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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona di:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel
Dott.ssa Filomena Albano Giudice Dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53027 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
30/09/1983 MA (RM) (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 03.07.1962, rappresentato e difeso dall'avv.FINA GIORGIO , giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
16/01/1989 MA (RM) rappresentata e difesa dall'avv Persona_1
COLUMBA DOMENICO, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
, premesso che in data 4/11/2015 il Tribunale di Roma provvedeva Parte_1 in conformità all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore ed al contributo paterno al mantenimento dello stesso, Per_2 chiedeva in modifica delle condizioni di affidamento “la collocazione paritaria del minore a settimane alterne presso un genitore per tre giorni a settimana e presso l'altro genitore per quattro giorni a settimana. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di quindici giorni sia per il mese di giugno, luglio che agosto, da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di aprile. Per quanto attiene, invece il periodo natalizio e pasquale, il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Conseguentemente, ed a modifica della condizione, 2 Voglia disporre l'eliminazione dell'assegno di mantenimento provvedendo
i genitori al mantenimento del figlio per i reciproci giorni di spettanza;
in subordine disporre una notevole riduzione dell'onere di mantenimento attualmente a carico del Sig. in ragione del mutato divario reddituale, ferma restando la ripartizione, nella Pt_1 misura del 50 %, delle spese straordinarie” Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, contestando tutto quanto ex adverso 2
prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda, e la conferma delle condizioni di affidamento di . Per_2
Le parti venivano inviate davanti al GOP per un tentativo di conciliazione trovando un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, ma non sulle questioni economiche. Sentito il figlio minore , la causa , sulle conclusioni delle parti e discussione orale, era trattenuta in decisione.
Quanto alle condizioni di affidamento di può essere confermato l'accordo Per_2 raggiunto dalle parti davanti alla dott.ssa Zimpo, delegata per il tentativo di conciliazione D'altra parte non vi sono le condizioni per stabilire un affidamento condiviso con collocamento alternato, essendo emerso dall'audizione del minore, che è la madre a seguire prevalentemente il figlio nello studio. Grazie a ciò è riuscito a superare Per_2 le difficoltà incontrate nel corso della vita scolastica. Non vi è pertanto motivo di modificare le condizioni di affidamento se non per quei piccoli aggiustamenti su cui le parti hanno concordato.
Quanto alle condizioni economiche il padre ha chiesto l'eliminazione o una forte riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico. Ha in proposito rappresentato che successivamente al 2014 la Sig.ra prima disoccupata, ha trovato una stabile Per_1 occupazione con conseguente aumento di reddito. Al contrario il ricorrente non è più lavoratore dipendente ma ha avviato un'attività commerciale in forma societaria, la
“Studio e Ottica Meloni s.r.l.s.”, la quale, non generandone, non ha mai ripartito utili, ma dalla quale a partire dal 2022 lo stesso percepisce un compenso mensile pari ad Euro
527,00.
LA domanda non può essere accolta. Dalle lettura degli atti di causa risulta infatti che nessuna significativa modifica è intervenuta rispetto alle condizioni sottoscritte dalle parti nel 2014. L'importo ivi fissato per il mantenimento di presupponeva Per_2 evidentemente che la resistente trovasse un'attività lavorativa, non potendo l'importo fissato essere sufficiente al mantenimento di due persone. La circostanza che sig.ra abbia trovato un'attività lavorativa dalla quale percepisce € 1000,00 mensili Per_1 appare pertanto del tutto ininfluente.
Quanto alla posizione del ricorrente, quest'ultimo già nel 2015 dichiarava di non essere più dipendente e nonostante ciò s'impegnava a pagare l'importo di € 250,00 mensili per il figlio, dichiarando nel contempo che la società di cui risultava socio era in perdita.
Nulla è cambiato dunque rispetto all'accordo originario e pertanto la domanda va integralmente rigettata.
Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
.
P. Q. M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in parziale modifica del decreto di conferma dell'accordo raggiunto dalle parti n. 13517/2014 del Tribunale di Roma, , così decide:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_2 di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore Per_2 potrà vederlo e tenerlo con sé: due pomeriggi a settimana (con pernotto), precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo ivi l'indomani mattina, salvo diverso accordo;
nei fine settimana alternati con l'altro genitore, dall'uscita da 3
scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21.00, riaccompagnandolo presso la casa materna, salvo diverso accordo;
nonché
• Durante le vacanze estive per 30 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno.
• Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno, salvo diverso accordo.
• Per metà delle festività scolastiche Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, salvo diverso accordo.
• Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni.
- rigetta la domanda di revoca o diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico di Per_2 Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 2356,00 oltre IVA e CAP come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/12/2024
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona di:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel
Dott.ssa Filomena Albano Giudice Dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53027 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
30/09/1983 MA (RM) (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 03.07.1962, rappresentato e difeso dall'avv.FINA GIORGIO , giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
16/01/1989 MA (RM) rappresentata e difesa dall'avv Persona_1
COLUMBA DOMENICO, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
, premesso che in data 4/11/2015 il Tribunale di Roma provvedeva Parte_1 in conformità all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore ed al contributo paterno al mantenimento dello stesso, Per_2 chiedeva in modifica delle condizioni di affidamento “la collocazione paritaria del minore a settimane alterne presso un genitore per tre giorni a settimana e presso l'altro genitore per quattro giorni a settimana. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di quindici giorni sia per il mese di giugno, luglio che agosto, da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di aprile. Per quanto attiene, invece il periodo natalizio e pasquale, il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Conseguentemente, ed a modifica della condizione, 2 Voglia disporre l'eliminazione dell'assegno di mantenimento provvedendo
i genitori al mantenimento del figlio per i reciproci giorni di spettanza;
in subordine disporre una notevole riduzione dell'onere di mantenimento attualmente a carico del Sig. in ragione del mutato divario reddituale, ferma restando la ripartizione, nella Pt_1 misura del 50 %, delle spese straordinarie” Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, contestando tutto quanto ex adverso 2
prodotto, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda, e la conferma delle condizioni di affidamento di . Per_2
Le parti venivano inviate davanti al GOP per un tentativo di conciliazione trovando un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, ma non sulle questioni economiche. Sentito il figlio minore , la causa , sulle conclusioni delle parti e discussione orale, era trattenuta in decisione.
Quanto alle condizioni di affidamento di può essere confermato l'accordo Per_2 raggiunto dalle parti davanti alla dott.ssa Zimpo, delegata per il tentativo di conciliazione D'altra parte non vi sono le condizioni per stabilire un affidamento condiviso con collocamento alternato, essendo emerso dall'audizione del minore, che è la madre a seguire prevalentemente il figlio nello studio. Grazie a ciò è riuscito a superare Per_2 le difficoltà incontrate nel corso della vita scolastica. Non vi è pertanto motivo di modificare le condizioni di affidamento se non per quei piccoli aggiustamenti su cui le parti hanno concordato.
Quanto alle condizioni economiche il padre ha chiesto l'eliminazione o una forte riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico. Ha in proposito rappresentato che successivamente al 2014 la Sig.ra prima disoccupata, ha trovato una stabile Per_1 occupazione con conseguente aumento di reddito. Al contrario il ricorrente non è più lavoratore dipendente ma ha avviato un'attività commerciale in forma societaria, la
“Studio e Ottica Meloni s.r.l.s.”, la quale, non generandone, non ha mai ripartito utili, ma dalla quale a partire dal 2022 lo stesso percepisce un compenso mensile pari ad Euro
527,00.
LA domanda non può essere accolta. Dalle lettura degli atti di causa risulta infatti che nessuna significativa modifica è intervenuta rispetto alle condizioni sottoscritte dalle parti nel 2014. L'importo ivi fissato per il mantenimento di presupponeva Per_2 evidentemente che la resistente trovasse un'attività lavorativa, non potendo l'importo fissato essere sufficiente al mantenimento di due persone. La circostanza che sig.ra abbia trovato un'attività lavorativa dalla quale percepisce € 1000,00 mensili Per_1 appare pertanto del tutto ininfluente.
Quanto alla posizione del ricorrente, quest'ultimo già nel 2015 dichiarava di non essere più dipendente e nonostante ciò s'impegnava a pagare l'importo di € 250,00 mensili per il figlio, dichiarando nel contempo che la società di cui risultava socio era in perdita.
Nulla è cambiato dunque rispetto all'accordo originario e pertanto la domanda va integralmente rigettata.
Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
.
P. Q. M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in parziale modifica del decreto di conferma dell'accordo raggiunto dalle parti n. 13517/2014 del Tribunale di Roma, , così decide:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_2 di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore Per_2 potrà vederlo e tenerlo con sé: due pomeriggi a settimana (con pernotto), precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo ivi l'indomani mattina, salvo diverso accordo;
nei fine settimana alternati con l'altro genitore, dall'uscita da 3
scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21.00, riaccompagnandolo presso la casa materna, salvo diverso accordo;
nonché
• Durante le vacanze estive per 30 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno.
• Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno, salvo diverso accordo.
• Per metà delle festività scolastiche Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, salvo diverso accordo.
• Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni.
- rigetta la domanda di revoca o diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico di Per_2 Parte_1 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 2356,00 oltre IVA e CAP come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/12/2024
Il Presidente
Marta Ienzi