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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Luigi Scipione in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Aureliana n. 2;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Antonio Valente in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via G. D'Annunzio n. 35;
APPELLATA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Piscopo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione del 21 luglio 2025 in sostituzione dei precedenti difensori ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in piazza CP_2
Municipio n. 1;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
341/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 135/2017 R.G., pubblicata in data 9/03/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato il 9.1.2017, adiva l'intestato Tribunale deducendo che: Parte_1
- in passato aveva gestito un'attività di campeggio, pagando regolarmente i tributi comunali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- dal 2004, il campeggio era stato gestito da un altro soggetto, la Gianicola s.r.l., e tuttavia la aveva continuato a ricevere da parte del Comune di le Pt_1 CP_2
richieste di pagamento relative ai predetti tributi;
- per evitare di subire azioni esecutive, la aveva dunque provveduto a pagare, nonostante che non Pt_1
vi fosse tenuta, i tributi per lo smaltimento dei rifiuti relativamente alle 2 annualità dal 2004 al 2010; - successivamente, trovatasi nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti, aveva adito la competente Commissione Tributaria
Provinciale, che, con sentenza n. 1835/01/14 aveva accolto il primo motivo di ricorso, relativo al fatto che la non era il soggetto passivo Pt_1
dell'imposta, per aver ceduto l'attività ad altro soggetto sin dal 2004; - in esecuzione della sentenza, il Comune di aveva provveduto per l'anno CP_2
2015 a limitare la richiesta di pagamento all'utenza domestica, stralciando quella relativa all'attività d campeggio. Alla luce di tali circostanze, l'attrice lamentava di aver indebitamente corrisposto, per gli anni 2004-2010, euro
133.013,80, sotto la minaccia di esecuzione forzata da parte di Equitalia Sud
S.p.A.; agenzia che, del resto, aveva poi provveduto ad effettuare un pignoramento presso terzi in danno dell'attrice. Inoltre, la , Pt_1
imprenditrice nel settore turistico-alberghiero, era stata costretta a patire danni rappresentati da sanzioni e interessi di mora, nonché il grave danno morale o non patrimoniale per il fatto di essersi trovata, suo malgrado, nell'incapienza economica e con la fama di cattiva pagatrice o debitrice, con ciò che ne era conseguito in termini di lesione dell'onorabilità ed affidabilità commerciale. Di talché, chiedeva la restituzione degli indebiti nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1. Nel costituirsi, il eccepiva il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore di quello tributario e, in subordine, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, prospettando altresì la parziale prescrizione dell'indebito. L rappresentava, invece, la Controparte_1
propria estraneità ai fatti contestati, non essendo ad essa ascrivibile alcuna responsabilità in ordine alla legittimità delle attività di accertamento e liquidazione delle imposte, nonché, conseguentemente, di iscrizione a ruolo degli importi richiesti.
1.2. La causa, documentalmente istruita, perveniva, dopo una serie di rinvii, a questo giudice, subentrato nel ruolo in data
18.11.2020. All'udienza del 9.3.2021, le parti sono state invitate a precisare
3 le conclusioni ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 341/2021 così statuiva: << Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
2.000, in favore di ciascuna, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< deve essere pregiudizialmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione è fondata. Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, con indirizzo pienamente condivisibile, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Sez. U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009; Sez. U, Sentenza n.
25931 del 05/12/2011). Ebbene, nel caso che occupa la parte attrice ha agito sul presupposto che le imposte da costei corrisposte per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni 2004-2010 non sarebbero dovute, in quanto a carico di diverso soggetto a cui, sin dal 2004, era stata ceduta l'attività di campeggio. Trattasi, all'evidenza, di doglianza che la Pt_1
avrebbe dovuto proporre, nei termini di legge, dinanzi alla competente
Commissione tributaria provinciale, adita soltanto in data successiva per un'annualità diversa rispetto a quelle oggetto di contestazione. Peraltro, a
4 fronte della richiesta di rimborso formulata nel 2016, il Controparte_2
ha negato espressamente che ne ricorressero i presupposti. Sicché, l'indebito
è certamente contestato, con inevitabile radicamento della giurisdizione presso il giudice tributario. Quanto alla domanda risarcitoria, la Suprema
Corte ha ripetutamente chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario soltanto se la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori in relazione a controversie che abbiano ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 15 del 04/01/2007). Nel caso che occupa, invece, la parte attrice, prospettando che la pretesa di pagamento rivolta nei suoi confronti è illegittima, chiede che le vengano risarciti i danni patrimoniali - consistiti in sanzioni e interessi di mora - e non patrimoniali, genericamente individuati nel danno non patrimoniale subito per effetto dell'illegittima pretesa creditoria. La controversia è dunque indissolubilmente legata all'accertamento del modo di essere del rapporto tributario, di cui la stessa parte attrice assume il non esaurimento. Non si tratta, dunque, di stabilire soltanto se l'Amministrazione abbia violato la norma primaria del "neminem laedere" o i principi di buona fede e correttezza, bensì di accertare se la pretesa impositiva rivolta nei confronti dell'attrice sia legittima oppure avanzata al di fuori dei limiti previsti dalla relativa fattispecie tributaria. Di talché, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni giuridiche trattate e della complessità bassa delle stesse, nonché dell'attività effettivamente svolta nel giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, Parte_1
di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni: <
5 giurisdizione del Giudice Ordinario con ogni conseguenziale pronuncia in merito alla rimessione della causa dinanzi al primo Giudice, ovvero, qualora si ritenesse di dover decidere la causa anche nel merito, dichiarata la
Giurisdizione del Giudice Ordinario, addivenire alle seguenti
CONCLUSIONI Constatata l'indebita pretesa dei convenuti e conseguentemente la corresponsione, da parte della di somme Parte_1
altrimenti non dovute, condannare i convenuti, in solido tra loro ed ognuno per quanto di ragione: 4) Alla restituzione ovvero al pagamento della complessiva somma di € 133.013,80, o di quella maggiore o minor somma che verrà provata in corso di giudizio, oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria, giustificandosi la corresponsione di interessi commerciali con la qualità imprenditoriale dell'attrice; 5) Al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle somme cui la è tenuta a Pt_1
pagare a titolo di sanzioni ed interessi con la EQUITALIA SPA per il mancato pagamento delle somme poi rateizzate. Oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo pagamento sino al soddisfo. 6) al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà provata in corso di giudizio o comunque equitativamente valutabile dal Giudicante. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'indebito pagamento sino al soddisfo,
e con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. >>
§ 4.1– Si costituiva per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< confermare la sentenza impugnata per quanto supra esposto rigettando l'impugnazione poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario;
b) in subordine, la prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate stante l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 164, della L. 296/2006; - in
6 ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_3
relativamente al motivo di opposizione inerente il merito della pretesa del
- in via subordinatissima, nella denegata ipotesi di Controparte_2
accoglimento dell'opposizione per cause dipendenti dalla fase di esclusiva competenza dell'Ente impositore, mantenere indenne l da CP_3
qualsivoglia conseguenza economicamente negativa anche in ordine ad una eventuale condanna di pagamento delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
§ 4.2 – Si costitutiva in data 23 dicembre 2021 il Controparte_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Domenico Di Russo e dall'Avv. Sabrina Agresti dell'Avvocatura Comunale per eccepire l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare l'appello proposto perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Cassino, n.341 del
09.03.2021. Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. >>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2022 il difensore di parte appellante chiedeva un breve rinvio e la Corte rinviava all'udienza del 18 febbraio 2022 per i medesimi incombenti. A tale udienza la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 aprile
2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 19 settembre
2025.
§ 4.4– Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.5– Con istanza versata nel fascicolo telematico in data 3 luglio 2025
l'avv. Agresti rappresentava di aver rassegnato le proprie dimissioni quale
7 dipendente dell'Ente assegnato all'Avvocatura Comunale iscritto nell'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti e dichiarava di rinunciare al mandato. Chiedeva l'interruzione del giudizio essendo l'unico difensore del
Controparte_2
§ 4.6– La Corte con provvedimento in data 14 luglio 2025 rigettava l'istanza sul rilievo che il risultava rappresentato e difeso, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Agresti Sabrina e Di Russo
Domenico.
§ 4.7– in data 21 luglio 2025 si costituiva per il l'avv.to Controparte_2
Mauro Piscopo con comparsa del seguente contenuto:<< si costituisce in aggiunta di ogni precedente, riportandosi integralmente a tutti gli atti, documenti, memorie ed istanze tempestivamente depositate nel fascicolo telematico in nome e per conto dell'Ente contestando tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito. Si riporta altresì integralmente alle note depositate con atto separato ed allegata alla medesima memoria di costituzione in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudicante in data
16/06/2025.>>
§ 4.8– Gli avv.ti Scipione per l'appellante e Piscopo per il Controparte_2
hanno depositato le note conclusionali autorizzate.
§ 4.9– Con istanza versata in atti il 31 luglio 2025 l'avv.to Domenico Di
Russo ha rappresentato di aver comunicato al la propria Controparte_2
rinuncia al mandato con pec del 2/3/2023 invitando l'Ente alla sua immediata sostituzione;
di non avere contezza di rivestire, nel presente giudizio, il ruolo di co-difensore stante il mancato inserimento del suo nominativo nell'anagrafica e stante l'elevato numero di contenziosi gestiti prima del suo passaggio ad altra amministrazione;
di aver trascurato di formalizzare l'atto di rinuncia al mandato nel presente giudizio. Tutto ciò premesso così concludeva: < mandato professionale a suo tempo conferitogli dal Comune di nel CP_2
8 presente giudizio, con l'intesa che fin da ora declina ogni forma di responsabilità professionale CHIEDE di disporre l'interruzione del processo, giusta pronuncia della Cassazione n. 25638/2016, onde consentire la sostituzione del procuratore così garantendo il diritto di difesa.>>
§ 4.10– All'odierna udienza i difensori comparsi precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << errore di diritto sulla qualificazione giuridica dell'indebito come indebito oggettivo (secondo la qualificazione data dal giudice) anziché indebito soggettivo >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Rappresentava che la Commissione Tributaria di Latina, con la sentenza n.
1825/01/2014 aveva accertato il difetto di soggettività passiva tributaria e, dunque, una mancanza di causa originaria. Per tale ragione, si trattava di un indebito soggettivo e non oggettivo, come tale soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << errore di diritto derivante dall'erroneità del presupposto del difetto di giurisdizione >> chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale l'aveva condannata alla rifusione delle spese legali, derivante dall'erronea statuizione sulla giurisdizione.
9 § 5.3 – Per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame chiedeva alla Corte di decidere la causa nel merito e richiamava integralmente le proprie allegazioni e difese di primo grado.
§ 6 – le questioni preliminari
Va disattesa l'istanza di interruzione del giudizio formulata dal co-difensore del avv.to to Domenico Di Russo con istanza versata nel Controparte_2
fascicolo telematico in data 31 luglio 2025 in quanto il risulta CP_2
rappresentato, a detta data, da altro codifensore, avv.to Mauro Piscopo costituitosi con comparsa in data 21 luglio 2025.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo di gravame
Esso è infondato in quanto attinge solo parzialmente la motivazione di prime cure.
Va osservato che il motivo relativo alla censura di erroneità della statuizione di difetto di giurisdizione viene svolto unicamente sotto il profilo della errata qualificazione giuridica della domanda da parte del primo giudice quale indebito oggettivo e non già, come inteso dalla difesa dell'appellante, di indebito soggettivo.
valorizza il contenuto della sentenza della commissione provinciale Pt_1
tributaria di Latina n. 1825/1/2014 (adita in relazione all'avviso di accertamento TARES annualità 2013), pubblicata il 6 novembre 2014, che ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato il primo motivo ovvero che non potesse qualificarsi soggetto passivo d'imposta per avere ella Pt_1
ceduto l'attività ad altro soggetto giuridico dal 2004 come da contratto pubblico registrato << dal quale si evince che la stessa ha locato il suo campeggio, oggetto dell'odierna imposizione, ad una società.>>
10 La sentenza è trascorsa in giudicato e l'appellante evidenzia che tale sentenza, riconoscendo che sin dal 2004 essa non era soggetto passivo Pt_1
d'imposta non essendo più titolare del campeggio, costituiva in capo alla stessa il diritto a ripetere le somme versate per tributi comunali al Comune di con azione da promuoversi avanti al giudice ordinario, non CP_2
potendovi essere contestazione sull'assenza del presupposto soggettivo d'imposta.
La tesi difensiva è aderente ai principi enunciati dalla Suprema Corte con riguardo all'efficacia del giudicato esterno nei rapporti di durata, applicabili anche in materia tributaria :< principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.>> (così Cass. n. 9512/2009 e più recentemente conf. Cass. n. 8291/25), tuttavia essa non è idonea a scalfire la motivazione di prime cure che si fonda su un ulteriore presupposto che l'appello non attinge.
Si osserva che in materia tributaria vige il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta e, nel caso in esame, la Commissione tributaria risulta adita per l'annualità 2013, mentre la domanda di ripetizione delle somme corrisposte copre il periodo dal 2004 al 2010 sulla base del medesimo presupposto della mancanza di qualità di soggetto passivo d'imposta.
Come osservato dalla Suprema Corte gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.
11 Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato il dato ulteriore che il ha negato il diritto al rimborso con nota del 5 luglio 2016 Controparte_2
e ha rigettato l'istanza di per le annualità 2004-2010, presentata Pt_1
successivamente al passaggio in giudicato della richiamata sentenza della
CTP di Latina. Sulla scorta di tanto il Tribunale ha evidenziato che il diniego ha comportato l'insorgere di una controversia sulla debenza del tributo, trattandosi di cartelle ritualmente notificate e non impugnate, diniego che portava a ricondurre la fattispecie nell'alveo della giurisdizione del giudice tributario sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni unite n. 21893/09 e n. 25931/11.
Tale passo motivazionale non risulta attinto dal motivo in esame e costituisce la ratio fondante la decisione del caso di specie.
Trattasi di principio consolidato, recepito nelle successive pronunce n.
25977/16, n. 12150 del 07/05/2021 e da ultimo n. 761/2022: < di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente,
Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069). Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre,
12 quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della somma dovuta>> (espressamente in termini, Cass. n.
10725 del 22.07.2002; Cass. n. 21893/09).
In sintesi, la statuizione di prime cure è corretta perché è resa sul principio che la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso di un tributo (che si assuma indebitamente versato) appartiene al giudice ordinario solo qualora il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore, evenienza non verificatasi nel caso in esame, essendo stato opposto dal un motivato diniego, il che rende la controversia devoluta alla CP_2
giurisdizione dello stesso giudice a cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
§ 7.2 – il secondo motivo di gravame
È infondato. La doglianza è strutturata con la denuncia di erroneità della statuizione di condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite quale conseguenza dell'errata pronuncia sulla questione di giurisdizione.
Risultando rigettato il primo motivo di gravame la doglianza è infondata.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione - istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati, con distrazione quanto al difensore di CP_3
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. 13 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cassino n. 341/2021 pubblicata in data 9/03/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e del Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 12.154,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, quanto ad in CP_3
favore dell'avv.to Antonio Valente dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Luigi Scipione in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Aureliana n. 2;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Antonio Valente in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via G. D'Annunzio n. 35;
APPELLATA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Piscopo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione del 21 luglio 2025 in sostituzione dei precedenti difensori ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in piazza CP_2
Municipio n. 1;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
341/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 135/2017 R.G., pubblicata in data 9/03/2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato il 9.1.2017, adiva l'intestato Tribunale deducendo che: Parte_1
- in passato aveva gestito un'attività di campeggio, pagando regolarmente i tributi comunali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- dal 2004, il campeggio era stato gestito da un altro soggetto, la Gianicola s.r.l., e tuttavia la aveva continuato a ricevere da parte del Comune di le Pt_1 CP_2
richieste di pagamento relative ai predetti tributi;
- per evitare di subire azioni esecutive, la aveva dunque provveduto a pagare, nonostante che non Pt_1
vi fosse tenuta, i tributi per lo smaltimento dei rifiuti relativamente alle 2 annualità dal 2004 al 2010; - successivamente, trovatasi nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti, aveva adito la competente Commissione Tributaria
Provinciale, che, con sentenza n. 1835/01/14 aveva accolto il primo motivo di ricorso, relativo al fatto che la non era il soggetto passivo Pt_1
dell'imposta, per aver ceduto l'attività ad altro soggetto sin dal 2004; - in esecuzione della sentenza, il Comune di aveva provveduto per l'anno CP_2
2015 a limitare la richiesta di pagamento all'utenza domestica, stralciando quella relativa all'attività d campeggio. Alla luce di tali circostanze, l'attrice lamentava di aver indebitamente corrisposto, per gli anni 2004-2010, euro
133.013,80, sotto la minaccia di esecuzione forzata da parte di Equitalia Sud
S.p.A.; agenzia che, del resto, aveva poi provveduto ad effettuare un pignoramento presso terzi in danno dell'attrice. Inoltre, la , Pt_1
imprenditrice nel settore turistico-alberghiero, era stata costretta a patire danni rappresentati da sanzioni e interessi di mora, nonché il grave danno morale o non patrimoniale per il fatto di essersi trovata, suo malgrado, nell'incapienza economica e con la fama di cattiva pagatrice o debitrice, con ciò che ne era conseguito in termini di lesione dell'onorabilità ed affidabilità commerciale. Di talché, chiedeva la restituzione degli indebiti nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1. Nel costituirsi, il eccepiva il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore di quello tributario e, in subordine, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, prospettando altresì la parziale prescrizione dell'indebito. L rappresentava, invece, la Controparte_1
propria estraneità ai fatti contestati, non essendo ad essa ascrivibile alcuna responsabilità in ordine alla legittimità delle attività di accertamento e liquidazione delle imposte, nonché, conseguentemente, di iscrizione a ruolo degli importi richiesti.
1.2. La causa, documentalmente istruita, perveniva, dopo una serie di rinvii, a questo giudice, subentrato nel ruolo in data
18.11.2020. All'udienza del 9.3.2021, le parti sono state invitate a precisare
3 le conclusioni ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 341/2021 così statuiva: << Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
2.000, in favore di ciascuna, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< deve essere pregiudizialmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione è fondata. Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, con indirizzo pienamente condivisibile, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Sez. U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009; Sez. U, Sentenza n.
25931 del 05/12/2011). Ebbene, nel caso che occupa la parte attrice ha agito sul presupposto che le imposte da costei corrisposte per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni 2004-2010 non sarebbero dovute, in quanto a carico di diverso soggetto a cui, sin dal 2004, era stata ceduta l'attività di campeggio. Trattasi, all'evidenza, di doglianza che la Pt_1
avrebbe dovuto proporre, nei termini di legge, dinanzi alla competente
Commissione tributaria provinciale, adita soltanto in data successiva per un'annualità diversa rispetto a quelle oggetto di contestazione. Peraltro, a
4 fronte della richiesta di rimborso formulata nel 2016, il Controparte_2
ha negato espressamente che ne ricorressero i presupposti. Sicché, l'indebito
è certamente contestato, con inevitabile radicamento della giurisdizione presso il giudice tributario. Quanto alla domanda risarcitoria, la Suprema
Corte ha ripetutamente chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario soltanto se la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori in relazione a controversie che abbiano ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 15 del 04/01/2007). Nel caso che occupa, invece, la parte attrice, prospettando che la pretesa di pagamento rivolta nei suoi confronti è illegittima, chiede che le vengano risarciti i danni patrimoniali - consistiti in sanzioni e interessi di mora - e non patrimoniali, genericamente individuati nel danno non patrimoniale subito per effetto dell'illegittima pretesa creditoria. La controversia è dunque indissolubilmente legata all'accertamento del modo di essere del rapporto tributario, di cui la stessa parte attrice assume il non esaurimento. Non si tratta, dunque, di stabilire soltanto se l'Amministrazione abbia violato la norma primaria del "neminem laedere" o i principi di buona fede e correttezza, bensì di accertare se la pretesa impositiva rivolta nei confronti dell'attrice sia legittima oppure avanzata al di fuori dei limiti previsti dalla relativa fattispecie tributaria. Di talché, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni giuridiche trattate e della complessità bassa delle stesse, nonché dell'attività effettivamente svolta nel giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, Parte_1
di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni: <
5 giurisdizione del Giudice Ordinario con ogni conseguenziale pronuncia in merito alla rimessione della causa dinanzi al primo Giudice, ovvero, qualora si ritenesse di dover decidere la causa anche nel merito, dichiarata la
Giurisdizione del Giudice Ordinario, addivenire alle seguenti
CONCLUSIONI Constatata l'indebita pretesa dei convenuti e conseguentemente la corresponsione, da parte della di somme Parte_1
altrimenti non dovute, condannare i convenuti, in solido tra loro ed ognuno per quanto di ragione: 4) Alla restituzione ovvero al pagamento della complessiva somma di € 133.013,80, o di quella maggiore o minor somma che verrà provata in corso di giudizio, oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria, giustificandosi la corresponsione di interessi commerciali con la qualità imprenditoriale dell'attrice; 5) Al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle somme cui la è tenuta a Pt_1
pagare a titolo di sanzioni ed interessi con la EQUITALIA SPA per il mancato pagamento delle somme poi rateizzate. Oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo pagamento sino al soddisfo. 6) al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà provata in corso di giudizio o comunque equitativamente valutabile dal Giudicante. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'indebito pagamento sino al soddisfo,
e con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. >>
§ 4.1– Si costituiva per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< confermare la sentenza impugnata per quanto supra esposto rigettando l'impugnazione poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario;
b) in subordine, la prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate stante l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 164, della L. 296/2006; - in
6 ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_3
relativamente al motivo di opposizione inerente il merito della pretesa del
- in via subordinatissima, nella denegata ipotesi di Controparte_2
accoglimento dell'opposizione per cause dipendenti dalla fase di esclusiva competenza dell'Ente impositore, mantenere indenne l da CP_3
qualsivoglia conseguenza economicamente negativa anche in ordine ad una eventuale condanna di pagamento delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
§ 4.2 – Si costitutiva in data 23 dicembre 2021 il Controparte_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Domenico Di Russo e dall'Avv. Sabrina Agresti dell'Avvocatura Comunale per eccepire l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare l'appello proposto perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Cassino, n.341 del
09.03.2021. Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. >>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2022 il difensore di parte appellante chiedeva un breve rinvio e la Corte rinviava all'udienza del 18 febbraio 2022 per i medesimi incombenti. A tale udienza la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 aprile
2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 19 settembre
2025.
§ 4.4– Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.5– Con istanza versata nel fascicolo telematico in data 3 luglio 2025
l'avv. Agresti rappresentava di aver rassegnato le proprie dimissioni quale
7 dipendente dell'Ente assegnato all'Avvocatura Comunale iscritto nell'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti e dichiarava di rinunciare al mandato. Chiedeva l'interruzione del giudizio essendo l'unico difensore del
Controparte_2
§ 4.6– La Corte con provvedimento in data 14 luglio 2025 rigettava l'istanza sul rilievo che il risultava rappresentato e difeso, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Agresti Sabrina e Di Russo
Domenico.
§ 4.7– in data 21 luglio 2025 si costituiva per il l'avv.to Controparte_2
Mauro Piscopo con comparsa del seguente contenuto:<< si costituisce in aggiunta di ogni precedente, riportandosi integralmente a tutti gli atti, documenti, memorie ed istanze tempestivamente depositate nel fascicolo telematico in nome e per conto dell'Ente contestando tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito. Si riporta altresì integralmente alle note depositate con atto separato ed allegata alla medesima memoria di costituzione in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudicante in data
16/06/2025.>>
§ 4.8– Gli avv.ti Scipione per l'appellante e Piscopo per il Controparte_2
hanno depositato le note conclusionali autorizzate.
§ 4.9– Con istanza versata in atti il 31 luglio 2025 l'avv.to Domenico Di
Russo ha rappresentato di aver comunicato al la propria Controparte_2
rinuncia al mandato con pec del 2/3/2023 invitando l'Ente alla sua immediata sostituzione;
di non avere contezza di rivestire, nel presente giudizio, il ruolo di co-difensore stante il mancato inserimento del suo nominativo nell'anagrafica e stante l'elevato numero di contenziosi gestiti prima del suo passaggio ad altra amministrazione;
di aver trascurato di formalizzare l'atto di rinuncia al mandato nel presente giudizio. Tutto ciò premesso così concludeva: < mandato professionale a suo tempo conferitogli dal Comune di nel CP_2
8 presente giudizio, con l'intesa che fin da ora declina ogni forma di responsabilità professionale CHIEDE di disporre l'interruzione del processo, giusta pronuncia della Cassazione n. 25638/2016, onde consentire la sostituzione del procuratore così garantendo il diritto di difesa.>>
§ 4.10– All'odierna udienza i difensori comparsi precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << errore di diritto sulla qualificazione giuridica dell'indebito come indebito oggettivo (secondo la qualificazione data dal giudice) anziché indebito soggettivo >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
Rappresentava che la Commissione Tributaria di Latina, con la sentenza n.
1825/01/2014 aveva accertato il difetto di soggettività passiva tributaria e, dunque, una mancanza di causa originaria. Per tale ragione, si trattava di un indebito soggettivo e non oggettivo, come tale soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << errore di diritto derivante dall'erroneità del presupposto del difetto di giurisdizione >> chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale l'aveva condannata alla rifusione delle spese legali, derivante dall'erronea statuizione sulla giurisdizione.
9 § 5.3 – Per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame chiedeva alla Corte di decidere la causa nel merito e richiamava integralmente le proprie allegazioni e difese di primo grado.
§ 6 – le questioni preliminari
Va disattesa l'istanza di interruzione del giudizio formulata dal co-difensore del avv.to to Domenico Di Russo con istanza versata nel Controparte_2
fascicolo telematico in data 31 luglio 2025 in quanto il risulta CP_2
rappresentato, a detta data, da altro codifensore, avv.to Mauro Piscopo costituitosi con comparsa in data 21 luglio 2025.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo di gravame
Esso è infondato in quanto attinge solo parzialmente la motivazione di prime cure.
Va osservato che il motivo relativo alla censura di erroneità della statuizione di difetto di giurisdizione viene svolto unicamente sotto il profilo della errata qualificazione giuridica della domanda da parte del primo giudice quale indebito oggettivo e non già, come inteso dalla difesa dell'appellante, di indebito soggettivo.
valorizza il contenuto della sentenza della commissione provinciale Pt_1
tributaria di Latina n. 1825/1/2014 (adita in relazione all'avviso di accertamento TARES annualità 2013), pubblicata il 6 novembre 2014, che ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato il primo motivo ovvero che non potesse qualificarsi soggetto passivo d'imposta per avere ella Pt_1
ceduto l'attività ad altro soggetto giuridico dal 2004 come da contratto pubblico registrato << dal quale si evince che la stessa ha locato il suo campeggio, oggetto dell'odierna imposizione, ad una società.>>
10 La sentenza è trascorsa in giudicato e l'appellante evidenzia che tale sentenza, riconoscendo che sin dal 2004 essa non era soggetto passivo Pt_1
d'imposta non essendo più titolare del campeggio, costituiva in capo alla stessa il diritto a ripetere le somme versate per tributi comunali al Comune di con azione da promuoversi avanti al giudice ordinario, non CP_2
potendovi essere contestazione sull'assenza del presupposto soggettivo d'imposta.
La tesi difensiva è aderente ai principi enunciati dalla Suprema Corte con riguardo all'efficacia del giudicato esterno nei rapporti di durata, applicabili anche in materia tributaria :< principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.>> (così Cass. n. 9512/2009 e più recentemente conf. Cass. n. 8291/25), tuttavia essa non è idonea a scalfire la motivazione di prime cure che si fonda su un ulteriore presupposto che l'appello non attinge.
Si osserva che in materia tributaria vige il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta e, nel caso in esame, la Commissione tributaria risulta adita per l'annualità 2013, mentre la domanda di ripetizione delle somme corrisposte copre il periodo dal 2004 al 2010 sulla base del medesimo presupposto della mancanza di qualità di soggetto passivo d'imposta.
Come osservato dalla Suprema Corte gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.
11 Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato il dato ulteriore che il ha negato il diritto al rimborso con nota del 5 luglio 2016 Controparte_2
e ha rigettato l'istanza di per le annualità 2004-2010, presentata Pt_1
successivamente al passaggio in giudicato della richiamata sentenza della
CTP di Latina. Sulla scorta di tanto il Tribunale ha evidenziato che il diniego ha comportato l'insorgere di una controversia sulla debenza del tributo, trattandosi di cartelle ritualmente notificate e non impugnate, diniego che portava a ricondurre la fattispecie nell'alveo della giurisdizione del giudice tributario sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni unite n. 21893/09 e n. 25931/11.
Tale passo motivazionale non risulta attinto dal motivo in esame e costituisce la ratio fondante la decisione del caso di specie.
Trattasi di principio consolidato, recepito nelle successive pronunce n.
25977/16, n. 12150 del 07/05/2021 e da ultimo n. 761/2022: < di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente,
Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069). Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre,
12 quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della somma dovuta>> (espressamente in termini, Cass. n.
10725 del 22.07.2002; Cass. n. 21893/09).
In sintesi, la statuizione di prime cure è corretta perché è resa sul principio che la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso di un tributo (che si assuma indebitamente versato) appartiene al giudice ordinario solo qualora il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore, evenienza non verificatasi nel caso in esame, essendo stato opposto dal un motivato diniego, il che rende la controversia devoluta alla CP_2
giurisdizione dello stesso giudice a cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
§ 7.2 – il secondo motivo di gravame
È infondato. La doglianza è strutturata con la denuncia di erroneità della statuizione di condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite quale conseguenza dell'errata pronuncia sulla questione di giurisdizione.
Risultando rigettato il primo motivo di gravame la doglianza è infondata.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione - istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati, con distrazione quanto al difensore di CP_3
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. 13 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cassino n. 341/2021 pubblicata in data 9/03/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e del Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 12.154,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, quanto ad in CP_3
favore dell'avv.to Antonio Valente dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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