Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01454/2025REG.PROV.COLL.
N. 06839/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6839 del 2023, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ER TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 344/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Maddalena Aldegheri e l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 1359/2021) ER TA aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento, la cartella di pagamento n. 124 2021 00273383 47 000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata tramite raccomandata a.r. in data 1° ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 505.637,63 per prelievi latte relativi alle annate 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2001/02, oltre interessi nonché oneri di riscossione ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
“ I. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU.
II. Nullità della cartella e del ruolo per esposizione a debito di interessi in violazione e/o elusione del giudicato – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90.
III. Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73.
IV. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRETESA DI AGEA.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO.
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA.
VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 6595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE INEFFICACIA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO.
VIII. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies – eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO.
IX. Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, dell’art. 1, L. n 5/98, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ DELLA CARTELLA PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI (ART. 21-SEPTIES, L. N. 241/90) - CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE ”.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che “ La cartella di pagamento oggetto di impugnazione fa riferimento al prelievo di latte relativo alle annate 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. È dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 13 luglio 2022, n. 5929, sentenza 7 luglio 2022, n. 5685 e sentenza 26 aprile 2022, n. 3177, emesse nei confronti di parte ricorrente e di AG, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2001/02 effettuati a carico di parte ricorrente. Pertanto, in considerazione dell’intervenuto annullamento degli atti di prelievo (presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata) in relazione alle predette annate di campagne lattiere oggetto della cartella di pagamento contestata, relativa ad un ruolo unico, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati ”.
5. Con ricorso notificato il 4 agosto 2023 e depositato il medesimo giorno l’Agenzia della Entrate Riscossione e A.G.E.A. hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
6. A sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi così rubricati:
1) illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per l’annullamento integrale e non solo parziale della cartella di pagamento. Il TAR ha annullato interamente la cartella di pagamento pur nella dichiarata consapevolezza che solamente alcuni tra gli atti “a monte”, su cui la ridetta cartella è fondata, sono stati annullati giudizialmente;
2) violazione dell’art. 2909 c.c. Erroneità della sentenza, che, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso con riguardo alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2000/2001 alla luce dell’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione, lo ha accolto.
7. In data 26 ottobre 2023 si è costituito in giudizio ER TA, chiedendo la reiezione del gravame e riproponendo, in subordine, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. i motivi non esaminati dal giudice di prime cure.
8. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato e va accolto.
10. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella sola parte in cui è stato ritenuto fondato il primo motivo del ricorso di primo grado anche con riguardo alle somme portate in riscossione relativamente alle annualità 1995/96, 1996/97 e quella 2000/01 disponendo, per l’effetto, l’integrale annullamento della gravata cartella di pagamento.
11. Osservano gli appellanti che il T.A.R. sarebbe incorso in errore affermando che: “ in considerazione dell’intervenuto annullamento degli atti di prelievo (presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata) in relazione alle predette annate di campagne lattiere oggetto della cartella di pagamento contestata, relativa ad un ruolo unico, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati ”.
12. Ciò in quanto:
- nel caso di specie per le annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2001/02 il Consiglio di Stato aveva (con le sentenze n. 6158/2013, n. 5685/2022 e n. 3177/2022) annullato le imputazioni relative ai prelievi delle rispettive campagne lattiere e quindi AGEA, in ottemperanza alle rispettive sentenze, sta procedendo al discarico parziale della cartella ed al ricalcolo;
- per le annualità 1995/96, 1996/97 e 2000/2001 sarebbero oggetto di un atto a monte che non è stato annullato;
- ove la cartella di pagamento sia fondata su più titoli e solamente uno o alcuni tra questi titoli venga meno allora la cartella dovrebbe essere annullata solo in parte qua e non integralmente;
- le annate cui si riferisce la gravata cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa.
13. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
14. Va preliminarmente rilevato che la difesa di parte appellata non ha in alcun modo contestato la circostanza (peraltro accertata anche in sentenza) che le sentenze n. 6158/2013, n. 5685/2022 e n. 3177/2022 di questo Consiglio non abbia riguardato anche le annualità 1995/96, 1996/97 e 2000/2001, pure portata ad esecuzione a mezzo della cartella di pagamento gravata in prime cure.
15. A fronte di tale incontroverso dato di fatto non può che rilevarsi l’erroneità della sentenza del T.A.R. che omettendo di prendere in considerazione tale aspetto ha accolto in toto il ricorso di primo grado annullando integralmente la cartella di pagamento n. 124 2021 00273383 47 000.
16. E, infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto in parola (che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alle sole annualità effettivamente investite dalle sentenze n. 6158/2013, n. 5685/2022 e n. 3177/2022 di questo Consiglio, annullandolo solo in parte.
17. In questo senso pare deporre la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “ Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario ” (cfr., inter alia , Cass. civ., n. 39660 del 2021).
18. A nulla vale, peraltro, obiettare, come fa parte appellata, che il ruolo portato dalla cartella impugnata è unico per tutti i prelievi. E, infatti, il ruolo, atto a monte da cui si fa discendere in via derivata l’illegittimità della cartella di pagamento gravata in prime cure, ha anch’esso contenuto oggettivamente scindibile recando l’indicazione separata ed analitica delle somme dovute in relazione a ciascuna annualità.
19. Come già rilevato dalla Sezione in un caso del tutto analogo (Cons. Stato, sez. VI, n. 2434/2024), “ il giudice amministrativo, in quanto munito di giurisdizione esclusiva che si estende all’intero rapporto controverso, ha poteri analoghi a quelli del giudice tributario e ben può (anzi deve) compiutamente conoscere della fondatezza della pretesa sottostante l’atto impugnato anche graduando la propria pronuncia in ordine ad an e quantum debeatur .”
20. Risulta pure fondato il secondo motivo dell’appello, con il quale si prospetta l’inammissibilità del ricorso di primo grado rispetto alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2000/01 a causa di giudicati intervenuti tra le parti.
21. Preliminarmente si respinge l’eccezione di parte appellata riguardante l’inammissibilità della documentazione prodotta dagli appellanti nel grado di appello. A tale riguardo osserva il Collegio come in relazione all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di « nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ». Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art.104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2024 n. 9999, id. VI 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ovvero” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o”, con lo stesso valore di “oppure”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9999/2024). Alla luce di quanto esposto non possono condividersi le deduzioni della parte appellata atteso che, anche se AG aveva la disponibilità della documentazione e l’omessa produzione della stessa in primo grado era imputabile alla stessa, la documentazione può, comunque, essere acquisita ovvero ritenuta indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., a maggior ragione laddove il primo giudice non ha rilevato la mancanza totale di elementi di prova atti a dimostrare che vi siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione ma ha ritenuto tali atti non sufficientemente chiari ed univoci nel contenuto e in relazione ai quali avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti. Del resto, l’ordinamento non prevede eccezioni a tale regola per la sola circostanza che si tratta di materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Né può ritenersi che l’istanza integri ex se una condotta processualmente scorretta o dannosa sotto il profilo dei diritti di difesa in difetto di ulteriori elementi che possano sorreggere un simile giudizio (v., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049), o lesiva del doppio grado di giudizio di merito che, invero, riguarda le domande e non il materiale probatorio, per il quale la disposizione esaminata consente, comunque, un’eventuale integrazione alle condizioni ivi previste.
22. Gli appellanti hanno ragione quando eccepiscono che con riferimento alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2000/2001 le relative imputazioni di prelievo sono valide ed efficaci perché i tali crediti sono divenuti definitivi a seguito degli intervenuti giudicati. Ciò emerge:
a) dalla sentenza del TAR del Lazio n. 5381 del 30 maggio 2012, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte è stato respinto il ricorso proposto dal signor TA avverso il prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/96 e 1996/97, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2041 del 28 giugno 2013;
b) dalla sentenza del TAR del Lazio n. 3296 del 12 febbraio 2014, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal signor TA avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2000/01, sentenza passato in giudicato in quanto non appellata.
23. I prelievi supplementari riguardanti le campagne 1995/96, 1996/97 e 2000/01 sono definitivi ed esigibili e pertanto il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile, essendo precluso ogni ulteriore esame nei confronti degli atti successivi se non per vizi ad essi propri. Come emerge ex actis , parte dei titoli (segnatamente i prelievi relativi alle campagne lattiero-casearie 1995/96 e 1996/97, 2000/01) posti a base della cartella AGEA intimata in pagamento con la comunicazione di ADER gravata in prime cure risultavano, all’atto della notifica del ricorso di primo grado essere stati già confermati con sentenze irrevocabili di questo Consiglio o passati in giudicato. Rispetto alle suddette annualità difettava, pertanto, ab origine, l’interesse a coltivare il gravame che occupa. In ogni caso, va ribadito che nel caso di specie, il potere del giudice di annullare – sempre per vizi derivati - gli atti gravati in prime cure si scontra ex art. 2909 c.c. con l’esistenza di un giudicato formatosi sull’atto di accertamento.
24. Deve, quindi, procedersi all’esame dei motivi non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., da parte appellata. Detti motivi, in ragione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del carattere solo parziale dell’appello proposto dall’avvocatura erariale, saranno esaminati solo con riguardo alle tre annualità ancora in contestazione ( id est le annualità 1995/96 e 1996/97, 2000/01).
25. Con il primo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado. Con esso si eccepisce la prescrizione della pretesa azionata con riguardo ai prelievi 1995/96 e 1996/97, 2000/01. Ciò in quanto detti crediti sarebbero stati accertati da AGEA nel corso degli anni 1999 e 2001 e intimati in pagamento solo nel corso del 2014 e 2015 e poi di seguito con la cartella impugnata notificata nel 2021 ed impugnata in prime cure. In particolare la prescrizione è stata eccepita:
- in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
Parte appellata ha chiesto, in subordine, a questo Consiglio di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un’apposita questione, in caso di eventuali dubbi interpretativi.
26. Il credito azionato in via esecutiva da AGEA a mezzo dell’atto gravato in prime cure non è prescritto, con riferimento al capitale. È sufficiente, all’uopo, richiamare gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (e, segnatamente, da ultimo ribaditi con la sentenza n. 64 del 2 gennaio 2024 di questa Sezione). Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316). Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento levante forza di giudicato, trovando quindi, applicazione, anche rispetto alla componente degli interessi, il disposto dell’art. 2953 del c.c. (secondo cui “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ”). Infatti, dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale è emerso, con riguardo specifico al credito relativo alle campagne 1995/96, 1996/97 e 200/2001 (le uniche ancora qui in contestazione perché oggetto di appello), che la pretesa azionata a mezzo della cartella di pagamento gravata in prime cure risulta coperta da giudicato scaturente dalla sentenza dalla sentenza del TAR del Lazio n. 5381 del 30 maggio 2012, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte è stato respinto il ricorso proposto dal signor TA avverso il prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 (confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2041 del 28 giugno 2013) e dalla sentenza del TAR del Lazio n. 3296 del 12 febbraio 2014, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal signor TA avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2000/01 (sentenza passato in giudicato in quanto non appellata). Dette circostanze, inefficacemente e genericamente contestate da parte appellata, portano a ritenere che il decorso del termine di prescrizione ordinario decennale si sia interrotto per effetto della intrapresa dei giudizi di impugnazione da parte dell’odierna appellata e sia rimasto sospeso sino alla definizione dei medesimi giudizi. Ne discende, pertanto, che il termine ex art. 2946 c.c. ha ricominciato ex novo a decorrere solo dall’anno 2013/2014 e non poteva, per l’effetto, ritenersi maturato all’atto della notifica della cartella di pagamento gravata in prime cure (che ha avuto luogo il 1° ottobre 2021).
26.1 A conclusioni in parte differenti si deve pervenire con riguardo agli interessi. Per essi, muovendo dall’assunto che il termine di prescrizione sia di cinque anni, dopo l’interruzione determinata dai giudizi sopra ricordati, il termine è ripreso a decorrere e deve ritenersi prescritto alla scadenza del quinquennio e, dunque, a seconda delle annualità, a giugno del 2018 e a febbraio del 2019. Da quel momento in poi non sono più dovuti gli interessi sino al successivo e nuovo atto di costituzione in mora rappresentato dalla cartella del 1° ottobre 2021 per cui è causa.
26.2 Le considerazioni di cui al punto 26. consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia il quesito proposto da parte appellata (“ Se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ”).
26.3 Sul punto, può confermarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione in relazione ad omologo quesito formulato da altro produttore. La Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), ha, infatti, osservato che: i) la finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi; di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa 561/19; ii) la sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione; iii) tali deroghe consistono nella non pertinenza (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non rilevanza (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi) della questione, nella sussistenza di un interpretazione della disposizione da parte della Corte di Giustizia, e nella non sussistenza di ragionevoli dubbi interpretativi; iv) la Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole; v) da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “ l’articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ”.
26.4 Operata questa generale premessa la Sezione ha osservato: i) nel caso di specie, l’eccezione prevista dal Giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni; ii) la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3, par 1, del Regolamento n. 2988/1995, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative”; iii) il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, par. 2, del Regolamento, secondo cui “ costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”), nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale); iii) nei casi di prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, essendo previsto dal diritto unionale l’obbligo di recupero.
27. Con il secondo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si deduce la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (in forza della sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 e della sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia:
- sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario con conseguente nullità degli atti impugnati, rilevabile in ogni stato e grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., o comunque illegittimità dei medesimi, sia per violazione di legge che per eccesso di potere;
- sia perché presupporrebbero illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione, doc. 4 TAR) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE. Si deduce, poi, anche la violazione del diritto interno (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009) che impone all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte “accertati come dovuti”, mentre sarebbe evidente che i debiti per prelievo latte di cui A.G.E.A. pretende il pagamento, non possono essere ritenuti “accertati come dovuti” e non sono nemmeno esigibili, siccome quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, sia dalla stessa amministrazione che dai Giudici interni e sulla base di dati di produzione ritenuti “falsi” in sede penale.
28. La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
29. Quanto al suo primo profilo vale osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (documentazione che si è statuito al precedente punto 5. essere ammissibile), è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata. Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in materia (si veda, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto. In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio (id est le modalità di imputazione del prelievo).
30. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, deve poi aderirsi al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202). Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso in esame atteso che le affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
31. Con il terzo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a.si ripropone il secondo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si eccepisce la nullità ovvero l’illegittimità della cartella e del ruolo per esposizione a debito di interessi non dovuti ai sensi della sentenza di parziale annullamento del TAR Veneto n. 580/2015 (doc. 11 TAR), con la quale le intimazioni di versamento AGEA ex L. n. 33/09 impugnate in quel giudizio – tra cui l’intimazione di Prot. n. AGEA.AGA.2014.0039601 del 15.07.2014 relativamente ai prelievi 1997/98 1998/99 e 2000/01 (doc. 10 TAR) – erano state dichiarate illegittime nella parte in cui venivano esposte a debito ed iscritte nel Registro debito gravate di interessi in violazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, che prevede espressamente che tutti i prelievi relativi alle annate dal 1995/96 al 2001/02 siano versati senza interessi (pagg. 16/17 ricorso introduttivo).
32. Il motivo è inammissibile, essendo stata l’invocata sentenza del TAR Veneto n. 580/2015 riformata dalla sentenza n. 2971/2024 di questo Consiglio di Stato e per l’effetto il ricorso originario ed i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili.
33. Con il quarto motivo riproposto (terzo motivo del ricorso di primo grado) si deduce la decadenza di A.G.E.A. dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 secondo cui “ Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: [… ] c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio ”. Tale articolo si applicherebbe anche al recupero dei prelievi latte in virtù degli espressi richiami contenuti nell’art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 (anche all’art. 18, del d.lgs. n. 46/1999 che a sua volta richiama le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. n. 602/1973) sia nella precedente che nell’attuale formulazione.
34. La doglianza non coglie nel segno. Anzitutto, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (la già citata sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316), “ i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito) ”. Anche a voler prescindere da quanto testé osservato occorre poi rilevare quanto segue. Il comma 10 dell’art. 8-quinquies del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modificazioni con l. n. 33 del 2009, stabilisce che “ A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. L’art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 stabilisce, poi, che “ Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori ”. Ebbene, nel caso in esame, la fase di riscossione ha avuto avvio ben prima del 1° aprile 2019 (data dalla quale è applicabile, secondo il comma 10 dell’art. 8-quinquies del d.l. n. 5 del 2009, la disciplina egli articoli 17, comma 1, e 18, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e, quindi, di rimando, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). In ogni caso, la notifica della cartella di pagamento qui gravata ha avuto luogo nel 2021 e, pertanto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data del 1° aprile 2019 (e quindi, comunque nel rispetto del termine di legge invocato da parte appellata).
35. Con il quinto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropongono il quinto ed il sesto motivo del ricorso di primo grado. Con il motivo V del ricorso di primo grado era stato eccepito che il “ruolo” di cui all’impugnata cartella derivasse da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8-ter l. n. 33/09, ruolo utilizzato da AGEA per operare il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC. Con il motivo VI invece era stata eccepita l’illegittimità dell’impugnata cartella, sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur, perché risulterebbero esposte a debito somme non dovute, recuperate per compensazione da AGEA con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente.
36. Entrambi i sub-motivi sono infondati. Anzitutto la circostanza della duplicazione del ruolo non pare adeguatamente dimostrata dalla azienda agricola appellata in particolare con riguardo alle annualità per cui è ancora causa ciò specie se si pone mente alla circostanza che la cartella di pagamento gravata in prime cure fa riferimento (pag. 6) unicamente al ruolo n. 2021/002923. Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituirebbe comunque un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della l. n. 33/2009 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori. In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso A.G.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021). Né, peraltro, la parte appellata ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda, le abbia prodotto un effettivo danno. La doglianza in scrutinio appare inoltre generica non risultando specificato ex art. 40 c.p.a. in che maniera e in che quantità risulterebbe essere stata operata la compensazione. Vale, inoltre quanto già rilevato in ordine alla circostanza che il credito azionato è qui coperto da giudicato e quindi certo nell’ an (e non più contestabile in relazione ad esso) ed esigibile.
37. Con il sesto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. l’azienda appellata ripropone il settimo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si deduce che i debiti per prelievo latte inseriti nella cartella qui impugnata, derivano da atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente formati dall’amministrazione con riferimento ad ogni singola campagna che sono a tutti gli effetti da qualificarsi quali “provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati” e, come tali, “recettizi”, in quanto destinati a produrre direttamente i propri effetti (negativi) nella sfera giuridica dei produttori di latte, destinatari del pagamento indicato nei medesimi. Per tale motivo, l’efficacia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare presupposti ai debiti indicati nella cartella impugnata, non potrebbe prescindere da una valida notifica dei medesimi ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 241/1990. Inoltre, la validità della cartella qui impugnata dipenderebbe dall’effettiva e validità notifica anche delle presupposte intimazioni di versamento ex l. n. 33/2009. Inoltre si eccepisce che AGEA non avrebbe mai proceduto a notificare all’azienda ricorrente in primo grado il relativo atto di accertamento, comunicato solo all’acquirente, come risulta dalla stessa cartella di pagamento.
38. La censura non coglie nel segno. Quelli dedotti a mezzo di essa sono, infatti, profili (come l’asserita irritualità della notifica dell’avviso di accertamento a monte e della incompletezza dei riferimenti ivi contenuti) che poteva, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo avvisi di accertamento divenuti definitivi e relativi ad una pretesa coperta da giudicato, non sono, per contro, qui più deducibili).
39. Con il settimo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone l’ottavo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si deduce l’illegittimità dell’impugnata cartella, per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009, per non avere AGEA, prima di procedere al recupero forzoso dei prelievi 1997/98, 1998/99 2000/01, notificato una nuova intimazione di versamento, senza interessi, in ossequio alla sentenza TAR Veneto n. 580/2015 (doc. 11 TAR) e comunque per mancata notifica dell’intimazione di versamento in riferimento ai prelievi 1995/96, 1996/97 e 2001/02.
40. La doglianza è infondata, in quanto, come già illustrato precedentemente, la sentenza del TAR Veneto n. 580/2015 è stata riformata dalla sentenza n. 2971/2024 di questo Consiglio di Stato e per l’effetto il ricorso originario ed i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili.
41. Con l’ultimo motivo riproposto si richiamano tutti i precedenti motivi di ricorso anche con riguardo agli importi a titolo di sorte capitale ed agli interessi (anche di mora). Inoltre, si deduce un difetto di motivazione della cartella di pagamento gravata in prime cure in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale sul quale sono stati calcolati, in violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 nonché dell’art. 3, l. n. 241/1990.
42. La doglianza, oltre ad essere formulata in maniera generica mercé un generico richiamo alle precedenti lagnanze, risulta comunque infondata per quanto osservato ai punti precedenti. Né meritevole di apprezzamento è il profilo di censura con cui si deduce un difetto di motivazione della cartella impugnata. La cartella di pagamento qui gravata risulta, infatti, sorretta da adeguata e congrua motivazione con riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti. Per orientamento di questa Sezione (da ultimo sentenza n. 64 del 2024), anche sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori ” (così Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 2228). Preme, del resto, osservare che la cartella di pagamento di che trattasi reca, in apposita analitica tabella contenuta nella parte relativa al “dettaglio degli addebiti”, anche con riguardo all’annualità in contestazione, l’indicazione degli “importi a ruolo” e degli “oneri di riscossione” distinti tra quelli “entro le scadenze” e quelli “oltre le scadenze”. Essa reca, inoltre, a pag. 10 e 11 una parte descrittiva con l’indicazione dei tassi applicati e dei periodi di decorrenza per ciascuna campagna.
43. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto. Devono essere invece respinti i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101 comma 2 c.p.a., ad eccezione di quanto rilevato per gli interessi al punto 26.1.
44. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando la cartella di pagamento n. 124 2021 00273383 47 000, per intero, quanto alle annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2001/02, e limitatamente agli interessi nei termini di cui al punto 26.1., quanto alle annualità 1995/96, 1996/97 e 2000/01.
45. Sussistono, dato l’esito complessivo, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi qui riproposti ai sensi dell’art. 101, accoglie il primo e, respinti i motivi riproposti da parte appellata ad eccezione del motivo sulla prescrizione degli interessi nei termini di cui al punto 26.1, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando la cartella di pagamento n. 124 2021 00273383 47 000, per intero quanto alle annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2001/02, e limitatamente si soli interessi e nei limiti di cui al punto 26.1, quanto alle annualità 1995/96, 1996/97 e 2000/01. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO