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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott . Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2997/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_1
presso lo studio dell'avv. Daniela Grisolia che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Passanisi che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato in Acireale il
1 3/7/2018, onde la causa viene rimessa al Collegio in
deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e _1 CP_1
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato in Acireale il 3/7/2018.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2022 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n.
2504/2022 emanata inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
2 Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
“affidamento della figlia minorenne ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento della stessa presso la madre , Sig.ra ; il CP_1
padre , vedrà e terrà con se' la figlia per due Parte_1 Per_1
pomeriggi non consecutivi a settimana, dalle ore 16,00 alle 20,30 ; a settimane alterne , dalle ore 13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica , pernottamento compreso;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio , alternando di anno in anno il giorno di
Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per due periodi non consecutivi di 15 giorni consecutivi ciascuno, previo accordo entro il 31/05 di ciascun anno ed in mancanza di accordo un anno dal 01 Luglio al 15 Luglio e dal 01
Agosto al 15 Agosto e l'anno successivo dal 16 Luglio al 30 Luglio e dal
16 Agosto al 30 Agosto;
nel rispetto di massima di siffatto calendario , sono consentiti ai genitori accordi derogatori, purché' tempi e modalità siano idonei in concreto ad assicurare il godimento da parte della figlia della plurigenitorialità da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio;
obbligo a carico di di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia presso la madre collocataria con un Per_1
assegno mensile di Euro 240,00 annualmente rivalutabile automaticamente ex art.150 disp, att. cpc, da versare alla CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
3 PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Acireale il 3/7/2018 tra _1
, nato in [...] il [...] e nata in
[...] CP_1
Acireale il 30/12/1997e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale, anno 2018, n. 23, parte I, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 10/1/2025
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
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