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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2367 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato negli Stati Uniti d'America a West Point (NY) il Parte_1
29/03/1955;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Parte_2
07/07/1985;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Controparte_1
23/03/1987;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Controparte_2
28/09/1989;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Parte_3
17/06/1992; tutti elettivamente domiciliati in Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, presso lo studio dell'avv.
Antonio Rossi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 26/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Deve, del pari preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Jelsi (Campobasso), Persona_1 successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da , alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi con Persona_2 Persona_3 cittadino verosimilmente statunitense in data 16/08/1952;
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_3 Parte_1
29/03/1955;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]; Controparte_1
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]. Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente nonché unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da (coniugatasi nel 1952 cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato Persona_3 conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero), al figlio, nato nel 1955. Parte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del
9 febbraio 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di Persona_3 Parte_1
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
[...]
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato:
- da un lato, l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso la competente autorità consolare da parte del ricorrente (v., in particolare, il doc. n. 20 Parte_2 allegato alle note scritte sostitutive di udienza, raffigurante la pagina del sito web dell'Ambasciata d'Italia a Washington, portale “Prenotami”, ove si evince l'assenza di posti disponibili per il servizio richiesto nei mesi da luglio a novembre 2024);
- dall'altro lato, le lunghe liste di attesa necessarie per la convocazione, nelle quali risultano essere stati inseriti gli altri ricorrenti (v. in particolare, i documenti nn. 21-28 allegati alle note scritte sostitutive di udienza, dai quali si evince che la data di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è stata fissata, da parte del Consolato Generale di Boston, a partire dal gennaio 2029).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dal ricorrente da un lato, e la Parte_2 lunga lista di attesa, di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, dall'altro lato, si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_3 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite al procuratrice antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2367/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2367 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato negli Stati Uniti d'America a West Point (NY) il Parte_1
29/03/1955;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Parte_2
07/07/1985;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Controparte_1
23/03/1987;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Controparte_2
28/09/1989;
• , nato negli Stati Uniti d'America a Boston (MA) il Parte_3
17/06/1992; tutti elettivamente domiciliati in Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, presso lo studio dell'avv.
Antonio Rossi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 26/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Deve, del pari preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Jelsi (Campobasso), Persona_1 successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da , alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi con Persona_2 Persona_3 cittadino verosimilmente statunitense in data 16/08/1952;
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_3 Parte_1
29/03/1955;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]; Controparte_1
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]. Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente nonché unico passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da (coniugatasi nel 1952 cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato Persona_3 conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero), al figlio, nato nel 1955. Parte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del
9 febbraio 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di Persona_3 Parte_1
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
[...]
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato:
- da un lato, l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso la competente autorità consolare da parte del ricorrente (v., in particolare, il doc. n. 20 Parte_2 allegato alle note scritte sostitutive di udienza, raffigurante la pagina del sito web dell'Ambasciata d'Italia a Washington, portale “Prenotami”, ove si evince l'assenza di posti disponibili per il servizio richiesto nei mesi da luglio a novembre 2024);
- dall'altro lato, le lunghe liste di attesa necessarie per la convocazione, nelle quali risultano essere stati inseriti gli altri ricorrenti (v. in particolare, i documenti nn. 21-28 allegati alle note scritte sostitutive di udienza, dai quali si evince che la data di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è stata fissata, da parte del Consolato Generale di Boston, a partire dal gennaio 2029).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dal ricorrente da un lato, e la Parte_2 lunga lista di attesa, di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, dall'altro lato, si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_3 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite al procuratrice antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2367/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo