Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05802/2025REG.PROV.COLL.
N. 04951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4951 del 2025, proposto da l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Quartararo e Teresa Ottolino, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, Via IV Novembre, n.14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il signor ND TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V, 24 marzo 2025, n. 5983, resa tra le parti, notificata il 26 marzo 2025 e concernente il rigetto della domanda di finanziamento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor ND TO;
Vista la impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di diniego di accesso al finanziamento per l’acquisto di macchinari, che limitino il rischio di infortuni sul lavoro.
2. Con appello notificato il 23 maggio 2025 e depositato il 18 giugno successivo, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L (di seguito anche “INAIL”), ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 24 marzo 2025, n. 5983 , con la quale Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma ha accolto il ricorso per l’annullamento “ del provvedimento dell’INAIL – Sede di Velletri, datato e comunicato il 15.10.2024, di rigetto della richiesta di finanziamento, con contestuale esclusione dei benefici, di cui alla domanda presentata per l'Avviso ISI 2022 CodicePratica I2422-000190 – Codice domanda 10103 ”.
2. L’appellante, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, affida il proprio gravame ad un unico motivo di doglianza, con il quale lamenta:
“ 1.Travisamento dei presupposti di fatto e disapplicazione del Bando ISI 2022 e dell’Allegato 1.1 facente parte integrante dello stesso ”: secondo l’INAIL, la sentenza sarebbe da riformare perché i primo giudici non si sarebbero avveduti che il DVR (Documento di Valutazione del Rischio) presentato dalla ditta per accedere al finanziamento non metterebbe in rilievo miglioramenti sul rischio infortuni, ma solo il rischio di natura teconopatica (le macchine proposte aumenterebbero il livello di confort ed eviterebbero l’esposizione agli agenti atmosferici e alle polveri, ma non introdurrebbero misure atte ad evitare rischi sul lavoro).
3. Alla camera di consiglio del 3 luglio l’appello è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. su questione rilevata d’ufficio ed ex art. 60 c.p.a. circa la possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
4. In via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio ai sensi dell’articolo 105, comma1 c.p.a. che in primo grado sono stati violati i termini a difesa, rendendosi necessaria la remissione della causa al Tar.
5. Va al riguardo considerato che, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025 fissata nel giudizio di primo grado per la discussione della domanda cautelare, il difensore del ricorrente ha chiesto una sollecita fissazione del merito e il Presidente ha disposto “ la cancellazione della causa dal ruolo, invitando la parte a depositare apposita istanza di prelievo ”, presentata lo stesso giorno.
È stata così fissata l’udienza di merito del 19 marzo 2025, in esito alla quale è stata pubblicata la sentenza oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, la fissazione dell’udienza risulta disposta in violazione del termine a difesa e della corretta instaurazione del contraddittorio.
A mente, infatti, dell’articolo 71, comma 3, c.p.a., “ il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso ”, che, nel caso in esame, è stato notificato il 16 dicembre 2024.
La costituzione delle parti destinatarie della notifica del ricorso è disciplinata dall’articolo 46, comma 1, del codice di rito, secondo il quale “ nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti ”.
Il decreto di fissazione di udienza è stato comunicato al ricorrente il 14 gennaio 2025, in violazione del termine entro cui era possibile la costituzione dell’Amministrazione intimata, atteso che la notificazione del ricorso è avvenuta il 16 dicembre 2024 e, al momento della fissazione dell’udienza di merito, non era ancora maturato il termine per la costituzione della parte intimata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 71 c. 5 c.p.a., il decreto di fissazione dell’udienza va comunicato alle parti costituite almeno sessanta giorni prima della data dell’udienza. Se l’udienza viene calendarizzata prima della scadenza del termine di costituzione, si determina il concreto rischio che non venga inviato l’avviso di udienza a una parte ancora legittimamente non costituita.
Nel caso di specie è accaduto che a fronte di un ricorso notificato il 16 dicembre 2024, sicché il termine di costituzione scadeva il 14 febbraio 2024, e l’udienza non avrebbe potuto essere calendarizzata prima del 15 aprile 2024, l’udienza si è celebrata il 19 marzo 2024 nella contumacia della parte intimata, che non ha mai ricevuto l’avviso di udienza perché lo stesso è stato spedito prima della scadenza del termine di costituzione: si è trattato di una perniciosa catena di errori processuali che si è tradotta in un serio vizio del contraddittorio, che avrebbe potuto e dovuto essere rimediato all’udienza pubblica da parte del Tar, previa constatazione della violazione dei termini a difesa.
Si rende così necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’articolo 105, comma1, c.p.a. in considerazione della mancanza della rituale instaurazione del contraddittorio, come stabilito dall’Adunanza Plenaria, con sentenza 30 luglio 2018, n. 10.
Nel caso in esame, in buona sostanza, non si tratta di “ un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa (Cons. St., A.P., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11; id. 5 settembre 2018, n. 14; id. 28 settembre 2018, n. 15) (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 gennaio 2024, n. 952), atteso che nella fattispecie risulta acclarato l’ error in procedendo per violazione della disposizione di cui all’articolo 105 c.p.a., con la conseguenza che, secondo giurisprudenza costante ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 15 gennaio 2024, n. 513), deve essere disposto il rinvio al primo giudice, restando così assorbito l’esame dei motivi gravame.
7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, c.p.a., le parti dovranno, pertanto, riassumere avanti al Tribunale il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO