperiti nel ricorso di cui al primo giudizio, l'integrale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con annullamento del verbale opposto.
In particolare, a sostegno del gravame, parte appellante ha impugnato la sentenza emessa nel giudizio di opposizione laddove il Giudice di Pace ha ritenuto che l'apparecchiatura utilizzata per rilevare l'infrazione fosse stata “debitamente approvata dal con prot. Controparte_4
4130 del 24.12.2004 e successive integrazioni così come ben indicato nel verbale impugnato in modo non equivoco”, e ancora laddove il giudice ha sostenuto che “nemmeno ha pregio la contestazione riferita alla taratura posta la chiara dizione a verbale che l'impianto veniva sottoposto a verifica in tal senso in data 29.06.2023”.
Con comparsa di risposta depositata l'1.5.2024 il ha resistito all'appello Controparte_3
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, evidenziando che, diversamente da quanto argomentato sul punto dall'appellante, il certificato di taratura del dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento dell'infrazione era stata rilasciato da una società regolarmente accreditata dall'Ente pubblico designato a tale scopo, come peraltro già documentalmente provato nel primo grado di giudizio, sicché sarebbe stato onere dell'opponente offrire prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.
Parimenti, l'appellato ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto anche in punto di motivazione, il dispositivo comunale Traffiphot III SR-Photor&V fosse stato regolarmente omologato e non oggetto di mera approvazione, come suffragabile dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e de
Trasporti n. 4130 del 24.12.2004 allegato in atti.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 15.5.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie conclusive, fissando l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. all'esito della quale la causa è stata decisa.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione in appello nel richiamare tutti i motivi di opposizione sviluppati nel Parte_2
primo giudizio, e nel presentarli, quindi, interamente, come motivi di appello, ha di fatto riproposto la doglianza relativa alla differenza fra la procedura atta al rilascio del certificato di omologazione e quella finalizzata all'ottenimento dell'approvazione del dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità.
Difatti, la mera non enunciazione sul punto di un paragrafo specifico, in presenza di un chiaro e puntuale rimando in funzione di motivo di impugnazione, a tutti i motivi di opposizione già presentati nel ricorso di primo grado, non basta a ritenere come proposto il relativo motivo di appello, il quale risulta chiaramente desumibile dalla corretta interpretazione integrale dell'atto di appello.
Tale prospettazione, secondo la tesi sviluppata dall'appellante nel ricorso in opposizione, sarebbe enucleabile dal combinato disposto dell'art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
(laddove in particolare viene individuata la procedura di omologazione) e dell'142, comma 6 del
Codice della Strada (“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi a percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”).
Ebbene, tale motivo di opposizione deve essere accolto per quanto di ragione.
In primis, è riscontrabile dal verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità che l'infrazione è stata rilevata mediante misuratore elettronico della velocità Traffiphot III SR-Photor&V - matricola: 593-100/60726 omologazione n. 4130 del 24/12/2004 del Controparte_4
(Cfr. fascicolo parte appellante, all. “C”).
[...]
Sul punto, tuttavia, occorre osservare che nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti Terresti, Direzione Generale Motorizzazione n. 4130 del 24.12.2004 citato nel verbale, si legge all'art. 1: “sono approvati i documenti fotografici di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa ed ai limiti massimi di velocità, denominati “Traffiphot III-SrR” e “Traffiphot III SR-Photor & V” (Cfr. Fasc. parte appellante doc. 6).
Il decreto citato nel verbale di contestazione certifica pertanto non l'avvenuta omologazione del dispositivo elettronico di proprietà dell'Amministrazione Comunale appellata, bensì la mera approvazione dello strumento.
pagina 4 di 8 Alla medesima conclusione si perviene anche esanimando l'ulteriore documentazione prodotta dal sin dal primo grado di giudizio, ossia il decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione CP_1
del dispositivo utilizzato dal nel tratto di strada interessato, il certificato di taratura LAT 101 CP_1
M330_2023_ACCR_VX del 29.06.2023, il verbale di installazione e verifica di funzionalità del dispositivo, nonché il decreto di collaudo (Cfr. fascicolo parte appellata all. 2, doc. 3, 4, 5,7).
Tali documenti, complessivamente considerati, nulla certificano in ordine all'omologazione del dispositivo di proprietà dell'Amministrazione.
Ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace ha effettivamente rilevato la mera approvazione della strumentazione impiegata dal per l'accertamento del superamento dei limiti di Controparte_3 velocità, deducendo ulteriormente tuttavia che “in realtà, salvo l'art. 142/6 cds ove si dice che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati…, il Legislatore non ha previsto la sola omologazione quale requisito necessario per la valida contestazione di una infrazione per eccesso di velocità rilevata tramite strumentazione elettronica”.
A sostegno di tale argomentazione vengono inoltre richiamate alcune disposizioni normative che comproverebbero, a suo dire, una sostanziale equivalenza nell'ottica del legislatore tra omologazione ed approvazione.
Ebbene, sotto tale profilo non sfugge a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa dell' nella rispettiva comparsa di risposta in appello. Controparte_5
Nondimeno, non si trascura il riscontro di sentenze dell'Intestato Tribunale, che, in casi analoghi, ha aderito alla soluzione ermeneutica propugnata dal giudice di prime cure.
Ciò promesso, tuttavia, non ci si può esimere dal dare conto delle più recenti pronunce della Suprema
Corte con riferimento alle interpretazioni delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta
pagina 5 di 8 finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (Cfr. in motivazione
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
pagina 6 di 8 Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n.
20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
Sulla scorta di tale mutato orientamento giurisprudenziale, si osserva che le infrazioni rilevate mediante un misuratore elettronico della velocità meramente approvato non possano costituire “fonte di prova” e pertanto, in caso di contestazione sulla legittimità della sanzione, sarà onere dell'Amministrazione
Comunale offrire prova, oltre che della corretta funzionalità e della periodica taratura del dispositivo, anche della sua avvenuta omologazione.
Tale onere probatorio non è stato evidentemente assolto dal nella fattispecie in Controparte_3
esame.
La fondatezza di tale motivo di opposizione determina l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento del verbale di contestazione e assorbimento di tutti gli altri motivi di censura.
Risultano quindi assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
3. Per quanto concerne la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come da richiesta di parte appellante, il Tribunale, tenuto conto della assoluta novità della questione trattata e del sopravvenuto espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 232/2024 R.G. così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza n. 653/2023, depositata dal Giudice di Pace di
Rovigo il 13.12.2023, a definizione del procedimento avente n. 6202/2023 R.G., annulla il verbale di contestazione n. 2302493-1062487/2023-X, elevato dalla Polizia Locale del il Controparte_3
14.08.2023;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo in data 21.05.2025.
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa DE BI
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