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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10291/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. BURATTO BARBARA, Parte_1 Parte_2
presso cui ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 12/06/2024, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di CP_1 provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda;
non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con note scritte del 12.11.2024, parti ricorrenti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, insistendo nell'accoglimento della domanda formulata in via subordinata ovvero disporsi la rimessione della causa al Giudice Tutelare per la pronuncia in merito all'applicazione dell'amministrazione di sostegno.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “malattia di Alzheimer CP_1
con disturbi comportamentali (etereo aggressività e episodi di agitazione psicomotoria) poliartrosi, pregresso CA basocell frontale” (cfr. Commissione medica per l'handicap del 6.03.2022).
Interrogato nel corso dell'udienza ex art. 473bis.53 cpc, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel tempo e di conoscere in linea generale la propria situazione patrimoniale e di vita.
Dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata si evince che, il signor non si trova nelle CP_1
condizioni di gestire in modo autonomo la sua vita quotidiana, risultano infatti compromesse le capacità relazionali, di cura di sé e di gestione del denaro.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale pagina 2 di 4 infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non
è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire CP_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez.
I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
pagina 3 di 4 Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
RIGETTA il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e CP_1
residente in [...]22;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10291/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. BURATTO BARBARA, Parte_1 Parte_2
presso cui ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 12/06/2024, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di CP_1 provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda;
non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con note scritte del 12.11.2024, parti ricorrenti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, insistendo nell'accoglimento della domanda formulata in via subordinata ovvero disporsi la rimessione della causa al Giudice Tutelare per la pronuncia in merito all'applicazione dell'amministrazione di sostegno.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “malattia di Alzheimer CP_1
con disturbi comportamentali (etereo aggressività e episodi di agitazione psicomotoria) poliartrosi, pregresso CA basocell frontale” (cfr. Commissione medica per l'handicap del 6.03.2022).
Interrogato nel corso dell'udienza ex art. 473bis.53 cpc, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel tempo e di conoscere in linea generale la propria situazione patrimoniale e di vita.
Dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata si evince che, il signor non si trova nelle CP_1
condizioni di gestire in modo autonomo la sua vita quotidiana, risultano infatti compromesse le capacità relazionali, di cura di sé e di gestione del denaro.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale pagina 2 di 4 infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non
è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire CP_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez.
I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
pagina 3 di 4 Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
RIGETTA il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e CP_1
residente in [...]22;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
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