Accoglimento
Sentenza breve 28 maggio 2024
Ordinanza collegiale 26 luglio 2024
Decreto collegiale 30 ottobre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Decreto collegiale 12 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere sospensivo 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Cozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 952/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto che, anche in ragione del lasso temporale pluriennale decorso dalla data di adozione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, non siano ravvisabili i profili di urgenza ed irreparabilità che devono connotare il pregiudizio lamentato ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’istanza cautelare.
Spese del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO