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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso all'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Guzzo;
attore
CONTRO
Avv. (C.F. ), che si difende in proprio ex art. 86 CP_1 CP_2 C.F._2
c.p.c.; convenuto
OGGETTO: Prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Fatto e di ritto conveniva in giudizio l'avv. Francesco Siciliano al fine di sentirlo Parte_2 condannare, accertata la sua inadempienza nell'espletamento del mandato professionale conferitogli, al risarcimento dei danni subiti, oltre alla restituzione della somma di € 700,00 corrisposte a titolo di anticipo corrisposto.
Esponeva parte attrice di essersi rivolta all'Avv. in seguito al ricevimento di una CP_1 raccomandata del 05.06.2019 da parte della di cui era Controparte_3
dipendente, contenente una “Comunicazione ex art.7 Legge 604/1966 (come modificato all'art.1, co.40, della L.n.92/2002 e successive modifiche)” con cui veniva parimenti chiesto alla
Commissione Provinciale di Conciliazione di fissare il confronto preliminare. Ricevuto l'avviso di convocazione per il giorno 17.06.2019 e sull'assunto di ritenere il preannunciato licenziamento pagina 1 di 6 del tutto illegittimo in quanto non motivato e discriminatorio, sottoscriveva con l'Avv. CP_1 un accordo relativo all'impugnazione del suddetto licenziamento, provvedendo a versare allo stesso un acconto pari ad €1.500,00; che i due incontri conciliativi presso la Commissione
Provinciale di Reggio RI venivano disertati per una precisa scelta strategica del difensore, il quale prospettava un risultato più favorevole ove si fosse incardinato un contenzioso. Lamentava che il difensore, nonostante le rassicurazioni comunicate via whatsapp, non aveva depositato il ricorso entro il termine perentorio del 5.08.2019 e di avere appreso successivamente che lo stesso aveva, peraltro, inoltrato il 9.10.2019 una diffida alla società contenente delle inutili contestazioni, in ragione dello spirato termine suddetto;
che il convenuto, riconosciuto il proprio errore, si era impegnato a restituire l'acconto e nonostante le varie rassicurazioni, aveva corrisposto solo la minor somma pari ad €800,00.
In ragione, pertanto, dell'errata strategia difensiva suggerita in fase stragiudiziale, confermata dal fatto che altri colleghi raggiunti dalla medesima comunicazioni sei erano visti riconoscere un incentivo economico all'esodo, e dell'omessa insaturazione del giudizio, il cui esito vittorioso appariva altamente probabile, in ragione dalla insussistenza dei motivi oggettivi accampati dalla società e legati ad un calo di fatturato dalla vendita ai grossisti, dato ricavato su base nazionale e non locale, peraltro, contrastato dai risultati economici raggiunti dallo stesso attore nelle provincie di propria competenza, chiedeva, appunto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Resisteva il convenuto, contestando gli assunti attorei perché infondati;
in particolare deduceva di non avere mai suggerito all'attore di non presenziare in sede conciliativa, ma che l'assenza era dipesa da un problema di salute del e di avere chiesto, per tale ragione, lo spostamento Per_1 dell'incontro; che l'attore aveva tardivamente trasmesso la lettera di licenziamento, in quanto si trovava fuori città, e che lo scopo della lettere del 9.10.2019 era proprio quella di tentare di ovviare alla maturata decadenza, causata, appunto, dall'attore stesso, il quale, peraltro, nel merito della vicenda, aveva fornito una ricostruzione dei fatti in maniera parziale e confusionaria;
che la restituzione di una parte dell'acconto era motivato per definire bonariamente il contrasto insorto tra le parti.
Il giudizio veniva istruito attraverso la prova per testi.
pagina 2 di 6 All'udienza dell'11.10.2024 la causa veniva trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
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L'attore nell'atto di citazione lamenta la mancata partecipazione ad entrambi gli incontri presso la
Commissione Provinciale di Reggio RI per una scelta difensiva precisa dell'Avv. . CP_1
Nella memoria ex art 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ammette, diversamente, che “il primo incontro non si sia tenuto per documentate ragioni di salute del Sig. ”. Pt_1
Tale affermazione, oltre ad essere contraddittoria rispetto alla prospettazione iniziale, contrasta con la documentazione prodotta dal convenuto, da cui si ricava che il certificato medico, con il quale si rappresenta un impedimento del , è riferito al secondo incontro, ovvero a quello Pt_1
del 1.07.2019.
Peraltro, in relazione a tale secondo incontro vi è comunicazione via pec dell'avv. , CP_1 inviata in data 25.06.2019 all'Ispettorato di Reggio RI, in cui afferma “Io sottoscritto avv.
Francesco Siciliano in relazione alla convocazione in qualità di difensore munito di procura in oggetto chiedo un contatto urgente per spostare la data”, comunicazione che smentisce la tesi sostenuta dall'attore, secondo cui il convenuto avrebbe consigliato di disertare tali incontri.
In ragione di quanto sopra, non essendo emersa la prova che la mancata partecipazione agli incontri previsti in sede conciliativa sia dipesa da una precisa strategia difensiva dell'avv.
, la domanda sul punto deve rigettarsi. CP_1
Emerge che in data 16.07.2019 l'attore inviava all'avv. la lettera di licenziamento. CP_1
Peraltro risulta una comunicazione del 31.07.2019 intervenuta via whatsapp tra le parti con cui l'avv. rassicurava l'attore circa la presentazione del ricorso, avendo lo stesso risposto CP_1
“tutto fatto” a fronte della richiesta del circa il rispetto della tempistica del 5.08.2019, Pt_1
data ultima per il deposito del ricorso.
Sulla base di tali emergenze istruttorie, non confutate da elementi di segno contrario, deve ritenersi sussistente il contestato inadempimento, imputabile alla condotta omissiva del professionista che non ha fornito la prova liberatoria ex art 1218 c.c..
Difatti, dovendosi ritenere provato che il difensore sia entrato in possesso della lettera di licenziamento dal 16.07.2019, poiché comunicata via mail dall'attore, il convenuto non spiega a questo punto le ragioni che gli impedivano a procedere con il deposito del ricorso, tanto che lo pagina 3 di 6 stesso non solo nei messaggi non lamentava alcunché circa la necessità di altra documentazione, ma rassicurava lo stesso attore di avere proceduto in tal senso.
In ragione di quanto sopra, considerato che l'attore ha chiesto la restituzione dell'importo residuo dell'acconto versato pari ad € 700,00, ricorrendo gli estremi, pertanto, della risoluzione del contratto d'opera professionale, domanda da ritenersi implicita in quella di restituzione, deve condannarsi il convenuto al pagamento di quanto richiesto a tale titolo.
Riconosciuta, pertanto, la negligenza del convenuto, in violazione delle regole di diligenza ex art
1176, 2 c. ,c.c., non evidenziandosi nella speciale ipotesi in esame la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c., si osserva che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., tra le altre, Cass. 16690/14). Il cliente non può, quindi, limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello della pronuncia a lui sfavorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia stessa oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame sarebbe stato accolto, secondo il criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. 20828/09), applicabile anche alla causalità da “chance perduta” (cfr. Cass.
21255/13).
Sul punto, deve ritenersi la non probabile fondatezza dei motivi che, secondo la tesi dell'istante, andavano posti a fondamento del ricorso.
L'attore deduce che le ragioni del licenziamento non siano legati a motivi oggettivi, per come prospettati dalla società, ma soggettivi e discriminatori.
Nello specifico, secondo gli assunti di parte attrice, le ragioni invocate dalla LDU per giustificare il licenziamento riposavano sulla diminuzione del fatturato relativa alla “categoria grossisti”, dato, tuttavia, basato a livello nazionale e non regionale (non essendo in possesso la società dei dati
IMS, azienda che rileva i dati dei grossisti), sicché tale preteso calo del giro di affari nella zona in pagina 4 di 6 cui operava il era da ritenersi del tutto infondato e non poteva di certo giustificare il Pt_1
licenziamento per motivi oggettivi.
Sul punto, la lettera di licenziamento, dopo avere fornito i dati di statistica economica attraverso un raffronto dei fatturati tra gli anni 2016 e 2018, con proiezioni sulle vendite nel 2019, con riguardo al settore dei grossiti, specifica che “la società ha inteso ridurre ulteriormente i propri costi correlati alle attività di informazione per la vendita. Pertanto, essendo la RI (..) e la
IL (…) zone e regioni ritenute dalla Società con potenzialità commerciale inferiore ad altre, la Società ha inteso di sopprimere le sue attività di informazione per la vendita nelle predette zone e regioni”.
Le ragioni del licenziamento, dunque, non sono correlate ad un calo di fatturato dell'allora zona di competenza del , ma dal fatto che le regioni della RI e della IL sono state Pt_1 ritenute “con potenzialità commerciale inferiore ad altre”.
Tale valutazione operata dalla Società prescinde dai risultati conseguiti dall'attore, trattandosi di scelte complessive di economia aziendale e non ancorate al solo dato del fatturato.
Del resto, è lo stesso attore a precisare che, rispetto al precedente ambito di competenza operante sulla provincia di Messina, nelle regioni assegnate si riscontravano delle difficoltà oggettive legate alla diminuzione del numero dei dermatologi sul territorio, trattandosi di una zona (quella di nuova assegnazione) “così disagiata per scarsa densità”.
Le circostanze dichiarate dai testi circa le nuove assunzioni operate dalla società dopo sei mesi dal licenziamento non potevano di certo essere poste quali motivi del ricorso poiché sopravvenute rispetto alla data in cui si sarebbe potuto proporre tale impugnativa.
Considerato pertanto che il "presupposto oggettivo" del detto licenziamento, legato appunto alla sussistenza di esigenze tecnico organizzative e produttive, poiché inserito in un contesto di riorganizzazione aziendale complessivo e finalizzato ad arginare le perdite e ridurre i costi
(Cassazione civile sez. lav., 03/05/2017, n.10699), non è stato adeguatamente confutato dall'attore, deve ritersi, attraverso una valutazione prognostica, che l'impugnativa, pur proposta, non avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento.
Appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento in minima parte della domanda.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di restituzione e condanna il convenuto al pagamento di € 700,00 in favore dell'attore;
- rigetta quanto al resto le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, il 26.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
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